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Document 62020TN0036

Causa T-36/20: Ricorso proposto il 22 gennaio 2020 — IF / Parlamento

GU C 114 del 6.4.2020, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.4.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 114/10


Ricorso proposto il 22 gennaio 2020 — IF / Parlamento

(Causa T-36/20)

(2020/C 114/09)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: IF (rappresentante: C. Bernard-Glanz, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del 16 aprile 2019 che solleva la ricorrente dalle sue funzioni di Segretario generale aggiunto dell'Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l'Europa;

condannare il convenuto al pagamento di un importo di EUR 50 000 a titolo di risarcimento del danno morale subito, maggiorato degli interessi al tasso legale fino al completo pagamento;

condannare il convenuto al pagamento di un importo di EUR 1 000 a titolo di risarcimento per l'impossibilità di reintegrare la ricorrente nella sua posizione giuridica originaria, maggiorato degli interessi al tasso legale fino al completo pagamento;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull'incompetenza dell'autore dell'atto e sulla violazione del «principio del parallelismo delle forme».

Si sostiene a tal riguardo che, mentre la decisione impugnata è stata adottata dalla Presidenza del Gruppo, essa avrebbe dovuto essere adottata dall'Ufficio di Presidenza del Gruppo.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del diritto ad essere ascoltati prima dell’adozione di un atto che arreca pregiudizio.

Si sostiene a tal riguardo che alla ricorrente non è stata data la possibilità di far valere efficacemente il suo punto di vista prima dell'adozione della decisione impugnata.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del diritto di vedere le proprie questioni trattate in modo equo, imparziale e diligente, nonché sul difetto di motivazione.

Si sostiene a tal riguardo che:

alla Presidenza non sono stati presentati con diligenza ed imparzialità tutti gli elementi pertinenti del caso in questione, prima dell'adozione della decisione impugnata; e

la Presidenza, avallando la nota del Segretario Generale del Gruppo del 12 aprile 2019, che conteneva motivazioni errate, ha trasmesso lo stesso vizio alla decisione impugnata.


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