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Document 62020TN0091

Causa T-91/20: Ricorso proposto il 15 maggio 2020 — WT/Commissione

GU C 262 del 10.8.2020, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.8.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 262/26


Ricorso proposto il 15 maggio 2020 — WT/Commissione

(Causa T-91/20)

(2020/C 262/36)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: WT (rappresentanti: G. Pandey e V. Villante, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del 7 novembre 2019 dell’autorità che ha il potere di nomina (APN), notificata alla ricorrente in tale data attraverso il sistema ARES, recante rigetto del reclamo della ricorrente ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, presentato il 17 luglio 2019, nonché della sua richiesta della somma di EUR 30 000 a titolo di risarcimento danni;

annullare la decisione dell’APN del 17 aprile 2019 che infligge una nota di biasimo, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), dell’allegato IX dello Statuto dei funzionari;

condannare la convenuta a versare a favore della ricorrente la somma di EUR 30 000 a titolo di risarcimento per i danni subiti a causa delle suddette illegittime decisioni oggetto di contestazione;

disporre le misure di indagine richieste, come indicate nel presente ricorso;

condannare la Commissione europea a sopportare le proprie spese e le spese sostenute della ricorrente nel presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione del dovere di diligenza e del principio di buona amministrazione ai sensi dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del termine ragionevole ai sensi dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali e del principio della certezza del diritto nonché sulla violazione dell’articolo 12 bis dello Statuto dei funzionari (divieto di molestie) e su un errore manifesto di valutazione.


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