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Document 62020CJ0221

    Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 28 ottobre 2021.
    Causa promossa da A Oy e B Oy.
    Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Korkein hallinto-oikeus.
    Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Direttiva 92/83/CEE – Accise – Birra – Articolo 4, paragrafo 2 – Possibilità di applicare aliquote ridotte di accisa alla birra prodotta dalle piccole birrerie indipendenti – Considerazione di due o più piccole birrerie come una unica piccola impresa indipendente – Obbligo di trasposizione.
    Cause riunite C-221/20 e C-223/20.

    Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2021:890

     SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)

    28 ottobre 2021 ( *1 )

    «Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Direttiva 92/83/CEE – Accise – Birra – Articolo 4, paragrafo 2 – Possibilità di applicare aliquote ridotte di accisa alla birra prodotta dalle piccole birrerie indipendenti – Considerazione di due o più piccole birrerie come una unica piccola impresa indipendente – Obbligo di trasposizione»

    Nelle cause riunite C‑221/20 e C‑223/20,

    aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Korkein hallinto-oikeus (Corte amministrativa suprema, Finlandia), con decisioni del 20 maggio 2020, pervenute in cancelleria il 28 maggio 2020, nei procedimenti promossi da

    A Oy (C‑221/20),

    B Oy (C‑223/20),

    con l’intervento di:

    Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö,

    LA CORTE (Settima Sezione),

    composta da I. Ziemele (relatrice), presidente della Sesta Sezione, facente funzione di presidente della Settima Sezione, P.G. Xuereb e A. Kumin, giudici,

    avvocato generale: E. Tanchev

    cancelliere: C. Strömholm, amministratrice

    vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 1o luglio 2021,

    considerate le osservazioni presentate:

    per la A Oy e la B Oy, da J. Hopsu, varatuomari;

    per il governo finlandese, da M. Pere, in qualità di agente;

    per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da A. Maddalo, avvocato dello Stato;

    per la Commissione europea, da C. Perrin, I. Koskinen e M. Huttunen, in qualità di agenti,

    vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1

    Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 2, seconda frase, della direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche (GU 1992, L 316, pag. 21).

    2

    Tali domande sono state presentate nell’ambito di procedimenti promossi dalla A Oy (C‑221/20) e dalla B Oy (C‑223/20), società attive nel settore della produzione di birra, in merito al rifiuto loro opposto di vedersi considerare come una piccola birreria indipendente ai fini dell’ottenimento di accise ridotte.

    Contesto normativo

    Diritto dell’Unione

    Direttiva 92/83

    3

    L’articolo 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva 92/83 così dispone:

    «1.   Gli Stati membri possono applicare aliquote ridotte di accisa, le quali possono avere importi diversi secondo la produzione annuale delle birrerie indipendenti, entro i limiti seguenti:

    le aliquote ridotte non sono applicabili alle imprese che producono più di 200000 ettolitri di birra l’anno;

    le aliquote ridotte, che possono essere inferiori all’aliquota minima, non possono essere inferiori di oltre il 50% all’aliquota di accisa nazionale normale.

    2.   Ai fini dell’applicazione delle aliquote ridotte, si intende per “piccola birreria indipendente” una birreria che sia legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi birreria, che utilizzi impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altra birreria e che non operi sotto licenza. Tuttavia, se due o più piccole birrerie cooperano e la somma della loro produzione annuale non supera i 200000 ettolitri, esse possono essere considerate come una unica piccola impresa indipendente».

    Direttiva 92/84

    4

    Il settimo considerando della direttiva 92/84/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sull’alcole e sulle bevande alcoliche (GU 1992, L 316, pag. 29) così recita:

    «[C]onsiderando che i metodi di tassazione della birra sono diversi nei vari Stati membri e che è possibile consentire che tale differenza persista prevedendo in particolare un’aliquota minima espressa in relazione all’estratto originale ed al titolo alcolico del prodotto».

    Diritto finlandese

    5

    L’articolo 9, primo e terzo comma, dell’alkoholi- ja alkoholijuomaverolaki (1471/1994) [legge relativa all’imposta sull’alcole e sulle bevande alcoliche (1471/1994)], nella versione applicabile fino al 31 dicembre 2014, così dispone:

    «Se il contribuente fornisce prove affidabili che dimostrano che la birra è stata prodotta da un’impresa legalmente ed economicamente indipendente da altre imprese dello stesso ramo di attività e il cui quantitativo di birra prodotto nel corso di un anno civile non supera i 10000000 litri, l’imposta sulle bevande alcoliche applicabile alla birra è ridotta:

    1)

    del 50%, purché il quantitativo di birra prodotta dall’impresa nel corso di un anno civile non sia superiore a 200000 litri;

    2)

    del 30%, purché il quantitativo di birra prodotta dall’impresa nel corso di un anno civile sia superiore a 200000 litri, ma non a 3000000 litri;

    3)

    del 20%, purché il quantitativo di birra prodotta dall’impresa nel corso di un anno civile sia superiore a 3000000 litri, ma non a 5500000 litri;

    4)

    del 10%, purché il quantitativo di birra prodotta dall’impresa nel corso di un anno civile sia superiore a 5500000 litri, ma non a 10000000 litri.

    (...)

    Qualora due o più imprese ai sensi del primo comma pongano in essere tra loro una cooperazione per la produzione o a livello operativo, ciò non implica l’esistenza tra le stesse di un rapporto di dipendenza legale o economica. Si intende per cooperazione per la produzione o a livello operativo l’approvvigionamento di materie prime e materiali necessari alla produzione della birra, nonché l’imballaggio, la commercializzazione e la distribuzione di quest’ultima. Tuttavia, l’applicazione del presente comma è subordinata alla condizione che il quantitativo totale di birra prodotto dalle birrerie nel corso dell’anno civile non superi i 10000000 litri».

    6

    L’articolo 9, primo e terzo comma, della legge relativa all’imposta sull’alcole e sulle bevande alcoliche, nella versione applicabile dal 1o gennaio 2015, prevede quanto segue:

    «Se il contribuente fornisce prove affidabili che dimostrano che la birra è stata prodotta da una birreria legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altra birreria, nonché fisicamente distinta da qualsiasi altra birreria, che non operi sotto licenza e il cui quantitativo di birra prodotto nel corso di un anno civile non superi i 15000000 litri, l’imposta sulle bevande alcoliche applicabile alla birra è ridotta:

    1)

    del 50%, purché il quantitativo di birra prodotta dalla birreria nel corso di un anno civile non sia superiore a 500000 litri;

    2)

    del 30%, purché il quantitativo di birra prodotta dalla birreria nel corso di un anno civile sia superiore a 500000 litri, ma non a 3000000 litri;

    3)

    del 20%, purché il quantitativo di birra prodotta dalla birreria nel corso di un anno civile sia superiore a 3000000 litri, ma non a 5500000 litri;

    4)

    del 10%, purché il quantitativo di birra prodotta dalla birreria nel corso di un anno civile sia superiore a 5500000 litri, ma non a 10000000 litri.

    (...)

    Qualora due o più birrerie ai sensi del primo comma cooperino per la produzione o a livello operativo, ciò non va considerato come implicante l’esistenza, tra esse, di un rapporto di dipendenza legale o economica. Si intende per cooperazione per la produzione e a livello operativo l’approvvigionamento di materie prime e materiali necessari alla produzione della birra, nonché l’imballaggio, la commercializzazione e la distribuzione di quest’ultima. Tuttavia, l’applicazione del presente comma è subordinata alla condizione che il quantitativo totale di birra prodotto dalle birrerie nel corso dell’anno civile non superi i 15000000 litri».

    Procedimenti principali e questioni pregiudiziali

    7

    Nel corso degli anni 2015 e 2016 la Tulli (amministrazione delle dogane e delle accise, Finlandia) ha svolto talune ispezioni presso A e B, società che svolgevano, in particolare, attività di produzione di birra, con riferimento all’imposta sull’alcole e sulle bevande alcoliche dovuta da tali società per i periodi dal 1o maggio 2013 al 31 dicembre 2015 (per A) e dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2014 (per B).

    8

    Mentre A e B avevano indicato nelle loro dichiarazioni relative all’imposta sull’alcole e sulle bevande alcoliche forniture di birra imponibili nella categoria di prodotti per la quale l’imposta è ridotta del 50%, l’amministrazione delle dogane e delle accise ha ritenuto che tali società non potessero beneficiare di tale riduzione, non potendo essere considerate birrerie legalmente ed economicamente indipendenti ai sensi dell’articolo 9 della legge relativa all’imposta sull’alcole e sulle bevande alcoliche, in particolare perché entrambe erano parzialmente detenute da un terzo che ne era, nel contempo, il dirigente. Tale amministrazione ha peraltro ricordato, per quanto riguarda la tassazione in comune di A e di B, che il legislatore finlandese aveva deliberatamente scelto di non far figurare, in tale articolo 9, la possibilità di considerare due o più piccole birrerie come un’unica birreria. Di conseguenza, con avvisi di rettifica emessi il 9 dicembre 2016, detta amministrazione ha applicato ad A e a B talune maggiorazioni di imposta e talune sanzioni.

    9

    Poiché i loro ricorsi amministrativi non sono stati accolti, A e B hanno proposto ciascuna un ricorso giurisdizionale dinanzi allo Helsingin hallinto-oikeus (Tribunale amministrativo di Helsinki, Finlandia). Con decisioni del 5 novembre 2018, tale giudice ha respinto detti ricorsi con la motivazione che, da un lato, A e B non avevano diritto all’aliquota ridotta dell’imposta prevista all’articolo 9 della legge relativa all’imposta sull’alcole e sulle bevande alcoliche e, dall’altro, per quanto riguarda la tassazione congiunta, la Repubblica di Finlandia non aveva trasposto l’articolo 4, paragrafo 2, seconda frase, della direttiva 92/83 e non era tenuta a farlo.

    10

    A e B hanno entrambe proposto ricorso dinanzi al Korkein hallinto-oikeus (Corte amministrativa suprema, Finlandia), giudice del rinvio.

    11

    Tale giudice rileva che non esiste una risposta univoca alla questione se uno Stato membro che applichi aliquote ridotte di accisa alla birra prodotta nelle piccole birrerie indipendenti, ai sensi dell’articolo 4 della direttiva 92/83, debba applicare anche l’articolo 4, paragrafo 2, seconda frase, di tale direttiva, o se l’applicazione di quest’ultima disposizione sia rimessa al potere discrezionale di tale Stato membro.

    12

    In tale contesto, il Korkein hallinto-oikeus (Corte amministrativa suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali, formulate in termini identici nelle cause C‑221/20 e C‑223/20:

    «1)

    Se l’articolo 4 della direttiva [92/83] debba essere interpretato nel senso che uno Stato membro, il quale applichi le aliquote ridotte di accisa alla birra prodotta da piccole birrerie indipendenti ai sensi di tale disposizione, sia tenuto altresì ad applicare la disposizione sulla tassazione congiunta delle piccole birrerie di cui all’articolo 4, paragrafo 2, seconda frase, della direttiva stessa, ovvero se l’applicazione di tale ultima disposizione sia demandata al potere discrezionale dello Stato membro interessato.

    2)

    Se l’articolo 4, paragrafo 2, seconda frase, della direttiva [92/83] abbia un effetto diretto».

    Procedimento dinanzi alla Corte

    13

    Con ordinanza del 14 luglio 2020, il presidente della Corte ha disposto la riunione delle cause C‑221/20 e C‑223/20 ai fini del procedimento scritto e orale nonché della sentenza.

    Sulle questioni pregiudiziali

    Sulla prima questione

    14

    Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 4, paragrafo 2, seconda frase, della direttiva 92/83 debba essere interpretato nel senso che tale disposizione deve essere obbligatoriamente attuata da uno Stato membro che applichi aliquote ridotte di accisa alla birra prodotta nelle piccole birrerie indipendenti, a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, e paragrafo 2, prima frase, di tale direttiva.

    15

    In via preliminare occorre rilevare che, senza contestare formalmente la ricevibilità delle presenti domande di pronuncia pregiudiziale, le ricorrenti nei procedimenti principali hanno sostanzialmente affermato, nelle loro osservazioni, che, contrariamente alle constatazioni contenute negli avvisi di rettifica del 9 dicembre 2016 di cui al punto 8 della presente sentenza, non risultava dai lavori legislativi che hanno portato all’adozione delle disposizioni riprodotte ai punti 5 e 6 della presente sentenza che l’articolo 4, paragrafo 2, seconda frase, della direttiva 92/83 non fosse stato trasposto nel diritto finlandese. Parimenti, nelle sue osservazioni scritte, la Commissione europea si è chiesta se tali disposizioni, alla luce del loro tenore letterale, potessero costituire una trasposizione del citato articolo 4, paragrafo 2, seconda frase.

    16

    Va tuttavia rammentato che, secondo una giurisprudenza costante, non spetta alla Corte pronunciarsi sull’interpretazione di disposizioni nazionali, dato infatti che una simile interpretazione rientra nella competenza esclusiva dei giudici nazionali (v., in tal senso, sentenza del 5 giugno 2018, Grupo Norte Facility, C‑574/16, EU:C:2018:390, punto 32 e giurisprudenza ivi citata).

    17

    Pertanto, la Corte non è competente a pronunciarsi sulla questione se le disposizioni dell’articolo 9, terzo comma, della legge relativa all’imposta sull’alcole e sulle bevande alcoliche, nella versione applicabile anteriormente al 1o gennaio 2015 e in quella applicabile a decorrere da tale data, costituiscano una trasposizione dell’articolo 4, paragrafo 2, seconda frase, della direttiva 92/83.

    18

    Essa deve invece rispondere alla questione sollevata dal giudice del rinvio partendo dalla premessa posta da quest’ultimo, secondo la quale l’articolo 4, paragrafo 2, seconda frase, della direttiva 92/83 non è stato recepito nel diritto finlandese.

    19

    A tale riguardo occorre ricordare, in via preliminare, che, ai fini dell’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione, bisogna tener conto non soltanto del tenore letterale della disposizione stessa, ma anche del suo contesto e dell’economia generale della normativa di cui essa fa parte, nonché degli obiettivi perseguiti da quest’ultima (sentenza del 30 gennaio 2020, Tim, C‑395/18, EU:C:2020:58, punto 36 e giurisprudenza ivi citata).

    20

    A norma dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 92/83, gli Stati membri possono applicare aliquote ridotte di accisa alla birra prodotta da piccole birrerie indipendenti che non producono più di 200000 ettolitri di birra l’anno, purché tali aliquote ridotte non siano inferiori di oltre il 50% all’aliquota di accisa nazionale normale.

    21

    Quanto all’articolo 4, paragrafo 2, della medesima direttiva, esso precisa, nella sua prima frase, che una piccola birreria indipendente è una birreria legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi birreria, che utilizza impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altra birreria e che non opera sotto licenza. Esso aggiunge, alla sua seconda frase, che «[t]uttavia, se due o più piccole birrerie cooperano e la somma della loro produzione annuale non supera i 200000 ettolitri, esse possono essere considerate come una unica piccola impresa indipendente».

    22

    Dalla formulazione dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 92/83 e, in particolare, dall’avverbio «[t]uttavia», che figura nella seconda frase di tale paragrafo e che introduce una mitigazione rispetto alla definizione enunciata nella prima frase di quest’ultimo, risulta che due o più piccole birrerie che cooperano possono, nonostante la formulazione di tale prima frase, essere considerate come un’unica piccola impresa indipendente, ai sensi di tale disposizione, a prescindere dall’esistenza, tra esse, di un rapporto di dipendenza legale o economica, a condizione che tali piccole birrerie non costituiscano, in realtà, un gruppo economico la cui produzione superi i limiti fissati dall’articolo 4 della direttiva stessa. Infatti, l’obiettivo del criterio dell’indipendenza consiste nel garantire che le aliquote ridotte di accisa vadano effettivamente a vantaggio delle birrerie per le quali la dimensione rappresenta un handicap, e non di quelle appartenenti ad un gruppo (sentenza del 2 aprile 2009, Glückauf Brauerei, C‑83/08, EU:C:2009:228, punto 29 e giurisprudenza ivi citata).

    23

    Inoltre, la Corte ha ricordato che la direttiva 92/83 è intesa ad evitare che il beneficio dell’applicazione di accise ridotte sia concesso a birrerie le cui dimensioni e la cui capacità di produzione potrebbero trovarsi all’origine di distorsioni del mercato interno (sentenza del 2 aprile 2009, Glückauf Brauerei, C‑83/08, EU:C:2009:228, punto 26). Orbene, un siffatto obiettivo non è affatto violato dall’applicazione di aliquote ridotte di accisa alla birra prodotta da due o più piccole birrerie la cui produzione complessiva non superi i limiti fissati all’articolo 4 di tale direttiva.

    24

    Ciò posto, dalle considerazioni che precedono non si può dedurre che l’articolo 4, paragrafo 2, seconda frase, della direttiva 92/83 debba essere obbligatoriamente attuato da uno Stato membro che applichi aliquote ridotte di accisa alla birra prodotta da piccole birrerie indipendenti, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, prima frase, di tale direttiva.

    25

    Infatti, dal tenore letterale dell’articolo 4, paragrafo 2, seconda frase, della direttiva 92/83, in particolare dall’espressione «possono essere considerate» in esso contenuta, risulta che il legislatore dell’Unione ha istituito una facoltà, e non un obbligo, per uno Stato membro di considerare come un’unica piccola impresa indipendente due o più piccole birrerie che cooperano e per le quali la somma della produzione annuale non supera i 200000 ettolitri, benché tale Stato membro abbia attuato la possibilità, prevista all’articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva, di applicare aliquote ridotte di accisa alla birra prodotta da piccole birrerie indipendenti che non producono più di 200000 ettolitri all’anno.

    26

    Tale interpretazione letterale dell’articolo 4, paragrafo 2, seconda frase, della direttiva 92/83 è avvalorata dall’economia di detto articolo 4 nel suo complesso. Infatti, mentre il paragrafo 1 di tale articolo prevede la facoltà, per gli Stati membri, di applicare aliquote ridotte di accisa alla birra prodotta dalle piccole birrerie indipendenti, quali definite alla prima frase del paragrafo 2 dello stesso articolo, la seconda frase di quest’ultimo apporta una mitigazione rispetto al citato paragrafo 1, prevedendo che gli Stati membri abbiano altresì la facoltà di considerare due o più piccole birrerie che cooperano come un’unica piccola impresa indipendente, purché la somma della loro produzione annuale non superi i 200000 ettolitri, e ciò nonostante il fatto che esse non rientrino nella nozione di «piccola birreria indipendente» di cui alla citata prima frase.

    27

    A tal riguardo, la Corte ha già dichiarato che, prevedendo l’applicazione di un’aliquota ridotta di accisa sulla birra prodotta da piccole birrerie indipendenti a determinate condizioni, l’articolo 4 della direttiva 92/83 costituisce una deroga all’applicazione dell’aliquota normale di accisa sulla birra, sicché le condizioni per l’applicazione di detta aliquota ridotta di accisa devono essere interpretate restrittivamente (sentenza del 4 giugno 2015, Brasserie Bouquet, C‑285/14, EU:C:2015:353, punto 19).

    28

    Orbene, un siffatto requisito richiede che l’ambito di applicazione dell’articolo 4 di tale direttiva non sia obbligatoriamente esteso a situazioni che vi rientrano solo a condizione che gli Stati membri abbiano esercitato la facoltà loro conferita da detto articolo.

    29

    L’interpretazione di cui al punto 25 della presente sentenza è, del resto, conforme al contesto in cui si inserisce l’articolo 4 della direttiva 92/83. In tal senso, la Corte ha dichiarato che è giustificato prendere in considerazione la direttiva 92/84 che stabilisce l’aliquota minima di accisa sulla birra, la cui struttura è determinata dalla prima di tali direttive (v., in tal senso, sentenza del 17 maggio 2018, Kompania Piwowarska, C‑30/17, EU:C:2018:325, punto 34). Orbene, il settimo considerando della direttiva 92/84 enuncia che i metodi di tassazione della birra sono diversi nei vari Stati membri e precisa che è possibile consentire che tale differenza persista.

    30

    Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 4, paragrafo 2, seconda frase, della direttiva 92/83 deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro che attua la possibilità, prevista all’articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva, di applicare aliquote ridotte di accisa alla birra prodotta da piccole birrerie indipendenti non è, per questa ragione, tenuto a considerare come una unica piccola impresa indipendente due o più piccole birrerie che cooperano e la cui somma di produzione annuale non supera i 200000 ettolitri.

    Sulla seconda questione

    31

    Alla luce della soluzione data alla prima questione, non è necessario risolvere la seconda.

    Sulle spese

    32

    Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

     

    Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara:

     

    L’articolo 4, paragrafo 2, seconda frase, della direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro che attua la possibilità, prevista all’articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva, di applicare aliquote ridotte di accisa alla birra prodotta da piccole birrerie indipendenti non è, per questa ragione, tenuto a considerare come una unica piccola impresa indipendente due o più piccole birrerie che cooperano e la cui somma di produzione annuale non supera i 200000 ettolitri.

     

    Firme


    ( *1 ) Lingua processuale: il finlandese.

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