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Document 62020TN0051

Causa T-51/20: Ricorso proposto il 31 gennaio 2020 — Mélin / Parlamento

GU C 87 del 16.3.2020, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 87/27


Ricorso proposto il 31 gennaio 2020 — Mélin / Parlamento

(Causa T-51/20)

(2020/C 87/33)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Joëlle Mélin (Aubagne, Francia) (rappresentante: F. Wagner, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare ricevibile l'eccezione di illegittimità e dichiarare l'illegittimità dell'articolo 33, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 68, paragrafi 1 e 2, delle MASD [misure di attuazione dello statuto dei deputati];

dichiarare pertanto che la decisione del Segretario Generale del 17 dicembre 2019 è priva di fondamento giuridico e annullarla;

in subordine, dichiarare che il Segretario generale ha violato l'articolo 68, paragrafo 2, delle MASD e annullare la decisione del 17 dicembre 2019;

in via principale:

dichiarare che Joëlle Mélin ha fornito la prova che il lavoro della sua assistente è conforme all'articolo 33, paragrafi 1 e 2, delle MASD e alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea;

di conseguenza,

annullare la decisione del Segretario generale del Parlamento europeo del 17 dicembre 2019, notificata il 18 dicembre 2019 con lettera n. D202484, adottata a norma dell'articolo 68 della decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo, del 19 maggio e 9 luglio 2008, 2009/C 159/01, «recante misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo», come modificata, che stabilisce un credito nei confronti della ricorrente di EUR 130 339,35 per importi indebitamente versati nell'ambito dell'assistenza parlamentare e ne motiva il recupero;

annullare la nota di addebito n. 2019-2081 con cui si informa la ricorrente che è stato accertato un credito nei suoi confronti in applicazione della decisione del Segretario generale del 17 dicembre 2019, recupero delle somme indebitamente versate a titolo di assistenza parlamentare, applicazione dell'articolo 68 delle MAS e degli articoli 98-101 del regolamento finanziario.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente su un’eccezione d'illegittimità per violazione dei principi di certezza del diritto e del legittimo affidamento da parte degli articoli 33 e 68 delle misure di attuazione dello statuto dei deputati (in prosieguo: le «misure di attuazione») adottate con decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo del 19 maggio e 9 luglio 2008, in particolare a causa della loro mancanza di chiarezza e precisione. La ricorrente sostiene che la mancanza di precisione delle disposizioni impugnate si traduce in un inquadramento pretoriano della norma giuridica delle misure di esecuzione. Orbene, il dettaglio della prova del lavoro di un assistente parlamentare non è stato chiarito dalla giurisprudenza Montel fino al 2017, atteso che la giurisprudenza Gorostiaga del 2005 riguarda solo la prova del pagamento degli stipendi da parte del terzo pagante. Pertanto, le disposizioni impugnate già nel 2008 presentavano elementi di incertezza e di mancanza di chiarezza. La ricorrente aggiunge che, nonostante i rischi di incertezza giuridica, il Parlamento europeo non ha disciplinato in modo preciso e chiaro la procedura di controllo dell'assistenza parlamentare, né ha formalizzato l'obbligo del deputato di istituire e tenere registri, e nemmeno il regime di prove accettabili, identificabili e datate.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione delle forme sostanziali e dei diritti della difesa. La ricorrente sostiene che il Segretario generale ha rinunciato a qualsiasi audizione e a qualsiasi procedura prima della sua nuova decisione, che non le ha chiesto spiegazioni e che il fascicolo sottoposto a suo esame non tiene conto dei documenti supplementari da lei forniti a sostegno della sua domanda del 7 dicembre 2018. Essa ritiene inoltre che, non avendo rispettato la procedura di cui all'articolo 68, paragrafo 2, delle misure di esecuzione, il Segretario generale l'abbia privata della possibilità di presentargli tali documenti supplementari e le abbia quindi fatto sopportare il rischio che tali documenti fossero respinti dal Tribunale in quanto non erano stati sottoposti alla valutazione del Segretario generale all'inizio del procedimento di recupero.


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