This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62021CC0031
Opinion of Advocate General Campos Sánchez-Bordona delivered on 13 October 2022.###
Conclusioni dell’avvocato generale M. Campos Sánchez-Bordona, presentate il 13 ottobre 2022.
Eurocostruzioni Srl contro Regione Calabria.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione.
Rinvio pregiudiziale – Fondi strutturali – Regolamento (CE) n. 1685/2000 – Ammissibilità delle spese – Obbligo di prova del pagamento – Fatture quietanzate – Documenti contabili aventi forza probatoria equivalente – Costruzione realizzata direttamente dal beneficiario finale.
Causa C-31/21.
Conclusioni dell’avvocato generale M. Campos Sánchez-Bordona, presentate il 13 ottobre 2022.
Eurocostruzioni Srl contro Regione Calabria.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione.
Rinvio pregiudiziale – Fondi strutturali – Regolamento (CE) n. 1685/2000 – Ammissibilità delle spese – Obbligo di prova del pagamento – Fatture quietanzate – Documenti contabili aventi forza probatoria equivalente – Costruzione realizzata direttamente dal beneficiario finale.
Causa C-31/21.
Court reports – general
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2022:776
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA
presentate il 13 ottobre 2022 ( 1 )
Causa C‑31/21
Eurocostruzioni Srl
contro
Regione Calabria
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia)]
«Rinvio pregiudiziale – Fondi strutturali – Cofinanziamento – Regolamento (CE) n. 1685/2000 – Ammissibilità delle spese – Obbligo di provare il pagamento – Fatture quietanzate – Documento contabile avente forza probatoria equivalente – Costruzione realizzata direttamente dal beneficiario finale»
1. |
Nel presente rinvio pregiudiziale la Corte dovrà interpretare il regolamento (CE) n. 1685/2000 ( 2 ) per chiarire la portata dell’obbligo di presentare fatture quietanzate o, qualora ciò non sia possibile, documenti contabili aventi forza probatoria equivalente, che dimostrino l’ammontare delle spese sostenute, quando il beneficiario di un aiuto cofinanziato dai Fondi strutturali dell’Unione abbia realizzato un immobile con materiali, strumenti e maestranze propri. |
I. Contesto normativo
A. Diritto dell’Unione
1. Regolamento (CE) n. 1260/1999 ( 3 )
2. |
I considerando 35 e 43 sono del seguente tenore:
(…)
(…)». |
3. |
L’articolo 30 («Requisiti per l’ammissione»), paragrafo 3, dispone quanto segue: «Le norme nazionali pertinenti si applicano alle spese ammissibili a meno che, ove necessario, la Commissione decida norme comuni di ammissibilità delle spese secondo la procedura di cui all’articolo 53, paragrafo 2». |
4. |
Ai sensi dell’articolo 32 («Pagamenti»), paragrafo 1, terzo comma: «Il pagamento può assumere la forma di acconti, di pagamenti intermedi o di pagamenti del saldo. I pagamenti intermedi e i pagamenti del saldo si riferiscono alle spese effettivamente sostenute, che devono corrispondere a pagamenti effettuati dai beneficiari finali e giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente». |
5. |
Nell’ambito del capo II del titolo IV («Controllo finanziario»), l’articolo 38 («Disposizioni generali»), paragrafo 1, prevede quanto segue: «1. Fatta salva la responsabilità della Commissione per l’esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee, gli Stati membri assumono la responsabilità primaria del controllo finanziario degli interventi. A tal fine, essi adottano, in particolare le misure seguenti: (…)
(…)». |
2. Regolamento n. 1685/2000
6. |
Il considerando 5 così recita: «(…) Per taluni tipi di iniziative la Commissione, allo scopo di garantire un’applicazione uniforme ed equa dei fondi strutturali in tutta la Comunità, giudica necessario adottare una serie di norme comuni sulle spese ammissibili. L’adozione di una norma relativa ad un tipo particolare di iniziativa non pregiudica la scelta del Fondo, fra quelli sopraindicati, attraverso il quale l’iniziativa in questione può ottenere un cofinanziamento. L’adozione delle suddette regole non impedisce agli Stati membri, in determinati casi che devono essere precisati, di applicare disposizioni nazionali più rigide. (...)». |
7. |
Ai sensi dell’allegato («Norme sull’ammissibilità»), norma n. 1 («Spese effettivamente sostenute»), punto 2 («Prova della spesa»):
(…)». |
B. Diritto italiano
1. Legge n. 59 del 15 marzo 1997 ( 4 )
8. |
L’articolo 4, paragrafo 4, lettera c), ha delegato alle Regioni funzioni e compiti amministrativi in tema di politiche regionali, strutturali e di coesione UE. |
2. Legge della Regione Calabria n. 7, del 2 maggio 2001 ( 5 )
9. |
L’articolo 31 quater prevedeva che, con riferimento a quanto previsto dal Programma Operativo Regionale (POR) Calabria 2000/2006, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2000) 2345, dell’8 agosto 2000, la Regione Calabria sosteneva la nascita e lo sviluppo delle piccole e medie imprese nei settori dell’industria, del commercio, dell’artigianato, del turismo e dei servizi, mediante aiuti accordati in conformità a quanto previsto dal regolamento (CE) n. 70/2001 ( 6 ). |
II. Fatti, procedimento e questioni pregiudiziali
10. |
La Regione Calabria, con delibera della giunta regionale n. 398, del 14 maggio 2002, ha pubblicato il bando per gli aiuti previsti dal Programma Operativo Regionale (POR) Calabria 2000/2006 in relazione all’«Asse IV – Misura 4.4.b». Potevano chiedere tali aiuti le piccole e medie imprese che progettassero iniziative nel settore turistico. |
11. |
L’articolo 8 del bando faceva riferimento al regolamento n. 1685/2000 «per quanto riguarda l’ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali». Le spese ammissibili comprendevano quelle relative a: 1) terreni; 2) fabbricati e impianti; 3) arredi e attrezzature; 4) progettazione e studi. |
12. |
Ai sensi dell’articolo 9 del bando:
|
13. |
Con decreto n. 4457, del 20 aprile 2004, veniva concesso un contributo alla Eurocostruzioni Srl per la costruzione di un albergo e connessi impianti sportivi in Rossano (Regione Calabria, Italia). Tale impresa otteneva quindi un finanziamento in conto capitale pari al 47% dell’investimento, ossia riceveva una somma complessiva di EUR 4918080. |
14. |
Secondo il giudice del rinvio, il decreto n. 4457:
|
15. |
La Eurocostruzioni ha eseguito i lavori, acquistato i mobili e fornito alla Regione Calabria il libretto delle misure e il registro della contabilità, ottenendo quindi il riscontro positivo della Commissione di collaudo, a seguito di una verifica dei lavori. |
16. |
La Regione Calabria ha versato alla Eurocostruzioni la somma di EUR 1661638, corrispondente alle spese per l’acquisto di mobili e attrezzature, che detta impresa aveva comprovato presentando le fatture quietanzate. |
17. |
La Eurocostruzioni ha chiesto il pagamento del residuo dovuto, pari a EUR 1675762, poiché in seguito al collaudo era stato riconosciuto a suo favore un contributo finale di EUR 3337470, al netto dell’anticipazione e del primo stato di avanzamento dei lavori. |
18. |
La Regione Calabria ha rifiutato di pagare gli EUR 1675762 richiesti, in quanto la Eurocostruzioni non aveva presentato fatture quietanzate o documenti contabili aventi forza probatoria equivalente, in conformità al punto 2.1 della norma n. 1 dell’allegato del regolamento n. 1685/2000, cui faceva riferimento il bando di gara del 14 maggio 2002 ( 10 ). |
19. |
La Eurocostruzioni ha agito in via monitoria per chiedere il pagamento dinanzi al Tribunale di Catanzaro (Italia), che ne ha accolto la domanda con sentenza del 4 aprile 2012. |
20. |
La Regione Calabria ha impugnato la sentenza di primo grado dinanzi alla Corte d’appello di Catanzaro (Italia). |
21. |
Con sentenza del 27 ottobre 2014, il giudice di appello ha accolto il ricorso della Regione Calabria, considerando che:
|
22. |
Il 27 ottobre 2015, la Eurocostruzioni ha proposto ricorso dinanzi al giudice del rinvio, lamentando, inter alia, la violazione del regolamento n. 1685/2000. |
23. |
Nel suo ricorso, la Eurocostruzioni sosteneva che:
|
24. |
In tale contesto, la Corte suprema di cassazione (Italia) sottopone alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
|
III. Procedimento dinanzi alla Corte
25. |
La domanda di pronuncia pregiudiziale è pervenuta alla cancelleria della Corte il 19 gennaio 2021. |
26. |
Hanno presentato osservazioni la Eurocostruzioni, la Regione Calabria, il governo italiano e la Commissione europea. |
27. |
La Corte non ha ritenuto necessario lo svolgimento di un’udienza, ma ha chiesto alle parti di pronunciarsi per iscritto – cosa che hanno fatto – sugli argomenti del governo italiano relativi alla nozione di «documento contabile avente forza probatoria equivalente». |
IV. Valutazione
A. Considerazioni preliminari
28. |
La discussione è incentrata sulla questione se un operatore economico che ha realizzato un immobile con mezzi propri (materiali, attrezzature e manodopera) possa giustificare le spese che ha sostenuto mediante «documenti contabili aventi forza probatoria equivalente [a quella di una fattura]» ove questi ultimi: a) consistano nel libretto delle misure e nel registro della contabilità, b) siano stati regolarmente firmati in ogni pagina dal direttore dei lavori e dall’impresa beneficiaria e c) le spese ivi indicate rientrino nel limite dei prezzi unitari di un prezziario standard, aumentati del 15%. Occorre inoltre tenere conto del fatto che i servizi dell’Amministrazione hanno verificato e riscontrato i lavori effettuati dall’impresa beneficiaria. |
29. |
Prima di dirimere tale discussione, si impone una precisazione iniziale. Qualora fosse accertata la violazione dei requisiti di giustificazione previsti dalle norme dell’Unione applicabili nel caso di specie ( 11 ), non sarebbe dovuto il pagamento della somma richiesta dalla Eurocostruzioni a carico dei Fondi strutturali dell’Unione (relativi all’Italia) nell’ambito del Programma Operativo Regionale. |
30. |
Tuttavia, tale circostanza, come rilevato dalla Commissione, non osterebbe a che la Eurocostruzioni possa avere diritto al pagamento della somma da essa richiesta qualora il giudice del rinvio ritenga che la normativa italiana tuteli detta impresa, la quale, oltre a costruire l’albergo, ha rispettato le prescrizioni in materia di giustificazione contabile previste dalle clausole che disciplinavano la concessione dell’aiuto ( 12 ). |
31. |
In tal caso, il pagamento alla Eurocostruzioni sarebbe imputabile al bilancio nazionale, ma non a quello dell’Unione. |
B. Ricevibilità delle questioni pregiudiziali
32. |
Secondo la Regione Calabria, la prima questione pregiudiziale sarebbe irricevibile, in quanto dinanzi al giudice del rinvio non sarebbe stato posto il problema dell’applicabilità del regolamento n. 1685/2000, né detto giudice può sollevarlo d’ufficio, date le caratteristiche del ricorso (per cassazione) sul quale esso deve pronunciarsi. In tale contesto, non sarebbe stato dimostrato il nesso tra la controversia e il regolamento n. 1685/2000 né sarebbero state spiegate le ragioni per le quali occorre interrogare la Corte in via pregiudiziale. |
33. |
Tale obiezione non può essere accolta. L’ordinanza di rinvio evidenzia che quest’ultimo verte per l’appunto sugli obblighi di giustificazione delle spese della Eurocostruzioni, in quanto beneficiaria finale di un aiuto cofinanziato dai Fondi strutturali dell’Unione. Il regolamento n. 1685/2000 è quindi applicabile, come ammesso dalla stessa Regione Calabria nelle sue osservazioni scritte (punto 12). Il giudice del rinvio spiega, in detta ordinanza, perché necessiti dell’interpretazione del menzionato regolamento. Spetta esclusivamente ad esso stabilire se possa o meno introdurre tale elemento di giudizio nell’ambito di un ricorso per cassazione. |
34. |
La Regione Calabria sostiene, inoltre, che la terza questione pregiudiziale è irricevibile in quanto il giudice del rinvio non ha spiegato il nesso tra il regolamento n. 1685/2000 e la «normativa nazionale» o la «normativa regionale», cui farebbe riferimento in modo incompleto. Quanto a quest’ultima e alla delibera della giunta regionale della Regione Calabria del 14 maggio 2002, il loro contenuto andrebbe oltre a quello descritto nell’ordinanza di rinvio. |
35. |
Tale obiezione dev’essere parimenti respinta. Spetta al giudice del rinvio indicare la portata delle norme interne pertinenti e il loro rapporto con il diritto dell’Unione. Nel presente procedimento, detto giudice ha descritto in maniera succinta, ma sufficiente, il quadro normativo nazionale e regionale, e ha fatto riferimento al bando nonché al decreto di concessione del contributo da parte della Regione Calabria. Il rapporto fra tale quadro normativo e quello dell’Unione emerge dall’ordinanza di rinvio ( 13 ). |
1. Sulla prima questione pregiudiziale
36. |
Il contributo controverso è stato concesso il 20 aprile 2004. Ne consegue che si applicano alla giustificazione delle spese il regolamento n. 1260/1999 (regolamento di base) ( 14 ) e il regolamento n. 1685/2000 (regolamento di attuazione) ( 15 ), nel testo modificato dal regolamento n. 448/2004, con applicazione retroattiva dal 5 luglio 2003 e, per alcune disposizioni, dal 5 agosto 2000. |
37. |
Entrambi i regolamenti enunciano, in nome del principio di sussidiarietà, che «[l]e norme nazionali pertinenti si applicano alle spese ammissibili a meno che, ove necessario, la Commissione decida norme comuni di ammissibilità delle spese (...)» ( 16 ). |
38. |
Avvalendosi di tale possibilità, la Commissione ha emanato norme comuni sull’ammissibilità delle spese, mediante il regolamento n. 1685/2000 ( 17 ). In forza di detto regolamento, gli Stati membri dovevano attenersi al regime comune di giustificazione previsto dal regolamento n. 1685/2000, salvo che decidessero di utilizzare, in via eccezionale, un regime nazionale più rigido. |
39. |
Il giudice del rinvio non indica che lo Stato italiano abbia istituito un regime nazionale più rigido, il che è stato confermato dal governo di detto Stato ( 18 ) Pertanto, la giustificazione delle spese sostenute dalla Eurocostruzioni è disciplinata dal regolamento n. 1685/2000. |
40. |
Come ho già anticipato, con la prima questione pregiudiziale il giudice del rinvio chiede, in sintesi, se il punto 2.1 della norma n. 1 dell’allegato del regolamento n. 1685/2000:
|
41. |
L’articolo 32 del regolamento n. 1260/1999 distingue tra, da un lato, la gestione finanziaria degli acconti ( 19 ) e, dall’altro, quella dei pagamenti intermedi e dei pagamenti del saldo. Per quanto riguarda questi ultimi, al paragrafo 1, terzo comma, dispone che essi «si riferiscono alle spese effettivamente sostenute, che devono corrispondere a pagamenti effettuati dai beneficiari finali e giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente». |
42. |
Pertanto, i pagamenti del saldo finale (caratteristica che presentano le somme reclamate nel caso di specie dalla Eurocostruzioni) richiedono la previa giustificazione contabile delle spese effettivamente sostenute dal beneficiario dell’aiuto. |
43. |
Tale prescrizione è ripresa al punto 2.1 della norma n. 1 dell’allegato del regolamento n. 1685/2000, applicabile alle operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali, il cui tenore letterale ho già trascritto e rammento ora: «In linea generale, i pagamenti effettuati dai beneficiari finali, a titolo di pagamenti intermedi e pagamenti del saldo, devono essere comprovati da fatture quietanzate. Ove ciò non risulti possibile, tali pagamenti devono essere comprovati da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente». |
44. |
Il tenore letterale delle due disposizioni citate non lascia spazio a dubbi:
|
45. |
Il contesto in cui si inseriscono le due disposizioni in parola va nella stessa direzione. Ciò è dimostrato dal considerando 43 del regolamento n. 1260/1999 ( 20 ), che depone a favore dell’interpretazione restrittiva della norma n. 1 dell’allegato del regolamento n. 1685/2000. |
46. |
Il fine della sana gestione finanziaria, cui è ispirata la gestione dei Fondi strutturali ( 21 ), avvalora tale linea interpretativa. A tenore dell’articolo 38, paragrafo 1, del regolamento n. 1260/1999, gli Stati membri assumono la responsabilità primaria del controllo finanziario degli interventi e, a tal fine, adottano le misure seguenti:
|
47. |
La Corte ha dichiarato che il sistema istituito all’articolo 32 del regolamento n. 1260/1999, nonché alla norma n. 1 dell’allegato del regolamento n. 1685/2000, si basa sul principio del rimborso delle spese, che devono essere giustificate e certificate ( 22 ). |
48. |
Il fatto che il beneficiario dell’aiuto abbia realizzato l’immobile con mezzi propri non lo esenta dal regime di giustificazione previsto dai regolamenti n. 1260/1999 e n. 1685/2000. |
49. |
Se il beneficiario si trova nell’impossibilità di fornire fatture comprovanti la costruzione di un immobile, in quanto l’ha realizzata con mezzi propri, senza ricorrere a terzi – la valutazione di tale impossibilità spetta al giudice nazionale competente –, deve in ogni caso dimostrare le spese sostenute mediante documenti contabili aventi forza probatoria equivalente a quella di una fattura quietanzata ( 23 ). |
50. |
Non esiste quindi una via intermedia. L’articolo 32 del regolamento n. 1260/1999 e il punto 2.1 della norma n. 1 dell’allegato del regolamento n. 1685/2000 non ammettono mezzi di prova delle spese diversi dalle fatture quietanzate o, se la loro produzione risulta impossibile, dai documenti contabili aventi forza probatoria equivalente. Ciò vale anche quando il beneficiario dell’aiuto abbia realizzato un immobile con materiali, strumenti e maestranze propri. |
51. |
Questione diversa è se fra tali documenti contabili aventi forza probatoria equivalente possano rientrare quelli che, in particolare, formano oggetto di controversia nel presente procedimento. Su di essi è incentrata la terza questione pregiudiziale. |
2. Sulla seconda questione pregiudiziale
52. |
La seconda questione verte sul significato dell’espressione «documenti contabili aventi forza probatoria equivalente» utilizzata – ma non definita – dai regolamenti n. 1260/1999 e n. 1685/2000. Il suo significato non è esplicitato nemmeno nei regolamenti che hanno sostituito i due sopra citati. |
53. |
Secondo la Commissione, tale espressione si riferisce ai documenti giustificativi di pagamenti che la Commissione stessa riconosce ed accetta allorché, ai sensi delle norme fiscali e contabili di uno Stato membro, non occorre emettere fattura per un esborso di denaro ( 24 ). |
54. |
A suo avviso, si tratterebbe di documenti di prova, autentici e attendibili, idonei a dimostrare, al pari delle fatture quietanzate, l’esistenza delle spese sostenute ( 25 ). |
55. |
Concordo con la Commissione sul fatto che la prova delle spese a tale titolo (vale a dire, quando non sia possibile produrre le fatture quietanzate) può essere fornita mediante documenti contabili ammessi dal diritto nazionale di uno Stato membro, ove essi siano idonei a riflettere fedelmente gli esborsi effettivamente sostenuti. |
56. |
Tra questi documenti rientrerebbero, ad esempio:
|
57. |
Il governo italiano propone invece un’interpretazione più ampia della nozione di cui trattasi, che consentirebbe di includere i casi di realizzazione di un’opera o di un progetto con mezzi propri. A suo avviso:
|
58. |
La Corte ha chiesto alle parti in causa e alla Commissione di esprimersi in merito all’interpretazione proposta dal governo italiano. In risposta a tale richiesta:
|
59. |
Dal canto mio, ritengo che l’interpretazione propugnata dal governo italiano renda eccessivamente flessibile il regime di giustificazione previsto dal punto 2.1 della norma n. 1 dell’allegato del regolamento n. 1685/2000. Analogamente, essa non utilizza criteri ermeneutici restrittivi, bensì estensivi, per applicare l’esenzione di cui trattasi. |
60. |
Come ho già indicato, la possibilità di giustificare mediante «documenti contabili aventi forza probatoria equivalente» implica una deroga alla quale si può ricorrere solo quando non sia possibile presentare fatture debitamente quietanzate. Un’interpretazione come quella suggerita dal governo italiano non è conforme all’articolo 32 del regolamento n. 1260/1999 e al punto 2.1 della norma n. 1 dell’allegato del regolamento n. 1685/2000. |
61. |
La possibilità di giustificare la realizzazione con mezzi propri di un’opera ricorrendo alla certificazione del valore del contributo da parte di un professionista qualificato e indipendente o di un organismo autorizzato renderebbe possibili duplicazioni nel calcolo delle spese o eventuali frodi nella giustificazione necessaria per ottenere finanziamenti dai Fondi strutturali dell’Unione. |
62. |
Inoltre, come afferma la Commissione, tale interpretazione limiterebbe ingiustificatamente la possibilità di fornire «documenti contabili aventi forza probatoria equivalente» a quelli redatti da professionisti o organismi ufficiali di verifica contabile. Un requisito siffatto è previsto dall’allegato, norma n. 1, punto 1.7, lettera d), dell’allegato del regolamento n. 1685/200 solo per l’apporto di terreni o immobili e non si applica agli altri contributi in natura. Non vedo alcun motivo per estendere detta limitazione ai contributi dei promotori di opere finanziate con Fondi strutturali dell’Unione e realizzate con mezzi propri. |
63. |
I principi di corretta esecuzione finanziaria e di rimborso delle spese, che vigono per l’Unione in tale materia, depongono per il rigetto dell’interpretazione sostenuta dal governo italiano. |
3. Sulla terza questione pregiudiziale
64. |
Il giudice del rinvio chiede se il regolamento n. 1685/2000 osti a una disciplina nazionale e regionale e ai conseguenti provvedimenti amministrativi che, per il caso in cui il finanziamento sia stato concesso al beneficiario al fine di realizzare un immobile con materiali, strumenti e maestranze propri, prevedano un sistema di controllo della spesa consistente in:
|
65. |
Esaminerò la questione così formulata, anzitutto, in una prospettiva generale, vale a dire prescindendo dalle particolari vicende del contributo concesso alla Eurocostruzioni, e successivamente analizzerò le particolarità di quest’ultimo, al fine di fornire al giudice del rinvio una risposta il più possibile utile. |
a) Compatibilità, in astratto, della norma nazionale con il regolamento n. 1685/2000
66. |
Fatta salva la valutazione effettuata dal giudice del rinvio, il metodo di controllo delle spese da esso descritte nella sua terza questione pregiudiziale non sembra derivare direttamente da una legge nazionale o regionale, bensì dal decreto di concessione del contributo ( 29 ). |
67. |
Il problema che si pone, per stabilire se tale sistema sia conforme al regolamento n. 1685/2000, è conoscere esattamente il contenuto dei due documenti (ossia il «libretto delle misure e [il] registro della contabilità») ( 30 ) necessari per giustificare le spese di costruzione, quando quest’ultima è a carico del beneficiario che utilizza risorse proprie. |
68. |
In prima approssimazione, posso concordare con la Commissione e con la Regione Calabria sul fatto che i due documenti in parola non hanno, di per sé, una forza probatoria equivalente a quella di una fattura. |
69. |
Infatti, se il libretto delle misure e il registro della contabilità si limitano a dare conto dello stato di avanzamento delle varie fasi dei lavori ( 31 ) e sono corredati solo a tal fine dalla «firma in ogni pagina» del direttore dei lavori e della ditta beneficiaria, essi non sono sufficienti a comprovare debitamente i valori monetari relativi all’intera realizzazione dell’albergo. |
70. |
Per contro, qualora il «registro della contabilità» della ditta beneficiaria consentisse di accertare, in maniera attendibile e dettagliata, le spese da essa sostenute per le retribuzioni dei dipendenti o i materiali da costruzione, ad esempio e tra altre voci di spesa analoghe, ritengo che non vi sarebbe alcuna difficoltà a qualificare detto registro della contabilità come documento avente forza probatoria equivalente a quella di una fattura. |
71. |
Spetta al giudice del rinvio verificare tali elementi e stabilire, secondo il proprio apprezzamento, in che misura i due documenti contabili in parola possano riflettere fedelmente le spese sostenute dall’impresa beneficiaria dell’aiuto nel caso in cui, oggettivamente, l’emissione di fatture quietanzate non fosse possibile. |
72. |
Per quanto riguarda il riscontro, da parte di una Commissione di collaudo nominata dall’Amministrazione regionale, di quanto eseguito semplicemente attraverso un prezziario prestabilito, ritengo che essa non costituisca un metodo idoneo per accertare se, in un caso specifico, i costi sostenuti corrispondano effettivamente a quelli che figurano, come parametri di calcolo astratti, in detto prezziario. |
b) Giustificazione, in concreto, delle spese a carico della Eurocostruzioni
73. |
Il giudice del rinvio sembra riconoscere che le opere finanziate (un albergo in Rossano) sono state effettivamente realizzate dalla Eurocostruzioni secondo il progetto approvato ed erano conformi ad esso in termini quantitativi e qualitativi. Esso esclude pertanto che vi siano state un’esecuzione carente o una frode nell’esecuzione di un progetto cofinanziato dai Fondi strutturali. |
74. |
Stando alle informazioni contenute nel fascicolo, l’opera finanziata è stata eseguita e, inoltre, la Eurocostruzioni ha ricevuto i fondi destinati ai mobili in quanto ha presentato le fatture pagate per il loro acquisto, conformemente al bando del 14 maggio 2002 e al decreto di concessione del 20 aprile 2004. |
75. |
I dubbi del giudice del rinvio riguardano la giustificazione delle altre spese del promotore dell’opera e sono dovuti al fatto che, come detto, quest’ultimo ha realizzato l’immobile con materiali, strumenti e maestranze propri. In relazione a tali spese la Eurocostruzioni non ha fornito fatture quietanzate. |
76. |
Ritengo che occorra verificare anzitutto se fosse realmente possibile giustificare tali spese con fatture quietanzate, come sostiene la Regione Calabria. |
77. |
Se non era possibile emettere fatture debitamente quietanzate, l’applicazione dell’articolo 32 del regolamento n. 1260/1999 e del punto 2.1 della norma n. 1 dell’allegato del regolamento n. 1685/2000 consentirebbe, in via eccezionale, di giustificare le spese con documenti contabili aventi forza probatoria equivalente a quella di dette fatture ( 32 ). |
78. |
In particolare, i documenti che incorporano la verifica e il riscontro dei lavori da parte di una Commissione di collaudo nominata dall’Amministrazione regionale, come ho già anticipato, non attesterebbero in maniera fedele e sufficiente le spese sostenute ove si limitassero ad applicare stime basate su un prezziario standard che non presentano un nesso diretto e oggettivo con tali spese, bensì con parametri astratti. |
79. |
Pertanto, detti documenti non offrono, di per sé, una rappresentazione fedele delle operazioni realmente effettuate, non riflettono il valore aggiunto apportato dall’impresa al progetto e non eliminano la possibilità di duplicazioni. |
80. |
Infine, non è superfluo ricordare che l’articolo 8 del bando del 14 maggio 2002 (cui il giudice di appello fa riferimento nella parte finale della sentenza del 27 ottobre 2014) escludeva dal contributo le spese relative a commesse interne di lavorazioni (di costruzione), nonché le spese non capitalizzate e i pagamenti effettuati per contanti. |
V. Conclusione
81. |
Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alla Corte suprema di cassazione (Italia) nei termini seguenti: «L’articolo 32 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, e il punto 2.1 della norma n. 1 dell’allegato del regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione, del 28 luglio 2000, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l’ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali, devono essere interpretati nel senso che:
|
( 1 ) Lingua originale: lo spagnolo.
( 2 ) Regolamento della Commissione, del 28 luglio 2000, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l’ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali (GU 2000, L 193, pag. 39), come modificato dal regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione, del 10 marzo 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1685/2000 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l’ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali e che revoca il regolamento (CE) n. 1145/2003 (GU 2004, L 72, pag. 66).
( 3 ) Regolamento del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU 1999, L 161, pag. 1).
( 4 ) Legge del 15 marzo 1997, n. 59 – Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa. La delega è stata successivamente attuata mediate il decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123 – Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59.
( 5 ) Legge regionale 2 maggio 2001, n. 7. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2001 e pluriennale 2001/2003 della Regione Calabria (Legge finanziaria).
( 6 ) Regolamento della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (GU 2001, L 10, pag. 33).
( 7 ) Da intendersi come quelli realizzati dal beneficiario medesimo.
( 8 ) Ordinanza di rinvio, punto 3.6.
( 9 ) Ibidem.
( 10 ) L’articolo 2 («Procedura e normativa di riferimento») di tale bando faceva specificamente riferimento ai regolamenti n. 1260/1999 e n. 1685/2000.
( 11 ) Vale a dire, l’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento n. 1260/1999 e il punto 2.1 della norma n. 1 dell’allegato del regolamento n. 1685/2000.
( 12 ) Vale a dire, quelle contenute nella delibera della giunta regionale della Calabria del 14 maggio 2002 e nel decreto di concessione del 20 aprile 2004. Gli argomenti della Eurocostruzioni relativi alla violazione dei principi di buona fede, correttezza e legittimo affidamento potrebbero eventualmente essere fatti valere in relazione al diritto italiano e su di essi dovranno pronunciarsi i giudici italiani.
( 13 ) Tali rilievi non sono rimessi in discussione da quelli che esporrò nell’esame del merito della terza questione pregiudiziale.
( 14 ) Tale normativa di base è stata sostituita dal regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU 2006, L 201, pag. 25), a sua volta abrogato dal regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 320).
( 15 ) Tale normativa è stata sostituita dal regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell’8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (GU 2006, L 371, pag. 1), modificato a più riprese.
( 16 ) Articolo 30, paragrafo 3, del regolamento n. 1260/1999. Ai sensi del considerando 41 di detto regolamento, «conformemente al principio di sussidiarietà, occorre che alle spese ammissibili si applichino le pertinenti norme nazionali ove manchino norme comunitarie, le quali possono essere definite dalla Commissione quando appaiano necessarie per garantire un’applicazione equa ed uniforme dei Fondi strutturali nella Comunità».
( 17 ) Il considerando 5 di tale regolamento afferma quanto segue: «(…) Per taluni tipi di iniziative la Commissione, allo scopo di garantire un’applicazione uniforme ed equa dei fondi strutturali in tutta la Comunità, giudica necessario adottare una serie di norme comuni sulle spese ammissibili. L’adozione delle suddette regole non impedisce agli Stati membri, in determinati casi che devono essere precisati, di applicare disposizioni nazionali più rigide».
( 18 ) Punto 28 delle sue osservazioni scritte.
( 19 ) L’articolo 32, paragrafo 2, prevede che, all’atto del primo impegno, la Commissione versa un acconto all’autorità di pagamento, pari al 7% della partecipazione dei Fondi all’intervento in questione. Logicamente, il pagamento di tale acconto è consentito senza richiedere alcun tipo di previa giustificazione contabile della spesa da parte del beneficiario. V., in tal senso, sentenza del 24 novembre 2005, Italia/Commissione (C‑138/03, C‑324/03 e C‑431/03, EU:C:2005:714; in prosieguo: la «sentenza Italia/Commissione», punti da 47 a 49).
( 20 )
( 21 ) V. considerando 35 e 43 del regolamento n. 1260/1999.
( 22 ) Sentenza Italia/Commissione, punti da 44 a 46. In quest’ultimo punto si afferma che, «(...) in linea di principio, l’ammissibilità al contributo dei Fondi strutturali delle spese effettuate dagli organismi nazionali [è] subordinata alla presentazione ai servizi della Commissione di una prova del loro utilizzo nell’ambito del progetto finanziato dall’Unione europea. Tale prova può risolversi in fatture quietanzate o, ove ciò si riveli impossibile, in documenti contabili di valore probatorio equivalente».
( 23 ) La Commissione ritiene che, in una fattispecie come quella in esame, il beneficiario avrebbe potuto fornire la prova delle spese, ad esempio, mediante fatture di acquisto di materiali o distinte delle retribuzioni dei lavoratori. Avrebbe inoltre potuto presentare documenti contabili aventi forza probatoria equivalente per le spese in relazione alle quali non può disporre di fatture, quali i contributi in natura o le spese di ammortamento o deprezzamento di beni impiegati per la realizzazione dell’opera.
( 24 ) Nell’ambito dell’IVA, la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1), prevede l’utilizzo delle fatture come mezzo per ottenere la detrazione dell’IVA e disciplina alcuni degli elementi e caratteristiche che esse devono presentare, rinviando per gli altri ai diritti degli Stati membri. V., inter alia, sentenze del 15 settembre 2016, Senatex (C‑518/14, EU:C:2016:691, punti 28 e 29); del 21 novembre 2018, Vădan (C‑664/16, EU:C:2018:933, punti 39 e 40), e dell’11 novembre 2021, Ferimet (C‑281/20, EU:C:2021:910, punti da 26 a 28).
( 25 ) Decisione 97/324/CE della Commissione, del 23 aprile 1997, che modifica le decisioni di approvazione dei quadri comunitari di sostegno, dei documenti unici di programmazione e delle iniziative comunitarie prese nei confronti dell’Irlanda (GU 1997, L 146, pag. 15).
«Scheda n. 4: (…) Precisazioni sul concetto di costi reali
(…)
3. Per “documento contabile avente forza probante equivalente” si intende, nei casi in cui le norme fiscali e contabili nazionali non rendano pertinente l’emissione di fattura, ogni documento presentato per comprovare che la scrittura contabile riflette fedelmente la realtà ed è conforme alla normativa vigente in materia di contabilità.
(...)».
( 26 ) V., nel regolamento n. 1303/2013, l’articolo 68 sulla giustificazione dei costi indiretti, nonché l’articolo 69 sulla giustificazione dei contributi in natura sotto forma di fornitura di opere, beni, servizi, terreni e immobili in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento in contanti giustificato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente, nonché delle spese di ammortamento.
( 27 ) Ai sensi del regolamento n. 1685/2000, allegato, norma n. 1, punto 1.8, «[l]e spese generali sono considerate spese ammissibili a condizione che siano basate sui costi effettivi relativi all’esecuzione dell’operazione cofinanziata dai Fondi strutturali e che vengano imputate con calcolo prorata all’operazione, secondo un metodo equo e corretto debitamente giustificato».
( 28 ) Ai sensi del regolamento n. 1685/2000, allegato, norma n. 1, punto 1.7, «[i] contributi in natura vengono considerati spese ammissibili a condizione che:
a) consistano nella fornitura di terreni o immobili, attrezzature o materiali, attività di ricerca o professionali o prestazioni volontarie non retribuite;
b) non siano collegati a misure di ingegneria finanziaria di cui alle norme 8, 9 e 10;
c) il loro valore possa essere oggetto di revisione contabile e valutazione indipendenti;
d) in caso di apporto di terreni o immobili, il loro valore viene certificato da un professionista qualificato e indipendente o da un organismo debitamente autorizzato;
e) in caso di prestazioni volontarie non retribuite, il relativo valore venga determinato tenendo conto del tempo effettivamente prestato e delle normali tariffe orarie e giornaliere in vigore per l’attività eseguita; e
f) si applichino, all’occorrenza, le disposizioni delle norme 4, 5 e 6».
( 29 ) Ciò è quanto si deduce dal punto 3.6 dell’ordinanza di rinvio.
( 30 ) Nota rilevante per tutte le lingue diverse dall’italiano.
( 31 ) Ciò è quanto sembra indicare il giudice di appello nella sentenza del 27 ottobre 2014.
( 32 ) Rinvio ai paragrafi da 69 a 71 delle presenti conclusioni.