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Dokument 62020CN0389

Causa C-389/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n° 2 de Vigo (Spagna) il 14 agosto 2020 — CJ / Tesorería General de la Seguridad Social

GU C 423 del 7.12.2020, str. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 423/22


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 2 de Vigo (Spagna) il 14 agosto 2020 — CJ / Tesorería General de la Seguridad Social

(Causa C-389/20)

(2020/C 423/33)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 2 de Vigo

Parti

Ricorrente: CJ

Resistente: Tesorería General de la Seguridad Social

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (1), sulla parità di trattamento che vieta qualsiasi discriminazione direttamente o indirettamente fondata sul sesso, in relazione all’obbligo di partecipare al versamento dei contributi previdenziali, e l’articolo 5, lettera b), della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (2), che prevede un identico divieto di discriminazione diretta o indiretta fondata sul sesso, quanto all’ambito di applicazione dei regimi sociali e alle condizioni di accesso agli stessi, nonché all’obbligo di versamento dei contributi e al calcolo dei medesimi, debbano essere interpretati nel senso che ostano a una disposizione nazionale quale l’articolo 251, lettera d), della Ley General de la Seguridad Social (legge generale sulla previdenza sociale) [a norma del quale]: «d) La tutela conferita dal regime speciale dei collaboratori domestici non comprende la tutela contro la disoccupazione».

2)

In caso di risposta affermativa alla questione precedente, se si debba ritenere che la menzionata norma giuridica contenga un esempio di discriminazione vietata, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettere e) e/o k), della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, in quanto le destinatarie quasi esclusive della disposizione in questione, ossia l’articolo 251, lettera d), della legge generale sulla previdenza sociale, sono donne.


(1)  GU 1979, L 6, pag. 24.

(2)  GU 2006, L 204, pag. 23.


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