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Document 62021CA0111

    Causa C-111/21: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 20 ottobre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — BT / Laudamotion GmbH (Rinvio pregiudiziale – Trasporto aereo – Convenzione di Montreal – Articolo 17, paragrafo 1 – Responsabilità dei vettori aerei in caso di morte o lesione personale di un passeggero – Nozione di «lesione personale» – Disturbo da stress post-traumatico subito da un passeggero in occasione dell’evacuazione d’emergenza di un aeromobile)

    GU C 472 del 12.12.2022, p. 11–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    12.12.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 472/11


    Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 20 ottobre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — BT / Laudamotion GmbH

    (Causa C-111/21) (1)

    (Rinvio pregiudiziale - Trasporto aereo - Convenzione di Montreal - Articolo 17, paragrafo 1 - Responsabilità dei vettori aerei in caso di morte o lesione personale di un passeggero - Nozione di «lesione personale» - Disturbo da stress post-traumatico subito da un passeggero in occasione dell’evacuazione d’emergenza di un aeromobile)

    (2022/C 472/12)

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Oberster Gerichtshof

    Parti nel procedimento principale

    Ricorrente: BT

    Convenuta: Laudamotion GmbH

    Dispositivo

    L’articolo 17, paragrafo 1, della Convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, conclusa a Montreal il 28 maggio 1999, firmata dalla Comunità europea il 9 dicembre 1999 e approvata a nome di quest’ultima con la decisione 2001/539/CE del Consiglio, del 5 aprile 2001,

    deve essere interpretato nel senso che:

    una lesione psichica causata a un passeggero da un «evento», ai sensi di tale disposizione, che non è connessa ad una «lesione personale», ai sensi di detta disposizione, deve essere risarcita allo stesso titolo di una siffatta lesione personale, purché il passeggero leso dimostri l’esistenza di un danno alla sua integrità psichica di tale gravità o intensità che detta lesione incide sulle sue condizioni generali di salute e non può attenuarsi senza un trattamento medico.


    (1)  GU C 228 del 14.6.2021.


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