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Document 62021CA0436

Causa C-436/21: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 6 ottobre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — flightright GmbH / American Airlines, Inc. [Rinvio pregiudiziale – Trasporti aerei – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Articolo 3, paragrafo 1, lettera a) – Ambito di applicazione – Articolo 2, lettere da f) a h) – Nozione di «biglietto» – Nozione di «prenotazione» – Nozione di «volo in coincidenza» – Prenotazione tramite un’agenzia di viaggi – Articolo 7 – Compensazione pecuniaria dei passeggeri aerei in caso di ritardo prolungato di un volo – Operazione di trasporto costituita da più voli effettuati da vettori aerei operativi diversi – Volo in coincidenza in partenza da un aeroporto situato in uno Stato membro, con scalo in Svizzera e destinazione finale in un paese terzo]

GU C 451 del 28.11.2022, p. 6–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 451/6


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 6 ottobre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — flightright GmbH / American Airlines, Inc.

(Causa C-436/21) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Trasporti aerei - Regolamento (CE) n. 261/2004 - Articolo 3, paragrafo 1, lettera a) - Ambito di applicazione - Articolo 2, lettere da f) a h) - Nozione di «biglietto» - Nozione di «prenotazione» - Nozione di «volo in coincidenza» - Prenotazione tramite un’agenzia di viaggi - Articolo 7 - Compensazione pecuniaria dei passeggeri aerei in caso di ritardo prolungato di un volo - Operazione di trasporto costituita da più voli effettuati da vettori aerei operativi diversi - Volo in coincidenza in partenza da un aeroporto situato in uno Stato membro, con scalo in Svizzera e destinazione finale in un paese terzo)

(2022/C 451/07)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: flightright GmbH

Resistente: American Airlines, Inc.

Dispositivo

L’articolo 2, lettera h), del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91,

deve essere interpretato nel senso che:

la nozione di «volo in coincidenza» comprende un’operazione di trasporto costituita da più voli, effettuati da vettori aerei operativi diversi che non siano vincolati da uno specifico rapporto giuridico, qualora tali voli siano stati combinati da un’agenzia di viaggi che abbia fatturato un prezzo totale ed emesso un unico biglietto per detta operazione, cosicché un passeggero in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro e vittima di un ritardo prolungato all’arrivo a destinazione dell’ultimo volo può avvalersi del diritto a compensazione pecuniaria ai sensi dell’articolo 7 di detto regolamento.


(1)  GU C 452 dell’8.12.2021.


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