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Document 62020TJ0443

Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 10 novembre 2021 (Estratti).
Sanford LP contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale.
Disegno o modello comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Disegno o modello comunitario registrato che raffigura un’etichetta – Disegno o modello anteriore – Prova della divulgazione – Articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002 – Prove presentate dopo la scadenza del termine assegnato – Potere discrezionale della commissione di ricorso – Articolo 63, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002 – Causa di nullità – Assenza di carattere individuale – Articolo 6 e articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002.
Causa T-443/20.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2021:767

 SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

10 novembre 2021 ( *1 )

«Disegno o modello comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Disegno o modello comunitario registrato che raffigura un’etichetta – Disegno o modello anteriore – Prova della divulgazione – Articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002 – Prove presentate dopo la scadenza del termine assegnato – Potere discrezionale della commissione di ricorso – Articolo 63, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002 – Causa di nullità – Assenza di carattere individuale – Articolo 6 e articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002»

Nella causa T‑443/20,

Sanford LP, con sede in Atlanta, Georgia (Stati Uniti), rappresentata da J. Zecher, avvocato,

ricorrente,

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da J. Ivanauskas e V. Ruzek, in qualità di agenti,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale:

Avery Zweckform GmbH, con sede in Oberlaindern/Valley (Germania), rappresentata da H. Förster, avvocato,

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO del 15 maggio 2020 (procedimento R 2413/2018-3), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Avery Zweckform e la Sanford,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione),

composto da D. Spielmann (relatore), presidente, U. Öberg e R. Mastroianni, giudici,

cancelliere: E. Coulon

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 13 luglio 2020,

visto il controricorso dell’EUIPO depositato presso la cancelleria del Tribunale il 29 ottobre 2020,

visto il controricorso dell’interveniente depositato presso la cancelleria del Tribunale il 19 ottobre 2020,

vista la mancata presentazione ad opera delle parti, nel termine di tre settimane a decorrere dalla notifica della chiusura della fase scritta del procedimento, della domanda di fissazione di un’udienza e avendo deciso, in applicazione dell’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire senza la fase orale,

ha pronunciato la seguente

Sentenza ( 1 )

[omissis]

Conclusioni delle parti

9

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

respingere la domanda di nullità del disegno o modello contestato;

condannare l’EUIPO alle spese, incluse quelle relative al procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

10

L’EUIPO e l’interveniente chiedono che il Tribunale voglia:

respingere il ricorso;

condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

11

La ricorrente deduce, in sostanza, tre motivi. Il primo motivo di ricorso verte sulla violazione dell’articolo 63, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002, in quanto taluni elementi di prova sono stati prodotti tardivamente dinanzi alla commissione di ricorso; il secondo verte sulla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, di tale regolamento, in quanto si è erroneamente ritenuto che il disegno o modello anteriore fosse stato oggetto di divulgazione, mentre il terzo verte sulla violazione dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, in combinato disposto con l’articolo 6 del regolamento medesimo, in quanto erroneamente si è ritenuto che i disegni o modelli in conflitto suscitassero la stessa impressione generale nell’utilizzatore informato e che, pertanto, il disegno o modello contestato fosse privo di carattere individuale.

Sul primo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell’articolo 63, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002, in quanto taluni elementi di prova sono stati prodotti tardivamente dinanzi alla commissione di ricorso

12

La ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha violato l’articolo 63, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002 nel dichiarare ricevibili taluni elementi di prova relativi al rotolo di etichette R5015 e prodotti dall’interveniente, per la prima volta, in sede di ricorso contro la decisione della divisione di annullamento.

13

L’EUIPO e l’interveniente contestano tale argomento.

14

Ai sensi dell’articolo 63, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002, l’EUIPO può non tener conto dei fatti o delle prove che le parti non hanno addotto in tempo utile.

15

Dal tenore letterale di tale disposizione risulta che, in linea di principio e salvo disposizioni contrarie, la deduzione di fatti e di prove ad opera delle parti rimane possibile dopo la scadenza dei termini ai quali è soggetta una tale deduzione, in applicazione delle disposizioni del regolamento n. 6/2002, e che non è affatto vietato all’EUIPO tener conto di fatti e di prove addotti tardivamente [sentenza del 14 marzo 2018, Crocs/EUIPO – Gifi Diffusion (Calzature), T‑651/16, non pubblicata, EU:T:2018:137, punto 31].

16

Precisando che l’EUIPO «può», in tal caso, decidere di non tener conto di prove prodotte tardivamente, l’articolo 63, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002 gli conferisce, infatti, un ampio potere discrezionale per decidere, seppur in maniera motivata, se occorra o meno prendere in considerazione dette prove (sentenza del 14 marzo 2018, Calzature, T‑651/16, non pubblicata, EU:T:2018:137, punto 32).

17

Per quanto riguarda l’esercizio del potere discrezionale dell’EUIPO di prendere eventualmente in considerazione prove prodotte tardivamente, una siffatta presa in considerazione da parte dell’EUIPO allorché deve statuire nell’ambito dei procedimenti di nullità è giustificabile, in particolare, laddove esso ritenga, da un lato, che gli elementi addotti tardivamente siano prima facie suscettibili di avere un’effettiva rilevanza riguardo all’esito della domanda di nullità dinanzi ad esso proposta e, dall’altro lato, che la fase del procedimento in cui avviene detta produzione tardiva e le relative circostanze non ostino a tale presa in considerazione. Siffatte considerazioni possono, in particolare, giustificare il fatto che l’EUIPO tenga conto di elementi di prova che, pur non essendo stati prodotti entro il termine assegnato da quest’ultimo, vengono addotti in una fase successiva del procedimento, a integrazione di elementi di prova prodotti entro detto termine (sentenza del 14 marzo 2018, Calzature, T‑651/16, non pubblicata, EU:T:2018:137, punto 34).

18

Nel caso di specie emerge dal fascicolo e, in particolare, dal punto 14 della decisione impugnata che l’interveniente ha prodotto gli allegati da 32 a 34, per la prima volta, dinanzi alla commissione di ricorso, al fine di dimostrare l’esistenza della divulgazione del disegno o modello anteriore. In particolare, l’allegato 32 contiene una dichiarazione giurata del 18 febbraio 2019 di A, direttore di una società attiva nel settore della stampa di etichette, in cui si afferma che dal 2003 quest’ultima produceva rotoli di etichette R5015 per l’interveniente; tale dichiarazione è corredata da fatture e da immagini di detti rotoli. Gli allegati 33 e 34 contengono due dichiarazioni giurate, la prima delle quali è datata 11 febbraio 2019 e proviene da B, membro della direzione di una società che ha prodotto matrici flessibili («flexible dies») per l’interveniente dal 1999 al 2003, mentre la seconda è datata 19 febbraio 2019, proviene da C, un ingegnere meccanico dell’interveniente e contiene, in particolare, immagini dei rotoli di etichette 8853 utilizzati dall’interveniente, a conferma delle dichiarazioni di A.

19

La commissione di ricorso ha ritenuto necessario tener conto delle prove ulteriori che l’interveniente ha prodotto dinanzi ad essa. Essa ha valutato che tali prove fossero rilevanti e andassero a sostegno di quelle prodotte dinanzi alla divisione di annullamento. In particolare, la commissione di ricorso ha sottolineato che l’allegato 32 era stato presentato a supporto della divulgazione dell’etichetta R5015 di cui all’allegato 8, presentato nell’ambito della domanda di nullità. Essa ha, altresì, rilevato che tali prove erano state notificate alla ricorrente, la quale aveva formulato osservazioni al riguardo, che non esisteva alcun termine per la presentazione della domanda di nullità e che la loro presa in considerazione poteva contribuire a far sì che non rimanesse iscritto nel registro un disegno o modello comunitario registrato, la cui validità avrebbe, in seguito, potuto essere contestata con successo nell’ambito di un altro procedimento di nullità. Infine, essa ha aggiunto che tali prove erano state prodotte al fine di contestare la decisione della divisione d’annullamento secondo la quale le prove della divulgazione erano insufficienti. Essa ha, quindi, dichiarato dette prove ricevibili.

20

Occorre rilevare che, come la ricorrente medesima ha ammesso, l’interveniente aveva prodotto dinanzi alla divisione d’annullamento documenti a sostegno della sua domanda di nullità, tra cui, in particolare, una dichiarazione giurata di C. Tuttavia, la divisione d’annullamento aveva ritenuto che le immagini e i documenti forniti non suffragassero le affermazioni di C. La divisione d’annullamento aveva, inoltre, valutato che le prove prodotte con la domanda di nullità fossero insufficienti a dimostrare la divulgazione, in ragione della mancanza di un’identificazione chiara dei disegni o modelli anteriori invocati e del difetto di prova sulle fonti e sulle date rilevanti rispetto alla divulgazione. Essa ha, pertanto, concluso che la divulgazione del disegno o modello anteriore non poteva essere dimostrata.

21

Di conseguenza, gli allegati e le immagini prodotti dinanzi alla commissione di ricorso si aggiungono a quelli già depositati dinanzi alla divisione d’annullamento. Inoltre tali allegati, i quali sono successivi alla decisione della divisione d’annullamento e non avrebbero, quindi, potuto essere prodotti in precedenza, hanno consentito all’interveniente, in particolare, di replicare ai rilievi della divisione d’annullamento richiamati al precedente punto 20. In aggiunta, anche se talune immagini dei rotoli di etichette prodotte negli allegati 32 e 34 differiscono, come sottolineato dalla ricorrente, dal disegno o modello contestato, ciò non toglie che esse appartenevano alla stessa serie di etichette del disegno o modello contestato (R5012-R5020). Questi allegati erano, pertanto, rilevanti per l’esito della controversia e potevano validamente integrare le prove già prodotte.

22

Inoltre, tali allegati sono stati depositati unitamente alla memoria del 25 febbraio 2019 che espone i motivi del ricorso. La commissione di ricorso ha, quindi, potuto esercitare, in modo obiettivo e motivato, il suo potere discrezionale relativo alla presa in considerazione di dette vedute [v., in tale senso, sentenza del 5 luglio 2017, Gamet/EUIPO – Metal-Bud II Robert Gubała (Maniglia per porte), T‑306/16, non pubblicata, EU:T:2017:466, punto 22].

23

Infine, la ricorrente sostiene erroneamente che la ricevibilità di tali allegati ha violato il suo diritto di essere ascoltata, dal momento che essa ha potuto presentare le sue osservazioni al riguardo nelle sue memorie dinanzi alla commissione di ricorso del 2 maggio e del 6 settembre 2019, come la ricorrente stessa ha riconosciuto.

24

Ne consegue che, accettando in modo motivato di prendere in considerazione gli ulteriori allegati prodotti dinanzi ad essa, la commissione di ricorso ha fatto un uso appropriato del potere discrezionale conferitole dall’articolo 63, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002 e che il primo motivo di ricorso deve, quindi, essere respinto.

Sul secondo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, in quanto si è erroneamente ritenuto che il disegno o modello anteriore fosse stato oggetto di divulgazione

[omissis]

52

Il secondo motivo di ricorso deve, quindi, essere respinto.

Sul terzo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, in combinato disposto con l’articolo 6 del regolamento medesimo, in quanto si è erroneamente ritenuto che i disegni o modelli in conflitto suscitassero la stessa impressione generale nell’utilizzatore informato e che, pertanto, il disegno o modello contestato fosse privo di carattere individuale

53

Con il suo terzo motivo di ricorso la ricorrente sostiene che la commissione di ricorso è incorsa in un errore di valutazione nel decidere che il disegno o modello contestato era privo di carattere individuale, in violazione dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, in combinato disposto con l’articolo 6 di tale regolamento, sulla base del rilievo che, in particolare, le differenze tra i disegni o modelli in conflitto sarebbero state erroneamente ignorate.

54

L’EUIPO e l’interveniente contestano tale argomento.

[omissis]

Sull’utilizzatore informato

[omissis]

63

Nel caso di specie, come ha rilevato la commissione di ricorso, l’utilizzatore informato, pur non essendo né un autore né un esperto tecnico, conosce i vari disegni e modelli di rotoli per stampanti grazie alla gamma di prodotti disponibile sul mercato, ha un certo livello di conoscenza riguardo agli elementi che, di regola, tali rotoli di etichette contengono e, in ragione del suo interesse, dimostra un livello di attenzione relativamente elevato quando li utilizza, circostanze queste che non sono contestate dalle parti.

Sul margine di libertà dell’autore

[omissis]

67

Il margine di libertà dell’autore del disegno o modello contestato è, quindi, stato considerato medio, la qual circostanza non è contestata dalle parti.

Sull’impressione generale

68

Occorre ricordare che il carattere individuale di un disegno o modello risulta da un’impressione generale, dal punto di vista dell’utilizzatore informato, di differenza o di assenza di «déjà vu» rispetto a qualsiasi anteriorità nell’ambito dell’insieme dei disegni o modelli già esistenti, senza tenere conto delle differenze che, benché non costituiscano meri dettagli irrilevanti, non sono sufficientemente marcate da modificare detta impressione generale, ma prendendo in considerazione differenze sufficientemente marcate da creare impressioni complessive dissimili [v. sentenza del 16 febbraio 2017, Antrax It/EUIPO – Vasco Group (Termosifoni per radiatori), T‑828/14 e T‑829/14, EU:T:2017:87, punto 53 e giurisprudenza ivi citata].

69

Il confronto delle impressioni generali suscitate dai disegni o modelli in conflitto deve essere sintetico e non può limitarsi al confronto analitico di una elencazione di somiglianze e di differenze. Detto confronto deve basarsi sulle caratteristiche divulgate nel disegno o modello contestato e deve riguardare solo gli elementi protetti, senza tener conto degli elementi, in particolare tecnici, esclusi dalla protezione. Tale confronto deve riguardare i disegni o modelli, in linea di principio, quali registrati, senza che si possa esigere dal richiedente la dichiarazione di nullità una rappresentazione grafica del disegno o modello invocato, paragonabile alla rappresentazione che figura nella domanda di registrazione del disegno o modello contestato (v. sentenza del 13 giugno 2019, Porta schede informative per veicoli, T‑74/18, EU:T:2019:417, punto 84 e giurisprudenza ivi citata).

70

Nel caso di specie, come la commissione di ricorso ha rilevato, le caratteristiche dei disegni o modelli in conflitto coincidono per quanto riguarda le caratteristiche del rotolo di supporto, della striscia giallastra, delle etichette rettangolari bianche unite e dei fori ovali tra un’etichetta e l’altra. Per quanto riguarda le differenze, esse si limitano alle dimensioni dell’etichetta, più lunga e più stretta nel disegno o modello contestato rispetto al disegno o modello anteriore R5015, alla corrispondente differenza relativa all’altezza del rotolo, nonché al numero, alla posizione e alla dimensione degli indicatori di stampa neri.

71

Sebbene tali differenze, come ha indicato la commissione di ricorso, non possano essere considerate insignificanti, correttamente, tuttavia, essa ha affermato che non erano sufficienti a produrre un’impressione generale diversa nell’utilizzatore informato.

72

Gli argomenti che la ricorrente adduce per sostenere che il disegno o modello contestato non produce nell’utilizzatore informato la stessa impressione generale suscitata dal disegno o modello anteriore non mettono in discussione tale conclusione.

[omissis]

79

In terzo luogo, la ricorrente sostiene che gli elementi denominativi e figurativi sono stati erroneamente ignorati. A tale riguardo, essa menziona i marchi denominativi presentati in caratteri speciali che figurano sul disegno o modello contestato (dymo) e sul disegno o modello anteriore R5015 (avery), nonché l’elemento figurativo a forma di triangolo che compare accanto all’elemento denominativo “avery”, affermando che tali elementi sono decorativi.

80

Tuttavia, si deve necessariamente constatare che gli elementi denominativi e figurativi presenti sui disegni o modelli in conflitto sono marchi o segni distintivi apposti sul prodotto per indicare la sua provenienza. Tali elementi non svolgono una funzione ornamentale o decorativa e non costituiscono caratteristiche del prodotto che conferiscono il loro aspetto ai prodotti interessati, ai sensi dell’articolo 3, lettere a) e b), del regolamento n. 6/2002. Detti elementi denominativi e figurativi sono, quindi, privi di rilevanza quanto al confronto delle impressioni generali finalizzato ad accertare il carattere individuale del disegno o modello contestato.

81

Inoltre, e in ogni caso, occorre ricordare che il confronto delle impressioni generali suscitate dai disegni o modelli in conflitto deve basarsi sulle caratteristiche divulgate nel disegno o modello contestato e deve riguardare solo gli elementi protetti, senza tener conto degli elementi, in particolare tecnici, esclusi dalla protezione (v. sentenza del 13 giugno 2019, Porta schede informative per veicoli, T‑74/18, EU:T:2019:417, punto 84 e giurisprudenza ivi citata).

82

Pertanto, quand’anche detti elementi denominativi e figurativi potessero essere considerati rilevanti, sarà chiaro all’utilizzatore informato che essi servono ad indicare l’origine dei prodotti, per cui quest’ultimo non attribuirà loro importanza quanto all’impressione generale e tali elementi saranno quindi insufficienti a modificare l’impressione generale ricavata dal disegno o modello contestato.

[omissis]

99

Da tutto quanto precede consegue che la commissione di ricorso non è incorsa in alcun errore di valutazione ritenendo che i disegni o modelli in conflitto producessero la stessa impressione generale nell’utilizzatore informato e concludendo, quindi, che il disegno o modello contestato era privo di carattere individuale, ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, in combinato disposto con l’articolo 6 del regolamento medesimo, rispetto al disegno o modello anteriore.

100

Di conseguenza, occorre respingere il terzo motivo di ricorso dedotto dalla ricorrente in quanto infondato e, pertanto, il ricorso nella sua interezza, senza che sia necessario pronunciarsi sulla ricevibilità del secondo capo delle conclusioni della ricorrente, in cui si chiede al Tribunale di respingere la domanda di nullità del disegno o modello contestato, in quanto presuppone l’accoglimento del ricorso di annullamento e, quindi, è proposto solo per l’ipotesi di accoglimento del primo capo delle conclusioni [v., in tal senso, sentenza del 27 febbraio 2019, Aytekin/EUIPO – Dienne Salotti (Dienne), T‑107/18, non pubblicata, EU:T:2019:114, punto 84 e giurisprudenza ivi citata].

[omissis]

 

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

 

1)

Il ricorso è respinto.

 

2)

La Sanford LP è condannata alle spese.

 

Spielmann

Öberg

Mastroianni

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 10 novembre 2021.

Firme


( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.

( 1 ) Sono riprodotti soltanto i punti della presente sentenza la cui pubblicazione è ritenuta utile dal Tribunale.

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