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Document 62020CJ0568

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 7 aprile 2022.
J contro H Limited.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof.
Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Ambito di applicazione – Articolo 2, lettera a) – Nozione di “decisione” – Ingiunzione di pagamento adottata in un altro Stato membro dopo un esame sommario e in contraddittorio di una decisione emessa in uno Stato terzo – Articolo 39 – Forza esecutiva negli Stati membri.
Causa C-568/20.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2022:264

 SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

7 aprile 2022 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Ambito di applicazione – Articolo 2, lettera a) – Nozione di “decisione” – Ingiunzione di pagamento adottata in un altro Stato membro dopo un esame sommario e in contraddittorio di una decisione emessa in uno Stato terzo – Articolo 39 – Forza esecutiva negli Stati membri»

Nella causa C‑568/20,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria), con decisione del 23 settembre 2020, pervenuta in cancelleria il 2 novembre 2020, nel procedimento

J

contro

H Limited,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da K. Jürimäe, presidente di sezione, N. Jääskinen, M. Safjan (relatore), N. Piçarra e M. Gavalec, giudici,

avvocato generale: P. Pikamäe

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per J, da C. Straberger, Rechtsanwalt;

per la H Limited, da S. Turic, Rechtsanwalt;

per il governo tedesco, da J. Möller, M. Hellmann e U. Bartl, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da M. Heller e H. Leupold, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 16 dicembre 2021,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 1, dell’articolo 2, lettera a), dell’articolo 39, dell’articolo 42, paragrafo 1, lettera b), nonché degli articoli 45, 46 e 53 del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra J e la H Limited in merito all’esecuzione in Austria di un’ordinanza d’ingiunzione di pagamento emessa dalla High Court of Justice (England & Wales) [Alta Corte di giustizia (Inghilterra e Galles) (Regno Unito) (in prosieguo: la «High Court»)] sulla base di due sentenze pronunciate in Giordania.

Contesto normativo

3

I considerando 4, 6, 26 e 34 del regolamento n. 1215/2012 enunciano quanto segue:

«(4)

Alcune divergenze tra le norme nazionali sulla competenza giurisdizionale e sul riconoscimento delle decisioni rendono più difficile il buon funzionamento del mercato interno. È pertanto indispensabile adottare disposizioni che consentano di unificare le norme sui conflitti di competenza in materia civile e commerciale e di garantire che le decisioni emesse in uno Stato membro siano riconosciute ed eseguite in modo rapido e semplice.

(...)

(6)

Per la realizzazione dell’obiettivo della libera circolazione delle decisioni in materia civile e commerciale, è necessario e opportuno che le norme riguardanti la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni siano stabilite mediante un atto giuridico dell’Unione cogente e direttamente applicabile.

(...)

(26)

La fiducia reciproca nell’amministrazione della giustizia all’interno dell’Unione [europea] giustifica il principio secondo cui le decisioni emesse in uno Stato membro dovrebbero essere riconosciute in tutti gli Stati membri senza la necessità di una procedura speciale. Inoltre, la volontà di ridurre la durata e i costi dei procedimenti giudiziari transfrontalieri giustifica l’abolizione della dichiarazione di esecutività che precede l’esecuzione nello Stato membro interessato. Di conseguenza, la decisione emessa dall’autorità giurisdizionale di uno Stato membro dovrebbe essere trattata come se fosse stata pronunciata nello Stato membro interessato.

(...)

(34)

È opportuno garantire la continuità tra la convenzione [del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalle successive convenzioni relative all’adesione dei nuovi Stati membri a tale convenzione (in prosieguo: la “Convenzione di Bruxelles del 1968”)], il regolamento (CE) n. 44/2001 [del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1),] e il presente regolamento e a tal fine è opportuno prevedere adeguate disposizioni transitorie. Lo stesso bisogno di continuità si applica altresì all’interpretazione delle disposizioni della convenzione di Bruxelles del 1968 e dei regolamenti che la sostituiscono, a opera della Corte di giustizia dell’Unione europea».

4

Secondo l’articolo 1, paragrafo 1, di detto regolamento:

«Il presente regolamento si applica in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell’autorità giurisdizionale. Esso non si estende, in particolare, alla materia fiscale, doganale e amministrativa né alla responsabilità dello Stato per atti o omissioni nell’esercizio di pubblici poteri (acta iure imperii)».

5

Il successivo articolo 2 prevede quanto segue:

«Ai fini del presente regolamento s’intende per:

a)

“decisione”: a prescindere dalla denominazione usata, qualsiasi decisione emessa da un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro, compresi un decreto, un’ordinanza, una decisione o un mandato di esecuzione, nonché una decisione relativa alla determinazione delle spese giudiziali da parte del cancelliere.

Ai fini del capo III, la “decisione” comprende anche i provvedimenti provvisori e cautelari emessi da un’autorità giurisdizionale competente a conoscere nel merito ai sensi del presente regolamento. Essa non comprende i provvedimenti provvisori e cautelari emessi da tale autorità giurisdizionale senza che il convenuto sia stato invitato a comparire, a meno che la decisione contenente il provvedimento sia stata notificata o comunicata al convenuto prima dell’esecuzione;

(...)

d)

“Stato membro d’origine”: lo Stato membro nel quale, a seconda dei casi, è stata emessa la decisione, è stata approvata o conclusa la transazione giudiziaria, è stato formalmente redatto o registrato l’atto pubblico;

e)

“Stato membro richiesto”: lo Stato membro in cui è chiesto il riconoscimento della decisione o l’esecuzione della decisione, della transazione giudiziaria o dell’atto pubblico;

f)

“autorità giurisdizionale d’origine”: l’autorità giurisdizionale che ha emesso la decisione di cui si chiede il riconoscimento o di cui si sollecita l’esecuzione».

6

L’articolo 39 del medesimo regolamento così dispone:

«La decisione emessa in uno Stato membro che è esecutiva in tale Stato membro è altresì esecutiva negli altri Stati membri senza che sia richiesta una dichiarazione di esecutività».

7

L’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 prevede quanto segue:

«Ai fini dell’esecuzione in uno Stato membro di una decisione emessa in un altro Stato membro, il richiedente fornisce alla competente autorità incaricata dell’esecuzione:

a)

una copia della decisione che soddisfi le condizioni necessarie per stabilirne l’autenticità; e

b)

l’attestato rilasciato ai sensi dell’articolo 53, che certifica l’esecutività della decisione, e contenente anche un estratto della decisione nonché, se del caso, le informazioni pertinenti sulle spese processuali ripetibili e sul calcolo degli interessi».

8

L’articolo 45, paragrafo 1, di tale regolamento stabilisce quanto segue:

«Su istanza di ogni parte interessata, il riconoscimento di una decisione è negato:

a)

se il riconoscimento è manifestamente contrario all’ordine pubblico (ordre public) nello Stato membro richiesto;

(...)».

9

Ai sensi dell’articolo 46 del suddetto regolamento:

«Su istanza della parte contro cui è chiesta l’esecuzione, l’esecuzione di una decisione è negata qualora sia dichiarata la sussistenza di uno dei motivi di cui all’articolo 45».

10

L’articolo 52 del medesimo regolamento prevede quanto segue:

«In nessun caso una decisione emessa in uno Stato membro può formare oggetto di un riesame del merito nello Stato membro richiesto».

11

L’articolo 53 del regolamento n. 1215/2012 è così formulato:

«L’autorità giurisdizionale d’origine, su istanza di qualsiasi parte interessata, rilascia l’attestato utilizzando il modulo di cui all’allegato I».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

12

Con ordinanza d’ingiunzione di pagamento del 20 marzo 2019, la High Court ha condannato J, persona fisica residente in Austria, a versare alla H Limited, istituto bancario, la somma principale di 10392463 dollari statunitensi (USD) (circa EUR 9200000), oltre agli interessi e alle spese, in esecuzione di due sentenze pronunciate il 3 maggio e il 20 maggio 2013 da giudici giordani (in prosieguo: le «sentenze giordane»). Inoltre, la High Court ha emesso l’attestato previsto all’articolo 53 del regolamento n. 1215/2012.

13

La H Limited ha chiesto l’esecuzione di tale ordinanza d’ingiunzione di pagamento nella circoscrizione del Bezirksgericht Freistadt (Tribunale circoscrizionale di Freistadt, Austria) sulla base del regolamento n. 1215/2012, producendo, in particolare, l’attestato di cui all’articolo 53 di tale regolamento.

14

Con ordinanza del 12 aprile 2019, il Bezirksgericht Freistadt (Tribunale circoscrizionale di Freistadt) ha autorizzato la H Limited, sulla base dell’ordinanza della High Court del 20 marzo 2019 e in applicazione del regolamento n. 1215/2012, a procedere all’esecuzione di quest’ultima ordinanza al fine di recuperare un credito di EUR 9249915,62, maggiorato degli interessi e delle spese. Tale giudice ha rilevato, in particolare, che il procedimento dinanzi alla High Court aveva soddisfatto il principio del contraddittorio.

15

L’appello interposto da J avverso tale ordinanza del 12 aprile 2019 è stato respinto con decisione del Landesgericht Linz (Tribunale del Land di Linz, Austria) del 22 giugno 2020. Dopo aver rilevato che l’ordinanza della High Court del 20 marzo 2019 costituiva una decisione, ai sensi dell’articolo 2, lettera a), del regolamento n. 1215/2012, il giudice d’appello ha sottolineato che l’attestato di cui all’articolo 53 di tale regolamento, prodotto dalla H Limited, non sollevava alcun dubbio che rinviasse a uno dei motivi di diniego del riconoscimento previsti all’articolo 45 di detto regolamento.

16

J ha proposto ricorso per cassazione (Revision) dinanzi all’Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria), giudice del rinvio.

17

Quest’ultimo giudice è incline a ritenere che il principio di esclusione di un doppio exequatur valga anche per le decisioni d’ingiunzione emesse dal giudice di uno Stato membro sulla base di un ricorso diretto all’esecuzione di una sentenza straniera, una volta che il rapporto giuridico sotteso al debito riconosciuto con sentenza definitiva non è oggetto di controllo nel merito. La decisione di cui trattasi nel procedimento principale non rientrerebbe quindi nella nozione di «decisione», ai sensi dell’articolo 2, lettera a), del regolamento n. 1215/2012.

18

In un caso del genere, non sarebbe escluso un controllo giurisdizionale delle condizioni generali di esecuzione in applicazione di tale regolamento. Pertanto, il giudice del rinvio ritiene che lo Stato membro di esecuzione possa verificare i dati contenuti nell’attestato di cui all’articolo 53 del regolamento n. 1215/2012, cosicché il debitore può far valere l’assenza delle condizioni per procedere all’esecuzione, ad esempio perché non vi è una decisione, ai sensi dell’articolo 2, lettera a), di tale regolamento, o perché detto regolamento non è applicabile.

19

Tuttavia, tale giudice osserva che la corretta applicazione del diritto dell’Unione non si impone con un’evidenza tale da non lasciare adito ad alcun ragionevole dubbio.

20

In tali circostanze, l’Oberster Gerichtshof (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se le disposizioni del regolamento [n. 1215/2012], in particolare l’articolo 2, lettera a), e l’articolo 39 di detto regolamento, debbano essere interpretate nel senso che sussiste una decisione da eseguire anche quando il soggetto debitore in forza di un titolo è tenuto, in uno Stato membro, a seguito di un esame sommario nell’ambito di un procedimento in contraddittorio, ma che tenga in considerazione solo la forza di giudicato di una sentenza pronunciata a suo carico in uno Stato terzo, al pagamento in favore della parte vittoriosa in un procedimento svoltosi in uno Stato terzo in virtù del credito giudizialmente accertato in uno Stato terzo, laddove l’oggetto del procedimento nello Stato membro si limiti all’esame del fatto che il diritto derivante dal credito giudizialmente accertato sussista nei confronti del soggetto debitore in forza del titolo.

2)

In caso di risposta in senso negativo alla questione sub 1:

Se le disposizioni di cui al regolamento [n. 1215/2012], in particolare l’articolo 1, l’articolo 2, lettera a), l’articolo 39, l’articolo 45, l’articolo 46 e l’articolo 52 del regolamento n. 1215/2012, debbano essere interpretate nel senso che l’esecuzione dev’essere negata, indipendentemente dalla sussistenza di uno dei motivi elencati nell’articolo 45 [di tale regolamento], quando la decisione da esaminare non è una decisione ai sensi dell’articolo 2, lettera a), o all’articolo 39 [di detto regolamento], o la domanda su cui si basa la decisione nello Stato membro di origine non rientra nell’ambito di applicazione del [medesimo regolamento].

3)

In caso di risposta in senso negativo alla prima questione e in senso affermativo alla seconda questione:

Se le disposizioni del regolamento n. 1215/2012, in particolare l’articolo 1, l’articolo 2, lettera a), l’articolo 39, l’articolo 42, paragrafo 1, lettera b), l’articolo 46 e l’articolo 53 del regolamento n. 1215/2012, debbano essere interpretati nel senso che il giudice dello Stato membro interpellato nel procedimento sulla domanda di diniego dell’esecuzione deve già presupporre obbligatoriamente, in base alle informazioni del giudice di origine contenute nell’attestato di cui all’articolo 53 [di tale regolamento], che sussiste una decisione la quale rientra nel campo di applicazione del regolamento e deve essere eseguita».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

21

Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2, lettera a), e l’articolo 39 del regolamento n. 1215/2012 debbano essere interpretati nel senso che un’ordinanza d’ingiunzione di pagamento, adottata dal giudice di uno Stato membro sulla base di sentenze definitive emesse in uno Stato terzo, costituisca una decisione e sia esecutiva negli altri Stati membri.

22

Occorre ricordare in via preliminare che, poiché, conformemente al considerando 34 del regolamento n. 1215/2012, quest’ultimo abroga e sostituisce il regolamento n. 44/2001, il quale a sua volta ha sostituito la Convenzione di Bruxelles del 1968, l’interpretazione fornita dalla Corte per quanto riguarda le disposizioni di questi ultimi atti giuridici vale anche per il regolamento n. 1215/2012 qualora tali disposizioni possano essere qualificate come «equivalenti» (sentenza del 10 marzo 2022, BMA Nederland, C‑498/20, EU:C:2022:173, punto 27 e giurisprudenza ivi citata).

23

Orbene, ciò è quanto avviene nel caso dell’articolo 25 e dell’articolo 27, punto 1, di tale convenzione nonché dell’articolo 32 e dell’articolo 34, punto 1, del regolamento n. 44/2001, da un lato, e dell’articolo 2, lettera a), nonché dell’articolo 45, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1215/2012, dall’altro.

24

Come rilevato dalla Corte con riferimento all’articolo 32 del regolamento n. 44/2001, che è la disposizione equivalente all’articolo 2, lettera a), del regolamento n. 1215/2012, la nozione di «decisione» comprende qualsiasi decisione emessa dal giudice di uno Stato membro, senza alcuna distinzione in relazione al contenuto della decisione in questione (v., in tal senso, sentenza del 15 novembre 2012, Gothaer Allgemeine Versicherung e a., C‑456/11, EU:C:2012:719, punto 23).

25

Ne consegue che tale nozione comprende anche un’ordinanza d’ingiunzione di pagamento adottata dal giudice di uno Stato membro sulla base di sentenze definitive emesse in uno Stato terzo.

26

Infatti, secondo la giurisprudenza della Corte, affinché le decisioni rientrino nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1215/2012, è sufficiente che si tratti di decisioni giurisdizionali che, prima del momento in cui il loro riconoscimento e la loro esecuzione vengano richiesti in uno Stato membro diverso da quello di origine, sono state oggetto, o avrebbero potuto essere oggetto, in detto Stato di origine, secondo modalità diverse, di un’istruzione in contraddittorio (v., per analogia, sentenza del 2 aprile 2009, Gambazzi, C‑394/07, EU:C:2009:219, punto 23 e giurisprudenza ivi citata).

27

Tale interpretazione estensiva e autonoma è corroborata dal sistema istituito dal regolamento n. 1215/2012 nonché dagli obiettivi perseguiti da quest’ultimo (v., per analogia, sentenza del 15 novembre 2012, Gothaer Allgemeine Versicherung e a., C‑456/11, EU:C:2012:719, punti 2628).

28

In primo luogo, per quanto riguarda gli obiettivi perseguiti dal regolamento n. 1215/2012, il considerando 6 di quest’ultimo espone l’obiettivo della libera circolazione delle decisioni in materia civile e commerciale. Inoltre, dai suoi considerando 4 e 26 risulta che esso mira a semplificare le formalità affinché le decisioni emesse dagli Stati membri vincolati da tale regolamento siano riconosciute ed eseguite in modo rapido e semplice. Orbene, come rilevato dalla Commissione europea, una diversa interpretazione dell’articolo 2, lettera a), di detto regolamento imporrebbe di collegare la nozione di «decisione» al contenuto di quest’ultima, il che sarebbe in contrasto con detto obiettivo.

29

In secondo luogo, per quanto concerne il sistema istituito dal regolamento n. 1215/2012, il considerando 26 di quest’ultimo sottolinea l’importanza del principio della fiducia reciproca tra i giudici degli Stati membri per quanto riguarda l’esecuzione delle decisioni giurisdizionali, il che presuppone che la nozione di «decisione» non sia interpretata restrittivamente.

30

Orbene, tale fiducia reciproca risulterebbe compromessa qualora il giudice di uno Stato membro potesse negare il carattere di «decisione» di un’ordinanza d’ingiunzione di pagamento, adottata dal giudice di un altro Stato membro sulla base di sentenze definitive pronunciate in uno Stato terzo.

31

In definitiva, un’interpretazione restrittiva della nozione di «decisione», ai sensi dell’articolo 2, lettera a), del regolamento n. 1215/2012, produrrebbe la conseguenza di creare una categoria di atti giudiziari che, pur non rientrando tra le eccezioni tassativamente elencate all’articolo 45 di tale regolamento, non potrebbero ricadere in tale nozione di «decisione» e che i giudici degli altri Stati membri non sarebbero quindi tenuti ad eseguire. L’esistenza di una simile categoria di atti sarebbe incompatibile con il sistema istituito dagli articoli 39, 45 e 46 di detto regolamento, che prevede l’esecuzione di pieno diritto delle decisioni giudiziarie ed esclude il controllo della competenza dei giudici dello Stato membro di origine da parte di quelli dello Stato membro richiesto (v., per analogia, sentenza del 15 novembre 2012, Gothaer Allgemeine Versicherung e a., C‑456/11, EU:C:2012:719, punto 31).

32

Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio emerge che l’ordinanza della High Court di cui trattasi nel procedimento principale è stata oggetto quantomeno di un’istruzione in contraddittorio sommaria nello Stato membro di origine, cosicché essa costituisce una decisione, ai sensi dell’articolo 2, lettera a), del regolamento n. 1215/2012. Di conseguenza, poiché quest’ultima è stata dichiarata esecutiva in tale Stato membro, essa è esecutiva negli altri Stati membri, in forza dell’articolo 39 di tale regolamento.

33

Tale conclusione non è inficiata dal fatto che, nel merito, detta ordinanza sia stata adottata in esecuzione di sentenze pronunciate in uno Stato terzo che, in quanto tali, non sono esecutive negli Stati membri.

34

Infatti, a causa della limitazione dell’ambito di applicazione del regolamento n. 1215/2012 alle questioni relative alla competenza giudiziaria, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni emesse dai giudici degli Stati membri e in assenza di altre disposizioni del diritto dell’Unione che disciplinino tali questioni per le decisioni emesse dai giudici di Stati terzi, questi stessi Stati membri restano, in linea di principio, liberi di definire le condizioni e i procedimenti che consentano ai giudici nazionali di conoscere delle controversie dinanzi ad essi pendenti. Ne consegue che alcuni tipi di procedimenti e di decisioni giudiziarie esistenti in uno Stato membro non hanno necessariamente equivalenti negli altri Stati membri.

35

Per quanto concerne, in particolare, la questione relativa agli effetti che le sentenze pronunciate da giudici di Stati terzi possano avere negli Stati membri, la mancanza di armonizzazione a livello dell’Unione comporta che i giudici di uno Stato membro possono legittimamente emettere, conformemente al diritto nazionale applicabile, decisioni esecutive sulla base di tali sentenze, anche se la presa in considerazione delle stesse sentenze in altri Stati membri resta subordinata al requisito dell’exequatur.

36

Inoltre, contrariamente a quanto il giudice del rinvio è incline a ritenere, la sentenza del 20 gennaio 1994, Owens Bank (C‑129/92, EU:C:1994:13), da cui si può dedurre, per analogia, che gli articoli da 29 a 31 del regolamento n. 1215/2012 non si applicano ai procedimenti intesi a dichiarare esecutive sentenze pronunciate in materia civile e commerciale in uno Stato terzo, non implica che una decisione adottata sulla base di una sentenza emessa da uno Stato terzo, conformemente alle norme di competenza e di procedura di uno Stato membro, non possa rientrare nell’ambito di applicazione di tale regolamento.

37

Infatti, da un lato, e come per qualsiasi altra decisione giudiziaria nazionale, la qualificazione di un atto, quale l’ordinanza oggetto del procedimento principale, come decisione, ai sensi dell’articolo 2, lettera a), del regolamento n. 1215/2012, non dipende in alcun modo dalla questione se il procedimento al termine del quale esso è stato adottato rientri esso stesso nell’ambito di applicazione di tale regolamento, poiché quest’ultimo non è volto a unificare le norme di diritto processuale degli Stati membri (v., in tal senso, sentenza del 9 settembre 2021, Toplofikatsia Sofia e a., C‑208/20 e C‑256/20, EU:C:2021:719, punto 36 nonché giurisprudenza ivi citata).

38

Dall’altro lato, e in ogni caso, la sentenza del 20 gennaio 1994, Owens Bank (C‑129/92, EU:C:1994:13, punti 1418), ha chiaramente distinto l’inapplicabilità della Convenzione di Bruxelles del 1968 ai procedimenti diretti al riconoscimento o all’esecuzione delle sentenze pronunciate in materia civile e commerciale in uno Stato terzo dall’applicabilità di tale convenzione a qualsiasi decisione resa da un giudice di uno Stato contraente, indipendentemente dalla sua denominazione.

39

Pertanto, si deve constatare che nessuna disposizione del regolamento n. 1215/2012 né alcuno degli obiettivi da esso perseguiti osta a che un’ordinanza d’ingiunzione di pagamento, adottata da un giudice di uno Stato membro sulla base di sentenze definitive emesse in uno Stato terzo, rientri nell’ambito di applicazione di detto regolamento.

40

Tuttavia, dal sistema istituito agli articoli 39, 45 e 46 del regolamento n. 1215/2012 discende che il fatto di riconoscere a una siffatta ordinanza il carattere di decisione, ai sensi dell’articolo 2, lettera a), di tale regolamento, non priva il soggetto debitore in forza del titolo esecutivo del diritto di opporsi all’esecuzione di tale decisione facendo valere uno dei motivi di diniego, conformemente a detto articolo 45.

41

In particolare, a norma dell’articolo 45, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1215/2012, in combinato disposto con l’articolo 46 di quest’ultimo, su istanza di ogni parte interessata, il riconoscimento di una decisione è negato se tale riconoscimento è manifestamente contrario all’ordine pubblico nello Stato membro richiesto.

42

Tuttavia, occorre sottolineare che, sebbene gli Stati membri restino, in linea di principio, liberi di determinare, conformemente alle loro concezioni nazionali, i loro doveri di ordine pubblico, i limiti di tale nozione rientrano nell’interpretazione di detto regolamento. Pertanto, sebbene non spetti alla Corte definire il contenuto dell’ordine pubblico di uno Stato membro, essa è però tenuta a controllare i limiti entro i quali il giudice di uno Stato membro può ricorrere a tale nozione per non riconoscere una decisione emanata da un altro Stato membro (v., per analogia, sentenze del 28 marzo 2000, Krombach, C‑7/98, EU:C:2000:164, punti 2223, nonché del 16 luglio 2015, Diageo Brands, C‑681/13, EU:C:2015:471, punto 42 e giurisprudenza ivi citata).

43

Inoltre, vietando la revisione nel merito della decisione emessa in un altro Stato membro, l’articolo 52 del regolamento n. 1215/2012 vieta al giudice dello Stato membro richiesto di negare il riconoscimento di tale decisione, per il solo motivo che esisterebbe una divergenza tra la norma giuridica applicata dal giudice dello Stato di origine e quella che avrebbe applicato il giudice dello Stato richiesto se gli fosse stata sottoposta la controversia. Allo stesso modo, il giudice dello Stato richiesto non può controllare l’esattezza delle valutazioni di diritto o di fatto operate dal giudice dello Stato di origine (v., per analogia, sentenze del 28 marzo 2000, Krombach, C‑7/98, EU:C:2000:164, punto 36, nonché del 16 luglio 2015, Diageo Brands, C‑681/13, EU:C:2015:471, punto 43 e giurisprudenza ivi citata).

44

Pertanto, al fine di rispettare il divieto di revisione nel merito della decisione emessa in un altro Stato membro, un ricorso alla clausola dell’ordine pubblico, figurante all’articolo 45, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1215/2012, è ipotizzabile solo nel caso in cui il riconoscimento della decisione pronunciata in tale Stato membro dovesse costituire una violazione manifesta di una norma di diritto considerata essenziale nell’ordinamento giuridico dello Stato richiesto, o di un diritto riconosciuto come fondamentale in detto ordinamento giuridico (v., per analogia, sentenze del 28 marzo 2000, Krombach, C‑7/98, EU:C:2000:164, punto 37, nonché del 16 luglio 2015, Diageo Brands, C‑681/13, EU:C:2015:471, punto 44 e giurisprudenza ivi citata).

45

Una violazione del genere può consistere, in particolare, nel fatto che il soggetto debitore in forza del titolo esecutivo non sia stato in grado di difendersi in modo efficace dinanzi al giudice di origine e di contestare, nello Stato membro di origine, la decisione di cui si chiede l’esecuzione (v., in tal senso, sentenza del 2 aprile 2009, Gambazzi, C‑394/07, EU:C:2009:219, punti 27, 37, 4546).

46

Pertanto, nel caso di specie, nel caso in cui J riuscisse a dimostrare, dinanzi al giudice adito nello Stato membro richiesto, che gli è stato impossibile, nello Stato membro di origine, contestare nel merito le domande che hanno dato luogo alle sentenze giordane oggetto dell’ordinanza di cui trattasi nel procedimento principale, detto giudice potrebbe rifiutare l’esecuzione di tale ordinanza a causa della sua manifesta incompatibilità con l’ordine pubblico nazionale. La relativa valutazione spetta unicamente al giudice del rinvio.

47

Tenuto conto di tutti i suesposti rilievi, si deve rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 2, lettera a), e l’articolo 39 del regolamento n. 1215/2012 devono essere interpretati nel senso che un’ordinanza d’ingiunzione di pagamento, adottata dal giudice di uno Stato membro sulla base di sentenze definitive emesse in uno Stato terzo, costituisce una decisione ed è esecutiva negli altri Stati membri qualora sia stata pronunciata al termine di un procedimento in contraddittorio nello Stato membro di origine e sia stata ivi dichiarata esecutiva; la natura di decisione non priva tuttavia il soggetto debitore in forza del titolo esecutivo del diritto di chiedere, ai sensi dell’articolo 46 di tale regolamento, il diniego dell’esecuzione per uno dei motivi di cui all’articolo 45 di quest’ultimo.

Sulla seconda e sulla terza questione

48

Alla luce della risposta data alla prima questione, non occorre rispondere alla seconda e alla terza questione.

Sulle spese

49

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

 

L’articolo 2, lettera a), e l’articolo 39 del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, devono essere interpretati nel senso che un’ordinanza d’ingiunzione di pagamento, adottata dal giudice di uno Stato membro sulla base di sentenze definitive emesse in uno Stato terzo, costituisce una decisione ed è esecutiva negli altri Stati membri qualora sia stata pronunciata al termine di un procedimento in contraddittorio nello Stato membro di origine e sia stata ivi dichiarata esecutiva; la natura di decisione non priva tuttavia il soggetto debitore in forza del titolo esecutivo del diritto di chiedere, ai sensi dell’articolo 46 di tale regolamento, il diniego dell’esecuzione per uno dei motivi di cui all’articolo 45 di quest’ultimo.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.

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