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Document 62021CA0147

Causa C-147/21: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 19 gennaio 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État — Francia) — Comité interprofessionnel des huiles essentielles françaises (CIHEF) e a. / Ministre de la Transition écologique, Premier ministre [Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Biocidi – Regolamento (UE) n. 528/2012 – Articolo 72 – Libera circolazione delle merci – Articolo 34 TFUE – Possibilità per gli Stati membri di adottare misure restrittive in materia di pratiche commerciali e di pubblicità – Modalità di vendita che esulano dall’ambito di applicazione dell’articolo 34 TFUE – Giustificazione – Articolo 36 TFUE – Obiettivo di tutela della salute umana e animale e dell’ambiente – Proporzionalità]

GU C 83 del 6.3.2023, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 83/3


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 19 gennaio 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État — Francia) — Comité interprofessionnel des huiles essentielles françaises (CIHEF) e a. / Ministre de la Transition écologique, Premier ministre

(Causa C-147/21) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Ravvicinamento delle legislazioni - Biocidi - Regolamento (UE) n. 528/2012 - Articolo 72 - Libera circolazione delle merci - Articolo 34 TFUE - Possibilità per gli Stati membri di adottare misure restrittive in materia di pratiche commerciali e di pubblicità - Modalità di vendita che esulano dall’ambito di applicazione dell’articolo 34 TFUE - Giustificazione - Articolo 36 TFUE - Obiettivo di tutela della salute umana e animale e dell’ambiente - Proporzionalità)

(2023/C 83/04)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d’État

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: Comité interprofessionnel des huiles essentielles françaises (CIHEF), Florame, Hyteck Aroma-Zone, Laboratoires Gilbert, Laboratoire Léa Nature, Laboratoires Oméga Pharma France, Pierre Fabre Médicament, Pranarom France, Puressentiel France

Convenuti: Ministre de la Transition écologique, Premier ministre

Dispositivo

1)

L’articolo 72 del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi, come modificato dal regolamento (UE) n. 334/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2014, deve essere interpretato nel senso che:

esso osta ad una normativa nazionale che imponga l’apposizione di una dicitura, oltre a quella prevista dall’articolo citato, sugli annunci pubblicitari rivolti ai professionisti a favore dei biocidi rientranti nei tipi di prodotto 2 e 4, compresi nel gruppo 1 di tali tipi di prodotto, di cui all’allegato V di detto regolamento, nonché nei tipi di prodotto 14 e 18, compresi nel gruppo 3 di tali tipi di prodotto, di cui all’allegato V del medesimo regolamento;

e non osta ad una normativa nazionale che vieti la pubblicità rivolta al pubblico a favore dei biocidi rientranti nei tipi di prodotto 2 e 4, compresi nel gruppo 1 di tali tipi di prodotto, di cui all’allegato V del regolamento n. 528/2012, come modificato dal regolamento n. 334/2014, nonché nei tipi di prodotto 14 e 18, compresi nel gruppo 3 di tali tipi di prodotto, di cui all’allegato V di detto regolamento;

2)

Gli articoli 34 e 36 TFUE devono essere interpretati nel senso che:

essi non ostano ad una normativa nazionale che vieti talune pratiche commerciali quali riduzioni di prezzo, sconti, ristorni, la differenziazione delle condizioni generali e particolari di vendita, la consegna di unità gratuite e tutte le pratiche equivalenti, relative ai biocidi rientranti nei tipi di prodotto 14 e 18, compresi nel gruppo 3 di tali tipi di prodotto, di cui all’allegato V del regolamento n. 528/2012, come modificato dal regolamento n. 334/2014, qualora la normativa di cui trattasi trovi giustificazione negli obiettivi di tutela della salute e della vita delle persone e dell’ambiente, sia idonea a garantire il conseguimento di detti obiettivi e non ecceda quanto necessario per raggiungerli, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare;

e non ostano ad una normativa nazionale che vieti la pubblicità rivolta al pubblico a favore dei biocidi rientranti nei tipi di prodotto 2 e 4, compresi nel gruppo 1 di tali tipi di prodotto, di cui all’allegato V di detto regolamento, nonché nei tipi di prodotto 14 e 18, compresi nel gruppo 3 di tali tipi di prodotto, di cui all’allegato V del medesimo regolamento, qualora la normativa di cui trattasi trovi giustificazione negli obiettivi di tutela della salute e della vita delle persone e dell’ambiente, sia idonea a garantire il conseguimento di detti obiettivi e non ecceda quanto necessario per raggiungerli, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.


(1)  GU C 215 del 29.6.2020.


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