Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62020TN0138

    Causa T-138/20: Ricorso proposto il 2 marzo 2020 — PT Ciliandra Perkasa / Commissione

    GU C 129 del 20.4.2020, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    20.4.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 129/26


    Ricorso proposto il 2 marzo 2020 — PT Ciliandra Perkasa / Commissione

    (Causa T-138/20)

    (2020/C 129/32)

    Lingua processuale: l'inglese

    Parti

    Ricorrente: PT Ciliandra Perkasa (West Jakarta, Indonesia) (rappresentanti: F. Graafsma, J. Cornelis e E. Rogiest, lawyers)

    Convenuta: Commissione europea

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2092 della Commissione, del 28 novembre 2019, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biodiesel originario dell’Indonesia;

    condannare la Commissione alle spese sostenute dalla ricorrente.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.

    1.

    Primo motivo, vertente sulla violazione da parte della Commissione dell’articolo 8, paragrafi 1e 2, del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea («regolamento di base»), nel calcolare la sottoquotazione dei prezzi in quanto non ha esaminato tutte le prove rilevanti e non ha stabilito una sottoquotazione dei prezzi per il prodotto nel suo insieme.

    2.

    Secondo motivo, vertente sulla violazione da parte della Commissione anche dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento di base, in quanto ha fondato la sua analisi del nesso di causalità su un’errata determinazione di sottoquotazione dei prezzi.

    3.

    Terzo motivo, vertente sul manifesto errore di valutazione commesso dalla Commissione e sulla violazione dell’articolo 3 del regolamento di base, per aver constatato, da un lato, che i pagamenti dell’Oil Palm Plantation Fund («OPPF») devono essere qualificati come sovvenzioni anziché come pagamenti per l'acquisto di biodiesel e, dall'altro, che i pagamenti OPPF conferiscono un vantaggio ai produttori di biodiesel, in quanto la Commissione: i) si è basata su un’analisi controfattuale manifestamente errata e ii) non ha riscontrato che il beneficio, qualora presente, è stato trasferito ai miscelatori di biodiesel.

    4.

    Quarto motivo, vertente sul manifesto errore di valutazione commesso dalla Commissione e la violazione dell’articolo 7 del regolamento di base dovuti al calcolo dell’importo del beneficio nell’ambito dello schema dell’OPPF.

    5.

    Quinto motivo, vertente sulla violazione, da parte della Commissione, dell’articolo 8, paragrafi 1 e 8, del regolamento di base, per non aver fondato la determinazione della minaccia di pregiudizio su prove certe e su un esame oggettivo di tutti gli elementi pertinenti.

    6.

    Sesto motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato i diritti della difesa della ricorrente avendo incluso talune considerazioni essenziali relativamente all’analisi della sottoquotazione solo nel regolamento impugnato, impedendo in tal modo alla ricorrente di esprimersi su tali considerazioni.


    Top