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Document 62020CJ0267
Judgment of the Court (First Chamber) of 22 June 2022.#AB Volvo and DAF Trucks NV v RM.#Request for a preliminary ruling from the Audiencia Provincial - León.#Reference for a preliminary ruling – Agreements, decisions and concerted practices – Article 101 TFEU – Directive 2014/104/EU – Articles 10, 17 and 22 – Actions for damages for infringements of the provisions of EU competition law – Limitation period – Rebuttable presumption of harm – Quantification of harm suffered – Late transposition of the directive – Temporal application – Substantive and procedural provisions.#Case C-267/20.
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 22 giugno 2022.
Volvo AB (publ.) e DAF Trucks NV contro RM.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Audiencia Provincial de León.
Rinvio pregiudiziale – Intese – Articolo 101 TFUE – Direttiva 2014/104/UE – Articoli 10, 17 e 22 – Azioni per il risarcimento del danno per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza dell’Unione europea – Termine di prescrizione – Presunzione relativa di danno – Quantificazione del danno subito – Trasposizione tardiva della direttiva – Applicazione ratione temporis – Disposizioni sostanziali e procedurali.
Causa C-267/20.
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 22 giugno 2022.
Volvo AB (publ.) e DAF Trucks NV contro RM.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Audiencia Provincial de León.
Rinvio pregiudiziale – Intese – Articolo 101 TFUE – Direttiva 2014/104/UE – Articoli 10, 17 e 22 – Azioni per il risarcimento del danno per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza dell’Unione europea – Termine di prescrizione – Presunzione relativa di danno – Quantificazione del danno subito – Trasposizione tardiva della direttiva – Applicazione ratione temporis – Disposizioni sostanziali e procedurali.
Causa C-267/20.
Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2022:494
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
22 giugno 2022 ( *1 )
«Rinvio pregiudiziale – Intese – Articolo 101 TFUE – Direttiva 2014/104/UE – Articoli 10, 17 e 22 – Azioni per il risarcimento del danno per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza dell’Unione europea – Termine di prescrizione – Presunzione relativa di danno – Quantificazione del danno subito – Trasposizione tardiva della direttiva – Applicazione ratione temporis – Disposizioni sostanziali e procedurali»
Nella causa C‑267/20,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Audiencia Provincial de León (Corte provinciale di Léon, Spagna), con decisione del 12 giugno 2020, pervenuta in cancelleria il 15 giugno 2020, nel procedimento
Volvo AB (publ.),
DAF Trucks NV
contro
RM,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta da A. Arabadjiev (relatore), presidente di sezione, I. Ziemele, T. von Danwitz, P.G. Xuereb e A. Kumin, giudici,
avvocato generale: A. Rantos
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– |
per la Volvo AB (publ.), da N. Gómez Bernardo e R. Murillo Tapia, abogados; |
– |
per la DAF Trucks NV, da C. Gual Grau, abogado, M. de Monchy e J.K. de Pree, advocaten, D. Sarmiento Ramírez-Escudero e P. Vidal Martínez, abogados; |
– |
per RM, da M. Picón González, procuradora, e I. San Primitivo Arias, abogado; |
– |
per il governo spagnolo, da L. Aguilera Ruiz e S. Centeno Huerta, in qualità di agenti; |
– |
per il governo estone, da A. Kalbus, in qualità di agente; |
– |
per la Commissione europea, da S. Baches Opi, M. Farley e G. Meessen, in qualità di agenti, |
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 28 ottobre 2021,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 |
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 101 TFUE, degli articoli 10 e 17 e dell’articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione europea (GU 2014, L 349, pag. 1), nonché del principio di effettività. |
2 |
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Volvo AB (publ.) e la DAF Trucks NV, da un lato, e RM, dall’altro lato, in merito a un ricorso proposto da RM avente ad oggetto il risarcimento del danno derivante da una violazione dell’articolo 101 TFUE, constatata dalla Commissione europea, commessa da diversi costruttori di autocarri tra i quali la Volvo e la DAF Trucks. |
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3 |
Il considerando 47 della direttiva 2014/104 è del seguente tenore: «Per rimediare all’asimmetria informativa e ad alcune delle difficoltà che presenta la quantificazione del danno nelle cause in materia di concorrenza e per garantire l’efficacia delle domande di risarcimento, è opportuno presumere che da una violazione sotto forma di cartello derivi un danno, in particolare attraverso un effetto sui prezzi. A seconda degli elementi fattuali del caso, i cartelli determinano un aumento dei prezzi o impediscono una loro riduzione, che si sarebbe invece verificata in assenza di cartello. Tale presunzione non dovrebbe riguardare l’effettivo ammontare del danno. Gli autori della violazione dovrebbero avere il diritto di confutare questa presunzione. È opportuno limitare ai cartelli questa presunzione relativa, dato il loro carattere segreto che aumenta l’asimmetria informativa e rende più difficile per l’attore ottenere le prove necessarie per dimostrare il danno subito». |
4 |
L’articolo 10 di tale direttiva, intitolato «Termini di prescrizione», così dispone: «1. Gli Stati membri stabiliscono, conformemente al presente articolo, norme riguardanti i termini di prescrizione per intentare azioni per il risarcimento del danno. Tali norme determinano quando inizia a decorrere il termine di prescrizione, la durata del termine e le circostanze nelle quali il termine è interrotto o sospeso. 2. Il termine di prescrizione non inizia a decorrere prima che la violazione del diritto della concorrenza sia cessata e prima che l’attore sia a conoscenza o si possa ragionevolmente presumere che sia a conoscenza:
3. Gli Stati membri provvedono affinché il termine di prescrizione applicabile alle azioni per il risarcimento del danno sia almeno di cinque anni. 4. Gli Stati membri provvedono affinché il termine di prescrizione sia sospeso o, a seconda del diritto nazionale, interrotto se un’autorità garante della concorrenza interviene a fini di indagine o di istruttoria avviata in relazione alla violazione del diritto della concorrenza cui si riferisce l’azione per il risarcimento del danno. La sospensione non può protrarsi oltre un anno dal momento in cui la decisione relativa a una violazione è diventata definitiva o dopo che il procedimento si è chiuso in altro modo». |
5 |
L’articolo 17 della suddetta direttiva, intitolato «Quantificazione del danno», prevede quanto segue: «1. Gli Stati membri garantiscono che né l’onere della prova né il grado di rilevanza della prova richiesti per la quantificazione del danno rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio del diritto al risarcimento. Gli Stati membri provvedono affinché i giudici nazionali abbiano il potere, a norma delle procedure nazionali, di stimare l’ammontare del danno se è accertato che l’attore ha subito un danno ma è praticamente impossibile o eccessivamente difficile quantificare con esattezza il danno subito sulla base delle prove disponibili. 2. Si presume che le violazioni consistenti in cartelli causino un danno. L’autore della violazione ha il diritto di fornire prova contraria a tale presunzione. 3. Gli Stati membri provvedono affinché, nei procedimenti relativi a un’azione per il risarcimento del danno, un’autorità nazionale garante della concorrenza possa, su richiesta di un giudice nazionale, prestare a questo assistenza con riguardo alla determinazione quantitativa del danno qualora l’autorità nazionale garante della concorrenza consideri appropriata tale assistenza». |
6 |
L’articolo 21, paragrafo 1, della medesima direttiva è così formulato: «Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 27 dicembre 2016. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri». |
7 |
L’articolo 22 della direttiva 2014/104, intitolato «Applicazione temporale», così recita: «1. Gli Stati membri assicurano che le misure nazionali adottate ai sensi dell’articolo 21 al fine di rispettare le disposizioni sostanziali della presente direttiva non si applichino retroattivamente. 2. Gli Stati membri assicurano che ogni misura nazionale adottata ai sensi dell’articolo 21, diversa da quelle di cui al paragrafo 1, non si applichi ad azioni per il risarcimento del danno per le quali un giudice nazionale sia stato adito anteriormente al 26 dicembre 2014». |
8 |
L’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 e 102 TFUE] (GU 2003, L 1, pag. 1), prevede quanto segue: «La prescrizione decorre dal giorno in cui è stata commessa l’infrazione». Tuttavia, per quanto concerne le infrazioni continuate o ripetute, la prescrizione decorre dal giorno in cui è cessata l’infrazione. |
9 |
Ai sensi dell’articolo 30 di tale regolamento, intitolato «Pubblicazione delle decisioni»: «1. La Commissione pubblica le decisioni adottate in applicazione degli articoli da 7 a 10 e degli articoli 23 e 24. 2. La pubblicazione indica le parti interessate e il contenuto essenziale della decisione, comprese le sanzioni irrogate. Essa tiene conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei propri segreti aziendali». |
Diritto spagnolo
10 |
Ai sensi dell’articolo 74, paragrafo 1, della Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia (legge 15/2007 sulla tutela della concorrenza), del 3 luglio 2007 (BOE n. 159, del 4 luglio 2007, pag. 28848), come modificata dal Real Decreto-ley 9/2017, por el que se transponen directivas de la Unión Europea en los ámbitos financiero, mercantil y sanitario, y sobre el desplazamiento de trabajadores (regio decreto-legge 9/2017, del 26 maggio 2017, recante recepimento delle direttive dell’Unione europea in materia finanziaria, commerciale, sanitaria e sul distacco dei lavoratori), del 26 maggio 2017 (BOE n. 126, del 27 maggio 2017, pag. 42820) (in prosieguo: la «legge 15/2007, come modificata dal regio decreto-legge 9/2017»): «Il termine di prescrizione dell’azione per il risarcimento del danno derivante da una violazione del diritto della concorrenza è di cinque anni». |
11 |
L’articolo 76, paragrafi 2 e 3, della legge 15/2007, come modificata dal regio decreto-legge 9/2017, prevede quanto segue: «2. «Se è accertato che l’attore ha subito un danno ma è praticamente impossibile o eccessivamente difficile quantificare con esattezza il danno subito sulla base delle prove disponibili, i giudici hanno il potere di stimare l’ammontare del danno. 3. Fino a prova contraria, si presume che le infrazioni consistenti in cartelli causino un danno». |
12 |
La prima disposizione transitoria del regio decreto-legge 9/2017, che recepisce nel diritto spagnolo la direttiva 2014/104, intitolata «Regime transitorio in materia di azioni per il risarcimento del danno derivante da violazioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione europea», così dispone: «1. Le disposizioni dell’articolo 3 del presente regio decreto-legge non si applicano retroattivamente. 2. Le disposizioni dell’articolo 4 del presente regio decreto-legge si applicano esclusivamente ai procedimenti avviati successivamente alla sua entrata in vigore». |
13 |
L’articolo 1902 del Código Civil (codice civile) stabilisce quanto segue: «Colui che, con la propria azione od omissione, cagioni ad altri un danno, per colpa o negligenza, è tenuto a risarcire il danno causato». |
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
14 |
Nel corso degli anni 2006 e 2007, RM ha acquistato dalla Volvo e dalla DAF Trucks tre autocarri fabbricati da tali società. |
15 |
Il 19 luglio 2016, la Commissione ha adottato la decisione C(2016) 4673 final relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 [TFUE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso AT.39824 – Autocarri) e ha pubblicato un comunicato stampa al riguardo. Il 6 aprile 2017, conformemente all’articolo 30 del regolamento n. 1/2003, tale istituzione ha pubblicato la sintesi di detta decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
16 |
Con la decisione in parola, la Commissione ha constatato che diversi costruttori di autocarri, tra i quali figurano la Volvo e la DAF Trucks, hanno violato l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992 (GU 1994, L 1, pag. 3), stringendo accordi collusivi, da una parte, sulla fissazione dei prezzi e sull’aumento dei prezzi lordi degli autocarri di peso compreso tra le 6 e le 16 tonnellate, ossia autocarri medi, o di peso superiore alle 16 tonnellate, ossia autocarri pesanti, nello Spazio economico europeo e, dall’altra, sulle tempistiche e sul trasferimento dei costi relativi all’introduzione delle tecnologie di riduzione delle emissioni imposte dalle norme da Euro 3 a Euro 6. Per quanto concerne la Volvo e la DAF Trucks, la violazione è durata dal 17 gennaio 1997 al 18 gennaio 2011. |
17 |
Il 27 maggio 2017, ossia cinque mesi dopo la scadenza del termine di recepimento della direttiva 2014/104, è entrato in vigore il regio decreto-legge 9/2017, che recepisce tale direttiva nell’ordinamento spagnolo. |
18 |
Il 1o aprile 2018, RM ha proposto un ricorso contro la Volvo e la DAF Trucks dinanzi al Juzgado de lo Mercantil de León (Tribunale di commercio di León, Spagna). Tale ricorso è diretto a ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito da RM a causa delle pratiche anticoncorrenziali che le due citate società avevano posto in essere. Detto ricorso è fondato, in via principale, sulle pertinenti disposizioni della legge 15/2007, quale modificata dal regio decreto-legge 9/2017, e, in subordine, sul regime generale della responsabilità civile extracontrattuale, segnatamente sull’articolo 1902 del codice civile. Il medesimo ricorso costituisce un’azione per il risarcimento del danno proposta a seguito di una decisione definitiva della Commissione che ha constatato una violazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo. |
19 |
La Volvo e la DAF Trucks hanno contestato la domanda sostenendo, in particolare, che l’azione era prescritta e che RM non aveva dimostrato l’esistenza di un nesso di causalità tra la violazione constatata nella decisione C(2016) 4673 final e l’aumento del prezzo degli autocarri. |
20 |
Con sentenza del 15 ottobre 2019, il Juzgado de lo Mercantil de León (Tribunale di commercio di León) ha parzialmente accolto il ricorso di RM e ha condannato la Volvo e la DAF Trucks a pagare a RM un risarcimento corrispondente al 15% del prezzo di acquisto degli autocarri, oltre agli interessi legali, senza tuttavia condannare tali società alle spese. Detto giudice ha respinto l’eccezione di prescrizione invocata dalla Volvo e dalla DAF Trucks con la motivazione che, in particolare, il termine di cinque anni previsto all’articolo 74 della legge 15/2007, come modificata dal regio decreto-legge 9/2017, che recepisce l’articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2014/104, era in vigore al momento della proposizione dell’azione ed era quindi applicabile nel caso di specie. Inoltre, considerando che l’articolo 76, paragrafi 2 e 3, di tale legge, che recepisce l’articolo 17, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva, è una disposizione procedurale, detto giudice si è basato, in primo luogo, sulla presunzione di danno stabilita all’articolo 76, paragrafo 3, della legge 15/2007, come modificata dal regio decreto-legge 9/2017, per affermare l’esistenza di un danno causato a RM e, in secondo luogo, sull’articolo 76, paragrafo 2, di tale legge per quantificare l’ammontare di tale danno. |
21 |
La Volvo e la DAF Trucks hanno impugnato detta sentenza dinanzi all’Audiencia Provincial de Léon (Corte provinciale di Léon, Spagna). Queste due imprese affermano che la direttiva 2014/104 non è applicabile nel caso di specie in quanto non era in vigore all’epoca in cui è stata commessa la violazione di cui trattasi, dato che quest’ultima è cessata il 18 gennaio 2011. Secondo dette imprese, per determinare il regime applicabile al ricorso per il risarcimento del danno di RM, ciò che rileva è la data di commissione di tale violazione. |
22 |
La Volvo e la DAF Trucks continuano a sostenere, pertanto, che l’azione per il risarcimento del danno di RM è prescritta. A tale riguardo, la DAF Trucks afferma che non è applicabile il termine di prescrizione di cinque anni previsto all’articolo 10 della direttiva 2014/104, recepito all’articolo 74, paragrafo 1, della legge 15/2007, come modificata dal regio decreto-legge 9/2017, bensì quello di un anno previsto dall’articolo 1968 del codice civile. Inoltre, tale termine di prescrizione di un anno avrebbe iniziato a decorrere dalla pubblicazione del comunicato stampa della Commissione relativo alla decisione C(2016) 4673 final. Per tale ragione, detta società deduce che, alla data in cui RM ha proposto il suo ricorso per il risarcimento del danno, vale a dire il 1o aprile 2018, detto termine di prescrizione era scaduto. |
23 |
La Volvo e la DAF Trucks aggiungono che, poiché tale direttiva non è applicabile, occorrerebbe provare, nel caso di specie, tanto l’esistenza quanto l’ammontare del danno, altrimenti il suddetto ricorso dovrebbe essere respinto. |
24 |
In tale contesto, il giudice del rinvio s’interroga sull’ambito di applicazione ratione temporis dell’articolo 10 e dell’articolo 17, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/104. Esso ritiene che tale ambito di applicazione sia precisato all’articolo 22 di detta direttiva. |
25 |
Al fine di determinare se l’articolo 10 e l’articolo 17, paragrafi 1 e 2, della medesima direttiva, che stabiliscono rispettivamente norme che disciplinano il termine di prescrizione, l’esistenza del danno derivante da un cartello e la quantificazione di tale danno, siano applicabili al procedimento principale, il giudice del rinvio si chiede, da un lato, se tali disposizioni siano di natura sostanziale o procedurale. |
26 |
Dall’altro lato, il giudice del rinvio si chiede quale sia il momento rilevante rispetto al quale occorre esaminare l’applicazione ratione temporis di dette disposizioni al fine di stabilire se esse siano applicabili nel caso di specie. |
27 |
In tali circostanze, l’Audiencia Provincial de León (Corte provinciale di León) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
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Sulle questioni pregiudiziali
28 |
Secondo una costante giurisprudenza della Corte, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia di cui è investito. In tale prospettiva, spetta alla Corte, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte. Il fatto che un giudice nazionale abbia, sul piano formale, formulato una questione pregiudiziale facendo riferimento a talune disposizioni del diritto dell’Unione non osta a che la Corte fornisca a detto giudice tutti gli elementi di interpretazione che possono essere utili per la soluzione della causa di cui è investito, indipendentemente dalla circostanza che esso vi abbia fatto o no riferimento nell’enunciazione delle sue questioni. Spetta, al riguardo, alla Corte trarre dall’insieme degli elementi forniti dal giudice nazionale, e, in particolare, dalla motivazione della decisione di rinvio, gli elementi di diritto dell’Unione che richiedano un’interpretazione, tenuto conto dell’oggetto della controversia (sentenza del 28 marzo 2019, Cogeco Communications, C‑637/17, EU:C:2019:263, punto 35 e giurisprudenza ivi citata). |
29 |
Nel caso di specie, alla luce di tutti gli elementi forniti dal giudice del rinvio, al fine di fornire a tale giudice una risposta utile, occorre riformulare le questioni pregiudiziali. |
30 |
Infatti, dalla decisione di rinvio risulta che, con le sue tre questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio s’interroga, in sostanza, sull’applicazione ratione temporis dell’articolo 10 e dell’articolo 17, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/104, conformemente all’articolo 22 di quest’ultima, a un ricorso per risarcimento danni che, sebbene vertente su una violazione del diritto della concorrenza che è cessata prima dell’entrata in vigore di tale direttiva, sia stato proposto dopo l’entrata in vigore delle disposizioni che la recepiscono nel diritto nazionale. |
Osservazioni preliminari
31 |
Si deve ricordare che, a differenza delle norme procedurali, che sono considerate generalmente applicabili alla data della loro entrata in vigore (sentenza del 3 giugno 2021, Jumbocarry Trading, C‑39/20, EU:C:2021:435, punto 28 e giurisprudenza ivi citata), per garantire l’osservanza dei principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento le norme dell’Unione di diritto sostanziale devono interpretarsi nel senso che si possono applicare a situazioni acquisite anteriormente alla loro entrata in vigore soltanto in quanto dalla lettera, dallo scopo o dalla sistematica di tali norme risulti chiaramente che dev’essere loro attribuita una tale efficacia [sentenza del 21 dicembre 2021, Skarb Państwa (Copertura dell’assicurazione autoveicoli), C‑428/20, EU:C:2021:1043, punto 33 e giurisprudenza ivi citata]. |
32 |
Dalla giurisprudenza della Corte emerge inoltre che, in linea di principio, una nuova norma giuridica si applica a partire dall’entrata in vigore dell’atto che la istituisce. Sebbene essa non si applichi alle situazioni giuridiche sorte e definitivamente acquisite in vigenza della vecchia legge, si applica agli effetti futuri di una situazione sorta in vigenza della precedente norma, nonché alle situazioni giuridiche nuove. Ciò non avviene, fatto salvo il principio di irretroattività degli atti giuridici, solo qualora la nuova norma sia accompagnata da disposizioni particolari che determinino specificamente le sue condizioni di applicazione nel tempo [sentenza del 21 dicembre 2021, Skarb Państwa (Copertura dell’assicurazione autoveicoli), C‑428/20, EU:C:2021:1043, punto 31 e giurisprudenza ivi citata]. |
33 |
Per quanto riguarda, più in particolare, le direttive, sono, in linea generale, solo le situazioni giuridiche acquisite successivamente alla scadenza del termine di recepimento di una direttiva che possono essere ricondotte all’ambito di applicazione ratione temporis di tale direttiva (ordinanza del 16 maggio 2019, Luminor Bank, C‑8/18, non pubblicata, EU:C:2019:429, punto 32 e giurisprudenza ivi citata). |
34 |
Ciò vale a maggior ragione per le situazioni giuridiche sorte in vigenza della norma precedente che continuano a produrre i loro effetti successivamente all’entrata in vigore degli atti nazionali adottati per il recepimento di una direttiva dopo la scadenza del termine di recepimento di quest’ultima. |
35 |
In tale contesto, per quanto riguarda l’ambito di applicazione ratione temporis della direttiva 2014/104, occorre ricordare che tale direttiva contiene una disposizione speciale, che stabilisce espressamente le condizioni di applicazione nel tempo delle disposizioni sostanziali e non sostanziali della stessa (v., in tal senso, sentenza del 28 marzo 2019, Cogeco Communications, C‑637/17, EU:C:2019:263, punto 25). |
36 |
In particolare, da un lato, in forza dell’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2014/104, gli Stati membri devono assicurare che le misure nazionali adottate ai sensi dell’articolo 21 al fine di rispettare le disposizioni sostanziali di tale direttiva non si applichino retroattivamente (sentenza del 28 marzo 2019, Cogeco Communications, C‑637/17, EU:C:2019:263, punto 26). |
37 |
Dall’altro lato, ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2014/104, gli Stati membri devono assicurare che le misure nazionali adottate al fine di conformarsi alle disposizioni non sostanziali della direttiva non si applichino alle azioni per il risarcimento del danno di cui un giudice nazionale sia stato investito anteriormente al 26 dicembre 2014 (v., in tal senso, sentenza del 28 marzo 2019, Cogeco Communications, C‑637/17, EU:C:2019:263, punto 27). |
38 |
Pertanto, al fine di determinare l’applicabilità ratione temporis delle disposizioni della direttiva 2014/104, occorre stabilire, in primo luogo, se la disposizione di cui trattasi costituisca o meno una disposizione sostanziale. |
39 |
A tale riguardo, occorre precisare che la questione di quali siano, tra le disposizioni di tale direttiva, quelle che sono sostanziali e quelle che non lo sono, in mancanza, all’articolo 22 della direttiva 2014/104, di rinvio al diritto nazionale, deve essere valutata alla luce del diritto dell’Unione e non alla luce del diritto nazionale applicabile. |
40 |
Inoltre, sebbene il suddetto articolo non precisi per ciascuna disposizione se essa sia o meno sostanziale, risulta inequivocabilmente dal tenore letterale di tale articolo, il cui paragrafo 1 fa riferimento alle «disposizioni sostanziali della presente direttiva», che sono le disposizioni di tale direttiva e non le misure nazionali adottate per conformarvisi a essere prese in considerazione, vuoi in quanto sostanziali vuoi in quanto non sostanziali. |
41 |
Del resto, concedere un margine di discrezionalità agli Stati membri per quanto riguarda la determinazione della natura sostanziale o meno delle disposizioni della direttiva 2014/104 potrebbe nuocere all’applicazione effettiva, coerente e uniforme di tali disposizioni nel territorio dell’Unione. |
42 |
Una volta determinata la natura sostanziale o meno della disposizione di cui trattasi, occorre verificare, in secondo luogo, se, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, in cui tale direttiva è stata recepita tardivamente, la situazione in questione, laddove non possa essere qualificata come nuova, fosse acquisita prima della scadenza del termine di recepimento di detta direttiva o se abbia continuato a produrre i suoi effetti dopo la scadenza di tale termine. |
Sull’applicabilità ratione temporis dell’articolo 10 della direttiva 2014/104
43 |
Per quanto riguarda, in primo luogo, la natura sostanziale o meno dell’articolo 10 della direttiva 2014/104, occorre ricordare che, ai sensi del suo paragrafo 1, tale articolo stabilisce norme relative ai termini di prescrizione applicabili alle azioni per il risarcimento del danno per violazioni del diritto della concorrenza. I paragrafi 2 e 4 di detto articolo stabiliscono, in particolare, il momento in cui inizia a decorrere il termine di prescrizione e le circostanze in cui esso può essere interrotto o sospeso. |
44 |
L’articolo 10, paragrafo 3, di tale direttiva precisa la durata minima del termine di prescrizione. Ai sensi di tale disposizione, gli Stati membri provvedono affinché il termine di prescrizione applicabile alle azioni per il risarcimento del danno per le violazioni del diritto della concorrenza sia di almeno cinque anni. |
45 |
Il termine di prescrizione previsto all’articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2014/104 ha in particolare la funzione, da un lato, di assicurare la tutela dei diritti della persona lesa, dovendo questa disporre di tempo sufficiente per raccogliere informazioni adeguate in vista di un eventuale ricorso, e, dall’altro, di evitare che la persona lesa possa ritardare a tempo indefinito l’esercizio del suo diritto al risarcimento dei danni a scapito della persona responsabile del danno. Tale termine protegge, pertanto, in definitiva, tanto la persona lesa quanto la persona responsabile del danno (v., per analogia, sentenza dell’8 novembre 2012, Evropaïki Dynamiki/Commissione, C‑469/11 P, EU:C:2012:705, punto 53). |
46 |
In tale contesto, occorre rilevare che dalla giurisprudenza della Corte risulta che, a differenza dei termini processuali, il termine di prescrizione, comportando l’estinzione dell’azione, si riferisce al diritto sostanziale poiché incide sull’esercizio di un diritto soggettivo di cui il soggetto interessato non può più avvalersi effettivamente in giudizio (v., per analogia, sentenza dell’8 novembre 2012, Evropaïki Dynamiki/Commissione, C‑469/11 P, EU:C:2012:705, punto 52). |
47 |
Perciò, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale ai paragrafi 66 e 67 delle sue conclusioni, si deve ritenere che l’articolo 10 della direttiva 2014/104 sia una disposizione sostanziale, ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, di tale direttiva. |
48 |
In secondo luogo, poiché, nel caso di specie, è pacifico che la direttiva 2014/104 è stata recepita nell’ordinamento giuridico spagnolo cinque mesi dopo la scadenza del termine di recepimento previsto al suo articolo 21, dato che il regio decreto-legge 9/2017 che recepisce tale direttiva è entrato in vigore il 27 maggio 2017, occorre, al fine di determinare l’applicabilità ratione temporis dell’articolo 10 di detta direttiva, verificare se la situazione di cui al procedimento principale fosse acquisita prima della scadenza del termine di recepimento della stessa direttiva o se essa abbia continuato a produrre i suoi effetti dopo la scadenza di tale termine. |
49 |
A tal fine, alla luce delle specificità delle norme in materia di prescrizione, della loro natura nonché del loro meccanismo di funzionamento, in particolare nel contesto di un’azione per il risarcimento del danno proposta a seguito di una decisione definitiva che accerta una violazione del diritto della concorrenza dell’Unione, occorre verificare se, alla data di scadenza del termine di recepimento della direttiva 2014/104, ossia il 27 dicembre 2016, il termine di prescrizione applicabile alla situazione di cui al procedimento principale fosse scaduto, il che implica la determinazione del momento in cui tale termine di prescrizione ha iniziato a decorrere. |
50 |
Orbene, per quanto riguarda il momento a partire dal quale il suddetto termine di prescrizione ha iniziato a decorrere, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, qualora nessuna normativa dell’Unione in materia sia applicabile ratione temporis, spetta all’ordinamento giuridico di ciascuno Stato membro stabilire le modalità di esercizio del diritto di agire per il risarcimento del danno derivante da una violazione degli articoli 101 TFUE e 102 TFUE, ivi comprese quelle relative ai termini di prescrizione, a condizione, tuttavia, che siano rispettati i principi di equivalenza e di effettività, principio quest’ultimo che richiede che le norme applicabili alle azioni dirette a garantire la tutela dei diritti riconosciuti ai singoli dall’effetto diretto del diritto dell’Unione non rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti attribuiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 28 marzo 2019, Cogeco Communications, C‑637/17, EU:C:2019:263, punti 42 e 43). |
51 |
Nel caso di specie, dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che, prima del recepimento di detta direttiva nel diritto spagnolo, il termine di prescrizione applicabile alle azioni per il risarcimento del danno per le violazioni del diritto della concorrenza era disciplinato dal regime generale della responsabilità extracontrattuale e che, in forza dell’articolo 1968, paragrafo 2, del codice civile, tale termine di prescrizione della durata di un anno iniziava a decorrere solo dal momento in cui il ricorrente interessato era venuto a conoscenza dei fatti generatori di responsabilità. Sebbene non risulti espressamente dalla decisione di rinvio quali siano, secondo il diritto spagnolo, i fatti generatori di responsabilità la cui conoscenza fa decorrere il termine di prescrizione, il fascicolo di cui dispone la Corte sembra indicare che tali fatti implicano la conoscenza delle informazioni indispensabili per la proposizione di un ricorso per il risarcimento del danno. Spetta al giudice del rinvio determinarlo. |
52 |
Ciò non toglie che, qualora un giudice nazionale debba dirimere una controversia tra privati, spetta a tale giudice, se del caso, interpretare le disposizioni nazionali di cui trattasi nel procedimento principale, quanto più possibile, alla luce del diritto dell’Unione e, più in particolare, del tenore letterale e della finalità dell’articolo 101 TFUE, senza tuttavia procedere a un’interpretazione contra legem di tali disposizioni nazionali (v., in tal senso, sentenza del 21 gennaio 2021, Whiteland Import Export, C‑308/19, EU:C:2021:47, punti da 60 a 62). |
53 |
A tale riguardo, si deve ricordare che una normativa nazionale che stabilisce la data dalla quale inizia a decorrere il termine di prescrizione, la durata e le condizioni di sospensione o interruzione dello stesso deve essere adattata alle specificità del diritto della concorrenza e agli obiettivi dell’attuazione delle norme di tale diritto da parte delle persone interessate, al fine di non vanificare totalmente la piena efficacia degli articoli 101 e 102 TFUE (v., in tal senso, sentenza del 28 marzo 2019, Cogeco Communications, C‑637/17, EU:C:2019:263, punto 47). |
54 |
Infatti, l’introduzione delle azioni di risarcimento del danno per violazione del diritto della concorrenza dell’Unione richiedono di norma una complessa analisi fattuale ed economica (sentenza del 28 marzo 2019, Cogeco Communications, C‑637/17, EU:C:2019:263, punto 46). |
55 |
Occorre altresì tener conto del fatto che le controversie relative a violazioni del diritto della concorrenza dell’Unione e al diritto nazionale della concorrenza sono caratterizzate, in linea di principio, da un’asimmetria informativa a scapito della persona lesa, come ricordato al considerando 47 della direttiva 2014/104, il che rende più difficile per quest’ultima ottenere le informazioni indispensabili per promuovere un’azione per il risarcimento del danno rispetto a quanto non lo sia, per le autorità garanti della concorrenza, ottenere le informazioni necessarie ai fini dell’esercizio dei loro poteri di applicare il diritto della concorrenza. |
56 |
In tale contesto, si deve considerare che, a differenza della regola applicabile alla Commissione, di cui all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, secondo la quale il termine di prescrizione per l’irrogazione di sanzioni inizia a decorrere dal giorno in cui l’infrazione è stata commessa o, per le infrazioni permanenti o ripetute, dal giorno in cui è cessata l’infrazione, i termini di prescrizione applicabili alle azioni per il risarcimento del danno per le violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione non possono iniziare a decorrere prima che la violazione sia cessata e che la persona lesa sia venuta a conoscenza, o si possa ragionevolmente presumere che sia venuta a conoscenza, delle informazioni indispensabili per promuovere la sua azione per il risarcimento del danno. |
57 |
In caso contrario, l’esercizio del diritto di chiedere il risarcimento sarebbe reso praticamente impossibile o eccessivamente difficile. |
58 |
Per quanto riguarda le informazioni indispensabili per la proposizione di un ricorso per il risarcimento del danno, occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza della Corte, chiunque ha il diritto di chiedere il risarcimento del danno subito quando esiste un nesso di causalità tra tale danno e una violazione del diritto della concorrenza dell’Unione (v., in tal senso, sentenze del 5 giugno 2014, Kone e a., C‑557/12, EU:C:2014:1317, punto 22 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 28 marzo 2019, Cogeco Communications, C‑637/17, EU:C:2019:263, punto 40). |
59 |
Inoltre, dalla giurisprudenza della Corte risulta che è indispensabile, affinché la persona lesa possa proporre un’azione per il risarcimento del danno, che essa sappia qual è il soggetto responsabile della violazione del diritto della concorrenza (sentenza del 28 marzo 2019, Cogeco Communications, C‑637/17, EU:C:2019:263, punto 50). |
60 |
Ne consegue che l’esistenza di una violazione del diritto della concorrenza, l’esistenza di un danno, il nesso di causalità tra tale danno e tale violazione nonché l’identità dell’autore di quest’ultima rientrano tra gli elementi indispensabili di cui la persona lesa deve disporre al fine di proporre un ricorso per il risarcimento del danno. |
61 |
In tali circostanze, si deve ritenere che i termini di prescrizione applicabili alle azioni per il risarcimento del danno per le violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione non possano iniziare a decorrere prima che la violazione sia cessata e che la persona lesa sia venuta a conoscenza, o si possa ragionevolmente presumere che sia venuta a conoscenza, del fatto di aver subito un danno a causa di tale violazione nonché dell’identità dell’autore della stessa. |
62 |
Nel caso di specie, la violazione è cessata il 18 gennaio 2011. Orbene, per quanto riguarda la data in cui si può ragionevolmente presumere che RM sia venuto a conoscenza degli elementi indispensabili per proporre un’azione per risarcimento danni, la Volvo e la DAF Trucks sostengono che la data rilevante è quella della pubblicazione del comunicato stampa relativo alla decisione C(2016) 4673 final, ossia il 19 luglio 2016, e che, di conseguenza, il termine di prescrizione previsto all’articolo 1968 del codice civile ha iniziato a decorrere il giorno di tale pubblicazione. |
63 |
Per contro, RM, il governo spagnolo e la Commissione sostengono che occorre considerare come data rilevante il giorno della pubblicazione della sintesi della decisione C(2016) 4673 final nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, vale a dire il 6 aprile 2017. |
64 |
Sebbene non sia escluso che la persona lesa possa venire conoscenza degli elementi indispensabili per promuovere l’azione di risarcimento del danno ben prima della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea della sintesi di una decisione della Commissione, o addirittura prima della pubblicazione del comunicato stampa relativo a tale decisione, anche in una controversia in materia di cartelli, dal fascicolo di cui dispone la Corte non risulta che tale ipotesi ricorra nel caso di specie. |
65 |
Occorre quindi determinare quale di queste due pubblicazioni costituisca quella che consente ragionevolmente di presumere che RM sia venuto a conoscenza degli elementi indispensabili per proporre un’azione per risarcimento danni. |
66 |
A tal fine, occorre tener conto dell’oggetto e della natura dei comunicati stampa riguardanti le decisioni della Commissione e delle sintesi di tali decisioni che sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
67 |
Come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale ai paragrafi da 125 a 127 delle sue conclusioni, anzitutto, i comunicati stampa contengono, in linea di principio, informazioni meno dettagliate sulle circostanze del caso di specie e sui motivi per cui una condotta restrittiva della concorrenza può essere qualificata come violazione rispetto alle sintesi delle decisioni della Commissione pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, le quali, ai sensi dell’articolo 30 del regolamento n. 1/2003, indicano il nome delle parti interessate e il contenuto essenziale della decisione di cui trattasi, comprese le sanzioni irrogate. |
68 |
Inoltre, i comunicati stampa non sono destinati a produrre effetti giuridici nei confronti dei terzi, segnatamente le persone lese. Essi costituiscono invece documenti brevi destinati, in linea di principio, alla stampa e ai media. Non si può quindi ritenere che esista un obbligo generale di diligenza da parte delle persone lese da una violazione del diritto della concorrenza che imponga loro di seguire la pubblicazione di tali comunicati stampa. |
69 |
Infine, contrariamente alle sintesi delle decisioni della Commissione, che, secondo il punto 148 della comunicazione della Commissione sulle migliori pratiche relative ai procedimenti previsti dagli articoli 101 e 102 TFUE, sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in tutte le lingue ufficiali dell’Unione subito dopo l’adozione della decisione di cui trattasi, i comunicati stampa non sono necessariamente pubblicati in tutte le lingue ufficiali dell’Unione. |
70 |
Nel caso di specie, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale ai paragrafi da 129 a 131 delle sue conclusioni, il comunicato stampa non sembra identificare con la precisione della sintesi della decisione C(2016) 4673 final l’identità degli autori della violazione di cui trattasi, la sua durata esatta e i prodotti interessati da tale violazione. |
71 |
In tali circostanze, non si può ragionevolmente ritenere che, nel caso di specie, RM sia venuto a conoscenza degli elementi indispensabili per promuovere l’azione per il risarcimento del danno alla data della pubblicazione del comunicato stampa relativo alla decisione C(2016) 4673 final, ossia il 19 luglio 2016. Per contro, si può ragionevolmente presumere che RM ne sia venuto a conoscenza alla data della pubblicazione della sintesi della decisione C(2016) 4673 final nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ossia il 6 aprile 2017. |
72 |
Di conseguenza, la piena efficacia dell’articolo 101 TFUE impone di ritenere che, nel caso di specie, il termine di prescrizione abbia iniziato a decorrere il giorno di tale pubblicazione. |
73 |
Pertanto, poiché il termine di prescrizione ha iniziato a decorrere dopo la data di scadenza del termine di recepimento della direttiva 2014/104, vale a dire dopo il 27 dicembre 2016, ed ha continuato a decorrere anche dopo la data di entrata in vigore del regio decreto-legge 9/2017 adottato per il recepimento di tale direttiva, vale a dire dopo il 27 maggio 2017, tale termine sarebbe necessariamente scaduto successivamente a queste due date. |
74 |
Risulta quindi che la situazione di cui trattasi nel procedimento principale continuava a produrre i suoi effetti dopo la data di scadenza del termine di recepimento della direttiva 2014/104, e anche dopo la data di entrata in vigore del regio decreto-legge 9/2017 che l’ha recepita. |
75 |
Se così è nel procedimento principale, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, l’articolo 10 di detta direttiva è applicabile ratione temporis nel caso di specie. |
76 |
Occorre ricordare in tale contesto che, secondo una giurisprudenza costante, una direttiva non può di per sé creare obblighi per un singolo e non può quindi essere fatta valere in quanto tale nei suoi confronti. Infatti, estendere l’invocabilità di una disposizione di una direttiva non trasposta, o trasposta erroneamente, all’ambito dei rapporti tra singoli equivarrebbe a riconoscere all’Unione europea il potere di istituire con effetto immediato obblighi a carico di questi ultimi, mentre tale competenza le spetta solo laddove le sia attribuito il potere di adottare regolamenti (sentenza del 7 agosto 2018, Smith, C‑122/17, EU:C:2018:631, punto 42 e giurisprudenza ivi citata). |
77 |
Risulta altresì dalla giurisprudenza della Corte che, nell’ambito di una controversia tra privati come quella di cui al procedimento principale, il giudice nazionale è tenuto, se del caso, a interpretare il diritto nazionale, a partire dalla scadenza del termine di recepimento di una direttiva non recepita, in modo da rendere la situazione di cui trattasi immediatamente compatibile con le disposizioni di tale direttiva, senza tuttavia procedere a un’interpretazione contra legem del diritto nazionale (v., in tal senso, sentenza del 17 ottobre 2018, Klohn, C‑167/17, EU:C:2018:833, punti 45 e 65). |
78 |
In ogni caso, tenuto conto del fatto che sono trascorsi meno di dodici mesi tra la data della pubblicazione della sintesi della decisione C(2016) 4673 final nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e la proposizione dell’azione per il risarcimento del danno di RM, tale azione non sembra, salvo verifica da parte del giudice del rinvio, essere prescritta al momento della sua proposizione. |
79 |
Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve ritenere che l’articolo 10 della direttiva 2014/104 debba essere interpretato nel senso che esso costituisce una disposizione sostanziale, ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, di tale direttiva, e che rientra nel suo ambito di applicazione ratione temporis un ricorso per risarcimento danni per una violazione del diritto della concorrenza che, sebbene vertente su una violazione del diritto della concorrenza che è cessata prima dell’entrata in vigore di detta direttiva, sia stato proposto dopo l’entrata in vigore delle disposizioni che la recepiscono nel diritto nazionale, sempreché il termine di prescrizione applicabile a tale ricorso, in virtù delle norme previgenti, non sia scaduto prima della data di scadenza del termine di recepimento della medesima direttiva. |
Sull’applicabilità ratione temporis dell’articolo 17, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/104
80 |
Per quanto riguarda, in primo luogo, l’applicabilità ratione temporis dell’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/104 nel caso di specie, occorre ricordare che dal tenore letterale di tale disposizione risulta che gli Stati membri provvedono affinché né l’onere della prova né il grado di rilevanza della prova richiesti per la quantificazione del danno rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio del diritto al risarcimento. Tali Stati provvedono altresì affinché i giudici nazionali abbiano il potere, a norma delle procedure nazionali, di stimare il danno derivante da una violazione delle norme del diritto della concorrenza se è accertato che l’attore ha subito un danno ma è praticamente impossibile o eccessivamente difficile quantificare con esattezza il danno subito sulla base delle prove disponibili. |
81 |
Pertanto, detta disposizione mira a garantire l’efficacia delle azioni di risarcimento per violazioni del diritto della concorrenza, in particolare in situazioni particolari in cui sarebbe praticamente impossibile o eccessivamente difficile quantificare con precisione l’ammontare esatto del danno subito. |
82 |
Infatti, la stessa disposizione ha lo scopo di attenuare il livello di prova richiesto ai fini della determinazione dell’ammontare del danno subito e di porre rimedio all’asimmetria informativa esistente a scapito della parte ricorrente interessata nonché alle difficoltà derivanti dal fatto che la quantificazione del danno subito richiede di valutare quale sarebbe stato l’andamento del mercato in questione in assenza della violazione. |
83 |
Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 73 delle sue conclusioni, l’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/104 non introduce nuovi obblighi sostanziali a carico di una delle parti della controversia di cui trattasi. Tale disposizione e, più in particolare, la sua seconda frase, mira per contro, a norma delle «procedure nazionali» alle quali si riferisce, a conferire ai giudici nazionali una facoltà particolare nell’ambito delle controversie relative ad azioni per il risarcimento del danno derivante violazioni del diritto della concorrenza. |
84 |
In tale contesto, occorre ricordare che dalla giurisprudenza della Corte risulta che le norme relative all’onere della prova e al grado di intensità della prova richiesto sono, in linea di principio, qualificate come norme procedurali (v., in tal senso, sentenza del 21 gennaio 2016, Eturas e a., C‑74/14, EU:C:2016:42, punti da 30 a 32). |
85 |
Si deve pertanto ritenere che l’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/104 costituisca una disposizione procedurale, ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 2, di tale direttiva. |
86 |
A tale riguardo, come risulta dalla giurisprudenza ricordata al punto 31 della presente sentenza, le norme procedurali sono considerate generalmente applicabili alla data della loro entrata in vigore. |
87 |
Occorre altresì ricordare che, ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2014/104, gli Stati membri devono assicurare che le misure nazionali adottate al fine di conformarsi alle disposizioni non sostanziali di tale direttiva non si applichino alle azioni per il risarcimento del danno di cui un giudice nazionale sia stato investito anteriormente al 26 dicembre 2014. |
88 |
Nel caso di specie, il ricorso per il risarcimento del danno è stato proposto il 1o aprile 2018, ossia dopo il 26 dicembre 2014 e dopo la data di recepimento della direttiva 2014/104 nell’ordinamento giuridico spagnolo. Di conseguenza, fatte salve le considerazioni esposte ai punti 76 e 77 della presente sentenza, l’articolo 17, paragrafo 1, di tale direttiva è applicabile ratione temporis a un siffatto ricorso. |
89 |
In tali circostanze, si deve ritenere che l’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/104 debba essere interpretato nel senso che esso costituisce una disposizione procedurale, ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 2, di tale direttiva, e che rientra nel suo ambito di applicazione ratione temporis un ricorso per risarcimento danni che, sebbene vertente su una violazione del diritto della concorrenza che è cessata prima dell’entrata in vigore di detta direttiva, sia stato proposto dopo il 26 dicembre 2014 e dopo l’entrata in vigore delle disposizioni nazionali che la recepiscono nel diritto nazionale. |
90 |
Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’applicabilità ratione temporis dell’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2014/104, occorre anzitutto ricordare che, ai sensi di tale disposizione, si presume che le violazioni consistenti in cartelli causino un danno. L’autore della violazione ha tuttavia il diritto di fornire prova contraria a tale presunzione. |
91 |
Dalla formulazione di detta disposizione risulta che essa stabilisce una presunzione relativa in merito all’esistenza del danno derivante da un cartello. Come risulta dal considerando 47 della direttiva 2014/104, il legislatore dell’Unione ha limitato tale presunzione alle controversie in materia di cartelli, tenuto conto della loro natura segreta, che accresce l’asimmetria dell’informazione e rende più difficile per le persone lese ottenere le prove necessarie a dimostrare l’esistenza di un danno. |
92 |
Come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale ai paragrafi 78, 79 e 81 delle sue conclusioni, sebbene l’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2014/104 disciplini necessariamente la ripartizione dell’onere della prova in quanto stabilisce una presunzione, tale disposizione non ha una finalità meramente probatoria. |
93 |
A tale riguardo, come risulta dai punti da 58 a 60 della presente sentenza, l’esistenza di un danno, il nesso di causalità tra tale danno e la violazione del diritto della concorrenza commessa nonché l’identità dell’autore di tale violazione rientrano tra gli elementi indispensabili di cui la persona lesa deve disporre al fine di proporre un ricorso per il risarcimento del danno. |
94 |
Inoltre, poiché l’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2014/104 prevede che non è necessario per le persone lese da un cartello vietato dall’articolo 101 TFUE dimostrare l’esistenza di un danno derivante da una simile violazione e/o un nesso di causalità tra detto danno e tale intesa, si deve ritenere che tale disposizione riguardi gli elementi costitutivi della responsabilità civile extracontrattuale. |
95 |
Presumendo l’esistenza di un danno subito a causa di un cartello, la presunzione relativa stabilita da detta disposizione è direttamente connessa al sorgere della responsabilità civile extracontrattuale dell’autore della violazione di cui trattasi e, di conseguenza, incide direttamente sulla situazione giuridica di quest’ultimo. |
96 |
Si deve pertanto ritenere che l’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2014/104, costituisca una norma strettamente collegata al sorgere, all’attribuzione e alla portata della responsabilità civile extracontrattuale delle imprese che hanno violato l’articolo 101 TFUE partecipando a un cartello. |
97 |
Orbene, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 81 delle sue conclusioni, una regola siffatta può essere qualificata come norma sostanziale. |
98 |
Ne consegue che l’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2014/104 ha natura sostanziale, ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, di tale direttiva. |
99 |
Come risulta dal punto 42 della presente sentenza, per determinare l’applicabilità ratione temporis dell’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2014/104 occorre verificare, nel caso di specie, se la situazione di cui al procedimento principale fosse acquisita prima della scadenza del termine di recepimento di tale direttiva o se essa se abbia continuato a produrre i suoi effetti dopo la scadenza di tale termine. |
100 |
A tal fine, si deve tener conto della natura e del meccanismo di funzionamento dell’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2014/104. |
101 |
Tale disposizione stabilisce una presunzione relativa secondo cui, qualora vi sia un cartello, l’esistenza di un danno derivante da tale cartello è automaticamente presunta. |
102 |
Poiché il fatto identificato dal legislatore dell’Unione come idoneo a far presumere l’esistenza di un danno è l’esistenza di un cartello, occorre verificare se la data in cui il cartello di cui trattasi è cessato precede la data di scadenza del termine di recepimento della direttiva 2014/104, direttiva che non è stata recepita nel diritto spagnolo entro tale termine. |
103 |
Nel caso di specie, il cartello è durato dal 17 gennaio 1997 al 18 gennaio 2011. Pertanto, tale violazione è cessata prima della data di scadenza del termine di recepimento della direttiva 2014/104. |
104 |
In tali circostanze, alla luce dell’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2014/104, si deve ritenere che la presunzione relativa stabilita all’articolo 17, paragrafo 2, di tale direttiva non sia applicabile ratione temporis a un ricorso per risarcimento danni che, sebbene proposto dopo l’entrata in vigore delle disposizioni nazionali che hanno recepito tardivamente detta direttiva nel diritto nazionale, verta su una violazione del diritto della concorrenza che è cessata prima della data di scadenza del termine di recepimento di quest’ultima. |
105 |
Alla luce dell’insieme delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alle questioni poste dichiarando che:
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Sulle spese
106 |
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara: |
L’articolo 10 della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che esso costituisce una disposizione sostanziale, ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, di tale direttiva, e che rientra nel suo ambito di applicazione ratione temporis un ricorso per risarcimento danni che, sebbene vertente su una violazione del diritto della concorrenza che è cessata prima dell’entrata in vigore di detta direttiva, sia stato proposto dopo l’entrata in vigore delle disposizioni che la recepiscono nel diritto nazionale, sempreché il termine di prescrizione applicabile a tale ricorso, in virtù delle norme previgenti, non sia scaduto prima della data di scadenza del termine di recepimento della medesima direttiva. |
L’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/104 deve essere interpretato nel senso che esso costituisce una disposizione procedurale, ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 2, di tale direttiva, e che rientra nel suo ambito di applicazione ratione temporis un ricorso per risarcimento danni che, sebbene vertente su una violazione del diritto della concorrenza che è cessata prima dell’entrata in vigore di detta direttiva, sia stato proposto dopo il 26 dicembre 2014 e dopo l’entrata in vigore delle disposizioni che la recepiscono nel diritto nazionale. |
L’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2014/104 deve essere interpretato nel senso che esso costituisce una disposizione sostanziale, ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, di tale direttiva, e che non rientra nel suo ambito di applicazione ratione temporis un ricorso per risarcimento danni che, sebbene proposto dopo l’entrata in vigore delle disposizioni che hanno recepito tardivamente detta direttiva nel diritto nazionale, verta su una violazione del diritto della concorrenza che è cessata prima della data di scadenza del termine di recepimento di quest’ultima. |
Firme |
( *1 ) Lingua processuale: lo spagnolo.