Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62021CA0323

    Cause riunite da C-323/21 a C-325/21: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 12 gennaio 2023 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Raad van State — Paesi Bassi) — Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid / B (C-323/21), F (C-324/21) et K / Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (C-325/21) [Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale – Presentazione di plurime domande di protezione internazionale in tre Stati membri – Articolo 29 – Termine di trasferimento – Scadenza – Trasferimento della competenza per l’esame della domanda – Articolo 27 – Mezzo di ricorso – Portata del sindacato giurisdizionale – Possibilità per il richiedente d’invocare il trasferimento di competenza per l’esame della domanda]

    GU C 71 del 27.2.2023, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    27.2.2023   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 71/8


    Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 12 gennaio 2023 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Raad van State — Paesi Bassi) — Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid / B (C-323/21), F (C-324/21) et K / Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (C-325/21)

    (Cause riunite da C-323/21 a C-325/21) (1)

    (Rinvio pregiudiziale - Regolamento (UE) n. 604/2013 - Determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale - Presentazione di plurime domande di protezione internazionale in tre Stati membri - Articolo 29 - Termine di trasferimento - Scadenza - Trasferimento della competenza per l’esame della domanda - Articolo 27 - Mezzo di ricorso - Portata del sindacato giurisdizionale - Possibilità per il richiedente d’invocare il trasferimento di competenza per l’esame della domanda)

    (2023/C 71/09)

    Lingua processuale: il neerlandese

    Giudice del rinvio

    Raad Van State

    Parti nel procedimento principale

    Ricorrenti: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (C-323/21), (C-324/21), K (C-325/21)

    Convenuti: B (C-323/21), F (C-324/21), Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (C-325/21)

    Dispositivo

    1)

    Le cause C-323/21, C-324/21 e C-325/21 sono riunite ai fini della sentenza.

    2)

    Gli articoli 23 e 29 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide,

    devono essere interpretati nel senso che:

    quando il termine per il trasferimento di un cittadino di un paese terzo è iniziato a decorrere tra uno Stato membro richiesto e un primo Stato membro richiedente, la competenza per l’esame della domanda di protezione internazionale presentata da tale interessato è trasferita a tale Stato membro richiedente a motivo della scadenza del suddetto termine, anche se nel frattempo detto interessato ha presentato in un terzo Stato membro una nuova domanda di protezione internazionale che ha portato all’accoglimento, da parte dello Stato membro richiesto, di una richiesta di ripresa in carico presentata da tale terzo Stato membro, purché detta competenza non sia stata trasferita al suddetto terzo Stato membro a motivo della scadenza di uno dei termini previsti in tale articolo 23.

    A seguito di un siffatto trasferimento di detta competenza, lo Stato membro in cui si trova il medesimo interessato non può procedere al trasferimento di quest’ultimo verso uno Stato membro diverso dallo Stato membro di nuova competenza, ma può, invece, nel rispetto dei termini previsti all’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento in parola, presentare una richiesta di ripresa in carico a quest’ultimo Stato membro.

    3)

    L’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento n. 604/2013, letto alla luce del considerando 19 di tale regolamento, nonché l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso che un cittadino di un paese terzo che abbia presentato una domanda di protezione internazionale successivamente in tre Stati membri deve poter disporre, nel terzo di tali Stati membri, di un mezzo di ricorso effettivo e rapido che gli consenta di avvalersi del fatto che la competenza a esaminare la sua domanda è stata trasferita, a motivo della scadenza del termine di trasferimento, previsto all’articolo 29, paragrafi 1 e 2, di detto regolamento, al secondo di detti Stati membri.


    (1)  GU C 320 del 9.8.2021.


    Top