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Document 62020CN0396

    Causa C-396/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria (Ungheria) il 30 luglio 2020 — CHEP Equipment Pooling NV / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

    GU C 423 del 7.12.2020, p. 24–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    7.12.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 423/24


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria (Ungheria) il 30 luglio 2020 — CHEP Equipment Pooling NV / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

    (Causa C-396/20)

    (2020/C 423/36)

    Lingua processuale: l’ungherese

    Giudice del rinvio

    Kúria

    Parti

    Ricorrente: CHEP Equipment Pooling NV

    Resistente: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

    Questione pregiudiziale

    Se l'articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008 (1), che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro (direttiva 2008/9/CE), debba essere interpretato nel senso che, anche in caso di evidenti differenze numeriche a svantaggio del soggetto passivo — senza che si ponga la questione del pro rata — tra la richiesta di rimborso e la fattura, lo Stato membro di rimborso può ritenere che non sia necessario chiedere informazioni aggiuntive e che disponga di tutte le informazioni pertinenti ai fini della decisione sul rimborso.


    (1)  GU 2008, L 44, pag. 23.


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