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Document 62021CA0105
Case C-105/21: Judgment of the Court (Fourth Chamber) of 30 June 2022 (request for a preliminary ruling from the Spetsializiran nakazatelen sad — Bulgaria) — Criminal proceedings against IR (Reference for a preliminary ruling — Judicial cooperation in criminal matters — Charter of Fundamental Rights of the European Union — Articles 6 and 47 — Right to freedom of movement and residence — Right to an effective judicial remedy — Principles of equality and mutual trust — Framework Decision 2002/584/JHA — Directive 2012/13/EU — Right to information in criminal proceedings — Letter of Rights on arrest — Right of a person to be informed of the accusation against him or her in relation to a national arrest warrant — Right of access to the materials of the case — Conditions for issuing a European arrest warrant in respect of an accused person who is in the executing Member State — Primacy of EU law)
Causa C-105/21: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 30 giugno 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Spetsializiran nakazatelen sad — Bulgaria) — Procedimento penale a carico di IR (Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articoli 6 e 47 – Diritto di libera circolazione e di soggiorno – Diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo – Principi di equivalenza e di fiducia reciproca – Decisione quadro 2002/584/GAI – Direttiva 2012/13/UE – Diritto all’informazione nei procedimenti penali – Comunicazione dei diritti al momento dell’arresto – Diritto dell’interessato di essere informato dell’accusa elevata a suo carico in forza di un mandato d’arresto nazionale – Diritto di accesso alla documentazione del fascicolo – Condizioni per l’emissione di un mandato d’arresto europeo nei confronti di una persona sottoposta a procedimento penale che si trova nello Stato membro di esecuzione – Primato del diritto dell’Unione)
Causa C-105/21: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 30 giugno 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Spetsializiran nakazatelen sad — Bulgaria) — Procedimento penale a carico di IR (Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articoli 6 e 47 – Diritto di libera circolazione e di soggiorno – Diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo – Principi di equivalenza e di fiducia reciproca – Decisione quadro 2002/584/GAI – Direttiva 2012/13/UE – Diritto all’informazione nei procedimenti penali – Comunicazione dei diritti al momento dell’arresto – Diritto dell’interessato di essere informato dell’accusa elevata a suo carico in forza di un mandato d’arresto nazionale – Diritto di accesso alla documentazione del fascicolo – Condizioni per l’emissione di un mandato d’arresto europeo nei confronti di una persona sottoposta a procedimento penale che si trova nello Stato membro di esecuzione – Primato del diritto dell’Unione)
GU C 318 del 22.8.2022, p. 10–11
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
22.8.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 318/10 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 30 giugno 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Spetsializiran nakazatelen sad — Bulgaria) — Procedimento penale a carico di IR
(Causa C-105/21) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia penale - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articoli 6 e 47 - Diritto di libera circolazione e di soggiorno - Diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo - Principi di equivalenza e di fiducia reciproca - Decisione quadro 2002/584/GAI - Direttiva 2012/13/UE - Diritto all’informazione nei procedimenti penali - Comunicazione dei diritti al momento dell’arresto - Diritto dell’interessato di essere informato dell’accusa elevata a suo carico in forza di un mandato d’arresto nazionale - Diritto di accesso alla documentazione del fascicolo - Condizioni per l’emissione di un mandato d’arresto europeo nei confronti di una persona sottoposta a procedimento penale che si trova nello Stato membro di esecuzione - Primato del diritto dell’Unione)
(2022/C 318/13)
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Spetsializiran nakazatelen sad
Parte nel procedimento penale principale
IR
con l’intervento di: Spetsializirana prokuratura
Dispositivo
1) |
Gli articoli 6 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, il diritto di libera circolazione e di soggiorno nonché i principi di equivalenza e di fiducia reciproca devono essere interpretati nel senso che l’autorità giudiziaria emittente di un mandato d’arresto europeo, adottato in forza della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, non ha alcun obbligo di trasmettere alla persona oggetto di tale mandato d’arresto la decisione nazionale relativa all’arresto di tale persona e le informazioni relative alle possibilità di ricorso avverso tale decisione, fintantoché detta persona si trova nello Stato membro di esecuzione di detto mandato d’arresto e non è stata consegnata alle autorità competenti dello Stato membro emittente del medesimo. |
2) |
Il principio del primato del diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che impone all’autorità giudiziaria emittente di procedere, quanto più possibile, a un’interpretazione conforme del suo diritto nazionale che le consenta di garantire un risultato compatibile con lo scopo perseguito dalla decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, la quale osta a che, in forza del diritto nazionale, tale autorità sia tenuta a trasmettere alla persona oggetto di un mandato d’arresto europeo, prima della sua consegna alle autorità giudiziarie dello Stato membro emittente, la decisione nazionale relativa al suo arresto e le informazioni relative alle possibilità di ricorso avverso tale decisione. |