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Document 62021CA0122

    Causa C-122/21: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 2 giugno 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Lituania) — Get Fresh Cosmetics Limited / Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (Rinvio pregiudiziale – Direttiva 87/357/CEE – Articolo 1, paragrafo 2 – Ambito di applicazione – Prodotti non alimentari che possono essere confusi con prodotti alimentari – Nozione – Rischio di soffocamento, intossicazione, perforazione od ostruzione del tubo digerente – Presunzione di pericolosità – Assenza – Prova)

    GU C 284 del 25.7.2022, p. 10–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    25.7.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 284/10


    Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 2 giugno 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Lituania) — Get Fresh Cosmetics Limited / Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

    (Causa C-122/21) (1)

    (Rinvio pregiudiziale - Direttiva 87/357/CEE - Articolo 1, paragrafo 2 - Ambito di applicazione - Prodotti non alimentari che possono essere confusi con prodotti alimentari - Nozione - Rischio di soffocamento, intossicazione, perforazione od ostruzione del tubo digerente - Presunzione di pericolosità - Assenza - Prova)

    (2022/C 284/09)

    Lingua processuale: il lituano

    Giudice del rinvio

    Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

    Parti nel procedimento principale

    Ricorrente: Get Fresh Cosmetics Limited

    Convenuta: Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

    con l’intervento di: V.U.

    Dispositivo

    L’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 87/357/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai prodotti che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà, compromettono la salute o la sicurezza dei consumatori, deve essere interpretato nel senso che non è necessario dimostrare con dati oggettivi e comprovati che il fatto di portare alla bocca, di succhiare o di ingerire prodotti che, pur non essendo prodotti alimentari, hanno forma, odore, colore, aspetto, imballaggio, etichettatura, volume o dimensioni tali da far prevedere che i consumatori, soprattutto i bambini, li confondano con prodotti alimentari e pertanto li portino alla bocca, li succhino o li ingeriscano, possa comportare rischi quali il soffocamento, l’intossicazione, la perforazione o l’ostruzione del tubo digerente. Tuttavia, le autorità nazionali competenti devono valutare caso per caso se un prodotto soddisfi le condizioni elencate in detta disposizione e dimostrare tale circostanza.


    (1)  GU C 182 del 10.5.2021.


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