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Document 62020CN0498
Case C-498/20: Request for a preliminary ruling from the Rechtbank Midden-Nederland (Netherlands) lodged on 29 September 2020 — ZK, in his capacity as successor to JM, liquidator in the bankruptcy of BMA Nederland BV v BMA Braunschweigische Maschinenbauanstalt AG and Stichting Belangbehartiging Crediteuren BMA Nederland
Causa C-498/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Midden-Nederland (Paesi Bassi) il 29 settembre 2020 — ZK, in qualità di successore di JM, curatore nella procedura fallimentare di BMA Nederland BV / BMA Braunschweigische Maschinenbauanstalt AG. Interveniente: Stichting Belangbehartiging Crediteuren BMA Nederland
Causa C-498/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Midden-Nederland (Paesi Bassi) il 29 settembre 2020 — ZK, in qualità di successore di JM, curatore nella procedura fallimentare di BMA Nederland BV / BMA Braunschweigische Maschinenbauanstalt AG. Interveniente: Stichting Belangbehartiging Crediteuren BMA Nederland
GU C 443 del 21.12.2020, p. 13–14
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
21.12.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 443/13 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Midden-Nederland (Paesi Bassi) il 29 settembre 2020 — ZK, in qualità di successore di JM, curatore nella procedura fallimentare di BMA Nederland BV / BMA Braunschweigische Maschinenbauanstalt AG. Interveniente: Stichting Belangbehartiging Crediteuren BMA Nederland
(Causa C-498/20)
(2020/C 443/14)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Rechtbank Midden-Nederland
Parti
Ricorrente: ZK, in qualità di successore di JM, curatore nella procedura fallimentare di BMA Nederland BV
Convenuta: BMA Braunschweigische Maschinenbauanstalt AG
Interveniente: Stichting Belangbehartiging Crediteuren BMA Nederland
Questioni pregiudiziali
1) |
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2) |
Se la risposta alla prima questione sia diversa nel caso di un’azione avviata da una fondazione avente lo scopo di difendere gli interessi collettivi dei creditori che hanno subito un danno ai sensi della prima questione. Se siffatta azione collettiva implichi che nel procedimento non si accerta a) quali siano i luoghi di domicilio dei creditori in questione, b) quali siano le circostanze particolari relative al sorgere dei crediti dei singoli creditori nei confronti della società e c) se nei confronti dei singoli creditori esista un obbligo di diligenza come sopra menzionato e se detto obbligo sia stato violato. |
3) |
Se l’articolo 8, parte introduttiva e punto 2, del regolamento Bruxelles I-bis debba essere interpretato nel senso che, qualora il giudice dinanzi al quale è pendente l’azione originaria torni sulla sua decisione di dichiararsi competente a conoscere tale azione, ciò comporta automaticamente che la competenza di detto giudice viene meno anche per tutte le domande presentate dalla parte interveniente. |
4) |
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