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Document 62021CA0625

    Causa C-625/21: Sentenza della Corte (Nona Sezione) dell’8 dicembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — VB / GUPFINGER Einrichtungsstudio GmbH (Rinvio pregiudiziale – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Recesso illegittimo da un contratto da parte del consumatore – Clausola dichiarata abusiva che determina il diritto del professionista al risarcimento del danno – Applicazione del diritto interno di natura suppletiva)

    GU C 35 del 30.1.2023, p. 17–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    30.1.2023   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 35/17


    Sentenza della Corte (Nona Sezione) dell’8 dicembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — VB / GUPFINGER Einrichtungsstudio GmbH

    (Causa C-625/21) (1)

    (Rinvio pregiudiziale - Direttiva 93/13/CEE - Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori - Recesso illegittimo da un contratto da parte del consumatore - Clausola dichiarata abusiva che determina il diritto del professionista al risarcimento del danno - Applicazione del diritto interno di natura suppletiva)

    (2023/C 35/18)

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Oberster Gerichtshof

    Parti nel procedimento principale

    Ricorrente: VB

    Convenuta: GUPFINGER Einrichtungsstudio GmbH

    Dispositivo

    L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori

    devono essere interpretati nel senso che:

    quando una clausola risarcitoria di un contratto di vendita è stata dichiarata abusiva e conseguentemente nulla, ma detto contratto può sussistere senza tale clausola, essi ostano a che il venditore professionista che ha imposto detta clausola possa pretendere, nell'ambito di un ricorso risarcitorio basato esclusivamente su una disposizione di natura suppletiva del diritto nazionale delle obbligazioni, il risarcimento del danno da esso subito, come previsto da tale disposizione, la quale sarebbe stata applicabile in assenza della suddetta clausola.


    (1)  GU C 37 del 24.1.2022.


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