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Document 62021CC0180

Conclusioni dell’avvocato generale M. Campos Sánchez-Bordona, presentate il 19 maggio 2022.
VS contro Inspektor v Inspektorata kam Visshia sadeben savet.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad – Blagoevgrad.
Rinvio pregiudiziale – Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Articoli 2, 4 e 6 – Applicabilità del regolamento 2016/679 – Nozione di “interesse legittimo” – Nozione di “compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri” – Direttiva (UE) 2016/680 – Articoli 1, 3, 4, 6 e 9 – Liceità del trattamento di dati personali raccolti nell’ambito di un’indagine penale – Trattamento successivo di dati relativi alla presunta vittima di un reato ai fini della sua incriminazione – Nozione di finalità “diversa da quella per cui sono raccolti i dati personali” – Dati usati dalla procura di uno Stato membro ai fini della sua difesa nell’ambito di un ricorso per responsabilità dello Stato.
Causa C-180/21.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2022:406

 CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

M. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA

presentate il 19 maggio 2022 ( 1 )

Causa C‑180/21

VS

contro

Inspektor v Inspektorata kam Visshia sadeben savet,

con l’intervento di:

Teritorialno otdelenie – Petrich kam Rayonna prokuratura – Blagoevgrad

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad – Blagoevgrad (Tribunale amministrativo di Blagoevgrad, Bulgaria)]

«Domanda di pronuncia pregiudiziale – Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Articoli 4 e 6 – Direttiva (UE) 2016/680 – Articoli 1, da 2 a 4 e 9 – Legittimità del trattamento di dati personali nell’ambito di un procedimento penale – Trattamento dei dati relativi alla vittima di un reato ai fini della sua successiva imputazione e della difesa della Procura della Repubblica in un procedimento civile – Nozione di “finalità diversa da quella per la quale i dati personali sono stati raccolti”»

1.

Un principio fondamentale del regolamento (UE) 2016/679 ( 2 ), che costituisce la normativa generale in materia di protezione dei dati personali, e della direttiva (UE) 2016/680 ( 3 ) (lex specialis relativa alla stessa materia nei procedimenti penali) è quello della limitazione della raccolta di tali dati e del loro trattamento alle specifiche finalità previste dalla legge.

2.

Nel presente procedimento, la Corte deve rispondere ai dubbi di un giudice bulgaro riguardanti l’interpretazione dell’RGPD e della direttiva 2016/680, per chiarire se sussista un trattamento illecito dei dati personali detenuti dalla Procura della Repubblica di uno Stato membro quando:

da un lato, i dati raccolti siano quelli di una persona che inizialmente appariva come persona offesa, ma è stata successivamente imputata nel medesimo procedimento penale;

dall’altro, la Procura della Repubblica tenta di utilizzare nella propria difesa i dati raccolti in varie indagini penali come mezzo di prova a fronte di un’azione civile con la quale il loro titolare chiede un indennizzo per la durata eccessiva del procedimento penale.

A.   Contesto normativo. Diritto dell’Unione

1. RGPD

3.

A tenore dell’articolo 2 («Ambito di applicazione materiale»):

«1.   Il presente regolamento si applica al trattamento interamente o parzialmente automatizzato di dati personali e al trattamento non automatizzato di dati personali contenuti in un archivio o destinati a figurarvi.

2.   Il presente regolamento non si applica ai trattamenti di dati personali:

a)

effettuati per attività che non rientrano nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione;

(…)

d)

effettuati dalle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro minacce alla sicurezza pubblica e la prevenzione delle stesse.

(…)».

4.

L’articolo 4 («Definizioni») stabilisce quanto segue:

«Ai fini del presente regolamento s’intende per:

(…)

2)

“trattamento”: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

(…)

7)

“titolare del trattamento”: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell’Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell’Unione o degli Stati membri;

(…)».

5.

L’articolo 5 («Principi applicabili al trattamento di dati personali») così dispone:

«1.   I dati personali sono:

a)

trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato (“liceità, correttezza e trasparenza”);

b)

raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è, conformemente all’articolo 89, paragrafo 1, considerato incompatibile con le finalità iniziali (“limitazione della finalità”);

c)

adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati (“minimizzazione dei dati”);

(…)».

6.

L’articolo 6 («Liceità del trattamento») così recita:

«1.   Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

a)

l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità;

(…)

c)

il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;

(…)

e)

il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;

f)

il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l’interessato è un minore.

La lettera f) del primo comma non si applica al trattamento di dati effettuato dalle autorità pubbliche nell’esecuzione dei loro compiti.

(…)

3.   La base su cui si fonda il trattamento dei dati di cui al paragrafo 1, lettere c) ed e), deve essere stabilita:

a)

dal diritto dell’Unione; o

b)

dal diritto dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento.

La finalità del trattamento è determinata in tale base giuridica o, per quanto riguarda il trattamento di cui al paragrafo 1, lettera e), è necessaria per l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Tale base giuridica potrebbe contenere disposizioni specifiche per adeguare l’applicazione delle norme del presente regolamento (…). Il diritto dell’Unione o degli Stati membri persegue un obiettivo di interesse pubblico ed è proporzionato all’obiettivo legittimo perseguito.

4.   Laddove il trattamento per una finalità diversa da quella per la quale i dati personali sono stati raccolti non sia basato sul consenso dell’interessato o su un atto legislativo dell’Unione o degli Stati membri che costituisca una misura necessaria e proporzionata in una società democratica per la salvaguardia degli obiettivi di cui all’articolo 23, paragrafo 1, al fine di verificare se il trattamento per un’altra finalità sia compatibile con la finalità per la quale i dati personali sono stati inizialmente raccolti, il titolare del trattamento tiene conto, tra l’altro:

a)

di ogni nesso tra le finalità per cui i dati personali sono stati raccolti e le finalità dell’ulteriore trattamento previsto;

b)

del contesto in cui i dati personali sono stati raccolti, in particolare relativamente alla relazione tra l’interessato e il titolare del trattamento;

c)

della natura dei dati personali, specialmente se siano trattate categorie particolari di dati personali ai sensi dell’articolo 9, oppure se siano trattati dati relativi a condanne penali e a reati ai sensi dell’articolo 10;

d)

delle possibili conseguenze dell’ulteriore trattamento previsto per gli interessati;

e)

dell’esistenza di garanzie adeguate, che possono comprendere la cifratura o la pseudonimizzazione».

2. Direttiva 2016/680

7.

Ai sensi dell’articolo 1 («Oggetto e obiettivi»):

«1.   La presente direttiva stabilisce le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica.

2.   Ai sensi della presente direttiva gli Stati membri:

a)

tutelano i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali; (...)

(…)».

8.

L’articolo 2 («Ambito di applicazione») prevede quanto segue:

«1.   La presente direttiva si applica al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti per le finalità di cui all’articolo 1, paragrafo 1.

(…)

3.   La presente direttiva non si applica ai trattamenti di dati personali:

a)

effettuati per attività che non rientrano nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione;

(…)».

9.

L’articolo 3, punti 1, 2 e 8, riprende le definizioni di cui all’articolo 4, punti 1, 2 e 7, dell’RGPD.

10.

L’articolo 4 («Principi applicabili al trattamento di dati personali») così dispone:

«(…)

2.   Il trattamento da parte dello stesso o di un altro titolare del trattamento per una qualsiasi delle finalità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, diversa da quella per cui sono raccolti i dati personali, è consentito nella misura in cui:

a)

il titolare del trattamento è autorizzato a trattare tali dati personali per detta finalità conformemente al diritto dell’Unione o dello Stato membro; e

b)

il trattamento è necessario e proporzionato a tale altra finalità conformemente al diritto dell’Unione o dello Stato membro.

(…)».

11.

L’articolo 6 («Distinzione tra diverse categorie di interessati») stabilisce quanto segue:

«Gli Stati membri dispongono che il titolare del trattamento, se del caso e nella misura del possibile, operi una chiara distinzione tra i dati personali delle diverse categorie di interessati, quali:

a)

le persone per le quali vi sono fondati motivi di ritenere che abbiano commesso o stiano per commettere un reato;

b)

le persone condannate per un reato;

c)

le vittime di reato o le persone che alcuni fatti autorizzano a considerare potenziali vittime di reato, e

d)

altre parti rispetto a un reato, quali le persone che potrebbero essere chiamate a testimoniare nel corso di indagini su reati o di procedimenti penali conseguenti, le persone che possono fornire informazioni su reati o le persone in contatto o collegate alle persone di cui alle lettere a) e b)».

12.

L’articolo 8 («Liceità del trattamento») enuncia quanto segue:

«1.   Gli Stati membri dispongono che il trattamento sia lecito solo se e nella misura in cui è necessario per l’esecuzione di un compito di un’autorità competente, per le finalità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, e si basa sul diritto dell’Unione o dello Stato membro.

2.   Il diritto dello Stato membro che disciplina il trattamento nell’ambito di applicazione della presente direttiva specifica quanto meno gli obiettivi del trattamento, i dati personali da trattare e le finalità del trattamento».

13.

Ai sensi dell’articolo 9 («Condizioni di trattamento specifiche»):

«1.   I dati personali raccolti dalle autorità competenti per le finalità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, non possono essere trattati per finalità diverse da quelle di cui all’articolo 1, paragrafo 1, a meno che tale trattamento non sia autorizzato dal diritto dell’Unione o dello Stato membro. Qualora i dati personali siano trattati per tali finalità diverse, si applica [l’RGPD], a meno che il trattamento non sia effettuato nell’ambito di un’attività che non rientra nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione.

2.   Qualora il diritto dello Stato membro affidi alle autorità competenti l’esecuzione di compiti diversi da quelli eseguiti per le finalità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, [l’RGPD] si applica al trattamento per tali finalità, comprese quelle di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o per finalità statistiche, a meno che il trattamento non sia effettuato nel contesto di un’attività che non rientra nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione.

(…)».

B.   Diritto nazionale

1. Costituzione della Repubblica di Bulgaria ( 4 )

14.

L’articolo 127 prevede la competenza esclusiva della Procura della Repubblica per la conduzione di indagini, l’imputazione di responsabilità penali e la proposizione dell’azione penale dinanzi all’autorità giudiziaria in caso di reati perseguibili d’ufficio.

2. Zakon za zashtita na lichnite danni ( 5 )

15.

L’articolo 1 così dispone:

«(1)   La presente legge disciplina le relazioni pubbliche relative alla protezione dei diritti delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nella misura in cui non sono disciplinate [dall’RGPD].

(2)   La presente legge stabilisce inoltre le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro minacce all’ordine pubblico e alla sicurezza pubblica e la prevenzione di tali minacce.

(…)».

16.

L’articolo 17 stabilisce quanto segue:

«(1)   L’Ispettorato del Consiglio Superiore della Magistratura assicura il controllo e il rispetto [dell’RGPD], della presente legge e degli atti in materia di protezione dei dati personali per quanto riguarda il trattamento dei dati personali da parte:

1. dei giudici nell’esercizio delle loro funzioni di autorità giudiziaria, e

2. della Procura della Repubblica e delle autorità inquirenti nell’esercizio delle loro funzioni di autorità giudiziaria a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

(…)».

17.

L’articolo 42 così recita:

«(1)   Le norme del presente capo si applicano in caso di trattamento di dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro le minacce all’ordine pubblico e alla sicurezza pubblica e la prevenzione di tali minacce.

(2)   I dati personali raccolti per le finalità di cui al paragrafo 1 non sono trattati per finalità diverse, salvo altrimenti disposto dal diritto dell’Unione o dalle leggi della Repubblica di Bulgaria.

(3)   Qualora le autorità competenti ai sensi del paragrafo 1 trattino i dati personali per finalità diverse da quelle di cui al paragrafo 1, nonché nei casi previsti al paragrafo 2, si applicano [l’RGPD] e le pertinenti disposizioni della presente legge che introducono misure di attuazione del medesimo.

(4)   Si intende per “autorità competente” ai sensi del paragrafo 1 qualsiasi autorità pubblica competente in materia di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro le minacce alla sicurezza pubblica e all’ordine pubblico e la prevenzione di tali minacce.

(5)   Salvo diversa disposizione di legge, il titolare del trattamento, ai sensi del presente capo, di dati personali per le finalità di cui al paragrafo 1 è un’autorità competente ai sensi del paragrafo 4 o l’entità amministrativa di cui tale autorità fa parte e che, da sola o insieme ad altre autorità, determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali».

18.

L’articolo 45 dispone quanto segue:

«(…)

(2)   Il trattamento di dati personali da parte del titolare del trattamento che li ha inizialmente raccolti, o da parte di un altro titolare del trattamento, per una finalità di cui all’articolo 42, paragrafo 1, diversa da quella per la quale i dati personali sono stati raccolti, è consentito se:

1. il titolare del trattamento è autorizzato a trattare dati personali per tale finalità, conformemente al diritto dell’Unione o alla legislazione della Repubblica di Bulgaria, e

2. il trattamento sia necessario e proporzionato per conseguire tale finalità, conformemente al diritto dell’Unione o alla legislazione della Repubblica di Bulgaria.

(…)».

19.

L’articolo 47 riproduce l’articolo 6 della direttiva 2016/680.

20.

L’articolo 49 enuncia quanto segue:

«Il trattamento dei dati personali è lecito se risulta necessario per l’esercizio dei poteri riconosciuti all’autorità competente per le finalità di cui all’articolo 42, paragrafo 1, ed è previsto dal diritto dell’Unione o da una legge indicante le finalità del trattamento e le categorie di dati personali da trattare».

II. Fatti, procedimento e questioni pregiudiziali

21.

Sotto la direzione della Rayonna prokuratura – Petrich (Procura della Repubblica del distretto di Petrich, Bulgaria) veniva avviato un procedimento di indagine (n. 252/2013 della polizia di Petrich) ( 6 ) per accertare fatti costitutivi di un reato ( 7 ) avvenuti il 18 aprile 2013.

22.

Durante tali indagini venivano raccolti i dati personali di VS, inizialmente in quanto persona offesa.

23.

Con decisioni della Procura della Repubblica del 4 e 5 aprile 2018, quattro persone (tra cui VS) venivano imputate per tali fatti.

24.

Il 10 novembre 2020, il Rayonen sad Petrich (Tribunale distrettuale di Petrich, Bulgaria) disponeva l’archiviazione del procedimento penale per prescrizione.

25.

Nel 2016 e 2017, a seguito di denunce nei confronti di VS, la Procura della Repubblica del distretto di Petrich avviava varie indagini ( 8 ) che, in mancanza di elementi indicanti la sussistenza di una fattispecie di reato, non davano luogo ad alcun procedimento penale.

26.

Nel 2018, VS proponeva un’azione civile ( 9 ) nei confronti della Procura della Repubblica di Bulgaria dinanzi all’Okrazhen sad – Blagoevgrad (Tribunale distrettuale di Blagoevgrad, Bulgaria), chiedendo il risarcimento dei danni causati dalla durata eccessiva del procedimento penale n. 252/2013.

27.

Per difendersi da tale azione civile, la Procura della Repubblica chiedeva al giudice di acquisire i fascicoli n. 517/2016 e n. 1872/2016 della stessa Procura del distretto di Petrich.

28.

Con ordinanza del 15 ottobre 2018, l’Okrazhen sad – Blagoevgrad (Tribunale regionale di Blagoevgrad) ordinava alla Procura del distretto di Petrich di produrre copie dei documenti contenuti nei fascicoli n. 517/2016 e n. 1872/2016.

29.

Il 12 marzo 2020, VS proponeva un reclamo dinanzi alla Inspektorata kam Visshia sadeben savet (autorità di controllo del Consiglio superiore della magistratura; in prosieguo: l’«IVSS») contro ciò che considerava un duplice trattamento illecito dei suoi dati personali da parte della Procura della Repubblica, la quale avrebbe utilizzato indebitamente:

i dati di VS raccolti in riferimento alla sua qualità di persona offesa, ai fini del loro successivo trattamento in relazione alla sua qualità di imputato nel procedimento penale n. 252/2013;

i dati di VS raccolti nei fascicoli n. 517/2016 e n. 1872/2016, ai fini del loro utilizzo da parte della Procura della Repubblica nel procedimento civile n. 144/2018.

30.

Il 22 giugno 2020, l’IVSS respingeva la duplice domanda di VS.

31.

VS ha impugnato tale decisione dell’IVSS dinanzi all’Administrativen sad Blagoevgrad (Tribunale amministrativo di Blagoevgrad, Bulgaria), il quale sottopone alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se l’articolo 1, paragrafo 1, della [direttiva 2016/680] debba essere interpretato nel senso che, nell’indicare le finalità, le nozioni di “prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati” sono elencate quali aspetti di una finalità generale.

2)

Se le disposizioni [dell’RGPD] trovino applicazione nei confronti della Procura della Repubblica di Bulgaria in considerazione del fatto che talune informazioni relative a una determinata persona – raccolte dalla Procura in veste di “titolare del trattamento” ai sensi dell’articolo 3, punto 8, della [direttiva 2016/680] in un fascicolo aperto su detta persona ai fini della verifica di eventuali elementi indicanti la sussistenza di una fattispecie di reato – sono state utilizzate nell’ambito della difesa in giudizio della Procura della Repubblica quale parte di un procedimento civile, mediante indicazione dell’intervenuta apertura di detto fascicolo o mettendone a disposizione il contenuto.

2.1)

In caso di risposta affermativa a tale questione:

Se l’espressione “legittimo interesse” di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), [dell’RGPD] debba essere interpretata nel senso che ricomprende la piena o parziale comunicazione di informazioni su una determinata persona che siano state raccolte in un fascicolo della Procura della Repubblica aperto su di essa ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati ove tale comunicazione avvenga per la difesa del titolare del trattamento quale parte di un procedimento civile, e che il consenso della persona interessata è escluso».

III. Procedimento dinanzi alla Corte

32.

La domanda di pronuncia pregiudiziale è pervenuta presso la cancelleria della Corte il 23 marzo 2021.

33.

Sono comparsi e hanno presentato osservazioni scritte VS, l’IVSS, i governi bulgaro, ceco e dei Paesi Bassi, nonché la Commissione europea.

34.

La Corte non ha ritenuto indispensabile lo svolgimento di un’udienza pubblica, che non è stata richiesta da nessuna delle parti.

IV. Analisi

A.   Considerazioni preliminari sul diritto dell’Unione applicabile

35.

L’RGPD e la direttiva 2016/680 configurano un sistema coerente in cui:

all’RGPD spetta fissare le norme generali per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei loro dati personali;

la direttiva 2016/680 detta le norme specifiche per il trattamento di tali dati nell’ambito della cooperazione giudiziaria in materia penale e della cooperazione di polizia.

36.

La tutela fornita dal regime costituito dalle due normative si basa sui principi di liceità, correttezza, trasparenza e, per quanto qui rileva, sul principio della stretta limitazione della raccolta dei dati e del loro trattamento alle finalità previste dalla legge ( 10 ).

37.

In particolare, l’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), dell’RGPD prevede che i dati siano «raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità» ( 11 ). In questi termini si esprime anche, in quanto lex specialis, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2016/680.

38.

Pertanto, i dati personali non possono essere raccolti né trattati in generale, bensì solo per finalità determinate ( 12 ) e alle condizioni di liceità stabilite dal legislatore dell’Unione.

39.

Il principio dello stretto collegamento tra la raccolta e il trattamento dei dati, da un lato, e le finalità che le due operazioni devono perseguire, dall’altro, non ha carattere assoluto, in quanto sia l’RGPD che la direttiva 2016/680 consentono una certa flessibilità, come esporrò più avanti.

40.

Nella controversia a qua, il giudice amministrativo deve decidere se l’autorità di controllo (l’IVSS) ( 13 ) abbia agito legittimamente respingendo il reclamo con cui VS addebitava alla Procura della Repubblica bulgara il trattamento illecito dei suoi dati personali.

41.

Tali dati erano stati raccolti, come ho già esposto, in due contesti diversi:

in un procedimento penale, avviato dalla Procura della Repubblica nel 2013 in relazione a fatti rispetto ai quali VS appariva come presunta persona offesa. Tali dati sono stati successivamente utilizzati contro VS nella sua qualità di indagato nel medesimo procedimento penale;

in altre indagini penali, del 2016 e 2017, avviati dalla stessa Procura della Repubblica a seguito di varie denunce nei confronti, tra l’altro, di VS, per fatti estranei a quelli del 2013 ( 14 ). Nel presente procedimento, la Procura della Repubblica ha chiesto (e il giudice competente ne ha accolto la richiesta) di utilizzare i dati risultanti da tali indagini per difendersi nel procedimento civile promosso da VS, il quale ha proposto nei suoi confronti una domanda di risarcimento dei danni.

42.

Le questioni del giudice del rinvio riguardano pertanto:

la liceità dell’utilizzo dei dati personali di VS in due fasi successive del medesimo procedimento penale (prima questione pregiudiziale);

la liceità del trattamento dei dati personali di VS raccolti nell’ambito di indagini penali avviate dalla Procura della Repubblica, che quest’ultima intende utilizzare in un procedimento civile nel quale è stata convenuta da VS (seconda questione pregiudiziale).

43.

Concordo con il giudice del rinvio, e con tutte le parti intervenute nel presente procedimento pregiudiziale, sul fatto che il trattamento dei dati personali oggetto della prima questione pregiudiziale è disciplinato dalla direttiva 2016/680.

44.

Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, e dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2016/680, quest’ultima si applica al trattamento di dati personali effettuati dalle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati. Nel presente procedimento, i dati di VS sono stati raccolti e trattati, per l’appunto, nell’ambito di un’indagine penale.

45.

Tuttavia, per quanto riguarda la trasmissione di dati personali ai fini del procedimento civile promosso nei confronti della Procura della Repubblica (seconda questione pregiudiziale), si applica l’RGPD se tale trasmissione costituisce un trattamento di dati per finalità estranee a quelle di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2016/680, ma rientranti in un’attività ricompresa nell’ambito del diritto dell’Unione.

B.   Sulla prima questione pregiudiziale: riassegnazione ad intra dei dati personali raccolti per finalità che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2016/680

46.

Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2016/680, il trattamento da parte dello stesso o di un altro titolare del trattamento per una qualsiasi delle finalità di cui all’articolo 1, paragrafo 1 ( 15 ), diversa da quella per cui sono raccolti i dati personali, è consentito nella misura in cui:

a)

il titolare del trattamento è autorizzato a trattare i dati per detta finalità (...) e

b)

il trattamento è necessario e proporzionato a tale altra finalità conformemente al diritto dell’Unione o dello Stato membro.

47.

La direttiva 2016/680 consente, pertanto, una riassegnazione ad intra dei dati personali raccolti in forza della stessa. I dati personali che sono stati raccolti per una delle finalità elencate all’articolo 1, paragrafo 1, di detta direttiva possono essere utilizzati, a determinate condizioni, anche per un’altra o altre finalità incluse in tale elenco.

48.

Il problema sollevato dalla prima questione pregiudiziale è se i dati personali di VS raccolti quando egli appariva come presunta persona offesa dal reato oggetto di indagine possano essere successivamente trattati contro il medesimo in quanto soggetto indagato, o imputato, nell’ambito dello stesso procedimento penale.

49.

In altri termini, occorre accertare se i dati personali di VS siano stati trattati per la medesima finalità che ne ha giustificato la raccolta iniziale o, piuttosto, per due finalità diverse, ma rientranti nel campo di applicazione della direttiva 2016/680. In questa seconda circostanza, il trattamento dovrebbe essere soggetto alle condizioni specifiche di cui all’articolo 4, paragrafo 2, di tale direttiva.

50.

Il giudice del rinvio ha formulato la sua prima questione in maniera un po’ ambigua per quanto riguarda l’oggetto della controversia. Esso chiede, letteralmente, se l’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2016/680 debba essere interpretato «nel senso che, nell’indicare le finalità, le nozioni di “prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati” sono elencate quali aspetti di una finalità generale».

51.

Alla luce dell’esposizione del giudice del rinvio, sarebbe forse opportuno riformulare la sua prima questione, come hanno proposto le parti e gli intervenienti nel presente procedimento pregiudiziale. Più che soffermarsi sul rapporto astratto finalità generale/finalità particolare, ciò che interessa realmente (e su cui verteva, in realtà, il reclamo di VS) è se, nel contesto di un procedimento penale disciplinato dalla direttiva 2016/680, la finalità che ha indotto a raccogliere i dati di una persona in quanto presunta vittima di un reato sussista ancora quando tali dati conducano alla sua successiva incriminazione nel medesimo procedimento.

52.

L’interpretazione testuale dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2016/680 indica che, nell’ambito di tale diposizione, possono distinguersi tre tipi di finalità, che corrispondono a fasi e ad attività diverse:

da un lato, quella della «prevenzione», compresa quella intesa a contrastare le minacce alla sicurezza pubblica;

dall’altro, quella dell’«indagine» (in senso lato) sui fatti di rilevanza penale, che comprende il loro accertamento, l’indagine propriamente detta e il perseguimento dei reati;

infine, l’«esecuzione di sanzioni penali».

53.

Sotto il profilo sistematico o contestuale, l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2016/680 depone nel senso di considerare separabili ciascuna di tali finalità. Se così non fosse, come ha rilevato il governo dei Paesi Bassi, detta disposizione sarebbe priva di contenuto, dato che essa contempla, per l’appunto, una «finalità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, diversa da quella per cui sono raccolti i dati personali (...)».

54.

Sulla base di tale premessa, tenterò di spiegare perché, nel presente procedimento, i dati controversi siano stati raccolti e trattati per una delle finalità (quella di «indagine») menzionata dall’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2016/680, il che determina l’applicazione di quest’ultima e la conseguente liceità del trattamento.

55.

In subordine, qualora la raccolta e il trattamento avessero perseguito due finalità tra quelle elencate all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2016/680, nemmeno la loro liceità sarebbe contestabile.

1. Una medesima finalità

56.

Nelle indagini penali non è sempre possibile determinare fin dall’inizio lo status procedurale delle persone coinvolte. Con tali indagini si tenta, in molti casi, di identificare e, pertanto, «categorizzare» i soggetti che appaiono prima facie come autori, vittime o testimoni dei fatti.

57.

È logico che in tale fase preparatoria esista una certa fluidità nella categorizzazione. L’indagine deve condurre, sulla base dei risultati che man mano fornisce, all’identificazione esatta della qualità in cui tali persone interverranno al momento del giudizio dei fatti.

58.

Ciò vale, segnatamente, in casi come quello di specie. Secondo il giudice del rinvio, vi sono state aggressioni incrociate tra una pluralità di persone. Una di esse, che inizialmente appariva come vittima, in definitiva è stata imputata in quanto autrice di tali aggressioni.

59.

In siffatto contesto, l’insieme dell’attività svolta rientra nella nozione di «indagine» di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2016/680. Lo scopo di tale attività era quindi unico e corrisponde a una delle «finalità» che possono essere perseguite con il trattamento dei dati personali.

60.

Il giudice del rinvio dubita, tuttavia, che tale interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2016/680 sia compatibile con il considerando 31 della stessa ( 16 ).

61.

Concordo con il parere della maggioranza delle parti che detto considerando, al pari dell’articolo 6 della direttiva 2016/680, che lo presuppone, non sono rilevanti per stabilire se si sia verificato il cambiamento di finalità cui fa riferimento l’articolo 4, paragrafo 2, di tale direttiva.

62.

Ai sensi dell’articolo 6 della direttiva 2016/680, una chiara distinzione tra i dati personali delle diverse categorie di interessati è necessaria solo «se del caso e nella misura del possibile». Per i suesposti motivi, difficilmente in una prima indagine su fatti come quelli accaduti nel caso di specie vengono identificati chiaramente e fin dal principio le «diverse categorie di interessati». Inoltre, un medesimo partecipante a tali fatti può riunire in sé la qualità di vittima e quella di autore delle aggressioni.

63.

Quand’anche il titolare del trattamento dei dati raccolti nelle indagini penali riuscisse a distinguere chiaramente, fin dall’inizio e durante tutta l’istruttoria, tra vittime, indiziati e testimoni, non cambierebbe la finalità (l’indagine) sottesa alla raccolta e al trattamento di tali dati.

64.

In altri termini, il fatto di attribuire in modo successivo l’uno o l’altro status (vittima, testimone, soggetto implicato) alle persone coinvolte in un’indagine penale non comporta necessariamente un cambiamento delle finalità ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2016/680.

2. Due finalità concorrenti

65.

In subordine, nell’ipotesi in cui ricorresse la circostanza prevista all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2016/680, il trattamento dei dati personali controversi sarebbe stato conforme alle condizioni di liceità stabilite da tale direttiva. Ciò è quanto hanno osservato i governi bulgaro e ceco, con i quali concordo.

66.

Sebbene spetti al giudice del rinvio verificarlo, non sembrano esservi dubbi sul fatto che la Procura della Repubblica bulgara sia, secondo il diritto nazionale, l’autorità titolare del trattamento dei dati personali di VS «per una qualsiasi delle finalità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, diversa da quella per cui sono raccolti i dati personali». Risulta quindi soddisfatto il primo requisito di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2016/680.

67.

Per quanto riguarda il secondo requisito imposto dalla lettera b) del medesimo articolo 4, paragrafo 2 (che «il trattamento [sia] necessario e proporzionato a tale altra finalità»), ritengo che:

la sua necessità sia giustificata dall’incertezza e dall’indeterminatezza tipiche delle prime indagini penali;

la sua proporzionalità debba essere valutata dal giudice del rinvio, ponderando se il trattamento sia stato limitato allo stretto necessario per il conseguimento della finalità sopravvenuta.

68.

Applicati al caso di specie, i requisiti di cui all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2016/680 sono scarsamente significativi e si conferma l’unicità del fine inerente alla raccolta dei dati personali in questione: vi è una continuità logica tra il loro trattamento iniziale e quello che ha successivamente dato luogo all’incriminazione del soggetto implicato.

69.

Non sarebbe quindi necessario confermare la competenza di un nuovo titolare del trattamento dei dati (che sarebbe sempre lo stesso), né vi sarebbe alcuna difficoltà a dimostrare la necessità del secondo trattamento (effettuato nell’ambito del medesimo procedimento), in quanto il criterio della proporzionalità è comune a tutti i trattamenti, come risulta dai principi elencati all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2016/680.

C.   Sulla seconda questione pregiudiziale: riassegnazione ad extra dei dati personali raccolti

70.

L’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2016/680 prevede la possibilità di una riassegnazione ad extra dei dati personali raccolti in forza della stessa.

71.

Partendo, come regola, dal fatto che tali dati «non possono essere trattati per finalità diverse da quelle di cui all’articolo 1, paragrafo 1», l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2016/680 stabilisce un’eccezione per il caso in cui il diritto dell’Unione o dello Stato membro ne autorizzi il trattamento per finalità estranee a quelle di cui all’articolo 1, paragrafo 1. In tale ipotesi si applicherà l’RGPD (sempre che l’attività rientri nell’ambito del diritto dell’Unione).

72.

Con la seconda questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede:

se l’RGPD si applichi ad un caso in cui le informazioni raccolte nell’ambito di indagini penali avviate dalla Procura della Repubblica sono successivamente utilizzate come mezzo difensivo dalla medesima Procura in un procedimento civile promosso nei suoi confronti dal titolare dei dati;

in caso di risposta affermativa a tale questione, se l’espressione «legittimo interesse» di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), dell’RGPD ricomprenda la comunicazione dei dati controversi per la difesa della Procura nel suddetto procedimento civile.

1. Ricevibilità della questione

73.

L’IVSS sostiene che, dal momento che il reclamo di VS era stato respinto a suo tempo in quanto tardivo, la seconda questione pregiudiziale sarebbe irricevibile.

74.

Non condivido tale obiezione.

75.

Il rifiuto della Corte di statuire su una questione pregiudiziale proposta da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto della controversia nel procedimento principale, qualora la questione abbia natura ipotetica o quando la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono sottoposte ( 17 ).

76.

L’obiezione dell’IVSS riguarda un elemento che rientra nella competenza esclusiva del giudice del rinvio. Solo ad esso spetta individuare, sotto la propria responsabilità, il contesto fattuale e normativo nel quale si colloca la questione sottoposta alla Corte ( 18 ).

77.

Sia il giudizio sulla tardività ravvisata dall’IVSS che la valutazione della sua rilevanza ai fini della controversia sono elementi di giudizio il cui apprezzamento spetta unicamente al giudice del rinvio. Nel presente procedimento, detto giudice ha insistito sul fatto che la questione è pertinente per la risoluzione della causa principale, nonostante la tardività invocata dall’IVSS ( 19 ).

78.

Tale valutazione non può essere riesaminata dalla Corte, la quale deve attenersi, in linea di principio, all’interpretazione e all’applicazione del diritto nazionale, processuale e sostanziale, assunte dai giudici nella definizione del contesto in cui si colloca il rinvio pregiudiziale.

2. Nel merito

79.

Tenuto conto dei motivi esposti dal giudice del rinvio per giustificare la presentazione della seconda questione pregiudiziale, ciò che gli interessa realmente è che la Corte determini se la trasmissione dei dati controversi costituisca un «trattamento di dati» ai sensi dell’articolo 4, punti 1 e 2, dell’RGPD ( 20 ) e se tale trattamento fosse lecito ai sensi dell’articolo 6 dello stesso.

a) Esistenza di un trattamento dei dati

80.

L’articolo 4, punti 1 e 2, dell’RGPD, nonché l’articolo 3, punti 1 e 2, della direttiva 2016/680, definiscono negli stessi termini le nozioni di «dato personale» e «trattamento».

81.

Sulla base di tali definizioni, deduco che la Procura della Repubblica intendeva utilizzare nella sua difesa dinanzi al giudice civile un’«informazione riguardante una persona fisica identificata», che comprendeva «dati personali» di VS.

82.

Nella trasmissione di tali dati personali al procedimento civile hanno concorso varie «operazioni» che costituiscono un «trattamento di dati» senza il consenso dell’interessato. Quanto meno, sarà stato necessario che la stessa Procura della Repubblica li abbia consultati per valutarne l’eventuale utilità al fine di difendere la propria posizione nel procedimento civile. Si deve inoltre presumere che, a questo stesso scopo, i dati siano stati organizzati, strutturati, adattati o modificati e, ovviamente, comunicati e diffusi, almeno in minima parte, allorché ne è stata chiesta l’acquisizione al procedimento civile ( 21 ).

83.

In definitiva, la Procura della Repubblica, registrandoli, inserendoli nei suoi archivi, conservandoli, consultandoli e chiedendo al giudice civile di ammettere come prova le informazioni risultanti dalle indagini penali, ha effettuato un trattamento dei dati personali di VS.

84.

L’IVSS e la Commissione sostengono che la Procura della Repubblica può essere «titolare del trattamento» solo in quanto autorità competente per le finalità, di natura penale, che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2016/680.

85.

Ciò non implica, a mio avviso, che la seconda questione pregiudiziale sia priva di oggetto, come sostenuto dall’IVSS. Comporta, piuttosto, che la liceità del trattamento, in virtù dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2016/680, debba essere verificata alla luce dell’RGPD.

86.

Il giudice competente a dirimere la controversia civile è titolare del trattamento dei dati in tale procedimento allorché i medesimi vengono acquisiti ad esso. Le sue decisioni sono escluse dal sindacato dell’autorità di controllo, in forza dell’articolo 55, paragrafo 3, dell’RGPD, nella misura in cui siano adottate nell’esercizio di funzioni giurisdizionali ( 22 ).

87.

Orbene, il giudice del rinvio limita la sua questione all’applicabilità dell’RGPD nel momento in cui la Procura della Repubblica tenta di utilizzare le informazioni che ha raccolto in veste di «titolare del trattamento» ai sensi della direttiva 2016/680 ai fini della propria difesa nel procedimento civile.

88.

Sulla base di quanto ho appena esposto, ritengo che l’RGPD sia applicabile, dato che, tra le finalità menzionate dall’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2016/680 non rientra la difesa della Procura della Repubblica nei procedimenti civili.

b) Liceità del trattamento alla luce dell’RGPD

89.

Le condizioni di liceità di un trattamento di dati personali sono elencate dall’articolo 6, paragrafo 1, dell’RGPD: «[i]l trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni», da esso descritte di seguito. La loro elencazione è tassativa ( 23 ).

90.

Fra tali condizioni non ricorrono, a mio avviso, quelle basate sul consenso dell’interessato [lettera a)], sull’esecuzione di un contratto [lettera b)], sull’adempimento di un obbligo legale [lettera c)] ( 24 ) o sulla salvaguardia degli interessi vitali dell’interessato o di un terzo [lettera d)].

91.

Secondo il giudice del rinvio, sarebbe soddisfatta la condizione di cui alla lettera f) dell’articolo 6, paragrafo 1, dell’RGPD. Tuttavia, come ha sostenuto la Commissione, l’ultimo comma di tale paragrafo la esclude nel presente procedimento, in quanto detta condizione «non si applica al trattamento di dati effettuato dalle autorità pubbliche nell’esecuzione dei loro compiti» ( 25 ).

92.

In risposta ad un quesito della Corte, il governo bulgaro, sostenuto su questo punto dai governi ceco e dei Paesi Bassi, ha insistito sull’applicabilità della condizione prevista alla lettera f) dell’articolo 6, paragrafo 1, dell’RGPD. Esso adduce la necessità di tenere conto della «natura dell’attività svolta dalla Procura della Repubblica», la quale, pur essendo un soggetto pubblico, può partecipare ai procedimenti civili come «parte paritaria» ( 26 ).

93.

Tuttavia, il «legittimo interesse» che la Procura della Repubblica difenderebbe, in quanto pubblico potere, in un procedimento nel quale ne viene fatta valere la responsabilità per il suo comportamento processuale è escluso dall’ipotesi di cui alla lettera f) dell’articolo 6, paragrafo 1, dell’RGPD, poiché così dispone, espressamente, l’ultimo comma del medesimo paragrafo.

94.

Per le autorità che agiscono nell’esecuzione dei compiti loro affidati dalla legge (nel caso di specie, esercitare l’azione penale e rappresentare lo Stato di fronte a domande di responsabilità patrimoniale), l’interesse rilevante, ai fini dell’articolo 6, paragrafo 1, dell’RGPD, è l’interesse pubblico da esse perseguito, secondo la lettera e) di tale disposizione.

95.

La condizione prevista alla lettera f) attiene al soddisfacimento di un legittimo interesse perseguito dal titolare del trattamento o da un terzo, purché su detto interesse non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato che richiedano la tutela di dati personali.

96.

Tale disposizione riguarda quindi non tanto le possibilità di difesa del pubblico potere – che possono articolarsi con le modalità di cui alla lettera e) –, quanto l’eventuale prevalenza degli interessi, dei diritti e delle libertà dell’interessato nei confronti del titolare del trattamento o di un terzo. Essa si applica piuttosto ai conflitti tra parti (private) i cui interessi non sono di natura pubblica.

97.

Poiché la Procura della Repubblica agisce, per definizione, nella sua qualità di istituzione statale, occorre esaminare se il trattamento controverso riceva copertura dalla lettera e) dell’articolo 6, paragrafo 1, dell’RGPD.

98.

Ciò accadrebbe se tale trattamento risultasse «necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito» il titolare.

99.

Mi soffermerò sulla prima di queste due finalità, senza che occorra esaminare la seconda ( 27 ), per stabilire se l’intervento della Procura della Repubblica nel procedimento civile in cui viene chiesto un risarcimento per il suo comportamento corrisponda all’esecuzione di un compito di interesse pubblico.

100.

Secondo il diritto nazionale ( 28 ), spetta alla Procura della Repubblica rappresentare lo Stato nei procedimenti relativi alla responsabilità extracontrattuale per i danni da esso provocati con il suo ritardo. Nella stessa misura, la Procura della Repubblica interviene in difesa degli interessi generali (finanziari) dello Stato e, pertanto, nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico ( 29 ).

101.

L’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2016/680 subordina la riassegnazione ad extra dei dati raccolti nei fascicoli alla circostanza che il loro trattamento sia autorizzato dal diritto dell’Unione o dello Stato membro. Per quanto qui rileva, spetta al giudice del rinvio accertare se tale autorizzazione sussista, di fronte all’esecuzione del compito di interesse pubblico assegnato alla Procura della Repubblica ai fini della difesa patrimoniale dello Stato.

102.

Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, dell’RGPD, la base giuridica del trattamento indicato al paragrafo 1, lettera e), «potrebbe contenere disposizioni specifiche per adeguare l’applicazione delle norme» dell’RGPD stesso ( 30 ). Se tale base giuridica è stabilita dal diritto dello Stato membro applicato al titolare del trattamento, spetta al giudice nazionale individuarla ( 31 ).

103.

Infine, anche nel caso in cui il giudice del rinvio non identificasse la base giuridica pertinente, la compatibilità del trattamento controverso con la finalità per la quale sono stati raccolti i dati controversi andrebbe accertata sulla base dell’articolo 6, paragrafo 4, dell’RGPD. A tal fine occorre tenere conto, inter alia, di qualsiasi rapporto tra le finalità originarie e la finalità sopravvenuta, del contesto in cui sono stati raccolti i dati personali e della natura degli stessi, delle possibili conseguenze del nuovo trattamento per l’interessato e dell’esistenza di garanzie adeguate.

V. Conclusione

104.

Alla luce delle considerazioni che precedono, suggerisco alla Corte di rispondere all’Administrativen sad – Blagoevgrad (Tribunale amministrativo di Blagoevgrad, Bulgaria) nei seguenti termini:

«1)

L’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che i dati di una persona raccolti in riferimento alla sua qualità di presunta vittima di un reato nell’ambito di un procedimento penale sono trattati allo stesso fine che ne ha giustificato la raccolta quando tale persona sia successivamente imputata nel medesimo procedimento penale.

2)

L’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2016/680 deve essere interpretato nel senso che il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, si applica all’utilizzo da parte del pubblico ministero, ai fini della propria difesa in un procedimento civile, delle informazioni raccolte nell’ambito di indagini penali.

3)

Costituisce un “trattamento di dati personali” ai sensi dell’articolo 4, punto 1, del regolamento 2016/679, la comunicazione dei dati personali raccolti nell’ambito di indagini penali, preceduta dalla loro registrazione, conservazione e consultazione, ai fini dell’espletamento dell’attività difensiva del pubblico ministero in un procedimento civile nel quale viene chiesto nei suoi confronti il risarcimento dei danni in conseguenza del suo comportamento nell’esercizio delle sue funzioni.

4)

La liceità di tale trattamento può fondarsi, in linea di principio, sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera e), del regolamento 2016/679».


( 1 ) Lingua originale: lo spagnolo.

( 2 ) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU 2016, L 119, pag. 1). In prosieguo: l’«RGPD».

( 3 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI (GU 2016, L 119, pag. 89).

( 4 ) DV n. 56, del 13 luglio 1991.

( 5 ) Legge sulla tutela dei dati, DV n. 1, del 4 gennaio 2002. Le disposizioni di tale legge sono riportate nella versione applicabile nel momento in cui sono stati commessi i fatti controversi.

( 6 ) Fascicolo n. 1548/2013 della Procura della Repubblica del distretto di Petrich.

( 7 ) Secondo l’ordinanza di rinvio (punto 8.1), il reato era previsto all’articolo 325, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 20, paragrafo 2, del Nakazatelen kodeks (codice penale).

( 8 ) Fascicoli n. 517/2016, n. 1870/2016, n. 1872/2016 e n. 2217/2016.

( 9 ) Procedimento civile n. 144/2018.

( 10 ) Considerando 39 dell’RGPD e 26 della direttiva 2016/680.

( 11 ) Il corsivo è mio.

( 12 ) L’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2016/680 le elenca (v. nota 15 infra). Al di fuori dell’ambito specifico della direttiva 2016/680, le finalità ammesse dall’RGPD sono tutte quelle potenzialmente lecite. Opera pertanto un principio di libertà, la cui limitazione si verifica sul piano della liceità delle condizioni di trattamento dei dati e dei diritti dell’interessato (capi II e III dell’RGPD).

( 13 ) Ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 2, della direttiva 2016/680, ogni Stato membro «dispone che ciascuna autorità di controllo non sia preposta a controllare i trattamenti effettuati dalle autorità giurisdizionali nell’esercizio delle loro funzioni giurisdizionali».

( 14 ) Sebbene le informazioni fornite dal giudice del rinvio non lo precisino espressamente, tutto sembra indicare che si tratti effettivamente di fatti diversi.

( 15 ) L’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2016/680 considera come tali le finalità di «prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica». La versione spagnola di tale disposizione differisce da quella di altre lingue ufficiali per quanto riguarda il termine «enjuiciamiento». Così, la versione francese utilizza il sostantivo «poursuites», corrispondente al «prosecution» della versione inglese, al «perseguimento» della versione italiana, al «Verfolgung» della versione tedesca e al «vervolging» della versione neerlandese. Queste e altre versioni (ad eccezione di quella spagnola) si riferiscono ad un’attività precedente al «giudizio» propriamente detto, che è riservato in via esclusiva agli organi giurisdizionali.

( 16 ) «È inerente al trattamento dei dati personali nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale e della cooperazione di polizia che siano trattati dati personali relativi a diverse categorie di interessati. Pertanto dovrebbe essere operata, se del caso e per quanto possibile, una chiara distinzione tra i dati personali relativi a diverse categorie di interessati (...)». Il corsivo è mio.

( 17 ) Sentenza del 27 settembre 2017, Puškár (C‑73/16, EU:C:2017:725, punto 50).

( 18 ) Sentenza del 17 luglio 2014, YS e a. (C‑141/12 e C‑372/12, EU:C:2014:2081, punto 63).

( 19 ) Punto 34.12, terzo paragrafo, della decisione di rinvio.

( 20 ) Ciò è affermato al punto 34.12, primo paragrafo, della decisione di rinvio.

( 21 ) La domanda di ammissione come prova dei dati versati ai fascicoli della Procura della Repubblica comporta una trasmissione di informazioni relative alla persona di VS, poiché la domanda doveva essere fondata sulla rilevanza di tali dati, valutabile sulla base, ancorché indiziaria, del loro contenuto.

( 22 ) V., sull’interpretazione di tale disposizione, sentenza del 24 marzo 2022, Autoriteit Persoonsgegevens (C‑245/20, EU:C:2022:216, punti 23 e segg.).

( 23 ) V, in relazione all’analogo testo della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU 1995, L 281, pag. 31), sentenza del 24 novembre 2011, ASNEF (C‑468/10 e C‑469/10, EU:C:2011:777).

( 24 ) La Procura della Repubblica non è tenuta per legge a chiedere l’acquisizione dei dati controversi al procedimento civile.

( 25 ) Ai sensi del considerando 47 dell’RGPD, «[p]osto che spetta al legislatore prevedere per legge la base giuridica che autorizza le autorità pubbliche a trattare i dati personali, la base giuridica per un legittimo interesse del titolare del trattamento non dovrebbe valere per il trattamento effettuato dalle autorità pubbliche nell’esecuzione dei loro compiti».

( 26 ) Punti 45 e 49 della risposta del governo bulgaro ad un quesito della Corte.

( 27 ) Come rilevato dal governo dei Paesi Bassi, la tutela degli interessi dello Stato in un procedimento civile non costituisce, di per sé e autonomamente, un esercizio di pubblici poteri, ai quali fa riferimento la seconda parte dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera e), dell’RGPD.

( 28 ) Zakon za otgovornostta na darzhavata i obshtinite za vredi (legge sulla responsabilità per danni dello Stato e dei Comuni); DV n. 60, del 5 agosto 1988). In risposta ad un quesito della Corte, il governo bulgaro ha chiarito che la base giuridica sulla quale il pubblico ministero è stato citato dinanzi al giudice civile è l’articolo 2b di tale legge, che disciplina i requisiti e le modalità del sorgere della responsabilità extracontrattuale dello Stato in caso di violazione del diritto ad essere giudicato entro un termine ragionevole.

( 29 ) Ai sensi del diritto bulgaro, le azioni di responsabilità devono essere dirette contro le autorità alle quali viene imputato il danno. Spetta a tali autorità la qualità di convenuto nel corrispondente procedimento civile. Al di là di tale configurazione processuale, certo è che la pretesa risarcitoria è diretta, in ultima analisi, contro lo Stato nel suo complesso, difeso in ciascun caso da quello tra i suoi organi che si trova direttamente all’origine del (presunto) danno fatto valere.

( 30 ) Tali disposizioni possono riguardare «le condizioni generali relative alla liceità del trattamento da parte del titolare del trattamento; le tipologie di dati oggetto del trattamento; gli interessati; i soggetti cui possono essere comunicati i dati personali e le finalità per cui sono comunicati; le limitazioni della finalità, i periodi di conservazione e le operazioni e procedure di trattamento, comprese le misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto, quali quelle per altre specifiche situazioni di trattamento di cui al capo IX».

( 31 ) In risposta ad un quesito della Corte, il governo bulgaro ha affermato che la base giuridica va cercata nel contesto del duplice ruolo della Procura della Repubblica: difensore dello Stato nel procedimento civile, da un lato, ed autrice di un documento ufficiale di rilevanza giuridica per la controversia, dall’altro. Sussisterebbe quindi una duplice base giuridica: quella dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), dell’RGPD, in quanto «autore di un documento ufficiale» ai sensi dell’articolo 179 del codice di procedura civile, in combinato disposto con l’articolo 186 dello stesso, e quella dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera e), dell’RGPD, in quanto parte processuale nell’adempimento dei suoi obblighi legali (punti 31 e 32 della risposta del governo bulgaro).

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