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Document 62021CA0066

    Causa C-66/21: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 20 ottobre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Den Haag — Paesi Bassi) — O.T. E. / Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid [Rinvio pregiudiziale – Controlli alla frontiera, asilo e immigrazione – Politica d’asilo – Titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un’azione di favoreggiamento dell’immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti – Direttiva 2004/81/CE – Articolo 6 – Ambito di applicazione – Cittadino di un paese terzo che asserisce di essere stato vittima di un reato collegato alla tratta di esseri umani – Concessione del periodo di riflessione previsto all’articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva – Divieto di eseguire una misura di allontanamento – Nozione – Portata – Calcolo di tale periodo di riflessione – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide – Trasferimento verso lo Stato membro competente per l’esame di tale domanda di protezione internazionale]

    GU C 472 del 12.12.2022, p. 8–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    12.12.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 472/8


    Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 20 ottobre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Den Haag — Paesi Bassi) — O.T. E. / Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

    (Causa C-66/21) (1)

    (Rinvio pregiudiziale - Controlli alla frontiera, asilo e immigrazione - Politica d’asilo - Titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un’azione di favoreggiamento dell’immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti - Direttiva 2004/81/CE - Articolo 6 - Ambito di applicazione - Cittadino di un paese terzo che asserisce di essere stato vittima di un reato collegato alla tratta di esseri umani - Concessione del periodo di riflessione previsto all’articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva - Divieto di eseguire una misura di allontanamento - Nozione - Portata - Calcolo di tale periodo di riflessione - Regolamento (UE) n. 604/2013 - Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide - Trasferimento verso lo Stato membro competente per l’esame di tale domanda di protezione internazionale)

    (2022/C 472/09)

    Lingua processuale: il neerlandese

    Giudice del rinvio

    Rechtbank Den Haag

    Parti nel procedimento principale

    Ricorrente: O.T. E.

    Convenuto: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

    Dispositivo

    1)

    L’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2004/81/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un’azione di favoreggiamento dell’immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti,

    deve essere interpretato nel senso che:

    rientra nella nozione di «misura di allontanamento» la misura con la quale si procede al trasferimento di un cittadino di un paese terzo dal territorio di uno Stato membro verso quello di un altro Stato membro, in applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide.

    2)

    L’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2004/81

    deve essere interpretato nel senso che:

    esso osta a che una decisione di trasferimento di un cittadino di un paese terzo, adottata in applicazione del regolamento n. 604/2013, sia eseguita durante il periodo di riflessione garantito al paragrafo 1 di tale articolo 6, ma non osta all’adozione né di una siffatta decisione, né di misure preparatorie dell’esecuzione di quest’ultima, a condizione che tali misure preparatorie non privino di effetto utile tale periodo di riflessione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.


    (1)  GU C 163 del 3.5.2021.


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