Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62020TN0194

    Causa T-194/20: Ricorso proposto il 27 marzo 2020 — JF / EUCAP Somalia

    GU C 201 del 15.6.2020, p. 37–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    15.6.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 201/37


    Ricorso proposto il 27 marzo 2020 — JF / EUCAP Somalia

    (Causa T-194/20)

    (2020/C 201/51)

    Lingua processuale: l'inglese

    Parti

    Ricorrente: JF (rappresentante: A. Kunst, avvocato)

    Convenuta: EUCAP Somalia (Mogadiscio, Somalia)

    Conclusioni

    Il ricorrente chiede, mediante una domanda di annullamento fondata sull’articolo 263 TFUE e una domanda di risarcimento danni per responsabilità extra contrattuale fondata sull’articolo 268 TFUE e sull’articolo 340, paragrafo 2, TFUE, che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione del capo della missione dell’EUCAP Somalia, del 18 gennaio 2020, di porre termine al contratto di lavoro del ricorrente;

    annullare la decisione del capo della missione dell’EUCAP Somalia, del 31 gennaio 2020, recante rigetto del ricorso interno del ricorrente;

    sul fondamento della responsabilità extra contrattuale, condannare l’EUCAP Somalia a risarcire al ricorrente il danno morale corrispondente agli stipendi, emolumenti e diritti (perdita di introiti) durante il periodo di transizione, conformemente all’accordo di recesso concluso tra l'Unione europea e il regno Unito (accordo di recesso EU-RU);

    condannare l’EUCAP Somalia a risarcire al ricorrente i danni materiali e morali subiti a causa delle decisioni illegittime, provvisoriamente stimati ex aequo et bono in EUR 60 000;

    condannare l’EUCAP Somalia alle spese, comprese quelle sostenute dal ricorrente, aumentate degli interessi ad un tasso dell’8 %.

    In subordine, il ricorrente chiede, mediante una domanda fondata sulla clausola compromissoria prevista dall’articolo 272 TFUE (qualora le due decisioni impugnate siano ritenute inscindibili dal contratto di lavoro del ricorrente) e mediante una domanda di risarcimento per responsabilità contrattuale fondata sull’articolo 340, paragrafo 1, TFUE, che il Tribunale voglia:

    dichiarare che le decisioni del capo della missione dell’EUCAP Somalia del 18 gennaio 2020 e del 31 gennaio 2020 sono illegittime;

    sul fondamento della responsabilità contrattuale, condannare l’EUCAP Somalia a risarcire al ricorrente i danni materiali e morali come sopra indicati;

    condannare l’EUCAP Somalia alle spese, comprese quelle sostenute dal ricorrente, aumentate degli interessi ad un tasso dell’8 %.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

    1.

    Primo motivo, vertente sulla violazione da parte dell’EUCAP Somalia del diritto di essere sentito, in quanto il ricorrente non è stato sentito prima dell’adozione della decisione del 18 gennaio 2020 che poneva fine al suo contratto di lavoro.

    2.

    Secondo motivo, vertente sulla violazione da parte dell’EUCAP Somalia del divieto di discriminazione diretta in base alla nazionalità, in quanto la decisione di porre termine al contratto di lavoro del ricorrente si fonda sull’entrata in vigore dell’accordo di recesso EU-RU, nonostante l’esistenza di un periodo di transizione, trattando illegittimamente in modo diverso gli agenti contrattuali britannici e quelli non britannici dell’EUCAP Somalia.

    3.

    Terzo motivo, vertente sulla violazione da parte dell’EUCAP Somalia del principio di parità di trattamento, in quanto l’EUCAP Somalia ha trattato differentemente il ricorrente rispetto agli altri membri del personale internazionale a contratto di nazionalità britannica impiegati in altre missioni PSDC, che hanno mantenuto il posto durante il periodo di transizione, conformemente all’accordo di recesso EU-RU.

    4.

    Quarto motivo, vertente sulla violazione da parte dell’EUCAP Somalia dell’accordo di recesso EU-RU, in quanto l’EUCAP Somalia ha ignorato che le disposizioni relative alle missioni PSDC nei confronti del personale a contratto di nazionalità britannica continuano ad applicarsi e non limitano il mantenimento dell’impiego di detto personale nel corso del periodo di transizione.

    5.

    Quinto motivo, vertente sulla violazione da parte dell’EUCAP Somalia del principio di tutela del legittimo affidamento, in quanto ai membri del personale internazionale a contratto di nazionalità britannica sono state fornite garanzie circa il mantenimento del posto da parte degli stessi durante il periodo di transizione, conformemente all’accordo di recesso EU-RU.

    Inoltre, qualora la Corte dichiarasse irricevibile la domanda fondata sull’articolo 263 TFUE, in quanto le decisioni impugnate siano ritenute inscindibili dal contratto di lavoro del ricorrente, il ricorrente chiede al Tribunale, a sostegno della domanda fondata sull’articolo 272 TFUE, presentata in via subordinata, di basarsi sugli stessi cinque motivi sopra illustrati. Le violazioni invocate dovrebbero essere considerate come aventi natura contrattuale.


    Top