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Document 62020TN0111

    Causa T-111/20: Ricorso proposto il 19 febbraio 2020 — PT Wilmar Bioenergi Indonesia e altri / Commissione

    GU C 129 del 20.4.2020, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    20.4.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 129/15


    Ricorso proposto il 19 febbraio 2020 — PT Wilmar Bioenergi Indonesia e altri / Commissione

    (Causa T-111/20)

    (2020/C 129/20)

    Lingua processuale: l'inglese

    Parti

    Ricorrenti: PT Wilmar Bioenergi Indonesia, (Medan, Indonesia) PT Wilmar Nabati Indonesia (Medan), PT Multi Nabati Sulawesi (Sulawesi Utara, Indonesia) (rappresentanti: P. Vander Schueren e E. Gergondet, lawyers)

    Convenuta: Commissione europea

    Conclusioni

    Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

    annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2092 della Commissione del 28 novembre 2019 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biodiesel originario dell’Indonesia (1), per la parte in cui si applica alle ricorrenti;

    condannare la convenuta alle spese sostenute dalle ricorrenti nei presenti procedimenti.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi.

    1.

    Primo motivo, vertente sulla violazione da parte della Commissione europea dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), i), dell’articolo 3, paragrafo 2, e dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea («regolamento di base»), e sul manifesto errore di valutazione nel considerare che i pagamenti ricevuti dall’Oil Palm Plantation Fund costituissero una sovvenzione compensabile e nell’omesso adeguamento del beneficio asseritamente ottenuto dalle ricorrenti per gli sconti, come anche per i costi di trasporto e di credito sostenuti per beneficiare delle presunte sovvenzioni.

    2.

    Secondo motivo, vertente sulla violazione da parte della convenuta dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), iv), dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’articolo 6, lettera d), e dell’articolo 28, paragrafo 5, del regolamento di base, e sul manifesto errore di valutazione nel constatare l’esistenza di un sostegno statale alla fornitura di olio di palma grezzo per una remunerazione inferiore a quella adeguata.

    3.

    Terzo motivo, vertente sul manifesto errore di valutazione commesso dalla convenuta e sulla violazione dell’articolo 8, paragrafo 8, del regolamento di base, nel constatare che l’industria dell’Unione è minacciata da pregiudizio materiale.

    4.

    Quarto motivo, vertente sulla violazione da parte della convenuta dell’articolo 8, paragrafi 5 e 6, del regolamento di base e sul manifesto errore di valutazione commesso nel constatare che le importazioni dall’Indonesia rischiavano di causare pregiudizio all’industria dell’Unione, e nell’ignorare l’impatto delle importazioni dall’Argentina.


    (1)  GU L 317 del 9.12.2019, pag. 42.


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