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Document 62021CA0105

    Causa C-105/21: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 30 giugno 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Spetsializiran nakazatelen sad — Bulgaria) — Procedimento penale a carico di IR (Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articoli 6 e 47 – Diritto di libera circolazione e di soggiorno – Diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo – Principi di equivalenza e di fiducia reciproca – Decisione quadro 2002/584/GAI – Direttiva 2012/13/UE – Diritto all’informazione nei procedimenti penali – Comunicazione dei diritti al momento dell’arresto – Diritto dell’interessato di essere informato dell’accusa elevata a suo carico in forza di un mandato d’arresto nazionale – Diritto di accesso alla documentazione del fascicolo – Condizioni per l’emissione di un mandato d’arresto europeo nei confronti di una persona sottoposta a procedimento penale che si trova nello Stato membro di esecuzione – Primato del diritto dell’Unione)

    GU C 318 del 22.8.2022, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    22.8.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 318/10


    Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 30 giugno 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Spetsializiran nakazatelen sad — Bulgaria) — Procedimento penale a carico di IR

    (Causa C-105/21) (1)

    (Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia penale - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articoli 6 e 47 - Diritto di libera circolazione e di soggiorno - Diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo - Principi di equivalenza e di fiducia reciproca - Decisione quadro 2002/584/GAI - Direttiva 2012/13/UE - Diritto all’informazione nei procedimenti penali - Comunicazione dei diritti al momento dell’arresto - Diritto dell’interessato di essere informato dell’accusa elevata a suo carico in forza di un mandato d’arresto nazionale - Diritto di accesso alla documentazione del fascicolo - Condizioni per l’emissione di un mandato d’arresto europeo nei confronti di una persona sottoposta a procedimento penale che si trova nello Stato membro di esecuzione - Primato del diritto dell’Unione)

    (2022/C 318/13)

    Lingua processuale: il bulgaro

    Giudice del rinvio

    Spetsializiran nakazatelen sad

    Parte nel procedimento penale principale

    IR

    con l’intervento di: Spetsializirana prokuratura

    Dispositivo

    1)

    Gli articoli 6 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, il diritto di libera circolazione e di soggiorno nonché i principi di equivalenza e di fiducia reciproca devono essere interpretati nel senso che l’autorità giudiziaria emittente di un mandato d’arresto europeo, adottato in forza della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, non ha alcun obbligo di trasmettere alla persona oggetto di tale mandato d’arresto la decisione nazionale relativa all’arresto di tale persona e le informazioni relative alle possibilità di ricorso avverso tale decisione, fintantoché detta persona si trova nello Stato membro di esecuzione di detto mandato d’arresto e non è stata consegnata alle autorità competenti dello Stato membro emittente del medesimo.

    2)

    Il principio del primato del diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che impone all’autorità giudiziaria emittente di procedere, quanto più possibile, a un’interpretazione conforme del suo diritto nazionale che le consenta di garantire un risultato compatibile con lo scopo perseguito dalla decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, la quale osta a che, in forza del diritto nazionale, tale autorità sia tenuta a trasmettere alla persona oggetto di un mandato d’arresto europeo, prima della sua consegna alle autorità giudiziarie dello Stato membro emittente, la decisione nazionale relativa al suo arresto e le informazioni relative alle possibilità di ricorso avverso tale decisione.


    (1)  GU C 163 del 3.5.2021.


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