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Document 62021CA0266
Case C-266/21: Judgment of the Court (Third Chamber) of 6 October 2022 (request for a preliminary ruling from the Sofiyski gradski sad — Bulgaria) — criminal procedure against HV (Reference for a preliminary ruling — Common transport policy — Directive 2006/126/EC — Article 11(2) and (4) — Suspension of the right to drive a motor vehicle — Driving licence issued by the Member State of normal residence in exchange for a driving licence issued by another Member State — Refusal by the first Member State to enforce a decision suspending the right to drive adopted by the second Member State — Obligation for the second Member State not to recognise, in its territory, the validity of the driving licence that has been suspended)
Causa C-266/21: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 6 ottobre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski gradski sad — Bulgaria) — Procedimento penale a carico di HV (Rinvio pregiudiziale – Politica comune dei trasporti – Direttiva 2006/126/CE – Articolo 11, paragrafi 2 e 4 – Sospensione del diritto di guidare un veicolo a motore – Patente di guida rilasciata dallo Stato membro di residenza normale in sostituzione di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro – Rifiuto, da parte del primo Stato membro, di eseguire una decisione di sospensione del diritto di guidare adottata dal secondo Stato membro – Obbligo per il secondo Stato membro di non riconoscere, nel proprio territorio, la validità della patente di guida che ha costituito l’oggetto di una sospensione)
Causa C-266/21: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 6 ottobre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski gradski sad — Bulgaria) — Procedimento penale a carico di HV (Rinvio pregiudiziale – Politica comune dei trasporti – Direttiva 2006/126/CE – Articolo 11, paragrafi 2 e 4 – Sospensione del diritto di guidare un veicolo a motore – Patente di guida rilasciata dallo Stato membro di residenza normale in sostituzione di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro – Rifiuto, da parte del primo Stato membro, di eseguire una decisione di sospensione del diritto di guidare adottata dal secondo Stato membro – Obbligo per il secondo Stato membro di non riconoscere, nel proprio territorio, la validità della patente di guida che ha costituito l’oggetto di una sospensione)
GU C 451 del 28.11.2022, p. 3–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
28.11.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 451/3 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 6 ottobre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski gradski sad — Bulgaria) — Procedimento penale a carico di HV
(Causa C-266/21) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Politica comune dei trasporti - Direttiva 2006/126/CE - Articolo 11, paragrafi 2 e 4 - Sospensione del diritto di guidare un veicolo a motore - Patente di guida rilasciata dallo Stato membro di residenza normale in sostituzione di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro - Rifiuto, da parte del primo Stato membro, di eseguire una decisione di sospensione del diritto di guidare adottata dal secondo Stato membro - Obbligo per il secondo Stato membro di non riconoscere, nel proprio territorio, la validità della patente di guida che ha costituito l’oggetto di una sospensione)
(2022/C 451/04)
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Sofiyski gradski sad
Parte nel giudizio penale a quo
HV
Con l’intervento di: Sofiyska gradska prokuratura
Dispositivo
Il paragrafo 2 e il paragrafo 4, secondo comma, dell’articolo 11 della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida, letti in combinato disposto,
devono essere interpretati nel senso che:
essi autorizzano lo Stato membro di residenza normale del titolare di una patente di guida, rilasciata da tale Stato membro, a non riconoscere e a non eseguire nel proprio territorio una decisione di sospensione del diritto di guidare un veicolo a motore adottata nei confronti di detto titolare da un altro Stato membro a motivo di un’infrazione stradale commessa nel territorio di quest’ultimo, anche quando la patente di guida in questione sia stata rilasciata in sostituzione di una patente di guida precedentemente rilasciata dallo Stato membro in cui detta infrazione stradale è stata commessa.