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Document 62020CJ0713

    Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 13 ottobre 2022.
    Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank e Y contro X e Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Centrale Raad van Beroep.
    Rinvio pregiudiziale – Previdenza sociale dei lavoratori migranti – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articolo 11, paragrafo 3, lettere a) ed e) – Persona che risiede in uno Stato membro e esercita un’attività subordinata in un altro Stato membro – Contratti di lavoro conclusi con una sola agenzia di lavoro interinale – Incarichi di lavoro interinale – Intervalli – Determinazione della normativa applicabile durante gli intervalli tra gli incarichi di lavoro interinale – Cessazione del rapporto di lavoro.
    Causa C-713/20.

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2022:782

     SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

    13 ottobre 2022 ( *1 )

    «Rinvio pregiudiziale – Previdenza sociale dei lavoratori migranti – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articolo 11, paragrafo 3, lettere a) ed e) – Persona che risiede in uno Stato membro e esercita un’attività subordinata in un altro Stato membro – Contratti di lavoro conclusi con una sola agenzia di lavoro interinale – Incarichi di lavoro interinale – Intervalli – Determinazione della normativa applicabile durante gli intervalli tra gli incarichi di lavoro interinale – Cessazione del rapporto di lavoro»

    Nella causa C‑713/20,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Centrale Raad van Beroep (Corte d’appello in materia di previdenza sociale e di funzione pubblica, Paesi Bassi), con decisione del 17 dicembre 2020, pervenuta in cancelleria il 24 dicembre 2020, nel procedimento

    Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank,

    contro

    X,

    e

    Y

    contro

    Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank,

    LA CORTE (Seconda Sezione),

    composta da A. Prechal, presidente di sezione, M. L. Arastey Sahún, F. Biltgen (relatore), N. Wahl e J. Passer, giudici,

    avvocato generale: G. Pitruzzella

    cancelliere: A. Calot Escobar

    vista la fase scritta del procedimento,

    considerate le osservazioni presentate:

    per il Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank, da G.J. Oudenes e H. van der Most, in qualità di agenti;

    per il governo dei Paesi Bassi, da M.K. Bulterman e P. Huurnink, in qualità di agenti;

    per la Commissione europea, da D. Martin e F. van Schaik, in qualità di agenti,

    sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 17 marzo 2022,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1

    La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 11, paragrafo 3, lettere a) ed e), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2004, L 166, pag. 1, e rettifica in GU 2004, L 200, pag. 1).

    2

    Tale domanda è stata presentata nell’ambito di due controversie che vedono contrapposti, la prima, il Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank (consiglio di amministrazione della cassa di previdenza sociale, Paesi Bassi) (in prosieguo: l’«SVB») a X, mentre, la seconda, Y all’SVB, in merito al rifiuto di quest’ultimo di concedere a X e a Y prestazioni sociali in forza del regime di sicurezza sociale dei Paesi Bassi.

    Contesto normativo

    Diritto dell’Unione

    3

    Il regolamento n. 883/2004, entrato in vigore il 20 maggio 2004, ha ad oggetto il coordinamento dei regimi nazionali di previdenza sociale. Conformemente al suo articolo 91, esso è applicabile dalla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 883/2004 (GU 2009, L 284, pag. 1), ossia il 1o maggio 2010.

    4

    L’articolo 1 del regolamento n. 883/2004 enuncia quanto segue:

    «Ai fini del presente regolamento si intende per:

    “a)

    attività subordinata”, qualsiasi attività o situazione assimilata considerata tale ai fini dell’applicazione della legislazione di sicurezza sociale dello Stato membro in cui è esercitata l’attività in questione o in cui esiste detta situazione;

    b)

    “attività autonoma”, qualsiasi attività o situazione assimilata considerata tale ai fini dell’applicazione della legislazione di sicurezza sociale dello Stato membro in cui è esercitata l’attività in questione o in cui esiste detta situazione;

    (...)».

    5

    Il titolo II di tale regolamento, intitolato «Determinazione della legislazione applicabile», comprende, tra l’altro, l’articolo 11 di detto regolamento, a sua volta intitolato «Norme generali», che, ai paragrafi da 1 a 3, così prevede:

    «1.   Le persone alle quali si applica il presente regolamento sono soggette alla legislazione di un singolo Stato membro. Tale legislazione è determinata a norma del presente titolo.

    2.   Ai fini dell’applicazione del presente titolo, le persone che ricevono una prestazione in denaro a motivo o in conseguenza di un’attività subordinata o di un’attività lavorativa autonoma sono considerate come se esercitassero tale attività. Ciò non si applica alle pensioni di invalidità, di vecchiaia o di reversibilità né alle rendite per infortunio sul lavoro, malattie professionali, né alle prestazioni in denaro per malattia che contemplano cure di durata illimitata.

    3.   Fatti salvi gli articoli da 12 a 16:

    a)

    una persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro;

    b)

    un pubblico dipendente è soggetto alla legislazione dello Stato membro al quale appartiene l’amministrazione da cui egli dipende;

    c)

    una persona che riceva indennità di disoccupazione a norma dell’articolo 65 in base alla legislazione dello Stato membro di residenza è soggetta alla legislazione di detto Stato membro;

    d)

    una persona chiamata o richiamata alle armi o al servizio civile in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro;

    e)

    qualsiasi altra persona che non rientri nelle categorie di cui alle lettere da a) a d) è soggetta alla legislazione dello Stato membro di residenza, fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento che le garantiscono l’erogazione di prestazioni in virtù della legislazione di uno o più altri Stati membri».

    Diritto dei Paesi Bassi

    L’AOW

    6

    L’articolo 6, paragrafi 1 e 3, dell’Algemene Ouderdomswet (legge sull’assicurazione generale per la vecchiaia), del 31 maggio 1956 (Stb. 1956, n. 281), nella sua versione applicabile ai fatti di cui alle controversie principali (in prosieguo: l’«AOW»), così prevede:

    «1.   Secondo le disposizioni della presente legge è assicurata una persona che non ha ancora raggiunto l’età pensionabile e

    a)

    è residente;

    b)

    non è residente ma è soggetta all’imposta sul reddito per il lavoro subordinato svolto nei Paesi Bassi o sulla piattaforma continentale.

    (...)

    3.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, la categoria delle persone assicurate può essere ampliata o limitata da una misura amministrativa generale».

    7

    L’articolo 6a dell’AOW così prevede:

    «Eventualmente, in deroga all’articolo 6 e alle disposizioni che ne derivano,

    a)

    è considerata assicurata la persona la cui assicurazione ai sensi della presente legge deriva dall’applicazione delle disposizioni di un trattato o di una decisione di un’organizzazione internazionale;

    b)

    è considerata non assicurata la persona alla quale, in forza di un trattato o di una decisione di un’organizzazione internazionale, si applica la normativa di un altro Stato».

    8

    L’articolo 13, paragrafo 1, dell’AOW prevede che all’importo della pensione venga applicata una riduzione pari al 2% per ciascun anno civile in cui il titolare della pensione non sia stato assicurato dopo il compimento del 15° e prima del compimento del 65° anno di età.

    L’AKW

    9

    L’articolo 6 dell’Algemene Kinderbijslagwet (legge relativa al regime generale degli assegni familiari), del 26 aprile 1962 (Stb. 1962, n. 160), nella sua versione applicabile ai fatti di cui alle controversie principali (in prosieguo: l’«AKW»), riprende in termini identici il testo dell’articolo 6 dell’AOW.

    10

    L’articolo 6a dell’AKW stabilisce quanto segue:

    «Eventualmente in deroga all’articolo 6 e alle disposizioni che ne derivano,

    a)

    è considerata assicurata la persona la cui assicurazione ai sensi della presente legge deriva dall’applicazione delle disposizioni di un trattato o di una decisione di un’organizzazione internazionale;

    b)

    ai fini del capo 3 della presente legge, è considerata “assicurata” anche una persona non assicurata che ha acquisito un diritto a prestazioni familiari ai sensi del regolamento [n. 883/2004];

    c)

    è considerata non assicurata la persona alla quale, in forza di un trattato o di una decisione di un’organizzazione internazionale, si applica la normativa di un altro Stato».

    Il BUB

    11

    L’articolo 6 del Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999, del 24 dicembre 1998 (decreto del 1999 sull’estensione e la limitazione della categoria delle persone assicurate nel regime di assicurazione sociale; in prosieguo: il «BUB») (Stb. 1998, n. 746), intitolato «Interruzione temporanea del lavoro nei Paesi Bassi», così prevede:

    «Rimane assicurata con l’assicurazione sociale una persona che non risiede nei Paesi Bassi, ma che lavora esclusivamente nei Paesi Bassi e il cui lavoro è temporaneamente interrotto:

    a)

    per malattia, infermità, gravidanza, maternità o disoccupazione;

    o

    b)

    per motivi di congedo, sciopero o serrata».

    Procedimenti principali e questioni pregiudiziali

    La causa relativa a X

    12

    A partire dal 14 gennaio 2013, X, cittadina dei Paesi Bassi residente in Germania, ha iniziato ad esercitare un’attività lavorativa subordinata nei Paesi Bassi tramite un’agenzia di lavoro interinale. Il contratto di lavoro concluso con tale agenzia prevedeva che il rapporto di lavoro sarebbe iniziato al momento dell’inizio effettivo dell’incarico di lavoro e si sarebbe automaticamente concluso non appena, su richiesta dell’impresa utilizzatrice, detto incarico fosse cessato.

    13

    Nell’ambito di tale contratto, X ha svolto vari incarichi di lavoro interinale, distanziati da intervalli che vanno, il più lungo, dal 19 ottobre 2013 al 30 marzo 2014 e, i più brevi, dal 20 al 25 settembre 2014, e dal 23 al 28 gennaio 2015.

    14

    Durante tali intervalli, X ha effettuato del volontariato nei Paesi Bassi e ha svolto compiti non retribuiti di cura alla famiglia. Essa ha altresì svolto attività domestiche presso i suoi figli, per le quali ha percepito una retribuzione molto modesta.

    15

    Con decisione del 6 luglio 2015, l’SVB, su richiesta di X, le ha comunicato la spettanza dei diritti pensionistici ai sensi dell’AOW, da cui risulta che, al 30 gennaio 2015, l’interessata aveva costituito l’82% della pensione di vecchiaia completa in base all’AOW. La SVB ha ritenuto, a tal riguardo, che, poiché risiedeva in Germania, X fosse assicurata in forza del regime previdenziale dei Paesi Bassi unicamente durante i periodi in cui aveva effettivamente lavorato per l’agenzia di lavoro interinale nei Paesi Bassi, ma non durante gli intervalli tra i suoi incarichi di lavoro interinale.

    16

    Poiché il suo reclamo avverso tale decisione è stato respinto con decisione dell’SVB del 21 dicembre 2015, X ha adito il rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam, Paesi Bassi).

    17

    Con sentenza del 3 ottobre 2016, tale giudice ha disposto che l’SVB adottasse una nuova decisione. Esso ha dichiarato, facendo riferimento, in particolare, alla sentenza del 23 aprile 2015, Franzen e a. (C‑382/13, EU:C:2015:261), che gli intervalli tra gli incarichi di lavoro interinale effettuati da X dovevano essere considerati periodi di congedo o di disoccupazione, ai sensi dell’articolo 6 del BUB, cosicché, nel corso di detti intervalli, X rientrava nell’ambito di applicazione della normativa dei Paesi Bassi.

    18

    L’SVB ha interposto appello avverso tale sentenza dinanzi al Centrale Raad van Beroep (Corte d’appello in materia di previdenza sociale e di funzione pubblica, Paesi Bassi), giudice del rinvio nella presente causa.

    19

    Tale giudice del rinvio fa presente che, poiché X non ha maturato un periodo di assicurazione in Germania, non ha diritto ad una pensione di vecchiaia in tale Stato membro.

    La causa relativa a Y

    20

    A partire dal 16 luglio 2007, Y, cittadino polacco residente con la famiglia in Polonia, ha iniziato a svolgere un’attività lavorativa subordinata nei Paesi Bassi, tramite un’agenzia di lavoro interinale con la quale ha concluso contratti di lavoro successivi, separati da diversi intervalli.

    21

    Il 20 luglio 2015, Y ha stipulato con detta agenzia un contratto di lavoro a tempo determinato di otto mesi, il quale prevedeva che, se il lavoro nell’impresa utilizzatrice fosse cessato, Y sarebbe stato tenuto, per la durata di detto contratto, ad accettare un adeguato lavoro sostitutivo e che tale contratto sarebbe cessato se egli si fosse rifiutato o non fosse più stato disposto a lavorare. Poiché si è verificata quest’ultima ipotesi, detto contratto è cessato il 31 dicembre 2015.

    22

    Y, che non aveva lavorato tra il 1o gennaio e il 7 febbraio 2016, ha stipulato, l’8 febbraio 2016, un nuovo contratto di lavoro con la stessa agenzia.

    23

    Con decisione del 29 marzo 2016, l’SVB ha informato Y del fatto che egli non aveva diritto agli assegni familiari in forza del regime di sicurezza sociale olandese per i mesi di gennaio e febbraio 2016, dal momento che, nel primo giorno lavorativo di ciascuno di tali mesi, non aveva svolto alcuna attività lavorativa nei Paesi Bassi.

    24

    Poiché il suo reclamo è stato respinto con decisione dell’SVB del 20 maggio 2016, Y ha proposto ricorso dinanzi al rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam).

    25

    Con sentenza del 5 gennaio 2017, detto giudice ha respinto il ricorso in quanto infondato. Esso ha considerato che il contratto di lavoro del 20 luglio 2015 era cessato durante l’intervallo compreso tra il 1o gennaio e il 7 febbraio 2016 e ha precisato che non era stato dimostrato che nell’ambito di tale contratto fosse stato previsto un congedo retribuito o non retribuito. Pertanto, tale intervallo non poteva costituire un’interruzione temporanea di lavoro, ai sensi dell’articolo 6 del BUB.

    26

    Avverso tale sentenza, Y ha proposto appello dinanzi al Centrale Raad van Beroep (Corte d’appello in materia di previdenza sociale e di funzione pubblica).

    Considerazioni comuni ai due procedimenti principali

    27

    Il giudice del rinvio rileva che X e Y erano assicurati ai sensi rispettivamente dell’AOW e dell’AKW durante i periodi in cui hanno svolto incarichi di lavoro interinale nei Paesi Bassi e che le controversie nei procedimenti principali vertono sulla questione se durante gli intervalli tra detti incarichi fosse cessata la loro iscrizione presso la previdenza sociale dei Paesi Bassi. Tale giudice ritiene che sia necessario, a tal fine, determinare la legislazione applicabile durante tali intervalli in forza del regolamento n. 883/2004.

    28

    Esso ricorda, a tal riguardo, che, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004, le persone cui è applicabile tale regolamento sono soggette alla legislazione di un solo Stato membro, la quale è determinata conformemente alle disposizioni dell’articolo 11, paragrafo 3, di detto regolamento.

    29

    Il giudice del rinvio ritiene che, affinché sia applicabile l’articolo 11, paragrafo 3, lettera a), del regolamento n. 883/2004, debba sussistere un’attività o una situazione assimilata ai sensi dell’articolo 1, lettera a), di tale regolamento, che è considerata tale ai fini dell’applicazione della legislazione previdenziale dello Stato membro in cui è esercitata tale attività o si verifica la situazione assimilata.

    30

    Orbene, nel caso di specie, le situazioni di X e di Y durante gli intervalli tra i loro incarichi di lavoro non costituirebbero attività subordinate, ai sensi dell’articolo 1, lettera a), del regolamento n. 883/2004. In forza del diritto dei Paesi Bassi, infatti, le attività esercitate da X nei Paesi Bassi durante tali intervalli non possono essere considerate attività subordinate. Analogamente, in forza del suddetto diritto, Y non avrebbe esercitato un’attività subordinata durante detti intervalli poiché il suo contratto di lavoro era in quel momento terminato. Inoltre, non sarebbe stato previamente convenuto alcun congedo non retribuito e il contratto di lavoro dell’8 febbraio 2016 sarebbe stato concluso per un periodo che andava oltre la data di cessazione inizialmente prevista nel contratto di lavoro precedente.

    31

    Il giudice del rinvio si chiede, pertanto, se le situazioni di X e di Y durante gli intervalli tra i loro incarichi di lavoro interinale possano essere considerate come «situazion[i] assimilat[e]», ai sensi dell’articolo 1, lettera a), del regolamento n. 883/2004.

    32

    Esso rileva, al riguardo, che durante gli intervalli tra gli incarichi di lavoro interinale di X e di Y non esisteva più un rapporto di lavoro, cosicché non si può ritenere che questi ultimi, durante tali periodi, fossero lavoratori ai sensi del diritto dei Paesi Bassi.

    33

    Il giudice del rinvio aggiunge che, come risulta dalla sentenza del 19 settembre 2019, van den Berg e a. (C‑95/18 e C‑96/18, EU:C:2019:767), lo Stato membro dell’occupazione non è tenuto ad assoggettare alla propria legislazione di previdenza sociale il lavoratore migrante residente nel territorio di un altro Stato membro per i periodi durante i quali quest’ultimo è soggetto, in forza del titolo II del regolamento n. 883/2004, alla legislazione previdenziale di quest’ultimo Stato membro, pur se quest’ultima non conferisca a tale lavoratore alcun diritto alla pensione di vecchiaia o agli assegni familiari. Pertanto, il fatto che gli interessati non avessero diritto a prestazioni analoghe nel loro Stato membro di residenza sarebbe irrilevante.

    34

    Tuttavia, il giudice del rinvio dubita che la legislazione applicabile durante gli intervalli tra gli incarichi di lavoro interinale di X e di Y debba essere determinata in forza dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera e), del regolamento n. 883/2004.

    35

    A tal proposito, esso sostiene che dalla giurisprudenza della Corte, in particolare dal punto 50 della sentenza del 23 aprile 2015, nella causa Franzen e a. (C‑382/13, EU:C:2015:261) – pronunciata nel contesto del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996 (GU 1997, L 28, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 1992/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 (GU 2006, L 392, pag. 1), che sarebbe trasponibile nel contesto del regolamento n. 883/2004 – emerge che le persone che esercitano abitualmente la loro attività professionale in uno Stato membro rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera a), del regolamento n. 883/2004 fintantoché non hanno cessato definitivamente o temporaneamente tale attività e che esse restano soggette a tale legislazione anche nei giorni in cui non esercitano effettivamente tale attività. Pertanto, la circostanza che esista un rapporto di lavoro non sarebbe decisiva al riguardo. Il giudice del rinvio non esclude, pertanto, che gli intervalli tra gli incarichi di lavoro interinale di X e di Y, in particolare di X, non costituiscano effettivamente una cessazione della loro attività di lavoro subordinato nei Paesi Bassi. Esso si interroga sugli elementi pertinenti di cui occorre tener conto al riguardo, in particolare sul termine a partire dal quale si deve ritenere che una persona che, come X o Y, non abbia più alcun rapporto di lavoro, abbia cessato la sua attività nello Stato membro della sua occupazione.

    36

    Tuttavia, il giudice del rinvio rileva che dal punto 51 di detta sentenza risulta altresì che una persona è immediatamente soggetta alla legislazione dello Stato di residenza se non esercita alcuna attività lavorativa retribuita e non ha un rapporto di lavoro, anche se ha cessato solo temporaneamente la sua attività nello Stato della sua occupazione, sussistendo come unica eccezione il caso in cui l’interessato percepisce una prestazione ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento n. 883/2004.

    37

    Alla luce di quanto precede, il Centrale Raad van Beroep (Corte d’appello in materia di previdenza sociale e di funzione pubblica) ha sospeso il procedimento e sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

    «1)

    Se l’articolo 11, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004 debba essere interpretato nel senso che un lavoratore che vive in uno Stato membro e lavora nel territorio di un altro Stato membro in forza di un contratto di lavoro interinale, ai sensi del quale il contratto di lavoro cessa appena ha fine il lavoro interinale e successivamente torna in essere, nei periodi intermedi resti assoggettato alla legislazione di quest’ultimo Stato membro fintantoché non abbia temporaneamente posto fine a detto lavoro.

    2)

    Quali fattori siano rilevanti per valutare in siffatti casi se si configura o meno una cessazione temporanea delle attività lavorative.

    3)

    Dopo quale periodo di tempo si debba presumere che un lavoratore, che non ha più un rapporto di lavoro contrattuale, abbia temporaneamente posto fine alle sue attività lavorative nel paese di occupazione, tranne nel caso di indicazioni concrete in senso diverso».

    Sulle questioni pregiudiziali

    38

    Con le sue tre questioni pregiudiziali, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 11, paragrafo 3, lettere a) ed e), del regolamento n. 883/2004 debba essere interpretato nel senso che una persona che risiede in uno Stato membro e che effettua, tramite un’agenzia di lavoro interinale stabilita in un altro Stato membro, incarichi di lavoro interinale nel territorio di tale altro Stato membro è soggetta, durante gli intervalli tra detti incarichi di lavoro interinale, alla legislazione nazionale del suo Stato membro di occupazione oppure nel senso che tale persona è soggetta, durante detti intervalli, alla legislazione nazionale dello Stato membro in cui è residente.

    39

    Secondo una giurisprudenza costante, le disposizioni del titolo II del regolamento n. 883/2004, in cui si colloca l’articolo 11, paragrafo 3, di quest’ultimo, costituiscono un sistema completo ed uniforme di norme di conflitto di leggi volto ad assoggettare i lavoratori che si spostano all’interno dell’Unione al regime previdenziale di un solo Stato membro, in modo da evitare il cumulo di legislazioni nazionali applicabili e le complicazioni che possono derivarne (v., in tal senso, sentenza del 20 maggio 2021, FORMAT Urządzenia i Montaże Przemysłowe, C-879/19, EU:C:2021:409, punto 30 e giurisprudenza ivi citata).

    40

    A tal fine, l’articolo 11, paragrafo 3, lettera a), del regolamento n. 883/2004 stabilisce il principio secondo cui la persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla legislazione in materia previdenziale di tale Stato membro.

    41

    Come osservato dall’avvocato generale al paragrafo 63 delle sue conclusioni, l’esistenza di un rapporto di lavoro siffatto diviene ininfluente solo nell’ipotesi, eccezionale, contemplata dall’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento n. 883/2004, che equipara alle persone che esercitano un’attività subordinata o autonoma quelle che ricevono una prestazione in denaro a motivo o in conseguenza di tale attività.

    42

    Orbene, nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che, durante gli intervalli tra i loro incarichi di lavoro interinale, X e Y non hanno beneficiato dei vantaggi di cui all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento n. 883/2004.

    43

    Occorre, pertanto, stabilire se si debba ritenere che X e Y abbiano esercitato, durante detti intervalli, un’attività subordinata o autonoma, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera a), del regolamento n. 883/2004.

    44

    A tal riguardo, occorre ricordare che l’articolo 1, lettera a), del regolamento n. 883/2004 definisce i termini «attività subordinata» come un’attività o una situazione assimilata, che è considerata tale ai fini dell’applicazione della legislazione previdenziale dello Stato membro in cui tale attività è esercitata o la situazione assimilata si verifica.

    45

    Nel caso di specie, dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che X esercitava la sua attività sulla base di un contratto di lavoro interinale a tempo determinato, contenente una clausola in forza della quale il rapporto di lavoro doveva iniziare al momento dell’inizio effettivo della sua attività e terminare al momento della cessazione di tale attività. Ne consegue che, durante gli intervalli tra i suoi incarichi di lavoro interinale, non esisteva un rapporto di lavoro tra X e l’agenzia di lavoro interinale.

    46

    Inoltre, anche se, durante tali intervalli, X era iscritta presso varie agenzie di lavoro interinale dei Paesi Bassi, essa non ha svolto alcun incarico di lavoro interinale per conto di queste ultime. Quanto alle attività di volontariato e ai compiti domestici che X ha svolto nei Paesi Bassi durante detti intervalli, è sufficiente rilevare che essi non possono, secondo il giudice del rinvio, essere considerati come un’attività di lavoro subordinato o una situazione assimilata, ai sensi della normativa dei Paesi Bassi.

    47

    Per quanto riguarda Y, dalla decisione di rinvio risulta che quest’ultimo ha esercitato la sua attività per conto di un’agenzia di lavoro interinale mediante un contratto di lavoro a tempo determinato iniziato il 20 luglio 2015 e concluso il 31 dicembre 2015 e che ha concluso con questa stessa agenzia un nuovo contratto di lavoro che è iniziato l’8 febbraio 2016. Pertanto, durante l’intervallo tra questi due contratti, vale a dire dal 1o gennaio al 7 febbraio 2016, il rapporto di lavoro tra Y e l’agenzia di lavoro interinale era cessato.

    48

    Ne consegue che, a causa della cessazione della loro attività professionale, X e Y non svolgevano, durante gli intervalli tra i loro incarichi di lavoro interinale, un’attività lavorativa subordinata né si trovavano in una situazione assimilata, ai sensi della normativa dei Paesi Bassi. Di conseguenza, essi non rientravano nell’ambito di applicazione dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera a), del regolamento n. 883/2004, cosicché essi non erano soggetti alla legislazione dei Paesi Bassi.

    49

    Tale constatazione non può essere rimessa in discussione dalla sentenza del 23 aprile 2015, Franzen e a. (C‑382/13, EU:C:2015:261), alla quale fanno riferimento la Commissione e il giudice del rinvio. Ai punti 50 e 51 di tale sentenza, la Corte ha, infatti, dichiarato che la normativa dello Stato membro di occupazione continua ad applicarsi sino a quando la persona interessata svolge la sua attività professionale nel territorio di tale Stato membro, ma che, per contro, le persone che abbiano cessato definitivamente o temporaneamente la loro attività professionale sono soggette alla normativa dello Stato membro in cui risiedono. Ne consegue che, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 82 e 84 delle sue conclusioni, ai fini dell’applicazione della normativa dello Stato membro di occupazione, è sempre necessaria l’esistenza di un rapporto di lavoro continuativo. Le concrete modalità di esercizio della prestazione lavorativa, quali la circostanza che il lavoro sia svolto a tempo parziale oppure occasionalmente o che gli obblighi concreti che ne derivano siano sospesi, sono irrilevanti nella misura in cui non incidono sul carattere continuativo del rapporto di lavoro.

    50

    In tali circostanze e tenuto conto della constatazione effettuata al punto 48 della presente sentenza, durante gli intervalli tra i loro incarichi di lavoro interinale, X e Y rientravano nell’ambito di applicazione dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera e), del regolamento n. 883/2004, che costituisce una norma residuale applicabile a tutte le persone che si trovano in una situazione che non è specificamente disciplinata da altre disposizioni del regolamento stesso, il quale istituisce un sistema completo di determinazione della legislazione applicabile (v., in tal senso, sentenza dell’8 maggio 2019, Inspecteur van de Belastingdienst, C‑631/17, EU:C:2019:381, punto 31).

    51

    Tale disposizione prevede, infatti, che qualsiasi altra persona che non rientri nelle categorie di cui alle lettere da a) a d) di tale paragrafo è soggetta alla legislazione dello Stato membro di residenza, fatte salve le altre disposizioni di detto regolamento che le garantiscono l’erogazione di prestazioni in virtù della legislazione di uno o più altri Stati membri. Essa si applica sia alle persone che hanno cessato definitivamente ogni attività lavorativa sia a quelle che hanno cessato la loro attività solo temporaneamente (v., per analogia, sentenza dell’11 novembre 2004, Adanez-Vega, C‑372/02, EU:C:2004:705, punto 24).

    52

    Orbene, nel caso di specie, la situazione di X e di Y durante gli intervalli tra i loro incarichi di lavoro interinale non corrispondeva né alla situazione prevista all’articolo 11, paragrafo 3, lettera a), del regolamento n. 883/2004, come è stato illustrato ai punti da 45 a 48 della presente sentenza, né a quelle previste all’articolo 11, paragrafo 3, lettere da b) a d), di tale regolamento, in quanto queste ultime riguardavano i dipendenti pubblici, i disoccupati e le persone chiamate o richiamate alle armi o per effettuare il servizio civile.

    53

    Di conseguenza, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che l’articolo 11, paragrafo 3, lettere a) ed e), del regolamento n. 883/2004 deve essere interpretato nel senso che una persona che risiede in uno Stato membro e che svolge, tramite un’agenzia di lavoro interinale stabilita in un altro Stato membro, incarichi di lavoro interinale nel territorio di tale altro Stato membro è assoggettata, durante gli intervalli tra detti incarichi di lavoro, alla legislazione nazionale dello Stato membro in cui risiede, qualora, in forza del contratto di lavoro interinale, il rapporto di lavoro sia cessato durante tali intervalli.

    Sulle spese

    54

    Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

     

    Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

     

    L’articolo 11, paragrafo 3, lettere a) ed e), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale,

     

    deve essere interpretato nel senso che:

     

    una persona che risiede in uno Stato membro e che svolge, tramite un’agenzia di lavoro interinale stabilita in un altro Stato membro, incarichi di lavoro interinale nel territorio di tale altro Stato membro è assoggettata, durante gli intervalli tra detti incarichi di lavoro, alla legislazione nazionale dello Stato membro in cui risiede, qualora, in forza del contratto di lavoro interinale, il rapporto di lavoro sia cessato durante tali intervalli.

     

    Firme


    ( *1 ) Lingua processuale: il neerlandese.

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