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Document 62020CJ0073

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 22 aprile 2021.
ZM contro E. A. Frerichs.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof.
Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CE) n. 1346/2000 – Procedure di insolvenza – Articolo 4 – Legge applicabile alla procedura di insolvenza – Legge dello Stato membro nel cui territorio è aperta la procedura – Articolo 13 – Atti pregiudizievoli per la massa dei creditori – Eccezione – Presupposti – Atto soggetto alla legge di uno Stato membro diverso dallo Stato di apertura della procedura di insolvenza – Atto non impugnabile in base a tale legge – Regolamento (CE) n. 593/2008 – Legge applicabile alle obbligazioni contrattuali – Articolo 12, paragrafo 1, lettera b) – Ambito della legge del contratto – Esecuzione delle obbligazioni che discendono da quest’ultimo – Pagamento effettuato in esecuzione di un contratto soggetto alla legge di uno Stato membro diverso dallo Stato di apertura della procedura di insolvenza – Esecuzione da parte di un terzo – Azione di restituzione del pagamento nell’ambito di una procedura di insolvenza – Legge applicabile al pagamento medesimo.
Causa C-73/20.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2021:315

 SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

22 aprile 2021 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CE) n. 1346/2000 – Procedure di insolvenza – Articolo 4 – Legge applicabile alla procedura di insolvenza – Legge dello Stato membro nel cui territorio è aperta la procedura – Articolo 13 – Atti pregiudizievoli per la massa dei creditori – Eccezione – Presupposti – Atto soggetto alla legge di uno Stato membro diverso dallo Stato di apertura della procedura di insolvenza – Atto non impugnabile in base a tale legge – Regolamento (CE) n. 593/2008 – Legge applicabile alle obbligazioni contrattuali – Articolo 12, paragrafo 1, lettera b) – Ambito della legge del contratto – Esecuzione delle obbligazioni che discendono da quest’ultimo – Pagamento effettuato in esecuzione di un contratto soggetto alla legge di uno Stato membro diverso dallo Stato di apertura della procedura di insolvenza – Esecuzione da parte di un terzo – Azione di restituzione del pagamento nell’ambito di una procedura di insolvenza – Legge applicabile al pagamento medesimo»

Nella causa C‑73/20,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), con decisione del 23 gennaio 2020, pervenuta in cancelleria il 13 febbraio 2020, nel procedimento

ZM, in qualità di curatore fallimentare della Oeltrans Befrachtungsgesellschaft mbH,

contro

E.A. Frerichs,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da J.-C. Bonichot, presidente di sezione, R. Silva de Lapuerta (relatrice), vicepresidente della Corte, L. Bay Larsen, C. Toader e M. Safjan, giudici,

avvocato generale: G. Hogan

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per ZM, in qualità di curatore fallimentare della Oeltrans Befrachtungsgesellschaft mbH, da J. Froehner, Rechtsanwalt;

per la E.A. Frerichs, da J. Van Zuethem, advocaat;

per il governo portoghese, da L. Inez Fernandes, P. Barros da Costa, L. Medeiros e S. Duarte Afonso, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da M. Wilderspin e H. Leupold, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza (GU 2000, L 160, pag. 1), e dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU 2008, L 177, pag. 6).

2

La domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia sorta tra ZM, in qualità di curatore fallimentare della Oeltrans Befrachtungsgesellschaft mbH, e la E.A. Frerichs, in merito alla restituzione, da parte di quest’ultima, di un pagamento effettuato a suo favore dalla Oeltrans Befrachtungsgesellschaft, in base ad un contratto concluso tra la stessa E.A. Frerichs e una società appartenente al gruppo Oeltrans.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Il regolamento n. 1346/2000

3

Il regolamento n. 1346/2000 è stato abrogato dal regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza (GU 2015, L 141, pag. 19). Tuttavia, all’epoca dei fatti della controversia principale, era applicabile il regolamento n. 1346/2000.

4

I considerando 23 e 24 del regolamento n. 1346/2000 così recitano:

«(23)

Il presente regolamento dovrebbe stabilire, per le materie in esso contemplate, regole di conflitto uniformi che sostituiscono - nel loro ambito d’applicazione - le norme nazionali di diritto internazionale privato. Salvo disposizione contraria, dovrebbe applicarsi la legge dello Stato membro che ha aperto la procedura (lex concursus). Tale regola sul conflitto di leggi dovrebbe applicarsi sia alla procedura principale sia alla procedura locale. La lex concursus determina tutti gli effetti della procedura di insolvenza, siano essi procedurali o sostanziali, sui soggetti e sui rapporti giuridici interessati. Essa disciplina tutte le condizioni di apertura, svolgimento e chiusura delle procedure di insolvenza.

(24)

Il riconoscimento automatico di una procedura di insolvenza alla quale si applica di norma la legge dello Stato di apertura può interferire con le regole che disciplinano le transazioni in altri Stati membri. A tutela delle aspettative legittime e della certezza delle transazioni negli Stati membri diversi da quello in cui la procedura è stata aperta, si dovrebbe prevedere una serie di deroghe alla regola generale».

5

L’articolo 4 del regolamento medesimo, intitolato «Legge applicabile», dispone quanto segue:

«1.   Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applica alla procedura di insolvenza e ai suoi effetti la legge dello Stato membro nel cui territorio è aperta la procedura, in appresso denominato “Stato di apertura”.

2.   La legge dello Stato di apertura determina le condizioni di apertura, lo svolgimento e la chiusura della procedura di insolvenza. Essa determina in particolare:

(...)

m)

le disposizioni relative alla nullità, all’annullamento o all’inopponibilità degli atti pregiudizievoli per la massa dei creditori».

6

Il successivo articolo 13, rubricato «Atti pregiudizievoli», così dispone:

«Non si applica l’articolo 4, paragrafo 2, lettera m), quando chi ha beneficiato di un atto pregiudizievole per la massa dei creditori prova che:

tale atto è soggetto alla legge di uno Stato contraente diverso dallo Stato di apertura,

e che

tale legge non consente, nella fattispecie, di impugnare tale atto con alcun mezzo».

Il regolamento n. 593/2008

7

A termini del considerando 16 del regolamento n. 593/2008:

«Per contribuire al conseguimento dell’obiettivo generale del presente regolamento, che è la certezza del diritto nello spazio giudiziario europeo, le regole di conflitto di leggi dovrebbero offrire un alto grado di prevedibilità. Il giudice dovrebbe tuttavia disporre di un margine di valutazione che gli consenta di stabilire quale sia la legge che presenta il collegamento più stretto con la situazione».

8

L’articolo 12 del regolamento medesimo, intitolato «Ambito della legge applicabile», al paragrafo 1 prevede quanto segue:

«La legge applicabile al contratto ai sensi del presente regolamento disciplina in particolare:

(...)

b)

l’esecuzione delle obbligazioni che ne discendono;

(...)».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

9

La Oeltrans Befrachtungsgesellschaft e la Tankfracht GmbH sono società aventi sede in Germania. Esse appartenevano al gruppo Oeltrans.

10

La E.A. Frerichs, con sede nei Paesi Bassi, e la Tankfracht stipulavano un contratto avente ad oggetto un battello fluviale, in forza del quale quest’ultima società era tenuta a versare alla prima un compenso pari a EUR 8259,30. Il 9 novembre 2010, la Oeltrans Befrachtungsgesellschaft versava alla E.A. Frerichs la somma dovuta dalla Tankfracht in esecuzione di tale contratto.

11

Il 29 aprile 2011, l’Amtsgericht Hamburg (Tribunale circoscrizionale di Amburgo, Germania) avviava una procedura di insolvenza nei confronti della Oeltrans Befrachtungsgesellschaft. Il 21 dicembre 2014, l’originario curatore fallimentare di detta procedura proponeva, dinanzi al giudice competente, azione di ripetizione di detta somma di EUR 8259,30, oltre interessi, a titolo di annullamento degli atti di tale società. A causa di inadempienze da parte di detto giudice, l’atto veniva notificato alla E.A. Frerichs solo nel dicembre del 2016. Dal 25 marzo 2016, ZM è curatore fallimentare della suddetta procedura.

12

Ritenendo che l’azione principale fosse disciplinata dalla legge tedesca, il Landgericht (Tribunale del Land, Germania) accoglieva la domanda del curatore.

13

Il giudice d’appello riformava la decisione del Landgericht (Tribunale del Land), accogliendo l’eccezione sollevata dalla E.A. Frerichs, relativa alla prescrizione dell’azione, respingendo la domanda, sempre sulla base della legge tedesca.

14

ZM ricorreva per cassazione (Revision) dinanzi al giudice del rinvio, il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), ai fini del ripristino della decisione di primo grado.

15

Secondo il giudice medesimo, l’esito dell’impugnazione dipende dall’interpretazione dell’articolo 13 del regolamento n. 1346/2000 e dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 593/2008.

16

Infatti, in forza dell’articolo 4, paragrafo 2, seconda frase, lettera m), del regolamento n. 1346/2000, la legge dello Stato membro nel cui territorio è aperta la procedura di insolvenza determina, in particolare, le disposizioni relative alla nullità, all’annullamento o all’inopponibilità degli atti pregiudizievoli per la massa dei creditori. Il giudice a quo rileva che, poiché la procedura di insolvenza contro la Oeltrans Befrachtungsgesellschaft è stata avviata in Germania, la questione dell’annullamento del pagamento della somma di EUR 8259,30 effettuato da tale società alla E.A. Frerichs dovrebbe, pertanto, essere valutata sulla base della legge tedesca, e che, conformemente a quest’ultima, la domanda dinanzi ad esso proposta dovrebbe trovare accoglimento, considerato che, contrariamente a quanto affermato dal giudice d’appello, il giudice del rinvio ritiene che l’azione oggetto del procedimento principale non sia prescritta.

17

Tuttavia, il giudice del rinvio rileva che la E.A. Frerichs invoca l’applicabilità dell’articolo 13 del regolamento n. 1346/2000, sostenendo che il pagamento in questione dev’essere valutato sulla base della legge dei Paesi Bassi e adducendo elementi di prova volti a dimostrare che tale legge non consentirebbe di contestare il pagamento stesso con alcun mezzo.

18

Il giudice medesimo ritiene, al riguardo, che il contratto concluso tra la Tankfracht e la E.A. Frerichs, indipendentemente dalla sua qualificazione giuridica, sia disciplinato dalla legge dei Paesi Bassi.

19

Tuttavia, a suo avviso, la questione se la prima condizione enunciata nell’articolo 13 del regolamento n. 1346/2000, secondo la quale l’atto pregiudizievole de quo è soggetto alla legge di uno Stato membro diverso dallo Stato nel cui territorio è aperta la procedura di insolvenza, sia soddisfatta nella controversia sottoposta al suo esame, dipende dall’altra questione se, in forza dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 593/2008, il pagamento effettuato da un terzo, nel caso di specie dalla Oeltrans Befrachtungsgesellschaft, al fine di estinguere il credito vantato, in base al contratto de quo, dalla E.A. Frerichs nei confronti della Tankfracht, sia parimenti soggetto alla legge dei Paesi Bassi.

20

Ciò premesso, il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 13 del regolamento [n. 1346/2000] e l’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), del regolamento [n. 593/2008] debbano essere interpretati nel senso che la legge applicabile ad un contratto in base allo stesso regolamento n. 593/2008 sia parimenti applicabile al pagamento effettuato da un terzo in adempimento dell’obbligo contrattuale di pagamento di una delle parti del contratto».

Sulla questione pregiudiziale

21

Con il quesito pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’articolo 13 del regolamento n. 1346/2000 e l’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 593/2008 debbano essere interpretati nel senso che la legge applicabile al contratto in forza di quest’ultimo regolamento disciplini anche il pagamento effettuato da un terzo in esecuzione dell’obbligazione contrattuale di pagamento di una delle parti del contratto, qualora, nell’ambito di una procedura di insolvenza, tale pagamento sia contestato in quanto atto pregiudizievole per la massa dei creditori.

22

Occorre ricordare, in limine, che l’articolo 13 del regolamento n. 1346/2000 prevede una deroga alla regola generale, sancita all’articolo 4, paragrafo 1, di tale regolamento, secondo la quale la legge applicabile alla procedura di insolvenza e ai suoi effetti è quella dello Stato membro nel cui territorio è aperta la procedura (sentenza del 16 aprile 2015, Lutz, C‑557/13, EU:C:2015:227, punto 34).

23

Ai sensi dello stesso articolo 13, l’articolo 4, paragrafo 2, lettera m), del regolamento medesimo non trova applicazione nel caso in cui colui che abbia beneficiato di un atto pregiudizievole per la massa dei creditori provi che tale atto è soggetto alla legge di uno Stato contraente diverso dallo Stato nel cui territorio sia stata avviata la procedura di insolvenza e che tale legge non consenta, nella specie, di impugnare l’atto con alcun mezzo.

24

Come ricordato al considerando 24 del regolamento n. 1346/2000, tale deroga, volta a tutelare le aspettative legittime e la certezza delle transazioni negli Stati membri diversi da quello in cui la procedura di insolvenza è stata aperta, dev’essere interpretata restrittivamente e la sua portata non può andare al di là di quanto necessario per il conseguimento di tale obiettivo (sentenza del 15 ottobre 2015, Nike European Operations Netherlands, C‑310/14, EU:C:2015:690, punto 18 e giurisprudenza ivi citata).

25

Quanto all’obiettivo perseguito dall’articolo 13 del regolamento n. 1346/2000, la Corte ha dichiarato che quest’ultimo mira a tutelare il legittimo affidamento di chi ha beneficiato di un atto pregiudizievole per la massa dei creditori, prevedendo che tale atto rimarrà disciplinato, anche dopo l’apertura di una procedura di insolvenza, dal diritto che era ad esso applicabile alla data in cui tale atto è stato realizzato (sentenza dell’8 giugno 2017, Vinyls Italia,C‑54/16, EU:C:2017:433, punto 30 e giurisprudenza ivi citata).

26

La Corte ha altresì dichiarato che gli articoli 4 e 13 del regolamento n. 1346/2000 costituiscono una lex specialis rispetto al regolamento n. 593/2008 e devono essere interpretati alla luce degli obiettivi perseguiti dal regolamento n. 1346/2000 (sentenza dell’8 giugno 2017, Vinyls Italia, C‑54/16, EU:C:2017:433, punto 48 e giurisprudenza ivi citata).

27

Nel caso di specie, poiché la procedura di insolvenza oggetto del procedimento principale è stata aperta in Germania, la legge applicabile a tale procedura e ai suoi effetti è, conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000, la legge tedesca.

28

Ne consegue che, come rilevato dal giudice del rinvio, in applicazione dell’articolo 4, paragrafo 2, seconda frase, lettera m), del regolamento medesimo, in base al quale la legge dello Stato membro nel cui territorio è aperta la procedura di insolvenza determina, in particolare, le disposizioni relative alla nullità, all’annullamento o all’inopponibilità degli atti pregiudizievoli per la massa dei creditori, la questione dell’annullamento del pagamento di EUR 8259,30 effettuato dalla Oeltrans Befrachtungsgesellschaft a favore della E.A. Frerichs dev’essere risolta, in linea di principio, sulla base della legge tedesca.

29

Tuttavia, considerato che tale pagamento è stato effettuato per adempiere ad un’obbligazione contrattuale incombente alla Tankfracht sul fondamento del contratto concluso con la E.A. Frerichs e che quest’ultimo è soggetto alla legge dei Paesi Bassi, il giudice a quo si pone la questione se, ai fini dell’applicazione dell’articolo 13 del regolamento n. 1346/2000, detto pagamento debba essere parimenti considerato soggetto alla legge dei Paesi Bassi.

30

Va ricordato, in proposito, che detto regolamento, ai sensi del suo considerando 23, dovrebbe stabilire regole di conflitto uniformi volte a sostituire – nella rispettiva sfera di applicazione – le norme nazionali di diritto internazionale privato.

31

Va inoltre rilevato che, conformemente agli obiettivi perseguiti dall’articolo 13 di detto regolamento, quali ricordati supra al punto 25, una parte di un contratto che abbia ricevuto un pagamento in esecuzione di quest’ultimo deve potersi attendere che la legge applicabile al contratto stesso disciplini altresì tale pagamento anche successivamente all’apertura di una procedura di insolvenza.

32

Lo stesso ragionamento vale nel caso in cui il pagamento venga effettuato non dalla rispettiva controparte contrattuale, bensì da un terzo, dal momento che, per la parte medesima, è evidente che, con il pagamento de quo, il terzo intende eseguire l’obbligazione contrattuale di pagamento incombente alla stessa controparte. Pertanto, in tal caso, la parte in questione deve altresì potersi attendere che, anche successivamente all’apertura di una procedura di insolvenza, il pagamento in questione resti disciplinato dalla legge applicabile al contratto che ne costituisce il fondamento normativo.

33

Infatti, una parte di un contratto che abbia beneficiato di un pagamento, effettuato dalla sua controparte contrattuale o da un terzo, in esecuzione del contratto stesso non può ragionevolmente essere tenuta a prevedere che una procedura di insolvenza sarà eventualmente aperta nei confronti della controparte medesima o del terzo e, se del caso, in quale Stato membro essa sarà avviata.

34

Inoltre, come dedotto dal governo portoghese e dalla Commissione europea nelle loro osservazioni scritte, un’interpretazione contraria dell’articolo 13 del regolamento n. 1346/2000 pregiudicherebbe l’effetto utile di tale disposizione e si porrebbe in contrasto con la finalità di quest’ultima, che è quella di consentire di derogare alla regola generale prevista all’articolo 4, paragrafo 1, di tale regolamento, al fine, in particolare, di tutelare le legittime aspettative dei beneficiari di atti pregiudizievoli per la massa dei creditori, in quanto essa comporterebbe che i pagamenti effettuati a tal fine da terzi sarebbero sempre disciplinati dalla legge dello Stato membro nel cui territorio venga aperta la procedura di insolvenza.

35

Inoltre, l’interpretazione secondo cui, ai fini dell’applicazione dell’articolo 13 del regolamento n. 1346/2000, la legge applicabile all’esecuzione, da parte di una controparte contrattuale o di un terzo, di un’obbligazione contrattuale è la legge che disciplina il contratto da cui deriva tale obbligazione risulta avvalorata dal tenore dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 593/2008.

36

Infatti, tale disposizione prevede che la legge applicabile al contratto in forza di quest’ultimo regolamento disciplini, in particolare, l’esecuzione delle obbligazioni che ne discendono.

37

Dal tenore di detta disposizione risulta quindi che l’esecuzione di un’obbligazione contrattuale di pagamento è disciplinata dalla legge applicabile al contratto che costituisce il fondamento normativo dell’obbligazione de qua.

38

Inoltre, come ricordato al considerando 16 del regolamento n. 593/2008, le regole di conflitto di leggi previste da quest’ultimo dovrebbero offrire un alto grado di prevedibilità al fine di contribuire alla realizzazione dell’obiettivo generale di tale regolamento, vale a dire la certezza del diritto nello spazio giudiziario europeo.

39

Orbene, è giocoforza rilevare che l’interpretazione dell’articolo 13 del regolamento n. 1346/2000 secondo cui la legge applicabile ad un contratto disciplina parimenti l’esecuzione, da parte di una controparte contrattuale o di un terzo, di un’obbligazione derivante dal contratto stesso, è conforme a tale obiettivo di certezza del diritto, consentendo di garantire che, anche successivamente all’apertura di una procedura di insolvenza, l’obbligazione rimarrà disciplinata da detta legge.

40

Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 13 del regolamento n. 1346/2000 e l’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 593/2008 devono essere interpretati nel senso che la legge applicabile al contratto in forza del regolamento medesimo disciplina parimenti il pagamento effettuato da un terzo in esecuzione dell’obbligazione contrattuale di pagamento di una delle parti del contratto, qualora, nell’ambito di una procedura di insolvenza, tale pagamento sia contestato in quanto atto pregiudizievole per la massa dei creditori.

Sulle spese

41

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

 

L’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza, e l’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I), devono essere interpretati nel senso che la legge applicabile al contratto in forza del regolamento medesimo disciplina parimenti il pagamento effettuato da un terzo in esecuzione dell’obbligazione contrattuale di pagamento di una delle parti del contratto, qualora, nell’ambito di una procedura di insolvenza, tale pagamento sia contestato in quanto atto pregiudizievole per la massa dei creditori.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.

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