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Dokument 62020CN0389
Case C-389/20: Request for a preliminary ruling from the Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.° 2 de Vigo (Spain) lodged on 14 August 2020 — CJ v Tesorería General de la Seguridad Social
Causa C-389/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n° 2 de Vigo (Spagna) il 14 agosto 2020 — CJ / Tesorería General de la Seguridad Social
Causa C-389/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n° 2 de Vigo (Spagna) il 14 agosto 2020 — CJ / Tesorería General de la Seguridad Social
GU C 423 del 7.12.2020, str. 22–23
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
7.12.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 423/22 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 2 de Vigo (Spagna) il 14 agosto 2020 — CJ / Tesorería General de la Seguridad Social
(Causa C-389/20)
(2020/C 423/33)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 2 de Vigo
Parti
Ricorrente: CJ
Resistente: Tesorería General de la Seguridad Social
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (1), sulla parità di trattamento che vieta qualsiasi discriminazione direttamente o indirettamente fondata sul sesso, in relazione all’obbligo di partecipare al versamento dei contributi previdenziali, e l’articolo 5, lettera b), della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (2), che prevede un identico divieto di discriminazione diretta o indiretta fondata sul sesso, quanto all’ambito di applicazione dei regimi sociali e alle condizioni di accesso agli stessi, nonché all’obbligo di versamento dei contributi e al calcolo dei medesimi, debbano essere interpretati nel senso che ostano a una disposizione nazionale quale l’articolo 251, lettera d), della Ley General de la Seguridad Social (legge generale sulla previdenza sociale) [a norma del quale]: «d) La tutela conferita dal regime speciale dei collaboratori domestici non comprende la tutela contro la disoccupazione». |
2) |
In caso di risposta affermativa alla questione precedente, se si debba ritenere che la menzionata norma giuridica contenga un esempio di discriminazione vietata, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettere e) e/o k), della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, in quanto le destinatarie quasi esclusive della disposizione in questione, ossia l’articolo 251, lettera d), della legge generale sulla previdenza sociale, sono donne. |