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Document 62020TN0116

    Causa T-116/20: Ricorso proposto il 20 febbraio 2020 — Società agricola Vivai Maiorana e. a./Commissione

    GU C 129 del 20.4.2020, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    20.4.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 129/19


    Ricorso proposto il 20 febbraio 2020 — Società agricola Vivai Maiorana e. a./Commissione

    (Causa T-116/20)

    (2020/C 129/24)

    Lingua processuale: l’italiano

    Parti

    Ricorrenti: Società agricola Vivai Maiorana Ss (Curinga, Italia), Confederazione Italiana Agricoltori — CIA (Roma, Italia), MIVA — Moltiplicatori Italiani Viticoli Associati (Faenza, Italia) (rappresentanti: E. Scoccini e G. Scoccini, avvocati)

    Convenuta: Commissione europea

    Conclusioni

    Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

    annullare il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione del 28 novembre 2019, limitatamente a: — allegato IV — Parti: A (sementi di foraggere) B (sementi di cereali) C (vite), F (sementi di ortaggi), I (piantine di ortaggi), J (piante da frutto);

    dichiarare l’invalidità del Reg. UE 2016/2031 relativamente all’art 36, all’allegato I sez 4 punto 3, e all’art. 37 par. 2.

    Motivi e principali argomenti

    Il presente ricorso si rivolge contro il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione del 28 novembre 2019, che reca condizioni uniformi per l’attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (GU 2019, L 319, pag. 1), limitatamente a: — allegato IV — Parti: A sementi di foraggere) B (sementi di cereali) C (vite), F (sementi di ortaggi), I (piantine di ortaggi), J (piante da frutto).

    A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi.

    1.

    Primo motivo, vertente sulla violazione dell’art. 36, lettere e) e f) del Regolamento (UE) 2016/2031, del principio di proporzionalità, nonché sull’esistenza nella fattispecie di un difetto di motivazione

    Si fa valere a questo riguardo che la soglia della presenza degli organismi nocivi regolamentati non da quarantene rilevanti per l’Unione (ORNQ) sulle piante da impianto autoctone pari allo 0 %, stabilita dalla Commissione nell’allegato IV al Reg. UE 2019/2072 è stata fissata senza l’opportuna verifica, richiesta dall’art 36, lettere e) e f) del Reg. UE 2016/2031, che la presenza degli ORNQ abbia un impatto economico insostenibile ed esistano misure realizzabili per impedirne la presenza.

    2.

    Secondo motivo, vertente sulla violazione del Trattato internazionale FAO sulle risorse vegetali per l’agricoltura e l’alimentazione (ITPGRFA)

    Si fa valere a questo riguardo che l’introduzione della soglia zero per gli ORNQ presenti sulle risorse vegetali autoctone configura una violazione dell’art. 9 del Trattato internazionale FAO sulle risorse vegetali per l’agricoltura e l’alimentazione (ITPGRFA), sottoscritto dalla UE e dai singoli Paesi dell’Unione.

    3.

    Terzo motivo, vertente sulla violazione del Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 (GU 2018, L 150, pag. 1)

    Si fa valere a questo riguardo che il processo di selezione e uniformazione delle varietà vegetali che deriverebbe dall’applicazione delle soglie per gli ORNQ viola espressamente le previsioni recate dal Reg. (UE) 2018/848.

    4.

    Quarto motivo, vertente sull’incompatibilità con la politica agricola dell’Unione europea

    Si fa valere a questo riguardo che l’introduzione di soglie per gli ORNQ contrasta con la politica agricola dell’Unione europea ed in particolare con:

    Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU 1992, L 206, pag. 7);

    Regolamento (UE) n. 1151/12 del 21/11/2012, del Parlamento Europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli ed agroalimentari (GU 2012, L 343, p. 1);

    Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 487);

    Art. 8 del Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell’1 marzo integrativo del Regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale (GU 2014, L 227, pag. 1).


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