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Document 62020CJ0395

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 21 dicembre 2021.
EP e GM contro Corendon Airlines Turistik Hava Tasimacilik A.S.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Düsseldorf.
Rinvio pregiudiziale – Trasporti aerei – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di cancellazione del volo o di ritardo prolungato – Articolo 2, lettera l) – Articolo 5, paragrafo 1 – Cambiamento dell’orario di partenza di un volo – Partenza rinviata di circa tre ore – Informazione ai passeggeri nove giorni prima della partenza – Nozioni di “cancellazione del volo” e di “ritardo”.
Causa C-395/20.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2021:1041

 SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

21 dicembre 2021 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Trasporti aerei – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di cancellazione del volo o di ritardo prolungato – Articolo 2, lettera l) – Articolo 5, paragrafo 1 – Cambiamento dell’orario di partenza di un volo – Partenza rinviata di circa tre ore – Informazione ai passeggeri nove giorni prima della partenza – Nozioni di “cancellazione del volo” e di “ritardo”»

Nella causa C‑395/20,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Landgericht Düsseldorf (Tribunale del Land, Düsseldorf, Germania), con decisione del 3 agosto 2020, pervenuta in cancelleria il 19 agosto 2020, nel procedimento

EP,

GM

contro

Corendon Airlines Turistik Hava Taşımacılık A.Ş.,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da L. Bay Larsen, vicepresidente della Corte, facente funzione di presidente della Prima Sezione, J.‑C. Bonichot e M. Safjan (relatore), giudici,

avvocato generale: P. Pikamäe

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per EP e GM, da F. Puschkarski, Rechtsanwältin;

per il governo tedesco, da J. Möller, M. Hellmann e U. Kühne, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da R. Pethke e K. Simonsson, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 23 settembre 2021,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2, lettera l), dell’articolo 5, paragrafo 1, e dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1, e rettifiche in GU 2006, L 362, pag. 89 e GU 2007, L 329, pag. 64).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che vede contrapposti EP e GM, due passeggeri aerei (in prosieguo: i «passeggeri in questione»), alla compagnia aerea Corendon Airlines Turistik Hava Tașımacılık A.Ș. (in prosieguo: la «Corendon Airlines») in merito al rifiuto di quest’ultima di versare una compensazione pecuniaria ai passeggeri in questione per il rinvio dell’orario di partenza inizialmente previsto del loro volo.

Contesto normativo

3

L’articolo 2 del regolamento n. 261/2004, intitolato «Definizioni», prevede quanto segue:

«Ai sensi del presente regolamento, si intende per:

(...)

l)

“cancellazione del volo”: la mancata effettuazione di un volo originariamente previsto e sul quale sia stato prenotato almeno un posto».

4

L’articolo 5 del regolamento succitato, intitolato «Cancellazione del volo», al paragrafo 1 così dispone:

«In caso di cancellazione del volo, ai passeggeri coinvolti:

a)

è offerta l’assistenza del vettore operativo a norma dell’articolo 8;

b)

è offerta l’assistenza del vettore operativo a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 9, paragrafo 2, nonché, in caso di volo alternativo quando l’orario di partenza che si può ragionevolmente prevedere per il nuovo volo è rinviato di almeno un giorno rispetto all’orario di partenza previsto per il volo cancellato, l’assistenza di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c); e

c)

spetta la compensazione pecuniaria del vettore aereo operativo a norma dell’articolo 7, a meno che:

i)

siano stati informati della cancellazione del volo almeno due settimane prima dell’orario di partenza previsto; oppure

ii)

siano stati informati della cancellazione del volo nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima dell’orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di due ore prima dell’orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di quattro ore dopo l’orario d’arrivo previsto; oppure

iii)

siano stati informati della cancellazione del volo meno di sette giorni prima dell’orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di un’ora prima dell’orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l’orario d’arrivo previsto».

5

L’articolo 6 del medesimo regolamento, intitolato «Ritardo», così recita:

«1.   Qualora possa ragionevolmente prevedere che il volo sarà ritardato, rispetto all’orario di partenza previsto

a)

di due o più ore per tutte le tratte aeree pari o inferiori a 1500 km; o

b)

di tre o più ore per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 km e per tutte le altre tratte aeree comprese tra 1500 e 3500 km; o

c)

di quattro o più ore per tutte le altre tratte aeree che non rientrano nei casi di cui alle lettere a) o b),

il vettore aereo operativo presta ai passeggeri:

i)

l’assistenza prevista nell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), e nell’articolo 9, paragrafo 2; e

ii)

quando l’orario di partenza che si può ragionevolmente prevedere è rinviato di almeno un giorno rispetto all’orario di partenza precedentemente previsto, l’assistenza di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c); e

iii)

quando il ritardo è di almeno cinque ore, l’assistenza prevista nell’articolo 8, paragrafo 1, lettera a).

2.   In ogni caso l’assistenza è fornita entro i termini stabiliti dal presente articolo in funzione di ogni fascia di distanza».

6

Ai sensi dell’articolo 7 dello stesso regolamento, intitolato «Diritto a compensazione pecuniaria»:

«1.   Quando è fatto riferimento al presente articolo, i passeggeri ricevono una compensazione pecuniaria pari a:

(...)

b)

400 EUR per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra 1500 e 3500 chilometri;

(...)».

7

L’articolo 8 del regolamento n. 261/2004, intitolato «Diritto a rimborso o al riavviamento», prevede quanto segue:

«1.   Quando è fatto riferimento al presente articolo, al passeggero è offerta la scelta tra:

a)

il rimborso entro sette giorni, secondo quanto previsto nell’articolo 7, paragrafo 3, del prezzo pieno del biglietto, allo stesso prezzo al quale è stato acquistato, per la o le parti di viaggio non effettuate e per la o le parti di viaggio già effettuate se il volo in questione è divenuto inutile rispetto al programma di viaggio iniziale del passeggero, nonché, se del caso:

un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale, non appena possibile;

b)

il riavviamento verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabili, non appena possibile; o

c)

il riavviamento verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabili, ad una data successiva di suo gradimento, a seconda delle disponibilità di posti.

(...)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

8

I passeggeri in questione hanno prenotato un viaggio «tutto compreso» attraverso la piattaforma Internet «Check24». La loro prenotazione è stata confermata dalla Corendon Airlines, vettore aereo operativo, per un volo che doveva essere effettuato il 18 maggio 2019 da Düsseldorf (Germania) ad Antalya (Turchia), con partenza prevista alle ore 13:20 e arrivo previsto lo stesso giorno alle ore 17:50.

9

La Corendon Airlines ha successivamente spostato tale volo, pur mantenendone il numero, e ha fissato il nuovo orario di partenza alle 16:10 e il nuovo orario di arrivo alle 20:40 del 18 maggio 2019, circostanza di cui ha informato i passeggeri in questione nove giorni prima dell’inizio del volo. Poiché il volo così modificato ha subìto un ritardo, la partenza ha avuto luogo alle ore 17:02 e l’atterraggio alle ore 21:30 del 18 maggio 2019.

10

I passeggeri in questione hanno chiesto alla Corendon Airlines una compensazione pecuniaria dell’importo di EUR 400 ciascuno, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), e dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 261/2004.

11

In seguito al rifiuto della Corendon Airlines di versare una compensazione pecuniaria a tali passeggeri, questi ultimi hanno proposto ricorso dinanzi all’Amtsgericht Düsseldorf (Tribunale circoscrizionale di Düsseldorf, Germania), il quale ha respinto tale ricorso con la motivazione, da un lato, che, sebbene l’orario di partenza del volo fosse stato modificato, la programmazione originaria di tale volo non era stata abbandonata. Dall’altro lato, detti passeggeri sarebbero stati in ogni caso informati della modifica dell’orario di partenza entro il termine previsto all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento n. 261/2004, il quale è compreso tra due settimane e sette giorni prima dell’orario di partenza previsto, sicché non sarebbe stato necessario accertare se la modifica dell’orario di partenza del volo costituisse una cancellazione o un ritardo prolungato dello stesso. Inoltre, tale giudice ha osservato che era irrilevante appurare se la Corendon Airlines avesse adempiuto il proprio obbligo di informazione quanto ai diritti dei passeggeri in questione in forza dell’articolo 8 del regolamento in parola, giacché un’eventuale violazione di un simile obbligo di informazione non dà diritto a una compensazione pecuniaria ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del medesimo.

12

I passeggeri in questione hanno impugnato la sentenza del suddetto giudice dinanzi al Landgericht Düsseldorf (Tribunale del Land, Düsseldorf, Germania), il quale rileva che tale sentenza non può essere confermata ove il rinvio dell’ora di partenza di un volo di circa tre ore configuri una cancellazione, ai sensi dell’articolo 2, lettera l), del regolamento n. 261/2004, e ove la comunicazione relativa a tale rinvio non costituisca un’offerta di volo alternativo alle condizioni previste da tale regolamento.

13

Stante quanto precede, il Landgericht Düsseldorf (Tribunale del Land, Düsseldorf) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se sussista una cancellazione del volo ai sensi dell’articolo 2, lettera l), e dell’articolo 5, paragrafo 1, del [regolamento n. 261/2004], nel caso in cui il vettore aereo operativo sposti il volo prenotato nell’ambito di un viaggio “tutto compreso”, con partenza prevista alle 13:20 (ora locale), alle 16:10 (ora locale) dello stesso giorno.

2)

Se la comunicazione dello spostamento del volo dalle 13:20 (ora locale) alle 16:10 (ora locale) dello stesso giorno, effettuata nove giorni prima dell’inizio del viaggio, costituisca un’offerta di volo alternativo ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del [regolamento n. 261/2004], e, in caso affermativo, se tale offerta debba soddisfare i requisiti di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 8, paragrafo 1, di detto regolamento».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

14

Con la prima questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2, lettera l), e l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 261/2004 debbano essere interpretati nel senso che un volo è considerato «cancellato», ai sensi di tali disposizioni, quando il vettore aereo operativo rinvia l’orario di partenza del medesimo di meno di tre ore, senza apportare altre modifiche a tale volo.

15

Si deve rilevare, in via preliminare, che il giudice del rinvio solleva tale questione solo in relazione a un rinvio dell’orario di partenza del volo di cui trattasi di due ore e cinquanta minuti, senza fare riferimento, nelle sue questioni pregiudiziali, al successivo ritardo subìto dallo stesso volo.

16

A tale riguardo, occorre rilevare che la nozione di «cancellazione del volo» è definita all’articolo 2, lettera l), di tale regolamento come «la mancata effettuazione di un volo originariamente previsto e sul quale sia stato prenotato almeno un posto».

17

La nozione di «volo» non è definita dal suddetto regolamento. Tuttavia, secondo una giurisprudenza costante, un volo consiste, in sostanza, in un’«operazione di trasporto aereo, e costituisce, quindi, in un certo modo, un’“unità” di tale trasporto, realizzata da un vettore aereo che fissa il suo itinerario» (sentenza del 4 luglio 2018, Wirth e a., C‑532/17, EU:C:2018:527, punto 19 e giurisprudenza ivi citata). Inoltre, la Corte ha precisato che l’itinerario costituisce un elemento fondamentale del volo, in quanto quest’ultimo è effettuato in conformità a un programma previamente stabilito dal vettore aereo (sentenza del 19 novembre 2009, Sturgeon e a., C‑402/07 e C‑432/07, EU:C:2009:716, punto 30).

18

La Corte ha altresì dichiarato che, a norma dell’articolo 2, lettera l), del regolamento n. 261/2004, diversamente dal ritardo del volo, la cancellazione è la conseguenza della mancata effettuazione di un volo originariamente previsto. Se ne evince che, a tale riguardo, i voli cancellati e i voli ritardati costituiscono due categorie di voli ben distinte. Da tale regolamento, pertanto, non risulta che un volo ritardato possa essere qualificato come «volo cancellato» per il solo motivo che la durata del ritardo si è prolungata, foss’anche in misura significativa (sentenza del 19 novembre 2009, Sturgeon e a., C‑402/07 e C‑432/07, EU:C:2009:716, punto 33).

19

Ciò considerato, quando i passeggeri vengono trasportati su un volo il cui orario di partenza è ritardato rispetto all’orario di partenza inizialmente previsto, il volo può essere considerato «cancellato» solo se il vettore aereo provvede al trasporto dei passeggeri su un altro volo la cui programmazione originaria differisce da quella del volo originariamente previsto (sentenza del 19 novembre 2009, Sturgeon e a., C‑402/07 e C‑432/07, EU:C:2009:716, punto 35).

20

Orbene, la circostanza che il rinvio dell’orario di partenza del volo sia stato annunciato ai passeggeri in questione con vari giorni di anticipo non incide, di per sé, sulla distinzione tra le nozioni di «ritardo» e di «cancellazione del volo».

21

Invero, come risulta dalla giurisprudenza citata al punto 18 della presente sentenza, il regolamento n. 261/2004 prevede due categorie di voli ben distinte, ossia, da un lato, i voli cancellati, ai sensi dell’articolo 5 di tale regolamento, e, dall’altro, i voli ritardati alla partenza, ai sensi dell’articolo 6 del medesimo. Lo stesso regolamento non fa dipendere l’inquadramento nell’una o nell’altra di tali categorie dal solo previo annuncio del rinvio dell’orario di partenza del volo.

22

Pertanto, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 25 delle conclusioni, sarebbe contrario all’accezione corrente dei termini del regolamento n. 261/2004 e all’impianto sistematico dello stesso ritenere che un volo che è stato oggetto di un rinvio inferiore a tre ore, annunciato con vari giorni di anticipo, e per il resto immutato, costituisca una «cancellazione», ai sensi dell’articolo 2, lettera l), di tale regolamento.

23

Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla prima questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 2, lettera l), e l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 261/2004 devono essere interpretati nel senso che un volo non è considerato «cancellato», ai sensi di tali disposizioni, quando il vettore aereo operativo rinvia l’orario di partenza del medesimo di meno di tre ore, senza apportare altre modifiche a tale volo.

Sulla seconda questione

24

Con la seconda questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede se l’informazione comunicata sul rinvio della partenza di un volo costituisca un’offerta di volo alternativo, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento n. 261/2004, il quale si riferisce alla nozione di «cancellazione» di un volo, ai sensi dell’articolo 2, lettera l), di tale regolamento.

25

In considerazione della risposta fornita alla prima questione, non occorre rispondere alla seconda questione pregiudiziale.

Sulle spese

26

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

 

L’articolo 2, lettera l), e l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, devono essere interpretati nel senso che un volo non è considerato «cancellato», ai sensi di tali disposizioni, quando il vettore aereo operativo rinvia l’orario di partenza del medesimo di meno di tre ore, senza apportare altre modifiche a tale volo.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.

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