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Document 62021CC0199

Conclusioni dell’avvocato generale P. Pikamäe, presentate il 2 giugno 2022.
DN contro Finanzamt Österreich.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzgericht.
Rinvio pregiudiziale – Sicurezza sociale – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articoli 67 e 68 – Prestazioni familiari – Diritto alle prestazioni a titolo di una pensione o di una rendita – Titolare di pensioni erogate da due Stati membri – Stato/i membro/i in cui tale titolare ha diritto alle prestazioni familiari – Regolamento (CE) n. 987/2009 – Articolo 60, paragrafo 1, terzo periodo – Legislazione di uno Stato membro che prevede l’erogazione di prestazioni familiari al genitore convivente con il figlio – Mancata richiesta di erogazione di tali prestazioni da parte di detto genitore – Obbligo di prendere in considerazione la domanda presentata dall’altro genitore – Domanda di rimborso delle prestazioni familiari erogate all’altro genitore – Ammissibilità.
Causa C-199/21.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2022:436

 CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

PRIIT PIKAMÄE

presentate il 2 giugno 2022 ( 1 )

Causa C‑199/21

DN

contro

Finanzamt Österreich

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzgericht (Tribunale federale delle finanze, Austria)]

«Rinvio pregiudiziale – Sicurezza sociale – Regolamento (CE) n. 987/2009 – Articolo 60, paragrafo 1, terza frase – Legislazione di uno Stato membro che prevede l’attribuzione di prestazioni familiari al genitore convivente con il figlio – Mancato esercizio del diritto da parte del genitore avente diritto alle prestazioni – Obbligo di prendere in considerazione la domanda presentata dall’altro genitore – Portata di tale obbligo sulla domanda di rimborso delle prestazioni familiari concesse all’altro genitore»

I. Introduzione

1.

Nella presente causa, la Corte è investita dal Bundesfinanzgericht (Tribunale federale delle finanze, Austria) di una domanda di pronuncia pregiudiziale vertente, in particolare, sull’interpretazione delle norme previste, ai fini dell’applicazione degli articoli 67 e 68 del regolamento (CE) n. 883/2004 ( 2 ), mediante il regolamento (CE) n. 987/2009 ( 3 ).

2.

Più in particolare, la quarta e la quinta questione, sulle quali sono incentrate le presenti conclusioni, invitano la Corte a precisare il significato e la portata dell’articolo 60, paragrafo 1, terza frase, del regolamento n. 987/2009 le cui disposizioni prevedono che, in caso di mancato esercizio del diritto da parte dell’avente diritto alle prestazioni familiari, l’istituzione competente tenga conto della domanda presentata da una delle persone indicate in detto testo.

II. Contesto giuridico

A.   Diritto dell’Unione

1. Regolamento n. 883/2004

3.

Ai sensi dell’articolo 1 del regolamento n. 883/2004:

«Ai fini del presente regolamento si intende per:

(...)

i)

“familiare”:

(...)

3)

Qualora, secondo la legislazione applicabile ai sensi dei punti 1) e 2), una persona sia considerata familiare o componente il nucleo familiare soltanto quando convive con la persona assicurata o il pensionato, si considera soddisfatta tale condizione se l’interessato è sostanzialmente a carico della persona assicurata o del pensionato;

(...)

q)

“istituzione competente”:

i)

l’istituzione alla quale l’interessato è iscritto al momento della domanda di prestazioni;

(...)

s)

“Stato membro competente”, lo Stato membro in cui si trova l’istituzione competente;

(...)

z)

“prestazione familiare”, tutte le prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari, ad esclusione degli anticipi sugli assegni alimentari e degli assegni speciali di nascita o di adozione menzionati nell’allegato I».

4.

L’articolo 2, paragrafo 1, di tale regolamento è così formulato:

«Il presente regolamento si applica ai cittadini di uno Stato membro, agli apolidi e ai rifugiati residenti in uno Stato membro che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri, nonché ai loro familiari e superstiti».

5.

L’articolo 3 di detto regolamento enuncia:

«1.   Il presente regolamento si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti:

(…)

j) le prestazioni familiari.

(…)».

6.

L’articolo 7 dello stesso regolamento così dispone:

«Fatte salve disposizioni contrarie del presente regolamento, le prestazioni in denaro dovute a titolo della legislazione di uno o più Stati membri o del presente regolamento non sono soggette ad alcuna riduzione, modifica, sospensione, soppressione o confisca per il fatto che il beneficiario o i familiari risiedono in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l’istituzione debitrice».

7.

L’articolo 67, inserito nel capitolo 8 del titolo III del regolamento n. 883/2004 e intitolato «Familiari residenti in un altro Stato membro», così dispone:

«Una persona ha diritto alle prestazioni familiari ai sensi della legislazione dello Stato membro competente, anche per i familiari che risiedono in un altro Stato membro, come se questi ultimi risiedessero nel primo Stato membro. Tuttavia, il titolare di una pensione o di una rendita ha diritto alle prestazioni familiari ai sensi della legislazione dello Stato membro competente per la sua pensione o la sua rendita».

8.

L’articolo 68 di tale regolamento, contenuto nello stesso capitolo 8 e intitolato «Regole di priorità in caso di cumulo», è così formulato:

«1.   Qualora nello stesso periodo e per gli stessi familiari siano previste prestazioni in base alle legislazioni di più Stati membri, si applicano le seguenti regole di priorità:

a)

nel caso di prestazioni dovute da più Stati membri a diverso titolo, l’ordine di priorità è il seguente: in primo luogo i diritti conferiti a titolo di un’attività professionale subordinata o autonoma, in secondo luogo i diritti conferiti a titolo dell’erogazione di una pensione o di una rendita e, infine, i diritti conferiti a titolo della residenza;

b)

nel caso di prestazioni dovute da più Stati membri a un medesimo titolo, l’ordine di priorità è fissato con riferimento ai seguenti criteri secondari:

(...)

ii)

nel caso di diritti conferiti a titolo dell’erogazione di pensioni o di rendite: il luogo di residenza dei figli a condizione che sia dovuta una pensione a titolo della sua legislazione e, in via sussidiaria, se necessario, il periodo di assicurazione o di residenza più lungo maturato in base alle legislazioni in questione;

(...)

2.   In caso di cumulo di diritti, le prestazioni familiari sono erogate in base alla legislazione definita prioritaria a norma del paragrafo 1. I diritti alle prestazioni familiari dovute a norma della o delle altre legislazioni in questione sono sospesi fino a concorrenza dell’importo previsto dalla prima legislazione ed erogati, se del caso, sotto forma d’integrazione differenziale, per la parte che supera tale importo. Tuttavia, non occorre che tale integrazione differenziale sia erogata per figli residenti in un altro Stato membro, ove il diritto alla prestazione sia basato soltanto sulla residenza.

(…)».

9.

L’articolo 68 bis ( 4 ) di tale regolamento, che fa parte dello stesso capitolo 8 ed è intitolato «Erogazione delle prestazioni» enuncia:

«Nel caso in cui le prestazioni familiari non siano utilizzate dalla persona a cui dovrebbero essere erogate per il mantenimento dei familiari, l’istituzione competente adempie ai suoi obblighi legali erogando dette prestazioni alla persona fisica o giuridica che provvede di fatto al mantenimento dei familiari su richiesta e per il tramite dell’istituzione nel loro Stato membro di residenza o dell’istituzione o organismo designato a tal fine dall’autorità competente del loro Stato membro di residenza».

2. Regolamento n. 987/2009

10.

Ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 1, del regolamento n. 987/2009:

«La domanda di prestazioni familiari è presentata all’istituzione competente. Ai fini dell’applicazione degli articoli 67 e 68 del regolamento [n. 883/2004], si tiene conto della situazione della famiglia nel suo insieme, come se tutti gli interessati fossero soggetti alla legislazione dello Stato membro in questione e vi risiedessero, in particolare per quel che riguarda il diritto della persona a richiedere tali prestazioni. Qualora l’avente diritto alle prestazioni non eserciti tale diritto, l’istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione è applicabile tiene conto della domanda di prestazioni familiari presentata dall’altro genitore o assimilato o dalla persona o ente che ha la tutela dei figli».

B.   Diritto austriaco

11.

L’articolo 2 del Bundesgesetz betreffend den Familienlastenausgleich durch Beihilfen (legge federale relativa alla compensazione degli oneri familiari tramite sussidi), del 24 ottobre 1967 (BGBl. 376/1967, in prosieguo: il «FLAG»), nella versione applicabile alla controversia nel procedimento principale, così dispone:

«1.   Le persone che hanno il proprio domicilio o la propria residenza abituale nel territorio federale hanno diritto agli assegni familiari,

(...)

b)

per i figli maggiorenni che non hanno ancora compiuto 24 anni e che seguono una formazione professionale

(...)

2.   Ha diritto agli assegni familiari la persona il cui nucleo familiare comprende il figlio di cui al paragrafo 1. Una persona il cui nucleo familiare non comprende il figlio, ma sulla quale gravano in maniera preponderante le spese per il mantenimento di quest’ultimo, ha diritto agli assegni familiari qualora nessun’altra persona ne abbia diritto in forza della prima frase di tale paragrafo.

3.   Ai sensi della presente sezione, per “figli di una persona” si intendono:

a)

i suoi discendenti,

(...)

5.   Un figlio appartiene al nucleo familiare di una persona se, in caso di gestione unica del nucleo familiare, condivide un alloggio con tale persona. L’appartenenza al nucleo familiare non viene meno,

a)

quando il figlio risiede solo temporaneamente al di fuori dell’alloggio comune.

(...)».

12.

L’articolo 26, paragrafo 1, del FLAG così recita:

«Chiunque abbia percepito erroneamente gli assegni familiari deve rimborsare gli importi in questione».

III. Fatti all’origine della controversia, procedimento principale e questioni pregiudiziali

13.

DN, nato in Polonia, dal 2001 è cittadino austriaco e risiede, a partire dallo stesso anno, in Austria. Egli è stato sposato fino al 2011 con una cittadina polacca e da tale unione è nata, nel 1991, una figlia, anch’essa cittadina polacca.

14.

Dal 2011, DN percepisce dalle istituzioni competenti polacche e austriache una pensione a titolo di prepensionamento calcolata sulla base dei periodi di assicurazione che si sono succeduti in Polonia e in Austria.

15.

Tra gennaio e agosto 2013, DN ha chiesto e percepito prestazioni familiari sotto forma di indennità compensativa e di credito d’imposta concessi, per sua figlia, dall’amministrazione tributaria austriaca. DN ha trasferito le sue prestazioni a sua figlia che seguiva gli studi in Polonia. L’ex moglie di DN non ha presentato alcuna domanda di attribuzione di dette prestazioni.

16.

Durante lo stesso periodo, in Polonia non è stata versata alcuna prestazione familiare, dal momento che le risorse di DN eccedevano il massimale di reddito per beneficiare di tali assegni previsto dalla legislazione di tale Stato membro.

17.

Con decisione del 12 novembre 2014, l’amministrazione tributaria austriaca ha chiesto il recupero delle indennità compensative e dei crediti d’imposta concessi a DN sulla base del rilievo che, a causa della percezione di una pensione a titolo di prepensionamento proveniente dalla Polonia e del luogo di residenza di sua figlia nello stesso Stato, l’Austria, conformemente alle regole di priorità fissate all’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004, avrebbe solo una competenza sussidiaria a erogare le prestazioni familiari. Invocando, inoltre, un motivo alternativo di recupero, tale amministrazione tributaria fa valere che, in forza dell’articolo 2, paragrafo 2, del FLAG, solo la madre, che risiede in Polonia con sua figlia, aveva diritto agli assegni familiari austriaci. Essa ne deduce che, in forza dell’articolo 26, paragrafo 1, del FLAG, occorre recuperare tali prestazioni presso il padre, anche se la madre, alla quale spettava depositare una domanda, non potrebbe più, tenuto conto della scadenza del periodo di efficacia retroattiva, ottenerne il versamento.

18.

Sostenendo che l’Austria sia tenuta a versargli prestazioni familiari ai sensi dell’articolo 68, paragrafo 2, del regolamento n. 883/2004, in combinato disposto con le disposizioni pertinenti del FLAG, DN ha adito il Bundesfinanzgericht (Tribunale federale delle finanze) con ricorso avverso tale decisione.

19.

Date siffatte circostanze, il 19 marzo 2021 il Bundesfinanzgericht (Tribunale federale delle finanze) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se i termini “Stato membro competente per [la] pensione o [la] rendita” di cui all’articolo 67, seconda frase, del regolamento [n. 883/2004] debbano essere interpretati come riferiti allo Stato membro già competente per le prestazioni familiari in quanto Stato di occupazione e ora tenuto a versare la pensione, il cui diritto si fonda sul precedente esercizio sul suo territorio della libera circolazione dei lavoratori esercitata in precedenza.

2)

Se la formulazione “diritti conferiti a titolo dell’erogazione di pensioni o di rendite” di cui all’articolo 68, paragrafo 1, lettera b), ii), del regolamento n. 883/2004 debba essere interpretata nel senso di un diritto a prestazioni familiari fondato sul percepimento di una pensione qualora, da un lato, la legislazione dell’Unione oppure degli Stati membri preveda il percepimento di una pensione come elemento costitutivo del diritto a una prestazione familiare e, dall’altro, l’elemento costitutivo del percepimento della pensione sia effettivamente soddisfatto sul piano fattuale, per cui un “mero percepimento di una pensione” non rientrerebbe nell’articolo 68, paragrafo 1, lettera b), ii), del regolamento n. 883/2004 e lo Stato membro interessato non dovrebbe essere considerato come “Stato debitore della pensione” sotto il profilo del diritto dell’Unione.

3)

Nel caso in cui sia sufficiente il mero percepimento di una pensione ai fini dell’interpretazione della nozione di “Stato debitore della pensione”:

Se, nel caso del percepimento di una pensione, il cui diritto è stato acquisito in applicazione dei regolamenti sui lavoratori migranti e, prima ancora, attraverso l’esercizio di un’attività lavorativa in uno Stato membro in un periodo in cui il solo Stato di residenza o entrambi gli Stati non erano ancora Stati membri dell’Unione, né dello Spazio economico europeo, la formulazione “[i] diritti alle prestazioni familiari dovute (…) sono (…) erogati se del caso, sotto forma d’integrazione differenziale, per la parte che supera tale importo” di cui all’articolo 68, paragrafo 2, seconda frase, del regolamento n. 883/2004 debba essere interpretata alla luce della sentenza del 12 giugno 1980, Laterza (733/79, EU:C:1980:156), nel senso che, ai sensi del diritto dell’Unione la prestazione familiare è garantita nella massima misura possibile anche in caso di percepimento di una pensione.

4)

Se l’articolo 60, paragrafo 1, terza frase, del regolamento n. 987/2009 debba essere interpretato nel senso che esso osta all’articolo 2, paragrafo 5, del FLAG 1967, ai sensi del quale, in caso di divorzio, il diritto all’assegno familiare e al credito d’imposta per figli a carico spetta al genitore che si occupa della gestione della casa finché il figlio, studente e maggiorenne, appartiene al suo nucleo familiare, ancorché tale genitore non abbia presentato domanda né nello Stato di residenza né nello Stato debitore della pensione, così che l’altro genitore, che risiede in Austria come pensionato e che provvede effettivamente in via esclusiva al mantenimento del figlio, può far valere, nei confronti dell’istituzione dello Stato membro la cui legislazione è applicabile in via prioritaria, il diritto all’assegno familiare e al credito d’imposta per figli a carico direttamente sulla base dell’articolo 60, paragrafo 1, terza frase, del regolamento [n. 987/2009].

5)

Se, inoltre, l’articolo 60, paragrafo 1, terza frase, del regolamento n. 987/2009 debba essere interpretato nel senso che, affinché il lavoratore dell’Unione possa essere parte di un procedimento nazionale avente ad oggetto prestazioni familiari, è anche necessario che tale lavoratore sia principalmente responsabile per il mantenimento ai sensi dell’articolo 1, lettera i), punto 3, del regolamento n. 883/2004.

6)

Se le disposizioni relative alla procedura di dialogo di cui all’articolo 60 del regolamento n. 987/2009 debbano essere interpretate nel senso che tale procedura deve essere seguita dalle istituzioni degli Stati membri interessati non solo per l’erogazione di prestazioni familiari, ma anche per il recupero delle stesse».

IV. Procedimento dinanzi alla Corte

20.

Osservazioni scritte sono state depositate dal governo ceco e dalla Commissione europea.

V. Analisi giuridica

21.

Conformemente alla richiesta della Corte, le presenti conclusioni saranno incentrate sulla quarta e sulla quinta questione.

A.   Sulla riformulazione delle questioni

22.

Con la quarta e la quinta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se le disposizioni dell’articolo 60, paragrafo 1, terza frase, del regolamento n. 987/2009 ostino a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che riserva al genitore convivente con il figlio il diritto alle prestazioni familiari, cosicché, anche in assenza di domanda di attribuzione depositata da tale genitore, l’altro genitore, che provvede effettivamente in via esclusiva al mantenimento del figlio, non possa ottenere il pagamento di dette prestazioni.

23.

Pertanto, secondo il giudice del rinvio, occorre determinare se, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, l’altro genitore tragga da detto articolo un diritto alle prestazioni familiari.

24.

A tal proposito, mi sembra che la sentenza Trapkowski ( 5 ) possa fornire elementi di risposta al giudice del rinvio. Nelle motivazioni di tale decisione, la Corte ha, innanzitutto, rammentato che i regolamenti nn. 987/2009 e 883/2004 non indicano gli aventi diritto alle prestazioni familiari ( 6 ), ma stabiliscono le regole che consentono di determinare le persone legittimate a richiedere tali prestazioni ( 7 ). In seguito, la Corte ha constatato che tanto dalla formulazione quanto dall’economia dell’articolo 60, paragrafo 1, terza frase, del regolamento n. 987/2009 risulta che si deve distinguere tra la presentazione di una domanda di prestazioni familiari e il diritto a percepire simili prestazioni ( 8 ). Fondandosi ancora sulla formulazione di detto articolo, essa ha evidenziato che, sebbene sia sufficiente che una delle persone legittimate al beneficio delle prestazioni familiari presenti una domanda affinché l’istituzione competente dello Stato membro sia tenuta a prendere in considerazione la domanda dell’altro genitore, il diritto dell’Unione non osta, tuttavia, a che una tale istituzione, applicando il diritto nazionale, giunga alla conclusione che l’avente diritto a percepire le prestazioni familiari per un figlio è una persona diversa da quella che abbia presentato la domanda di erogazione di tali prestazioni ( 9 ).

25.

Da tale giurisprudenza si deduce che l’articolo 60, paragrafo 1, terza frase, del regolamento n. 987/2009 non impone affatto a uno Stato membro di erogare una prestazione all’«altro genitore» qualora il genitore avente diritto alle prestazioni familiari non abbia esercitato il proprio diritto. Di conseguenza, detto testo non osterebbe affatto a che, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, l’istituzione competente austriaca respinga, alla luce delle condizioni di attribuzione, la domanda di erogazione di dette prestazioni presentata da DN.

26.

Ciò premesso, osservo che, nella presente controversia, la problematica non è effettivamente analoga a quella trattata dalla sentenza Trapkowski poiché, in un primo momento, l’istituzione competente austriaca ha accolto la domanda depositata da DN per sua figlia. È solo in un secondo momento che detta amministrazione ha chiesto il rimborso delle somme corrispondenti alle prestazioni familiari erogate a DN basandosi, come motivo alternativo di recupero, sulle disposizioni nazionali che prevedono, da un lato, che gli assegni familiari siano erogati alla persona il cui nucleo familiare comprende il figlio, dall’altro, che chiunque percepisca erroneamente detti assegni debba rimborsarne l’importo. Spetterà quindi al giudice del rinvio pronunciarsi sulla pertinenza di tali motivi per statuire in merito alla domanda di ripetizione delle prestazioni familiari presentata dall’amministrazione tributaria.

27.

Orbene, l’interpretazione delle disposizioni dell’articolo 60, paragrafo 1, terza frase, del regolamento n. 987/2009 può avere un’incidenza determinante sulla soluzione della controversia poiché, nel presente caso, l’amministrazione tributaria austriaca, in assenza di domanda presentata dalla madre, ha tenuto conto della domanda depositata dal padre e ha concesso a quest’ultimo prestazioni familiari per il figlio. In altri termini, il giudice del rinvio dovrà stabilire se, in tali circostanze, le suddette disposizioni ostino a una normativa che consente di procedere al recupero delle prestazioni familiari versate a DN per suo figlio.

28.

Ciò posto, mi sembra necessario, al fine di fornire al giudice del rinvio una risposta utile alla soluzione della controversia, procedere a una riformulazione delle questioni che esso ha deferito alla Corte ( 10 ).

29.

Suggerisco dunque alla Corte di riformulare la quarta e la quinta questione in tali termini:

Se l’articolo 60, paragrafo 1, terza frase, del regolamento n. 987/2009 debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che consente il recupero di prestazioni familiari concesse, in caso di mancato esercizio del diritto da parte dell’avente diritto a tali prestazioni, a una delle persone indicate in tale testo la cui domanda è stata presa in considerazione dall’istituzione competente.

B.   Sulle questioni riformulate

30.

Le questioni così riformulate implicano quindi l’interpretazione delle disposizioni dell’articolo 60, paragrafo 1, terza frase, del regolamento n. 987/2009. Dal momento che tale regolamento è stato adottato per l’esecuzione del regolamento n. 883/2004, mi sembra necessario comprendere l’oggetto e la finalità delle norme emanate in materia di prestazioni familiari da tale secondo regolamento. Nel presente caso, tale approccio mi sembra tanto più necessario in quanto, secondo la giurisprudenza della Corte, il significato e la portata dell’articolo 60, paragrafo 1, del regolamento n. 987/2009, a causa del rinvio operato agli articoli 67 e 68 del regolamento n. 883/2004, devono essere esaminati in relazione alle disposizioni di questi ultimi articoli ( 11 ).

31.

Al fine di garantire l’instaurazione della libera circolazione dei lavoratori quale definita all’articolo 45 TFUE, l’articolo 48 di tale Trattato prevede, in sostanza, l’istituzione di un sistema di coordinamento dei regimi di sicurezza sociale. In principio organizzato dalle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 ( 12 ), i cui meccanismi erano divenuti troppo complessi ( 13 ), il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale è ormai disciplinato dal regolamento n. 883/2004. Come enunciato dal suo considerando 4 ( 14 ), tale regolamento, al pari del regolamento n. 1408/71 ( 15 ), non ha come scopo l’armonizzazione dei sistemi di sicurezza sociale, ma soltanto quello di assicurarne il coordinamento.

32.

Al fine di garantire tale obiettivo, il regolamento n. 883/2004 prevede in particolare norme di conflitto di leggi che consentono, in presenza di più leggi o in assenza di leggi, di determinare la legislazione di sicurezza sociale in forza della quale le prestazioni possono essere concesse. Tali norme, fissate dagli articoli da 11 a 16 del suddetto regolamento, si fondano, in primo luogo, sul principio generale di unicità della legge applicabile ( 16 ).

33.

Ciò premesso, il regolamento n. 883/2004 prevede norme derogatorie applicabili alle diverse categorie di prestazioni. Su tale fondamento, l’articolo 67 del regolamento n. 883/2004 determina, per quanto riguarda le prestazioni familiari, lo o gli Stati membri competenti ad erogare siffatte prestazioni ( 17 ). A tal fine, tale articolo stabilisce il principio in virtù del quale una persona ha diritto alle prestazioni familiari per i familiari che risiedano in uno Stato membro diverso da quello competente a erogare tali prestazioni, come se essi risiedessero in quest’ultimo Stato membro ( 18 ). Come enunciato dalla Corte, l’articolo 67 del regolamento n. 883/2004 mira, in sostanza, ad impedire che uno Stato membro possa far dipendere la concessione o l’ammontare di prestazioni familiari dal fatto che i familiari del lavoratore risiedano nello Stato membro erogatore ( 19 ).

34.

L’articolo 67 del regolamento in parola instaura dunque una finzione in forza della quale la famiglia nel suo insieme è presa in considerazione come se tutti gli interessati fossero soggetti alla legislazione dello Stato membro competente e vi risiedessero. In altri termini, tale articolo implica un approccio globale ( 20 ), dal momento che l’istituzione competente è vincolata da tale testo ad esaminare la situazione della famiglia nel suo insieme al fine di determinare i diritti alle prestazioni familiari. Una siffatta concezione è stata del resto accolta dalla Corte, la quale, ai fini dell’interpretazione dei regolamenti di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, ha dichiarato che le prestazioni familiari non possono, per loro stessa natura, essere dovute ad un individuo a prescindere dalla sua situazione familiare ( 21 ). Come sottolineato giustamente dalla Commissione, ne consegue che il diritto alle prestazioni familiari non è dovuto a un solo genitore ma alla famiglia.

35.

Tale approccio globale mi sembra perfettamente in linea con la finalità assegnata alle prestazioni familiari dal regolamento n. 883/2004. Su tale punto, al fine di determinare se una prestazione costituisca una prestazione familiare ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera j), di tale regolamento, si deve fare riferimento alla formulazione dell’articolo 1, lettera z), di detto regolamento secondo il quale l’espressione «prestazione familiare» indica tutte le prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari, ad esclusione degli anticipi sugli assegni alimentari e degli assegni speciali di nascita o di adozione menzionati nell’allegato I dello stesso regolamento. Basandosi su tale definizione, la Corte dichiara costantemente che le prestazioni familiari sono destinate ad aiutare socialmente i lavoratori aventi carichi familiari facendo partecipare la collettività a tali carichi. La Corte ha inoltre precisato che l’espressione «compensare i carichi familiari» deve essere interpretata nel senso che essa fa riferimento, in particolare, a un contributo pubblico al bilancio familiare, destinato ad alleviare gli oneri derivanti dal mantenimento dei figli ( 22 ).

36.

Tale finalità è altresì illustrata dalle disposizioni dell’articolo 68 bis del regolamento n. 883/2004 che mira a garantire che i beneficiari delle prestazioni familiari le impieghino conformemente alle finalità alle quali sono destinate. In tale ottica, il suddetto testo prevede che, nel caso in cui il beneficiario della prestazione non usi l’assegno familiare al quale ha diritto per il mantenimento dei familiari, l’importo di dette prestazioni familiari deve essere versato alla persona che di fatto provvede ai bisogni dei familiari.

37.

L’oggetto e lo scopo delle prestazioni familiari costituiscono quindi criteri determinanti per l’applicazione e l’attuazione delle norme previste in tale materia dal regolamento n. 883/2004. Ne consegue che l’articolo 60, paragrafo 1, del regolamento n. 987/2009 deve essere letto e interpretato alla luce di tali caratteristiche. A tal proposito, il summenzionato articolo ( 23 ) prevede, in sostanza, che, in caso di mancato esercizio del diritto da parte dell’avente diritto alle prestazioni familiari, la domanda presentata da una delle altre persone a cui tale testo si riferisce, tra le quali figura «l’altro genitore», deve essere «presa in considerazione» dall’istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione è applicabile.

38.

A mio avviso, l’articolo 60, paragrafo 1, terza frase, del regolamento n. 987/2009 traduce l’approccio familiare sancito, in materia di prestazioni familiari, dal regolamento n. 883/2004. Ritengo infatti che, prevedendo che la domanda presentata dall’«altro genitore» dovesse essere presa in considerazione come se fosse stata depositata dal genitore avente diritto alle prestazioni familiari, il legislatore dell’Unione abbia inteso assicurarsi che, in ogni circostanza, dette prestazioni contribuiscano, conformemente al loro oggetto, al bilancio familiare e compensino gli oneri ai quali è esposta la persona che di fatto mantiene il figlio.

39.

Correlativamente, ritengo, nel prosieguo del ragionamento appena esposto, che la ripetizione delle somme corrispondenti alle prestazioni sia possibile solo qualora non contrasti con l’economia dei meccanismi istituiti, in materia di prestazioni familiari, dai regolamenti nn. 883/2004 e 987/2009. Su tale fondamento, per valutare la fondatezza della domanda di rimborso, occorre verificare se, a seguito della domanda presentata da una delle persone di cui all’articolo 60, paragrafo 1, terza frase, del regolamento n. 987/2009, la valutazione complessiva della situazione familiare cui ha proceduto l’istituzione competente abbia comportato che le prestazioni familiari contribuissero effettivamente agli oneri familiari. In caso di risposta affermativa, mi sembra che le disposizioni di tale articolo ostino al recupero delle prestazioni familiari, quand’anche l’istituzione competente abbia concesso dette prestazioni a una persona che non è quella indicata dal diritto nazionale come avente diritto alle prestazioni.

40.

Una siffatta analisi è, del resto, coerente con la giurisprudenza della Corte. Certamente, come ricordato da quest’ultima nella sentenza Trapkowski ( 24 ), la presa in considerazione prescritta dall’articolo 60, paragrafo 1, terza frase, del regolamento n. 987/2009 non osta a che l’istituzione competente dello Stato membro attribuisca le prestazioni familiari a una persona diversa da quella che ha presentato la domanda poiché le condizioni di attribuzione di dette prestazioni, tra cui l’identificazione della persona che vi ha diritto, rientrano nel diritto nazionale. Tuttavia, dai termini impiegati nella suddetta sentenza non risulta affatto che l’istituzione competente sia tenuta a pervenire a una siffatta conclusione. Pertanto, l’esame complessivo della situazione familiare di cui al predetto articolo lascia all’istituzione competente la possibilità di attribuire le prestazioni familiari ad una persona diversa da quella designata dal diritto nazionale.

41.

Orbene, in una siffatta ipotesi, il riesame, sulla base dei criteri fissati dal diritto nazionale, di tale attribuzione non può avere la conseguenza di contravvenire all’economia dei meccanismi di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale istituiti dal regolamento n. 883/2004. A tal riguardo, tengo a ricordare che, sebbene le condizioni di attribuzione delle prestazioni familiari siano determinate conformemente alla normativa nazionale, tuttavia, nell’esercizio di tale competenza, gli Stati membri devono rispettare il diritto dell’Unione ( 25 ). Ne consegue, a mio avviso, che la determinazione, in forza del diritto nazionale, della persona avente diritto alle prestazioni familiari non debba avere l’effetto di imporre il rimborso di dette prestazioni che, in seguito all’attuazione della procedura prevista all’articolo 60, paragrafo 1, del regolamento n. 987/2009, hanno raggiunto il proprio obiettivo.

42.

In ogni caso, la valutazione della fondatezza della domanda di ripetizione delle prestazioni familiari presentata dall’amministrazione tributaria austriaca rientra nella competenza esclusiva del giudice nazionale, al quale spetta esaminare tutte le circostanze particolari della fattispecie. Ciò premesso, mi sembra che, sulla base degli elementi presentati dal giudice del rinvio, l’interpretazione delle disposizioni dell’articolo 60, paragrafo 1, terza frase, del regolamento n. 987/2009, da me proposta, osti al rimborso delle prestazioni familiari.

43.

Infatti, il diritto austriaco indicava l’ex moglie di DN come l’avente diritto alle prestazioni familiari per sua figlia maggiorenne con la quale risiedeva in Polonia. Non avendo la madre esercitato il proprio diritto, DN ha presentato all’istituzione competente austriaca una domanda di attribuzione di dette prestazioni. Dopo aver preso in considerazione tale domanda, l’istituzione di cui trattasi ha concesso le prestazioni familiari a DN, che ha trasferito la totalità delle somme corrispondenti a sua figlia. Inoltre, il giudice del rinvio osserva che, se DN dovesse essere obbligato al rimborso delle prestazioni familiari, la sua ex moglie non potrebbe ottenerne il versamento poiché, in applicazione del diritto austriaco, il termine per ottenere il pagamento di dette prestazioni è scaduto.

44.

Alla luce di tali elementi, constato, anzitutto, che la domanda presentata da DN è stata presa in considerazione e che le prestazioni familiari gli sono state in seguito concesse nell’ambito dell’attuazione da parte dell’istituzione competente della procedura prevista, ai fini dell’applicazione degli articoli 67 e 68 del regolamento n. 883/2004, dall’articolo 60, paragrafo 1, del regolamento n. 987/2009. Rilevo, poi, che, anche se non sono state versate alla madre, le prestazioni familiari hanno effettivamente contribuito al mantenimento del figlio per il quale sono state concesse.

45.

Mi sembra che, in siffatte circostanze, il rimborso delle prestazioni familiari, richiesto in forza del diritto nazionale, avrebbe l’effetto di vanificare le norme di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale emanate in materia di prestazioni familiari dal legislatore dell’Unione.

VI. Conclusione

46.

Alla luce degli elementi che precedono, propongo alla Corte di rispondere come segue alla quarta e alla quinta questione pregiudiziale, come riformulate, sollevate dal Bundesfinanzgericht (Tribunale federale delle finanze, Austria):

L’articolo 60, paragrafo 1, terza frase, del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, osta a una normativa nazionale che consente il recupero di prestazioni familiari attribuite, in caso di mancato esercizio del diritto da parte dell’avente diritto a tali prestazioni, a una delle persone indicate in tale testo la cui domanda è stata presa in considerazione dall’istituzione competente, dal momento che tali prestazioni hanno effettivamente contribuito al mantenimento dei familiari per i quali sono state concesse.


( 1 ) Lingua originale: il francese.

( 2 ) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2004, L 166, pag. 1, e rettifica GU 2004, L 200, pag. 1).

( 3 ) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2009, L 284, pag. 1).

( 4 ) Tale articolo è stato inserito nel regolamento n. 883/2004 dall’articolo 1, punto 18), del regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica il regolamento n. 883/2004 (GU 2009, L 284, pag. 43).

( 5 ) Sentenza del 22 ottobre 2015 (C‑378/14, in prosieguo: la sentenza Trapkowski, EU:C:2015:720).

( 6 ) La Corte precisa che risulta chiaramente dalla formulazione dell’articolo 67 del regolamento n. 883/2004 che gli aventi diritto alle prestazioni familiari sono determinati in conformità al diritto nazionale (v. sentenza Trapkowski, punto 44).

( 7 ) Sentenza Trapkowski, punto 43.

( 8 ) Sentenza Trapkowski, punto 46.

( 9 ) Sentenza Trapkowski, punti 47 e 48.

( 10 ) V., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 2021, W.Ż. (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina) (C‑487/19, EU:C:2021:798, punto 68 e giurisprudenza citata).

( 11 ) Sentenza del 18 settembre 2019, Moser (C‑32/18, EU:C:2019:752, punto 34).

( 12 ) Regolamento del Consiglio del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (GU 1971, L 149, pag. 2).

( 13 ) In tal senso, è sottolineato, al considerando 3 del regolamento n. 883/2004, che «le norme di coordinamento comunitario [sono] complesse e macchinose» ed è essenziale sostituirle «[e, allo stesso tempo,] modernizzarle e semplificarle».

( 14 ) Il considerando 4 del regolamento n. 883/2004 dispone che «[è] necessario rispettare le caratteristiche proprie delle legislazioni nazionali di sicurezza sociale ed elaborare unicamente un sistema di coordinamento».

( 15 ) V., in tal senso, sentenza del 26 settembre 2000, Engelbrecht (C‑262/97, EU:C:2000:492, punti 3536 e giurisprudenza ivi citata).

( 16 ) L’articolo 11, paragrafo 1, prima frase, del regolamento n. 883/2004 enuncia che «[l]e persone alle quali si applica il presente regolamento sono soggette alla legislazione di un singolo Stato membro».

( 17 ) L’articolo 68 del regolamento n. 883/2004 stabilisce le regole di priorità in caso di cumulo di normativa e di diritto alle prestazioni. Osservo, tuttavia, che tali disposizioni non sembrano applicabili nella presente fattispecie. Infatti, emerge dagli stessi termini della decisione di rinvio che, durante il periodo oggetto della controversia nel procedimento principale, in Polonia non è stata versata alcuna prestazione familiare. Orbene, secondo la giurisprudenza della Corte, una situazione di cumulo, ai fini di detto articolo, suppone che le prestazioni siano effettivamente dovute in più Stati membri. V., in tal senso, sentenza Trapkowski, punto 32 e giurisprudenza ivi citata.

( 18 ) Sentenza del 18 settembre 2019, Moser (C‑32/18, EU:C:2019:752, punto 35 e giurisprudenza ivi citata).

( 19 ) V. sentenze del 18 settembre 2019, Moser (C‑32/18, EU:C:2019:752, punto 36 e giurisprudenza ivi citata), e del 25 novembre 2021, Finanzamt Österreich (Assegni familiari per cooperante) (C‑372/20, EU:C:2021:962, punto 76).

( 20 ) Per una presentazione dell’oggetto e dei principi sui quali si fonda l’articolo 67 del regolamento n. 883/2004, v. Fuchs, M. e Cornelissen, R., EU Social Security Law, A Commentary on EU Regulations 883/2004 and 987/2009, C.H. Beck. – Hart Publishing – Nomos, 2015, pag. 405 e seguenti.

( 21 ) V., in tal senso, sentenze del 26 novembre 2009, Slanina (C‑363/08, EU:C:2009:732, punto 31), e del 2 aprile 2020, Caisse pour l’avenir des enfants (Figlio del coniuge di un lavoratore frontaliero) (C‑802/18, EU:C:2020:269, punto 57 e giurisprudenza ivi citata). Sebbene la prima sentenza sia stata pronunciata per l’interpretazione dell’articolo 73 del regolamento n. 1408/71, la formulazione di tale testo è tuttavia molto vicina a quella dell’articolo 67 del regolamento n. 883/2004.

( 22 ) Sentenza del 28 ottobre 2021, ASGI e a. (C‑462/20, EU:C:2021:894, punto 27 e giurisprudenza ivi citata).

( 23 ) Le disposizioni dell’articolo 60, paragrafo 1, del regolamento n. 987/2009 non erano contenute nella proposta iniziale trasmessa dalla Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo. Esse sono state introdotte per emendamento al momento dell’esame in prima lettura del testo da parte del Parlamento. Tuttavia, le motivazioni di tale emendamento non sono precisate nei lavori preparatori (GU 2004, C 76E, pag. 178).

( 24 ) Punto 48 di tale sentenza.

( 25 ) V., in tal senso, sentenza del 2 aprile 2020, Caisse pour l’avenir des enfants (Figlio del coniuge di un lavoratore frontaliero) (C‑802/18, EU:C:2020:269, punti 6869 e giurisprudenza ivi citata).

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