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Document 62020CJ0520

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 16 giugno 2022.
DB e LY contro Nachalnik na Rayonno upravlenie Silistra pri Oblastna direktsia na Ministerstvo na vatreshnite raboti – Silistra.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad – Silistra.
Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) – Decisione 2007/533/GAI – Articoli 38 e 39 – Segnalazione di oggetti ricercati – Obiettivi della segnalazione – Sequestro o prova in un procedimento penale – Esecuzione – Misure necessarie e azione richiesta nella segnalazione – Consegna dell’oggetto sequestrato allo Stato membro che ha effettuato la segnalazione – Normativa nazionale che non consente il rifiuto dell’esecuzione di una segnalazione.
Causa C-520/20.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2022:466

 SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

16 giugno 2022 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) – Decisione 2007/533/GAI – Articoli 38 e 39 – Segnalazione di oggetti ricercati – Obiettivi della segnalazione – Sequestro o prova in un procedimento penale – Esecuzione – Misure necessarie e azione richiesta nella segnalazione – Consegna dell’oggetto sequestrato allo Stato membro che ha effettuato la segnalazione – Normativa nazionale che non consente il rifiuto dell’esecuzione di una segnalazione»

Nella causa C‑520/20,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Administrativen sad – Silistra (Tribunale amministrativo di Silistra, Bulgaria), con decisione del 14 ottobre 2020, pervenuta in cancelleria il 16 ottobre 2020, nel procedimento

DB,

LY

contro

Nachalnik na Rayonno upravlenie – Silistra pri Oblastna direktsia na Ministerstvo na vatreshnite raboti – Silistra,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da A. Arabadjiev, presidente di sezione, L. Bay Larsen (relatore), vicepresidente della Corte, e A. Kumin, giudice,

avvocato generale: P. Pikamäe

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per LY e DB, da G. Ganeva, advokat;

per il governo bulgaro, da M. Georgieva e L. Zaharieva, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da J. Tomkin e I. Zaloguin, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 13 gennaio 2022,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 38, paragrafo 1, e dell’articolo 39, paragrafo 3, della decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU 2007, L 205, pag. 63; in prosieguo: la «decisione SIS II»).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone DB e LY al Nachalnik na Rayonno upravlenie – Silistra pri Oblastna direktsia na Ministerstvo na vatreshnite raboti – Silistra (capo del Commissariato di Silistra presso la direzione regionale del Ministero dell’Interno di Silistra, Bulgaria), in merito alla decisione di quest’ultimo di inviare allo Stato membro che effettua una segnalazione un bene sequestrato a seguito di una segnalazione inserita da quest’ultimo nel sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (in prosieguo: il «SIS II»).

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Decisione SIS II

3

Il considerando 5 della decisione SIS II è redatto nel seguente modo:

«Il SIS II dovrebbe essere una misura compensativa che contribuisce a mantenere un elevato livello di sicurezza nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell’Unione europea, sostenendo la cooperazione operativa fra autorità di polizia e giudiziarie in campo penale».

4

L’articolo 1 di tale decisione, rubricato «Istituzione e scopo generale del SIS II», al paragrafo 2, così dispone:

«Scopo del SIS II è, a norma della presente decisione, assicurare un elevato livello di sicurezza nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell’Unione europea, incluso il mantenimento della sicurezza pubblica e dell’ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza nel territorio degli Stati membri e applicare le disposizioni della parte terza, titolo IV, del trattato CE relativo alla circolazione delle persone in detto territorio avvalendosi delle informazioni trasmesse tramite tale sistema».

5

L’articolo 2, paragrafo 1, di detta decisione prevede quanto segue:

«La presente decisione definisce le condizioni e le procedure applicabili all’inserimento e al trattamento nel SIS II delle segnalazioni relative a persone e oggetti, allo scambio di informazioni supplementari e dati complementari per la cooperazione di polizia e giudiziaria in campo penale».

6

L’articolo 3 della medesima decisione, rubricato «Definizioni», al suo paragrafo 1, enuncia quanto segue:

«Ai fini della presente decisione, si intende per:

a)

“segnalazione”: un insieme di dati inseriti nel SIS II che permetta alle autorità competenti di identificare un individuo o un oggetto in vista di intraprendere un’azione specifica;

b)

“informazioni supplementari”: le informazioni non memorizzate nel SIS II ma connesse alle segnalazioni del SIS II, che devono essere scambiate:

i)

per permettere agli Stati membri di consultarsi o informarsi a vicenda quando introducono una segnalazione;

ii)

in seguito a una risposta positiva al fine di consentire l’azione appropriata;

(...)».

7

L’articolo 20, paragrafi 1 e 2, della decisione SIS II così dispone:

«1.   Fatti salvi l’articolo 8, paragrafo 1, o le disposizioni della presente decisione che prevedono la memorizzazione di dati complementari, il SIS II contiene esclusivamente le categorie di dati forniti da ciascuno Stato membro, come richiesto ai fini previsti negli articoli 26, 32, 34, 36 e 38.

2.   Le categorie di dati sono le seguenti:

(...)

b)

gli oggetti di cui agli articoli 36 e 38».

8

L’articolo 21 di tale decisione recita:

«Prima di effettuare una segnalazione lo Stato membro verifica se l’adeguatezza, la pertinenza e l’importanza del caso giustificano l’inserimento della segnalazione nel SIS II».

9

L’articolo 24 di detta decisione, rubricato «Disposizioni generali relative agli indicatori di validità», al paragrafo 1 prevede quanto segue:

«Qualora uno Stato membro reputi che dare applicazione ad una segnalazione inserita a norma degli articoli 26, 32 o 36 non sia compatibile con la legislazione nazionale, con i propri obblighi internazionali o con interessi nazionali essenziali, può esigere a posteriori che alla segnalazione sia apposto un indicatore di validità affinché non sia eseguita sul proprio territorio l’azione richiesta nella segnalazione. L’indicatore di validità è apposto dall’ufficio Sirene dello Stato membro che ha inserito la segnalazione».

10

L’articolo 38 della medesima decisione così dispone:

«1.   I dati relativi agli oggetti ricercati a scopo di sequestro o di prova in un procedimento penale sono inseriti nel SIS II.

2.   Sono inserite le categorie di oggetti agevolmente identificabili indicate in appresso:

a)

veicoli a motore di cilindrata superiore a 50 cc, natanti e aeromobili;

(...)».

11

L’articolo 39 della decisione SIS II, rubricato «Esecuzione dell’azione richiesta nelle segnalazioni», prevede quanto segue:

«1.   Qualora dall’interrogazione emerga l’esistenza di una segnalazione per un oggetto individuato, l’autorità che la constata si mette in contatto con l’autorità che ha effettuato la segnalazione per concordare le misure necessarie. A tale scopo, possono altresì essere trasmessi dati personali, a norma della presente decisione.

2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono comunicate mediante lo scambio di informazioni supplementari.

3.   Lo Stato membro che ha rinvenuto l’oggetto adotta misure conformi alla propria legislazione».

12

L’articolo 49 di tale decisione SIS II enuncia quanto segue:

«1.   Uno Stato membro che effettua una segnalazione è responsabile dell’esattezza, dell’attualità e della liceità di inserimento dei dati nel SIS II.

2.   Solo lo Stato membro che ha effettuato una segnalazione è autorizzato a modificare, completare, rettificare, aggiornare o cancellare i dati che ha inserito.

3.   Se uno Stato membro diverso da quello che ha effettuato una segnalazione è in possesso di elementi che dimostrano che detti dati contengono errori di fatto o sono stati archiviati illecitamente, ne informa quanto prima, tramite scambio di informazioni supplementari ed entro dieci giorni dacché è in possesso di detti elementi, lo Stato membro che ha effettuato la segnalazione. Quest’ultimo verifica la comunicazione e, se necessario, rettifica o cancella senza indugio i dati in questione.

(...)».

Manuale Sirene

13

L’allegato della decisione di esecuzione 2013/115/UE della Commissione, del 26 febbraio 2013, riguardante il manuale Sirene e altre disposizioni di attuazione per il sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU 2013, L 71, pag. 1), come modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/1528 della Commissione, del 31 agosto 2017 (GU 2017, L 231, pag. 6) (in prosieguo: il «manuale Sirene»), al suo punto 2.1 così dispone:

«Definizioni

“Stato membro segnalante”: lo Stato membro che ha inserito la segnalazione nel SIS II.

“Stato membro di esecuzione”: lo Stato membro che esegue l’azione richiesta in caso di hit.

“Ufficio SIRENE detentore”: l’ufficio SIRENE dello Stato membro che detiene le impronte digitali o le fotografie della persona segnalata da un altro Stato membro.

“Hit” (risposta/riscontro positivo): si ottiene un’hit nel SIS II quando:

(...)

d) l’hit comporta l’adozione di ulteriori misure.

(...)».

14

Il punto 8.3 del manuale Sirene, intitolato «Scambio di informazioni in caso di hit», enuncia quanto segue:

«Gli uffici SIRENE possono trasmettere ulteriori informazioni sulle segnalazioni inserite a norma dell’articolo 38 della decisione SIS II; a tal fine possono agire per conto di autorità giudiziarie se tali informazioni rientrano nell’ambito dell’assistenza giudiziaria conformemente al diritto nazionale.

(...)».

Diritto bulgaro

Zakon za Ministerstvoto na vatreshnite raboti

15

Lo zakon za Ministerstvoto na vatreshnite raboti (legge relativa al Ministero degli Interni), del 28 maggio 2014 (DV n. 53, del 27 giugno 2014, pag. 2), nella versione applicabile al procedimento principale, al suo articolo 84 così dispone:

«(1)   Le autorità di polizia possono sequestrare temporaneamente beni segnalati a fini di ricerca nel SIS e/o nelle banche dati dell’Organizzazione internazionale della polizia criminale (Interpol).

(...)

(6)   (...) La consegna o il sequestro sono notificati allo Stato membro che ha inserito la segnalazione ai fini di ricerca nel SIS e/o nella banca dati di Interpol.

(...)

(8)   (...) Se, entro 60 giorni, lo Stato membro che ha effettuato la segnalazione chiede la restituzione del bene, quest’ultimo è restituito alla persona indicata nella richiesta entro 7 giorni, con decisione del capo dell’unità competente ai sensi del paragrafo 6.

(...)

(13)   (...) in caso di consegna o di sequestro di (...) certificati di immatricolazione e targhe di immatricolazione rubati, illegittimamente sottratti, smarriti o invalidati, se questi documenti non rientrano nelle categorie di cui al paragrafo 11, sono consegnati secondo le modalità previste alla rappresentanza diplomatica o consolare dello Stato membro che ha emesso il documento, con decisione del capo unità competente, ai sensi del paragrafo 6.

(...)».

Naredba n.o8121z-465

16

L’articolo 7 della naredba n. 8121z-465 za organizatsiyata i funktsioniraneto na Natsionalnata Shengenska informatsionna sistema na Republika Balgaria (decreto n. 8121z-465 relativo all’organizzazione e al funzionamento del sistema d’informazione Schengen nazionale della Repubblica di Bulgaria), del 26 agosto 2014 (DV n. 74 del 5 settembre 2014, pag. 33), nella versione applicabile al procedimento principale, così dispone:

«(1)   Il [Sistema d’informazione Schengen nazionale (SISN)] tratta le segnalazioni relative alle seguenti categorie di beni:

1.

i beni ricercati a scopo di sequestro o di prova in un procedimento penale (articolo 38 della decisione [SIS II]);

a)

veicoli a motore di cilindrata superiore a 50 cc, natanti e aeromobili;

(...)».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

17

EF, cittadino bulgaro, ha acquistato un veicolo a motore stipulando un mutuo bancario, il 23 dicembre 2014, presso la Santander Consumer Bank AS, una banca con sede in Norvegia. Tale prestito bancario era garantito dal veicolo finanziato.

18

Nel maggio 2016, per una ragione non accertata, EF ha cessato di rimborsare detto prestito bancario, informando nel contempo tale banca che tale veicolo si trovava ormai in Bulgaria. Detta banca ha quindi incaricato la Lindorff AS della riscossione dei propri crediti relativi al detto veicolo.

19

Dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che lo stesso veicolo è stato successivamente acquistato in Bulgaria da AB, il quale, a sua volta, l’avrebbe rivenduto, nel marzo 2017, a Varna (Bulgaria), a DB.

20

Il 24 maggio 2017 il Regno di Norvegia ha inserito nel SISN una segnalazione ai fini del sequestro di un veicolo, in quanto bene «rubato, acquisito illegalmente o smarrito».

21

Il 26 maggio 2017 i servizi di polizia bulgari hanno individuato, in un parcheggio del comune di Silistra (Bulgaria), un veicolo il cui numero di telaio corrispondeva esattamente a quello segnalato. Lo stesso giorno, tale veicolo e il suo certificato di immatricolazione venivano confiscati a DB, a nome del quale il veicolo era stato immatricolato.

22

L’ufficio Sirene bulgaro ha quindi avviato uno scambio di informazioni con l’ufficio Sirene norvegese, il quale ha indicato che il veicolo in questione era stato oggetto di segnalazione a seguito della commissione, il 23 dicembre 2014 a Hordaland (Norvegia), di una truffa o appropriazione indebita.

23

Il 6 giugno 2017 le autorità bulgare hanno ricevuto dalle autorità norvegesi la richiesta di consegnare tale veicolo al suo proprietario designato, ossia alla Santander Consumer Bank, attraverso la Lindorff, di cui la Plam EOOD era il rappresentante in Bulgaria.

24

Il 4 luglio 2017 il suddetto veicolo è stato consegnato a CD, amministratore della Plam.

25

Il 28 agosto 2019 il capo del Commissariato di Silistra presso la direzione regionale del Ministero dell’Interno di Silistra respingeva la domanda dei ricorrenti nel procedimento principale, formulata il 13 agosto 2019, diretta ad ottenere la restituzione immediata dello stesso veicolo.

26

Le ricorrenti nel procedimento principale contestavano quindi, dinanzi all’Administrativen sad – Silistra (Tribunale amministrativo di Silistra, Bulgaria), la legittimità della decisione di consegna del veicolo di cui trattasi alle autorità dello Stato membro segnalante, facendo valere l’assenza di prove convincenti dell’effettivo avvio di procedimenti penali in Norvegia per quanto riguarda tale veicolo e facendo valere la loro buona fede al momento dell’acquisto di detto veicolo.

27

Ritenendo che esistessero rapporti di diritto privato tra la Santander Consumer Bank e EF e che la commissione dei reati non fosse stata accertata, il giudice del rinvio ha chiesto al capo del Commissariato di Silistra presso la direzione regionale del Ministero dell’Interno di Silistra di interrogare i servizi di polizia norvegesi circa l’esistenza di procedimenti penali avviati in Norvegia riguardanti il medesimo veicolo nonché di produrre un estratto delle disposizioni pertinenti del codice penale norvegese, accompagnato da una traduzione di quest’ultimo in lingua bulgara, ivi compresa la segnalazione relativa al veicolo di cui trattasi. Tale giudice ha inoltre richiesto una risposta ufficiale delle autorità norvegesi riguardo alla natura esatta dell’infrazione che sarebbe stata oggetto di tali procedimenti e la fase in cui si troverebbero i procedimenti corrispondenti.

28

Con lettera presentata all’udienza del 26 agosto 2020 dinanzi al giudice del rinvio, quest’ultimo è stato informato del fatto che, poiché il veicolo in questione era stato ritrovato e rimpatriato in Norvegia, il fascicolo del procedimento era stato chiuso il 10 luglio 2017.

29

Il giudice del rinvio considera che, se un siffatto procedimento penale non esistesse, la segnalazione relativa al veicolo di cui trattasi nel SIS II non rientrerebbe nell’ambito di applicazione della decisione SIS II definito all’articolo 2 di quest’ultima e, di conseguenza, sarebbe stata inserita in tale sistema in violazione degli obiettivi perseguiti da tali segnalazioni, i quali sono introdotti a scopo di sequestro o di prova in un procedimento penale nello Stato membro che ha effettuato la segnalazione.

30

Tale giudice si interroga sulla conformità alla decisione SIS II di una normativa nazionale che impone alle autorità competenti dello Stato membro che ha trovato l’oggetto ricercato, agendo così nell’ambito di una competenza vincolata, un obbligo di sequestro di qualsiasi bene segnalato a fini di ricerca nel SIS II, nel caso in cui esistano indizi che inducano a ritenere che la segnalazione di cui trattasi non sia stata inserita nel SIS II conformemente agli obiettivi enunciati all’articolo 38, paragrafo 1, di tale decisione.

31

In queste circostanze, l’Administrativen sad – Silistra (Tribunale amministrativo di Silistra) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 39 e, in particolare, l’articolo 39, paragrafo 3, della decisione [SIS II], debba essere interpretato nel senso che non osta a una normativa e a una prassi amministrativa nazionali in conformità alle quali l’organo esecutivo competente può e deve rifiutare l’esecuzione qualora sussistano indizi per ritenere che la segnalazione contenuta nel SIS non persegua gli scopi per i quali è stata inserita e, in particolare, quelli previsti all’articolo 38, paragrafo 1 [di tale decisione]».

Sulla questione pregiudiziale

32

Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 39 della decisione SIS II debba essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale ai sensi della quale le autorità competenti dello Stato membro di esecuzione sono tenute ad attuare una segnalazione inserita nel SIS II per quanto riguarda un oggetto anche qualora queste ultime nutrano dubbi quanto ai motivi dell’inserimento di una tale segnalazione quali enunciati all’articolo 38, paragrafo 1, di detta decisione.

33

In via preliminare, dalla decisione di rinvio risulta che l’oggetto della segnalazione controversa è un veicolo a motore con una cilindrata superiore a 50 cc.

34

A tale riguardo, l’articolo 38, paragrafi 1 e 2, lettera a), della decisione SIS II prevede che i dati relativi a tali veicoli, ricercati a scopo di sequestro o di prova in un procedimento penale, sono inseriti nel SIS II.

35

L’esecuzione dell’azione richiesta in una tale segnalazione è disciplinata dall’articolo 39 della decisione SIS II. Tale articolo fa riferimento ad azioni e misure standardizzate di natura sostanzialmente conservativa da parte dell’autorità che ha constatato l’esistenza di una segnalazione per un oggetto e rinvia, al paragrafo 3, al diritto nazionale per quanto riguarda le misure da adottare.

36

L’articolo 39, paragrafo 1, di tale decisione prevede che, qualora dall’interrogazione emerga l’esistenza di una segnalazione per un oggetto individuato, l’autorità che la constata si mette in contatto con l’autorità che ha effettuato la segnalazione per concordare le misure necessarie.

37

Il punto 2.2.2 dell’appendice 2 del manuale Sirene precisa al riguardo che, nel rispetto del diritto nazionale dello Stato membro di esecuzione, le azioni intraprese sono il sequestro dell’oggetto individuato o l’adozione di tutte le misure conservative necessarie, l’identificazione della persona in possesso di tale oggetto e la presa di contatto con l’ufficio Sirene dello Stato membro che ha effettuato la segnalazione.

38

Inoltre, l’articolo 39, paragrafo 2, della decisione SIS II aggiunge che le informazioni di cui al paragrafo 1 di tale articolo sono comunicate mediante lo «scambio di informazioni supplementari», definite all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), di tale decisione come informazioni non memorizzate nel SIS II, ma connesse alle segnalazioni del SIS II, che devono essere scambiate, in particolare, da un lato, per permettere agli Stati membri di consultarsi o di informarsi a vicenda quando introducono una segnalazione e, dall’altro lato, in seguito a una risposta positiva al fine di consentire l’azione appropriata.

39

Il punto 8.3 del manuale Sirene precisa che, quando trattasi di un hit riguardante una segnalazione ai fini di sequestro o di prova, segnatamente, di un veicolo, effettuata ai sensi dell’articolo 38 della decisione SIS II, gli uffici sirene trasmettono informazioni supplementari «il più rapidamente possibile».

40

Alla luce di tale necessità di un rapido intervento, da cui dipende la cooperazione operativa in materia penale tra i servizi di polizia e le autorità giudiziarie attuata ai sensi della decisione SIS II, le autorità dello Stato membro di esecuzione devono, ai fini dell’esecuzione della segnalazione inserita, adottare misure conservative necessarie, senza che possa essergli opposta una contestazione della validità di tale segnalazione, relativa all’esistenza di dubbi quanto al rispetto, da parte delle autorità dello Stato membro che l’ha introdotta, degli obiettivi di cui all’articolo 38, paragrafo 1, di tale decisione, nella specie, l’esistenza, nello Stato membro che ha effettuato la segnalazione, di un procedimento penale riguardante l’oggetto per cui è stata introdotta la segnalazione.

41

Una tale conclusione si impone a maggior ragione in quanto, conformemente all’articolo 1, paragrafo 2, della decisione SIS II, l’oggetto del SIS II è segnatamente quello di assicurare un elevato livello di sicurezza nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell’Unione, ivi compresa la salvaguardia della sicurezza pubblica e dell’ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza nel territorio degli Stati membri.

42

È in tale contesto che, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della decisione SIS II, quest’ultima stabilisce le condizioni e le procedure applicabili all’inserimento e al trattamento nel SIS II delle segnalazioni relative, in particolare, a oggetti, e allo scambio di informazioni supplementari e di dati complementari per la cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale.

43

Come risulta dall’articolo 20, paragrafi 1 e 2, della decisione SIS II, il SIS II contiene esclusivamente le categorie di dati necessarie ai fini previsti segnatamente all’articolo 38 di quest’ultima.

44

Sebbene risulti che le segnalazioni riguardanti oggetti devono, in forza di tale articolo 38, perseguire gli obiettivi ivi stabiliti, l’articolo 21 di tale decisione precisa che, prima di effettuare una segnalazione, lo Stato membro è tenuto a verificare se l’adeguatezza, la pertinenza e l’importanza del caso giustificano l’inserimento della segnalazione nel SIS II.

45

Inoltre, occorre rilevare che, come risulta dall’articolo 49, paragrafo 1, della decisione SIS II, è lo Stato membro che effettua la segnalazione a essere responsabile dell’esattezza, dell’attualità, nonché della liceità dell’inserimento dei dati nel SIS II, e che l’articolo 49, paragrafo 2, di tale decisione indica che solo tale Stato membro è autorizzato a modificare, completare, rettificare, aggiornare o cancellare i dati che ha inserito.

46

Infatti, se uno Stato membro diverso dallo Stato membro che ha effettuato una segnalazione è in possesso di elementi che dimostrano che detti dati contengono errori di fatto o sono stati archiviati illegalmente, l’articolo 49, paragrafo 3, di detta decisione precisa che lo Stato membro che dispone di siffatti elementi ne informa quanto prima, tramite scambio di informazioni supplementari ed entro dieci giorni dacché è in possesso di detti elementi, lo Stato membro che ha effettuato la segnalazione. Quest’ultimo verifica la comunicazione e, se necessario, rettifica o cancella senza indugio i dati in questione.

47

Se è vero che, in taluni casi, la decisione SIS II consente allo Stato membro di esecuzione di esigere l’apposizione su una segnalazione di un «indicatore di validità», affinché quest’ultima non sia eseguita sul suo territorio, come prevede l’articolo 24, paragrafo 1, di tale decisione, occorre tuttavia rilevare che l’applicabilità di tale articolo è limitata, alla luce del suo tenore letterale, alle segnalazioni inserite a norma degli articoli 26, 32 o 36 di detta decisione, ossia riguardanti persone e oggetti a fini di un controllo discreto o di un controllo specifico. Orbene, si deve rilevare che ciò non si verifica nel caso di specie, poiché si tratta di una segnalazione riguardante un oggetto inserita a fini diversi da quelli di un controllo discreto o di un controllo specifico, vale a dire ai fini di sequestro o di prova in un procedimento penale.

48

Inoltre, come rilevato dalla Commissione europea nelle sue osservazioni scritte, lo scambio di informazioni tra lo Stato membro che ha effettuato la segnalazione e lo Stato membro di esecuzione, e l’adozione di misure necessarie da parte dello Stato membro che ha trovato l’oggetto segnalato, derivano dall’applicazione del principio di leale cooperazione. Infatti, come risulta dal considerando 5 della decisione SIS II, il sistema istituito in tale decisione dovrebbe sostenere la cooperazione operativa fra autorità di polizia e giudiziarie in campo penale.

49

A tale proposito, la Corte ha peraltro dichiarato che il principio di leale cooperazione, che è alla base dell’acquis di Schengen, implica che lo Stato che consulta il SIS tenga debitamente conto delle indicazioni fornite dallo Stato membro che ha effettuato la segnalazione. Inoltre, la rete di uffici Sirene è stata appunto istituita al fine di informare le autorità nazionali che si trovino di fronte a un problema nell’esecuzione di una segnalazione (sentenza del 31 gennaio 2006, Commissione/Spagna, C‑503/03, EU:C:2006:74, punti 5657).

50

Orbene, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 44 delle sue conclusioni, se, nell’ambito dell’esecuzione di una segnalazione relativa a un oggetto, le autorità dello Stato membro di esecuzione potessero rimettere in discussione la validità di una segnalazione concernente un oggetto, per il solo fatto dell’esistenza di indizi che portano a concludere che gli obiettivi enunciati all’articolo 38, paragrafo 1, della decisione SIS II non sono stati rispettati, ciò rischierebbe di compromettere l’efficacia della cooperazione operativa fra autorità di polizia e giudiziarie in campo penale attuata ai sensi di tale decisione.

51

Quanto ad un’eventuale consegna dell’oggetto adito alle autorità dello Stato membro che ha effettuato la segnalazione, come quella prevista nel caso di specie all’articolo 84, paragrafo 8, della legge relativa al Ministero dell’Interno, nella sua versione applicabile al procedimento principale, occorre rilevare che, sebbene una siffatta misura non risulti esplicitamente dal testo dell’articolo 39 della decisione SIS II, il paragrafo 3 di tale articolo prevede che lo Stato membro che ha rinvenuto l’oggetto adotta misure «conformi alla propria legislazione».

52

Quest’ultima disposizione opera quindi un rinvio al diritto nazionale e non definisce in alcun modo misure precise che devono essere adottate in tale contesto dalle autorità dello Stato membro di esecuzione. Ne consegue che quest’ultima disposizione non può essere interpretata nel senso che esclude che tali misure possano comprendere quelle riguardanti la consegna dell’oggetto segnalato allo Stato membro che ha effettuato la segnalazione.

53

Di conseguenza, tenuto conto del margine di discrezionalità di cui dispone lo Stato membro di esecuzione per quanto riguarda la scelta di dette misure in forza dell’articolo 39, paragrafo 3, della decisione SIS II, tale disposizione non osta neppure a che tale Stato membro, che ha scelto di prevedere un siffatto obbligo di consegna, sia tenuto ad eseguirlo, quand’anche le autorità competenti di detto Stato membro nutrano dubbi sul fatto che la segnalazione sia stata introdotta per i motivi enunciati all’articolo 38, paragrafo 1, di tale decisione.

54

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 39 della decisione SIS II deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale in forza della quale le autorità competenti dello Stato membro di esecuzione sono tenute a dare esecuzione a una segnalazione inserita nel SIS II riguardante un oggetto, anche qualora queste ultime nutrano dubbi sui motivi di introduzione di una siffatta segnalazione quali enunciati all’articolo 38, paragrafo 1, di tale decisione.

Sulle spese

55

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

 

L’articolo 39 della decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale in forza della quale le autorità competenti dello Stato membro di esecuzione sono tenute a dare esecuzione a una segnalazione inserita nel sistema d’informazione Schengen di seconda generazione riguardante un oggetto, anche qualora queste ultime nutrano dubbi sui motivi di introduzione di una siffatta segnalazione quali enunciati all’articolo 38, paragrafo 1, di tale decisione.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il bulgaro.

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