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Document 62020CN0615
Case C-615/20: Request for a preliminary ruling from the Sąd Okręgowy w Warszawie (Poland) lodged on 18 November 2020 — Criminal proceedings against YP and Others
Causa C-615/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Warszawie (Polonia) il 18 novembre 2020 — procedimento penale a carico di YP e altri
Causa C-615/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Warszawie (Polonia) il 18 novembre 2020 — procedimento penale a carico di YP e altri
GU C 44 del 8.2.2021, p. 27–29
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
8.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 44/27 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Warszawie (Polonia) il 18 novembre 2020 — procedimento penale a carico di YP e altri
(Causa C-615/20)
(2021/C 44/33)
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Sąd Okręgowy w Warszawie
Parti
YP e altri
Questioni pregiudiziali
1) |
Se il diritto dell'Unione, in particolare l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali (in prosieguo: la «Carta») nonché il diritto, in esso sancito, a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, e il diritto a che la causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, debba essere interpretato nel senso che esso osta alle disposizioni del diritto nazionale, dettagliatamente esposte ai punti 2 e 3 della presente questione, ossia agli articoli 80 e 129 della legge del 27 luglio 2001, sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari (ustawa z dnia 27 lipca 2001 r.– Prawo o ustroju sądów powszechnych; in prosieguo: la «legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari»), nonché all’articolo 110, paragrafo 2a, della legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari e all’articolo 27, paragrafo 1, punto 1a, della legge dell’8 dicembre 2017 sulla Corte suprema (ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym; in prosieguo: la «legge sulla Corte suprema»), che consentono all’Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego (Sezione disciplinare della Corte suprema, in prosieguo: la «Sezione disciplinare della Corte suprema») di revocare l'immunità ad un giudice e di sospenderlo dalle sue funzioni, e quindi, di fatto, di privare il giudice delle funzioni giudicanti nelle cause ad esso assegnate, in particolare considerato che:
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2) |
Se il diritto dell'Unione, in particolare l'articolo 2 TUE e il principio dello Stato di diritto ivi enunciato, nonché i requisiti di una tutela giurisdizionale effettiva risultanti dall'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, debba essere interpretato nel senso che «le regole relative al regime disciplinare di coloro che svolgono una funzione giurisdizionale» comprendono anche le disposizioni relative all’avvio di un procedimento per responsabilità penale o alla privazione della libertà personale (detenzione) a carico di un giudice di un organo giurisdizionale nazionale, come l'articolo 181 della Costituzione polacca, in combinato disposto con l’articolo 80 e l’articolo 129 della legge 27 luglio 2001 sull’organizzazione degli organi giurisdizionali, ai sensi delle quali:
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3) |
Se il diritto dell'Unione, in particolare le disposizioni richiamate nella seconda questione, debba essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro, come l'articolo 110, paragrafo 2a, della legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari, nonché l'articolo 27, paragrafo 1, punto 1a, della legge dell’8 dicembre 2017 sulla Corte suprema, ai sensi della quale le cause relative all'autorizzazione all’avvio di un procedimento per responsabilità penale o alla privazione della libertà personale (detenzione) a carico di un giudice di un organo giurisdizionale nazionale, rientrano, sia in primo, sia in secondo grado, nella competenza esclusiva di un organo quale la Sezione disciplinare, tenuto conto (individualmente o cumulativamente), in particolare, delle seguenti circostanze:
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4) |
Se, in caso di rilascio dell’autorizzazione all’avvio di un procedimento per responsabilità penale a carico di un giudice di un organo giurisdizionale nazionale e di sospensione del giudice interessato dalle sue funzioni, con la contestuale riduzione della sua retribuzione per la durata di tale sospensione, il diritto dell'Unione, in particolare le disposizioni di cui alla seconda questione nonché i principi del primato, di leale cooperazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, TUE e di certezza del diritto, debba essere interpretato nel senso che esso osta al riconoscimento di carattere vincolante della suddetta autorizzazione, in particolare per quanto riguarda la sospensione del giudice dalle sue funzioni, qualora essa sia stata rilasciata da un organo come la Sezione disciplinare, con la conseguenza che:
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