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Document 62021CA0390
Case C-390/21: Judgment of the Court (Eighth Chamber) of 27 October 2022 (request for a preliminary ruling from the Landgericht Köln — Germany) — ADPA European Independent Automotive Data Publishers, Gesamtverband Autoteile-Handel eV v Automobiles PEUGEOT SA, PSA Automobiles SA (Reference for a preliminary ruling — Market for vehicle repair and maintenance information services — Regulation (EU) 2018/858 — Article 61 — Obligation on automotive manufacturers to provide vehicle repair and maintenance information — Scope — Right of access to that information — Independent operators — Publishers of technical information — Article 63 — Reasonable and proportionate fees for access)
Causa C-390/21: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 27 ottobre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Köln — Germania) — ADPA European Independent Automotive Data Publishers, Gesamtverband Autoteile-Handel e.V. / Automobiles PEUGEOT SA, PSA Automobiles SA [Rinvio pregiudiziale – Mercato dei servizi relativi alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli a motore – Regolamento (UE) 2018/858 – Articolo 61 – Obbligo in capo ai costruttori di veicoli di fornire le informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli a motore – Portata – Diritto d’accesso a tali informazioni – Operatori indipendenti – Editori di informazioni tecniche – Articolo 63 – Canone d’accesso ragionevole e proporzionato]
Causa C-390/21: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 27 ottobre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Köln — Germania) — ADPA European Independent Automotive Data Publishers, Gesamtverband Autoteile-Handel e.V. / Automobiles PEUGEOT SA, PSA Automobiles SA [Rinvio pregiudiziale – Mercato dei servizi relativi alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli a motore – Regolamento (UE) 2018/858 – Articolo 61 – Obbligo in capo ai costruttori di veicoli di fornire le informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli a motore – Portata – Diritto d’accesso a tali informazioni – Operatori indipendenti – Editori di informazioni tecniche – Articolo 63 – Canone d’accesso ragionevole e proporzionato]
GU C 472 del 12.12.2022, p. 17–17
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
12.12.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 472/17 |
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 27 ottobre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Köln — Germania) — ADPA European Independent Automotive Data Publishers, Gesamtverband Autoteile-Handel e.V. / Automobiles PEUGEOT SA, PSA Automobiles SA
(Causa C-390/21) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Mercato dei servizi relativi alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli a motore - Regolamento (UE) 2018/858 - Articolo 61 - Obbligo in capo ai costruttori di veicoli di fornire le informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli a motore - Portata - Diritto d’accesso a tali informazioni - Operatori indipendenti - Editori di informazioni tecniche - Articolo 63 - Canone d’accesso ragionevole e proporzionato)
(2022/C 472/19)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landgericht Köln
Parti nel procedimento principale
Ricorrenti: ADPA European Independent Automotive Data Publishers, Gesamtverband Autoteile-Handel e.V.
Resistenti: Automobiles PEUGEOT SA, PSA Automobiles SA
Dispositivo
1) |
Gli articoli 61 e 63 del regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE, in combinato disposto con l’articolo 86, paragrafo 1, punto 4, e paragrafo 2, nonché con l’allegato XI, punto 1, di tale regolamento, devono essere interpretati nel senso che: essi sono applicabili ai modelli di veicoli che sono stati omologati in vigenza del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo. |
2) |
L’articolo 61, paragrafo 1, del regolamento 2018/858, deve essere interpretato nel senso che: l’obbligo che esso impone ai costruttori di veicoli di fornire un accesso senza restrizioni, standardizzato e non discriminatorio alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli definite all’articolo 3, punto 48, di tale regolamento comprende l’obbligo di consentire agli editori di informazioni tecniche di elaborare e utilizzare tali informazioni ai fini delle loro attività nella catena di fornitura postvendita, senza assoggettarli a condizioni diverse da quelle stabilite da tale regolamento. |
3) |
L’articolo 63 del regolamento 2018/858, letto alla luce del considerando 52 di tale regolamento e del principio della parità di trattamento, deve essere interpretato nel senso che: la nozione di «canone ragionevole e proporzionato» di cui a tale articolo, da un lato, obbliga i costruttori di veicoli a prendere in considerazione l’attività commerciale nel cui contesto le informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli sono utilizzate dai vari operatori indipendenti e, dall’altro, permette loro di chiedere la corresponsione di un canone che eccede i meri costi sostenuti per l’accesso a tali informazioni, che il citato regolamento impone loro di concedere a detti operatori, a condizione, tuttavia, che tale canone non costituisca un disincentivo per questi ultimi. |