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Document 62020TA0435

Causa T-435/20: Sentenza del Tribunale del 22 settembre 2021 — JR / Commissione [«Funzione pubblica – Funzionari – Assunzione – Concorso interno COM/03/AD/18 (AD 6) – Decisione di non iscrivere il nome del ricorrente nell’elenco di riserva del concorso – Obbligo di motivazione – Segreto dei lavori della commissione giudicatrice – Ponderazione degli elementi integranti una prova previsti nel bando di concorso»]

GU C 462 del 15.11.2021, p. 42–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 462/42


Sentenza del Tribunale del 22 settembre 2021 — JR / Commissione

(Causa T-435/20) (1)

(«Funzione pubblica - Funzionari - Assunzione - Concorso interno COM/03/AD/18 (AD 6) - Decisione di non iscrivere il nome del ricorrente nell’elenco di riserva del concorso - Obbligo di motivazione - Segreto dei lavori della commissione giudicatrice - Ponderazione degli elementi integranti una prova previsti nel bando di concorso»)

(2021/C 462/50)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: JR (rappresentanti: L. Levi e A. Champetier, avvocate)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: D. Milanowska e I. Melo Sampaio, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta all’annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso interno COM/03/AD/18 (AD 6) –Amministratori, del 15 aprile 2020, recante rigetto della domanda di riesame presentata dalla ricorrente nei confronti della decisione di detta commissione giudicatrice, del 16 dicembre 2019, di non iscrivere il suo nome nell’elenco di riserva di detto concorso e, se necessario, all’annullamento di quest’ultima decisione.

Dispositivo

1)

La decisione della commissione giudicatrice del concorso interno COM/03/AD/18 (AD 6) — Amministratori, del 15 aprile 2020, di non iscrivere JR nell’elenco di riserva per l’assunzione di amministratori di grado AD 6 nel settore dell’amministrazione pubblica europea, è annullata.

2)

La Commissione europea è condannata alle spese.


(1)  GU C 297 del 7.9.2020.


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