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Document 62020TN0470

    Causa T-470/20: Ricorso proposto il 23 luglio 2020 — DD / FRA

    GU C 339 del 12.10.2020, p. 22–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    12.10.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 339/22


    Ricorso proposto il 23 luglio 2020 — DD / FRA

    (Causa T-470/20)

    (2020/C 339/29)

    Lingua processuale: l’inglese

    Parti

    Ricorrente: DD (rappresentanti: A. Blot e L. Levi, avvocati)

    Convenuta: Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA)

    Conclusioni

    Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione del direttore della FRA dell’11 novembre 2019 di irrogare la sanzione disciplinare di destituzione con effetto dal 15 novembre 2019;

    se necessario, annullare la decisione del direttore della FRA del 15 aprile 2020, ricevuta lo stesso giorno, che respinge il reclamo proposto dal ricorrente contro detta decisione il 16 dicembre 2019;

    risarcire i danni materiali e morali subiti dal ricorrente;

    condannare la convenuta alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, il ricorrente invoca due gruppi di motivi concernenti, rispettivamente, questioni di merito e di procedura nonché il principio di proporzionalità.

    Riguardo al merito:

    1.

    Primo motivo: errore di diritto ed errore manifesto di valutazione — Violazione del principio della certezza del diritto — Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, della normativa austriaca sul diritto d’autore — Violazione dell’articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali.

    2.

    Secondo motivo: violazione dei principi di buona amministrazione e di diligenza — Violazione del principio della presunzione di innocenza — Onere della prova — Mancata constatazione della realtà dei fatti — Obbligo di moderazione nelle dichiarazioni rese.

    3.

    Terzo motivo: mancanza di imparzialità, di neutralità e di obiettività da parte del direttore in quanto autorità che ha il potere di nomina — Violazione della presunzione di innocenza — Sviamento di potere.

    4.

    Quarto motivo: errori manifesti di valutazione.

    i. La presunta violazione da parte del ricorrente dell’articolo 11 dello Statuto dei funzionari non ha alcun fondamento di fatto.

    ii. La presunta violazione da parte del ricorrente dell’articolo 12 dello Statuto dei funzionari non ha alcun fondamento di fatto.

    iii. La presunta violazione da parte del ricorrente dell’articolo 21 dello Statuto dei funzionari non ha alcun fondamento di fatto.

    Riguardo alla procedura, il ricorrente lamenta le seguenti irregolarità procedurali:

    1.

    Primo motivo: l’avvio dell’indagine amministrativa mancava persino di elementi di prova prima facie e i procedimenti disciplinari sono stati avviati in modo irregolare.

    2.

    Secondo motivo: mancato rispetto del mandato da parte del titolare dell’indagine — La convenuta avrebbe anche violato: gli articoli 4, paragrafo 2, e 7, paragrafo 6, della decisione della FRA n. 2013/01 (1), gli articoli 4, paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), nonché 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1725 (2), e, prima dell’applicabilità del regolamento 2018/1725, gli articoli 4, paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), nonché 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) 45/2001 (3) — Si fa inoltre valere una violazione degli effetti di una sentenza di annullamento.

    3.

    Terzo motivo: mancanza di imparzialità, di neutralità e di obiettività da parte del titolare dell’indagine.

    4.

    Quarto motivo: violazione dei diritti della difesa, in particolare del diritto di essere ascoltato — Si fa inoltre valere la violazione da parte della convenuta degli articoli 1 e 2 dell’allegato IX allo Statuto dei funzionari e del suo articolo 12.

    5.

    Quinto motivo: violazione del principio di buona amministrazione e del dovere di diligenza — Si fa inoltre valere la violazione da parte della convenuta del termine ragionevole e dell’articolo 22 dell’allegato IX allo Statuto dei funzionari.

    Inoltre, il ricorrente invoca in subordine la violazione del principio di proporzionalità.


    (1)  Decisione sullo svolgimento di indagini amministrative e di procedimenti disciplinari.

    (2)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU 2018, L 295, pag. 39).

    (3)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU 2001, L 8, pag. 1).


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