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Document 62020TO0050

Ordinanza del Tribunale (Decima Sezione) del 12 marzo 2021 (Estratti).
PNB Banka AS contro Banca centrale europea.
Politica economica e monetaria – Vigilanza prudenziale degli enti creditizi – Procedura di insolvenza – Rifiuto della BCE di soddisfare la richiesta del consiglio di amministrazione di un ente creditizio affinché venga data istruzione al curatore fallimentare di detto ente di concedere all’avvocato incaricato da tale consiglio l’accesso ai locali, alle informazioni, al personale e alle risorse del medesimo ente – Competenza dell’autore dell’atto – Ricorso manifestamente infondato in diritto.
Causa T-50/20.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2021:141

 ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Decima Sezione)

12 marzo 2021 ( *1 )

«Politica economica e monetaria – Vigilanza prudenziale degli enti creditizi – Procedura di insolvenza – Rifiuto della BCE di soddisfare la richiesta del consiglio di amministrazione di un ente creditizio affinché venga data istruzione al curatore fallimentare di detto ente di concedere all’avvocato incaricato da tale consiglio l’accesso ai locali, alle informazioni, al personale e alle risorse del medesimo ente – Competenza dell’autore dell’atto – Ricorso manifestamente infondato in diritto»

Nella causa T‑50/20,

PNB Banka AS, con sede in Riga (Lettonia), rappresentata da O. Behrends, avvocato,

ricorrente,

contro

Banca centrale europea (BCE), rappresentata da C. Hernández Saseta, F. Bonnard e V. Hümpfner, in qualità di agenti,

resistente,

avente ad oggetto la domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione della BCE del 19 novembre 2019 con cui quest’ultima si è rifiutata di ingiungere al curatore fallimentare della ricorrente di consentire all’avvocato nominato dal consiglio di amministrazione di quest’ultima l’accesso ai suoi locali, alle informazioni da essa detenute, al suo personale e alle sue risorse,

IL TRIBUNALE (Decima Sezione),

composto da A. Kornezov, presidente, K. Kowalik‑Bańczyk e G. Hesse (relatore), giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza ( 1 )

(omissis)

In diritto

(omissis)

Sulla domanda di annullamento

25

La ricorrente contesta il rifiuto da parte della BCE di fornire al curatore fallimentare l’istruzione richiesta. L’accesso ai locali, alle informazioni, al personale e alle risorse della ricorrente sarebbe indispensabile per consentire al suo consiglio di amministrazione di assumere il suo ruolo di rappresentante della medesima in conformità alla sentenza del 5 novembre 2019, BCE e a./Trasta Komercbanka e a. (C‑663/17 P, C‑665/17 P e C‑669/17 P, EU:C:2019:923). Essa afferma che il consiglio di amministrazione non è in grado di rappresentarla in maniera efficace se all’avvocato nominato da detto consiglio è negato l’accesso alle informazioni e ai documenti che essa detiene e alle sue risorse, segnatamente, alle sue risorse finanziarie che consentirebbero di avvalersi di una rappresentanza legale esterna.

26

A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi. Il primo motivo concerne un asserito errore commesso dalla BCE nel dichiarare la propria incompetenza a fornire al curatore fallimentare l’istruzione richiesta. Il secondo motivo verte su una violazione del diritto della ricorrente a un ricorso effettivo. Con il terzo motivo la ricorrente deduce una violazione del suo diritto di essere ascoltata. Il quarto motivo concerne una violazione del diritto ad una motivazione adeguata. Con il quinto motivo la ricorrente contesta alla BCE di aver violato in principio nemo auditur propriam turpitudinem allegans.

Sul primo motivo, concernente un asserito errore commesso dalla BCE nel dichiarare la propria incompetenza a fornire al curatore fallimentare l’istruzione richiesta

27

Nel quadro del suo primo motivo, la ricorrente afferma che la BCE, nella sua veste di autorità di vigilanza diretta della stessa a partire dalla sua qualificazione come «ente creditizio significativo», è competente a fornire al curatore fallimentare l’istruzione richiesta, segnatamente, sulla base del diritto lettone, in particolare, dell’articolo 1321, paragrafo 3, del Kredītiestāžu likums (legge sugli enti creditizi), del 5 ottobre 1995 (Latvijas Vēstnesis, 1995, n. 163), che così dispone:

«Conformemente alla competenza prevista dalla presente legge, la [CMFC] è autorizzata a controllare le attività del curatore fallimentare e il rispetto da parte sua delle restrizioni previste dalla presente legge. A tal fine, il mandatario della [CMFC] ha diritto di essere messo a conoscenza di tutta la documentazione di un ente creditizio ad esso relativa e di ricevere dal curatore fallimentare spiegazioni e ogni altra informazione utile in merito alla procedura d’insolvenza a carico di detto ente».

28

Spetterebbe, quindi, alla BCE controllare le attività del curatore fallimentare al fine di assicurare il rispetto di un’adeguata governance interna della ricorrente. Uno dei compiti importanti affidati all’autorità di vigilanza sarebbe di garantire che il consiglio di amministrazione sia in grado di far fronte efficacemente alle sue responsabilità. La ricorrente sottolinea che la sua direzione è impossibilitata ad esercitare le sue responsabilità in quando non ha accesso né ai locali, né alle risorse di detto ente creditizio.

29

La ricorrente si fonda altresì sull’articolo 4, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 1024/2013 e sugli articoli 67 e 74 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU 2013, L 176, pag. 338), disposizioni che vertono sui requisiti relativi al dispositivo di governance interna di un ente di credito. Essa sottolinea come, in particolare, dall’articolo 67, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2013/36 risulti che, nel caso in cui un ente creditizio non si doti dei dispositivi di governance richiesti dalle autorità competenti conformemente alle disposizioni nazionali di recepimento dell’articolo 74 della medesima direttiva, l’autorità di vigilanza può emanare un ordine che impone alla persona fisica o giuridica responsabile di porre termine al comportamento e di astenersi dal ripeterlo.

30

Da queste disposizioni emergerebbe che la BCE, essendosi sostituita alla CMFC, ha il potere di impartire al curatore fallimentare le direttive richieste per garantire una rappresentanza effettiva della ricorrente a fini di regolamentazione. Nel caso di specie, la BCE impedirebbe essa stessa il rispetto, in seno alla ricorrente, delle regole di vigilanza che essa è chiamata a controllare.

31

La BCE avrebbe inoltre riconosciuto che il consiglio di amministrazione della ricorrente aveva conservato lo status di rappresentante di quest’ultima. Essa avrebbe così dato all’avvocato nominato dal suo consiglio di amministrazione la possibilità di presentare osservazioni sul progetto di decisione relativo alla revoca dell’autorizzazione della ricorrente.

32

Nella sua eccezione di irricevibilità, la BCE respinge tali argomenti.

33

Occorre anzitutto constatare che, con decisione del 17 febbraio 2020, la BCE ha revocato l’autorizzazione bancaria della ricorrente. A partire da tale data, quest’ultima non è più, in linea di principio, un ente creditizio ai sensi del regolamento n. 1024/2013, soggetto alla vigilanza prudenziale della BCE. Si pone pertanto la questione se, nella sua attuale situazione, la ricorrente possa ancora validamente dedurre ed invocare gli obblighi gravanti sulla BCE in ragione delle competenze ad essa attribuite in materia di vigilanza prudenziale. È tuttavia pacifico che, al momento del diniego da parte della BCE di fornire al curatore fallimentare l’istruzione richiesta, il 19 novembre 2019, la ricorrente aveva lo status ente creditizio. Occorre pertanto verificare se sia corretto l’argomento della ricorrente secondo cui la BCE era competente, in quel momento, a dar seguito alla sua richiesta.

34

Si deve anzitutto osservare che la ricorrente fonda questo motivo, essenzialmente, sull’articolo 4, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 1024/2013, sugli articoli 67 e 74 della direttiva 2013/36 e sull’articolo 1321, paragrafo 3, della legge sugli enti creditizi. Infatti, a parere della ricorrente, tali disposizioni attribuiscono alla BCE il potere di fornire l’istruzione richiesta.

35

A questo riguardo, occorre osservare che, a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 1024/2013, nel quadro dei suoi compiti di vigilanza come quello previsto dall’articolo 4, paragrafo 1, lettera e), del regolamento di cui trattasi, la BCE applica tutto il pertinente diritto dell’Unione europea e, se tale diritto dell’Unione è composto da direttive, la legislazione nazionale di recepimento di tali direttive.

– Sul regolamento n. 1024/2013

36

L’articolo 1, primo comma, del regolamento n. 1024/2013 prevede che quest’ultimo «attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi, al fine di contribuire alla sicurezza e alla solidità degli enti creditizi e alla stabilità del sistema finanziario all’interno dell’Unione e di ciascuno Stato membro, con pieno riguardo e dovere di diligenza riguardo all’unità e all’integrità del mercato interno, in base alla parità di trattamento degli enti creditizi al fine di impedire l’arbitraggio regolamentare».

37

L’articolo 1, quinto comma, del regolamento di cui trattasi stabilisce che quest’ultimo «fa salve le competenze delle autorità competenti degli Stati membri partecipanti a assolvere i compiti di vigilanza non attribuiti dal presente regolamento alla BCE, e i relativi poteri».

38

Conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, lettera e), del medesimo regolamento, «conformemente al paragrafo 3 [di detto] articolo la BCE ha competenza esclusiva nell’assolvimento dei compiti seguenti, a fini di vigilanza prudenziale, nei confronti di tutti gli enti creditizi stabiliti negli Stati membri partecipanti: (…) assicurare il rispetto degli atti di cui all’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, che impongono agli enti creditizi requisiti che assicurino la presenza di solidi dispositivi di governo societario, compresi i requisiti di professionalità e onorabilità per le persone responsabili dell’amministrazione degli enti creditizi, di processi di gestione del rischio, di meccanismi di controllo interno, di politiche e prassi di remunerazione e di processi efficaci di valutazione dell’adeguatezza del capitale interno, compresi i modelli basati sui rating interni».

39

Anzitutto, la formulazione di tale disposizione delimita così la portata della vigilanza prudenziale esercitata dalla BCE, che non comprende il potere, per tale istituzione, di fornire a un curatore fallimentare, nominato a norma del diritto nazionale nel quadro di una procedura d’insolvenza aperta a carico di un ente, quale la ricorrente, istruzioni slegate da detta attività di vigilanza, come quelle richieste dalla ricorrente, vale a dire di consentire all’avvocato del consiglio di amministrazione di un tale ente di accedere ai locali, alle informazioni, al personale e alle risorse di quest’ultimo.

40

Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il mero fatto che la BCE sia l’unica istituzione incaricata di svolgere le funzioni enumerate nell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 1024/2013 nei confronti di «tutti gli enti creditizi» non significa affatto che essa disponga, nei confronti degli enti creditizi detti «significativi» e quindi soggetti alla sua vigilanza diretta, come la ricorrente, di una competenza più estesa di quella prevista all’articolo 4, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 1024/2013.

41

Si deve, certamente, ricordare che l’articolo 4 del regolamento n. 1024/2013, rubricato «Compiti attribuiti alla BCE», prevede, al suo paragrafo 1, che, nell’ambito dell’articolo 6 di detto regolamento, la BCE ha «competenza esclusiva» nell’assolvimento, a fini di vigilanza prudenziale, dei compiti enumerati in detto articolo 4, paragrafo 1, nei confronti di «tutti» gli enti creditizi. Così, dalla formulazione dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 1024/2013 risulta che la BCE dispone di una competenza esclusiva nell’assolvimento dei compiti enumerati all’interno di detto articolo nei confronti di tutti questi enti e, dunque, sia nei confronti degli «enti significativi» che degli enti «meno significativi» (v., in tal senso, sentenza dell’8 maggio 2019, Landeskreditbank Baden‑Württemberg/BCE, C‑450/17 P, EU:C:2019:372, punti 3738).

42

Tuttavia, nel contesto dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 1024/2013, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafi da 4 a 6, del medesimo regolamento, la distinzione tra le due categorie di enti creditizi rileva non in quanto concerne la portata delle competenze riconosciute alla BCE in materia di vigilanza prudenziale, ma soltanto ai fini della ripartizione dei compiti tra la BCE e le autorità di vigilanza nazionali, nella misura in cui queste ultime assistono la BCE nell’esercizio dei compiti che il suddetto regolamento le conferisce, mediante un’attuazione decentralizzata di alcuni di questi compiti nei confronti di enti creditizi meno significativi, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, primo comma, di tale regolamento (v., in tal senso, sentenza dell’8 maggio 2019, Landeskreditbank Baden-Württemberg/BCE, C‑450/17 P, EU:C:2019:372, punto 41)

43

È vero in effetti che, in forza dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1024/2013, la BCE assolve i suoi compiti nel quadro del meccanismo di vigilanza unico, composto dalla stessa e dalle autorità nazionali competenti ed è responsabile del funzionamento efficace e coerente di quest’ultimo (sentenza dell’8 maggio 2019, Landeskreditbank Baden-Württemberg/BCE, C‑450/17 P, EU:C:2019:372, punto 39).

44

È in tale contesto che, conformemente all’articolo 6, paragrafo 6, del regolamento n. 1024/2013, le autorità nazionali competenti assolvono e sono responsabili dei compiti di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), da d) a g), e i) di detto regolamento, e adottano tutte le pertinenti decisioni di vigilanza in relazione agli enti creditizi menzionati all’articolo 6, paragrafo 4, primo comma, vale a dire quelli che, conformemente ai criteri elencati in quest’ultima disposizione, sono «meno significativi» (sentenza dell’8 maggio 2019, Landeskreditbank Baden‑Württemberg/BCE, C‑450/17 P, EU:C:2019:372, punto 40). Tuttavia, tale considerazione non può valere per gli enti creditizi detti «significativi», come la ricorrente, rispetto ai quali la BCE esercita essa stessa direttamente tutti i compiti di vigilanza pertinenti sulla base dell’articolo 6, paragrafo 5, lettera b), del regolamento n. 1024/2013.

45

Ciò posto, le disposizioni rilevanti del regolamento n. 1024/2013 non dimostrano che i compiti di vigilanza affidati alla BCE nei confronti degli enti creditizi «significativi» implichino il potere di fornire ad un curatore fallimentare istruzioni come quelle richieste dalla ricorrente, prive di qualsiasi legame con tali compiti, come constatato al precedente punto 39. È altresì evidente che la formulazione delle disposizioni di cui trattasi non contiene alcuna indicazione circa l’esistenza di un siffatto potere. L’argomento dedotto dalla ricorrente a questo riguardo deve pertanto essere respinto.

46

Inoltre, per quanto attiene alla finalità del regolamento n. 1024/2013 e del suo articolo 4, paragrafo 1, lettera e), occorre osservare, anzitutto, che l’articolo 127, paragrafo 6, TFUE, che costituisce la base giuridica sul cui fondamento è stato adottato il regolamento n. 1024/2013, prevede che il Consiglio dell’Unione europea possa affidare alla BCE compiti specifici in merito alle politiche che riguardano la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle altre istituzioni finanziarie, escluse le imprese di assicurazione (sentenza del 2 ottobre 2019, Crédit mutuel Arkéa/BCE, C‑152/18 P e C‑153/18 P, EU:C:2019:810, punto 52).

47

Occorre rilevare, poi, che l’articolo 127 TFUE figura nel capo 2, intitolato «Politica monetaria», del titolo VIII della terza parte del Trattato FUE, e fissa gli obiettivi nonché i compiti fondamentali del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e della BCE (sentenza del 2 ottobre 2019, Crédit mutuel Arkéa/BCE, C‑152/18 P e C‑153/18 P, EU:C:2019:810, punto 54).

48

L’esercizio dei compiti di vigilanza prudenziale bancaria di cui all’articolo 127, paragrafo 6, TFUE mira a garantire la sicurezza e la solidità degli enti creditizi, in particolare quelle dei grandi enti creditizi e dei gruppi bancari, al fine di contribuire a garantire la stabilità del sistema finanziario dell’Unione nel suo insieme (sentenza del 2 ottobre 2019, Crédit mutuel Arkéa/BCE, C‑152/18 P e C‑153/18 P, EU:C:2019:810, punto 55).

49

Peraltro, il perseguimento di tali obiettivi è espressamente enunciato ai considerando 16, 26, 30 e 65 del regolamento n. 1024/2013 nonché all’articolo 1, primo comma, di tale regolamento (sentenza del 2 ottobre 2019, Crédit mutuel Arkéa/BCE, C‑152/18 P e C‑153/18 P, EU:C:2019:810, punto 56).

50

Ne consegue che la vigilanza prudenziale esercitata dalla BCE, prevista dal regolamento n. 1024/2013 e, in particolare, dal suo articolo 4, paragrafo 1, mira a limitare rischi specifici legati alla stabilità economica e finanziaria all’interno della zona euro evitando, segnatamente, il fallimento di un ente creditizio. La competenza della BCE a esercitare i compiti di sorveglianza che le sono affidati è indispensabile per identificare i rischi che minacciano la solidità delle banche e obbligarle ad adottare le misure necessarie.

51

Orbene, nel caso di specie, la ricorrente è oggetto di una procedura d’insolvenza gestita da un curatore fallimentare in base al diritto lettone e l’istruzione richiesta, diretta unicamente a consentire all’avvocato del consiglio di amministrazione della ricorrente di avere accesso ai locali, alle informazioni, al personale e alle risorse di quest’ultima, non è idonea a contribuire alla gestione dei rischi che il regolamento n. 1024/2013 mira a circoscrivere. In effetti, l’istruzione richiesta non interessa né la solidità dell’ente creditizio di cui trattasi, né la stabilità economica o finanziaria.

52

Di conseguenza, è evidente che né la formulazione delle pertinenti disposizioni del regolamento n. 1024/2013, né la loro finalità, rispecchiata in particolare dal fondamento giuridico di detto regolamento nel Trattato FUE, né il loro contesto consentono di concludere che l’esame della domanda del consiglio di amministrazione della ricorrente diretta ad ottenere che la BCE fornisse al curatore fallimentare l’istruzione richiesta rientrava nella competenza di quest’ultima.

– Sulla direttiva 2013/36

53

A norma dell’articolo 74, paragrafo 1, della direttiva 2013/36, «[g]li enti sono dotati di solidi dispositivi di governance, ivi compresa una chiara struttura dell’organizzazione con linee di responsabilità ben definite, trasparenti e coerenti, di processi efficaci per l’identificazione, la gestione, la sorveglianza e la segnalazione dei rischi ai quali sono o potrebbero essere esposti, e di adeguati meccanismi di controllo interno, ivi comprese valide procedure amministrative e contabili nonché politiche e prassi di remunerazione che riflettano e promuovano una sana ed efficace gestione del rischio».

54

L’articolo 67 della direttiva 2013/36 si applica, ai sensi del suo paragrafo 1, lettera d), fra l’altro, quando «un ente non si dota dei dispositivi di governance richiesti dalle autorità competenti conformemente alle disposizioni nazionali di recepimento dell’articolo 74 [di detta direttiva]». Dall’articolo 67, paragrafo 2, lettera b), di detta direttiva risulta che «[g]li Stati membri assicurano che nei casi di cui al paragrafo 1 le sanzioni amministrative e le altre misure amministrative applicabili includano almeno quanto segue: (…) un ordine che impone alla persona fisica o giuridica responsabile di porre termine al comportamento in questione e di astenersi dal ripeterlo».

55

Per quanto concerne il governo societario degli enti creditizi, le finalità della direttiva 2013/36 risultano chiaramente dai suoi considerando, in particolare dai considerando 53 e 54 (sentenza del 24 aprile 2018, Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence e a./BCE, da T‑133/16 a T‑136/16, EU:T:2018:219, punto 73).

56

Al considerando 53 della direttiva 2013/36, si sottolinea che «[l]e carenze del governo societario in una serie di enti hanno contribuito ad un’assunzione di rischio eccessiva e imprudente nel settore bancario che ha portato al fallimento di singoli enti e a problemi sistemici negli Stati membri e a livello mondiale (…)» (sentenza del 24 aprile 2018, Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence e a./BCE, da T‑133/16 a T‑136/16, EU:T:2018:219, punto 74).

57

A tal riguardo, il legislatore ha evidenziato, al medesimo considerando, che «[i]n alcuni casi l’assenza di efficaci controlli sistematici nell’ambito degli enti ha portato alla mancanza di una sorveglianza efficace sulle decisioni della dirigenza, che ha esacerbato strategie di gestione centrate sul breve termine ed eccessivamente rischiose» (v., in tal senso, sentenza del 24 aprile 2018, Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence e a./BCE, da T‑133/16 a T‑136/16, EU:T:2018:219, punto 74).

58

Occorre osservare che le finalità perseguite dall’articolo 74, paragrafo 1, della direttiva 2013/36 sono simili a quelle del regolamento n. 1024/2013. Così, benché la BCE sia l’autorità competente per garantire il rispetto di detta disposizione nei confronti della ricorrente, neppure la disposizione di cui trattasi conferisce alla BCE la competenza di adottare istruzioni come quella richiesta, cosicché l’oggetto della domanda della ricorrente, diretta a ottenere che la BCE ingiunga al curatore fallimentare di agire in linea con l’istruzione richiesta, si colloca evidentemente al di fuori dell’ambito di competenza dalla BCE. Infatti, la domanda avanzata dal consiglio di amministrazione della ricorrente ha, in realtà, quale unico obiettivo quello di consentire a detto consiglio di disporre dei fondi della ricorrente per retribuire il proprio avvocato e di accedere a documenti e informazioni destinate a consentirgli di esercitare il suo diritto di essere ascoltato e il suo diritto a un ricorso effettivo. Tale domanda non presenta dunque alcun collegamento con l’articolo 74 della direttiva 2013/36, concernente la governance dell’ente creditizio di cui trattasi e l’introduzione di una sana ed efficace gestione dei rischi in seno ad esso.

59

L’articolo 67, paragrafo 1, lettera d), e paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2013/36 non possono rimettere in discussione quanto precede. Infatti, da tali disposizioni emerge, in particolare, che, nel caso in cui un ente non si doti dei dispositivi di governance richiesti dalle autorità competenti conformemente alle disposizioni nazionali di recepimento dell’articolo 74 della medesima direttiva, l’autorità di vigilanza può, fra l’altro, emanare un ordine che impone alla persona fisica o giuridica responsabile di porre termine al comportamento e di astenersi dal ripeterlo.

60

Di conseguenza, non è possibile considerare che l’istruzione richiesta ricade nell’ambito della vigilanza prudenziale prevista da dette disposizioni e volta, segnatamente, a limitare l’assunzione di rischi eccessivi da parte dell’ente creditizio di cui trattasi.

– Sulla legge lettone sugli enti creditizi

61

A parere della ricorrente, la BCE, incaricata della sua vigilanza diretta a partire dal momento della sua qualificazione come ente significativo, ha, nella fattispecie, le medesime competenze conferite alla CMFC dall’articolo 1321, paragrafo 3, della legge sugli enti creditizi, che così dispone:

«Conformemente alla competenza prevista dalla presente legge, la [CMFC] è autorizzata a controllare le attività del curatore fallimentare e il rispetto da parte di quest’ultimo delle restrizioni previste dalla presente legge. A tal fine, il mandatario della [CMFC] ha diritto di essere messo a conoscenza di tutta la documentazione di un ente creditizio ad esso relativa e di ricevere dal curatore fallimentare spiegazioni e ogni altra informazione utile in merito alla procedura d’insolvenza a carico di detto ente».

62

Come osservato, essenzialmente, al punto 35 che precede, dall’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1024/2013, risulta quanto segue:

«Ai fini dell’assolvimento dei compiti attribuitile dal presente regolamento e allo scopo di assicurare standard elevati di vigilanza, la BCE applica tutto il pertinente diritto dell’Unione e, se tale diritto dell’Unione è composto da direttive, la legislazione nazionale di recepimento di tali direttive. Laddove il pertinente diritto dell’Unione sia costituito da regolamenti e al momento tali regolamenti concedano esplicitamente opzioni per gli Stati membri, la BCE applica anche la legislazione nazionale di esercizio di tali opzioni».

63

Si deve rilevare che la legge sugli enti creditizi rientra tra gli strumenti legislativi lettoni diretti a recepire la direttiva 2013/36.

64

Orbene, dall’articolo 1321, paragrafo 3, della legge sugli enti creditizi, letto alla luce delle pertinenti disposizioni del regolamento n. 1024/2013 e della direttiva 2013/36, non risulta che spetti alla BCE fornire al curatore fallimentare l’istruzione richiesta. Infatti, in mancanza, in particolare, di disposizioni che conferiscano alla BCE una competenza siffatta, le procedure di insolvenza rientrano nelle competenze delle autorità nazionali.

65

Inoltre, l’affermazione della ricorrente secondo cui il suo consiglio di amministrazione sarebbe ostacolato nell’esercizio delle sue responsabilità a causa del rifiuto opposto dal curatore fallimentare di ripristinare l’accesso ai suoi locali e alle sue risorse non rimette in discussione quanto sopra indicato, considerata, da una parte, la mancanza di competenza della BCE al riguardo e, dall’altra, la natura e la finalità della procedura di insolvenza pendente a carico della ricorrente. Infatti, a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 47, della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2014, L 173, pag. 190), per «procedura ordinaria di insolvenza» si intendono le «procedure collettive di insolvenza che comportano lo spossessamento parziale o totale di un debitore e la nomina di un liquidatore o amministratore, di norma applicabili agli enti ai sensi del diritto nazionale, e che siano specifiche per tali enti oppure applicabili in generale a qualsiasi persona fisica o giuridica».

66

È quindi evidente che né il regolamento n. 1024/2013, né la direttiva 2013/36, né il diritto nazionale conferiscono alla BCE la competenza di fornire al curatore fallimentare l’istruzione richiesta.

– Sulla sentenza del 5 novembre 2019, BCE e a./Trasta Komercbanka e a. (C‑663/17 P, C‑665/17 P e C‑669/17 P)

67

Per quanto attiene all’argomento dedotto dalla ricorrente secondo cui la BCE avrebbe violato gli obblighi derivanti dalla sentenza del 5 novembre 2019, BCE e a./Trasta Komercbanka e a. (C‑663/17 P, C‑665/17 P e C‑669/17 P, EU:C:2019:923), occorre osservare che detta sentenza verte sulla tutela giurisdizionale della persona giuridica Trasta Komercbanka, un ente creditizio, in circostanze specifiche, segnatamente la revoca da parte del liquidatore designato del mandato conferito all’avvocato incaricato dal consiglio di amministrazione di detto ente per proporre un ricorso dinanzi al giudice dell’Unione avverso la decisione di revoca dell’autorizzazione adottata a carico di detta banca. Essenzialmente, dalla suddetta sentenza risulta che, alla luce del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sancito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), il giudice dell’Unione non poteva, in tali circostanze, tener conto della revoca del mandato all’avvocato interessato e che occorreva quindi pronunciarsi sul ricorso.

68

A questo riguardo, al punto 55 della sentenza del 5 novembre 2019, BCE e a./Trasta Komercbanka e a. (C‑663/17 P, C‑665/17 P e C‑669/17 P, EU:C:2019:923), la Corte ha ricordato che il principio di tutela giurisdizionale effettiva dei diritti che i singoli traggono dal diritto dell’Unione, cui fa riferimento anche l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, costituisce un principio generale del diritto dell’Unione che deriva dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri. Detto principio è stato sancito dagli articoli 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 ed è affermato oggi nell’articolo 47 della Carta.

69

Inoltre, la Corte ha considerato che la tutela giurisdizionale effettiva di una persona giuridica quale la Trasta Komercbanka, la cui autorizzazione è stata revocata con una decisione di un’istituzione dell’Unione quale la BCE, adottata sul fondamento di un atto dell’Unione quale il regolamento n. 1024/2013, era garantita dal diritto di cui tale persona disponeva, in forza dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, di proporre dinanzi al giudice dell’Unione un ricorso di annullamento contro detta decisione (v., in tal senso, sentenza del 5 novembre 2019, BCE e a./Trasta Komercbanka e a., C‑663/17 P, C‑665/17 P e C‑669/17 P, EU:C:2019:923, punto 56).

70

Orbene, nel caso di specie, si deve considerare che la BCE ha rispettato i requisiti derivanti dalla sentenza del 5 novembre 2019, BCE e a./Trasta Komercbanka e a. (C‑663/17 P, C‑665/17 P e C‑669/17 P, EU:C:2019:923). Anzitutto, dopo la pronuncia di detta sentenza, la BCE ha riconosciuto che il consiglio di amministrazione della ricorrente rappresentava ancora quest’ultima ai fini della proposizione di un ricorso contro la decisione di revoca dell’autorizzazione. Così, invece di raccogliere le sole osservazioni del curatore fallimentare, la BCE, conformandosi a detta sentenza della Corte, ha altresì invitato l’avvocato nominato dal consiglio di amministrazione della ricorrente a presentare le sue osservazioni in merito al progetto di decisione di revoca dell’autorizzazione della ricorrente. Inoltre, nella lettera contenente anche il rifiuto da parte della BCE di fornire al curatore fallimentare l’istruzione richiesta, detta istituzione ha concesso – come richiesto dall’avvocato nominato dal consiglio di amministrazione della ricorrente – una proroga del termine per presentare le sue osservazioni. Infine, nella suddetta lettera la BCE ha comunicato che l’avvocato nominato dal consiglio di amministrazione della ricorrente avrebbe avuto accesso al fascicolo relativo alla vigilanza prudenziale (supervisory file). L’argomento dedotto dalla ricorrente secondo cui la BCE, rifiutando di fornire al curatore fallimentare l’istruzione richiesta, avrebbe ignorato gli effetti della sentenza del 5 novembre 2019, BCE e a./Trasta Komercbanka e a. (C‑663/17 P, C‑665/17 P e C‑669/17 P, EU:C:2019:923), è pertanto manifestamente privo di ogni fondamento.

71

Tuttavia, e in ogni caso, da una giurisprudenza consolidata emerge che, è compito delle autorità nazionali di uno Stato membro adottare, all’occorrenza, le misure generali o particolari idonee a garantire il rispetto del diritto dell’Unione sul loro territorio. Pur mantenendo un potere discrezionale quanto alle misure da adottare, tali autorità devono vigilare in particolare affinché sia data piena attuazione ai diritti che sono attribuiti ai singoli dall’ordinamento dell’Unione, compreso il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sancito dall’articolo 47 della Carta (v., in tal senso, sentenza del 21 giugno 2007, Jonkman e a., da C‑231/06 a C‑233/06, EU:C:2007:373, punto 38 e giurisprudenza citata).

72

A questo riguardo, si deve rilevare che il fatto che la BCE non sia competente a fornire al curatore fallimentare l’istruzione richiesta non priva ipso facto gli interessati, come la ricorrente, di una protezione giurisdizionale effettiva. Infatti, le decisioni adottate dalle autorità nazionali nel contesto della procedura d’insolvenza, come quella pendente a carico della ricorrente, in risposta a un’eventuale domanda di accesso ai documenti, ai locali, al personale o alle risorse dell’ente creditizio di cui trattasi sono, in linea di principio, soggette al sindacato dei giudici nazionali che possono, se del caso, sottoporre alla Corte questioni pregiudiziali ai sensi dell’articolo 267 TFUE qualora incontrino difficoltà nell’interpretare il diritto dell’Unione.

73

La BCE era pertanto manifestamente priva della competenza per dare seguito alla domanda del consiglio di amministrazione della ricorrente diretta a ottenere che fosse fornita l’istruzione richiesta.

(omissis)

 

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Decima Sezione)

così provvede:

 

1)

Il ricorso è respinto.

 

2)

Non vi è luogo a statuire sulla domanda di intervento presentata dalla Repubblica di Lettonia.

 

3)

La PNB Banka AS è condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Banca centrale europea (BCE), fatta eccezione per quelle relative alla domanda di intervento.

 

4)

La PNB Banka, la BCE e la Repubblica di Lettonia sopporteranno ciascuna le proprie spese relative all’istanza di intervento.

 

Lussemburgo, 12 marzo 2021

Il cancelliere

E. Coulon

Il presidente

A. Kornezov


( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.

( 1 ) Sono riprodotti soltanto i punti della presente ordinanza la cui pubblicazione è ritenuta utile dal Tribunale.

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