EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62020TN0203

Causa T-203/20: Ricorso proposto il 18 aprile 2020 — Al-Imam / Consiglio

GU C 201 del 15.6.2020, p. 45–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 201/45


Ricorso proposto il 18 aprile 2020 — Al-Imam / Consiglio

(Causa T-203/20)

(2020/C 201/58)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Maher Al-Imam (Damasco, Siria) (rappresentante: M. Brillat, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

accogliere il ricorso;

constatare l’illegittimità del regolamento (UE) n. 36/2012, del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011, nella parte in cui riguarda il ricorrente; l’illegittimità della decisione 2013/255/PESC, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, nella parte in cui riguarda il ricorrente; l’illegittimità del regolamento di esecuzione (UE) 2020/211 del Consiglio, del 17 febbraio 2020, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, nella parte in cui riguarda il ricorrente; l’illegittimità della decisione di esecuzione (PESC) 2020/212 del Consiglio, del 17 febbraio 2020, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, nella parte in cui riguarda il ricorrente;

di conseguenza, annullare il regolamento (UE) no 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011, nella parte in cui riguarda il ricorrente; la decisione 2013/255/PESC, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, nella parte in cui riguarda il ricorrente; il regolamento di esecuzione (UE) 2020/211 del Consiglio, del 17 febbraio 2020, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, nella parte in cui riguarda il ricorrente; la decisione di esecuzione (PESC) 2020/212 del Consiglio, del 17 febbraio 2020, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, nella parte in cui riguarda il ricorrente;

condannare il Consiglio a pagare al ricorrente un importo di EUR 10 000 a settimana a partire dal 18 febbraio 2020 per il danno materiale subito a causa dell’adozione delle misure controverse;

condannare il Consiglio a pagare al ricorrente un importo di EUR 15 000 a settimana a partire dal 18 febbraio 2020 per il danno immateriale subito a causa dell’adozione delle misure controverse;

condannare il Consiglio a riparare qualsiasi danno futuro che il ricorrente subisca a causa dell’adozione delle misure controverse;

condannare il Consiglio ai costi e alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dei diritti fondamentali del ricorrente durante la procedura di adozione degli atti controversi. Tale motivo si divide in due parti:

prima parte, vertente sulla violazione dei diritti fondamentali del ricorrente, vale a dire del diritto di essere ascoltato e del principio del contraddittorio;

seconda parte, vertente sulla violazione del diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo.

2.

Secondo motivo, vertente sull’errore manifesto di valutazione nell’adottare gli atti controversi. Tale motivo si divide in due parti:

prima parte, vertente sull’insufficienza di elementi di prova che giustificano l’iscrizione del ricorrente nell’elenco delle persone oggetto delle misure restrittive;

seconda parte, vertente sullo snaturamento dei fatti.

3.

Terzo motivo, vertente sul pregiudizio illegittimo e sproporzionato arrecato ai diritti fondamentali del ricorrente a causa del contenuto degli atti controversi. Tale motivo si divide in due parti:

prima parte, vertente sulla violazione del diritto di proprietà;

seconda parte, vertente sulla violazione del diritto alla vita privata e familiare.


Top