Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62020TA0295

    Causa T-295/20: Sentenza del Tribunale dell’8 febbraio 2023 — Aquind e a. / Commissione [«Energia – Infrastrutture energetiche transeuropee – Regolamento (UE) n. 347/2013 – Regolamento delegato che modifica l’elenco dei progetti di interesse comune – Articolo 172, secondo comma, TFUE – Rifiuto di uno Stato membro di dare la sua approvazione ad un progetto di interconnettore elettrico ai fini della concessione dello status di progetto di interesse comune – Omesso inserimento da parte della Commissione del progetto nell’elenco modificato – Obbligo di motivazione – Principio di buona amministrazione – Parità di trattamento – Certezza del diritto – Legittimo affidamento – Proporzionalità – Articolo 10 del trattato sulla Carta dell'energia»]

    GU C 112 del 27.3.2023, p. 30–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    27.3.2023   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 112/30


    Sentenza del Tribunale dell’8 febbraio 2023 — Aquind e a. / Commissione

    (Causa T-295/20) (1)

    («Energia - Infrastrutture energetiche transeuropee - Regolamento (UE) n. 347/2013 - Regolamento delegato che modifica l’elenco dei progetti di interesse comune - Articolo 172, secondo comma, TFUE - Rifiuto di uno Stato membro di dare la sua approvazione ad un progetto di interconnettore elettrico ai fini della concessione dello status di progetto di interesse comune - Omesso inserimento da parte della Commissione del progetto nell’elenco modificato - Obbligo di motivazione - Principio di buona amministrazione - Parità di trattamento - Certezza del diritto - Legittimo affidamento - Proporzionalità - Articolo 10 del trattato sulla Carta dell'energia»)

    (2023/C 112/38)

    Lingua processuale: l'inglese

    Parti

    Ricorrenti: Aquind Ltd (Wallsend, Regno Unito), Aquind SAS (Rouen, Francia), Aquind Energy Sàrl (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: S. Goldberg, C. Davis, J. Bille, solicitors, e E. White, avvocato)

    Convenuta: Commissione europea (appresentanti: O. Beynet e B. De Meester, agenti)

    Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: J. Möller e S. Costanzo, agenti), Regno di Spagna (rappresentante: M. Ruiz Sánchez, agente), Repubblica francese (rappresentanti: A.-L. Desjonquères, A. Daniel, W. Zemamta e R. Bénard, agenti)

    Oggetto

    1 Con il loro ricorso basato sull’articolo 263 TFUE, le ricorrenti chiedono l’annullamento del regolamento delegato (UE) 2020/389 della Commissione, del 31 ottobre 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco unionale dei progetti di interesse comune (GU 2020, L 74, pag. 1).

    Dispositivo

    1)

    Il ricorso è respinto.

    2)

    L’Aquind Ltd, l’Aquind SAS e l’Aquind Energy Sàrl sono condannate alle spese.

    3)

    La Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna e la Repubblica francese sopporteranno ciascuno le proprie spese.


    (1)  GU C 247 del 27.7.2020.


    Top