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Document 62020CO0571
Order of the Court (Ninth Chamber) of 6 May 2021.#OM v Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - MIUR and Others.#Request for a preliminary ruling from the Tribunale di Potenza.#Reference for a preliminary ruling – Article 53(2) of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Reference for a preliminary ruling on the validity of a provision of the FEU Treaty – Clear lack of jurisdiction of the Court – Freedom of movement for workers – Equal treatment – Article 45 TFEU – Difference in status and salary between university teachers and teachers working in the art and music higher education national system – Purely internal situation – Manifest inadmissibility.#Case C-571/20.
Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 6 maggio 2021.
OM contro Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - MIUR e a.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Potenza.
Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte – Rinvio pregiudiziale vertente sulla validità di una disposizione del Trattato FUE – Manifesta incompetenza della Corte – Libera circolazione dei lavoratori – Parità di trattamento – Articolo 45 TFUE – Differenza di status e di retribuzione tra docenti universitari e docenti appartenenti al sistema nazionale di alta formazione artistica e musicale – Situazione puramente interna – Irricevibilità manifesta.
Causa C-571/20.
Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 6 maggio 2021.
OM contro Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - MIUR e a.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Potenza.
Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte – Rinvio pregiudiziale vertente sulla validità di una disposizione del Trattato FUE – Manifesta incompetenza della Corte – Libera circolazione dei lavoratori – Parità di trattamento – Articolo 45 TFUE – Differenza di status e di retribuzione tra docenti universitari e docenti appartenenti al sistema nazionale di alta formazione artistica e musicale – Situazione puramente interna – Irricevibilità manifesta.
Causa C-571/20.
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2021:364
ORDINANZA DELLA CORTE (Nona Sezione)
6 maggio 2021 (*)
«Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte – Rinvio pregiudiziale vertente sulla validità di una disposizione del Trattato FUE – Manifesta incompetenza della Corte – Libera circolazione dei lavoratori – Parità di trattamento – Articolo 45 TFUE – Differenza di status e di retribuzione tra docenti universitari e docenti appartenenti al sistema nazionale di alta formazione artistica e musicale – Situazione puramente interna – Irricevibilità manifesta»
Nella causa C‑571/20,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunale di Potenza (Italia), con ordinanza del 30 gennaio 2020, pervenuta in cancelleria il 31 ottobre 2020, nel procedimento
OM
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – MIUR,
Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Conservatorio di Musica «E.R. Duni» di Matera,
LA CORTE (Nona Sezione),
composta da N. Piçarra (relatore), presidente di sezione, D. Šváby e K. Jürimäe, giudici,
avvocato generale: G. Hogan
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sulla validità dell’articolo 45, paragrafo 4, TFUE e sull’interpretazione dell’articolo 45, paragrafi da 1 a 3, TFUE, degli articoli 34 e 35 TFUE e della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU 2006, L 376, pag. 3).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone OM, docente di ruolo, al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – MIUR (Italia), al Ministero dell’Economia e delle Finanze (Italia), alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Italia) e al Conservatorio di Musica «E.R. Duni» di Matera (Italia), in merito al suo status giuridico e alle sue condizioni retributive.
Contesto normativo
3 L’articolo 6 della legge del 21 dicembre 1999. n. 508 – Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati (GURI n. 2, del 4 gennaio 2000, pag. 6), dispone che gli studenti degli istituti rientranti nel sistema dell’alta formazione artistica e musicale (in prosieguo: l’«AFAM») siano soggetti alla legge sull’insegnamento universitario.
4 L’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica dell’8 luglio 2005, n. 212 – Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell’articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 (GURI n. 243, del 18 ottobre 2005, pag. 19), prevede l’equivalenza tra i diplomi rilasciati da tali istituzioni e quelli rilasciati dalle università.
Controversia principale e questioni pregiudiziali
5 Secondo il giudice del rinvio, nonostante il ravvicinamento effettuato tra gli istituti di insegnamento rientranti nel sistema dell’AFAM e gli istituti universitari, in particolare per quanto riguarda la formazione, il rilascio dei diplomi nonché gli aiuti versati agli studenti, i docenti impiegati dai primi istituti restano soggetti ad un regime giuridico ed economico meno vantaggioso di quello di cui beneficiano i professori che esercitano la loro attività nei secondi. Risulta in particolare dall’ordinanza di rinvio che lo status giuridico e le condizioni retributive dei docenti universitari sono disciplinati dalla legge, mentre quelli dei docenti degli istituti dell’AFAM sono disciplinati da contratti collettivi.
6 Tuttavia, l’articolo 3 quinquies della legge del 9 gennaio 2009, n. 1 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca (GURI n. 6, del 9 gennaio 2009, pag. 1), avrebbe avuto l’effetto di avvicinare le funzioni svolte dai docenti degli istituti rientranti nel sistema AFAM a quelle svolte dai docenti universitari.
7 Il giudice del rinvio ne deduce che l’esistenza di una differenza di trattamento economico tra i docenti che svolgono la loro attività in questi due tipi di istituzioni, la quale sarebbe pari al 50% all’inizio della carriera ed arriverebbe fino al 75% alla fine della carriera, non è giustificata, dal momento che queste due categorie di docenti rientrano nello stesso sistema accademico nazionale, quale previsto all’articolo 33 della Costituzione della Repubblica Italiana, esercitano le stesse funzioni e rilasciano diplomi aventi lo stesso valore.
8 Ritenendo che non esista, nel diritto italiano, alcuna base giuridica che consenta di porre rimedio a tale disparità, il Tribunale di Potenza (Italia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se il [paragrafo] 4 dell’articolo 45 del TFUE sia conforme o sia in palese contrasto con le norme ed i principi dei Trattati dell’Unione europea (articolo 45 del Trattato TFUE [paragrafi] 1, 2 e 3) che prevedono la libera circolazione delle persone all’interno degli Stati membri dell’Unione ed in particolare con la direttiva [2006/123] (c.d. direttiva Bolkestein) recepita in Italia mediante il Decreto Legislativo n. 59 del 26 marzo 2010, pubblicato sulla G.U. n. 94 del 23 aprile 2010;
2) se possa ravvisarsi un altro contrasto tra il [paragrafo] 4 dell’articolo 45 del TFUE con le norme del Trattato UE in relazione alla differenziazione tra l’impiegato della pubblica amministrazione ed un dipendente di azienda privata in relazione alle norme che prevedono il divieto di discriminazione delle persone nel Trattato UE (vedasi a tal proposito la decisione della CEDU del 25.03.2014 Biasucci e al. /Italia), oltre a quelle già citate in premessa; CE:ECHR:2014:0325JUD000360108);
3) se possa ravvisarsi, altresì, un ulteriore contrasto della legge italiana n. 508/99 con le norme dell’Unione europea che vietano le misure di effetto equivalente di cui agli articoli 28 e 29 del Trattato CE poi inserite agli articoli 34 e 35 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea a seguito della riforma apportata dal Trattato di Lisbona; norme vietate dal [Trattato FUE] poiché tendono a penalizzare i cittadini di alcuni Stati membri rispetto ai cittadini di altri Stati membri nella libera circolazione delle persone e nel trattamento retributivo e previdenziale nonché delle condizioni di lavoro degli stessi».
Sulla competenza della Corte e sulla ricevibilità delle questioni pregiudiziali
9 Ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del suo regolamento di procedura, quando la Corte è manifestamente incompetente a conoscere di una causa o quando una domanda o un atto introduttivo è manifestamente irricevibile, la Corte, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata, senza proseguire il procedimento.
10 Tale disposizione deve essere applicata nella presente causa.
Osservazione preliminare
11 Nella misura in cui il giudice del rinvio, nell’ambito della medesima controversia, sottopone per la seconda volta alla Corte questioni che esso presenta come sollevate dal ricorrente nel procedimento principale, occorre anzitutto precisare che spetta unicamente al giudice del rinvio determinare e formulare le questioni pregiudiziali vertenti sull’interpretazione del diritto dell’Unione che sono necessarie per la soluzione della controversia principale (sentenza del 18 luglio 2013, Consiglio Nazionale dei Geologi, C‑136/12, EU:C:2013:489, punto 31).
12 Infatti, il sistema instaurato all’articolo 267 TFUE per assicurare l’uniformità dell’interpretazione del diritto dell’Unione negli Stati membri istituisce una cooperazione diretta tra la Corte e i giudici nazionali attraverso un procedimento estraneo a ogni iniziativa delle parti. Pertanto, se è pur vero che il giudice del rinvio è libero di invitare le parti in causa nel procedimento per il quale è adito a suggerire formulazioni che possano essere raccolte nella redazione delle questioni pregiudiziali, spetta solo a tale giudice decidere, da ultimo, in merito tanto alla forma quanto al contenuto delle questioni stesse (v., in tal senso, sentenza del 18 luglio 2013, Consiglio Nazionale dei Geologi, C‑136/12, EU:C:2013:489, punti 28 e 30).
Sulle questioni prima e seconda
13 Con la prima e la seconda questione, che occorre esaminare congiuntamente, si chiede se il paragrafo 4 dell’articolo 45 TFUE sia contrario, da un lato, ai paragrafi da 1 a 3 di tale articolo, che garantiscono la libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione europea, nonché alla direttiva 2006/123 e, dall’altro, al principio di non discriminazione.
14 A tal riguardo, è sufficiente ricordare che, ai sensi dell’articolo 267, primo comma, lettera b), TFUE, la Corte è competente unicamente a pronunciarsi, in via pregiudiziale, sulla validità degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell’Unione. Essa non è quindi competente a statuire sulla validità degli atti di diritto primario, segnatamente, delle disposizioni del Trattato FUE (v., in tal senso, sentenza del 27 novembre 2012, Pringle, C‑370/12, EU:C:2012:756, punto 33, e ordinanza del 7 novembre 2019, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e a., C‑569/19, non pubblicata, EU:C:2019:951, punto 11).
15 Pertanto, la Corte è manifestamente incompetente a rispondere alla prima e alla seconda questione.
16 Per completezza, occorre menzionare che il paragrafo 4 dell’articolo 45 TFUE prevede che le disposizioni di tale articolo, che vietano qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l’impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro, non sono applicabili ai posti nella pubblica amministrazione, intesi come i posti che implicano una partecipazione, diretta o indiretta, all’esercizio dei pubblici poteri e alle mansioni che hanno ad oggetto la tutela degli interessi generali dello Stato o delle altre collettività pubbliche e presuppongono pertanto, da parte dei loro titolari, l’esistenza di un rapporto particolare di solidarietà nei confronti dello Stato nonché la reciprocità dei diritti e doveri che costituiscono il fondamento del vincolo di cittadinanza (v., in tal senso, sentenza del 10 settembre 2014, Haralambidis, C‑270/13, EU:C:2014:2185, punti 42 e 44).
17 Per contro, la deroga di cui all’articolo 45, paragrafo 4, TFUE non trova applicazione a impieghi del settore pubblico che non implicano alcuna partecipazione a compiti rientranti nella nozione di «pubblica amministrazione» propriamente detta (v., in tal senso, sentenza del 10 settembre 2014, Haralambidis, C‑270/13, EU:C:2014:2185, punto 45), come gli impieghi di insegnante o di professore universitario (v., in tal senso, ordinanza del 10 marzo 2005, Marhold, C‑178/04, non pubblicata, EU:C:2005:164, punto 22).
Sulla terza questione
18 Con la terza questione si chiede se gli articoli 34 e 35 TFUE debbano essere interpretati nel senso che ostano ad una misura nazionale che tende a penalizzare i cittadini di taluni Stati membri in materia di libera circolazione, di condizioni di retribuzione, di protezione sociale e di condizioni di lavoro.
19 A tal riguardo, occorre, in primo luogo, ricordare che le questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte godono di una presunzione di rilevanza. Infatti, allorché le questioni sollevate riguardano l’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire (sentenza del 17 ottobre 2019, Comida paralela 12, C‑579/18, EU:C:2019:875, punto 18).
20 Occorre altresì ricordare che, per fornire una soluzione utile al giudice che le ha sottoposto una questione pregiudiziale, la Corte può essere indotta a prendere in considerazione norme del diritto dell’Unione alle quali il giudice nazionale non ha fatto riferimento nel formulare la questione. In tale contesto, spetta alla Corte, se necessario, riformulare la questione sottopostale (sentenza del 17 ottobre 2019, Comida paralela 12, C‑579/18, EU:C:2019:875, punto 22).
21 Nel caso di specie, sebbene il giudice del rinvio faccia riferimento alle disposizioni del Trattato FUE relative alla libera circolazione delle merci, che non hanno alcuna relazione con l’oggetto della controversia principale, non vi è dubbio che l’interpretazione richiesta riguarda le disposizioni sulla libera circolazione dei lavoratori di cui all’articolo 45, paragrafi da 1 a 3, TFUE.
22 In secondo luogo, occorre tuttavia constatare che tutti gli elementi della controversia principale si collocano all’interno di un unico Stato membro.
23 Orbene, le disposizioni del Trattato FUE in materia di libera circolazione dei lavoratori non trovano applicazione in una situazione del genere (v., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 2015, Brouillard, C‑298/14, EU:C:2015:652, punto 26). La Corte, adita da un giudice nazionale nel contesto di una situazione in cui tutti gli elementi si collocano all’interno di un solo Stato membro, non può, senza indicazioni da parte di tale giudice diverse dal fatto che la normativa nazionale in discussione è applicabile indistintamente ai cittadini dello Stato membro interessato e ai cittadini di altri Stati membri, considerare che la domanda di interpretazione in via pregiudiziale vertente sulle disposizioni del trattato FUE relative alle libertà fondamentali sia necessaria a detto giudice ai fini della soluzione della controversia pendente dinanzi ad esso. Gli elementi concreti che consentono di stabilire un collegamento fra l’oggetto o le circostanze di una controversia, i cui elementi sono tutti collocati all’interno dello Stato membro interessato, e l’articolo 45 TFUE devono infatti risultare dalla decisione di rinvio (v., per analogia, sentenza del 15 novembre 2016, Ullens de Schooten, C‑268/15, EU:C:2016:874, punto 54).
24 Spetta quindi al giudice nazionale indicare alla Corte, in conformità a quanto richiesto dall’articolo 94 del regolamento di procedura, sotto quale profilo, malgrado il suo carattere puramente interno, la controversia pendente dinanzi ad esso presenti un elemento di collegamento con le disposizioni del diritto dell’Unione relative alle libertà fondamentali che rende l’interpretazione in via pregiudiziale richiesta necessaria alla soluzione di tale controversia (sentenza del 15 novembre 2016, Ullens de Schooten, C‑268/15, EU:C:2016:874, punto 55).
25 Ciò tuttavia non avviene nella presente causa. Infatti, il giudice del rinvio si limita ad affermare, senza dimostrarlo, da un lato, che la normativa nazionale penalizza i cittadini di taluni Stati membri rispetto a quelli di altri Stati membri e, dall’altro, che il principio della parità di trattamento garantito dal diritto dell’Unione consente di superare il «vuoto normativo» esistente nel diritto nazionale nonché «una palese situazione di ingiustizia normativa che favorisce una discriminazione di diritto e di fatto sia a livello interno che a livello dell’Unione».
26 Ne consegue che la terza questione deve essere considerata manifestamente irricevibile.
Sulle spese
27 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) così provvede:
1) La Corte di giustizia dell’Unione europea è manifestamente incompetente a rispondere alla prima e alla seconda questione pregiudiziale proposte dal Tribunale di Potenza (Italia).
2) La terza questione pregiudiziale proposta dal Tribunale di Potenza è manifestamente irricevibile.
Firme
* Lingua processuale: l’italiano.