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Document 62020CJ0502

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 2 settembre 2021.
TP contro Institut des Experts en Automobiles.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Mons.
Rinvio pregiudiziale – Libertà di stabilimento – Libera prestazione di servizi – Riconoscimento delle qualifiche professionali – Direttiva 2005/36/CE – Articolo 5, paragrafo 2 – Perito automobilistico stabilito in uno Stato membro che si sposta nel territorio dello Stato membro ospitante per esercitare, in modo temporaneo e occasionale, la sua professione – Rifiuto dell’organismo professionale dello Stato membro ospitante, nel quale era precedentemente stabilito, di iscriverlo nel registro delle prestazioni temporanee e occasionali – Nozione di “prestazione temporanea e occasionale”.
Causa C-502/20.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2021:678

 SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione)

2 settembre 2021 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Libertà di stabilimento – Libera prestazione di servizi – Riconoscimento delle qualifiche professionali – Direttiva 2005/36/CE – Articolo 5, paragrafo 2 – Perito automobilistico stabilito in uno Stato membro che si sposta nel territorio dello Stato membro ospitante per esercitare, in modo temporaneo e occasionale, la sua professione – Rifiuto dell’organismo professionale dello Stato membro ospitante, nel quale era precedentemente stabilito, di iscriverlo nel registro delle prestazioni temporanee e occasionali – Nozione di “prestazione temporanea e occasionale”»

Nella causa C‑502/20,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla cour d’appel de Mons (Corte d’appello di Mons, Belgio), con decisione del 22 settembre 2020, pervenuta in cancelleria il 5 ottobre 2020, nel procedimento

TP

contro

Institut des Experts en Automobiles,

LA CORTE (Nona Sezione),

composta da N. Piçarra, presidente, M. Vilaras (relatore), presidente della Quarta Sezione, facente funzione di giudice della Nona Sezione, e K. Jürimäe, giudice,

avvocato generale: H. Saugmandsgaard Øe

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per TP, da V. Grévy, avocat;

per l’Institut des Experts en Automobiles, da P. Botteman e R. Molders-Pierre, avocats;

per il governo belga, da L. Van den Broeck, M. Jacobs e C. Pochet, in qualità di agenti;

per il governo ceco, da M. Smolek, J. Vláčil e T. Machovičová, in qualità di agenti;

per il governo dei Paesi Bassi, da M.K. Bulterman e M.H.S. Gijzen, in qualità di agenti;

per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;

per la Commissione europea, da É. Gippini Fournier e L. Armati, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 49 TFUE nonché della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU 2005, L 255, pag. 22), come modificata dalla direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013 (GU 2013, L 354, pag. 132) (in prosieguo: la «direttiva 2005/36»).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra TP e l’Institut des Experts en Automobiles (in prosieguo: l’«IEA») in merito all’esercizio da parte di TP, in Belgio, della professione di perito automobilistico.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3

Il considerando 11 della direttiva 2005/36 enuncia, in particolare, che tale direttiva non ha l’obiettivo di interferire nell’interesse legittimo degli Stati membri a impedire che taluni dei loro cittadini possano sottrarsi abusivamente all’applicazione del diritto nazionale in materia di professioni.

4

L’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva dispone quanto segue:

«Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

a)

“professione regolamentata”: attività, o insieme di attività professionali, l’accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalità di esercizio, sono subordinati direttamente o indirettamente, in forza di norme legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali; in particolare costituisce una modalità di esercizio l’impiego di un titolo professionale riservato da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative a chi possiede una specifica qualifica professionale. Quando non si applica la prima frase, è assimilata ad una professione regolamentata una professione di cui al paragrafo 2;

b)

“qualifiche professionali”: le qualifiche attestate da un titolo di formazione, un attestato di competenza – di cui all’articolo 11, lettera a), punto i) – e/o un’esperienza professionale;

(...)».

5

Il titolo II di detta direttiva, intitolato «Libera prestazione di servizi», comprende gli articoli da 5 a 9 della medesima. L’articolo 5, intitolato «Principio di libera prestazione di servizi», così prevede:

«1.   Fatte salve le disposizioni specifiche del diritto [dell’Unione] e gli articoli 6 e 7 della presente direttiva, gli Stati membri non possono limitare, per ragioni attinenti alle qualifiche professionali, la libera prestazione di servizi in un altro Stato membro:

a)

se il prestatore è legalmente stabilito in uno Stato membro per esercitarvi la stessa professione (in seguito denominato “Stato membro di stabilimento”), e

b)

in caso di spostamento del prestatore, se questi ha esercitato tale professione in uno o più Stati membri per almeno un anno nel corso dei dieci anni che precedono la prestazione di servizi, se la professione non è regolamentata nello Stato membro di stabilimento. La condizione che esige un anno di esercizio della professione non si applica se la professione o la formazione che porta alla professione è regolamentata.

2.   Le disposizioni del presente titolo si applicano esclusivamente nel caso in cui il prestatore si sposta sul territorio dello Stato membro ospitante per esercitare, in modo temporaneo e occasionale, la professione di cui al paragrafo 1.

Il carattere temporaneo e occasionale della prestazione è valutato caso per caso, in particolare in funzione della durata della prestazione stessa, della sua frequenza, della sua periodicità e della sua continuità.

3.   In caso di spostamento, il prestatore è soggetto a norme professionali, di carattere professionale, legale o amministrativo, direttamente connesse alle qualifiche professionali, quali la definizione della professione, l’uso dei titoli e gravi errori professionali connessi direttamente e specificamente alla tutela e sicurezza dei consumatori, nonché le disposizioni disciplinari applicabili nello Stato membro ospitante ai professionisti che, ivi, esercitano la stessa professione».

6

L’articolo 6 della stessa direttiva, intitolato «Esenzioni», al suo primo comma, lettera a), dispone quanto segue:

«Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lo Stato membro ospitante dispensa i prestatori di servizi stabiliti in un altro Stato membro dai requisiti imposti ai professionisti stabiliti sul suo territorio e riguardanti:

a)

l’autorizzazione, l’iscrizione o l’adesione a un’organizzazione o a un organismo professionale. Per facilitare l’applicazione di disposizioni disciplinari in vigore nel loro territorio, a norma dell’articolo 5, paragrafo 3, gli Stati membri possono prevedere un’iscrizione temporanea e automatica o un’adesione pro forma a tale organizzazione o organismo professionale, purché tale iscrizione o adesione non ritardi né complichi in alcun modo la prestazione di servizi e non comporti oneri supplementari per il prestatore di servizi. (...)».

7

Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2005/36, gli Stati membri possono esigere che, se il prestatore si sposta per la prima volta da uno Stato membro all’altro per fornire servizi, questi informi in anticipo l’autorità competente dello Stato membro ospitante. Tale dichiarazione è rinnovata annualmente se il prestatore intende fornire servizi temporanei o occasionali in tale Stato membro durante l’anno in questione.

Diritto belga

Legge del 15 maggio 2007

8

In Belgio, lo status e i diritti e gli obblighi dei periti automobilistici costituiscono l’oggetto della legge 15 maggio 2007 relativa al riconoscimento e alla tutela della professione di perito automobilistico e che crea un Istituto dei periti automobilistici (Moniteur belge del 2 giugno 2007, pag. 28087), come modificata dalla legge 6 ottobre 2011 (Moniteur belge del 10 novembre 2011, pag. 67853) (in prosieguo: la «legge del 15 maggio 2007»).

9

Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, punto 2, lettera b), della legge del 15 maggio 2007, la qualità di membro titolare dell’IEA è concessa a qualsiasi persona fisica che intenda stabilirsi in Belgio in qualità di perito automobilistico e ne faccia domanda, a condizione che fornisca un attestato di competenza o un titolo di formazione rilasciato da uno Stato membro dell’Unione europea. Il punto 6 dell’articolo 5, paragrafo 1, di tale legge aggiunge che l’interessato deve essere iscritto nell’elenco dei membri titolari dell’IEA.

10

L’articolo 6 di tale legge così dispone:

«Qualora, nell’ambito della libera prestazione dei servizi, i cittadini degli Stati membri dell’Unione (...) si spostino per la prima volta nel territorio del Belgio per esercitare, in modo temporaneo e occasionale, la professione di perito automobilistico, essi ne informano preventivamente la competente camera del consiglio dell’[IEA] con dichiarazione scritta, conformemente all’articolo 9, [paragrafo 1], della legge del 12 febbraio 2008 che istituisce un (...) quadro generale per il riconoscimento delle qualifiche professionali [UE]. (...)».

Legge del 12 febbraio 2008

11

La direttiva 2005/36 è stata trasposta nel diritto belga con la legge del 12 febbraio 2008 che istituisce un quadro generale per il riconoscimento delle qualifiche professionali UE (Moniteur belge del 2 aprile 2008, pag. 17886; in prosieguo: la «legge del 12 febbraio 2008»).

12

Il titolo II di tale legge, intitolato «Libera prestazione di servizi», comprende gli articoli da 6 a 11 della medesima. L’articolo 6 di detta legge così dispone:

«Le disposizioni del presente titolo si applicano esclusivamente nel caso in cui il prestatore si sposti nel territorio del Belgio per esercitare, in modo temporaneo e occasionale, la professione di cui all’articolo 7, [paragrafo 1].

Il carattere temporaneo e occasionale della prestazione è valutato caso per caso, in particolare in funzione della durata della prestazione stessa, della sua frequenza, della sua periodicità e della sua continuità».

13

L’articolo 9 della stessa legge disciplina il regime di dichiarazione previa, conformemente all’articolo 7 della direttiva 2005/36.

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

14

TP ha esercitato per molti anni la professione di perito automobilistico in Belgio. Dal 28 gennaio 2014 egli risiede nel territorio del Granducato di Lussemburgo e vi esercita la stessa professione.

15

Il giudice del rinvio indica che dagli elementi prodotti da TP risulta che, sebbene a partire da tale data egli abbia compiuto alcune missioni in Belgio, la maggior parte della sua attività professionale si svolge attualmente al di fuori del territorio belga, cosicché l’attività professionale che egli esercita in Belgio può essere qualificata come «accessoria».

16

Nel settembre 2015 l’IEA ha invitato TP a iscriversi nell’elenco dei membri titolari dell’IEA, al fine di regolarizzare la sua situazione in Belgio.

17

TP ha rifiutato di presentare una simile domanda e, dal momento che, secondo quanto da lui indicato, effettua alcune perizie in Belgio, ha chiesto l’iscrizione nell’elenco temporaneo e occasionale dei periti automobilistici, previsto all’articolo 9 della legge del 12 febbraio 2008.

18

L’IEA ritiene che, esercitando la professione di perito automobilistico in Belgio senza essere membro dell’IEA, TP eserciti un’attività irregolare e sleale. Esso ha pertanto citato in giudizio TP dinanzi al tribunal de commerce du Hainaut (Tribunale del commercio dello Hainaut, Belgio), affinché gli siano vietati l’uso del titolo di perito automobilistico nonché l’esercizio di tale professione in Belgio.

19

TP, dal canto suo, ha chiesto allo stesso giudice, in via riconvenzionale, di disporre la sua iscrizione nell’elenco temporaneo e occasionale dei periti automobilistici, in applicazione dell’articolo 6 della legge del 15 maggio 2007.

20

Con sentenza del 29 novembre 2017 il tribunal de commerce du Hainaut (Tribunale del commercio dello Hainaut) ha accolto la domanda dell’IEA e ha respinto la domanda riconvenzionale di TP. Il 15 febbraio 2018 TP a proposto appello contro tale sentenza dinanzi al giudice del rinvio.

21

Con sentenza del 3 dicembre 2019 il giudice del rinvio ha dichiarato ricevibile l’appello di TP e ha statuito, sulla base dei documenti prodotti da quest’ultimo, che esso è stabilito in Lussemburgo, ai sensi degli articoli da 16 a 19 della direttiva 2005/36.

22

Il giudice del rinvio precisa tuttavia di nutrire dubbi quanto alla conformità al diritto dell’Unione dell’interpretazione dei termini «temporaneo e occasionale» di cui all’articolo 6 della legge del 15 maggio 2007, come sostenuta dall’IEA, secondo la quale il previo esercizio, in uno Stato membro, di un’attività durevole e regolare osterebbe al riconoscimento del carattere temporaneo e occasionale dell’esercizio della stessa attività in tale Stato membro, a seguito dello stabilimento dell’interessato in un altro Stato membro. Ora, TP proseguirebbe un’attività che avrebbe esercitato in Belgio per oltre 25 anni.

23

Inoltre, detto giudice considera che il carattere temporaneo di una prestazione di servizi deve essere valutato non solo in funzione della durata di tale prestazione, ma anche della sua frequenza, della sua periodicità e della sua continuità. Esso ne deduce che un certo carattere ricorrente non osta, in linea di principio, al riconoscimento del carattere temporaneo di un’attività. Inoltre, il carattere temporaneo di una prestazione di servizi non escluderebbe la possibilità, per l’interessato, di dotarsi, nello Stato membro in cui fornisce i suoi servizi, di una certa infrastruttura, quale un ufficio.

24

La cour d’appel de Mons (Corte d’appello di Mons, Belgio) ha pertanto deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se le disposizioni dell’articolo 5 [paragrafo 1, punto 2, lettera b)] e dell’articolo 6 della legge (…) del 15 maggio 2007 (…), lette in combinato disposto con le disposizioni della legge del 12 febbraio 2008 (...), specialmente gli articoli 6, 8 e 9, possano essere interpretate nel senso che un prestatore di servizi che trasferisce la sua sede di stabilimento in un altro Stato membro non può, in seguito a tale modifica, iscriversi nel suo paese di origine, vale a dire il Belgio, al registro delle prestazioni temporanee e occasionali dell’IEA, al fine di esercitarvi un’attività temporanea e occasionale. Se una siffatta interpretazione sia compatibile con la libertà di stabilimento riconosciuta in diritto dell’Unione.

2)

Se le disposizioni dell’articolo 5 [paragrafo 1, punto 2, lettera b)] e dell’articolo 6 della legge (…) del 15 maggio 2007 (...), lette in combinato disposto con le disposizioni della legge del 12 febbraio 2008 (...), specialmente gli articoli 6, 8 e 9, interpretate nel senso che la nozione di attività temporanea e occasionale escluda la possibilità per un prestatore stabilito in uno Stato membro di effettuare prestazioni in un altro Stato membro qualora esse abbiano una certa ricorrenza, pur senza essere regolari, oppure di avervi una qualche infrastruttura, siano compatibili con le precitate disposizioni della [direttiva 2005/36]».

Sulle questioni pregiudiziali

25

In via preliminare occorre ricordare che, se è vero che il tenore letterale delle questioni sollevate in via pregiudiziale dal giudice del rinvio invita la Corte a pronunciarsi sulla compatibilità di una disposizione di diritto interno con il diritto dell’Unione, nulla impedisce alla Corte di dare una risposta utile a tale giudice fornendogli gli elementi di interpretazione attinenti al diritto dell’Unione che consentiranno a questo stesso giudice di statuire sull’interpretazione del diritto interno e sulla compatibilità del medesimo con il diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 30 aprile 2020, CTT – Correios de Portugal, C‑661/18, EU:C:2020:335, punto 29 e giurisprudenza ivi citata).

26

Per quanto riguarda la controversia principale, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che TP è legalmente stabilito in Lussemburgo e vi esercita la professione di perito automobilistico. Inoltre, il giudice del rinvio fa riferimento a «missioni» effettuate da TP in diversi Stati membri, in particolare nel territorio del Regno del Belgio, circostanza che implica il suo spostamento fisico in tale Stato membro per esercitarvi la sua professione.

27

Ne consegue, da un lato, che una simile prestazione di servizi rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 5 della direttiva 2005/36, il cui paragrafo 1, lettera a), enuncia il principio secondo cui gli Stati membri non possono limitare, per ragioni attinenti alle qualifiche professionali, la libera prestazione di servizi se il prestatore è legalmente stabilito in un altro Stato membro per esercitarvi la stessa professione. Al riguardo, il paragrafo 2 di tale articolo precisa che le disposizioni del titolo II della direttiva 2005/36 si applicano unicamente in caso di spostamento del prestatore nel territorio dello Stato membro ospitante, ai sensi di tale disposizione, per esercitare la sua professione in modo temporaneo e occasionale.

28

Dall’altro lato, poiché le circostanze del procedimento principale rientrano nell’ambito di applicazione del titolo II della direttiva 2005/36, che contiene l’articolo 5 di quest’ultima, l’articolo 16 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU 2006, L 376, pag. 36), non trova applicazione, contrariamente a quanto sostenuto dal governo dei Paesi Bassi nelle sue osservazioni scritte presentate alla Corte. Infatti, ai sensi dell’articolo 17, punto 6, di tale direttiva, l’articolo 16 di quest’ultima non si applica alle materie disciplinate dal titolo II della direttiva 2005/36, nonché ai requisiti in vigore nello Stato membro dove il servizio è prestato che riservano un’attività a una particolare professione (sentenza del 17 dicembre 2015, X‑Steuerberatungsgesellschaft, C‑342/14, EU:C:2015:827, punto 36).

29

Alla luce di tali precisazioni, si deve intendere che con le sue questioni, le quali devono essere esaminate congiuntamente, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2005/36 debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa dello Stato membro ospitante, ai sensi di tale disposizione, che, come interpretata dalle autorità competenti di quest’ultimo, non consente a un professionista stabilito in un altro Stato membro di esercitare, in modo temporaneo e occasionale, la sua professione nel territorio dello Stato membro ospitante, per il fatto che detto professionista era stabilito in tale Stato membro in passato, che le prestazioni che fornisce presentano un certo carattere ricorrente o che egli si è dotato di un’infrastruttura, come un ufficio, in detto Stato membro.

30

Al fine di rispondere a tali questioni, è necessario procedere all’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2005/36 e, più in particolare, della nozione di esercizio «in modo temporaneo e occasionale» di una professione nello Stato membro ospitante, che figura in tale disposizione, alla luce della giurisprudenza della Corte relativa alla libera prestazione dei servizi sancita all’articolo 56 TFUE.

31

Al riguardo la Corte ha già statuito che occorre distinguere i rispettivi ambiti di applicazione della libera prestazione dei servizi e della libertà di stabilimento. A tal fine occorre determinare se l’operatore economico sia stabilito o meno nello Stato membro in cui presta il servizio in questione. Qualora sia stabilito nello Stato membro in cui presta detto servizio, rientra nell’ambito di applicazione della libertà di stabilimento, quale definito all’articolo 49 TFUE. Qualora, invece, l’operatore economico non sia stabilito nello Stato membro di destinazione, è un prestatore transfrontaliero che rientra nell’ambito di applicazione del principio della libera prestazione dei servizi (sentenza del 22 novembre 2018, Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank, C‑625/17, EU:C:2018:939, punto 34 e giurisprudenza ivi citata).

32

La nozione di «stabilimento» ai sensi delle disposizioni del Trattato FUE relative alla libertà di stabilimento implica l’esercizio effettivo di un’attività economica per una durata di tempo indeterminata, per mezzo dell’insediamento in pianta stabile nello Stato membro di accoglienza. Essa presuppone pertanto un insediamento effettivo dell’operatore interessato in tale Stato e l’esercizio, nel medesimo, di un’attività economica reale (sentenza del 22 novembre 2018, Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank, C‑625/17, EU:C:2018:939, punto 35 e giurisprudenza ivi citata).

33

Occorre inoltre precisare che una persona può essere stabilita, ai sensi delle disposizioni del Trattato FUE relative alla libertà di stabilimento, in più di uno Stato membro, in particolare mediante la creazione di un secondo domicilio professionale (sentenza del 30 novembre 1995, Gebhard, C‑55/94, EU:C:1995:411, punto 24 e giurisprudenza ivi citata).

34

Per contro, nel caso in cui il prestatore di un servizio si sposti in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito, le disposizioni del capo del Trattato FUE relativo ai servizi e, in particolare, l’articolo 57, terzo comma, TFUE prevedono che tale prestatore vi svolga la propria attività a titolo temporaneo (sentenza del 22 novembre 2018, Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank, C‑625/17, EU:C:2018:939, punto 36 e giurisprudenza ivi citata).

35

Secondo la giurisprudenza della Corte, la nozione di «servizio», ai sensi del Trattato FUE, può comprendere servizi di natura molto diversa, compresi i servizi che un operatore economico stabilito in uno Stato membro fornisce in maniera più o meno frequente o regolare, anche per un periodo prolungato, a persone stabilite in uno o più altri Stati membri. Nessuna disposizione del Trattato FUE consente di determinare, in termini astratti, la durata o la frequenza a partire dalla quale la fornitura di un servizio o di un certo tipo di servizi in un altro Stato membro non può più essere considerata prestazione di servizi ai sensi del Trattato FUE (v., in tal senso, sentenze dell’11 dicembre 2003, Schnitzer, C‑215/01, EU:C:2003:662, punti 3031, nonché del 10 maggio 2012, Duomo Gpa e a., da C‑357/10 a C‑359/10, EU:C:2012:283, punto 32).

36

La Corte ha inoltre statuito che il carattere temporaneo della prestazione di servizi non esclude la possibilità per il prestatore di servizi di dotarsi, nello Stato membro ospitante, di una certa infrastruttura (ivi compreso un ufficio o uno studio), se questa infrastruttura è necessaria al compimento della prestazione di cui trattasi (sentenza del 30 novembre 1995, Gebhard, C‑55/94, EU:C:1995:411, punto 27).

37

È alla luce di tali considerazioni che occorre rispondere alle questioni sollevate.

38

In primo luogo, in una situazione in cui un professionista stabilito in uno Stato membro si sposta nel territorio dello Stato membro ospitante, nel quale disponeva, in passato, di uno stabilimento, per esercitarvi ora la sua professione solo a titolo temporaneo e occasionale, le autorità competenti di tale Stato membro hanno il diritto, come confermato dal considerando 11 della direttiva 2005/36, di controllare la veridicità delle affermazioni di detto professionista per assicurarsi che egli non tenti di sottrarsi abusivamente all’applicazione del diritto nazionale in materia di professioni.

39

Inoltre, in una situazione del genere, non risulta né dagli articoli 56 e 57 TFUE o dall’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2005/36, né dalla giurisprudenza della Corte citata ai punti da 31 a 36 della presente sentenza, che il solo fatto che un professionista sia stato, in passato, stabilito nello Stato membro ospitante possa ostare a che, nell’esercizio della libera prestazione dei servizi, egli eserciti la sua professione in quest’ultimo Stato membro spostandovisi dallo Stato membro in cui è attualmente stabilito.

40

In secondo luogo, dalla giurisprudenza citata al punto 35 della presente sentenza risulta che il fatto che le prestazioni fornite nello Stato membro ospitante da parte di un professionista stabilito in un altro Stato membro presentino un certo carattere ricorrente non osta a che esse siano qualificate come prestazioni fornite «in modo temporaneo e occasionale», ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2005/36, nello Stato membro ospitante.

41

In terzo luogo, dalla giurisprudenza citata al punto 36 della presente sentenza risulta che neppure il fatto che un professionista, in tale situazione, si doti, nello Stato membro ospitante, di una certa infrastruttura, come un ufficio, osta, in quanto tale, a una simile qualificazione delle prestazioni che egli fornisce nello Stato membro ospitante.

42

Infine, occorre ricordare che, in forza dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2005/36, i prestatori di servizi stabiliti in un altro Stato membro, di cui all’articolo 5 di tale direttiva, sono dispensati dai requisiti imposti ai professionisti stabiliti nel territorio dello Stato membro ospitante riguardanti, in particolare, l’autorizzazione, l’iscrizione o l’adesione a un’organizzazione o a un organismo professionale, ove tale Stato membro può prevedere soltanto un’iscrizione temporanea e automatica o un’adesione pro forma a un’organizzazione o a un organismo professionale, per facilitare l’applicazione delle disposizioni disciplinari, conformemente all’articolo 5, paragrafo 3, di detta direttiva, e purché, in particolare, tale iscrizione o adesione non ritardi né complichi in alcun modo la prestazione di servizi.

43

Tenuto conto di tutte le suesposte considerazioni, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che l’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2005/36 deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa dello Stato membro ospitante, ai sensi di tale disposizione, che, come interpretata dalle autorità competenti di quest’ultimo, non consente a un professionista stabilito in un altro Stato membro di esercitare, in modo temporaneo e occasionale, la sua professione nel territorio dello Stato membro ospitante, per il fatto che detto professionista era stabilito in tale Stato membro in passato, che le prestazioni che fornisce presentano un certo carattere ricorrente o che egli si è dotato di un’infrastruttura, come un ufficio, in detto Stato membro.

Sulle spese

44

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara:

 

L’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2005/36/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa dello Stato membro ospitante, ai sensi di tale disposizione, che, come interpretata dalle autorità competenti di quest’ultimo, non consente a un professionista stabilito in un altro Stato membro di esercitare, in modo temporaneo e occasionale, la sua professione nel territorio dello Stato membro ospitante, per il fatto che detto professionista era stabilito in tale Stato membro in passato, che le prestazioni che fornisce presentano un certo carattere ricorrente o che egli si è dotato di un’infrastruttura, come un ufficio, in detto Stato membro.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il francese.

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