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Document 62020TN0150

    Causa T-150/20: Ricorso proposto il 24 marzo 2020 — Tartu Agro / Commissione

    GU C 175 del 25.5.2020, p. 30–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    25.5.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 175/30


    Ricorso proposto il 24 marzo 2020 — Tartu Agro / Commissione

    (Causa T-150/20)

    (2020/C 175/41)

    Lingua processuale: l’estone

    Parti

    Ricorrente: AS Tartu Agro (rappresentanti: T. Järviste, T. Kaurov, M. Peetsalu e M. A. R. Valberg, avvocati)

    Convenuta: Commissione europea

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    dichiarare il presente ricorso ricevibile;

    annullare la decisione della Commissione, del 24 gennaio 2020, relativa all’aiuto di Stato SA.39182 (2017/C), riguardante la concessione di un presunto aiuto di Stato illegale alla Tartu Agro;

    condannare la Commissione alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti otto motivi.

    1.

    Il presente ricorso è ricevibile.

    Il presente ricorso è ricevibile poiché, secondo la decisione impugnata, la ricorrente è la presunta beneficiaria dell’aiuto. Pertanto tale decisione la riguarda direttamente e individualmente.

    2.

    La Commissione ha fondamentalmente violato disposizioni di diritto sostanziale e processuale allorché ha valutato se l’operazione fosse conforme al mercato sulla base della procedura di gara d’appalto, non ha soddisfatto l’onere della prova a suo carico ed ha interpretato erroneamente i fatti.

    La Commissione avrebbe dovuto considerare il contesto temporale del momento della conclusione del contratto di affitto, le considerazioni economiche di allora e i criteri interpretativi applicabili in tale momento.

    La Commissione è giunta erroneamente alla conclusione che la procedura di gara non fosse conforme ai requisiti che garantiscono condizioni di mercato, poiché le condizioni della gara d’appalto consentivano, nel complesso, di massimizzare l’utile per lo Stato.

    3.

    La Commissione ha fondamentalmente violato disposizioni di diritto sostanziale e processuale allorché ha verificato se il canone di affitto concordato nel contratto di affitto corrispondesse alle condizioni di mercato, ha violato le regole sull’onere della prova nella verifica dell’esistenza di un aiuto di Stato ed ha interpretato erroneamente i fatti.

    La Commissione ha dichiarato l’esistenza di un aiuto di Stato sulla base di dati irrilevanti e incompleti. Essa avrebbe dovuto riconoscere che gli investimenti nel miglioramento del suolo, i costi per la manutenzione del suolo e il miglioramento della qualità dei terreni rientravano a pieno titolo nell’affitto.

    La Commissione ha erroneamente trascurato la circostanza che il vantaggio economico asseritamente derivante dal contratto di affitto era in ogni caso venuto meno con la privatizzazione nonché con la fusione della ricorrente con i proprietari delle sue quote, al più tardi nel 2002.

    4.

    La Commissione, nella determinazione dell’entità del vantaggio, ha fondamentalmente violato le norme giuridiche e ha valutato erroneamente i fatti.

    La Commissione, nella sua valutazione, ha utilizzato erroneamente medie aritmetiche e dati statistici sui canoni di affitto nonché violato il suo obbligo di motivazione.

    5.

    La Commissione ha fondamentalmente violato le norme giuridiche e ha valutato erroneamente i fatti, laddove ha qualificato la fattispecie come nuovo aiuto.

    Qualsivoglia aiuto asseritamente concesso è stato erogato prima dell’adesione all’Estonia nell’Unione e, al momento dell’adesione, esso era cessato completamente, mentre l’impresa era stata privatizzata nel 2001 e la fusione della ricorrente con i proprietari delle sue quote era avvenuta nel 2002.

    6.

    La Commissione ha fondamentalmente violato le norme giuridiche e ha valutato erroneamente i fatti, laddove ha considerato l’aiuto solo parzialmente come obsoleto.

    La Commissione avrebbe dovuto concludere che l’aiuto di Stato asseritamente derivante dal contratto di affitto era cessato completamente al più tardi al momento della fusione della ricorrente con i proprietari delle sue quote nel 2002 e, perciò, era del tutto obsoleto.

    7.

    La Commissione ha violato le norme giuridiche, laddove ha obbligato la Repubblica di Estonia, in contrasto con i principi di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto, a richiedere alla Tartu Agro la restituzione dell’aiuto.

    Sussistono circostanze specifiche dalle quali risulta che la richiesta di restituzione, in relazione alla ricorrente, sarebbe profondamente iniqua, poiché la ricorrente non era tenuta a ravvisare l’esistenza di un aiuto di Stato.

    8.

    La Commissione ha fondamentalmente violato le norme giuridiche e ha valutato erroneamente i fatti, laddove ha qualificato l’aiuto come incompatibile con il mercato comune.

    Gli interessati hanno motivato, nel merito, in che modo il contratto di affitto abbia contribuito allo sviluppo economico, tuttavia la Commissione ha omesso di affrontare, nel merito, tale questione.


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