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Document 62020CJ0646

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 15 novembre 2022.
Senatsverwaltung für Inneres und Sport, Standesamtsaufsicht contro TB.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof.
Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale – Divorzio – Regolamento (CE) n. 2201/2003 – Articolo 2, punto 4, e articolo 21 – Nozione di “decisione” – Riconoscimento, in uno Stato membro, di uno scioglimento del matrimonio convenuto in un accordo tra i coniugi e pronunciato da un ufficiale dello stato civile di un altro Stato membro – Criterio che consente di accertare l’esistenza di una “decisione”.
Causa C-646/20.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2022:879

 SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

15 novembre 2022 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale – Divorzio – Regolamento (CE) n. 2201/2003 – Articolo 2, punto 4, e articolo 21 – Nozione di “decisione” – Riconoscimento, in uno Stato membro, di uno scioglimento del matrimonio convenuto in un accordo tra i coniugi e pronunciato da un ufficiale dello stato civile di un altro Stato membro – Criterio che consente di accertare l’esistenza di una “decisione”»

Nella causa C‑646/20,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), con decisione del 28 ottobre 2020, pervenuta in cancelleria il 1o dicembre 2020, nel procedimento

Senatsverwaltung für Inneres und Sport, Standesamtsaufsicht,

contro

TB,

con l’intervento di:

Standesamt Mitte von Berlin,

RD,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, L. Bay Larsen, vicepresidente, A. Arabadjiev, A. Prechal, E. Regan, M. Safjan (relatore) e M.L. Arastey Sahún, presidenti di sezione, M. Ilešič, J.-C. Bonichot, S. Rodin, I. Jarukaitis, A. Kumin, M. Gavalec, Z. Csehi e O. Spineanu-Matei, giudici,

avvocato generale: A.M. Collins

cancelliere: M. Krausenböck, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’8 febbraio 2022,

considerate le osservazioni presentate:

per il governo tedesco, da J. Möller, M. Hellmann e U. Kühne, in qualità di agenti;

per il governo estone, da N. Grünberg, in qualità di agente;

per il governo francese, da A. Daniel e A.‑L. Desjonquères, in qualità di agenti;

per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da G. Natale, avvocato dello Stato;

per il governo polacco, da B. Majczyna e S. Żyrek, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da H. Leupold, M. Wilderspin e W. Wils, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 5 maggio 2022,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU 2003, L 338, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento Bruxelles II bis»).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Senatsverwaltung für Inneres und Sport, Standesamtsaufsicht (Ministero berlinese dell’Interno e dello Sport, autorità di vigilanza dello stato civile, Germania), (in prosieguo: l’«autorità di vigilanza dello stato civile») e TB in merito al rifiuto, da parte di detta autorità, di autorizzare la trascrizione nel registro dei matrimoni tedesco del divorzio tra TB e RD, intervenuto in via extragiudiziale in Italia, in assenza di previo riconoscimento del divorzio stesso da parte dell’autorità giudiziaria tedesca competente.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Convenzione di Bruxelles

3

L’articolo 25 della Convenzione del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalle successive convenzioni relative all’adesione dei nuovi Stati membri a tale convenzione (in prosieguo: la «Convenzione di Bruxelles»), così dispone:

«Ai sensi della presente convenzione, per decisione si intende, a prescindere dalla denominazione usata, qualsiasi decisione resa da un organo giurisdizionale di uno Stato contraente, quale ad esempio decreto, sentenza, ordinanza o mandato di esecuzione, nonché la determinazione da parte del cancelliere delle spese giudiziali».

Regolamento Bruxelles II bis

4

I considerando 1, 2, 8, 21 e 22 del regolamento Bruxelles II bis così recitavano:

«(1)

La Comunità europea si prefigge l’obiettivo di istituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel quale sia garantita la libera circolazione delle persone. A tal fine, la Comunità adotta, tra l’altro, le misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile necessarie al corretto funzionamento del mercato interno.

(2)

Il Consiglio europeo di Tampere ha approvato il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie quale fondamento per la creazione di un autentico spazio giudiziario (...).

(...)

(8)

Relativamente alle decisioni di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio, il presente regolamento dovrebbe applicarsi solo allo scioglimento del vincolo matrimoniale e non dovrebbe riguardare questioni quali le cause di divorzio, gli effetti del matrimonio sui rapporti patrimoniali o altri provvedimenti accessori ed eventuali.

(...)

(21)

Il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni rese in uno Stato membro dovrebbero fondarsi sul principio della fiducia reciproca e i motivi di non riconoscimento dovrebbero essere limitati al minimo indispensabile.

(22)

Gli atti pubblici e gli accordi tra le parti aventi efficacia esecutiva in uno Stato membro dovrebbero essere equiparati a “decisioni” ai fini dell’applicazione delle norme sul riconoscimento e l’esecuzione».

5

L’articolo 1 del regolamento in parola era così redatto:

«1.   Il presente regolamento si applica, indipendentemente dal tipo di autorità giurisdizionale, alle materie civili relative:

a)

al divorzio, alla separazione personale e all’annullamento del matrimonio;

b)

all’attribuzione, all’esercizio, alla delega, alla revoca totale o parziale della responsabilità genitoriale.

(...)

3.   Il presente regolamento non si applica:

(...)

e)

alle obbligazioni alimentari;

(...)».

6

L’articolo 2 di detto regolamento così disponeva:

«Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

1)

“autorità giurisdizionale”: tutte le autorità degli Stati membri competenti per le materie rientranti nel campo di applicazione del presente regolamento a norma dell’articolo 1;

(...)

3)

“Stato membro”: tutti gli Stati membri ad eccezione della Danimarca;

4)

“decisione”: una decisione di divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento del matrimonio emessa dal giudice di uno Stato membro, nonché una decisione relativa alla responsabilità genitoriale, a prescindere dalla denominazione usata per la decisione, quale ad esempio decreto, sentenza o ordinanza;

(...)».

7

Il capo III del regolamento Bruxelles II bis, dal titolo «Riconoscimento ed esecuzione», conteneva una sezione 1, intitolata «Riconoscimento», nella quale figuravano gli articoli da 21 a 27 del regolamento stesso.

8

L’articolo 21 di detto regolamento prevedeva quanto segue:

«1.   Le decisioni pronunciate in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento.

2.   In particolare, e fatto salvo il paragrafo 3, non è necessario alcun procedimento per l’aggiornamento delle iscrizioni nello stato civile di uno Stato membro a seguito di una decisione di divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento del matrimonio pronunciata in un altro Stato membro, contro la quale non sia più possibile proporre impugnazione secondo la legge di detto Stato membro.

(...)».

9

Ai sensi dell’articolo 22 del medesimo regolamento, intitolato «Motivi di non riconoscimento delle decisioni di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio»:

«La decisione di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio non è riconosciuta nei casi seguenti:

a)

se il riconoscimento è manifestamente contrario all’ordine pubblico dello Stato membro richiesto;

(...)».

10

L’articolo 25 del regolamento Bruxelles II bis così recitava:

«Il riconoscimento di una decisione non può essere negato perché la legge dello Stato membro richiesto non prevede per i medesimi fatti il divorzio, la separazione personale o l’annullamento del matrimonio».

11

Alla sezione 3, intitolata «Disposizioni comuni alle sezioni 1 e 2», del capo III del regolamento in parola, figurava in particolare l’articolo 39 del medesimo, il quale così disponeva:

«L’autorità giurisdizionale o l’autorità competente dello Stato membro d’origine rilascia, su richiesta di qualsiasi parte interessata, un certificato utilizzando il modello standard di cui all’allegato I (decisioni in materia matrimoniale) o all’allegato II (decisioni in materia di responsabilità genitoriale)».

12

La sezione 5 di detto capo III, intitolata «Atti pubblici e accordi», conteneva unicamente l’articolo 46 di tale regolamento, il quale era così formulato:

«Gli atti pubblici formati e aventi efficacia esecutiva in uno Stato membro nonché gli accordi tra le parti aventi efficacia esecutiva nello Stato membro di origine sono riconosciuti ed eseguiti alle stesse condizioni previste per le decisioni».

Regolamento Bruxelles II ter

13

A norma del suo articolo 104, paragrafo 1, il regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio, del 25 giugno 2019, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori (GU 2019, L 178, pag. 1, e rettifica GU 2020, L 347, pag. 52, in prosieguo: il «regolamento Bruxelles II ter»), che procede ad una rifusione del regolamento Bruxelles II bis, ha abrogato quest’ultimo a decorrere dal 1o agosto 2022. Tuttavia, in applicazione dell’articolo 100, paragrafo 2, del regolamento Bruxelles II ter, il regolamento Bruxelles II bis continua ad applicarsi alle decisioni rese nelle azioni proposte, agli atti pubblici formalmente redatti o registrati e agli accordi che sono divenuti esecutivi nello Stato membro in cui sono stati conclusi anteriormente al 1o agosto 2022. In considerazione della data dei fatti di cui al procedimento principale, quest’ultimo è pertanto disciplinato dal regolamento Bruxelles II bis.

14

Il considerando 14 del regolamento Bruxelles II ter così recita:

«Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, al termine “autorità giurisdizionale” occorrerebbe attribuire un significato ampio, che comprenda anche autorità amministrative o altre autorità, quali i notai, che talvolta esercitano funzioni giudiziarie in materia matrimoniale o in materia di responsabilità genitoriale. Qualsiasi accordo approvato dall’autorità giurisdizionale a seguito di un esame di merito effettuato conformemente al diritto e alle procedure nazionali dovrebbe essere riconosciuto o eseguito in quanto “decisione”. Altri accordi che producono effetti giuridici vincolanti nello Stato membro di origine a seguito dell’intervento formale di un’autorità pubblica o di un’altra autorità a tal fine comunicata alla Commissione da uno Stato membro dovrebbero trovare applicazione in altri Stati membri conformemente alle specifiche disposizioni relative agli atti pubblici e agli accordi contenute nel presente regolamento. Il regolamento non dovrebbe consentire la libera circolazione di accordi meramente privati. Tuttavia, dovrebbero circolare gli accordi che non sono né una decisione né un atto pubblico, ma che sono stati registrati da un’autorità pubblica a tal fine competente. Tali autorità pubbliche potrebbero comprendere un notaio che registra l’accordo, anche nell’esercizio della libera professione».

15

L’articolo 30 di tale regolamento così prevede:

«1.   Le decisioni pronunciate in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento particolare.

2.   In particolare, e fatto salvo il paragrafo 3, non è necessario alcun procedimento particolare per l’aggiornamento delle iscrizioni nello stato civile di uno Stato membro a seguito di una decisione di divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento del matrimonio pronunciata in un altro Stato membro, contro la quale non sia più possibile proporre impugnazione secondo la legge di detto Stato membro.

(...)».

16

L’articolo 65 del citato regolamento dispone quanto segue:

«1.   Gli atti pubblici e gli accordi in materia di separazione personale e divorzio aventi effetti giuridici vincolanti nello Stato membro di origine sono riconosciuti negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento. La sezione 1 del presente capo si applica di conseguenza, salvo se diversamente disposto nella presente sezione.

2.   Gli atti pubblici e gli accordi in materia di responsabilità genitoriale aventi effetti giuridici vincolanti e che hanno efficacia esecutiva nello Stato membro di origine sono riconosciuti ed eseguiti negli altri Stati membri senza che sia richiesta una dichiarazione di esecutività. Le sezioni 1 e 3 del presente capo si applicano di conseguenza, salvo se diversamente disposto nella presente sezione».

Diritto tedesco

17

L’articolo 97, paragrafo 1, seconda frase, del Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (legge sul procedimento nelle cause in materia familiare e nelle questioni di volontaria giurisdizione) del 17 dicembre 2008 (BGBl. 2008 I, pag. 2586), nella versione applicabile alla controversia di cui al procedimento principale (in prosieguo: il «FamFG»), dispone che «[l]e disposizioni contenute negli atti dell’Unione europea non sono pregiudicate» da quelle del FamFG.

18

L’articolo 107 del FamFG, dal titolo «Riconoscimento delle decisioni straniere in materia matrimoniale», al suo paragrafo 1 enuncia quanto segue:

«Le decisioni emanate all’estero con cui un matrimonio è annullato, dichiarato invalido o sciolto, con o senza mantenimento del vincolo matrimoniale, o con le quali viene accertata l’esistenza di un matrimonio tra le parti, o la sua assenza, sono riconosciute soltanto se l’autorità giudiziaria competente del Land ha accertato che ricorrono i presupposti per il riconoscimento. Se ha statuito un giudice o un’autorità di uno Stato del quale entrambi i coniugi possedevano la cittadinanza alla data della decisione, il riconoscimento non dipende da una constatazione dell’autorità giudiziaria competente del Land».

19

L’articolo 3 del Personenstandsgesetz (legge sullo stato civile), del 19 febbraio 2007 (BGBl. 2007 I, pag. 122), nella versione applicabile alla controversia di cui al procedimento principale (in prosieguo: il «PStG»), è intitolato «Registro dello stato civile». Il paragrafo 1 di tale articolo così recita:

«Nell’ambito delle sue competenze, l’ufficio dello stato civile tiene:

1)

un registro dei matrimoni (articolo 15),

(...)».

20

L’articolo 5 del PStG, intitolato «Aggiornamento del registro dello stato civile», al suo paragrafo 1 prevede quanto segue:

«Le iscrizioni nel registro devono essere completate e rettificate conformemente alle disposizioni della presente legge (aggiornamento)».

21

L’articolo 16 del PStG, intitolato «Aggiornamento», al suo paragrafo 1 così dispone:

«L’iscrizione del matrimonio menziona gli atti successivi concernenti

(...)

3)

l’annullamento del matrimonio o il divorzio,

(...)».

Diritto italiano

22

Il decreto-legge del 12 settembre 2014, n. 132 – Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile (GURI n. 212 del 12 settembre 2014) convertito in legge, con modificazioni, dalla legge del 10 novembre 2014, n. 162 (GURI n. 261, del 10 novembre 2014) (in prosieguo: il «decreto-legge n. 132/2014»), dispone ai primi due commi dell’articolo 12, dal titolo «Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all’ufficiale dello stato civile», che i coniugi, con l’assistenza facoltativa di un avvocato, possono segnatamente concludere innanzi all’ufficiale dello stato civile competente un accordo di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, a condizione che detti coniugi non abbiano figli minori, né figli maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.

23

L’articolo 12, paragrafo 3, del decreto-legge n. 132/2014 prevede inoltre che l’ufficiale dello stato civile riceva da ciascuna delle parti personalmente la dichiarazione che esse vogliono far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenerne lo scioglimento, secondo condizioni tra di esse concordate, che l’accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale, che l’atto contenente l’accordo è compilato e sottoscritto immediatamente dopo il ricevimento delle dichiarazioni dei coniugi, che l’accordo stesso tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, segnatamente, i procedimenti di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di scioglimento del matrimonio e che l’ufficiale dello stato civile, quando riceve le dichiarazioni dei coniugi, li invita a comparire di fronte a sé non prima di trenta giorni dalla ricezione per la conferma dell’accordo, laddove la mancata comparizione equivale a mancata conferma dell’accordo.

24

Una circolare del Ministero della Giustizia (Italia) del 22 maggio 2018, relativa al decreto-legge n. 132/2014, indica l’ufficiale dello stato civile quale autorità competente in Italia ad emanare il certificato previsto all’articolo 39 del regolamento Bruxelles II bis.

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

25

Il 20 settembre 2013 TB, avente doppia cittadinanza tedesca e italiana, ha sposato RD, cittadino italiano, dinanzi allo Standesamt Mitte von Berlin (ufficio dello stato civile di Berlino-Mitte, Germania). Tale matrimonio è stato iscritto nel registro dei matrimoni di Berlino.

26

Il 30 marzo 2017 TB e RD si sono presentati per la prima volta dinanzi all’ufficiale dello stato civile di Parma (Italia) al fine di avviare un procedimento di divorzio in via extragiudiziale a norma dell’articolo 12 del decreto-legge n. 132/2014. L’11 maggio 2017 essi sono comparsi una seconda volta dinanzi a detto ufficiale per confermare la loro dichiarazione. Al termine di una terza comparizione, il 15 febbraio 2018, TB e RD hanno dichiarato, facendo riferimento alla loro dichiarazione del 30 marzo 2017, che intendevano ottenere lo scioglimento del loro matrimonio, precisando altresì che non era pendente alcun procedimento al riguardo. Poiché tali dichiarazioni sono state ulteriormente confermate il 26 aprile 2018 dinanzi a detto ufficiale, quest’ultimo ha rilasciato a TB, in data 2 luglio 2018, il certificato di cui all’articolo 39 del regolamento Bruxelles II bis, attestante il suo divorzio da RD con effetto dal 15 febbraio 2018.

27

TB ha chiesto all’ufficio dello stato civile di Berlino-Mitte di iscrivere tale divorzio nel registro dei matrimoni di Berlino, conformemente alle disposizioni del PStG. Chiedendosi tuttavia se tale iscrizione non richiedesse un previo riconoscimento a norma dell’articolo 107 del FamFG, tale ufficio, tramite l’autorità di vigilanza dello stato civile, ha adito l’Amtsgericht (Tribunale circoscrizionale, Germania) competente in merito a detta questione.

28

Con ordinanza del 1o luglio 2019 tale giudice ha deciso che l’iscrizione del divorzio in via extragiudiziale di TB e di RD nel registro dei matrimoni era possibile solo a seguito di un riconoscimento, in forza dell’articolo 107, paragrafo 1, prima frase, del FamFG, da parte dell’autorità giudiziaria competente del Land, nella fattispecie la Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung (Ministero berlinese della Giustizia, della Tutela dei Consumatori e della Lotta contro le Discriminazioni; Germania) (in prosieguo: il «Ministero berlinese della Giustizia»).

29

La domanda di riconoscimento presentata da TB al Ministero berlinese della Giustizia è stata tuttavia respinta da quest’ultimo con la motivazione che non si trattava di una decisione che richiedesse un riconoscimento. Il ricorso proposto da TB avverso il rigetto di tale domanda è ancora pendente dinanzi al Kammergericht Berlin (Tribunale superiore del Land di Berlino, Germania).

30

TB ha peraltro proposto ricorso avverso l’ordinanza del 1o luglio 2019, che è stato accolto dal Kammergericht Berlin (Tribunale superiore del Land di Berlino). Quest’ultimo ha pertanto vietato all’ufficio dello stato civile di Berlino-Mitte di subordinare l’iscrizione del divorzio di TB e di RD, avvenuto in Italia, nel registro dei matrimoni ad un previo riconoscimento da parte del Ministero berlinese della Giustizia.

31

L’autorità di vigilanza dello stato civile ha adito il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), giudice del rinvio, con un ricorso avverso tale decisione, al fine di ottenere il ripristino dell’ordinanza datata 1o luglio 2019.

32

Il giudice del rinvio si chiede se, alla luce della nozione di «decisione» di cui all’articolo 21 del regolamento Bruxelles II bis, in combinato disposto con l’articolo 2, punto 4, del medesimo, le norme previste da detto regolamento in materia di riconoscimento delle decisioni di divorzio trovino applicazione nel caso di un divorzio risultante da un accordo concluso dai coniugi e pronunciato da un ufficiale dello stato civile di uno Stato membro, conformemente alla legislazione di quest’ultimo. In caso affermativo e tenuto conto del fatto che tali norme non sono pregiudicate, ai sensi dell’articolo 97, paragrafo 1, seconda frase, del FamFG, da quelle della normativa tedesca, in Germania non sarebbe necessario alcun procedimento di riconoscimento. Occorrerebbe quindi stabilire se la nozione di «decisione», ai sensi delle citate disposizioni del regolamento Bruxelles II bis, debba essere interpretata nel senso che essa comprende meramente gli atti che promanano da un’autorità giurisdizionale o da un’autorità che esercita prerogative dei pubblici poteri e che hanno un’efficacia costitutiva di diritti, oppure se essa comprenda altresì gli atti giuridici privati rientranti nella volontà autonoma delle parti, adottati senza una siffatta partecipazione con efficacia costitutiva di un’autorità statale, come si verificherebbe nel procedimento previsto in Italia dall’articolo 12 del decreto-legge n. 132/2014.

33

Il giudice del rinvio ritiene che né la formulazione delle citate disposizioni, né gli insegnamenti che si possono trarre dalla sentenza del 20 dicembre 2017, Sahyouni (C‑372/16, EU:C:2017:988), consentano di risolvere chiaramente tale questione, ancorché una parte della dottrina tedesca accolga un’interpretazione estensiva di detta formulazione, che consentirebbe di ritenere che le norme previste dal regolamento Bruxelles II bis in materia di riconoscimento delle decisioni di divorzio siano applicabili ai divorzi intervenuti al termine di un procedimento extragiudiziale, come quello previsto dalla normativa italiana di cui trattasi nel procedimento principale.

34

Mentre questa parte della dottrina sostiene che una siffatta interpretazione è giustificata alla luce della finalità del regolamento Bruxelles II bis, consistente nel garantire un agevole riconoscimento in materia di cause matrimoniali nell’Unione, il giudice del rinvio propende per un’interpretazione opposta. Secondo tale giudice, il regolamento Bruxelles II bis si basa sul presupposto secondo cui solo una decisione di divorzio pronunciata da un’autorità pubblica e alla quale sia collegata un’efficacia costitutiva di diritti consente di garantire la tutela del coniuge «più debole» contro gli svantaggi associati al divorzio, poiché una siffatta autorità è in grado di impedire il divorzio esercitando la propria competenza di controllo. Orbene, ciò non si verificherebbe qualora la base giuridica dello scioglimento del matrimonio dipenda dalla volontà autonoma dei coniugi, espressa in un atto giuridico privato e qualora la partecipazione dell’autorità pubblica si limiti a funzioni di monito, di chiarimento, di prova o di consulenza, senza potere di controllo nel merito.

35

Il giudice del rinvio aggiunge che un simile orientamento è corroborato, per un verso, dal fatto che, al momento dell’adozione del regolamento Bruxelles II bis, nel diritto degli Stati membri dell’epoca non esisteva alcun procedimento di divorzio in via extragiudiziale, cosicché il legislatore dell’Unione non ha potuto prendere in considerazione detta fattispecie. Per altro verso, dalle disposizioni del regolamento Bruxelles II ter, il quale ha abrogato e sostituito il regolamento Bruxelles II bis dal 1o agosto 2022, risulterebbe che il legislatore dell’Unione ha nel frattempo previsto norme riguardanti i divorzi quali quello previsto dalla normativa italiana di cui al procedimento principale, il che non si sarebbe verificato nel corso della vigenza del regolamento Bruxelles II bis.

36

Nel caso in cui la Corte dovesse ritenere non sussistente una «decisione» ai sensi dell’articolo 21 del regolamento Bruxelles II bis, in combinato disposto con l’articolo 2, punto 4, del medesimo regolamento, nel caso di divorzi quali quello previsto dalla normativa italiana di cui al procedimento principale, il giudice del rinvio desidera sapere se il riconoscimento di un siffatto divorzio sia comunque possibile sulla base dell’articolo 46 del citato regolamento. Il giudice del rinvio tende ad escludere una simile possibilità, per il fatto che tale disposizione, a differenza della corrispondente disposizione prevista nel regolamento Bruxelles II ter, menziona unicamente gli atti pubblici nonché gli accordi tra le parti «aventi efficacia esecutiva», il che non riguarderebbe la materia del divorzio, bensì unicamente quella della responsabilità genitoriale.

37

Il giudice del rinvio rileva tuttavia che, secondo una parte della dottrina tedesca, l’articolo 46 del regolamento Bruxelles II bis trova applicazione nel caso di divorzi quali quello previsto dalla normativa italiana di cui trattasi nel procedimento principale.

38

In tale contesto, il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se lo scioglimento del matrimonio di cui all’articolo 12 del [decreto-legge n. 132/2014], rappresenti una decisione di divorzio ai sensi del regolamento Bruxelles II bis.

2)

In caso di risposta negativa alla prima questione, se lo scioglimento del matrimonio di cui all’articolo 12 del [decreto-legge n. 132/2014] debba essere trattato in conformità alla disposizione dell’articolo 46 del regolamento Bruxelles II bis concernente gli atti pubblici e gli accordi».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

39

Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2, punto 4, del regolamento Bruxelles II bis debba essere interpretato, segnatamente ai fini dell’applicazione dell’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento stesso, nel senso che un atto di divorzio redatto da un ufficiale dello stato civile di uno Stato membro, contenente un accordo di divorzio concluso dai coniugi e confermato da questi ultimi dinanzi a detto ufficiale, conformemente alle condizioni previste dalla normativa di detto Stato membro, costituisce una «decisione», ai sensi del citato articolo 2, punto 4.

40

Occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, dalla necessità di garantire tanto l’applicazione uniforme del diritto dell’Unione quanto il principio di uguaglianza discende che i termini di una disposizione del diritto dell’Unione che non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri ai fini della determinazione del suo senso e della sua portata devono di norma essere oggetto, nell’intera Unione, di un’interpretazione autonoma e uniforme, da effettuarsi tenendo conto non solo dei termini di tale disposizione, ma anche del suo contesto e degli obiettivi perseguiti dalla legislazione di cui fa parte [sentenza del 31 marzo 2022, Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl e a. (Ricovero di un richiedente asilo in un ospedale psichiatrico), C‑231/21, EU:C:2022:237, punto 42 e giurisprudenza ivi citata].

41

Tenuto conto del fatto che nessuna disposizione del regolamento Bruxelles II bis, in particolare il suo articolo 2, punto 4, contiene alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri ai fini della determinazione del senso e della portata del termine «decisione», che compare segnatamente tanto in detta disposizione quanto nell’articolo 21 di tale regolamento, si deve ritenere che detto termine debba ricevere un’interpretazione autonoma e uniforme nel diritto dell’Unione, conformemente alla metodologia richiamata al punto precedente.

42

A tal riguardo, si deve ricordare che tanto dal combinato disposto dell’articolo 67, paragrafi 1 e 4, e dell’articolo 81, paragrafi 1 e 2, TFUE, quanto dal combinato disposto delle disposizioni, precedenti, di cui all’articolo 61, lettera c), e all’articolo 65, lettera a), CE, risulta che, al fine di costituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, l’Unione sviluppa una cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali, garantendo tra l’altro, in particolare se necessario al buon funzionamento del mercato interno, il riconoscimento reciproco tra gli Stati membri delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali.

43

In tale contesto, tanto il principio della fiducia reciproca tra gli Stati membri quanto il principio del riconoscimento reciproco delle decisioni, che si fonda a sua volta sulla fiducia reciproca tra questi ultimi, rivestono un’importanza fondamentale nel diritto dell’Unione, dato che consentono la creazione e il mantenimento di uno spazio senza frontiere interne (sentenza del 9 marzo 2017, Pula Parking, C‑551/15, EU:C:2017:193, punto 51 e giurisprudenza ivi citata).

44

È in tale contesto che il regolamento Bruxelles II bis, come risulta dai suoi considerando 1, 2 e 21, mira a facilitare, tra l’altro, sulla base del principio della fiducia reciproca quale fondamento per la creazione di un autentico spazio giudiziario, il riconoscimento delle decisioni rese negli Stati membri in materia di divorzio, limitando i motivi di non riconoscimento di siffatte decisioni al minimo indispensabile (v., in tal senso, sentenza del 16 gennaio 2019, Liberato, C‑386/17, EU:C:2019:24, punti 4146, nonché giurisprudenza ivi citata).

45

Pertanto, l’articolo 21, paragrafi 1 e 2, del regolamento Bruxelles II bis, in combinato disposto con l’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), e con l’articolo 25 di tale regolamento, prevede segnatamente che, salvo non ricorra uno dei motivi di non riconoscimento menzionati in via esaustiva all’articolo 22 di detto regolamento, letto alla luce del considerando 21 dello stesso, le decisioni pronunciate in uno Stato membro in materia di divorzio devono essere riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento, fermo restando, per un verso, che, ai fini dell’aggiornamento delle iscrizioni nello stato civile nello Stato membro richiesto, la decisione non dev’essere più suscettibile di impugnazione secondo la legge dello Stato membro d’origine e, per altro verso, che il riconoscimento di una decisione non può essere negato perché la legge dello Stato membro richiesto non prevede per i medesimi fatti il divorzio.

46

Per quanto riguarda la nozione di «decisione», ai sensi dell’articolo 2, punto 4, del regolamento Bruxelles II bis, occorre rilevare che, in materia di divorzio, essa comprende ogni «decisione di divorzio (...) emessa dal giudice di uno Stato membro, (...) a prescindere dalla denominazione usata per la decisione, quale ad esempio decreto, sentenza o ordinanza». La nozione di «autorità giurisdizionale» è a sua volta definita, al punto 1 di tale articolo, come l’insieme delle «autorità degli Stati membri competenti per le materie rientranti nel campo di applicazione del presente regolamento a norma dell’articolo 1». Occorre peraltro precisare che, in forza dell’articolo 2, punto 3, del regolamento Bruxelles II bis, l’espressione «Stato membro» comprende tutti gli Stati membri dell’Unione, ad eccezione del Regno di Danimarca.

47

Pertanto, da una lettura congiunta dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 2, punti 1, 3 e 4, del regolamento Bruxelles II bis, risulta che la nozione di decisione in materia di divorzio comprende qualsiasi decisione di divorzio, a prescindere dalla sua denominazione, che sia pronunciata da un’autorità di uno Stato membro competente, ad eccezione delle autorità del Regno di Danimarca.

48

Da tale definizione, fornita dallo stesso regolamento Bruxelles II bis, si evince che, come indicato in sostanza dall’avvocato generale ai paragrafi 34 e 36 delle sue conclusioni, tale regolamento può disciplinare le decisioni di divorzio intervenute al termine di un procedimento tanto giudiziario quanto extragiudiziale, purché il diritto degli Stati membri attribuisca competenze in materia di divorzio anche alle autorità extragiudiziali.

49

Ne discende che qualsiasi decisione pronunciata da siffatte autorità extragiudiziali competenti in materia di divorzio in uno Stato membro, ad eccezione del Regno di Danimarca, deve, in forza dell’articolo 21 del regolamento Bruxelles II bis, essere riconosciuta automaticamente negli altri Stati membri, ad eccezione del Regno di Danimarca, fatta salva, per un verso, l’applicazione dell’articolo 22 di detto regolamento per quanto riguarda i motivi di non riconoscimento e, per altro verso, la circostanza che, ai fini dell’aggiornamento delle iscrizioni nello stato civile nello Stato membro richiesto, la decisione non dev’essere più suscettibile di impugnazione.

50

Va precisato che tale interpretazione della nozione di «decisione» non può essere inficiata dal fatto che nessuno Stato membro aveva ancora previsto nella propria legislazione, al momento dell’elaborazione e dell’adozione del regolamento Bruxelles II bis, la possibilità, per i coniugi, di divorziare in via extragiudiziale. Invero, detta interpretazione risulta direttamente dalle definizioni ampie e aperte delle nozioni di «autorità giurisdizionale» e di «decisione» di cui, rispettivamente, ai punti 1 e 4 dell’articolo 2 del regolamento stesso.

51

Inoltre, la medesima interpretazione è corroborata dall’obiettivo perseguito dal regolamento Bruxelles II bis, il quale mira, tra l’altro, come risulta dai punti da 42 a 44 della presente sentenza, a facilitare, sulla base del principio della fiducia reciproca quale fondamento per la creazione di un autentico spazio giudiziario a livello dell’Unione, il riconoscimento delle decisioni pronunciate negli Stati membri in materia, segnatamente, di divorzio.

52

Come risulta dagli elementi esposti dal giudice del rinvio nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale e richiamati ai punti da 32 a 34 della presente sentenza, tale giudice si interroga tuttavia altresì sul grado di controllo che deve esercitare l’autorità competente in materia di divorzio affinché l’atto di divorzio che essa emana, segnatamente nell’ambito di un divorzio consensuale, possa essere qualificato come una «decisione» ai sensi dell’articolo 2, punto 4, del regolamento Bruxelles II bis, ai fini dell’applicazione dell’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento in parola.

53

In proposito, dalla giurisprudenza della Corte risulta che il regolamento Bruxelles II bis riguarda solo i divorzi pronunciati da un’autorità giurisdizionale statale ovvero da un’autorità pubblica, o con il suo controllo, il che esclude i semplici divorzi privati, quale quello derivante da una dichiarazione unilaterale di uno dei coniugi pronunciata dinanzi a un tribunale religioso (v., in tal senso, sentenza del 20 dicembre 2017, Sahyouni, C‑372/16, EU:C:2017:988, punti da 39 a 43, 4849).

54

Dalla citata giurisprudenza si può dedurre che ogni autorità pubblica chiamata ad adottare una «decisione», ai sensi dell’articolo 2, punto 4, del regolamento Bruxelles II bis, deve mantenere il controllo sulla pronuncia del divorzio, il che implica, nell’ambito dei divorzi consensuali, che essa proceda a un esame delle condizioni del divorzio alla luce del diritto nazionale nonché dell’effettività e della validità del consenso dei coniugi a divorziare.

55

Il requisito di un esame, ai sensi del punto precedente, quale elemento caratteristico della nozione di decisione può essere altresì desunto dalla sentenza del 2 giugno 1994, Solo Kleinmotoren (C‑414/92, EU:C:1994:221). Ai punti da 15 a 17 di tale sentenza la Corte ha dichiarato, con riferimento all’articolo 25 della Convenzione di Bruxelles, redatto in termini essenzialmente identici a quelli dell’articolo 2, punto 4, del regolamento Bruxelles II bis, con la rilevante eccezione che in tale disposizione della convenzione suddetta sono contemplate unicamente le decisioni giudiziarie, che la nozione di «decisione» implica che l’organo giurisdizionale statuisca «con poteri propri su questioni controverse tra le parti».

56

È vero che, come sottolineato dal governo polacco in udienza, la Corte ha dichiarato, in detta sentenza, che una transazione, intervenuta dinanzi a un giudice di uno Stato membro e che pone fine ad una lite, non può costituire una «decisione» ai sensi dell’articolo 25 della Convenzione di Bruxelles. Tuttavia, non se ne può inferire per analogia che la qualificazione come «decisione», ai sensi dell’articolo 2, punto 4, del regolamento Bruxelles II bis, debba essere sistematicamente esclusa nel caso in cui un’autorità extragiudiziale sia legittimata a pronunciare il divorzio sulla base di un accordo concluso dai coniugi, in esito ad un esame delle condizioni stabilite dalle disposizioni nazionali in vigore.

57

Infatti, come precisato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 50 delle sue conclusioni, nella sentenza del 2 giugno 1994, Solo Kleinmotoren (C‑414/92, EU:C:1994:221), la Corte ha fondato la propria decisione sul fatto che le transazioni in questione presentavano carattere essenzialmente contrattuale, in quanto l’autorità giurisdizionale di cui trattasi si limitava a prendere atto della transazione senza svolgere alcun esame del contenuto della transazione stessa alla luce delle disposizioni di legge in vigore.

58

Del resto, il regolamento Bruxelles II ter, che ha proceduto ad una rifusione del regolamento Bruxelles II bis, enuncia al suo considerando 14 che «[q]ualsiasi accordo approvato dall’autorità giurisdizionale a seguito di un esame di merito effettuato conformemente al diritto e alle procedure nazionali dovrebbe essere riconosciuto o eseguito in quanto “decisione”». Esso aggiunge che «[a]ltri accordi che producono effetti giuridici vincolanti nello Stato membro di origine a seguito dell’intervento formale di un’autorità pubblica o di un’altra autorità a tal fine comunicata alla Commissione da uno Stato membro dovrebbero trovare applicazione in altri Stati membri conformemente alle specifiche disposizioni relative agli atti pubblici e agli accordi contenute nel presente regolamento. Il regolamento non dovrebbe consentire la libera circolazione di accordi meramente privati. Tuttavia, dovrebbero circolare gli accordi che non sono né una decisione né un atto pubblico, ma che sono stati registrati da un’autorità pubblica a tal fine competente. Tali autorità pubbliche potrebbero comprendere un notaio che registra l’accordo, anche nell’esercizio della libera professione».

59

Il legislatore dell’Unione ha in tal modo chiarito, in un’ottica di continuità, il fatto che accordi di divorzio, approvati da un’autorità giurisdizionale o extragiudiziale a seguito di un esame di merito effettuato conformemente al diritto e alle procedure nazionali, costituiscono «decisioni», ai sensi dell’articolo 2, punto 4, del regolamento Bruxelles II bis, e delle disposizioni del regolamento Bruxelles II ter, che hanno sostituito detta disposizione, e che è proprio tale esame di merito a distinguere tali decisioni dagli atti pubblici e dagli accordi, ai sensi dei citati regolamenti.

60

Pertanto, qualora un’autorità extragiudiziale competente approvi, a seguito di un esame di merito, un accordo di divorzio, quest’ultimo è riconosciuto quale «decisione», a norma dell’articolo 21 del regolamento Bruxelles II bis e dell’articolo 30 del regolamento Bruxelles II ter, mentre altri accordi di divorzio aventi effetti giuridici vincolanti nello Stato membro di origine sono riconosciuti, a seconda dei casi, come atti pubblici o come accordi, in conformità all’articolo 46 del regolamento Bruxelles II bis e all’articolo 65 del regolamento Bruxelles II ter.

61

In tale contesto si deve rilevare che, come giustamente sottolineato dalla Commissione in udienza, dalla genesi del considerando 14 e dell’articolo 65 del regolamento Bruxelles II ter risulta che, nell’adottare tale regolamento, il legislatore dell’Unione non ha inteso innovare e introdurre nuove norme, bensì unicamente «chiarire», per un verso, la portata della norma già contenuta all’articolo 46 del regolamento Bruxelles II bis e, per altro verso, il criterio che consente di distinguere la nozione di «decisione» da quelle di «atto pubblico» e di «accordi tra le parti», vale a dire il criterio relativo all’esame di merito.

62

È alla luce di tutte le suesposte considerazioni che occorre stabilire se, nel caso di specie, un atto di divorzio redatto da un ufficiale dello stato civile di uno Stato membro, contenente un accordo di divorzio concluso dai coniugi e confermato da questi ultimi dinanzi a detto ufficiale, conformemente alle condizioni previste dalla normativa nazionale di tale Stato membro, rappresenti una «decisione» ai sensi dell’articolo 2, punto 4, del regolamento Bruxelles II bis, ai fini dell’applicazione dell’articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

63

Al riguardo, dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che l’ufficiale dello stato civile è, in Italia, un’autorità legalmente costituita che, in forza del diritto di tale Stato membro, è competente a pronunciare il divorzio in modo giuridicamente vincolante, registrando in forma scritta l’accordo di divorzio redatto dai coniugi, dopo aver effettuato un esame ai sensi del punto 54 della presente sentenza.

64

Infatti, in forza dell’articolo 12 del decreto-legge n. 132/2014, l’ufficiale dello stato civile deve ricevere, personalmente e per due volte, in un intervallo di almeno trenta giorni, le dichiarazioni di ciascun coniuge, il che implica che egli si accerti del carattere valido, libero e informato del loro consenso al divorzio.

65

Peraltro, in conformità a detta disposizione, il citato ufficiale procede ad un esame del contenuto dell’accordo di divorzio alla luce delle disposizioni di legge in vigore, sincerandosi che tale accordo riguardi unicamente lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con esclusione di qualsiasi trasferimento patrimoniale, e che i coniugi non abbiano figli minori, né figli maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, in modo tale che l’accordo non riguardi siffatti figli.

66

Risulta altresì dall’articolo 12 del decreto-legge n. 132/2014 che l’ufficiale dello stato civile non è autorizzato a pronunciare il divorzio qualora una o più condizioni previste da tale disposizione non siano soddisfatte, in particolare qualora detto ufficiale nutra dubbi quanto al carattere libero e informato del consenso di uno dei coniugi a divorziare, qualora l’accordo abbia ad oggetto un trasferimento patrimoniale, o altresì qualora i coniugi abbiano figli che non siano maggiorenni ed economicamente autosufficienti.

67

Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 2, punto 4, del regolamento Bruxelles II bis deve essere interpretato, segnatamente ai fini dell’applicazione dell’articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento, nel senso che un atto di divorzio redatto da un ufficiale dello stato civile dello Stato membro d’origine, contenente un accordo di divorzio concluso dai coniugi e confermato da questi ultimi dinanzi a detto ufficiale, in conformità alle condizioni previste dalla normativa di tale Stato membro, rappresenta una «decisione» ai sensi del citato articolo 2, punto 4.

Sulla seconda questione

68

In considerazione della risposta fornita alla prima questione, non occorre rispondere alla seconda questione.

Sulle spese

69

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

 

L’articolo 2, punto 4, del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000,

 

deve essere interpretato, segnatamente ai fini dell’applicazione dell’articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento, nel senso che:

 

un atto di divorzio redatto da un ufficiale dello stato civile dello Stato membro d’origine, contenente un accordo di divorzio concluso dai coniugi e confermato da questi ultimi dinanzi a detto ufficiale, in conformità alle condizioni previste dalla normativa di tale Stato membro, rappresenta una «decisione» ai sensi del citato articolo 2, punto 4.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.

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