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Document 62021CA0056
Case C-56/21: Judgment of the Court (Second Chamber) of 30 June 2022 (request for a preliminary ruling from the Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos vyriausybės — Lithuania) — UAB ‘ARVI’ ir ko v Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (Reference for a preliminary ruling — Taxation — Common system of value added tax (VAT) — Directive 2006/112/EC — Article 137 — Optional tax liability scheme — Conditions — National legislation which makes the right of a taxable person to opt to charge VAT on the sale of immovable property conditional on the transfer of that property to a taxable person already registered for VAT purposes — Obligation to adjust VAT deductions where that condition is not satisfied — Principles of fiscal neutrality, of effectiveness and of proportionality)
Causa C-56/21: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 30 giugno 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos vyriausybės — Lituania) — UAB «ARVI» ir ko / Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos [Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 137 – Regime di assoggettamento opzionale – Presupposti – Normativa nazionale che subordina il diritto di un soggetto passivo di optare per l’assoggettamento all’IVA della vendita di un bene immobile alla condizione che tale bene sia ceduto a un soggetto passivo già registrato ai fini dell’IVA – Obbligo di rettificare le detrazioni dell’IVA in caso di mancato rispetto di tale condizione – Principi di neutralità fiscale, di effettività e di proporzionalità]
Causa C-56/21: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 30 giugno 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos vyriausybės — Lituania) — UAB «ARVI» ir ko / Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos [Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 137 – Regime di assoggettamento opzionale – Presupposti – Normativa nazionale che subordina il diritto di un soggetto passivo di optare per l’assoggettamento all’IVA della vendita di un bene immobile alla condizione che tale bene sia ceduto a un soggetto passivo già registrato ai fini dell’IVA – Obbligo di rettificare le detrazioni dell’IVA in caso di mancato rispetto di tale condizione – Principi di neutralità fiscale, di effettività e di proporzionalità]
GU C 318 del 22.8.2022, p. 8–9
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
22.8.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 318/8 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 30 giugno 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos vyriausybės — Lituania) — UAB «ARVI» ir ko / Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
(Causa C-56/21) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 137 - Regime di assoggettamento opzionale - Presupposti - Normativa nazionale che subordina il diritto di un soggetto passivo di optare per l’assoggettamento all’IVA della vendita di un bene immobile alla condizione che tale bene sia ceduto a un soggetto passivo già registrato ai fini dell’IVA - Obbligo di rettificare le detrazioni dell’IVA in caso di mancato rispetto di tale condizione - Principi di neutralità fiscale, di effettività e di proporzionalità)
(2022/C 318/10)
Lingua processuale: il lituano
Giudice del rinvio
Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos vyriausybės
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: UAB «ARVI» ir ko
Resistente: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Dispositivo
1) |
Gli articoli 135 e 137 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che subordini il diritto di un soggetto passivo di optare per l’assoggettamento all’imposta sul valore aggiunto (IVA) della vendita di un bene immobile alla condizione che tale bene sia ceduto a un soggetto passivo che, al momento della conclusione dell’operazione, è già registrato ai fini dell’IVA. |
2) |
Le disposizioni della direttiva 2006/112 nonché i principi di neutralità fiscale, effettività e proporzionalità devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa e a una prassi nazionali in forza delle quali il venditore di un bene immobile è tenuto a rettificare la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) pagata a monte su tale bene in seguito al rifiuto di riconoscergli il diritto di optare per l’imposizione di tale vendita per il motivo che, alla data di quest’ultima, l’acquirente non soddisfaceva le condizioni previste per l’esercizio, da parte del venditore, di tale diritto. Sebbene l’uso effettivo del bene immobile di cui trattasi da parte dell’acquirente nell’ambito di attività soggette all’IVA sia irrilevante al riguardo, le autorità competenti sono tuttavia tenute a verificare l’eventuale esistenza di una frode o di un abuso in capo al soggetto passivo che abbia inteso esercitare il suo diritto di optare per l’imposizione dell’operazione di cui trattasi. |