EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62021CC0019

Conclusioni dell’avvocato generale N. Emiliou, presentate il 7 aprile 2022.
I e S contro Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Den Haag zittingsplaats Haarlem.
Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale – Articolo 8, paragrafo 2, e articolo 27, paragrafo 1 – Minore non accompagnato che ha un parente presente legalmente in un altro Stato membro – Rigetto da parte di tale Stato membro della richiesta di presa in carico di tale minore – Diritto a un ricorso effettivo di detto minore o di tale parente avverso la decisione di rigetto – Articoli 7, 24 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Interesse superiore del minore.
Causa C-19/21.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2022:279

 CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

NICHOLAS EMILIOU

presentate il 7 aprile 2022 ( 1 )

Causa C‑19/21

I,

S

contro

Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Den Haag zittingsplaats Haarlem (Tribunale dell’Aia, sede di Haarlem, Paesi Bassi)]

«Domanda di pronuncia pregiudiziale – Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica d’asilo – Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale – Regolamento (UE) n. 604/2013 (regolamento Dublino III) – Articolo 8, paragrafo 2 – Minore non accompagnato che sostiene di avere un parente presente legalmente nel territorio di un altro Stato membro – Articolo 27 – Rifiuto delle autorità competenti di quest’altro Stato membro di prendere in carico il richiedente – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 47 – Diritto a un ricorso effettivo»

I. Introduzione

1.

Durante quella che viene comunemente definita la «crisi dei rifugiati del 2015», più di 95000 minori non accompagnati hanno presentato domanda di protezione internazionale, il che equivale al 7% di tutte le domande di protezione internazionale ricevute nell’Unione europea ( 2 ). L’arrivo di minori non accompagnati è un fenomeno persistente, che interessa soprattutto la Grecia, la quale, nel 2020, ha accolto oltre il 20% di tutti i richiedenti asilo considerati minori non accompagnati nell’Unione europea e si è misurata con i numeri più alti di tutti gli altri Stati membri dell’Unione ( 3 ).

2.

Il Rechtbank Den Haag zittingsplaats Haarlem (Tribunale dell’Aia, sede di Haarlem, Paesi Bassi) ha sottoposto alla Corte di giustizia questioni pregiudiziali concernenti l’interpretazione dell’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento Dublino III ( 4 ), il quale conferisce ai richiedenti asilo il diritto a un ricorso effettivo contro le «decisioni di trasferimento» adottate dagli Stati membri, e dell’articolo 47, primo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), che attribuisce a «[o]gni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati» il diritto a un tale ricorso dinanzi a un giudice.

3.

Il procedimento principale riguarda un richiedente asilo, I (in prosieguo: il «ricorrente»), che, al momento della presentazione della sua domanda di protezione internazionale in Grecia, era un minore non accompagnato. Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento Dublino III, se un minore non accompagnato ha un parente che è presente legalmente in un altro Stato membro e che può occuparsi di lui, quest’altro Stato membro è competente per l’esame della domanda di protezione internazionale del minore, purché ciò sia nell’interesse superiore di quest’ultimo.

4.

Nel caso di specie, il ricorrente sostiene di avere un parente del genere, ossia un asserito zio, S, residente nei Paesi Bassi. Di conseguenza, le autorità elleniche hanno chiesto allo Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Segretario di Stato alla Giustizia e alla Sicurezza, Paesi Bassi; in prosieguo: il «Segretario di Stato») di prendere in carico il ricorrente, affinché la sua domanda di protezione internazionale possa essere esaminata nei Paesi Bassi ed egli possa vivere con S per tutta la durata di tale esame. Il ricorso dinanzi al giudice del rinvio, proposto dal ricorrente e da S contro il Segretario di Stato, è diretto avverso il rifiuto da parte di quest’ultimo di accogliere tale richiesta.

5.

Ciò premesso, il giudice del rinvio chiede chiarimenti sulla questione se al ricorrente e a S debba essere concesso un mezzo di ricorso contro il rifiuto del Segretario di Stato, e, in caso affermativo, su quale base giuridica (l’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento Dublino III o l’articolo 47, primo comma, della Carta, considerati separatamente o congiuntamente).

6.

La presente causa riporta nuovamente in primo piano ( 5 ) la questione del delicato equilibrio tra due obiettivi sottesi al regolamento Dublino III, ossia, da un lato, quello di istituire una procedura rapida per ripartire tra gli Stati membri la competenza ad esaminare domande di protezione internazionale e, dall’altro, quello di garantire la tutela dei diritti fondamentali delle persone interessate, soprattutto quando gli Stati membri si occupano di minori non accompagnati, che sono considerati un gruppo di richiedenti asilo particolarmente vulnerabile.

7.

Come spiegherò nel prosieguo, sono dell’opinione che, mentre l’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento Dublino III non disciplina la situazione in esame, l’articolo 47, primo comma, della Carta esige che a un minore non accompagnato sia concessa la possibilità di contestare, in fatto e in diritto, il rifiuto delle autorità di uno Stato membro di prenderlo in carico, sulla base dell’articolo 8, paragrafo 2, di tale regolamento, dinanzi ai giudici di tale Stato membro.

II. Contesto normativo

8.

I considerando 13, 14, 16, 19 e 39 del regolamento Dublino III così recitano:

«(13)

Conformemente alla Convenzione della Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989 e alla [Carta], l’interesse superiore del minore dovrebbe costituire un criterio fondamentale per gli Stati membri nell’applicazione del presente regolamento. Nel valutare l’interesse superiore del minore gli Stati membri dovrebbero tenere debito conto in particolare del benessere e dello sviluppo sociale del minore, delle considerazioni attinenti alla sua incolumità e sicurezza, nonché del parere del minore in funzione dell’età o della maturità del medesimo, compreso il suo contesto di origine. È opportuno inoltre che siano fissate specifiche garanzie procedurali per i minori non accompagnati, in considerazione della loro particolare vulnerabilità.

(14)

Conformemente alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e alla [Carta], il rispetto della vita familiare dovrebbe costituire un criterio fondamentale nell’applicazione, da parte degli Stati membri, del presente regolamento.

(…)

(16)

Per garantire il pieno rispetto del principio dell’unità familiare e dell’interesse superiore del minore, è opportuno che il sussistere di una relazione di dipendenza tra un richiedente e suo figlio, fratello o genitore, a motivo della sua gravidanza o maternità, del suo stato di salute o dell’età avanzata, costituisca un criterio di competenza vincolante. Analogamente è opportuno che anche la presenza in un altro Stato membro di un familiare o parente che possa occuparsene costituisca un criterio di competenza vincolante quando il richiedente è un minore non accompagnato.

(…)

(19)

Al fine di assicurare una protezione efficace dei diritti degli interessati, si dovrebbero stabilire garanzie giuridiche e il diritto a un ricorso effettivo avverso le decisioni relative ai trasferimenti verso lo Stato membro competente, ai sensi, in particolare, dell’articolo 47 della [Carta]. (...)

(…)

(39)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla [Carta]. In particolare, il presente regolamento intende assicurare il pieno rispetto del diritto d’asilo garantito dall’articolo 18 della Carta, nonché dei diritti riconosciuti ai sensi degli articoli 1, 4, 7, 24 e 47 della stessa. Il presente regolamento dovrebbe pertanto essere applicato di conseguenza».

9.

L’articolo 8 di tale regolamento, rubricato «Minori», prevede, al suo paragrafo 2, quanto segue:

«Laddove il richiedente sia un minore non accompagnato ( 6 ) che ha un parente ( 7 ) presente legalmente in un altro Stato membro e qualora sia accertato in base a un esame individuale che il parente può occuparsi di lui/lei, detto Stato membro provvede al ricongiungimento del minore con il(i) parente(i) ed è lo Stato membro competente, purché ciò sia nell’interesse superiore del minore».

10.

La sezione II del capo VI del regolamento Dublino III, intitolata «Procedure per le richieste di presa in carico», comprende gli articoli 21 e 22, i quali stabiliscono gli obblighi che si applicano agli Stati membri quando presentano e rispondono a una richiesta di presa in carico. L’articolo 21, paragrafo 1, stabilisce, nelle parti pertinenti, quanto segue:

«Lo Stato membro che ha ricevuto una domanda di protezione internazionale e ritiene che un altro Stato membro sia competente per l’esame della stessa può chiedere a tale Stato membro di prendere in carico il richiedente quanto prima e, al più tardi, entro tre mesi dopo la presentazione della domanda (...).

(...)».

11.

L’articolo 22, paragrafo 1, prevede che «[l]o Stato membro richiesto procede alle verifiche necessarie e delibera sulla richiesta di presa in carico di un richiedente entro due mesi a decorrere dal ricevimento della richiesta».

12.

La sezione IV del capo VI del regolamento Dublino III, intitolata «Garanzie procedurali», comprende l’articolo 27, che prevede, al paragrafo 1, quando segue:

«Il richiedente (...) ha diritto a un ricorso effettivo avverso una decisione di trasferimento, o a una revisione della medesima, in fatto e in diritto, dinanzi a un organo giurisdizionale».

III. Fatti, procedimento nazionale e questioni pregiudiziali

13.

Il ricorrente è un cittadino egiziano nato nel 2002. Il 23 dicembre 2019, quando era ancora minorenne, egli ha presentato una domanda di protezione internazionale in Grecia.

14.

Nel corso della procedura condotta dalle autorità elleniche per determinare, conformemente ai criteri stabiliti dal regolamento Dublino III, lo Stato membro competente per l’esame della sua domanda (in prosieguo: la «procedura Dublino»), il ricorrente ha comunicato alle autorità elleniche che desiderava essere ricongiunto con S, che egli sostiene essere suo zio e che risiede nei Paesi Bassi.

15.

Il 10 marzo 2020, le autorità elleniche hanno presentato, ai sensi dell’articolo 21 del regolamento Dublino III, una richiesta di presa in carico alle autorità competenti dei Paesi Bassi, ossia al Segretario di Stato. La richiesta era fondata sul criterio di competenza di cui all’articolo 8, paragrafo 2, di tale regolamento.

16.

Con lettera dell’8 maggio 2020, il Segretario di Stato ha respinto la richiesta di presa in carico, con la motivazione che il legame familiare tra il ricorrente e S non poteva essere dimostrato.

17.

Il 28 maggio 2020, le autorità elleniche hanno chiesto al Segretario di Stato di riesaminare la sua decisione, conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1560/2003 ( 8 ) (in prosieguo: il «regolamento di applicazione»).

18.

Con lettera dell’11 giugno 2020, il Segretario di Stato ha ribadito le sue conclusioni circa l’assenza di sufficienti prove di un legame familiare tra il ricorrente e S e ha respinto la richiesta di riesame.

19.

Il 24 giugno 2020, il ricorrente e S hanno contestato il rifiuto del Segretario di Stato di prendere in carico il ricorrente. Con lettera del 26 giugno 2020, il Segretario di Stato ha dichiarato tale obiezione manifestamente irricevibile, dopo aver osservato che il regolamento Dublino III non contiene alcuna disposizione diretta a consentire ai richiedenti protezione internazionale di impugnare la decisione di rigetto di una richiesta di presa in carico.

20.

Lo stesso giorno, il ricorrente e S hanno presentato ricorso dinanzi al giudice del rinvio avverso la decisione contenuta in detta lettera ( 9 ).

21.

Dinanzi a tale giudice, il ricorrente ( 10 ) sostiene che, rifiutando di prenderlo in carico, il Segretario di Stato ha omesso di considerare il suo interesse superiore, in violazione dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento Dublino III. L’articolo 27, paragrafo 1, di tale regolamento e l’articolo 47, primo comma, della Carta esigerebbero quindi che gli sia concesso un ricorso effettivo contro il rifiuto del Segretario di Stato.

22.

Il ricorrente sostiene inoltre, che, a seguito delle sentenze della Corte nelle cause Ghezelbash ( 11 ) e Karim ( 12 ), la tutela dei diritti dei richiedenti asilo nell’Unione europea è stata rafforzata, con la conseguenza che tali persone dovrebbero, in generale, poter contestare l’errata applicazione dei criteri previsti nel capo III del regolamento Dublino III ai fini della determinazione dello Stato membro competente per l’esame della loro domanda di protezione internazionale.

23.

Il Segretario di Stato ritiene che il ricorrente non abbia diritto di impugnare dinanzi a un giudice il suo rifiuto di prenderlo in carico. A tale riguardo, il Segretario di Stato sostiene che l’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento Dublino III prevede un mezzo di ricorso soltanto in caso di adozione di una «decisione di trasferimento» ai sensi di tale disposizione. Il Segretario di Stato evidenzia che il processo di determinazione dello Stato membro competente si svolge esclusivamente a livello delle autorità competenti degli Stati membri e non attribuisce ai richiedenti asilo alcun diritto di contestare il rifiuto delle autorità competenti dello Stato membro di prenderli in carico ( 13 ).

24.

Il giudice del rinvio precisa che, secondo le informazioni di cui dispone, le autorità elleniche hanno deciso di astenersi dall’esaminare la domanda di protezione internazionale del richiedente finché il procedimento principale sarà pendente.

25.

Esso osserva inoltre che gli Stati membri (e, più precisamente, la Germania, l’Austria, la Svezia e, in precedenza, il Regno Unito) hanno tutti affrontato in modo molto diverso la questione se debba essere previsto un mezzo di ricorso nel caso in cui un richiedente asilo intenda contestare il rifiuto di uno Stato membro di prenderlo in carico.

26.

Il giudice del rinvio ritiene inoltre che l’espressione «decisione di trasferimento» di cui all’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento Dublino III debba essere interpretata in senso ampio, indipendentemente dal fatto che sia letta o no in combinato disposto con l’articolo 47, primo comma, della Carta. Un’interpretazione restrittiva dell’articolo 27, paragrafo 1, di tale regolamento sarebbe, a suo avviso, arbitraria e ingiustificata. Inoltre, poiché solo le autorità competenti degli Stati membri possono avviare la «procedura di conciliazione» di cui all’articolo 37, paragrafo 2, del regolamento Dublino III, sarebbe impossibile concludere che tale disposizione attribuisce già ai richiedenti asilo un ricorso effettivo ai sensi dell’articolo 47, primo comma, della Carta.

27.

Infine, tale giudice nutre dubbi sulla questione se il «parente» di un minore non accompagnato disponga a sua volta del diritto di impugnare il rifiuto dello Stato membro in cui il medesimo risiede legalmente di prendere in carico un tale minore sulla base dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento Dublino III.

28.

Ciò considerato, il Rechtbank Den Haag, zittingsplaat Haarlem (Tribunale dell’Aia, sede di Haarlem) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se l’articolo 27 del [regolamento Dublino III], eventualmente in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta, debba essere interpretato nel senso che esso impone allo Stato membro richiesto di offrire al richiedente che risiede nello Stato membro richiedente e desidera il trasferimento ai sensi dell’[articolo 8, paragrafo 2, del regolamento Dublino III], o a un [parente] del richiedente ai sensi [di tale disposizione], un ricorso giurisdizionale effettivo avverso il rigetto della richiesta di presa in carico.

2)

In caso di risposta negativa alla prima questione e ove l’articolo 27 del [regolamento Dublino III] non offra una base per un ricorso effettivo, se l’articolo 47 della Carta – in combinato disposto con il diritto fondamentale all’unità familiare e con l’interesse superiore del minore (sanciti agli articoli da 8 a 10 e al considerando 19 del [regolamento Dublino III]) – debba essere interpretato nel senso che esso impone allo Stato membro richiesto di offrire al richiedente che risiede nello Stato membro richiedente e desidera il trasferimento ai sensi [dell’articolo 8, paragrafo 2] del [regolamento Dublino III], o al [parente] del richiedente ai sensi [di tale disposizione], un ricorso giurisdizionale effettivo avverso il rigetto della richiesta di presa in carico.

3)

In caso di risposta affermativa alla [prima o alla seconda questione], in che modo e ad opera di quale Stato membro la decisione di rigetto dello Stato membro richiesto e il diritto di presentare ricorso avverso detta decisione debbano essere comunicati al richiedente, o al [parente] del richiedente».

29.

La domanda di pronuncia pregiudiziale, datata 12 gennaio 2021, è stata registrata il 13 gennaio 2021. Il ricorrente e S, i governi ellenico, francese, dei Paesi Bassi e svizzero, nonché la Commissione europea, hanno presentato osservazioni scritte. Il ricorrente e S, e i governi ellenico, dei Paesi Bassi e belga nonché la Commissione hanno presenziato all’udienza, tenutasi l’11 gennaio 2021.

IV. Valutazione

30.

Il regolamento Dublino III stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata nell’Unione europea da un cittadino di un paese terzo o da un apolide. Come risulta dall’articolo 3, paragrafo 1, di tale regolamento, quest’ultimo mira a garantire che ogni domanda del genere sia esaminata, ma anche che un solo Stato membro (quello individuato sulla base dei criteri fissati al capo III del regolamento Dublino III) sia competente a tal fine. Se lo Stato membro nel quale è stata presentata una domanda di protezione internazionale ritiene, sulla base di tali criteri, che un altro Stato membro sia competente per l’esame della stessa, il primo Stato membro (in prosieguo: lo «Stato membro richiedente») chiede al secondo Stato membro (in prosieguo: lo «Stato membro richiesto») di prendere in carico il richiedente asilo (presentando una richiesta di presa in carico) ( 14 ).

31.

Nel caso di specie, una simile richiesta è stata trasmessa alle autorità dei Paesi Bassi dai loro omologhi ellenici. La richiesta era fondata sull’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento Dublino III, che contiene un «criterio di competenza vincolante» ( 15 ) volto a tutelare i minori non accompagnati ricongiungendoli con i loro «parenti» ( 16 ). Il Segretario di Stato ha respinto tale richiesta con la motivazione che il legame familiare tra il ricorrente e l’asserito zio, S, non poteva essere dimostrato. Entrambi intendono contestare tale rifiuto dinanzi ai giudici dei Paesi Bassi, nella speranza che il ricorrente sia trasferito in tale Stato membro e ricongiunto con S.

32.

In tale contesto, il giudice del rinvio ha sottoposto alla Corte tre questioni pregiudiziali. Le prime due questioni vertono sull’esistenza di un ricorso effettivo avverso tale rifiuto e sulla base giuridica per un simile ricorso. La terza questione, che dipende dalla risposta data alle prime due, riguarda le modalità pratiche del medesimo.

33.

Nelle sezioni che seguono, esaminerò in successione ciascuna di tali questioni. Anzitutto, spiegherò il motivo per cui, a mio avviso, l’ambito di applicazione dell’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento Dublino III non può essere esteso sino ad includervi un mezzo di ricorso nel caso in cui un richiedente asilo contesti il rifiuto dello Stato membro richiesto (nella fattispecie, il rifiuto dei Paesi Bassi) di prenderlo in carico (A). In seguito, dimostrerò che, qualora tale rifiuto verta su una richiesta di presa in carico fondata sull’articolo 8, paragrafo 2, di tale regolamento, detto Stato membro è nondimeno tenuto, in forza dell’articolo 47, primo comma, della Carta, in combinato disposto con l’articolo 7 e con l’articolo 24, paragrafo 2, della stessa (rispettivamente, diritti al rispetto della vita privata e della vita familiare e alla tutela dell’interesse superiore del bambino), ad offrire un ricorso effettivo al minore non accompagnato (B). Infine, esaminerò le conseguenze pratiche di tale obbligo alla luce della struttura generale del regolamento Dublino III (C).

A.   Articolo 27, paragrafo 1, del regolamento Dublino III (questione 1)

34.

Con la prima questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento Dublino III debba essere interpretato nel senso che esso impone allo Stato membro destinatario di una richiesta di presa in carico sulla base dell’articolo 8, paragrafo 2, di tale regolamento, e che respinga una simile richiesta, l’obbligo di offrire al minore non accompagnato interessato e/o al suo asserito parente un ricorso effettivo dinanzi a un organo giurisdizionale.

35.

Al pari di tutte le parti intervenienti, e a differenza del ricorrente e di S, ritengo che l’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento Dublino III non imponga alcun obbligo del genere a tale Stato membro.

36.

Osservo che tale disposizione prevede che «il richiedente» o un’«altra persona di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c) o d)» (ossia, in sostanza, parimenti un richiedente protezione internazionale) ha diritto a un ricorso effettivo avverso una decisione di trasferimento, o a una revisione della medesima, in fatto e in diritto, dinanzi a un organo giurisdizionale.

37.

Da tale formulazione discende, in primo luogo, che il parente di un richiedente protezione internazionale non figura tra i destinatari di tale disposizione; solo il richiedente stesso beneficia di un simile diritto.

38.

In secondo luogo, l’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento Dublino III ha ad oggetto una situazione specifica. La nozione di «decisione di trasferimento», ai sensi di tale disposizione, interpretata alla luce dell’articolo 26, paragrafo 1, e dell’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento Dublino III ( 17 ), riguarda una decisione i) adottata dallo Stato membro in cui è presente il richiedente asilo e ii) avente ad oggetto il «trasferimento» di tale persona verso lo Stato membro che i criteri contenuti in tale regolamento individuano come competente ad esaminare la sua domanda di protezione internazionale ( 18 ). Una simile decisione è adottata non appena le autorità del primo Stato membro (lo Stato membro richiedente) abbiano trasmesso una richiesta di presa in carico (o, eventualmente, una richiesta di ripresa in carico) ( 19 ) ai loro omologhi del secondo Stato membro (lo Stato membro richiesto), e una tale richiesta sia stata accolta da queste ultime autorità ( 20 ).

39.

Ne consegue che l’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento Dublino III non può essere interpretato nel senso che prevede un mezzo di ricorso dinanzi a un giudice dello Stato membro richiesto (nella fattispecie, i Paesi Bassi) avverso una decisione delle autorità di tale Stato membro di respingere una richiesta di presa in carico, il cui effetto sia il mancato trasferimento del richiedente verso il secondo Stato membro. Semplicemente, le situazioni nelle quali un richiedente asilo sostiene di dover essere trasferito in un determinato Stato membro ma tale Stato membro rifiuta di prenderlo in carico (o di riprenderlo in carico) non rientrano nell’ambito di applicazione di tale disposizione.

40.

Sebbene la Corte abbia accolto un’interpretazione ampia dell’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento Dublino III ( 21 ), e sebbene tale disposizione debba essere interpretata alla luce dell’articolo 47, primo comma, della Carta ( 22 ), mi sembra evidente che interpretare l’articolo 27, paragrafo 1, di tale regolamento nel senso che il rifiuto dello Stato membro richiesto di prendere in carico un minore come il richiedente dovrebbe poter essere oggetto di controllo giurisdizionale equivarrebbe ad ampliare l’ambito di applicazione di tale disposizione al di là di quanto consentito dal suo tenore letterale ( 23 ).

41.

La mia opinione a tale riguardo è corroborata dal fatto che, nel tentativo di riformare il regolamento Dublino III, la Commissione aveva proposto di inserire una nuova disposizione che prevedeva un ricorso effettivo dinanzi a un organo giurisdizionale per i casi in cui non era previsto il trasferimento del richiedente ma questi sostenesse di avere un «familiare» o, nel caso dei minori non accompagnati, un «parente» presente legalmente in un altro Stato membro ( 24 ).

42.

Tale proposta è stata poi ritirata ( 25 ). Tuttavia, essa evidenziava, a mio avviso, che l’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, nella sua redazione attuale, non prevede, né espressamente né implicitamente, alcun diritto a un ricorso effettivo in un caso del genere ( 26 ).

43.

Mi accingo ora all’esame della questione se un simile diritto possa essere dedotto dal solo articolo 47, primo comma, della Carta, in combinato disposto con l’articolo 7 e con l’articolo 24, paragrafo 2, di quest’ultima.

B.   Articolo 47, primo comma, della Carta (questione 2)

44.

Con la seconda questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 47, primo comma, della Carta, in combinato disposto con l’articolo 7 e con l’articolo 24, paragrafo 2, della medesima, debba essere interpretato nel senso che esso impone allo Stato membro destinatario di una richiesta di presa in carico, sulla base dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento Dublino III, l’obbligo di concedere a un richiedente asilo che sia un minore non accompagnato e/o al suo asserito parente un ricorso effettivo dinanzi a un organo giurisdizionale avverso il suo rifiuto di accogliere una simile richiesta.

45.

È opportuno ricordare, in via preliminare, che l’articolo 47 della Carta, rubricato «Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale», ha codificato il principio generale della tutela giurisdizionale effettiva in precedenza sancito dalla Corte ( 27 ). Il diritto a un ricorso effettivo, garantito al primo comma di tale disposizione, corrisponde a quello previsto dall’articolo 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (CEDU) ( 28 ).

46.

Ai sensi dell’articolo 47, primo comma, della Carta, ogni persona i cui «diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice». Come risulta da costante giurisprudenza della Corte, il diritto a un ricorso effettivo può essere invocato sulla sola base di tale disposizione, senza che il suo contenuto debba essere precisato mediante altre disposizioni del diritto dell’Unione o mediante disposizioni del diritto interno di ogni Stato membro ( 29 ).

47.

Ciò premesso, l’esistenza o no di un simile diritto in un determinato caso presuppone, come risulta dall’articolo 47, primo comma, della Carta, che la persona che lo invoca si avvalga di uno o più «diritti o di libertà garantiti dal diritto dell’Unione» ( 30 ). Ciò significa non soltanto che la situazione di cui trattasi deve rientrare nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione – poiché, diversamente, la Carta nel suo complesso non troverebbe affatto applicazione ( 31 ) – ma anche che la specifica parte in causa deve disporre di un diritto o di una libertà concreti, protetti dal diritto dell’Unione ( 32 ).

48.

Passando ora all’applicazione dell’articolo 47, primo comma, della Carta in una situazione come quella di cui al procedimento principale, spiegherò anzitutto che, qualora uno Stato membro rifiuti di accogliere una richiesta di presa in carico ad esso rivolta sulla base dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento Dublino III, tale rifiuto non soltanto rientra manifestamente nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, poiché le autorità dello Stato membro richiesto, quando adottano una simile decisione, applicano le norme del regolamento Dublino III ( 33 ), ma pregiudica altresì (e può, di fatto, violare) una serie di concreti «diritti (…) garantiti dal diritto dell’Unione» al minore non accompagnato in questione. Pertanto, il minore (ma non il suo asserito parente) deve disporre, in forza dell’articolo 47, primo comma, della Carta, di un ricorso effettivo avverso tale rifiuto dinanzi agli organi giurisdizionali dello Stato membro richiesto (1). Illustrerò poi i motivi per i quali ritengo che il regolamento Dublino III nel suo complesso non osti al riconoscimento di un simile mezzo di ricorso ( 34 ) e come non vi sia un conflitto tra tale regolamento e l’articolo 47, primo comma, della Carta (2). Infine, spiegherò il motivo per cui, in contrasto con le preoccupazioni espresse dalle parti intervenienti dinanzi alla Corte, ritengo che una simile interpretazione non determini una revisione del sistema di Dublino (3).

1. «Diritti (...) garantiti dal diritto dell’Unione» che esigono un ricorso effettivo

49.

Come ho indicato al precedente paragrafo 31, l’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento Dublino III introduce un «criterio di competenza vincolante» diretto a stabilire quale Stato membro debba esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un minore non accompagnato che abbia un parente adulto residente legalmente nell’Unione. Detto criterio prevale su tutti gli altri criteri contenuti in tale regolamento ( 35 ). A condizione che siano soddisfatti i requisiti elencati all’articolo 8, paragrafo 2, tale disposizione comporta due obblighi chiari, precisi e incondizionati per lo Stato membro in cui vive il parente: esso «provvede al ricongiungimento del minore con il(i) parente(i)» ed «è (...) competente» per l’esame della domanda di asilo del minore ( 36 ).

50.

A mio avviso, questi due obblighi sono il corollario di taluni «diritti (…) garantiti dal diritto dell’Unione», ai sensi dell’articolo 47, primo comma, della Carta, riconosciuti ai minori non accompagnati che chiedano protezione internazionale nell’Unione europea.

1) Quali sono i «diritti (…) garantiti dal diritto dell’Unione» di cui trattasi?

51.

L’idea che i richiedenti asilo beneficino di alcuni diritti soggettivi sostanziali è intrinseca al regolamento Dublino III. Tale regolamento mira, in particolare, a garantire il «pieno rispetto» di determinati diritti riconosciuti nella Carta che rivestono una particolare importanza nel contesto della sua applicazione ( 37 ). Tali diritti sono protetti per mezzo di varie garanzie procedurali ( 38 ), concepite per garantire il coinvolgimento dei richiedenti asilo nel processo di determinazione dello Stato membro competente per l’esame della loro domanda d’asilo ( 39 ). Essi si riflettono altresì nella concezione stessa delle norme (o perlomeno di una parte di esse) che il legislatore dell’Unione ha incluso in tale strumento giuridico ( 40 ).

52.

A tal proposito, l’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento Dublino III è stato adottato allo scopo espresso di «garantire il pieno rispetto del principio dell’unità familiare e dell’interesse superiore del minore» ( 41 ) e, quindi, di dare attuazione ai diritti fondamentali di cui all’articolo 7 e all’articolo 24, paragrafo 2, della Carta, i quali dovrebbero entrambi costituire «criteri fondamentali» nell’applicazione, da parte degli Stati membri, delle regole contenute nel regolamento Dublino III ( 42 ).

53.

A tal riguardo, ricordo, in primo luogo, che l’articolo 7 della Carta garantisce il diritto fondamentale al rispetto della vita familiare. Tale diritto corrisponde a quello previsto all’articolo 8, paragrafo 1, della CEDU. Di conseguenza, esso dovrebbe essere interpretato alla luce della giurisprudenza pertinente della Corte europea dei diritti dell’uomo (in prosieguo: la «Corte EDU») ( 43 ). Ai sensi di tale giurisprudenza, l’esistenza di una «vita familiare» è una questione di fatto. Tale nozione è ancorata alla protezione del nucleo familiare (o famiglia nucleare). Tuttavia, è stato riconosciuto che anche i «parenti» stretti al di fuori di tale nucleo possono svolgere un ruolo e contribuire alla vita familiare ( 44 ). Pertanto, la nozione di «vita familiare» può includere il legame tra un minore e un suo «parente» che costituisce la base per il criterio di competenza di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento Dublino III (ad esempio, il legame fra un minore e lo zio).

54.

In secondo luogo, l’articolo 24, paragrafo 2, della Carta prevede che, in tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l’interesse superiore del minore deve essere considerato preminente. Questo secondo diritto fondamentale dovrebbe essere interpretato in combinato disposto con il primo ( 45 ). Infatti, la Corte ha statuito che dai considerando da 14 a 16 del regolamento Dublino III e, in particolare, dall’articolo 6, paragrafo 3, lettera a) ( 46 ), e dall’articolo 6, paragrafo 4 ( 47 ), nonché dall’articolo 8, paragrafo 2, del medesimo discende che il rispetto della vita familiare e, più in particolare, la preservazione dell’unità del gruppo familiare è, in linea di principio, nell’interesse superiore del minore ( 48 ). In altri termini, il principio dell’«interesse superiore» del minore impone sovente agli Stati membri di dare piena attuazione al diritto del minore alla vita familiare, mantenendo l’unità della sua famiglia e, in talune circostanze, ricongiungendolo ai suoi familiari o parenti.

55.

Mi sembra quindi che, adottando l’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento Dublino III, il legislatore dell’Unione abbia riconosciuto, conformemente alla giurisprudenza della Corte EDU ( 49 ), che i minori non accompagnati sono persone particolarmente vulnerabili ( 50 ), il cui benessere dipende dalla protezione e dalle cure necessarie degli adulti, nonché da condizioni adeguate di accoglienza. Nonostante le garanzie previste dalla direttiva sull’accoglienza ( 51 ), è evidente che le esigenze dei minori non accompagnati saranno, in generale, soddisfatte al meglio e il loro «sviluppo sociale», la loro «incolumità» e la loro «sicurezza» ( 52 ) garantiti qualora di essi si prenda cura, in assenza di un «familiare» nel territorio dell’Unione europea» ( 53 ), un «parente» adulto ( 54 ), piuttosto che una famiglia affidataria o (peggio) un centro di accoglienza in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova un tale «parente» nel corso del periodo di esame della loro domanda di protezione internazionale.

56.

Ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione e dai governi degli Stati membri che hanno partecipato al presente procedimento, l’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento Dublino III non rappresenta una mera regola organizzativa che disciplina la ripartizione delle competenze tra Stati membri. Gli obblighi che esso impone agli Stati membri di ricongiungere i minori non accompagnati con i loro parenti mirano a garantire il pieno rispetto dei diritti fondamentali di tali minori alla «vita familiare» (articolo 7 della Carta) e alla tutela del loro «interesse superiore» (articolo 24, paragrafo 2, della Carta). Conformemente alle precise condizioni elencate in tale disposizione, dunque, tali obblighi si traducono, a mio avviso, in diritti concreti per tali persone.

57.

Per completezza, vorrei aggiungere che non mi convince, in primo luogo, l’argomento della Commissione e dei governi belga e dei Paesi Bassi secondo cui, poiché il legislatore dell’Unione ha già adottato disposizioni in materia di unità familiare in altri strumenti giuridici del diritto dell’Unione, quali la direttiva sul ricongiungimento familiare ( 55 ), esso non ha inteso favorire il ricongiungimento familiare di minori non accompagnati con i loro parenti nell’ambito del regolamento Dublino III. A loro avviso, tale regolamento mirerebbe principalmente a garantire un trattamento rapido delle domande di protezione internazionale, e non a ricongiungere famiglie. Inoltre, e in ogni caso, qualora la domanda di un minore non accompagnato fosse accolta e questi ottenesse lo status di «rifugiato», il minore sarebbe libero, in forza della direttiva qualifiche ( 56 ), di recarsi in altri Stati membri e, quindi, di ricongiungersi ai suoi parenti.

58.

Confesso di non comprendere in che modo il fatto che a un minore non accompagnato siano attribuiti determinati diritti in forza, rispettivamente, della direttiva sul ricongiungimento familiare e della direttiva qualifiche possa ostare a che il medesimo invochi la tutela dei suoi diritti, fondati sulla Carta, alla «vita familiare» e alla tutela del suo «interesse superiore» nell’ambito dell’applicazione del regolamento Dublino III.

59.

Infatti, questi diversi strumenti intervengono in momenti diversi. Nel procedimento principale, il ricorrente potrebbe avvalersi della direttiva qualifiche o della direttiva sul ricongiungimento familiare per raggiungere lo zio nei Paesi Bassi o per farsi raggiungere da altri membri della sua famiglia (ad esempio, la madre o il padre) ( 57 ) in Grecia, dopo aver (eventualmente) ottenuto lo status di «rifugiato». Tuttavia, durante l’esame della sua domanda di protezione internazionale da parte delle autorità elleniche, queste due direttive non gli sarebbero di alcuna utilità, e soltanto l’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento Dublino III potrebbe garantire che egli non rimanga separato, in contrasto con il suo interesse superiore, da un parente in grado di occuparsi di lui ( 58 ).

60.

A tale riguardo, desidero sottolineare che l’impatto negativo della separazione di un minore non accompagnato dai suoi «familiari» o «parenti» nel corso dell’esame della sua domanda non può essere ignorato. Per quanto a mia conoscenza, tale esame può, in teoria, protrarsi fino a sei mesi dopo la presentazione della domanda di esame ( 59 ) e, talora, in pratica, anche per molto più tempo ( 60 ). Dal punto di vista di un minore, ciò potrebbe essere percepito, a seconda della sua età, come un periodo di tempo estremamente lungo e, possibilmente, come una vicenda senza fine ( 61 ).

61.

In secondo luogo, non vedo neppure in che modo tale interpretazione equivarrebbe a riconoscere ai minori non accompagnati un diritto a che le loro domande siano esaminate nello Stato membro di loro scelta, il che sarebbe contrario all’economia generale del regolamento Dublino III e favorirebbe il forum shopping. Essa implica soltanto che, quando ciò corrisponde all’interesse superiore del minore ( 62 ), questi ha diritto, in forza della regola stessa adottata dal legislatore dell’Unione, di essere ricongiunto con un parente in grado di occuparsi di lui in un altro Stato membro e a che l’esame della sua domanda di asilo avvenga in tale Stato, in modo che venga garantito nel miglior modo possibile il suo benessere.

62.

In terzo luogo, non mi convince l’argomento secondo cui dall’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento Dublino III non può essere dedotto alcun diritto sostanziale a favore dei minori non accompagnati, dato che l’articolo 17, paragrafo 1, di tale regolamento (la cosiddetta clausola di sovranità) offre in ogni caso allo Stato membro nel quale una domanda di protezione internazionale è presentata la facoltà di derogare ai criteri fissati in tale regolamento e di dichiararsi competente ad esaminare la domanda.

63.

È vero che la clausola di sovranità lascia agli Stati membri un certo margine di discrezionalità quanto all’applicazione delle regole del regolamento Dublino III. Tuttavia, come risulta dal considerando 17 di tale regolamento, tale clausola dovrebbe essere utilizzata principalmente per motivi umanitari e come garanzia contro eventuali violazioni dei diritti fondamentali dei richiedenti, ad esempio per ricongiungere una famiglia, e non per mantenerla separata.

64.

In ogni caso, l’impiego di tale clausola, contenuta in uno strumento di diritto derivato, è necessariamente limitato dai diritti fondamentali garantiti dalla Carta ( 63 ). Gli (ipotetici) interessi che uno Stato membro può (eccezionalmente) invocare per derogare all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento Dublino III non possono quindi prevalere sull’interesse superiore di un minore non accompagnato ad essere ricongiunto con un suo parente in forza di tale disposizione ( 64 ). Ne consegue che, sebbene la Corte abbia dichiarato che il principio dell’«interesse superiore» del minore non può obbligare gli Stati membri ad utilizzare la clausola di sovranità ( 65 ), esso può certamente, in numerose circostanze, impedire loro di farvi ricorso ( 66 ).

65.

Infine, desidero osservare che in una fattispecie come quella di cui al procedimento principale, esiste, a mio avviso, un altro diritto garantito dal diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 47, primo comma, della Carta, che entra in gioco, ossia il diritto del minore non accompagnato a che la richiesta di presa in carico che lo riguarda sia trattata in modo corretto, imparziale ed equo.

66.

Infatti, il regolamento Dublino III (come il regolamento di applicazione) impone taluni obblighi in capo alle autorità degli Stati membri per quanto riguarda, segnatamente, l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 2, del primo regolamento. In particolare, lo Stato membro destinatario di una richiesta di presa in carico fondata su tale disposizione è tenuto a procedere alle «verifiche necessarie» prima di deliberare su di essa. Detto Stato membro «verifica (...) in modo esauriente e obiettivo e considerate tutte le informazioni di cui dispone direttamente o indirettamente» ( 67 ) se i requisiti di cui a tale disposizione siano soddisfatti ( 68 ) e, nel farlo, è tenuto a rispettare un insieme di altre regole sostanziali ( 69 ), procedurali ( 70 ) e in materia di prova ( 71 ), elencate in entrambi tali strumenti.

67.

A mio avviso, tali obblighi, unitamente agli obblighi sottesi all’articolo 7 (diritto alla vita familiare) e all’articolo 24, paragrafo 2 («interesse superiore del minore») della Carta, esigono non soltanto che le autorità competenti dello Stato membro richiesto che si occupano della situazione di un minore non accompagnato siano proattive nell’individuare il suo interesse superiore e nell’esaminare se le condizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento Dublino III siano o no soddisfatte, ma essi si traducono altresì in un corrispondente diritto di un tale minore a che la sua richiesta di presa in carico sia trattata in modo imparziale ed equo, conformemente a tale interesse superiore ( 72 ).

2) Necessità di un ricorso effettivo dinanzi a un giudice

68.

Dalla spiegazione fornita nella precedente sezione risulta che, qualora uno Stato membro rifiuti, per qualsiasi motivo, di accogliere una richiesta di presa in carico formulata sulla base dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento Dublino III, detto rifiuto, se infondato o, più in generale, illegittimo, può ledere i diritti del minore non accompagnato tutelati dal diritto dell’Unione. L’effetto concreto di tale decisione è che il richiedente non sarà trasferito e, quindi, riunito con il suo parente. Pertanto, tale minore deve disporre di un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, conformemente all’articolo 47, primo comma, della Carta, avverso una simile decisione ( 73 ).

69.

Di converso, l’asserito zio di un minore non accompagnato non trae, a mio avviso, alcun diritto effettivo dall’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento Dublino III. Tale disposizione pone l’accento sul minore non accompagnato e sul suo diritto alla tutela del suo «interesse superiore» (articolo 24, paragrafo 2, della Carta) e della sua «vita familiare» (articolo 7 della Carta). Essa non concerne né attribuisce diritti ai suoi «familiari» o «parenti».

70.

Desidero sottolineare che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, se a un minore non accompagnato non fosse consentito contestare il rifiuto delle autorità dello Stato membro richiesto di «prenderlo in carico», questi non avrebbe alcuna possibilità di difendere i suoi diritti dinanzi a un giudice, poiché, in ogni caso, le autorità dello Stato membro richiedente non adotterebbero nessuna «decisione di trasferimento» ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento Dublino III ( 74 ).

71.

Inoltre, mi sembra evidente che un mezzo di ricorso del genere debba essere concesso dallo Stato membro richiesto (nella fattispecie, i Paesi Bassi) dinanzi a un giudice di tale Stato membro (come il giudice del rinvio). Infatti, esso non potrebbe essere accordato dallo Stato membro richiedente dinanzi ai suoi giudici nazionali. Benché il sistema di Dublino si fondi sulla fiducia reciproca ( 75 ), esso non costituisce, attualmente, un sistema pienamente integrato nel quale i giudici dello Stato membro A possono riesaminare una decisione adottata dalle autorità amministrative dello Stato membro B ed emanare decisioni vincolanti per queste ultime.

2. Assenza di conflitto tra l’articolo 47, primo comma, della Carta e il regolamento Dublino III

72.

Dopo aver stabilito che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, un richiedente protezione internazionale dispone di un diritto a un ricorso effettivo in forza dell’articolo 47, primo comma, della Carta, in combinato disposto con l’articolo 7 e con l’articolo 24, paragrafo 2, di quest’ultima, esaminerò ora se il testo dell’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, unitamente all’economia generale e agli obiettivi generali di tale regolamento, contrastino con la concessione di tale ricorso.

73.

Se così fosse, vi sarebbe un conflitto tra il regolamento Dublino III e l’articolo 47, primo comma, della Carta. Il primo imporrebbe una limitazione a un diritto garantito dalla seconda ( 76 ). Detta limitazione sarebbe ammissibile soltanto alle rigorose condizioni elencate all’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, ossia, in primo luogo, che essa sia «previst[a] dalla legge», in secondo luogo, che rispetti il «contenuto essenziale» di detto diritto e, in terzo luogo, che rispetti il principio di proporzionalità. A mio avviso, in una fattispecie come quella di cui al procedimento principale, privare del tutto un minore non accompagnato di un ricorso effettivo pregiudicherebbe il «contenuto essenziale» del suo diritto a un tale ricorso. La Corte non avrebbe altra scelta se non quella di dichiarare invalido l’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento Dublino III (o, eventualmente, il regolamento nel suo insieme).

74.

Vi sono tuttavia vari motivi che mi inducono ad escludere un simile risultato drastico e a concludere che non esiste, in realtà, alcun conflitto tra il regolamento Dublino III e l’articolo 47, primo comma, della Carta.

75.

In primo luogo, nulla nel testo dell’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento Dublino III indica, a mio avviso, che, poiché tale disposizione prevede soltanto un ricorso contro le «decisioni di trasferimento» ( 77 ), esso esclude la possibilità che venga concesso un ricorso effettivo nel caso di specie. Tale disposizione è stata espressamente adottata dal legislatore dell’Unione al fine di rafforzare la tutela giurisdizionale dei richiedenti asilo ( 78 ), e non affinché sia utilizzata come un «asso nella manica» per privarli di un ricorso effettivo in altre situazioni non rientranti nell’ambito di applicazione della stessa. Anche a voler ritenere ambigua, al riguardo, la formulazione dell’articolo 27, paragrafo 1, non sarebbe possibile, a mio avviso, interpretare tale disposizione in senso così tassativo. Infatti, secondo una giurisprudenza costante, quando una disposizione di diritto derivato dell’Unione ammette più di un’interpretazione, si deve dare la preferenza a quella che rende la disposizione conforme al diritto primario (compresi i diritti e le libertà fondati sulla Carta) rispetto a quella che porti a constatarne l’incompatibilità con lo stesso ( 79 ).

76.

In secondo luogo, passando ora all’economia generale e agli obiettivi del regolamento Dublino III, osservo che la maggior parte degli argomenti dedotti dalla Commissione e dai governi degli Stati membri, sia in udienza sia nelle loro memorie, si fondano sulla premessa (a mio avviso erronea) secondo cui la concessione di un ricorso sarebbe incompatibile con l’obiettivo intrinseco di tale regolamento consistente nel garantire il «rapido espletamento delle domande di protezione internazionale» e nel «determinare con rapidità lo Stato membro competente», nonché con i termini rigorosi previsti a tal fine. In particolare, il governo francese sostiene che la proposizione di un ricorso sarebbe praticamente impossibile, dato che tali termini continuerebbero a decorrere e potrebbero avere un impatto sulla determinazione dello Stato membro competente per l’esame della domanda ( 80 ).

77.

A mio avviso, tale ragionamento non tiene conto del fatto che detti termini sono stati introdotti dal legislatore dell’Unione al fine, anzitutto, di «garantire l’effettivo accesso alle procedure volte al riconoscimento della protezione internazionale» ( 81 ) e di tutelare i diritti dei richiedenti asilo sanciti nell’acquis di diritto dell’Unione in materia di asilo e nella Carta ( 82 ).

78.

Se si ammette, come la Corte nella sentenza nella causa Shiri, che i termini fissati dal regolamento Dublino III mirano espressamente a tutelare i richiedenti asilo ( 83 ), si deve altresì riconoscere che tali termini non possono essere opposti ai richiedenti asilo al fine di negare loro un ricorso effettivo, soprattutto allorché (altri) diritti loro spettanti sulla base della Carta siano stati asseritamente violati (nella fattispecie, il diritto alla «vita familiare» e il diritto dei minori alla tutela del loro «interesse superiore» ai sensi dell’articolo 7 e dell’articolo 24, paragrafo 2, della Carta).

79.

La conclusione opposta condurrebbe alla situazione alquanto assurda in cui un richiedente asilo sarebbe privato di un ricorso effettivo sulla base della presunzione che sia nel suo interesse che le procedure previste dal regolamento Dublino III siano espletate rapidamente e, di conseguenza, che le autorità competenti degli Stati membri dispongano di una discrezionalità assoluta al riguardo. Indubbiamente, sarebbe meglio tener presente, in questa sede, il fatto che, se un richiedente asilo decide di esercitare il suo diritto a un ricorso effettivo, è perché ritiene che la tutela giurisdizionale dei suoi diritti e interessi sia più importante della rapida determinazione dello Stato membro competente per l’esame della sua domanda di protezione internazionale ( 84 ).

80.

La Corte ha riconosciuto, nel contesto dell’interpretazione dell’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, che ritardi nella determinazione dello Stato membro competente sono una conseguenza inevitabile dell’obbligo imposto agli Stati membri di offrire un ricorso effettivo ( 85 ). Ciò non le ha impedito di concludere che, con l’adozione di tale regolamento, il legislatore dell’Unione non ha inteso «sacrificare all’esigenza di celerità nel trattamento delle domande d’asilo la tutela giurisdizionale dei richiedenti asilo» ( 86 ). Non vedo il motivo per cui, nel caso di specie, non si possa adottare un’interpretazione simile ( 87 ).

81.

Inoltre, rilevo che l’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento di applicazione precisa che l’inosservanza dei termini applicabili all’adozione di una risposta a una richiesta di presa in carico o alla realizzazione del trasferimento di un minore non accompagnato non costituisce necessariamente un ostacolo alla prosecuzione della procedura o alla realizzazione di un simile trasferimento. Per quanto mi è dato comprendere, tale disposizione conferma che, quando si tratta di minori non accompagnati, l’obiettivo di rispettare i termini rigorosi elencati nelle disposizioni del regolamento Dublino III o nel regolamento di applicazione è secondario rispetto all’obiettivo di garantire una corretta applicazione delle regole contenute in tali strumenti e una protezione adeguata delle persone interessate. In definitiva, non è possibile fondarsi senza esitazioni su tali termini per impedire a un minore non accompagnato di contestare il rifiuto delle autorità dello Stato membro richiesto di prenderlo in carico dopo che lo Stato membro richiedente abbia concluso che il «criterio di competenza» di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento Dublino III designa lo Stato membro richiesto come Stato membro competente.

82.

Esiste, in ogni caso, una soluzione agevole per il problema del ritardo causato da un procedimento giudiziario alla determinazione dello Stato membro competente. Infatti, a mio avviso, l’obiettivo del trattamento rapido delle domande, sotteso al regolamento Dublino III, esige, nell’interesse sia dei minori non accompagnati sia del buon funzionamento generale del sistema istituito da tale regolamento, che il ricorso concesso ai sensi dell’articolo 47, primo comma, della Carta a detti minori non accompagnati sia esso stesso rapido ( 88 ).

83.

A tale riguardo, è altresì evidente che l’esperimento di tale ricorso deve avere un effetto sospensivo in relazione alla procedura relativa alla determinazione dello Stato membro competente. Qualora i giudici dello Stato membro richiesto decidano, infine, che le autorità competenti di tale Stato membro hanno erroneamente rifiutato di prendere in carico un minore non accompagnato quale il ricorrente, la loro decisione sarebbe annullata (se non riformata) e tali autorità dovrebbero, in tal caso, trasmettere una nuova risposta entro i termini fissati, che si applicherebbero de novo ( 89 ). Le conseguenze che deriverebbero in caso di mancato rispetto di tali termini sarebbero quindi pienamente preservate.

84.

In terzo luogo, ritengo che l’obbligo, per gli Stati membri, di offrire un ricorso effettivo nel caso di specie sia conforme all’obiettivo del legislatore dell’Unione di coinvolgere i minori non accompagnati nel processo che conduce alla determinazione dello Stato membro competente per l’esame della loro domanda. La migliore espressione di tale obiettivo si rinviene, probabilmente, nell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento Dublino III e nell’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento di applicazione, nonché negli obblighi specifici degli Stati membri ivi contenuti ( 90 ).

85.

A mio avviso, questi stessi obblighi potrebbero contribuire a garantire, nel caso di specie, che il mezzo di ricorso offerto al minore sia effettivo, e non meramente illusorio. Ad esempio, è perfettamente possibile concludere che, poiché tali disposizioni sono redatte in termini sufficientemente generali e ampi, esse includono un obbligo concreto e preciso, nella pratica, in capo allo Stato membro richiedente di informare il rappresentante del minore non accompagnato del fatto che le sue autorità hanno presentato una richiesta di presa in carico sulla base dell’articolo 8, paragrafo 2, di tale regolamento a un altro Stato membro (lo Stato membro richiesto) e, successivamente, della risposta negativa delle autorità di quest’altro Stato membro alla stessa richiesta. Un simile obbligo consentirebbe al minore non accompagnato di essere informato del contenuto della decisione dello Stato membro richiesto e, qualora lo desiderasse, di contestarla.

86.

In quarto luogo, e soprattutto, l’obbligo degli Stati membri di offrire un ricorso effettivo nel caso di specie potrebbe di fatto contribuire alla corretta ed efficace applicazione delle norme contenute nel regolamento Dublino III e nel regolamento di applicazione. È evidente che i «criteri di competenza» e l’intero insieme delle altre regole sostanziali, procedurali e in materia di prova contenute in entrambi tali strumenti ( 91 ) dirette a proteggere i minori non accompagnati diverrebbero, in una certa misura, inutili e/o sarebbero private del loro effetto pratico se le autorità degli Stati membri, in sede di valutazione delle richieste di presa in carico, disponessero di una discrezionalità assoluta nell’applicazione di tali regole e sfuggissero al controllo giurisdizionale in tutti i casi diversi da quelli in cui il minore deve essere trasferito in un altro Stato membro (casi che rientrano nell’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento Dublino III). Nel complesso, l’obiettivo di garantire che la determinazione dello Stato membro competente sia effettuata sulla base di «criteri oggettivi ed equi» ( 92 ) potrebbe essere compromesso; disparità nell’applicazione di tali regole e criteri potrebbero pregiudicare il buon funzionamento del regolamento Dublino III, che si fonda sui principi di cooperazione amministrativa ( 93 ), solidarietà ( 94 ) e fiducia reciproca ( 95 ), e una situazione di «stallo» potrebbe risultare anche da differenze inconciliabili tra gli Stati membri che la procedura di conciliazione prevista all’articolo 37, paragrafo 2, di tale regolamento potrebbe non essere in grado di eliminare ( 96 ). All’estremo opposto, uno Stato membro potrebbe, se lo desiderasse, respingere sistematicamente qualsiasi richiesta di presa in carico ad esso rivolta ( 97 ).

87.

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, dubito che sia ancora sensato mantenere una distinzione tra la situazione in cui un minore non accompagnato deve essere trasferito (e dispone di un ricorso ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento Dublino III) e quella in cui lo Stato membro richiesto rifiuta di prenderlo in carico, sulla base dell’articolo 8, paragrafo 2, di tale regolamento, sicché detto minore resta nello Stato membro in cui si trova (senza poter esperire ricorso, secondo le parti intervenienti). Si potrebbe facilmente immaginare il caso di un minore non accompagnato che giunga in Grecia e, in seguito, riesca in qualche modo ad arrivare nei Paesi Bassi, dove risiede l’asserito zio. Un tale minore farebbe esattamente ciò che il regolamento mira a scoraggiare, ossia un «movimento secondario» (presentazione di una successione di domande di protezione internazionale in Stati membri diversi). Ora, se i Paesi Bassi presentassero allora alla Grecia una richiesta di ripresa in carico e adottassero, infine, una decisione di trasferimento del minore non accompagnato verso la Grecia, una decisione del genere rientrerebbe nell’ambito di applicazione dell’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento Dublino III e il minore avrebbe la possibilità di difendersi dinanzi ai giudici dei Paesi Bassi. Secondo tali parti, lo stesso minore non disporrebbe di un simile ricorso se, come ha fatto il ricorrente, avesse rispettato le regole e fosse rimasto in Grecia, e i Paesi Bassi avessero semplicemente rifiutato di prenderlo in carico ( 98 ).

88.

Io ritengo che un approccio del genere ricompenserebbe, di fatto, coloro che, in violazione delle regole, effettuino un movimento secondario non autorizzato, e che ciò determinerebbe un «fattore di attrazione» aggiuntivo per i minori non accompagnati che li indurrebbe a viaggiare illegalmente, a rischio della propria incolumità, sicurezza e benessere, verso lo Stato membro in cui risiedono i loro «familiari» o «parenti».

89.

In conclusione di tale sezione, vorrei sottolineare che non sarebbe la prima volta che la Corte statuisce che l’articolo 47, primo comma, della Carta impone agli Stati membri di fornire un ricorso effettivo in una situazione in cui esso non è espressamente previsto dalla normativa dell’Unione applicabile. Per citare un solo esempio, essa lo ha recentemente fatto nella sua sentenza nella causa Minister van Buitenlandse Zaken ( 99 ), vertente sull’interpretazione del codice dei visti.

3. Verso una revisione del sistema Dublino?

90.

Gran parte delle preoccupazioni espresse dai governi degli Stati membri nel corso del presente procedimento mi sembra derivare, almeno in parte, dal fatto che, qualora la Corte concluda che, nel caso di specie, deve essere garantito un ricorso effettivo, essa dovrebbe farlo anche in una serie di altre cause, il che potrebbe condurre, in definitiva, a una revisione del sistema Dublino.

91.

A mio avviso, tuttavia, la soluzione da me proposta non condurrebbe a un simile risultato, e ciò per tre motivi principali.

92.

In primo luogo, non si deve dimenticare che una parte significativa, se non la maggioranza, delle richieste di ripresa in carico o di presa in carico riguarda, di fatto, richiedenti asilo fisicamente presenti nello Stato membro nel quale essi vorrebbero che la loro domanda di protezione internazionale fosse esaminata, e che mirano ad evitare di essere trasferiti in un altro Stato membro [in applicazione dell’articolo 13 o dell’articolo 18, paragrafo 1, lettere c) o d), del regolamento Dublino III]. Per situazioni del genere, l’articolo 27, paragrafo 1, di tale regolamento contempla già un mezzo di ricorso e si occupa in modo esaustivo della questione se e, eventualmente, quando detto ricorso debba essere concesso ( 100 ). Come sottolineato dalla Corte nella sentenza nella causa M.A. e a. ( 101 ), purché sia disponibile un ricorso effettivo in una qualsiasi fase della procedura Dublino, ciò è sufficiente ai fini della tutela dei diritti soggettivi del richiedente protezione internazionale.

93.

In secondo luogo, la soluzione da me proposta è limitata a determinate situazioni. Essa riguarda l’applicazione di una disposizione molto specifica del regolamento Dublino III (l’articolo 8, paragrafo 2), relativa a una categoria particolare di richiedenti asilo (minori non accompagnati), intesa a garantire il pieno rispetto di taluni diritti fondamentali (articolo 7 e articolo 24, paragrafo 2, della Carta). Un simile ricorso non dovrebbe essere concesso a tutti i richiedenti asilo in riferimento a tutti i criteri enunciati in tale regolamento.

94.

È vero che le considerazioni che mi hanno indotto a concludere che, nel caso di specie, debba essere garantito un ricorso effettivo potrebbero, a mio avviso, applicarsi anche nel caso in cui un minore non accompagnato che desideri essere trasferito sulla base dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento Dublino III sostenga che i suoi diritti fondamentali (articolo 7 e articolo 24, paragrafo 2, della Carta) non sono pregiudicati da una decisione dello Stato membro richiesto (nella fattispecie, i Paesi Bassi), bensì da un atto o da un’omissione delle autorità dello Stato membro in cui si trova il richiedente (nel caso di specie, la Grecia) ( 102 ).

95.

Vorrei chiarire che un minore non accompagnato potrebbe addurre vari motivi a sostegno di tale ricorso: potrebbe sostenere che le autorità di tale Stato membro hanno omesso di presentare una richiesta di presa in carico sulla base dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento Dublino III o che hanno omesso di rispettare i termini (per presentare tale richiesta o per trasferire il minore) oppure ancora che hanno applicato erroneamente la clausola di sovranità di cui all’articolo 17, paragrafo 1, di tale regolamento. A prescindere dal motivo, lo Stato membro finisce per essere competente ai fini dell’esame della domanda del minore. Ovviamente, una simile decisione produce conseguenze sostanziali per detto minore, atteso che questi non è trasferito in un altro Stato membro, ma deve rimanere nel luogo in cui si trova nel corso del periodo di trattamento e di esame della sua domanda di protezione internazionale.

96.

In terzo luogo, tuttavia, è evidente che anche se occorresse garantire un ricorso effettivo in un caso del genere così come nel caso di specie, qualsiasi decisione di uno dei due Stati membri, che sia lo Stato membro richiesto o lo Stato membro richiedente, diverrebbe impugnabile soltanto se e quando diventa definitiva.

97.

A tale riguardo, è chiaro che richieste di presa in carico successive possono essere presentate dallo Stato membro richiedente soltanto fintantoché il termine imperativo previsto a tal fine dall’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento Dublino III non sia scaduto ( 103 ). Dopo la scadenza di tale termine, l’eventuale omessa presentazione, da parte di tale Stato membro, di una richiesta di presa in carico sulla base dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento Dublino III diviene definitiva e, dunque, a mio avviso, potenzialmente impugnabile. Tuttavia, nessun ricorso dovrebbe essere possibile prima di tale data. Parimenti, una volta decorso il termine per rispondere alla richiesta definitiva di presa in carico presentata dallo Stato membro richiedente ( 104 ) (o, se del caso, una volta chiusasi la finestra di due settimane per rispondere a una richiesta di riesame) ( 105 ), anche il rifiuto dello Stato membro richiesto diviene definitivo e quindi impugnabile. Tuttavia, un rifiuto comunicato prima di tale data non dovrebbe essere impugnabile prima di trasformarsi in una decisione definitiva.

98.

Alla luce di tali considerazioni, ritengo che, qualora la Corte si conformi alla soluzione da me proposta e statuisca che, nel caso di specie, deve essere garantito un ricorso effettivo ai sensi dell’articolo 47, primo comma, della Carta, ciò non determinerebbe la revisione temuta dai governi degli Stati membri.

C.   Alcune considerazioni sulle modalità pratiche del ricorso giurisdizionale (questione 3)

99.

Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede chiarimenti sulle modalità pratiche del ricorso che, a mio avviso, deve essere concesso, ai sensi dell’articolo 47, primo comma, della Carta, a un richiedente asilo quale il ricorrente. Esso chiede, più specificamente, in che modo e ad opera di quale Stato membro la decisione dello Stato membro richiesto nonché il diritto di presentare ricorso avverso detta decisione debbano essere comunicati a tale persona. Le mie osservazioni in risposta a tale questione saranno alquanto succinte, dato che ho già indicato che, da un lato, tale ricorso dovrebbe essere proposto dinanzi ai giudici dello Stato membro richiesto e, dall’altro, tale Stato membro deve garantire a un tale richiedente asilo un ricorso rapido ( 106 ).

100.

Vorrei aggiungere che, secondo una giurisprudenza costante, in mancanza di armonizzazione delle procedure nazionali, le norme dettagliate che stabiliscono il diritto di presentare ricorso costituiscono materia dell’ordinamento giuridico di ciascuno Stato membro, conformemente al principio di autonomia processuale, a condizione che esse non siano meno favorevoli rispetto a quelle relative a situazioni analoghe assoggettate al diritto interno (principio di equivalenza) e, soprattutto, che non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell’Unione (principio di effettività) ( 107 ).

101.

Tali esigenze di equivalenza e di effettività esprimono l’obbligo generale per gli Stati membri di garantire la tutela giurisdizionale dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione. Esse valgono sia sul piano della designazione dei giudici competenti a conoscere delle azioni fondate su tali diritti sia per quanto riguarda la definizione delle modalità procedurali ( 108 ).

102.

Mi sembra chiaro che, nel caso di specie, spetta al giudice del rinvio, il solo competente a interpretare il suo diritto nazionale, stabilire se e in quale misura il sistema di controllo nei Paesi Bassi soddisfi tali esigenze e se esso sia competente a controllare una decisione del Segretario di Stato di respingere una richiesta di presa in carico ( 109 ). Ciò precisato, desidero sottolineare che, al fine di garantire un ricorso realmente effettivo, il giudice competente deve, a mio avviso, procedere a un controllo completo, in diritto e in fatto, di una tale decisione, al fine di verificare se i diritti ( 110 ) del ricorrente siano stati violati o no e, se del caso, annullare o riformare la decisione controversa.

103.

Inoltre, da una giurisprudenza costante emerge che, ai fini dell’effettività del ricorso (ai sensi dell’articolo 47, primo comma della Carta), l’interessato deve poter conoscere la motivazione della decisione adottata nei suoi confronti, o in base alla lettura della decisione stessa o a seguito di comunicazione della motivazione effettuata su sua richiesta ( 111 ).

104.

A tale riguardo, ritengo che spetti, in ultima analisi, alle autorità competenti dello Stato membro richiedente (nella fattispecie, le autorità elleniche), le sole che interagiscono con il minore non accompagnato, informarlo del rifiuto delle autorità dello Stato membro richiesto e del suo diritto di proporre ricorso o di chiedere la revisione di tale decisione ( 112 ).

105.

Ciò, a mio avviso, per due motivi. In primo luogo, adottando il regolamento Dublino III, il legislatore dell’Unione ha sottolineato l’importanza della cooperazione amministrativa ( 113 ) ed si è dimostrato favorevole alla creazione di un meccanismo a «sportello unico», che consente ai richiedenti asilo di interagire con le autorità di un unico Stato membro e di espletare tutte le formalità amministrative in un unico luogo. In secondo luogo, mi sembra che, nel caso di specie, tale obbligo eviterebbe a un minore non accompagnato, quale il ricorrente, la difficoltà di dover interagire con le autorità competenti dello Stato membro richiedente e dello Stato membro richiesto (ciascuna delle quali operante secondo regole diverse), almeno fino a quando detto minore decida di esercitare il suo diritto a un ricorso effettivo. Nel complesso, il minore beneficerebbe, dunque, di una maggiore protezione, conformemente agli obiettivi del sistema di Dublino ( 114 ).

106.

Inoltre, il principio di cooperazione amministrativa implica necessariamente, a mio avviso, che, qualora un minore non accompagnato quale il ricorrente proponga un ricorso dinanzi ai giudici dello Stato membro richiesto (nella fattispecie, i Paesi Bassi) avverso un rifiuto di presa in carico adottato dalle autorità competenti di tale Stato membro, dette autorità devono informare le autorità dello Stato membro richiedente (nella fattispecie, la Grecia) della proposizione di un tale ricorso ( 115 ).

107.

A mio avviso, ciò deve essere fatto per consentire alle autorità dello Stato membro richiedente di sospendere la procedura relativa alla determinazione dello Stato membro competente mentre il ricorso è pendente ( 116 ), poiché tale effetto sospensivo è necessario per garantire che dette autorità si astengano dall’affermare la propria competenza ad esaminare la domanda di protezione internazionale del minore non accompagnato e, di conseguenza, dal procedere alla valutazione della fondatezza della sua domanda di asilo.

V. Conclusione

108.

Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dal Rechtbank Den Haag zittingsplaats Haarlem (Tribunale dell’Aia, sede di Haarlem, Paesi Bassi) nei seguenti termini:

1 L’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide non può essere interpretato nel senso che obbliga gli Stati membri a offrire un ricorso effettivo avverso il rifiuto delle loro autorità competenti di accogliere una richiesta di presa in carico, ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, di tale regolamento, in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 2, dello stesso.

2 In una situazione del genere, tuttavia, l’articolo 47, primo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in combinato disposto con l’articolo 7 e con l’articolo 24, paragrafo 2, della medesima, esige che lo Stato membro le cui autorità competenti abbiano rifiutato di accogliere la richiesta di presa in carico offra un tale ricorso effettivo al minore non accompagnato in questione (ma non al suo asserito parente), dinanzi ai giudici nazionali di tale Stato membro.

3 Le norme dettagliate che stabiliscono le modalità pratiche di un simile mezzo di ricorso rientrano nell’ambito dell’ordinamento giuridico di ciascuno Stato membro, conformemente al principio di autonomia processuale e nel rispetto dei principi di effettività e di equivalenza e nonché dell’obbligo, per le autorità dello Stato membro che ha trasmesso la richiesta di presa in carico, da un lato, di informare il minore non accompagnato in questione della risposta fornita dai loro omologhi dello Stato membro richiesto e, dall’altro, di sospendere la procedura per la determinazione dello Stato membro competente per l’esame della domanda di protezione internazionale del minore durante il periodo in cui il suo ricorso è pendente.


( 1 ) Lingua originale: l’inglese.

( 2 ) V. Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO), Relazione annuale sulla situazione dell’asilo nell’Unione europea, 2015, pag. 109.

( 3 ) V. https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20210423-1

( 4 ) Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU 2013, L 180, pag. 31) (in prosieguo: il «regolamento Dublino III»).

( 5 ) V., in particolare, sentenze del 7 giugno 2016, Ghezelbash (C‑63/15, EU:C:2016:409); del 23 gennaio 2019, M.A. e a. (C‑661/17, EU:C:2019:53), e del 19 marzo 2019, Jawo (C‑163/17, EU:C:2019:218).

( 6 ) Ai sensi dell’articolo 2, lettere i) e j), del regolamento Dublino III, ai fini di tale regolamento per «minore» si intende «il cittadino di un paese terzo o l’apolide di età inferiore agli anni diciotto», mentre per «minore non accompagnato» si intende «il minore che entra nel territorio degli Stati membri senza essere accompagnato da un adulto che ne sia responsabile (...), fino a quando non sia effettivamente affidato a un tale adulto».

( 7 ) Ai sensi dell’articolo 2, lettera h), del regolamento Dublino III, per «parenti» si intendono «la zia o lo zio, il nonno o la nonna adulti del richiedente che si trovino nel territorio di uno Stato membro (...)».

( 8 ) Regolamento della Commissione, del 2 settembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU 2003, L 222, pag. 3), come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 118/2014 della Commissione, del 30 gennaio 2014 (GU 2014, L 39, pag. 1).

( 9 ) Nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio precisa altresì che, il 2 luglio 2020, le autorità elleniche hanno nuovamente chiesto al Segretario di Stato di prendere in carico il ricorrente. Il Segretario di Stato ha respinto tale richiesta il 9 luglio 2020. Detto rigetto non forma oggetto del ricorso dinanzi al giudice del rinvio.

( 10 ) Come ho indicato al precedente paragrafo 20, sia il ricorrente sia S sono parti del procedimento dinanzi al giudice del rinvio. Tuttavia, nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio ha riprodotto soltanto gli argomenti del ricorrente.

( 11 ) Sentenza del 7 giugno 2016 (C‑63/15, EU:C:2016:409).

( 12 ) Sentenza del 7 giugno 2016 (C‑155/15, EU:C:2016:410).

( 13 ) Il Segretario di Stato osserva che, mentre i richiedenti asilo non hanno diritto a un ricorso se non nei casi espressamente previsti dall’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, le autorità dello Stato membro richiedente hanno diritto, in tutti i casi in cui i loro omologhi nello Stato membro richiesto rifiutano di prendere in carico un richiedente asilo, di chiedere un riesame della richiesta di presa in carico (ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di applicazione), o di avviare la procedura di conciliazione disciplinata all’articolo 37, paragrafo 2, del regolamento Dublino III.

( 14 ) V. articoli 21, paragrafo 1, e 22, paragrafo 1, del regolamento Dublino III (riprodotti ai precedenti paragrafi 10 e 11).

( 15 ) V. considerando 16 del regolamento Dublino III.

( 16 ) Desidero evidenziare che, al fine di stabilire se il richiedente sia un «minore», rileva unicamente la data di presentazione della domanda di protezione internazionale [v., per analogia, sentenza del 12 aprile 2018, A e S (C‑550/16, EU:C:2018:248, punti da 39 a 64)]. Pertanto, il fatto che, nel procedimento principale, il ricorrente abbia ormai raggiunto l’età di 18 anni, dopo la presentazione della sua domanda di protezione internazionale in Grecia, è irrilevante.

( 17 ) L’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento Dublino III prevede che «[q]uando lo Stato membro richiesto accetta di prendere o riprendere in carico un richiedente o un’altra persona di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c) o d), lo Stato membro richiedente notifica all’interessato la decisione di trasferirlo verso lo Stato membro competente e, se del caso, di non esaminare la sua domanda di protezione internazionale» (il corsivo è mio). L’articolo 29, paragrafo 1, del medesimo stabilisce che il trasferimento dell’interessato avviene «comunque entro sei mesi a decorrere dall’accettazione della richiesta (...) di prendere o riprendere in carico» tale persona (il corsivo è mio).

( 18 ) V. altresì, a tale riguardo, considerando 19 del regolamento Dublino III, in cui si precisa che il ricorso previsto all’articolo 27, paragrafo 1, di tale regolamento verte «sull’esame della situazione giuridica e fattuale dello Stato membro in cui il richiedente è trasferito» (il corsivo è mio).

( 19 ) Gli articoli 23 e 24 del regolamento Dublino III disciplinano la procedura applicabile alle richieste di ripresa in carico [che possono essere presentate soltanto nei casi di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettere da b) a d), del regolamento Dublino III]. La presente causa riguarda una richiesta di presa in carico e non una richiesta di ripresa in carico.

( 20 ) V., in tal senso, sentenze del 31 maggio 2018, Hassan (C‑647/16, EU:C:2018:368, punto 60), e del 4 ottobre 2018, Fathi (C‑56/17, EU:C:2018:803, punto 54).

( 21 ) V., in particolare, sentenza del 7 giugno 2016, Ghezelbash (C‑63/15, EU:C:2016:409, punto 53).

( 22 ) Ciò poiché, come risulta dal considerando 19 del regolamento Dublino III, l’articolo 27, paragrafo 1, del medesimo è stato adottato al fine di garantire la piena conformità con l’articolo 47 della Carta.

( 23 ) Un’interpretazione del genere sarebbe, in altri termini, contra legem e, quindi, inaccettabile. V., per analogia, sentenza del 24 gennaio 2012, Dominguez (C‑282/10, EU:C:2012:33, punti 2425 e giurisprudenza ivi citata).

( 24 ) V. articolo 28, paragrafo 5, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide (rifusione) [COM(2016) 270 final].

( 25 ) GU 2021, C 143, pag. 4.

( 26 ) Osservo che la proposta più recente della Commissione non contiene una disposizione equivalente [v. articolo 33 della «proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla gestione dell’asilo e della migrazione e che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio e la proposta di regolamento (UE) XXX/XXX [Fondo Asilo e migrazione]» [COM(2020) 610 final)].

( 27 ) V., sul principio generale della tutela giurisdizionale effettiva, sentenza del 15 maggio 1986, Johnston (222/84, EU:C:1986:206, punto 18). In seguito, in collegamento con l’articolo 47 della Carta, v., in particolare, sentenze del 13 marzo 2007, Unibet (C‑432/05, EU:C:2007:163, punto 37), e del 18 dicembre 2014, Abdida (C‑562/13, EU:C:2014:2453, punto 45).

( 28 ) In forza dell’articolo 52, paragrafo 3, della Carta, il primo diritto ha quindi lo stesso significato e la stessa portata del secondo, sebbene il diritto dell’Unione possa concedere una protezione più estesa.

( 29 ) V. sentenza del 6 ottobre 2020, État luxembourgeois (Diritto di ricorso contro una richiesta di informazioni in materia fiscale) (C‑245/19 e C‑246/19, EU:C:2020:795, punto 54 e giurisprudenza ivi citata).

( 30 ) Ibidem, punto 55.

( 31 ) V. articolo 51, paragrafo 1, della Carta, come interpretato, in particolare, nella sentenza del 26 febbraio 2013, Åkerberg Fransson (C‑617/10, EU:C:2013:105, punti da 17 a 23).

( 32 ) V. conclusioni dell’avvocato generale Bobek nella causa El Hassani (C‑403/16, EU:C:2017:659, paragrafo 76). Tuttavia, quest’ultimo requisito è stato oggetto di un’interpretazione alquanto ampia nella giurisprudenza della Corte. Ad esempio, la Corte ha dichiarato che una persona può invocare il principio generale di tutela nei confronti di interventi dei pubblici poteri nella sua sfera di attività privata, che siano arbitrari o sproporzionati [v., in particolare, sentenza del 6 ottobre 2020, État luxembourgeois (Diritto di ricorso contro una richiesta di informazioni in materia fiscale)] (C‑245/19 e C‑246/19, EU:C:2020:795, punti 5758), o i diritti alla libera prestazione dei servizi e al libero stabilimento derivanti dagli articoli 56 e 49 TFUE (v. sentenza del 14 giugno 2017, Online Games e a., C‑685/15, EU:C:2017:452, punto 58).

( 33 ) Tali autorità agiscono, quindi, «nell’attuazione del diritto dell’Unione» ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta.

( 34 ) Nonostante l’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento Dublino III non preveda un simile ricorso (v. la mia analisi della prima questione).

( 35 ) Fatta eccezione per il criterio previsto all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, riguardante la presenza di un «familiare» in un altro Stato membro.

( 36 ) Il corsivo è mio. Tali obblighi devono essere contrapposti alla discrezionalità di cui godono gli Stati membri, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, di derogare ai criteri di competenza, in particolare per motivi umanitari e caritatevoli, al fine di consentire il ricongiungimento di familiari, parenti o persone legate da altri vincoli di parentela ed esaminare una domanda di protezione internazionale presentata in quello o in un altro Stato membro (v. considerando 17 di tale regolamento).

( 37 ) V. considerando 39 del regolamento Dublino III, che menziona, più specificamente, i diritti fondamentali garantiti dagli articoli 1, 4, 7, 18, 24 e 47 della Carta.

( 38 ) Oltre al riconoscimento, all’articolo 27, paragrafo 1, di un diritto a un ricorso effettivo in talune circostanze, il regolamento Dublino III contiene norme concernenti il diritto di accesso alla procedura di asilo (articolo 3), il diritto di essere informato (articolo 4), il diritto di essere ascoltato (articolo 5), norme riguardanti il trattenimento (articolo 28) e norme sulla conservazione dei dati personali (articolo 38).

( 39 ) V. sentenze del 7 giugno 2016, Ghezelbash (C‑63/15, EU:C:2016:409); del 7 giugno 2016, Karim (C‑155/15, EU:C:2016:410), e del 25 ottobre 2017, Shiri (C‑201/16, EU:C:2017:805).

( 40 ) V., in tal senso, considerando 9, 13, 14, 16 e 19 del regolamento Dublino III.

( 41 ) Considerando 16 del regolamento Dublino III (il corsivo è mio).

( 42 ) V. considerando 13 e 14 di tale regolamento.

( 43 ) Ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 3, della Carta.

( 44 ) V., al riguardo, Corte EDU, 13 giugno 1979, Marckx c. Belgio, CE:ECHR:1979:0613JUD000683374, § 45. La Corte EDU ha altresì confermato che la «vita familiare» non è limitata ai legami tra «familiari» come erano definiti all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU 2003, L 50, pag. 1) (v. Corte EDU, 7 maggio 2013, L.H. e V.S. c. Belgio, CE:ECHR:2013:0507DEC006742910, § 73).

( 45 ) V., per analogia, sentenza del 16 luglio 2020, État belge (Ricongiungimento familiare – Figlio minorenne) (C‑133/19, C‑136/19 e C‑137/19, EU:C:2020:577, punto 34).

( 46 ) In forza di tale disposizione, gli Stati membri devono, nel valutare l’interesse superiore del minore, tenere debitamente conto, in particolare, delle possibilità di ricongiungimento familiare.

( 47 ) Tale disposizione dispone che, ai fini dell’applicazione dell’articolo 8 del regolamento Dublino III, lo Stato membro in cui il minore non accompagnato presenta una domanda di protezione internazionale adotta il prima possibile opportune disposizioni per identificare i familiari, i fratelli o i parenti del minore non accompagnato nel territorio degli Stati membri, sempre tutelando l’interesse superiore del minore.

( 48 ) V. sentenza del 23 gennaio 2019, M.A. e a. (C‑661/17, EU:C:2019:53, punto 89).

( 49 ) La Corte EDU ha statuito che i minori, «tenuto conto delle loro esigenze specifiche e della loro estrema vulnerabilità», richiedono una protezione maggiore rispetto ad altri richiedenti asilo. Le autorità pubbliche hanno il dovere di tutelarli e di adottare le misure adeguate come parte dei loro obblighi positivi ai sensi dell’articolo 3 della CEDU. V., in particolare, Corte EDU, 19 gennaio 2012, Popov c. Francia (CE:ECHR:2012:0119JUD003947207, § 91) e Corte EDU, 4 novembre 2014, Tarakhel c. Svizzera, (CE:ECHR:2014:1104JUD002921712, §§ 118 e 119).

( 50 ) V. considerando 13 del regolamento Dublino III. V., parimenti, direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (GU 2013, L 180, pag. 96; in prosieguo: la «direttiva sull’accoglienza»). Ai sensi di tale direttiva, che si applica ai richiedenti protezione internazionale anche nel corso della procedura Dublino (v. considerando 11 del regolamento Dublino III e articolo 3 del medesimo), gli Stati membri «tengono conto della specifica situazione di persone vulnerabili», ivi compresi i minori e i minori non accompagnati (articolo 21), in particolare «assicuran[do] un livello di vita adeguato allo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale del minore» (articolo 23).

( 51 ) In particolare, in forza dell’articolo 24, paragrafo 2, della direttiva sull’accoglienza, un minore non accompagnato è alloggiato, in linea di principio, presso una famiglia affidataria, in un centro di accoglienza che disponga di specifiche strutture per i minori o in un altro alloggio idoneo per i minori soltanto qualora non abbia familiari adulti.

( 52 ) V. considerando 13 del regolamento Dublino III.

( 53 ) Qualora un minore non accompagnato abbia un familiare in un altro Stato membro, l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento Dublino III prevede che tali persone siano, in linea di principio, ricongiunte. Analogamente, l’articolo 23, paragrafo 5, della direttiva sull’accoglienza prevede, in particolare, che richiedenti minori siano alloggiati assieme ai loro genitori o agli adulti che ne abbiano la responsabilità, purché sia nel loro interesse superiore.

( 54 ) Allo stesso modo, dall’articolo 24, paragrafo 2, della direttiva sull’accoglienza risulta che, qualora un richiedente asilo minore non accompagnato abbia un familiare adulto nello stesso Stato membro, detto minore è alloggiato presso tale familiare, a condizione, beninteso, che ciò sia nel suo interesse superiore.

( 55 ) Direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (GU 2003, L 251, pag. 12; in prosieguo: la «direttiva sul ricongiungimento familiare»).

( 56 ) V. articolo 33 («Libera circolazione nel territorio dello Stato membro») della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione) (GU 2011, L 337, pag. 9; in prosieguo: la «direttiva qualifiche»).

( 57 ) V. articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva sul ricongiungimento familiare.

( 58 ) Inoltre, sembra poco probabile che lo zio del ricorrente (che risiede legalmente nei Paesi Bassi) possa avvalersi delle disposizioni della direttiva sul ricongiungimento familiare affinché il ricorrente (suo nipote) possa raggiungerlo e vivere con lui. Infatti, ai sensi di tale direttiva, i cittadini di paesi terzi legalmente residenti nell’Unione beneficiano del diritto al ricongiungimento nello Stato membro in cui risiedono soltanto con il coniuge, i figli minorenni e i figli del coniuge. Gli Stati membri possono inoltre autorizzare il ricongiungimento con il partner non coniugato, i figli maggiorenni a carico o i parenti anziani a carico (ma non sono obbligati a farlo).

( 59 ) V. articolo 31, paragrafo 3, della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU 2013, L 180, pag. 60). Il periodo complessivo può protrarsi anche fino a 21 mesi (v. articolo 31, paragrafo 5, di tale direttiva). Gli stati membri possono certamente dare priorità al trattamento di domande presentate da minori non accompagnati (v. articolo 31, paragrafo 7, lettera b), della stessa direttiva), ma non sono obbligati a farlo.

( 60 ) A tale riguardo, non condivido il parere del governo ellenico secondo cui la procedura Dublino è una procedura meramente intermedia e costituisce soltanto una delle fasi della procedura globale cui i richiedenti asilo sono sottoposti, a partire dal momento in cui richiedono protezione internazionale fino alla decisione sulla loro domanda di asilo. Dal mio punto di vista, le conseguenze di tale procedura possono effettivamente essere molto dure per i minori non accompagnati, soprattutto quando si tratta di minori particolarmente giovani.

( 61 ) V., per analogia, Corte EDU, 19 gennaio 2012, Popov c. Francia, (CE:ECHR:2012:0119JUD003947207, § 100). Ciò è tanto più vero allorché lo Stato membro in cui è fisicamente presente il minore non accompagnato si trovi ad affrontare un numero particolarmente elevato di domande di protezione internazionale e sia difficile fornire al minore tutte le cure che il suo interesse superiore esigerebbe.

( 62 ) Come risulta dall’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento Dublino III, nel valutare l’interesse superiore del minore, le autorità competenti degli Stati membri devono tenere debitamente conto di una serie di fattori, e l’opinione del minore (secondo la sua età e maturità) è soltanto uno di essi.

( 63 ) V., in particolare, sentenza del 21 dicembre 2011, N.S. e a. (C‑411/10 e C‑493/10, EU:C:2011:865, punti da 64 a 69108).

( 64 ) La Corte EDU ha riconosciuto che, in materia di immigrazione, «l’estrema vulnerabilità del minore è l’elemento decisivo e prevale su [altre] considerazioni» (v. Corte EDU, 19 gennaio 2012, Popov c. Francia, CE:ECHR:2012:0119JUD003947207, § 91).

( 65 ) V. sentenza del 23 gennaio 2019, M.A. e a. (C‑661/17, EU:C:2019:53).

( 66 ) In ogni caso, tale disposizione può essere invocata soltanto dallo Stato membro nel quale un richiedente asilo ha presentato una domanda di protezione internazionale. Essa è quindi in realtà priva di nesso con la questione se un richiedente asilo disponga di un ricorso avverso una decisione dello Stato membro richiesto (dinanzi alla quale non è stata presentata né registrata alcuna domanda di asilo).

( 67 ) Articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di applicazione (il corsivo è mio). V. anche articolo 22, paragrafo 1, del regolamento Dublino III.

( 68 ) In particolare, l’esistenza di comprovati legami familiari tra il minore e il suo asserito parente, la presenza di detto parente nel territorio di tale Stato membro, la sua capacità di prendersi cura del minore e la questione se il ricongiungimento sia nell’interesse superiore del minore.

( 69 ) V., ad esempio, articolo 6, paragrafo 3, del regolamento Dublino III, che specifica tutti i fattori pertinenti che devono essere presi in considerazione nel valutare l’interesse superiore di un minore non accompagnato, o l’articolo 3, paragrafo 2, e l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento di applicazione, ai sensi dei quali lo Stato membro richiesto può respingere una richiesta di presa in carico soltanto «previa verifica» e dopo aver accertato che le prove addotte non consentono di stabilire la sua competenza. V. anche articolo 12 del regolamento di applicazione.

( 70 ) Ad esempio, le regole concernenti il termine entro il quale uno Stato membro deve rispondere a una richiesta di presa in carico (articolo 22, paragrafo 1, del regolamento Dublino III e articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di applicazione).

( 71 ) V. le regole contenute, in particolare, nell’allegato II, elenco AI1, del regolamento di applicazione, che specificano i vari mezzi di prova utilizzabili per dimostrare la presenza di un «familiare», di un «parente» o di una «persona di riferimento» di un richiedente minore non accompagnato.

( 72 ) V., a tale riguardo, il principio generale del diritto dell’Unione di buona amministrazione, menzionato, in particolare, nella sentenza dell’8 maggio 2014, N. (C‑604/12, EU:C:2014:302, punto 50).

( 73 ) Mi pare evidente, come è parso evidente al giudice del rinvio (v. supra, paragrafo 26), che la procedura di conciliazione prevista all’articolo 37, paragrafo 2, del regolamento Dublino III non costituisce un ricorso effettivo ai sensi dell’articolo 47 della Carta. Sebbene tale procedura sia incontestabilmente «importante, sia per gli Stati membri che per i richiedenti interessati» (v. considerando 37 di detto regolamento), osservo che, da un lato, tale procedura si svolge unicamente su iniziativa degli Stati membri e non è aperta ai richiedenti (né li coinvolge in alcun modo) e, dall’altro, essa non si svolge dinanzi a un «giudice» imparziale che sanzioni l’applicazione non corretta della legge. Si tratta semplicemente di un dialogo tra diverse amministrazioni.

( 74 ) V, per analogia, sentenza del 14 maggio 2020, Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság (C‑924/19 PPU e C‑925/19 PPU, EU:C:2020:367, punto 290).

( 75 ) V. infra, nota 95.

( 76 ) La Corte non ha ancora avuto modo di esaminare tale questione, dato che nella sua sentenza del 4 ottobre 2018, Fathi (C‑56/17, EU:C:2018:803, punto 54), essa si è limitata ad osservare che il regolamento Dublino III «non contempla (...) garanzie procedurali specifiche qualora (...) lo Stato membro che procede alla determinazione dello Stato membro competente giunga alla conclusione che non occorre effettuare un trasferimento del richiedente verso un altro Stato membro» (vale a dire, quando non è adottata una «decisione di trasferimento» ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, di tale regolamento).

( 77 ) V., supra, sezione A.

( 78 ) Ciò risulta chiaramente dal considerando 19 del regolamento Dublino III, ai sensi del quale l’articolo 27, paragrafo 1, di tale regolamento è stato adottato «[a]l fine di assicurare una protezione efficace dei diritti degli interessati».

( 79 ) V. sentenza del 14 maggio 2019, M e a. (Revoca dello status di rifugiato) (C‑391/16, C‑77/17 e C‑78/17, EU:C:2019:403, punto 77 e giurisprudenza ivi citata).

( 80 ) Infatti, nell’ambito dell’applicazione del regolamento Dublino III, i termini costituiscono più di un semplice insieme di garanzie procedurali. Se uno Stato membro non rispetta i termini applicabili, la competenza per l’esame di una domanda di protezione internazionale potrebbe finire per ricadere su tale Stato membro anziché sullo Stato membro altrimenti designato da tale strumento (v., ad esempio, a tale riguardo, l’articolo 21, paragrafo 1, terzo comma, e l’articolo 22, paragrafo 7, del regolamento Dublino III).

( 81 ) V. considerando 5 del regolamento Dublino III.

( 82 ) V., in tal senso, considerando 21 del regolamento Dublino III.

( 83 ) V. sentenza del 25 ottobre 2017 (C‑201/16, EU:C:2017:805, punto 44).

( 84 ) Osservo che, nella sua attuale formulazione, il regolamento Dublino III consente in ogni caso che vi siano ritardi nella determinazione dello Stato membro competente in situazioni in cui lo Stato membro richiedente decida di avviare la procedura di conciliazione a norma dell’articolo 37 del regolamento Dublino III. Tuttavia, a differenza del caso in cui propone ricorso dinanzi a un giudice, il richiedente asilo non ha alcuna voce in capitolo nell’ambito di tale procedura.

( 85 ) V. sentenza del 7 giugno 2016, Ghezelbash (C‑63/15, EU:C:2016:409, punto 56).

( 86 ) Ibidem, punto 57.

( 87 ) È vero che, nella sua sentenza del 23 gennaio 2019, M.A. e a. (C‑661/17, EU:C:2019:53), la Corte ha rifiutato di riconoscere l’esistenza di un ricorso avverso la decisione di uno Stato membro di non fare uso della clausola discrezionale contenuta nell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Dublino III (ibidem, punto 79), in particolare per il motivo che l’obiettivo di celerità nel trattamento delle domande «invita a non moltiplicare i mezzi di impugnazione» (ibidem, punto 76). Tuttavia, la Corte ha altresì insistito sul fatto che una simile decisione può, in ogni caso, essere contestata, in applicazione dell’articolo 27, paragrafo 1, di tale regolamento, in sede di ricorso avverso la decisione di trasferimento che sarà infine adottata (ibidem, punti 78 e 79). Pertanto, dubito che la Corte abbia inteso, in tale sentenza, che la concessione di un ricorso giurisdizionale debba essere disincentivata in ogni situazione, ivi compreso quando, come nel caso di specie (v. supra, paragrafo 70), non vi sarebbe altrimenti alcuna altra opportunità per contestare dinanzi a un giudice gli accertamenti compiuti in qualsiasi fase della procedura Dublino.

( 88 ) V., per analogia, sentenza del 25 ottobre 2017, Shiri (C‑201/16, EU:C:2017:805, punto 44).

( 89 ) Vale a dire entro il termine di due mesi previsto dall’articolo 22 del regolamento Dublino III.

( 90 ) Tra tali obblighi figurano quelli di nomina di un rappresentante personale per rappresentare e/o assistere il minore non accompagnato in tutte le procedure previste da tale regolamento, di fornire a un tale rappresentante l’accesso alla pratica del minore e di coinvolgerlo «il più possibile» nel processo di determinazione dello Stato membro competente (v., al riguardo, articolo 12, paragrafo 3, del regolamento di applicazione).

( 91 ) V., supra, paragrafo 66.

( 92 ) V. considerando 5 del regolamento Dublino III.

( 93 ) V. capo VII, intitolato «Cooperazione amministrativa», del regolamento Dublino III.

( 94 ) V. considerando da 7 a 9 del regolamento Dublino III.

( 95 ) V. considerando 22 del regolamento Dublino III. V., anche, den Heijer, M., «Remedies in the Dublin Regulation: Ghezelbash and Karim», Common Market Law Review, vol. 54, 2017, pag. 869.

( 96 ) Ai sensi di tale disposizione, la «procedura di conciliazione» può essere iniziata a domanda di uno Stato membro. Tuttavia, è chiaro che i membri del comitato designato per risolvere la controversia, che rappresentano Stati membri estranei alla controversia, non sono soggetti alle stesse regole di condotta cui sarebbe sottoposto un giudice imparziale se il richiedente asilo disponesse di un ricorso.

( 97 ) Concordo pienamente con la Commissione e il governo ellenico sul fatto che le regole concernenti la «cooperazione amministrativa» contengono una serie di garanzie destinate ad assicurare la protezione dei diritti dei richiedenti asilo. Tuttavia, non ritengo che tali garanzie escludano la possibilità di offrire a un minore accompagnato quale il ricorrente, in parallelo, un ricorso effettivo.

( 98 ) È vero che il ricorso in caso di richiesta di ripresa in carico ha una portata più limitata rispetto al ricorso in caso di richiesta di presa in carico, poiché la prima può essere presentata soltanto nelle situazioni espressamente previste all’articolo 18, lettere da b) a d), del regolamento Dublino III e i giudici nazionali non verificheranno se i «criteri di competenza» di cui al capo III del regolamento Dublino III siano stati applicati correttamente dallo Stato membro in cui è stata presentata la prima domanda di protezione internazionale [v., in tal senso, sentenza del 2 aprile 2019, H. e R. (C‑582/17 e C‑583/17, EU:C:2019:280, punto 68)]. Tuttavia, a mio avviso, ciò non incide in alcun modo sul fatto che un minore non accompagnato «disobbediente» (che si sposti illegalmente dallo Stato membro A verso lo Stato membro B e chieda protezione internazionale in entrambi questi Stati membri) avrà comunque l’opportunità di adire i giudici dello Stato membro B, mentre un minore «obbediente» (che, come il ricorrente, rimanga nello Stato membro A) non avrà tale opportunità.

( 99 ) Sentenza del 24 novembre 2020 (C‑225/19 e C‑226/19, EU:C:2020:951, punto 52). La Corte ha statuito che il richiedente al quale è negato il visto a causa dell’obiezione sollevata da uno Stato membro per uno dei motivi di rifiuto applicabili dovrebbe poter conoscere tale motivo specifico presso tale Stato membro. V. anche, per un altro esempio, sentenza del 25 ottobre 2017, Shiri (C‑201/16, EU:C:2017:805, punto 44), nella quale la Corte ha dichiarato che sia l’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento Dublino III (interpretato alla luce del considerando 19 di tale regolamento) sia l’articolo 47, primo comma, della Carta esigono che sia offerto un mezzo di ricorso effettivo e rapido al richiedente asilo il cui trasferimento verso un altro Stato membro sia avvenuto in violazione del periodo di sei mesi definito all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento Dublino III.

( 100 ) V. in particolare, sentenze del 7 giugno 2016, Ghezelbash (C‑63/15, EU:C:2016:409) e Karim (C‑155/15, EU:C:2016:410), e del 25 ottobre 2017, Shiri (C‑201/16, EU:C:2017:805).

( 101 ) Sentenza del 23 gennaio 2019 (C‑661/17, EU:C:2019:53).

( 102 ) A mio avviso, l’interpretazione suggerita nelle presenti conclusioni potrebbe applicarsi, per analogia, anche alla situazione in cui un minore non accompagnato desideri essere trasferito a motivo del fatto che ha un «familiare» (articolo 8, paragrafo 1, del regolamento Dublino III) in un altro Stato membro.

( 103 ) V. sentenza del 13 novembre 2018, X e X (C‑47/17 e C‑48/17, EU:C:2018:900, in particolare il dispositivo).

( 104 ) Conformemente all’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, ciò deve avvenire entro due mesi dal ricevimento della richiesta di presa in carico.

( 105 ) Nella presente causa, ritengo che il rifiuto del Segretario di Stato di prendere in carico il ricorrente sia divenuto definitivo esattamente in tale momento.

( 106 ) V., supra, rispettivamente, paragrafi 71 e 82.

( 107 ) V. sentenza del 13 dicembre 2017, El Hassani (C‑403/16, EU:C:2017:960, punto 26 e giurisprudenza ivi citata).

( 108 ) Ibidem. punto 28 e giurisprudenza ivi citata.

( 109 ) V., per analogia, sentenza del 13 dicembre 2017, El Hassani (C‑403/16, EU:C:2017:960, punto 31).

( 110 ) V. sezione B.1. delle presenti conclusioni.

( 111 ) V. sentenza del 24 novembre 2020, Minister van Buitenlandse Zaken (C‑225/19 e C‑226/19, EU:C:2020:951, punto 43 e giurisprudenza ivi citata).

( 112 ) V., supra, paragrafo 85.

( 113 ) V., supra, paragrafo 86.

( 114 ) V., in particolare, considerando 13 del regolamento Dublino III.

( 115 ) Mi sembra che, nel caso di specie, le autorità dei Paesi Bassi abbiano proceduto in tal modo, dato che le autorità elleniche hanno deciso di astenersi dall’esaminare la domanda di protezione internazionale del ricorrente finché procedimento principale è pendente (v. supra, paragrafo 24).

( 116 ) V., supra, paragrafo 83.

Top