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Document 62020CJ0119

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 6 ottobre 2021.
Līga Šenfelde contro Lauku atbalsta dienests.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Augstākā tiesa (Senāts).
Rinvio pregiudiziale – Politica agricola comune – Finanziamento da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) – Programma nazionale di sviluppo rurale 2014‑2020 – Regolamento (UE) n. 1305/2013 – Articolo 19, paragrafo 1, lettera a) – Aiuti all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori – Aiuti allo sviluppo delle piccole aziende agricole – Cumulo degli aiuti – Possibilità di rifiutare il cumulo.
Causa C-119/20.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2021:817

 SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

6 ottobre 2021 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Politica agricola comune – Finanziamento da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) – Programma nazionale di sviluppo rurale 2014‑2020 – Regolamento (UE) n. 1305/2013 – Articolo 19, paragrafo 1, lettera a) – Aiuti all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori – Aiuti allo sviluppo delle piccole aziende agricole – Cumulo degli aiuti – Possibilità di rifiutare il cumulo»

Nella causa C‑119/20,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Augstākā tiesa (Senāts) (Corte suprema, Lettonia), con decisione del 24 febbraio 2020, pervenuta in cancelleria il 28 febbraio 2020, nel procedimento

Līga Šenfelde

contro

Lauku atbalsta dienests,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta da L. Bay Larsen (relatore), presidente di sezione, C. Toader e N. Jääskinen, giudici,

avvocato generale: J. Kokott

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per L. Šenfelde, rappresentata da sé stessa;

per il governo lettone, inizialmente da K. Pommere, V. Soņeca, L. Juškeviča ed E. Bārdiņš, successivamente da K. Pommere ed E. Bārdiņš, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da M. Kaduczak e A. Sauka, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 3 giugno 2021,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 487, e rettifica in GU 2016, L 130, pag. 1).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, la sig.ra Līga Šenfelde, proprietaria di un’azienda agricola, e, dall’altro, il Lauku atbalsta dienests (Servizio di sostegno al mondo rurale, Lettonia), in merito alla decisione che rifiuta a detta interessata di cumulare due aiuti relativi allo sviluppo delle aziende agricole e delle imprese.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Regolamento n. 1305/2013

3

I considerando 3, 7 e 17 del regolamento n. 1305/2013 sono così redatti:

«(3)

Poiché l’obiettivo del presente regolamento, cioè lo sviluppo rurale, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri (...) ma (...) può essere conseguito meglio a livello dell’Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà (...).

(...)

(7)

(...) Ogni Stato membro dovrebbe elaborare un unico programma nazionale di sviluppo rurale per l’insieme del loro territorio, o una serie di programmi regionali, oppure sia un programma nazionale che una serie di programmi regionali. Ciascun programma dovrebbe definire una strategia atta a realizzare obiettivi concreti che siano in rapporto con le priorità dell’Unione in materia di sviluppo rurale, nonché una serie di misure. La programmazione dovrebbe essere conforme alle priorità dell’Unione in materia di sviluppo rurale e, nel contempo, essere adattata ai contesti nazionali e complementare alle altre politiche unionali, in particolare la politica dei mercati agricoli, quella di coesione e la politica comune della pesca. Gli Stati membri che scelgono di presentare una serie di programmi regionali dovrebbero inoltre elaborare una disciplina nazionale, senza stanziamento di bilancio distinto, per agevolare il coordinamento tra le regioni di fronte alle sfide di portata nazionale.

(...)

(17)

(...) Si dovrebbe incentivare inoltre lo sviluppo delle piccole aziende agricole potenzialmente redditizie. Al fine di garantire la redditività delle nuove attività economiche promosse da tale misura, è opportuno che il sostegno sia condizionato alla presentazione di un piano aziendale. (...)».

4

L’articolo 2, paragrafo 1, lettera n), di tale regolamento definisce il «giovane agricoltore» come una persona di età non superiore a quaranta anni al momento della presentazione della domanda, che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insedia per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di capo dell’azienda.

5

Sotto il titolo «Priorità dell’Unione in materia di sviluppo rurale», l’articolo 5 di detto regolamento, al primo comma, punto 2, lettera a), dispone quanto segue:

«Gli obiettivi della politica di sviluppo rurale, che contribuiscono alla realizzazione della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, sono perseguiti tramite le seguenti sei priorità dell’Unione in materia di sviluppo rurale (...):

(...)

2)

potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell’agricoltura in tutte le sue forme (...) con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

a)

migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l’ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l’orientamento al mercato (...)».

6

L’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1305/2013 dispone quanto segue:

«Il [Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)] interviene negli Stati membri nel quadro di programmi di sviluppo rurale. Tali programmi attuano una strategia intesa a realizzare le priorità dell’Unione in materia di sviluppo rurale attraverso una serie di misure definite nel titolo III. Il sostegno del FEASR è volto alla realizzazione degli obiettivi dello sviluppo rurale perseguiti attraverso le priorità dell’Unione».

7

Ai sensi dell’articolo 13 di tale regolamento:

«Ciascuna misura di sviluppo rurale è programmata per contribuire specificamente alla realizzazione di una o più priorità dell’Unione in materia di sviluppo rurale. Nell’allegato VI è riportato un elenco indicativo di misure di particolare rilevanza per le priorità dell’Unione».

8

Sotto il titolo «Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese», l’articolo 19 di detto regolamento stabilisce quanto segue:

«1.   Il sostegno nell’ambito della presente misura copre:

a)

aiuti all’avviamento di imprese per:

i)

i giovani agricoltori;

(...)

iii)

lo sviluppo di piccole aziende agricole;

(...)

2.   Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), è concesso ai giovani agricoltori.

(...)

Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto iii), è concesso alle piccole aziende agricole quali definite dagli Stati membri.

(...)

4.   Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), è subordinato alla presentazione di un piano aziendale. L’attuazione del piano aziendale deve iniziare entro nove mesi dalla data della decisione con cui si concede l’aiuto.

Per i giovani agricoltori che ricevono il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), il piano aziendale prevede che i giovani agricoltori siano conformi all’articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 entro 18 mesi dalla data di insediamento.

Gli Stati membri fissano le soglie minima e massima per l’ammissibilità delle aziende agricole al sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punti i) e iii). La soglia minima per il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), è superiore alla soglia massima per il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto iii). Il sostegno è limitato alle aziende che rientrano nella definizione di microimpresa o di piccola impresa.

5.   Il sostegno di cui alla lettera a) del paragrafo 1 è erogato in almeno due rate nell’arco di un periodo massimo di cinque anni. Le rate possono essere decrescenti. Per il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii), il versamento dell’ultima rata è subordinato alla corretta attuazione del piano aziendale.

6.   L’importo massimo del sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), è indicato nell’allegato II. Gli Stati membri fissano l’importo del sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii), tenendo conto altresì della situazione socioeconomica della zona interessata dal programma.

(...)».

Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014

9

L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento n. 1305/2013 (GU 2014, L 227 pag. 18), contiene una parte 5, relativa ai codici delle misure e delle sottomisure. Questa parte prevede, ai sensi dell’articolo 19 del regolamento n. 1305/2013, sotto il codice 6, la misura intitolata «Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese». Tra le sottomisure a fini di programmazione corrispondenti a tale misura figurano, sotto il codice 6.1, quella intitolata «Aiuti all’avviamento di attività imprenditoriali per i giovani agricoltori» e, sotto il codice 6.3, quella intitolata «Aiuti all’avviamento di attività imprenditoriali per lo sviluppo delle piccole aziende agricole».

Regolamento delegato (UE) n. 807/2014

10

Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie (GU 2014, L 227, pag. 12), gli Stati membri definiscono i massimali di cui all’articolo 19, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento n. 1305/2013 in termini di potenziale produttivo dell’azienda agricola, calcolati in base alla produzione standard, come definita ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1242/2008 della Commissione, dell’8 dicembre 2008, che istituisce una tipologia comunitaria delle aziende agricole (GU 2008, L 335, pag. 3), o equivalente.

Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020

11

Ai sensi del punto 99 degli Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014‑2020 (GU 2014, C 204, pag. 1), «[g]li aiuti possono essere accordati anche nell’ambito di più regimi o cumulati con aiuti ad hoc, a condizione che l’importo totale degli aiuti di Stato a favore di un’attività o di un progetto non superi i massimali di aiuto stabiliti nei presenti orientamenti».

12

Il punto 184 di tali orientamenti stabilisce che «[l]’importo dell’aiuto deve essere limitato a 70000 EUR per giovane agricoltore e a 15000 EUR per piccola azienda agricola [e che g]li Stati membri devono fissare l’importo dell’aiuto per i giovani agricoltori tenendo conto altresì della situazione socioeconomica della zona interessata dal programma».

Diritto lettone

13

Il punto 1 del regolamento n. 292 del Consiglio dei ministri, del 9 giugno 2015, relativo alle disposizioni procedurali per la concessione di aiuti nazionali e di aiuti dell’Unione europea a titolo della sottomisura «Aiuto all’avviamento di attività imprenditoriale per lo sviluppo delle piccole aziende agricole», nell’ambito della misura «Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese» (Latvijas Vēstnesis, 2015, n. 126), prevede quanto segue:

«Il presente regolamento disciplina la procedura di concessione degli aiuti nazionali e degli aiuti dell’Unione europea nell’ambito della sottomisura “Aiuto all’avviamento di attività imprenditoriale per lo sviluppo delle piccole aziende agricole”, nel quadro della misura “Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese, sotto forma di pagamento unico”».

14

Il punto 20 di detto regolamento dispone quanto segue:

«Nell’ambito di un periodo di programmazione, il richiedente di un aiuto può ricevere una sola volta l’aiuto previsto nelle presenti disposizioni».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

15

Il 5 ottobre 2015 la ricorrente nel procedimento principale, proprietaria di un’azienda agricola, ha chiesto, nell’ambito di un primo progetto, la concessione di un aiuto all’avviamento di imprese per lo sviluppo di piccole aziende agricole.

16

Con decisione del 15 gennaio 2016, il Servizio di sostegno al mondo rurale ha accolto tale domanda.

17

Il 27 luglio 2016 la ricorrente ha rilevato l’azienda agricola, precedentemente gestita dai genitori.

18

Il 23 agosto 2016 ella ha depositato, nell’ambito di un secondo progetto, una domanda di finanziamento destinato all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori, pur continuando le attività sovvenzionate attraverso il primo aiuto.

19

Questa seconda domanda è stata respinta l’8 novembre 2016 dal Servizio di sostegno al mondo rurale, sulla base dell’articolo 19, paragrafo 4, del regolamento n. 1305/2013.

20

Tale servizio ha ritenuto che un candidato possa beneficiare, a titolo di una stessa misura, o di un aiuto per lo sviluppo di piccole aziende agricole o di un aiuto per i giovani agricoltori. Esso ha altresì considerato che la normativa nazionale non consentiva di chiedere inizialmente un aiuto per lo sviluppo delle piccole aziende agricole e successivamente un sostegno per i giovani agricoltori, poiché una domanda del genere non soddisfaceva in tal caso la condizione di primo insediamento o di prima acquisizione dell’azienda prevista per quest’ultimo aiuto.

21

La ricorrente nel procedimento principale ha contestato tale decisione di rifiuto dinanzi al Servizio di sostegno al mondo rurale. Con decisione del 6 gennaio 2017, quest’ultimo ha confermato detto rifiuto, ribadendo così il divieto di cumulo di differenti aiuti previsti da tale regolamento.

22

I ricorsi proposti successivamente dalla ricorrente contro tale decisione di rifiuto sono stati respinti, rispettivamente, dall’Administratīvā rajona tiesa (Tribunale amministrativo distrettuale, Lettonia) e dall’Administratīvā apgabaltiesa (Corte amministrativa regionale, Lettonia).

23

Tali giudici hanno considerato, in particolare, che dagli obiettivi dichiarati nei progetti della ricorrente nel procedimento principale risultava che il secondo progetto proseguiva la realizzazione dell’obiettivo istituito dal primo. Orbene, la concessione di due aiuti per uno stesso obiettivo sarebbe contraria alla regola del pagamento unico e non potrebbe essere considerata quale utilizzo proporzionato dei fondi. Inoltre, un agricoltore non rientrerebbe più nella nozione di «giovane agricoltore» qualora abbia ricevuto l’aiuto per lo sviluppo delle piccole aziende agricole, previsto dall’articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento n. 1305/2013.

24

Il 23 novembre 2017 la ricorrente nel procedimento principale ha proposto un ricorso per cassazione dinanzi all’Augstākā tiesa (Senāts) (Corte suprema, Lettonia), facendo valere, in particolare, che le disposizioni del regolamento n. 1305/2013 sono state erroneamente interpretate.

25

Ella sostiene, al riguardo, che i due aiuti sono disciplinati da disposizioni distinte e che la regola secondo cui un aiuto non può essere percepito più di una volta, in forza di tale regolamento, si applica a ciascuna sottomisura singolarmente e non al loro cumulo.

26

Pertanto, il giudice del rinvio nutre dubbi circa la conformità di una normativa nazionale che vieta il versamento dell’aiuto di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento n. 1305/2013 ad un agricoltore che abbia già beneficiato dell’aiuto ai sensi di tale paragrafo 1, lettera a), punto iii).

27

In tale contesto, l’Augstākā tiesa (Senāts) (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«Se l’articolo 19, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1305/2013, in combinato disposto con altre disposizioni del medesimo regolamento e degli Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014‑2020, debba essere interpretato nel senso che:

1)

il semplice fatto di aver ricevuto, due anni prima, l’aiuto allo sviluppo di piccole aziende agricole di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento n. 1305/2013 è sufficiente a far perdere a un agricoltore la qualità di “giovane agricoltore”;

2)

le suddette disposizioni autorizzano gli Stati membri a introdurre un regime che vieta di versare l’aiuto di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto i), di [tale regolamento] ad un agricoltore che abbia già beneficiato dell’aiuto previsto da [tale paragrafo 1, lettera a),] punto iii);

3)

uno Stato membro ha la facoltà di rifiutare l’applicazione del cumulo degli aiuti a un agricoltore, qualora non sia stata rispettata la sequenza prevista per tale cumulo nel programma di sviluppo rurale concordato con la Commissione europea».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

28

Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 1305/2013 debba essere interpretato nel senso che esso osta a che un agricoltore, il quale abbia beneficiato dell’aiuto all’avviamento di imprese per lo sviluppo di piccole aziende agricole, previsto alla lettera a), punto iii), di tale disposizione, possa cumulare tale aiuto con l’aiuto all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori, previsto alla lettera a), punto i), di questa stessa disposizione.

29

Come risulta dall’articolo 19, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento, l’aiuto a titolo della misura «Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese» ricomprende tre tipi di aiuto all’avviamento di imprese, tra cui quello per i giovani agricoltori e quello per lo sviluppo di piccole aziende agricole.

30

L’allegato I del regolamento di esecuzione n. 808/2014 riporta, nella parte 5 relativa ai codici delle misure e delle sottomisure, il codice corrispondente all’aiuto a titolo della misura «Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese» di cui all’articolo 19 del regolamento n. 1305/2013 e i codici corrispondenti, rispettivamente, alle sottomisure «aiuti all’avviamento di attività imprenditoriali per i giovani agricoltori» e «aiuti all’avviamento di attività imprenditoriali per lo sviluppo delle piccole aziende agricole», in discussione nel procedimento principale.

31

L’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento n. 1305/2013 stabilisce che l’aiuto previsto dal paragrafo 1, lettera a), punto i), di tale articolo è concesso ai giovani agricoltori e quello previsto al paragrafo 1, lettera a), punto iii), del medesimo articolo è concesso alle piccole aziende agricole quali definite dagli Stati membri.

32

Sebbene quest’ultima disposizione lasci così agli Stati membri il compito di definire la nozione di «piccole aziende agricole», l’articolo 2, paragrafo 1, lettera n), del regolamento n. 1305/2013 definisce il «giovane agricoltore», ai sensi di tale regolamento, come «una persona di età non superiore a quaranta anni al momento della presentazione della domanda, che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insedia per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di capo dell’azienda».

33

Benché la formulazione dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento riguardi, in particolare, la concessione dei due aiuti controversi nel procedimento principale, va rilevato che detta disposizione non stabilisce un ordine di concessione di tali aiuti, né esclude esplicitamente la loro concessione cumulativa.

34

L’articolo 19, paragrafo 4, primo comma, del regolamento n. 1305/2013 dispone che la concessione degli aiuti di cui al paragrafo 1, lettera a), di tale articolo, tra cui rientrano i due aiuti oggetto del procedimento principale, è subordinata all’attuazione di un piano aziendale, e fissa le condizioni di attuazione di tale piano.

35

Inoltre, il terzo comma dell’articolo 19, paragrafo 4, di detto regolamento prevede che gli Stati membri fissino le soglie minima e massima per l’ammissibilità delle aziende agricole all’aiuto di cui al paragrafo 1, lettera a), punti i) e iii), di tale articolo. Esso enuncia che la soglia minima per l’aiuto a titolo di questo paragrafo 1, lettera a), punto i), deve essere superiore alla soglia massima fissata per l’aiuto a titolo di detto paragrafo 1, lettera a), punto iii), e che tale aiuto è limitato alle aziende che rientrano nella definizione di microimpresa o di piccola impresa.

36

Occorre ricordare, in proposito, che, come risulta dall’articolo 19, paragrafo 8, del regolamento n. 1305/2013, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in particolare, per fissare le soglie previste al paragrafo 4 del medesimo articolo 19. L’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato n. 807/2014 precisa così che gli Stati membri devono definire i massimali previsti nel terzo comma del citato articolo 19, paragrafo 4, in termini di potenziale produttivo dell’azienda agricola, calcolato in base alla produzione standard o equivalente.

37

Orbene, si deve considerare, da un lato, che l’articolo 19, paragrafo 4, del regolamento n. 1305/2013 non affronta esplicitamente la questione del cumulo degli aiuti concessi a titolo del medesimo articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punti i) e iii), e, dall’altro, che la fissazione di massimali per tali aiuti, quali quelli previsti in detto paragrafo 4, non osta a che gli aiuti in questione possano essere cumulati, purché sia rispettato l’importo massimo dell’aiuto concesso, quale previsto dal paragrafo 6 dello stesso articolo 19.

38

Non è escluso, infatti, che, dopo aver ottenuto un aiuto all’avviamento di imprese per lo sviluppo di una piccola azienda agricola, il suo beneficiario veda aumentare il proprio potenziale produttivo, eventualmente, grazie all’ottenimento del primo aiuto, e decida dunque di insediarsi come «giovane agricoltore» ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera n), del suddetto regolamento.

39

Pertanto, la qualità di beneficiario di un aiuto siffatto non esclude la possibilità di aspirare a quella di «giovane agricoltore», ai sensi di detta disposizione, la quale fissa unicamente criteri di età, di competenza nonché di primo insediamento in qualità di capo di un’azienda agricola. Ne consegue che un agricoltore, come la ricorrente nel procedimento principale, può essere qualificato come «giovane agricoltore», ai sensi di detta disposizione, anche se ha già beneficiato dell’aiuto per lo sviluppo di piccole aziende agricole, previsto dall’articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del medesimo regolamento.

40

Il criterio del primo insediamento in un’azienda agricola non implica necessariamente che l’azienda agricola nel cui ambito il «giovane agricoltore» si installa per la prima volta sia una nuova azienda, dato che detto criterio può essere soddisfatto anche quando tale «giovane agricoltore» intenda proseguire lo sviluppo di una vecchia azienda.

41

Inoltre, la possibilità di cumulare i due aiuti di cui trattasi nel procedimento principale è corroborata dal fatto che il regolamento n. 1305/2013 ha previsto il versamento dell’aiuto ai giovani agricoltori non già in una sola volta, bensì in modo scaglionato, dato che la possibilità di un siffatto versamento a rate è prevista espressamente all’articolo 19, paragrafo 5, di tale regolamento e risulta anche dal considerando 17 di quest’ultimo.

42

Oltre a ciò, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 75 delle sue conclusioni, il fatto di consentire a un giovane agricoltore di richiedere, anche dopo aver ottenuto l’aiuto allo sviluppo di una piccola azienda agricola, il beneficio dell’aiuto ai giovani agricoltori, dal quale viene poi detratto l’importo già percepito a titolo del primo aiuto, terrebbe conto d’altronde della realtà della vita dei giovani agricoltori e sarebbe conforme sia agli obiettivi del regolamento n. 1305/2013 sia alle priorità dell’Unione in materia di sviluppo rurale.

43

Infatti, la necessità di incoraggiare gli agricoltori in fase di insediamento ad ampliare e a sviluppare le loro aziende e a modificare di conseguenza i loro piani aziendali iniziali contribuisce alla realizzazione dell’obiettivo di tale regolamento, ossia lo sviluppo rurale, come indicato nel considerando 3 di quest’ultimo, nonché alla necessità di incentivare lo sviluppo di piccole aziende potenzialmente redditizie, come precisa il considerando 17 dello stesso regolamento.

44

Va rammentato, inoltre, che il regolamento n. 1305/2013 fissa sia gli obiettivi ai quali deve contribuire la politica di sviluppo rurale, sia le corrispondenti priorità dell’Unione, prevedendo le misure idonee ad attuare tale politica. Infatti, l’articolo 5 del medesimo regolamento cita sei priorità per lo sviluppo rurale, tra le quali figura, al punto 2 di questo articolo, segnatamente, il miglioramento della redditività delle aziende agricole e della competitività dell’agricoltura in tutte le sue forme, al pari del ricambio generazionale, con particolare riguardo al miglioramento delle prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e all’incoraggiamento della ristrutturazione e dell’ammodernamento di tali aziende [v., in tal senso, sentenza dell’8 luglio 2021, Région wallonne (Sostegno per i giovani agricoltori), C‑830/19, EU:C:2021:552, punto 34].

45

Orbene, la necessità di incoraggiare gli agricoltori in fase di insediamento ad ampliare e a sviluppare le loro aziende, sottolineata al punto 43 della presente sentenza, si colloca altresì nell’ambito delle priorità dell’Unione per lo sviluppo rurale.

46

Nella fattispecie, come risulta dalla decisione di rinvio, la ricorrente nel procedimento principale aveva per l’appunto espresso l’intenzione, nel suo piano aziendale relativo all’aiuto ai giovani agricoltori, di continuare il progetto iniziato, sviluppando la sua azienda mediante l’incremento del bestiame della stessa.

47

Ciò premesso, occorre ricordare che l’articolo 19, paragrafo 6, del regolamento n. 1305/2013 limita gli importi che si possono ottenere in quanto giovane agricoltore a titolo dell’aiuto previsto dal paragrafo 1, lettera a), di tale articolo, prevedendo un importo «massimo» dell’aiuto concesso a tal fine.

48

Il punto 99 degli Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014‑2020 prevede che degli aiuti possano essere concessi contemporaneamente a titolo di più regimi di aiuti o essere cumulati con aiuti ad hoc, a condizione che l’importo totale degli aiuti di Stato a favore di un’attività o di un progetto non superi i massimali di aiuto stabiliti in tali orientamenti.

49

Al riguardo, il punto 184 di detti orientamenti precisa che l’importo massimo dell’aiuto non deve superare EUR 70000 per giovane agricoltore ed EUR 15000 per piccola azienda agricola e che gli Stati membri devono definire l’importo dell’aiuto a favore dei giovani agricoltori tenendo conto altresì della situazione socio‑economica della zona interessata.

50

Pertanto, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 82 delle sue conclusioni, e come indicato nel punto 37 della presente sentenza, l’importo ottenuto a titolo dell’aiuto all’avviamento di imprese per lo sviluppo di una piccola azienda agricola deve essere detratto dall’importo da ottenere nell’ambito dell’aiuto all’avviamento di imprese per un giovane agricoltore, di modo che non sia superato il massimale dell’aiuto per giovane agricoltore, previsto all’articolo 19, paragrafo 6, e nell’allegato II del regolamento n. 1305/2013.

51

Alla luce di quanto precede, si deve rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 1305/2013 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che un agricoltore, il quale abbia beneficiato dell’aiuto all’avviamento di imprese per lo sviluppo di piccole aziende agricole, previsto alla lettera a), punto iii), della disposizione sopra citata, possa cumulare tale aiuto con l’aiuto all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori, contemplato dalla lettera a), punto i), della medesima disposizione, a condizione che sia rispettato l’importo massimo dell’aiuto concesso, quale previsto dal paragrafo 6 di tale articolo.

Sulla seconda e sulla terza questione

52

Con la sua seconda e la sua terza questione, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 1305/2013 debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale in forza della quale la concessione dell’aiuto all’avviamento di imprese per lo sviluppo di piccole aziende agricole, previsto alla lettera a), punto iii), di detta disposizione, esclude l’ottenimento dell’aiuto all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori, contemplato dalla lettera a), punto i), di quest’ultima.

53

Gli interrogativi del giudice del rinvio nell’ambito di tali questioni riguardano più specificamente il margine discrezionale di cui dispongono gli Stati membri per quanto riguarda l’istituzione di un regime di concessione di questi due aiuti all’avviamento di aziende agricole.

54

Va ricordato, in proposito, che gli Stati membri attuano il regolamento n. 1305/2013 attraverso i loro programmi di sostegno allo sviluppo rurale. Come risulta dall’articolo 6 di tale regolamento, e come si evince dal considerando 7 di quest’ultimo, il FEASR interviene, infatti, in tali Stati nel quadro di detti programmi.

55

Ogni Stato membro dovrebbe quindi elaborare un programma nazionale di sviluppo rurale che copra tutto il suo territorio, una serie di programmi regionali, oppure sia un programma nazionale sia un insieme di programmi regionali, che attuino una strategia volta a soddisfare le priorità dell’Unione per lo sviluppo rurale.

56

Ne consegue che il regolamento n. 1305/2013 lascia agli Stati membri un margine discrezionale per quanto concerne le modalità di attuazione degli aiuti che esso prevede.

57

Infatti, come risulta dall’articolo 1 di tale regolamento, quest’ultimo stabilisce le norme concernenti la programmazione, la creazione di reti, la gestione, il monitoraggio e la valutazione sulla base di «responsabilità condivise tra gli Stati membri e la Commissione», nonché le norme che assicurano il coordinamento tra il FEASR e altri strumenti dell’Unione.

58

Il margine discrezionale di cui dispongono gli Stati membri in tale ambito può concernere in particolare i criteri di selezione dei progetti, affinché le risorse finanziarie destinate allo sviluppo rurale siano utilizzate al meglio e le misure previste nei programmi di sviluppo rurale coincidano con le priorità dell’Unione in materia di sviluppo rurale e al fine di garantire la parità di trattamento dei richiedenti.

59

Tale margine discrezionale può anche riguardare l’organizzazione dei programmi nazionali di sviluppo rurale nonché l’attuazione dei requisiti di tale regolamento, in particolare per quanto attiene alle dimensioni delle aziende ammissibili, di cui all’articolo 19, paragrafo 2, terzo comma, di detto regolamento, o all’importo degli aiuti, come risulta dal paragrafo 6 dello stesso articolo.

60

Inoltre, in forza dell’articolo 13 del regolamento n. 1305/2013, ciascuna misura di sviluppo rurale è programmata per contribuire specificamente alla realizzazione di una o di più priorità dell’Unione per lo sviluppo rurale. Orbene, si deve rilevare che, come precisa la formulazione di tale articolo, l’elenco delle misure, che figura nell’allegato VI di detto regolamento e che presenta un interesse particolare per le priorità dell’Unione, è meramente indicativo.

61

Ne consegue che, come sostenuto dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte, gli Stati membri possono scegliere, in linea di principio, cosa includere o meno nei loro programmi di sviluppo rurale. Pertanto, essi hanno la facoltà di prevedere restrizioni alla concessione di aiuti all’avviamento di imprese di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento, stabilendo un divieto di versare l’aiuto previsto all’articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto i), di detto regolamento ad un agricoltore che abbia già beneficiato dell’aiuto menzionato nella lettera a), punto iii), della stessa disposizione.

62

Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve rispondere alla seconda e alla terza questione dichiarando che l’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 1305/2013 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale in forza della quale la concessione dell’aiuto all’avviamento di imprese per lo sviluppo di piccole aziende agricole, previsto alla lettera a), punto iii), di detta disposizione, esclude l’ottenimento dell’aiuto all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori, contemplato dalla lettera a), punto i), di quest’ultima.

Sulle spese

63

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara:

 

1)

L’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che un agricoltore, il quale abbia beneficiato dell’aiuto all’avviamento di imprese per lo sviluppo di piccole aziende agricole, previsto alla lettera a), punto iii), della disposizione sopra citata, possa cumulare tale aiuto con l’aiuto all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori, contemplato dalla lettera a), punto i), della medesima disposizione, a condizione che sia rispettato l’importo massimo dell’aiuto concesso, quale previsto dal paragrafo 6 di tale articolo.

 

2)

L’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 1305/2013 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale in forza della quale la concessione dell’aiuto all’avviamento di imprese per lo sviluppo di piccole aziende agricole, previsto alla lettera a), punto iii), di detta disposizione, esclude l’ottenimento dell’aiuto all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori, contemplato dalla lettera a), punto i), di quest’ultima.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il lettone.

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