Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62021CA0402

    Causa C-402/21, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid e a. (Revoca del diritto di soggiorno di un lavoratore turco): Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 9 febbraio 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State — Paesi Bassi) — Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid / S e E, C / Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Rinvio pregiudiziale – Accordo di associazione CEE-Turchia – Decisione n. 1/80 – Articoli 6 e 7 – Cittadini turchi già integrati nel mercato del lavoro dello Stato membro ospitante e beneficiari di un corrispondente diritto di soggiorno – Decisioni delle autorità nazionali che revocano il diritto di soggiorno di cittadini turchi che soggiornano legalmente nello Stato membro di cui trattasi da più di 20 anni, in quanto rappresentano una minaccia attuale, reale e sufficientemente grave per un interesse fondamentale della società – Articolo 13 – Clausola di standstill – Articolo 14 – Giustificazione – Motivi di ordine pubblico)

    GU C 112 del 27.3.2023, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    27.3.2023   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 112/3


    Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 9 febbraio 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State — Paesi Bassi) — Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid / S e E, C / Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

    (Causa C-402/21 (1), Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid e a. (Revoca del diritto di soggiorno di un lavoratore turco))

    (Rinvio pregiudiziale - Accordo di associazione CEE-Turchia - Decisione n. 1/80 - Articoli 6 e 7 - Cittadini turchi già integrati nel mercato del lavoro dello Stato membro ospitante e beneficiari di un corrispondente diritto di soggiorno - Decisioni delle autorità nazionali che revocano il diritto di soggiorno di cittadini turchi che soggiornano legalmente nello Stato membro di cui trattasi da più di 20 anni, in quanto rappresentano una minaccia attuale, reale e sufficientemente grave per un interesse fondamentale della società - Articolo 13 - Clausola di standstill - Articolo 14 - Giustificazione - Motivi di ordine pubblico)

    (2023/C 112/03)

    Lingua processuale: il neerlandese

    Giudice del rinvio

    Raad van State

    Parti nel procedimento principale

    Ricorrenti: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, E, C

    Convenuti: S, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

    Dispositivo

    1)

    L’articolo 13 della decisione n. 1/80 del consiglio di associazione, del 19 settembre 1980, relativa allo sviluppo dell’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia,

    dev’essere interpretato nel senso che:

    esso può essere fatto valere da cittadini turchi che sono titolari dei diritti di cui all’articolo 6 o all’articolo 7 di tale decisione.

    2)

    L’articolo 14 della decisione n. 1/80

    dev’essere interpretato nel senso che:

    cittadini turchi che, secondo le autorità nazionali competenti dello Stato membro interessato, rappresentano una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave per un interesse della società, possono far valere l’articolo 13 di tale decisione per opporsi all’applicazione, nei loro confronti, di una «nuova restrizione», ai sensi di tale disposizione, che consente alle suddette autorità di revocare il loro diritto di soggiorno per motivi di ordine pubblico. Una restrizione siffatta può essere giustificata in applicazione dell’articolo 14 di detta decisione, a condizione che sia idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo di tutela dell’ordine pubblico perseguito e non ecceda quanto necessario per conseguirlo.


    (1)  GU C 391 del 27.9.2021.


    Top