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Dokumentas 62020CJ0275

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 1° marzo 2022.
Commissione europea contro Consiglio dell'Unione europea.
Ricorso di annullamento – Decisione (UE) 2020/470 – Proroga del periodo di concessione del diritto per le coproduzioni audiovisive di cui all’articolo 5 del protocollo sulla cooperazione culturale dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra – Base giuridica procedurale – Articolo 218, paragrafo 7, TFUE – Procedura e regola di voto applicabili.
Causa C-275/20.

Teismo praktikos rinkinys. Bendrasis rinkinys

Europos teismų praktikos identifikatorius (ECLI): ECLI:EU:C:2022:142

 SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

1o marzo 2022 ( *1 )

«Ricorso di annullamento – Decisione (UE) 2020/470 – Proroga del periodo di concessione del diritto per le coproduzioni audiovisive di cui all’articolo 5 del protocollo sulla cooperazione culturale dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra – Base giuridica procedurale – Articolo 218, paragrafo 7, TFUE – Procedura e regola di voto applicabili»

Nella causa C‑275/20,

avente ad oggetto il ricorso di annullamento, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, proposto il 23 giugno 2020,

Commissione europea, rappresentata da J.-F. Brakeland, M. Afonso e D. Schaffrin, in qualità di agenti,

ricorrente,

contro

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da P. Plaza García e B. Driessen, in qualità di agenti,

convenuto,

sostenuto da:

Repubblica francese, rappresentata da J.-L. Carré, T. Stehelin, E. de Moustier e A. Daniel, in qualità di agenti,

Regno dei Paesi Bassi, rappresentato da K. Bulterman, C.S. Schillemans e J. Langer, in qualità di agenti,

intervenienti,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, L. Bay Larsen, vicepresidente, A. Arabadjiev, A. Prechal, K. Jürimäe, C. Lycourgos, E. Regan, I. Jarukaitis (relatore), I. Ziemele e J. Passer, presidenti di sezione, M. Ilešič, T. von Danwitz, F. Biltgen, P.G. Xuereb e N. Wahl, giudici,

avvocato generale: J. Richard de la Tour

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 28 ottobre 2021,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con il suo ricorso, la Commissione europea chiede l’annullamento della decisione (UE) 2020/470 del Consiglio, del 25 marzo 2020, concernente la proroga del periodo di concessione del diritto per le coproduzioni audiovisive di cui all’articolo 5 del protocollo sulla cooperazione culturale dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra (GU 2020, L 101, pag. 1; in prosieguo: la «decisione impugnata»).

Contesto normativo

Il protocollo sulla cooperazione culturale

2

Il protocollo sulla cooperazione culturale (GU 2011, L 127, pag. 1418; in prosieguo: il «protocollo»), dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra (GU 2011, L 127, pag. 6; in prosieguo: l’«accordo»), all’articolo 5, intitolato «Coproduzioni audiovisive», prevede il diritto, per le coproduzioni audiovisive, di fruire dei rispettivi regimi per la promozione dei contenuti culturali locali e regionali (in prosieguo: il «diritto in questione»). Tale articolo è così formulato:

«(...)

3.   Le parti, in conformità delle rispettive legislazioni, agevolano le coproduzioni tra i produttori dalla parte [dell’Unione europea] e della Corea, anche prevedendo la possibilità per le coproduzioni di fruire [del diritto in questione].

(...)

8.   

a)

Il [diritto in questione] è stabilito per un periodo di tre anni decorrenti dalla messa in applicazione del presente protocollo. Su parere dei gruppi consultivi interni, sei mesi prima della scadenza di tale periodo il comitato per la cooperazione culturale coordina la valutazione dei risultati ottenuti grazie al riconoscimento di questo diritto per quanto riguarda il rafforzamento della diversità culturale e la cooperazione reciprocamente vantaggiosa nelle opere coprodotte.

b)

Il diritto è rinnovato per una durata di tre anni, poi automaticamente rinnovato per altri periodi della stessa durata, salvo che una parte vi ponga termine con preavviso scritto di almeno tre mesi prima della scadenza del periodo iniziale o di uno dei periodi successivi. Sei mesi prima della scadenza di ogni periodo rinnovato, il comitato per la cooperazione culturale effettua una valutazione analoga a quella descritta alla lettera a).

(...)».

La decisione n. 2011/265/UE

3

Il considerando 6 della decisione 2011/265/UE del Consiglio, del 16 settembre 2010, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra (GU 2011, L 127, pag. 1), enuncia quanto segue:

«A norma dell’articolo 218, paragrafo 7, [TFUE], è opportuno che il Consiglio [dell’Unione europea] abiliti la Commissione ad approvare alcune limitate modifiche dell’accordo. La Commissione dovrebbe essere abilitata a porre termine al [diritto in questione], come disposto dall’articolo 5 del protocollo sulla cooperazione culturale, qualora essa non determini l’opportunità di un suo rinnovo, approvato dal Consiglio secondo una procedura specifica resa necessaria sia dal carattere sensibile di tale elemento dell’accordo sia dal fatto che l’accordo deve essere concluso dall’Unione e dai suoi Stati membri (...)».

4

L’articolo 4, paragrafo 1, di detta decisione prevede quanto segue:

«La Commissione avvisa la [Repubblica di] Corea dell’intenzione dell’Unione di non prolungare il periodo durante il quale è concesso alle coproduzioni il [diritto in questione] secondo la procedura di cui all’articolo 5, paragrafo 8, [del protocollo], salvo che il Consiglio decida, su proposta della Commissione, quattro mesi prima della scadenza del periodo in questione, di prolungarne la durata. In tal caso, la presente disposizione diventa di nuovo applicabile alla scadenza del periodo di proroga. Ai fini specifici della decisione sulla proroga della durata del periodo di concessione, il Consiglio delibera all’unanimità».

La decisione di esecuzione 2014/226/UE

5

Con la decisione di esecuzione 2014/226/UE del Consiglio, del 14 aprile 2014, relativa alla proroga del periodo di concessione del diritto per le coproduzioni audiovisive di cui all’articolo 5 del protocollo sulla cooperazione culturale dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra (GU 2014, L 124, pag. 25), il periodo di concessione del diritto in questione è stato prorogato per una durata di tre anni, dal 1o luglio 2014 al 30 giugno 2017.

La decisione (UE) 2015/2169

6

Con la decisione (UE) 2015/2169 del Consiglio, del 1o ottobre 2015, relativa alla conclusione dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra (GU 2015, L 307, pag. 2), tale accordo è stato approvato a nome dell’Unione. Il considerando 6 di detta decisione è redatto negli stessi termini del considerando 6 della decisione 2011/265. Analogamente, l’articolo 3, paragrafo 1, della decisione 2015/2169 è formulato in termini simili a quelli dell’articolo 4, paragrafo 1, della decisione 2011/265.

La decisione (UE) 2017/1107

7

Con la decisione (UE) 2017/1107 del Consiglio, dell’8 giugno 2017, relativa alla proroga del periodo di concessione del diritto per le coproduzioni audiovisive di cui all’articolo 5 del protocollo sulla cooperazione culturale dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra (GU 2017, L 160, pag. 33), il periodo di concessione del diritto in questione è stato prorogato per una durata di tre anni, dal 1o luglio 2017 al 30 giugno 2020.

La decisione impugnata

8

La decisione impugnata, adottata ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della decisione 2015/2169, prevede che il periodo di concessione del diritto in questione sia prorogato per una durata di tre anni, dal 1o luglio 2020 al 30 giugno 2023.

Conclusioni delle parti e procedimento dinanzi alla Corte

9

La Commissione chiede alla Corte di annullare la decisione impugnata e di condannare il Consiglio alle spese.

10

Il Consiglio chiede il rigetto del ricorso e la condanna della Commissione alle spese. In subordine, nel caso in cui la decisione impugnata dovesse essere annullata, esso chiede alla Corte di mantenerne gli effetti fino a quando non sia stato posto rimedio ai motivi di annullamento constatati.

11

Con decisioni del presidente della Corte del 7 dicembre 2020, la Repubblica francese e il Regno dei Paesi Bassi sono stati ammessi ad intervenire a sostegno delle conclusioni del Consiglio.

Sul ricorso

Argomenti delle parti

12

A sostegno del suo ricorso di annullamento, la Commissione deduce un unico motivo, relativo al fatto che l’impiego dell’articolo 3, paragrafo 1, della decisione 2015/2169 come base giuridica a fondamento della decisione impugnata è contrario ai Trattati e alla giurisprudenza della Corte.

13

Nell’ambito di tale unico motivo la Commissione sostiene che, facendo ricorso a detta base giuridica, che richiede che il Consiglio deliberi all’unanimità e che esclude la partecipazione del Parlamento europeo, invece di ricorrere, come base giuridica procedurale, all’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), v), TFUE, il quale prevede, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 8, primo comma, TFUE, un voto a maggioranza qualificata in seno al Consiglio, previa approvazione del Parlamento, come da essa proposto, il Consiglio ha modificato la regola di voto applicabile ed ha ignorato le prerogative del Parlamento in materia di estensione dell’applicazione di una parte di un accordo internazionale.

14

La Commissione ritiene che l’articolo 3, paragrafo 1, della decisione 2015/2169 configuri una «base giuridica derivata», il cui utilizzo sarebbe in contrasto con il principio di attribuzione delle competenze enunciato dall’articolo 13, paragrafo 2, TUE nonché con il principio dell’equilibrio istituzionale.

15

Inoltre, secondo la suddetta istituzione, non è coerente esigere che il Consiglio deliberi all’unanimità per il rinnovo del diritto in questione, quando l’istituzione di quest’ultimo è stata decisa a maggioranza qualificata al momento dell’adozione della decisione 2011/265, e l’Unione, in forza del diritto internazionale, ha accettato che esso sia in linea di principio rinnovato automaticamente. L’applicazione di una norma interna più restrittiva e la prescrizione secondo la quale il Consiglio deve accettare il rinnovo del diritto in parola contrasterebbero con l’obiettivo del rinnovo automatico convenuto dalle parti dell’accordo e, pertanto, sarebbero contrari alla giurisprudenza relativa al primato degli accordi internazionali sul diritto derivato dell’Unione.

16

Nella replica, in risposta all’argomento del Consiglio secondo cui la decisione impugnata è fondata non su una «base giuridica derivata», bensì sull’articolo 218, paragrafo 7, TFUE, la Commissione aggiunge di condividere il parere del Consiglio secondo il quale tale decisione ha ad oggetto la modifica di un accordo ai sensi di detta disposizione nella misura in cui proroga nel tempo l’applicazione di una disposizione contenuta nel protocollo. Ciò premesso, essa ritiene che l’articolo 3, paragrafo 1, della decisione 2015/2169 non possa essere considerato come un caso di applicazione dell’articolo 218, paragrafo 7, TFUE, in quanto il protocollo in discorso, contemplando un rinnovo automatico del diritto in questione per nuovi periodi successivi della stessa durata, non prevedrebbe alcun atto procedurale specifico per il rinnovo di detto diritto, cosicché non sarebbe necessario che il Consiglio autorizzi la Commissione ad approvare il rinnovo di cui trattasi.

17

Inoltre, le condizioni procedurali di cui è corredata l’abilitazione che si presume concessa alla Commissione sarebbero incompatibili con l’articolo 218 TFUE e il ricorso ad una «base giuridica derivata» per il quale sia necessario un voto all’unanimità in seno al Consiglio sarebbe illegittimo.

18

In aggiunta, l’articolo 3, paragrafo 1, della decisione 2015/2169 non conferirebbe un’abilitazione ad approvare a nome dell’Unione modifiche dell’accordo, ai sensi dell’articolo 218, paragrafo 7, TFUE, ma semplicemente rifletterebbe il potere della Commissione di assicurare, nel caso di una decisione che si opponga al rinnovo del diritto in questione, la rappresentanza esterna dell’Unione in conformità dell’articolo 17 TUE, mentre il Consiglio resterebbe comunque sempre competente a decidere tale rinnovo. Pertanto, non vi sarebbe stato alcun effettivo trasferimento del potere decisionale, corredato di condizioni specifiche, a favore della Commissione.

19

Il Consiglio, sostenuto dalla Repubblica francese e dal Regno dei Paesi Bassi, si oppone all’argomento della Commissione, facendo principalmente valere che la procedura applicata nell’adottare la decisione impugnata si fonda sull’articolo 218, paragrafo 7, TFUE, come indicherebbe molto chiaramente il riferimento esplicito a tale disposizione contenuto al considerando 6 della decisione 2015/2169, e che la procedura di cui trattasi è compatibile con detta disposizione del Trattato FUE.

20

Il Consiglio sottolinea, infatti, che le condizioni di applicabilità dell’articolo 218, paragrafo 7, TFUE sono soddisfatte, dal momento che, da un lato, la proroga del diritto in questione configura una modifica di una parte specifica e indipendente dell’accordo effettuata mediante una procedura semplificata stabilita all’articolo 5, paragrafo 8, del protocollo. La Commissione sarebbe in particolare abilitata, nella sua qualità di negoziatrice, a modificare il diritto in questione tramite la sua soppressione alla scadenza del periodo dei tre anni in corso e ad avvisare la Repubblica di Corea di tale decisione. Dall’altro lato, la procedura prevista all’articolo 3, paragrafo 1, della decisione 2015/2169 correderebbe di condizioni valide l’abilitazione concessa alla Commissione.

21

Infatti, per quanto riguarda il requisito del voto all’unanimità in seno al Consiglio, quest’ultimo sostiene che la proroga del diritto in questione configura una deroga alla regola generale secondo la quale il diritto considerato è soppresso in assenza di decisione contraria, il che giustificherebbe l’applicazione di condizioni più rigorose.

22

In subordine, il Consiglio fa valere che, qualora la Corte statuisse che non era possibile prevedere un simile voto all’unanimità tra le condizioni di cui all’articolo 218, paragrafo 7, TFUE, sarebbe unicamente l’obbligo di deliberare all’unanimità a non essere valido. Tuttavia, poiché la decisione impugnata è stata adottata all’unanimità, essa avrebbe necessariamente ottenuto la maggioranza qualificata in seno al Consiglio e dovrebbe quindi, a suo avviso, considerarsi come validamente adottata.

23

Nella controreplica il Consiglio si oppone, in primo luogo, all’argomento della Commissione secondo cui il diritto in questione potrebbe essere prorogato dall’Unione senza ricorrere ad una procedura interna qualora l’intenzione della Commissione fosse quella di rinnovarlo, mentre sarebbe necessaria una procedura decisionale per porvi termine. A suo parere, il carattere automatico della proroga del diritto in questione nei confronti di ciascuna delle parti dell’accordo non potrebbe escludere, infatti, qualsiasi tipo di procedura decisionale interna dal momento che, essendo la durata del diritto in questione limitata a tre anni, è necessaria l’adozione di una decisione ogni tre anni secondo le procedure decisionali interne adeguate. Il mancato rispetto di tali procedure decisionali arrecherebbe pregiudizio all’autonomia dell’ordinamento giuridico dell’Unione nonché all’equilibrio istituzionale stabilito dai redattori dei Trattati.

24

Il Consiglio sostiene che l’articolo 218, paragrafo 7, TFUE configura una base giuridica adeguata per la procedura di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della decisione 2015/2169. Esso afferma, in particolare, che l’articolo 5, paragrafo 8, del protocollo istituisce una procedura semplificata per la modifica del medesimo protocollo prevedendo il tacito consenso per il rinnovo del diritto in questione e una notifica preventiva per porvi termine.

25

La Repubblica francese rileva che la decisione impugnata dà attuazione ad una procedura fondata sull’articolo 218, paragrafo 7, TFUE e che, di conseguenza, la Commissione ha torto nel sostenere che il Consiglio ha fondato la decisione in esame su una base giuridica non prevista dal Trattato FUE. In primo luogo, essa ritiene che le modalità di proroga del diritto in questione costituiscano un caso di applicazione della disposizione del Trattato FUE citata. Infatti, a suo avviso, da un lato, il rinnovo del diritto in questione estende l’applicazione nel tempo delle clausole relative a tale diritto, che costituiscono una componente specifica e autonoma del protocollo e, viceversa, non rinnovare detto diritto equivale in sostanza a privare di effetti giuridici le suddette clausole. Pertanto, il rinnovo del diritto in questione configurerebbe una modifica di tale protocollo.

26

Dall’altro lato, la proroga automatica, nel silenzio delle parti, del diritto in questione rientra, secondo il suddetto Stato membro, nella categoria delle clausole derogatorie alla procedura di revisione di diritto ordinario degli accordi internazionali, di cui essa costituisce una semplificazione.

27

In secondo luogo, la Repubblica francese ritiene che il dispositivo di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della decisione 2015/2169 attui correttamente l’articolo 218, paragrafo 7, TFUE, nella parte in cui prevede che il Consiglio debba approvare la decisione della Commissione di non notificare la cessazione del diritto in questione. Essa osserva, al riguardo, che l’articolo 3, paragrafo 1, della decisione 2015/2169 conferisce alla Commissione un reale potere decisionale sulla scelta da operare ogni tre anni, corredando al contempo tale abilitazione di condizioni specifiche, a norma dell’articolo 218, paragrafo 7, TFUE. Una simile restrizione sarebbe legittima, dato che quest’ultima disposizione configura una deroga all’articolo 218, paragrafi 5, 6 e 9, TFUE e il rinnovo del diritto in questione fa parte degli atti di definizione delle politiche dell’Unione e di elaborazione dell’azione esterna di quest’ultima. Il ricorso al voto all’unanimità costituirebbe solo una modalità di esercizio dell’approvazione, da parte del Consiglio, della scelta della Commissione di non opporsi al rinnovo di tale diritto, la cui liceità o illiceità non inciderebbe sulla validità del requisito di una siffatta approvazione.

28

In terzo e ultimo luogo, la Repubblica francese afferma che, in ogni caso, alla luce del principio di autonomia dell’ordinamento giuridico dell’Unione, il diritto in questione non avrebbe potuto essere rinnovato in assenza di un atto dell’Unione che lo prevedesse specificamente, e ciò a prescindere dalla circostanza che un simile rinnovo esplicito non sia necessario nell’ordinamento giuridico internazionale.

29

Il Regno dei Paesi Bassi ha dichiarato di condividere pienamente la posizione del Consiglio e tutti gli argomenti fatti valere a sostegno della stessa.

Giudizio della Corte

30

Dalla decisione impugnata risulta che quest’ultima è stata adottata in base all’articolo 3, paragrafo 1, della decisione 2015/2169, il quale prevede in particolare, al pari dell’articolo 4, paragrafo 1, della decisione 2011/265, che la Commissione avvisi la Repubblica di Corea dell’intenzione dell’Unione di non prorogare il periodo di concessione del diritto in questione, salvo che il Consiglio decida all’unanimità, su proposta della Commissione, quattro mesi prima della scadenza del periodo in questione, di prolungarne la durata.

31

A sostegno del motivo unico, la Commissione sostiene che, fondando la decisione impugnata sull’articolo 3, paragrafo 1, della decisione 2015/2169, il Consiglio ha illegittimamente utilizzato una «base giuridica derivata».

32

In proposito, occorre ricordare che le norme relative alla formazione della volontà delle istituzioni dell’Unione trovano la loro fonte nei Trattati e non sono derogabili né dagli Stati membri né dalle stesse istituzioni. Solamente i Trattati possono quindi, in casi specifici, autorizzare un’istituzione a modificare una procedura decisionale da essi prevista. Pertanto, riconoscere ad un’istituzione la facoltà di stabilire basi giuridiche derivate, che sia nel senso di un rafforzamento oppure di una semplificazione delle modalità di adozione di un atto, equivarrebbe ad attribuire alla stessa un potere legislativo che eccede quanto previsto dai Trattati. Ciò significherebbe, del pari, consentirle di arrecare pregiudizio al principio dell’equilibrio istituzionale, che comporta che ogni istituzione eserciti le proprie competenze nel rispetto di quelle delle altre istituzioni (v., in tale senso, sentenze del 6 maggio 2008, Parlamento/Consiglio, C‑133/06, EU:C:2008:257, punti da 54 a 57, nonché del 22 settembre 2016, Parlamento/Consiglio, C‑14/15 e C‑116/15, EU:C:2016:715, punto 47).

33

Nel caso di specie, dal considerando 6 della decisione 2015/2169 risulta che la procedura decisionale di cui all’articolo 3, paragrafo 1, di tale decisione ha come base giuridica l’articolo 218, paragrafo 7, TFUE, in quanto tale considerando indica che, conformemente alla suddetta disposizione del Trattato FUE, è opportuno che il Consiglio abiliti la Commissione ad approvare alcune limitate modifiche dell’accordo e che la Commissione dovrebbe essere abilitata a porre termine al diritto in questione qualora essa non determini l’opportunità di un suo rinnovo, approvato dal Consiglio secondo una procedura specifica resa necessaria sia dal carattere sensibile di detto elemento dell’accordo sia dal fatto che l’accordo deve essere concluso dall’Unione e dai suoi Stati membri.

34

Ne consegue che il motivo unico dedotto dalla Commissione dovrà essere respinto qualora la procedura istituita dall’articolo 3, paragrafo 1, della decisione 2015/2169, attuata dalla decisione impugnata, rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 218, paragrafo 7, TFUE e sia conforme all’articolo 218 TFUE nei limiti in cui richiede, per il rinnovo del diritto in questione, un voto all’unanimità in seno al Consiglio.

35

L’articolo 218, paragrafo 7, TFUE prevede che, all’atto della conclusione di un accordo‚ il Consiglio‚ in deroga ai paragrafi 5, 6 e 9 dello stesso articolo‚ possa abilitare il negoziatore ad approvare a nome dell’Unione le modifiche dell’accordo se quest’ultimo ne prevede l’adozione con una procedura semplificata o da parte di un organo istituito dall’accordo stesso. Esso prevede, inoltre, che il Consiglio corredi eventualmente questa abilitazione di condizioni specifiche.

36

Occorre di conseguenza esaminare, in primo luogo, se l’articolo 3, paragrafo 1, della decisione 2015/2169 abiliti la Commissione ad approvare a nome dell’Unione una modifica del protocollo e se quest’ultimo preveda che una siffatta modifica debba essere adottata con una procedura semplificata o da parte di un organo istituito da tale accordo o da tale protocollo.

37

Per quanto riguarda, da un lato, la questione se, con l’articolo 3, paragrafo 1, della decisione 2015/2169, il Consiglio abiliti la Commissione ad approvare a nome dell’Unione una modifica del protocollo, occorre rilevare che dall’articolo 5, paragrafo 8, lettere a) e b), di quest’ultimo risulta che le parti dell’accordo e, per estensione, del protocollo devono, ogni tre anni, a seguito di una valutazione effettuata dal comitato per la cooperazione culturale costituito in applicazione dell’articolo 3, paragrafo 1, di tale protocollo, considerare se intendono rinnovare o meno il diritto in questione per un ulteriore periodo di tre anni.

38

L’articolo 3, paragrafo 1, della decisione 2015/2169 prevede al riguardo una procedura interna all’Unione, in quanto autorizza la Commissione a porre fine al diritto in questione al termine di ogni periodo di tre anni o, ove essa ritenga che il diritto debba essere prorogato, a presentare una proposta in tale senso al Consiglio prima della scadenza di ciascun periodo. Orbene, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 60 delle sue conclusioni, il mancato rinnovo di detto diritto equivale a sopprimere un diritto istituito dal protocollo, diritto che è, in linea di principio, rinnovato tacitamente e automaticamente ogni tre anni, dovendosi considerare quindi una simile soppressione come una modifica del protocollo stesso.

39

Pertanto, sebbene una decisione come la decisione impugnata, il cui scopo è quello di prorogare il diritto in questione per un periodo di tre anni, non possa, in quanto tale, essere considerata come diretta a modificare il protocollo, resta il fatto che la procedura prevista dall’articolo 3, paragrafo 1, della decisione 2015/2169, applicabile all’adozione di una siffatta decisione, abilita la Commissione a valutare ogni tre anni se occorra rinnovare o pronunciare la scadenza di tale diritto, a decidere da sola in merito a detta scadenza o a decidere di rivolgersi al Consiglio ai fini di un rinnovo dello stesso diritto. La procedura in esame abilita pertanto la Commissione ad adottare decisioni relative alla modifica del protocollo di cui trattasi.

40

Di conseguenza, si deve ritenere che l’articolo 3, paragrafo 1, della decisione 2015/2169, attuato dalla decisione impugnata, costituisca effettivamente un’abilitazione, conferita alla Commissione dal Consiglio al momento della conclusione dell’accordo e, per estensione, del protocollo ad esso allegato, ad approvare, a nome dell’Unione, «modifiche dell’accordo», a norma dell’articolo 218, paragrafo 7, TFUE.

41

Per quanto riguarda, dall’altro lato, la questione se il protocollo preveda che le modifiche di quest’ultimo siano adottate con una procedura semplificata o da un organo istituito dall’accordo o dal protocollo, come prescritto dall’articolo 218, paragrafo 7, TFUE, occorre rilevare che l’articolo 5, paragrafo 8, lettere a) e b), del protocollo non conferisce al comitato per la cooperazione culturale il potere di apportare modifiche al protocollo, ma gli assegna unicamente il compito di effettuare valutazioni dei risultati dell’attuazione del diritto in questione, come rilevato al punto 37 della presente sentenza. Per contro, quest’ultima disposizione prevede effettivamente una procedura semplificata in quanto, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 67 delle sue conclusioni, per porre termine a tale diritto è sufficiente che una parte dell’accordo lo faccia mediante un preavviso scritto notificato tre mesi prima della scadenza del periodo iniziale o di uno dei periodi successivi, in difetto del quale il diritto in questione si rinnova automaticamente.

42

Occorre inoltre aggiungere che le prescrizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della decisione 2015/2169 possono considerarsi come attuazione della facoltà, prevista dall’articolo 218, paragrafo 7, TFUE, per il Consiglio di corredare l’abilitazione concessa alla Commissione di condizioni specifiche, poiché tale disposizione della decisione 2015/2169 impone alla Commissione, se quest’ultima ritiene che non si debba porre termine al diritto in questione, bensì prorogarlo per un periodo di tre anni, di presentare una proposta al Consiglio in tale senso quattro mesi prima della scadenza.

43

Ne consegue che, contrariamente a quanto affermato dalla Commissione, la procedura istituita dall’articolo 3, paragrafo 1, della decisione 2015/2169, ed attuata dalla decisione impugnata, rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 218, paragrafo 7, TFUE, sicché tale decisione non doveva essere adottata secondo la procedura prevista all’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), TFUE.

44

Per quanto riguarda, in secondo luogo, la questione se la procedura istituita dall’articolo 3, paragrafo 1, della decisione 2015/2169 sia conforme all’articolo 218 TFUE in quanto richiede, per il rinnovo del diritto in questione, un voto all’unanimità in seno al Consiglio, occorre rilevare che l’articolo 218, paragrafo 7, TFUE non prevede alcuna regola di voto per l’adozione da parte del Consiglio delle decisioni per le quali quest’ultimo, nell’ambito dell’abilitazione da esso conferita alla Commissione sulla base di tale disposizione, ha mantenuto la propria competenza.

45

In tali circostanze, è con riferimento all’articolo 218, paragrafo 8, TFUE che, in ciascun singolo caso, deve essere determinata la regola di voto applicabile. Tenuto conto dell’impiego, da un lato, dell’espressione «[n]el corso dell’intera procedura», al primo comma di tale disposizione, e, dall’altro, del termine «[t]uttavia», all’inizio del secondo comma della medesima disposizione, si deve ritenere che, in linea generale, il Consiglio deliberi a maggioranza qualificata e che solo nei casi indicati in tale secondo comma esso deliberi all’unanimità. Ciò posto, la regola di voto applicabile deve essere determinata, in ciascun singolo caso, a seconda che essa rientri o meno in detti ultimi casi [v., per analogia, sentenza del 2 settembre 2021, Commissione/Consiglio (Accordo con l’Armenia), C‑180/20, EU:C:2021:658, punto 29].

46

In particolare, la prima fattispecie, che è l’unica che rileva nel caso in esame, in cui l’articolo 218, paragrafo 8, secondo comma, TFUE richiede che il Consiglio deliberi all’unanimità, riguarda l’ipotesi nella quale l’accordo riguardi un settore per il quale è richiesta l’unanimità per l’adozione di un atto dell’Unione; tale ipotesi stabilisce così un nesso tra la base giuridica sostanziale di una decisione adottata ai sensi del citato articolo e la regola di voto applicabile per l’adozione di quest’ultima [v., in tale senso, sentenza del 4 settembre 2018, Commissione/Consiglio (Accordo con il Kazakhstan), C‑244/17, EU:C:2018:662, punto 29].

47

Il nesso così garantito tra la base giuridica sostanziale delle decisioni adottate nell’ambito di un accordo e la regola di voto applicabile per l’adozione di tali decisioni contribuisce a preservare la simmetria tra le procedure relative all’azione interna dell’Unione e le procedure relative alla sua azione esterna, nel rispetto dell’equilibrio istituzionale stabilito dai redattori dei Trattati [v., in tale senso, sentenza del 4 settembre 2018, Commissione/Consiglio (Accordo con il Kazakhstan), C‑244/17, EU:C:2018:662, punto 30].

48

Siffatta simmetria deve quindi essere garantita anche quando viene adottata una decisione relativa ad una modifica di un accordo come quella di cui all’articolo 218, paragrafo 7, TFUE.

49

Poiché il diritto in questione non rientra in un settore per il quale è richiesto il voto all’unanimità in seno al Consiglio per l’adozione di un atto dell’Unione, la procedura istituita dall’articolo 3, paragrafo 1, della decisione 2015/2169, contrariamente a quanto sostiene il Consiglio, non è conforme all’articolo 218 TFUE, nei limiti in cui richiede un simile voto all’unanimità. La regola di voto applicabile per l’adozione di decisioni come la decisione impugnata deve pertanto essere quella prevista dall’articolo 218, paragrafo 8, primo comma, TFUE, ossia il voto a maggioranza qualificata in seno al Consiglio.

50

Poiché il considerando 6 della decisione 2015/2169 specifica che il rinnovo del diritto in questione è approvato dal Consiglio secondo una procedura specifica resa necessaria sia dal carattere sensibile di tale elemento dell’accordo sia dal fatto che l’accordo deve essere concluso dall’Unione e dai suoi Stati membri, occorre aggiungere che, da un lato, il carattere sensibile della materia di cui trattasi non può giustificare l’adozione di una base giuridica derivata che istituisca una procedura speciale (v., in tale senso, sentenza del 6 maggio 2008, Parlamento/Consiglio, C‑133/06, EU:C:2008:257, punto 59). Dall’altro, tale giustificazione non può consentire al Consiglio di svincolarsi dal rispetto delle regole di voto di cui all’articolo 218 TFUE (v., in tale senso, sentenza del 28 aprile 2015, Commissione/Consiglio, C‑28/12, EU:C:2015:282, punto 55) e, in particolare, di derogare alle stesse nell’ambito delle condizioni specifiche di cui esso può corredare l’abilitazione concessa al negoziatore in forza dell’articolo 218, paragrafo 7, TFUE.

51

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre accogliere il motivo unico dedotto dalla Commissione e, di conseguenza, annullare la decisione impugnata.

Sul mantenimento degli effetti della decisione impugnata

52

Il Consiglio chiede alla Corte, nel caso in cui essa annullasse la decisione impugnata, di mantenerne gli effetti fino a quando non sia stato posto rimedio ai motivi di annullamento constatati.

53

A termini dell’articolo 264, secondo comma, TFUE, la Corte, ove lo reputi necessario, precisa gli effetti dell’atto annullato che devono essere considerati definitivi.

54

In proposito, dalla giurisprudenza della Corte emerge che, in considerazione di motivi di certezza del diritto, gli effetti di un tale atto possono essere conservati in particolare quando gli effetti immediati del suo annullamento comporterebbero conseguenze negative gravi per le parti interessate [v., per analogia, sentenza del 2 settembre 2021, Commissione/Consiglio (Accordo con l’Armenia), C‑180/20, EU:C:2021:658, punto 62 e giurisprudenza ivi citata].

55

Nel caso di specie, l’annullamento della decisione impugnata senza che i suoi effetti siano mantenuti potrebbe mettere in dubbio l’impegno dell’Unione in relazione alla proroga del periodo di concessione del diritto in questione per una durata di tre anni, dal 1o luglio 2020 al 30 giugno 2023, e ostacolare così la corretta attuazione dell’accordo [v., per analogia, sentenza del 2 settembre 2021, Commissione/Consiglio, (Accordo con l’Armenia), C‑180/20, EU:C:2021:658, punto 63 e giurisprudenza ivi citata].

56

Di conseguenza occorre mantenere, per motivi di certezza del diritto, gli effetti della decisione impugnata, il cui annullamento è pronunciato nella presente sentenza, fino a quando non sia stato posto rimedio ai motivi di annullamento constatati.

Sulle spese

57

Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Il Consiglio, rimasto soccombente, dev’essere condannato alle spese, conformemente alla domanda della Commissione.

58

Conformemente all’articolo 140, paragrafo 1, del regolamento di procedura, le spese sostenute dagli Stati membri intervenuti nella causa restano a loro carico. Occorre pertanto decidere che la Repubblica francese e il Regno dei Paesi Bassi sopportino le proprie spese.

 

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce:

 

1)

La decisione (UE) 2020/470 del Consiglio, del 25 marzo 2020, concernente la proroga del periodo di concessione del diritto per le coproduzioni audiovisive di cui all’articolo 5 del protocollo sulla cooperazione culturale dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra, è annullata.

 

2)

Gli effetti della decisione 2020/470 sono mantenuti in vigore fino a quando non sia stato posto rimedio ai motivi di annullamento constatati.

 

3)

Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese.

 

4)

La Repubblica francese e il Regno dei Paesi Bassi sopportano le proprie spese.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.

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