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Document 62020CJ0484

    Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 2 dicembre 2021.
    Vodafone Kabel Deutschland GmbH contro Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband e. V.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht München.
    Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva (UE) 2015/2366 – Servizi di pagamento – Articolo 62, paragrafo 4 – Spese applicabili – Articolo 107, paragrafo 1 – Piena armonizzazione – Articolo 115, paragrafi 1 e 2 – Attuazione e applicazione – Abbonamenti di televisione via cavo e di accesso a internet – Contratti a tempo indeterminato conclusi prima della data di attuazione della direttiva citata – Spese addebitate per le operazioni di pagamento senza autorizzazione di prelievo bancario disposte dopo tale data.
    Causa C-484/20.

    Court reports – general

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2021:975

     SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione)

    2 dicembre 2021 ( *1 )

    «Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva (UE) 2015/2366 – Servizi di pagamento – Articolo 62, paragrafo 4 – Spese applicabili – Articolo 107, paragrafo 1 – Piena armonizzazione – Articolo 115, paragrafi 1 e 2 – Attuazione e applicazione – Abbonamenti di televisione via cavo e di accesso a internet – Contratti a tempo indeterminato conclusi prima della data di attuazione della direttiva citata – Spese addebitate per le operazioni di pagamento senza autorizzazione di prelievo bancario disposte dopo tale data»

    Nella causa C‑484/20,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Oberlandesgericht München (Tribunale superiore del Land, Monaco di Baviera, Germania), con decisione del 1o ottobre 2020, pervenuta in cancelleria in pari data, nel procedimento

    Vodafone Kabel Deutschland GmbH

    contro

    Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.,

    LA CORTE (Nona Sezione),

    composta da K. Jürimäe, presidente della Terza Sezione, facente funzione di presidente della Nona Sezione, S. Rodin e N. Piçarra (relatore), giudici,

    avvocato generale: T. Ćapeta

    cancelliere: A. Calot Escobar

    vista la fase scritta del procedimento,

    considerate le osservazioni presentate:

    per Vodafone Kabel Deutschland GmbH, da L. Stelten, Rechtsanwalt;

    per il Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband e.V., da C. Hillebrecht, Rechtsanwältin;

    per il governo tedesco, da J. Möller, M. Hellmann e U. Bartl, in qualità di agenti;

    per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da F. Meloncelli, avvocato dello Stato;

    per la Commissione europea, da H. Tserepa-Lacombe e T. Scharf, in qualità di agenti,

    vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1

    La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 62, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU 2015, L 337, pag. 35, e rettifica in GU 2018, L 102, pag. 97).

    2

    Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra Vodafone Kabel Deutschland GmbH (in prosieguo: «Vodafone») e il Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. (Unione federale delle organizzazioni e associazioni di consumatori, Germania) (in prosieguo: l’«Unione federale»), relativa all’applicazione di un contributo forfettario a fronte dell’utilizzo di taluni strumenti di pagamento per eseguire le operazioni di pagamento derivanti dai contratti conclusi tra Vodafone e i consumatori.

    Contesto normativo

    Diritto dell’Unione

    3

    I considerando 6, 53 e 66 della direttiva 2015/2366 enunciano quanto segue:

    «(6)

    È opportuno stabilire nuove regole al fine di colmare le lacune regolamentari, garantendo al contempo maggiore chiarezza giuridica e un’applicazione uniforme del quadro legislativo in tutta l’Unione. Gli operatori già attivi sul mercato e i nuovi operatori dovrebbero beneficiare di pari condizioni operative, in modo da rendere possibile una più ampia diffusione sul mercato dei nuovi mezzi di pagamento e garantire un elevato livello di protezione dei consumatori che si avvalgono di tali servizi di pagamento in tutta l’Unione. (...)

    (...)

    (53)

    Dato che i consumatori e le imprese non si trovano nella stessa posizione, non necessitano dello stesso livello di protezione. Mentre è importante garantire i diritti dei consumatori con disposizioni a cui non si può derogare per contratto, è ragionevole consentire alle imprese e alle organizzazioni di stabilire diversamente quando non hanno a che fare con i consumatori. (...) In ogni caso, è opportuno che alcune disposizioni di base della presente direttiva si applichino sempre, a prescindere dallo status dell’utente.

    (...)

    (66)

    Diverse prassi nazionali in materia di applicazione di spese per l’utilizzo di un determinato strumento di pagamento («maggiorazioni») hanno portato a un’estrema eterogeneità del mercato dei pagamenti nell’Unione e confondono i consumatori, in particolare nel settore del commercio elettronico e in un contesto transfrontaliero. (...) Inoltre, la revisione delle pratiche relative alla maggiorazione è fortemente motivata dal fatto che il regolamento (UE) 2015/751 [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta (GU 2015, L 123, pag. 1)] stabilisce norme in materia di commissioni interbancarie per i pagamenti basati su carta. (...) Conseguentemente, è opportuno che gli Stati membri valutino se impedire ai beneficiari di applicare commissioni per l’utilizzo di strumenti di pagamento per cui le commissioni interbancarie sono regolamentate nel capo II del regolamento (UE) 2015/751».

    4

    L’articolo 4 della predetta direttiva, rubricato «Definizioni», è così formulato:

    «Ai fini della presente direttiva, si intende per:

    (...)

    5)

    “operazione di pagamento”: l’atto, disposto dal pagatore o per suo conto o dal beneficiario, di collocare, trasferire o ritirare fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra il pagatore e il beneficiario;

    (...)

    8)

    “pagatore”: una persona fisica o giuridica detentrice di un conto di pagamento che autorizza l’ordine di pagamento a partire da detto conto di pagamento o, in mancanza di conto di pagamento, una persona fisica o giuridica che dà l’ordine di pagamento;

    9)

    “beneficiario”: una persona fisica o giuridica che è il destinatario previsto dei fondi che sono stati oggetto di un’operazione di pagamento;

    10)

    “utente di servizi di pagamento”: persona fisica o giuridica che si avvale di un servizio di pagamento in qualità di pagatore, di beneficiario o di entrambi;

    (...)

    13)

    “ordine di pagamento”: un’istruzione da parte di un pagatore o beneficiario al suo prestatore di servizi di pagamento di eseguire un’operazione di pagamento;

    14)

    “strumento di pagamento”: un dispositivo personalizzato e/o insieme di procedure concordate tra l’utente di servizi di pagamento e il prestatore di servizi di pagamento e utilizzate per disporre un ordine di pagamento;

    (...)

    20)

    “consumatore”: una persona fisica che, nei contratti di servizi di pagamento contemplati dalla presente direttiva, agisce per scopi estranei alla sua attività commerciale o professionale;

    (...)».

    5

    L’articolo 62 della direttiva citata, rubricato «Spese applicabili», prevede quanto segue ai paragrafi da 3 a 5:

    «3.   Il prestatore di servizi di pagamento non impedisce al beneficiario di imporre una spesa o di proporre una riduzione al pagatore o di orientarlo in altri modi verso l’uso di un determinato strumento di pagamento. Le spese addebitate non superano i costi diretti sostenuti dal beneficiario per l’utilizzo dello specifico strumento di pagamento.

    4.   In ogni caso, gli Stati membri assicurano che il beneficiario non imponga spese per l’utilizzo di strumenti di pagamento le cui commissioni interbancarie sono oggetto del capo II del regolamento (UE) 2015/751 e per i servizi di pagamento cui si applica il regolamento (UE) n. 260/2012 [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 (GU 2012, L 94, pag. 22)].

    5.   Gli Stati membri possono vietare o limitare il diritto del beneficiario di imporre spese tenendo conto della necessità di incoraggiare la concorrenza e di promuovere l’uso di strumenti di pagamento efficienti».

    6

    L’articolo 107 della medesima direttiva, rubricato «Piena armonizzazione», prevede quanto segue al paragrafo 1:

    «Fatt[o] salv[o] (...) l’articolo 62, paragrafo 5 (...), nella misura in cui la presente direttiva contiene disposizioni armonizzate, gli Stati membri non mantengono né introducono disposizioni diverse da quelle stabilite nella presente direttiva».

    7

    L’articolo 115 della direttiva 2015/2366, rubricato «Attuazione», dispone quanto segue ai paragrafi 1 e 2:

    «1.   Entro il 13 gennaio 2018 gli Stati membri adottano e pubblicano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva. (...)

    2.   Essi applicano tali misure a partire dal 13 gennaio 2018.

    (...)».

    Diritto tedesco

    8

    L’articolo 270a del Bürgerliches Gesetzbuch (codice civile), nel testo in vigore dal 13 gennaio 2018 (in prosieguo: il «BGB»), prevede quanto segue:

    «Qualsiasi accordo che obblighi il debitore al pagamento di una commissione per l’utilizzo di un addebito diretto SEPA [(area unica dei pagamenti in euro)], di un addebito diretto SEPA tra imprese, di un bonifico SEPA o di una carta di pagamento è invalido. La prima frase si applica all’utilizzo di carte di pagamento solo per operazioni di pagamento effettuate con i consumatori, quando a tali operazioni risulti applicabile il capo II del [regolamento 2015/751]».

    9

    L’articolo 229, paragrafo 45, dell’Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche (legge introduttiva al codice civile; in prosieguo: l’«EGBGB») prevede quanto segue:

    «(1)   Alle obbligazioni aventi ad oggetto l’esecuzione di operazioni di pagamento e che siano sorte a partire dal 13 gennaio 2018 si applicano unicamente il BGB e l’articolo 248 [della presente legge] nel testo in vigore dal 13 gennaio 2018.

    (2)   Alle obbligazioni aventi ad oggetto l’esecuzione di operazioni di pagamento che siano sorte prima del 13 gennaio 2018 si applicano unicamente il BGB e l’articolo 248 [della presente legge] nel testo in vigore fino al 13 gennaio 2018, salvo quanto diversamente disposto nei paragrafi 3 e 4.

    (3)   Qualora, con riferimento a un’obbligazione ai sensi del paragrafo 2, l’esecuzione di un’operazione di pagamento sia iniziata solo a partire dal 13 gennaio 2018, a tale operazione di pagamento si applicano unicamente il BGB e l’articolo 248 [della presente legge] nel testo in vigore dal 13 gennaio 2018.

    (...)

    (5)   L’articolo 270a del BGB si applica a tutte le obbligazioni sorte a partire dal 13 gennaio 2018».

    Procedimento principale e questione pregiudiziale

    10

    Vodafone è un gestore di reti cablate e fornitore di servizi di accesso a internet che opera sul territorio tedesco. Dall’attuazione della direttiva 2015/2366 nel diritto tedesco, a decorrere dal 13 gennaio 2018, Vodafone distingue tra i contratti di servizi di telecomunicazioni e reti cablate conclusi prima di tale data e quelli conclusi a partire da tale data. Alla prima categoria di contratti tale gestore applica, in virtù di una condizione generale di contratto, un contributo forfettario detto «Selbstzahlerpauschale» (importo forfettario per pagamento effettuato dal cliente stesso) di EUR 2,50 per ogni operazione di pagamento nei confronti dei clienti che non gli conferiscono mandato per l’incasso tramite domiciliazione bancaria, bensì provvedono direttamente a saldare le fatture con bonifico SEPA. Tale condizione invece non è più presente nel tariffario applicabile alla seconda categoria di contratti.

    11

    Vodafone ritiene di essere legittimata ad applicare la predetta condizione alle operazioni di pagamento disposte in esecuzione dei contratti conclusi prima del 13 gennaio 2018 e, quindi, di poter riscuotere il citato contributo forfettario per tali operazioni anche dopo questa data. Secondo detto gestore, il divieto di addebitare spese supplementari, ai sensi dell’articolo 270a del BGB, si applica solo ai contratti a tempo indeterminato conclusi a partire dal 13 gennaio 2018. Poiché l’articolo 229, paragrafo 45, punto 5, dell’EGBGB si riferirebbe alla nascita dell’obbligazione a partire dal 13 gennaio 2018, non si potrebbe contemplare un’applicazione retroattiva dell’articolo 270a del BGB ai contratti conclusi prima di tale data, neppure per le operazioni di pagamento basate su tali contratti che siano state disposte solo a partire da tale data.

    12

    L’Unione federale afferma che il divieto, previsto all’articolo 270a del BGB, di riscuotere spese supplementari a partire dal 13 gennaio 2018 si applica anche alle operazioni di pagamento disposte dopo tale data in esecuzione di contratti conclusi prima di essa, dal momento che l’articolo 62, paragrafo 4, della direttiva 2015/2366 mira a introdurre condizioni identiche nel mercato interno dei servizi di pagamento alla data del 13 gennaio 2018. Inoltre, la disposizione transitoria di cui all’articolo 229, paragrafo 45, dell’EGBGB dovrebbe essere interpretata, in virtù del punto 3 di tale paragrafo, nel senso che, a partire dal 13 gennaio 2018, la nuova normativa si applica a tutte le operazioni di pagamento disposte a decorrere da tale data, comprese quelle basate su contratti conclusi prima di detta data.

    13

    In tale contesto l’Unione Federale ha intentato un ricorso giurisdizionale, chiedendo che Vodafone si astenesse dall’applicare, a tutte le operazioni di pagamento disposte a partire dal 13 gennaio 2018, l’importo forfettario per pagamento effettuato dal cliente stesso, e ha vinto la causa.

    14

    Adito in appello da Vodafone, l’Oberlandesgericht München (Tribunale superiore del Land, Monaco di Baviera, Germania) è incline a ritenere che l’articolo 270a del BGB, che traspone nel diritto tedesco l’articolo 62, paragrafo 4, della direttiva 2015/2366, sia applicabile anche nei casi in cui l’obbligazione contrattuale soggiacente alle operazioni di pagamento sia sorta prima del 13 gennaio 2018, ma tali operazioni, esigibili a scadenze regolari e generalmente mensili, siano disposte solo successivamente a tale data.

    15

    Secondo tale giudice, infatti, a partire dal 13 gennaio 2018 e a prescindere dalla data di conclusione dei contratti a tempo indeterminato, è stato istituito nell’Unione un sistema di tariffazione uniforme nel mercato dei mezzi di pagamento, di modo che il divieto di addebitare spese supplementari previsto da tale disposizione si applicherebbe anche ai contratti a tempo indeterminato conclusi prima del 13 gennaio 2018.

    16

    Detto giudice osserva, inoltre, che l’articolo 229, paragrafo 45, punto 5, dell’EGBGB, il quale fa riferimento solo alla nascita dell’obbligazione contrattuale, che non è invece menzionata nella direttiva 2015/2366, metterebbe in discussione la piena applicazione del divieto di addebitare spese supplementari per le operazioni di pagamento disposte a partire dal 13 gennaio 2018, nei casi in cui l’obbligazione contrattuale soggiacente a tali operazioni sia sorta prima di tale data.

    17

    Ciò premesso, l’Oberlandesgericht München (Tribunale superiore del Land, Monaco di Baviera) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

    «Se l’articolo 62, paragrafo 4, della [direttiva 2015/2366] debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa o a una prassi nazionale che preveda, nell’ambito di un regime transitorio nei rapporti contrattuali di durata conclusi con i consumatori, l’applicazione del divieto di imporre spese per l’utilizzo di strumenti di pagamento e servizi di pagamento ai sensi della corrispondente disposizione nazionale di recepimento solo qualora l’obbligazione contrattuale soggiacente sia sorta successivamente al 13 gennaio 2018, ma non nel caso in cui la stessa sia sorta prima di tale data e l’espletamento di (ulteriori) operazioni di pagamento sia invece iniziato solo a partire dal 13 gennaio 2018».

    Sulla questione pregiudiziale

    18

    Con la sua questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 62, paragrafo 4, della direttiva 2015/2366 debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa o a una prassi nazionali in base alle quali, nell’ambito di contratti a tempo indeterminato conclusi con i consumatori, il divieto di addebitare spese per l’utilizzo di strumenti di pagamento e per i servizi di pagamento previsti in tale disposizione si applica solo alle operazioni di pagamento disposte in esecuzione dei contratti conclusi dopo il 13 gennaio 2018, di modo che tali spese restano applicabili alle operazioni di pagamento disposte dopo detta data in esecuzione di contratti a tempo indeterminato conclusi prima della medesima data.

    19

    Conformemente a una costante giurisprudenza della Corte, ai fini dell’interpretazione di una norma del diritto dell’Unione si deve tener conto non soltanto del tenore letterale della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenze del 13 ottobre 2016, Mikołajczyk, C‑294/15, EU:C:2016:772, punto 26, e del 26 gennaio 2021, Szpital Kliniczny im. dra J. Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie, C‑16/19, EU:C:2021:64, punto 26).

    20

    Per quanto riguarda il tenore letterale dell’articolo 62, paragrafo 4, della direttiva 2015/2366, esso stabilisce che gli Stati membri assicurano che il beneficiario, come definito all’articolo 4, punto 9, della direttiva medesima, non imponga spese per l’utilizzo di strumenti di pagamento le cui commissioni interbancarie sono oggetto del capo II del regolamento 2015/751 e per i servizi di pagamento cui si applica il regolamento n. 260/2012. Dalla formulazione di tale disposizione non è ricavabile nessuna indicazione relativa all’applicazione ratione temporis di questo divieto.

    21

    In tali circostanze occorre fare riferimento al contesto in cui si colloca il divieto di addebitare spese per l’utilizzo degli strumenti di pagamento e per i servizi di pagamento previsti all’articolo 62, paragrafo 4, della direttiva 2015/2366, nonché agli obiettivi perseguiti da detta direttiva.

    22

    Per quanto riguarda il contesto dell’articolo 62, paragrafo 4, della direttiva 2015/2366, occorre in primo luogo rilevare che, ai sensi dell’articolo 115, paragrafo 1 e paragrafo 2, primo comma, di tale direttiva, se è vero che gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure necessarie per conformarsi alla direttiva citata entro il 13 gennaio 2018, tali disposizioni diventano, tuttavia, applicabili solo a partire da detta data.

    23

    In secondo luogo, nella misura in cui l’articolo 62, paragrafo 4, della direttiva 2015/2366 contiene disposizioni armonizzate, gli Stati membri non possono, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, di tale direttiva, mantenere o introdurre disposizioni diverse da queste ultime a partire dalla data prevista all’articolo 115, paragrafo 2, primo comma, della direttiva citata.

    24

    In terzo luogo, dal momento che il divieto di addebitare spese per l’utilizzo degli strumenti di pagamento e per i servizi di pagamento previsti all’articolo 62, paragrafo 4, della direttiva 2015/2366 si applica alle operazioni di pagamento, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 5, di detta direttiva, «indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra il pagatore e il beneficiario», la data rilevante, ai fini dell’applicazione del divieto citato, è quella in cui l’operazione di pagamento è disposta, e non quella in cui sorge l’obbligazione soggiacente a tale operazione.

    25

    Da un’interpretazione sistematica dell’articolo 62, paragrafo 4, della direttiva 2015/2366 risulta, quindi, che il divieto di addebitare spese per l’utilizzo degli strumenti di pagamento e per i servizi di pagamento previsti in tale disposizione si applica a tutte le operazioni di pagamento disposte a partire dal 13 gennaio 2018.

    26

    Quanto agli obiettivi della direttiva 2015/2366, occorre rilevare che essa mira a favorire l’ulteriore integrazione di un mercato interno dei servizi di pagamento, a tutelare gli utenti di tali servizi e, in particolare, a offrire un livello di tutela elevato agli utenti che hanno la qualità di consumatori, come risulta segnatamente dai considerando 6 e 53 della direttiva medesima (v., in tal senso, sentenza dell’11 novembre 2020, DenizBank, C‑287/19, EU:C:2020:897, punto 102 e giurisprudenza ivi citata), ove la tutela dei consumatori nelle politiche dell’Unione europea è inoltre sancita all’articolo 169 TFUE e all’articolo 38 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (v., per analogia, sentenza del 2 marzo 2017, Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main, C‑568/15, EU:C:2017:154, punto 28).

    27

    Inoltre, come risulta dal considerando 66 della direttiva 2015/2366, mediante il divieto di cui all’articolo 62, paragrafo 4, di tale direttiva, il legislatore dell’Unione ha inteso superare la frammentazione delle prassi nazionali in materia di fatturazione di spese per l’utilizzo di taluni strumenti di pagamento, frammentazione che ha originato un’estrema eterogeneità del mercato dei pagamenti nell’Unione e ha confuso i consumatori, in particolare nel settore del commercio elettronico e in un contesto transfrontaliero.

    28

    Orbene, qualunque applicazione differenziata di tale divieto, a seconda che le obbligazioni soggiacenti alle operazioni di pagamento disposte a partire dal 13 gennaio 2018 siano sorte prima o dopo tale data, comprometterebbe l’armonizzazione a livello dell’Unione sancita all’articolo 62, paragrafo 4, della direttiva 2015/2366, in combinato disposto con l’articolo 107, paragrafo 1, della stessa, e l’obiettivo da essa perseguito di tutelare i consumatori nel mercato interno dei servizi di pagamento ne risulterebbe affievolito.

    29

    In tale contesto occorre altresì respingere l’argomento, dedotto da Vodafone nelle sue osservazioni scritte, secondo cui i principi di irretroattività della legge e di tutela del legittimo affidamento sarebbero violati in ragione della portata temporale così attribuita all’articolo 62, paragrafo 4, della direttiva 2015/2366.

    30

    A questo proposito, occorre ricordare che una nuova norma giuridica si applica, in linea di principio, a partire dall’entrata in vigore dell’atto che la introduce e che, sebbene non si applichi alle situazioni giuridiche sorte e definitivamente acquisite anteriormente a tale entrata in vigore, essa si applica immediatamente agli effetti futuri di una situazione sorta in vigenza della legge precedente, oltre che alle situazioni giuridiche nuove, a meno che dalla lettera, dalla struttura o dallo scopo di tale norma risulti chiaramente che deve esserle attribuita efficacia retroattiva. Questo caso si verifica, in particolare, qualora detta norma sia accompagnata da disposizioni particolari che determinano specificamente le sue condizioni di applicazione nel tempo, attribuendole tale efficacia (v., in tal senso, sentenza del 14 maggio 2020, Azienda Municipale Ambiente, C‑15/19, EU:C:2020:371, punti 5657 e giurisprudenza ivi citata).

    31

    Nel caso di specie, dal momento che, come risulta dal punto 25 della presente sentenza, l’articolo 62, paragrafo 4, della direttiva 2015/2366 non si riferisce alle operazioni di pagamento effettuate prima del 13 gennaio 2018, tale disposizione non riguarda le situazioni giuridiche definitivamente acquisite prima di tale data e non ha, quindi, efficacia retroattiva. Inoltre, per quanto riguarda le operazioni di pagamento disposte a partire dal 13 gennaio 2018, in esecuzione dei contratti a tempo indeterminato conclusi prima di tale data, l’articolo 62, paragrafo 4, della direttiva 2015/2366 costituisce meramente un caso di applicazione di una nuova norma giuridica agli effetti futuri di una situazione sorta durante la vigenza della norma precedente.

    32

    Infine, nella misura in cui il giudice del rinvio ritiene che l’articolo 229, paragrafo 45, punto 5, dell’EGBGB metta in discussione la piena applicazione del divieto di addebitare spese supplementari per le operazioni di pagamento disposte a partire dal 13 gennaio 2018, nel caso in cui tali operazioni derivino da un’obbligazione contrattuale sorta prima di tale data, spetta a detto giudice, come affermato da una costante giurisprudenza, verificare se la disposizione citata possa essere oggetto di un’interpretazione conforme all’articolo 62, paragrafo 4, della direttiva 2015/2366, come interpretato al punto 25 della presente sentenza, al fine di garantire, nell’ambito della decisione sulla controversia di cui è investito, la piena efficacia del diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 15 ottobre 2020, Association française des usagers de banques, C‑778/18, EU:C:2020:831, punto 59 e giurisprudenza ivi citata).

    33

    Sulla scorta delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 62, paragrafo 4, della direttiva 2015/2366 dev’essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa o a una prassi nazionali in base alle quali, nell’ambito di contratti a tempo indeterminato conclusi con i consumatori, il divieto di addebitare spese per l’utilizzo di strumenti di pagamento e per i servizi di pagamento previsti in detto articolo 62, paragrafo 4, si applica solo alle operazioni di pagamento disposte in esecuzione dei contratti conclusi dopo il 13 gennaio 2018, di modo che tali spese restano applicabili alle operazioni di pagamento disposte dopo la data citata in esecuzione dei contratti a tempo indeterminato conclusi prima della medesima data.

    Sulle spese

    34

    Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

     

    Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara:

     

    L’articolo 62, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, dev’essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa o a una prassi nazionali in base alle quali, nell’ambito di contratti a tempo indeterminato conclusi con i consumatori, il divieto di addebitare spese per l’utilizzo di strumenti di pagamento e per i servizi di pagamento previsti in detto articolo 62, paragrafo 4, si applica solo alle operazioni di pagamento disposte in esecuzione dei contratti conclusi dopo il 13 gennaio 2018, di modo che tali spese restano applicabili alle operazioni di pagamento disposte dopo la data citata in esecuzione dei contratti a tempo indeterminato conclusi prima della medesima data.

     

    Firme


    ( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.

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