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Document 62020CN0498

    Causa C-498/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Midden-Nederland (Paesi Bassi) il 29 settembre 2020 — ZK, in qualità di successore di JM, curatore nella procedura fallimentare di BMA Nederland BV / BMA Braunschweigische Maschinenbauanstalt AG. Interveniente: Stichting Belangbehartiging Crediteuren BMA Nederland

    GU C 443 del 21.12.2020, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    21.12.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 443/13


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Midden-Nederland (Paesi Bassi) il 29 settembre 2020 — ZK, in qualità di successore di JM, curatore nella procedura fallimentare di BMA Nederland BV / BMA Braunschweigische Maschinenbauanstalt AG. Interveniente: Stichting Belangbehartiging Crediteuren BMA Nederland

    (Causa C-498/20)

    (2020/C 443/14)

    Lingua processuale: il neerlandese

    Giudice del rinvio

    Rechtbank Midden-Nederland

    Parti

    Ricorrente: ZK, in qualità di successore di JM, curatore nella procedura fallimentare di BMA Nederland BV

    Convenuta: BMA Braunschweigische Maschinenbauanstalt AG

    Interveniente: Stichting Belangbehartiging Crediteuren BMA Nederland

    Questioni pregiudiziali

    1)

    a.

    Se l’espressione «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto», di cui all’articolo 7, parte introduttiva e punto 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione) (in prosieguo: il «regolamento Bruxelles I-bis»), debba essere interpretata nel senso che «il luogo in cui si è verificato il fatto generatore del danno» (Handlungsort) è il luogo di stabilimento della società i cui crediti sono divenuti irrecuperabili a causa della violazione dell’obbligo di diligenza da parte della società capogruppo di tale società nei confronti dei suddetti creditori.

    b.

    Se l’espressione «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto», di cui all’articolo 7, parte introduttiva e punto 2, del regolamento Bruxelles I-bis, debba essere interpretata nel senso che «il luogo in cui il danno si è verificato» (Erfolgsort) è il luogo di stabilimento della società i cui crediti sono divenuti irrecuperabili a causa della violazione dell’obbligo di diligenza da parte della società capogruppo di tale società nei confronti dei suddetti creditori.

    c.

    Se siano richieste circostanze ulteriori che giustificano la competenza del giudice del luogo di stabilimento della società i cui crediti sono irrecuperabili, e in caso affermativo, di quali circostanze si tratti.

    d.

    Se la circostanza che il curatore dei Paesi Bassi della società i cui crediti sono irrecuperabili, nell’ambito della sua funzione legale di liquidazione dell’attivo, per conto (ma non in nome) della massa dei creditori, abbia intentato un’azione di risarcimento per danni da fatto illecito incida sulla determinazione del giudice competente, ai sensi dell’articolo 7, parte introduttiva e punto 2 del regolamento Bruxelles I-bis. Se siffatta azione comporti che non occorre esaminare la posizione individuale del singolo creditore e che il terzo chiamato in giudizio non può avvalersi nei confronti del curatore di tutti i mezzi di difesa che avrebbe potuto eventualmente opporre a taluni singoli creditori.

    e.

    Se la circostanza che una parte dei creditori, per il conto dei quali il curatore intenta l’azione, sia domiciliata fuori dal territorio dell’Unione europea incida sulla determinazione del giudice competente ai sensi dell’articolo 7, parte introduttiva e punto 2 del regolamento Bruxelles I-bis.

    2)

    Se la risposta alla prima questione sia diversa nel caso di un’azione avviata da una fondazione avente lo scopo di difendere gli interessi collettivi dei creditori che hanno subito un danno ai sensi della prima questione. Se siffatta azione collettiva implichi che nel procedimento non si accerta a) quali siano i luoghi di domicilio dei creditori in questione, b) quali siano le circostanze particolari relative al sorgere dei crediti dei singoli creditori nei confronti della società e c) se nei confronti dei singoli creditori esista un obbligo di diligenza come sopra menzionato e se detto obbligo sia stato violato.

    3)

    Se l’articolo 8, parte introduttiva e punto 2, del regolamento Bruxelles I-bis debba essere interpretato nel senso che, qualora il giudice dinanzi al quale è pendente l’azione originaria torni sulla sua decisione di dichiararsi competente a conoscere tale azione, ciò comporta automaticamente che la competenza di detto giudice viene meno anche per tutte le domande presentate dalla parte interveniente.

    4)

    a)

    Se l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 864/2007 (2) del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (in prosieguo: il «regolamento Roma II») debba essere interpretato nel senso che il luogo «in cui il danno si verifica», è quello in cui è stabilita la società che non è in grado di risarcire il danno subito dai creditori della società a causa della violazione dell’obbligo di diligenza di cui sopra.

    b)

    Se la circostanza che le azioni siano intentate da un curatore, nell’ambito della sua funzione legale di liquidare l’attivo, e da un rappresentante di interessi collettivi per conto (ma non in nome) della massa dei creditori incida sulla determinazione di detto luogo.

    c)

    Se la circostanza che una parte dei creditori sia domiciliata fuori dall’Unione europea incida sulla determinazione di detto luogo.

    d)

    Se dalla circostanza che tra la società dei Paesi Bassi dichiarata fallita e la sua società capogruppo esistessero accordi di finanziamento, in cui si attribuiva competenza al giudice tedesco e in cui si dichiarava applicabile il diritto tedesco risulti che l’asserito illecito della BMA AG presenta un collegamento manifestamente più stretto con un paese diverso dai Paesi Bassi, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento Roma II.


    (1)  GU 2012, L 351, pag. 1.

    (2)  GU 2007, L 199, pag. 40.


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