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Document 62021CA0495

[Cause riunite C-495/21 e C-496/21, Bundesrepublik Deutschland (Gocce nasali) e a.] Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 19 gennaio 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — L. GmbH (C-495/21), H. Ltd (C-496/21) / Bundesrepublik Deutschland (Rinvio pregiudiziale – Dispositivi medici – Direttiva 93/42/CEE – Articolo 1, paragrafo 2, lettera a) – Definizione – Articolo 1, paragrafo 5, lettera c) – Ambito di applicazione – Medicinali per uso umano – Direttiva 2001/83/CE – Articolo 1, punto 2 – Definizione della nozione di «medicinale» – Articolo 2, paragrafo 2 – Contesto normativo applicabile – Classificazione come «dispositivo medico» o come «medicinale»)

GU C 83 del 6.3.2023, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 83/6


Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 19 gennaio 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — L. GmbH (C-495/21), H. Ltd (C-496/21) / Bundesrepublik Deutschland

[Cause riunite C-495/21 e C-496/21 (1), Bundesrepublik Deutschland (Gocce nasali) e a.]

(Rinvio pregiudiziale - Dispositivi medici - Direttiva 93/42/CEE - Articolo 1, paragrafo 2, lettera a) - Definizione - Articolo 1, paragrafo 5, lettera c) - Ambito di applicazione - Medicinali per uso umano - Direttiva 2001/83/CE - Articolo 1, punto 2 - Definizione della nozione di «medicinale» - Articolo 2, paragrafo 2 - Contesto normativo applicabile - Classificazione come «dispositivo medico» o come «medicinale»)

(2023/C 83/07)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: L. GmbH (C-495/21), H. Ltd (C-496/21)

Convenuta: Bundesrepublik Deutschland

Dispositivo

1)

L’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, come modificata dalla direttiva 2004/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004,

deve essere interpretato nel senso che:

esso si applica non solo ai «medicinali per funzione», di cui all’articolo 1, punto 2, lettera b), della direttiva 2001/83, come modificata, ma anche ai «medicinali per presentazione», di cui all’articolo 1, punto 2, lettera a), della stessa direttiva.

2)

L’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici, come modificata dalla direttiva 2007/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, nonché l’articolo 1, punto 2, della direttiva 2001/83, come modificata dalla direttiva 2004/27,

devono essere interpretati nel senso che:

quando il principale meccanismo di azione di un prodotto non è stato scientificamente accertato, tale prodotto non può rientrare né nella definizione della nozione di «dispositivo medico», ai sensi della direttiva 93/42, come modificata dalla direttiva 2007/47, né in quella di «medicinale per funzione», ai sensi della direttiva 2001/83, come modificata dalla direttiva 2004/27. Spetta ai giudici nazionali valutare, caso per caso, se siano soddisfatti i requisiti relativi alla definizione della nozione di «medicinale per presentazione», ai sensi della direttiva 2001/83, come modificata dalla direttiva 2004/27.


(1)  GU C 471 del 22.11.2021.


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