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Document 62020CJ0033

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 9 settembre 2021.
UK e a. contro Volkswagen Bank GmbH e a.
Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Landgericht Ravensburg.
Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 2008/48/CE – Credito ai consumatori – Articolo 10, paragrafo 2 – Indicazioni da inserire obbligatoriamente nel contratto – Obbligo di indicare il tipo di credito, la durata del contratto di credito, il tasso d’interesse di mora e il meccanismo di modifica del tasso d’interesse di mora applicabile al momento della conclusione del contratto di credito – Modifica del tasso d’interesse di mora in funzione della variazione del tasso d’interesse di base determinato dalla banca centrale di uno Stato membro – Indennizzo dovuto in caso di rimborso anticipato del mutuo – Obbligo di precisare il metodo di calcolo della modifica del tasso d’interesse di mora e dell’indennizzo – Insussistenza dell’obbligo di indicare le possibilità di scioglimento del contratto di credito previste dalla normativa nazionale, ma non dalla direttiva 2008/48 – Articolo 14, paragrafo 1 – Diritto di recesso esercitato dal consumatore fondato sulla mancanza di un’indicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2 – Esercizio fuori termine – Divieto, per il creditore, di opporre un’eccezione di decadenza o di abuso di diritto.
Cause riunite C-33/20, C-155/20 e C-187/20.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2021:736

 SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

9 settembre 2021 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 2008/48/CE – Credito ai consumatori – Articolo 10, paragrafo 2 – Indicazioni da inserire obbligatoriamente nel contratto – Obbligo di indicare il tipo di credito, la durata del contratto di credito, il tasso d’interesse di mora e il meccanismo di modifica del tasso d’interesse di mora applicabile al momento della conclusione del contratto di credito – Modifica del tasso d’interesse di mora in funzione della variazione del tasso d’interesse di base determinato dalla banca centrale di uno Stato membro – Indennizzo dovuto in caso di rimborso anticipato del mutuo – Obbligo di precisare il metodo di calcolo della modifica del tasso d’interesse di mora e dell’indennizzo – Insussistenza dell’obbligo di indicare le possibilità di scioglimento del contratto di credito previste dalla normativa nazionale, ma non dalla direttiva 2008/48 – Articolo 14, paragrafo 1 – Diritto di recesso esercitato dal consumatore fondato sulla mancanza di un’indicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2 – Esercizio fuori termine – Divieto, per il creditore, di opporre un’eccezione di decadenza o di abuso di diritto»

Nelle cause riunite C‑33/20, C‑155/20 e C‑187/20,

aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Landgericht Ravensburg (Tribunale del Land, Ravensburg, Germania), con decisioni del 7 gennaio, 5 marzo e 31 marzo 2020, pervenute in cancelleria, rispettivamente, il 23 gennaio, 31 marzo e 28 aprile 2020, nei procedimenti

UK

contro

Volkswagen Bank GmbH (C‑33/20),

e

RT,

SV,

BC

contro

Volkswagen Bank GmbH,

Skoda Bank, succursale della Volkswagen Bank GmbH (C‑155/20),

e

JL,

DT

contro

BMW Bank GmbH,

Volkswagen Bank GmbH (C‑187/20),

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta da L. Bay Larsen, presidente di sezione, M. Safjan (relatore) e N. Jääskinen, giudici,

avvocato generale: G. Hogan

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per UK, da C. Kress, Rechtsanwalt;

per RT, da T. Röske, Rechtsanwalt;

per JL, da M. Basun, Rechtsanwalt;

per la Volkswagen Bank GmbH, da I. Heigl e T. Winter, Rechtsanwälte;

per la BMW Bank, da R. Hall, Rechtsanwalt;

per il governo tedesco, da J. Möller, M. Hellmann, U. Bartl ed E. Lankenau, in qualità di agenti;

per il governo ceco, da M. Smolek, J. Vláčil e S. Šindelková, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da G. Goddin e B.-R. Killmann, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 15 luglio 2021,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’articolo 10, paragrafo 2, e dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio (GU 2008, L 133, pag. 66).

2

Tali domande sono state presentate nell’ambito di controversie che oppongono, nella causa C‑33/20, UK alla Volkswagen Bank GmbH, nella causa C‑155/20, RT, SV e BC alla Volkswagen Bank e alla Skoda Bank, succursale della Volkswagen Bank (in prosieguo: la «Skoda Bank»), e, nella causa C‑187/20, JL e DT alla BMW Bank GmbH e alla Volkswagen Bank in merito alla validità del recesso, da parte di UK, RT, SV, BC, JL e DT, dai contratti di credito conclusi con dette banche.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3

I considerando 30 e 31 della direttiva 2008/48 così recitano:

«(30)

La presente direttiva non disciplina gli aspetti del diritto contrattuale relativi alla validità dei contratti di credito. Pertanto, in tale materia gli Stati membri possono mantenere o introdurre norme nazionali conformi al diritto comunitario. (...)

(31)

Per consentire al consumatore di conoscere i suoi diritti e obblighi in virtù del contratto di credito, questo dovrebbe contenere tutte le informazioni necessarie in modo chiaro e conciso».

4

L’articolo 3 di tale direttiva, intitolato «Definizioni», così dispone:

«Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

(...)

i)

“tasso annuo effettivo globale”: il costo totale del credito al consumatore espresso in percentuale annua dell’importo totale del credito, se del caso includendo i costi di cui all’articolo 19, paragrafo 2;

j)

“tasso debitore”: il tasso d’interesse, espresso in percentuale fissa o variabile, applicato su base annuale all’importo dei prelievi effettuati;

k)

“tasso debitore fisso”: tasso debitore convenuto nel contratto di credito in virtù del quale il creditore e il consumatore pattuiscono un tasso debitore per l’intera durata del contratto di credito o più tassi debitori per periodi parziali applicando esclusivamente una percentuale specifica fissa. Se nel contratto di credito non sono stati fissati tutti i tassi debitori, si ritiene che il tasso debitore sia fisso solo per i periodi parziali per i quali i tassi debitori sono stati determinati esclusivamente da una percentuale specifica fissa convenuta al momento della conclusione del contratto di credito;

(...)

n)

“contratto di credito collegato”: un contratto di credito che soddisfa le due condizioni seguenti:

i)

il credito in questione serve esclusivamente a finanziare un contratto relativo alla fornitura di merci specifiche o alla prestazione di servizi specifici;

ii)

i due contratti costituiscono oggettivamente un’unica operazione commerciale; si ritiene esistente un’unica operazione commerciale quando il fornitore o il prestatore stesso finanzia il credito al consumo oppure, se il credito è finanziato da un terzo, qualora il creditore ricorra ai servizi del fornitore o del prestatore per la conclusione o la preparazione del contratto di credito o qualora le merci specifiche o la prestazione di servizi specifici siano esplicitamente individuati nel contratto di credito».

5

L’articolo 10 di detta direttiva, intitolato «Informazioni da inserire nei contratti di credito», prevede quanto segue:

«1.   I contratti di credito sono redatti su supporto cartaceo o su altro supporto durevole.

Tutte le parti del contratto ricevono copia del contratto di credito. Il presente articolo si applica fatte salve le norme nazionali riguardanti la validità della conclusione dei contratti conformi alla normativa comunitaria.

2.   Nel contratto di credito figurano, in modo chiaro e conciso, le informazioni seguenti:

a)

il tipo di credito;

(...)

c)

la durata del contratto di credito;

d)

l’importo totale del credito e le condizioni di prelievo;

e)

in caso di credito sotto forma di dilazione di pagamento per una merce o un servizio specifici o di contratti di credito collegati, tale merce o servizio e il relativo prezzo in contanti;

(...)

l)

il tasso degli interessi in caso di ritardi di pagamento applicabile al momento della conclusione del contratto di credito e le modalità di modifica dello stesso e, se applicabili, le penali per inadempimento;

(...)

r)

il diritto al rimborso anticipato, la relativa procedura nonché, se del caso, le informazioni sul diritto del creditore a ottenere un indennizzo e le relative modalità di calcolo;

s)

la procedura da seguire per l’esercizio del diritto di scioglimento del contratto di credito;

t)

l’eventuale esistenza di un meccanismo extragiudiziale di reclamo e di ricorso a disposizione del consumatore e, se tale meccanismo esiste, le modalità di accesso allo stesso;

u)

se del caso, altre condizioni contrattuali;

(...)».

6

L’articolo 13 della medesima direttiva, intitolato «Contratti di credito a durata indeterminata», stabilisce le condizioni alle quali il consumatore e il creditore possono sciogliere il contratto di credito a durata indeterminata.

7

L’articolo 14 della direttiva 2008/48, intitolato «Diritto di recesso», al paragrafo 1, così dispone:

«Il consumatore dispone di un periodo di quattordici giorni di calendario per recedere dal contratto di credito senza dare alcuna motivazione.

Tale periodo di recesso ha inizio:

a)

il giorno della conclusione del contratto di credito; oppure

b)

il giorno in cui il consumatore riceve le condizioni contrattuali e le informazioni di cui all’articolo 10, se tale giorno è posteriore a quello indicato nella lettera a) del presente comma».

8

L’articolo 22 di tale direttiva, intitolato «Armonizzazione e obbligatorietà della direttiva», al paragrafo 1, prevede quanto segue:

«Nella misura in cui la presente direttiva contiene disposizioni armonizzate, gli Stati membri non possono mantenere né introdurre nel proprio ordinamento disposizioni diverse da quelle in essa stabilite».

9

L’articolo 23 di detta direttiva, intitolato «Sanzioni», è così formulato:

«Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per garantirne l’attuazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive».

Diritto tedesco

10

L’articolo 247, intitolato «Obblighi d’informazione concernenti contratti di credito al consumo, aiuti finanziari a titolo oneroso e contratti di intermediazione creditizia», dell’Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche (legge introduttiva al codice civile), del 21 settembre 1994 (BGBl. 1994 I, pag. 2494, e rettifica in BGBl. 1997 I, pag. 1061), nella versione applicabile ai fatti del procedimento principale (in prosieguo: l’«EGBGB»), così dispone:

«(...)

§ 3   Contenuto delle informazioni precontrattuali

(1)

Le informazioni fornite anteriormente alla conclusione del contratto includono:

(...)

11.

il tasso degli interessi di mora e le modalità di modifica dello stesso e, se applicabili, le penali per inadempimento;

(...)

§ 6   Contenuto del contratto

(1)

Nel contratto di credito al consumo devono figurare, in termini chiari e comprensibili, le seguenti informazioni:

1.

le informazioni indicate al paragrafo 3, primo comma, punti da 1 a 14, e quarto comma;

(...)

5.

la procedura da seguire per lo scioglimento del contratto;

(...)

§ 7   Altre informazioni contenute nel contratto

(1)

Nel contratto di credito al consumo devono figurare, in termini chiari e comprensibili, le seguenti informazioni, laddove siano di rilievo per il contratto:

(...)

3.

il metodo di calcolo dell’indennizzo dovuto in caso di rimborso anticipato, laddove il mutuante intenda avvalersi di tale diritto in caso di rimborso anticipato del mutuo da parte del mutuatario;

(...)».

11

L’articolo 247, intitolato «Tasso d’interesse di base», del Bürgerliches Gesetzbuch (codice civile), nella versione applicabile ai fatti del procedimento principale (in prosieguo: il «BGB»), prevede quanto segue:

«(1)   Il tasso d’interesse di base è pari al 3,62%. Il 1o gennaio e il 1o luglio di ogni anno, il tasso medesimo viene modificato in misura della percentuale con cui il valore di riferimento è aumentato o diminuito rispetto all’ultima modifica da esso registrata. Il valore di riferimento corrisponde al tasso d’interesse fissato dalla Banca centrale europea per la più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata prima del primo giorno di calendario del semestre in questione.

(2)   La Deutsche Bundesbank [(Banca federale tedesca)] pubblica il tasso d’interesse di base nel Bundesanzeiger immediatamente a seguito delle date indicate nel paragrafo 1, seconda frase».

12

L’articolo 288 del BGB, intitolato «Interessi di mora e altri indennizzi», al paragrafo 1 così dispone:

«Ogni debito pecuniario produce interessi durante il periodo di mora. Il tasso d’interesse di mora è pari al tasso d’interesse di base maggiorato di 5 punti percentuali».

13

L’articolo 314 del BGB, intitolato «Scioglimento di contratti ad esecuzione continuata per giusta causa», al paragrafo 1 prevede quanto segue:

«Qualsiasi contratto ad esecuzione continuata può essere sciolto da ciascuna parte per giusta causa senza dovere osservare un termine di preavviso. Sussiste giusta causa quando la prosecuzione del rapporto contrattuale fino al termine concordato o fino alla scadenza di un termine di preavviso non può essere imposta alla parte che recede, tenuto conto delle circostanze del caso di specie nonché dei rispettivi interessi di entrambe le parti».

14

L’articolo 355 del BGB, intitolato «Diritto di recesso nei contratti conclusi con i consumatori», è così formulato:

«(1)   Nel caso in cui la legge conferisca al consumatore un diritto di recesso ai sensi della presente disposizione, il consumatore e il professionista cessano di essere vincolati alle proprie dichiarazioni di volontà dirette alla conclusione del contratto qualora il consumatore abbia revocato la sua dichiarazione in tal senso entro il termine previsto.

(2)   Il diritto di recesso può essere esercitato entro un termine di 14 giorni. Salvo disposizioni contrarie, tale termine decorre dal momento della conclusione del contratto».

15

L’articolo 356b del BGB, intitolato «Diritto di recesso nei contratti di credito conclusi con i consumatori», al paragrafo 2 prevede quanto segue:

«Qualora il documento consegnato al mutuatario ai sensi del paragrafo 1 non contenga le informazioni obbligatorie previste dall’articolo 492, paragrafo 2, il termine inizierà a decorrere solo quando saranno fornite tali informazioni mancanti, ai sensi dell’articolo 492, paragrafo 6 (...)».

16

L’articolo 357 del BGB, intitolato «Effetti giuridici del recesso da contratti negoziati fuori dai locali commerciali e dai contratti a distanza, ad eccezione dei contratti relativi a servizi finanziari», al paragrafo 1 così dispone:

«Le prestazioni ricevute devono essere restituite entro 14 giorni».

17

L’articolo 357a del BGB è intitolato «Effetti giuridici del recesso da contratti relativi a servizi finanziari». Il suo paragrafo 1 è redatto nei seguenti termini:

«Le prestazioni ricevute devono essere restituite entro 30 giorni».

18

L’articolo 358 del BGB, intitolato «Contratto collegato al contratto per il quale è stato esercitato il diritto di recesso», è così formulato:

«(...)

(2)

Il consumatore, qualora abbia validamente revocato la propria dichiarazione di volontà diretta alla conclusione di un contratto di credito al consumo sulla base dell’articolo 495, paragrafo 1, cessa altresì di essere vincolato alla propria dichiarazione di volontà diretta alla conclusione di un contratto per la fornitura di merci o la prestazione di altri servizi collegato al contratto di credito al consumo di cui trattasi.

(3)

Un contratto avente ad oggetto la fornitura di merci o la prestazione di altri servizi e un contratto di credito ai sensi dei paragrafi 1 e 2 sono collegati laddove il credito sia volto a finanziare in tutto o in parte l’altro contratto e i due contratti costituiscano un’unica operazione economica. La sussistenza di tale operazione deve essere riconosciuta, in particolare, qualora il professionista stesso finanzi la controprestazione del consumatore oppure, in caso di finanziamento da parte di un terzo, qualora il mutuante ricorra a un professionista ai fini della predisposizione o della conclusione del contratto di credito.

(4)

L’articolo 355, paragrafo 3 e, a seconda della tipologia di contratto collegato, gli articoli da 357 a 357b, si applicano per analogia allo scioglimento del contratto collegato, indipendentemente dal metodo di commercializzazione (...).

(...) Il mutuante assume, nei rapporti con il consumatore, i diritti e gli obblighi del professionista derivanti dal contratto collegato relativi agli effetti giuridici del recesso qualora, al momento in cui il recesso prende effetto, la somma mutuata sia già stata versata al professionista».

19

L’articolo 491a del BGB, intitolato «Obblighi di informazioni precontrattuali nell’ambito dei contratti di credito conclusi con i consumatori», al paragrafo 1 prevede quanto segue:

«Nell’ambito di un contratto di credito concluso con un consumatore, il mutuante deve fornire al mutuatario gli elementi di cui all’articolo 247 [dell’EGBGB] nella forma ivi prevista».

20

Ai sensi dell’articolo 492 del BGB, intitolato «Forma scritta, contenuto del contratto»:

«(1)   I contratti di credito conclusi con i consumatori devono essere stipulati per iscritto, salvo che non sia prevista una forma più rigorosa. (...)

(2)   Il contratto deve contenere le informazioni prescritte dall’articolo 247, paragrafi da 6 a 13 [dell’EGBGB] per i contratti di credito conclusi con i consumatori.

(...)

(5)   Le informazioni che il mutuante deve fornire al mutuatario successivamente alla conclusione del contratto devono essere collocate su supporto durevole».

21

L’articolo 495 del BGB, intitolato «Diritto di recesso», al paragrafo 1 così dispone:

«Nell’ambito di un contratto di credito concluso con un consumatore, il mutuatario dispone di un diritto di recesso ai sensi dell’articolo 355 del BGB».

Procedimenti principali e questioni pregiudiziali

Causa C‑33/20

22

Il 19 dicembre 2015, UK, un consumatore, ha concluso con la Volkswagen Bank un contratto di credito per un importo di EUR 10671,63, ai fini dell’acquisto di un veicolo del marchio Volkswagen destinato ad uso privato (in prosieguo: il «contratto di cui trattasi nella causa C‑33/20»). Il venditore di tale veicolo era la Hahn Automobile GmbH & Co. KG (in prosieguo: il «venditore A»). Poiché il prezzo di vendita ammontava a EUR 15200, UK ha versato al venditore A un acconto di EUR 5000 e ha finanziato un importo di EUR 10200 nonché un contributo unico per un’assicurazione del debito residuo pari a EUR 471,63, ossia un importo complessivo di EUR 10671,63.

23

Il contratto di cui trattasi nella causa C‑33/20 recava la seguente menzione:

«A seguito dello scioglimento del contratto, Le saranno addebitati interessi di mora al tasso previsto dalla legge. Il tasso annuale degli interessi di mora è pari al tasso d’interesse di base maggiorato di 5 punti percentuali».

24

Inoltre, un documento, intitolato «Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori», è stato consegnato a UK. Tale documento precisava quanto segue:

«Il tasso annuale degli interessi di mora è pari al rispettivo tasso d’interesse di base maggiorato di 5 punti percentuali. Il tasso d’interesse di base è determinato dalla Banca federale tedesca e fissato rispettivamente il 1o gennaio e il 1o luglio di ogni anno».

25

Il giudice del rinvio precisa che il contratto di cui trattasi nella causa C‑33/20 non indicava in cifre il tasso d’interesse di mora applicabile né, tantomeno, il tasso d’interesse di riferimento applicabile, ossia il tasso d’interesse di base di cui all’articolo 247 del BGB. Inoltre, detto giudice constata che tale contratto non indicava neppure il meccanismo di modifica del tasso d’interesse di mora, in quanto il documento fornito a UK, menzionato al punto precedente, non faceva parte del contratto di cui trattasi nella causa C‑33/20 a motivo dell’inosservanza del requisito della forma scritta, previsto dall’articolo 492, paragrafo 1, del BGB.

26

Il contratto di cui trattasi nella causa C‑33/20 prevedeva quanto segue:

«La banca può richiedere un adeguato indennizzo da corrispondere in caso di rimborso anticipato per la perdita direttamente collegata al rimborso anticipato. La banca calcola la perdita secondo il quadro aritmetico finanziario stabilito dal Bundesgerichtshof [(Corte federale di giustizia, Germania)] che tiene conto in particolare:

del livello del tasso d’interesse che nel frattempo è variato;

dei flussi di cassa inizialmente convenuti per il mutuo;

del mancato guadagno della banca;

dei costi amministrativi connessi al rimborso anticipato (spese di gestione); nonché

dei costi del rischio e dei costi amministrativi risparmiati tramite il rimborso anticipato».

27

Per quanto riguarda le condizioni di scioglimento del contratto di cui trattasi nella causa C‑33/20 da parte del mutuante per giusta causa, tale contratto non prevedeva la forma in cui detto scioglimento doveva avvenire, né era stato precisato il termine impartito al mutuante per sciogliere il succitato contratto. Come risulta dalla decisione di rinvio, il medesimo contratto non conteneva alcuna indicazione relativa al diritto del mutuatario di sciogliere lo stesso a norma dell’articolo 314 del BGB.

28

La Volkswagen Bank si è avvalsa dei servizi del venditore A per la predisposizione e la conclusione del contratto di cui trattasi nella causa C‑33/20. Tale venditore, in particolare, ha agito in qualità di intermediario del credito per la Volkswagen Bank e ha utilizzato i contratti tipo da essa forniti. Detto contratto prevedeva che, a decorrere dal 15 febbraio 2016, UK dovesse rimborsare l’importo del credito di EUR 11545,26 (corrispondente al capitale netto preso in prestito, pari a EUR 10671,63, maggiorato degli interessi di EUR 873,63) in 48 rate mensili dello stesso importo, pari a EUR 150,08 e con un ultimo versamento di EUR 4341,42 da effettuare il 16 gennaio 2020.

29

UK ha regolarmente versato le rate mensili previste. Tuttavia, con lettera del 22 gennaio 2019, il medesimo ha receduto da detto contratto. La Volkswagen Bank ha respinto tale recesso.

30

UK ritiene che, a seguito del suo recesso del 22 gennaio 2019 dal contratto di cui trattasi nella causa C‑33/20 sia sorto un obbligo di restituzione. Con il suo ricorso dinanzi al giudice del rinvio, egli chiede che sia accertato che egli è svincolato dal proprio obbligo di pagare le rate mensili alla Volkswagen Bank a decorrere dal 22 gennaio 2019. Inoltre, egli chiede alla Volkswagen Bank il rimborso delle rate mensili già versate nonché dell’acconto versato al venditore A, il tutto a fronte della restituzione del veicolo acquistato.

31

La Volkswagen Bank ritiene che la dichiarazione di recesso di UK sia tardiva e che, pertanto, il recesso non sia valido.

32

Ciò premesso, il Landgericht Ravensburg (Tribunale del Land, Ravensburg, Germania) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se l’articolo 10, paragrafo 2, lettera l), della direttiva [2008/48] debba essere interpretato nel senso che nel contratto di credito

a)

debba essere indicato, espresso in valore numerico assoluto, il tasso d’interesse di mora applicabile al momento della conclusione del contratto di credito, o quantomeno il tasso di riferimento applicabile (nel caso di specie, il tasso di base ai sensi dell’articolo 247 del BGB), in base al quale viene determinato, per effetto di una maggiorazione, il tasso d’interesse di mora applicabile (nel caso di specie, di 5 punti percentuali in forza dell’articolo 288, paragrafo 1, secondo periodo, del BGB).

b)

il meccanismo di adeguamento del tasso d’interesse di mora debba ivi essere esposto in termini concreti, quantomeno mediante riferimento alle disposizioni nazionali dalle quali sia desumibile l’adeguamento del tasso d’interesse di mora (articolo 247 e articolo 288, paragrafo 1, secondo comma, del BGB).

2)

Se l’articolo 10, paragrafo 2, lettera r), della direttiva [2008/48] debba essere interpretato nel senso che nel contratto di credito debba essere indicato un metodo di calcolo specifico, comprensibile per il consumatore, ai fini della determinazione dell’indennità da corrispondere in caso di rimborso anticipato del credito, cosicché il consumatore possa calcolare, quantomeno approssimativamente, l’importo dell’indennità da versare in caso di recesso anticipato.

3)

Se l’articolo 10, paragrafo 2, lettera s), della direttiva [2008/48] debba essere interpretato nel senso che nel contratto di credito

a)

debbano essere parimenti indicati i diritti inerenti al recesso delle parti del contratto di credito previsti dal diritto nazionale, in particolare il diritto di recesso del mutuatario per giusta causa ai sensi dell’articolo 314 del BGB nel caso di contratti di mutuo a tempo determinato.

b)

debba esser fatto riferimento, per tutti i diritti delle parti relativi al recesso dal contratto di credito, ai termini e ai requisiti di forma della relativa dichiarazione prescritti ai fini dell’esercizio del diritto di recesso».

Causa C‑155/20

33

Il 3 gennaio 2015, RT ha concluso con la Volkswagen Bank un contratto di credito per un importo di EUR 11257,14. Il 23 maggio 2015, SV ha concluso un contratto dello stesso tipo con la stessa banca per un importo di EUR 16400. Il 24 luglio 2014, BC ha concluso un contratto di credito per un importo di EUR 7332,34 con la Skoda Bank (in prosieguo: «i contratti di cui trattasi nella causa C‑155/20»). Tali contratti di credito erano finalizzati all’acquisto di un veicolo, destinato ad uso privato, del marchio Volkswagen per quanto riguarda RT e SV e del marchio Skoda per quanto riguarda BC. I venditori di tali veicoli erano rispettivamente Autohaus Kilgus GmbH & Co. KG (in prosieguo: il «venditore B»), Autohaus Humm GmbH (in prosieguo: il «venditore C») e Held & Ströhle GmbH & Co. KG (in prosieguo: il «venditore D»). Il prezzo di vendita del veicolo acquistato da RT era pari a EUR 15750, quello del veicolo di SV a EUR 23900 e quello del veicolo di BC a EUR 15940. Tali consumatori hanno versato ai venditori B, C e D un acconto rispettivamente di EUR 5000, EUR 7500 ed EUR 8900 e hanno finanziato, mediante i contratti di cui trattasi nella causa C‑155/20, importi, rispettivamente, di EUR 10750, EUR 16400 ed EUR 7040 nonché, nel caso di RT e di BC, un contributo unico per un’assicurazione del debito residuo pari, rispettivamente, a EUR 507,14 e a EUR 292,34, ossia EUR 11257,14 ed EUR 7332,34 in totale.

34

I contratti di cui trattasi nella causa C‑155/20 recavano la stessa menzione di quella riprodotta al punto 23 della presente sentenza.

35

Del pari, il documento menzionato al punto 24 della presente sentenza, intitolato «Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori», è stato consegnato a RT, SV e BC.

36

Il giudice del rinvio precisa che i contratti di cui trattasi nella causa C‑155/20 non indicavano in cifre il tasso d’interesse di mora applicabile né, tantomeno, il tasso d’interesse di riferimento applicabile, ossia il tasso d’interesse di base di cui all’articolo 247 del BGB. Inoltre, detto giudice constata che tali contratti non indicavano neppure il meccanismo di modifica del tasso d’interesse di mora, in quanto il documento menzionato al punto precedente non faceva parte di detti contratti a causa dell’inosservanza del requisito della forma scritta, previsto dall’articolo 492, paragrafo 1, del BGB.

37

I contratti di cui trattasi nella causa C‑155/20 contenevano inoltre una clausola identica a quella riprodotta al punto 26 della presente sentenza.

38

Per quanto riguarda le condizioni di scioglimento di tali contratti da parte del mutuante per giusta causa, al pari del contratto di cui trattasi nella causa C‑33/20, i contratti di cui trattasi nella causa C‑155/20 non prevedevano né la forma in cui detto scioglimento doveva avvenire, né il termine impartito al mutuante per sciogliere il contratto, né la menzione del diritto del mutuatario di sciogliere il contratto a norma dell’articolo 314 del BGB.

39

La Volkswagen Bank e la Skoda Bank si sono avvalse dei servizi dei venditori B, C e D per la predisposizione e la conclusione dei contratti di cui trattasi nella causa C‑155/20. Tali venditori, in particolare, hanno agito in qualità di intermediari del credito per la Volkswagen Bank e per la Skoda Bank e hanno utilizzato i contratti tipo da esse forniti. Detti contratti prevedevano che, a decorrere rispettivamente dal 15 febbraio 2015, dal 1o giugno 2015 e dal 3 settembre 2014, RT, SV e BC dovessero rimborsare l’importo del credito maggiorato degli interessi, il cui importo complessivo era di EUR 669,90 nel caso di RT, di EUR 1241,97 nel caso di SV e di EUR 225,87 nel caso di BC. I rispettivi rimborsi dovevano essere effettuati in 48, 36 e 24 rate mensili dello stesso importo, pari a EUR 248,48, EUR 146,87 ed EUR 150. SV e BC erano tuttavia tenuti ad effettuare un ultimo versamento rispettivamente di EUR 12354,65 il 1o maggio 2018 e di EUR 3958,21 il 3 agosto 2016.

40

RT ha regolarmente versato le rate mensili previste. Tuttavia, poco tempo prima del pieno adempimento dei suoi obblighi di pagamento, previsto per il 15 dicembre 2018, RT, con lettera del 22 novembre 2018, ha receduto dal contratto di credito concluso con la Volkswagen Bank il 3 gennaio 2015.

41

SV ha regolarmente pagato le rate mensili convenute e ha rimborsato il credito versando l’ultima rata mensile dovuta il 1o maggio 2018. Il 4 giugno 2018, ella ha ceduto al venditore C il veicolo per il quale aveva concluso tale finanziamento per la somma di EUR 8031,46. Con lettera del 5 gennaio 2019, SV ha revocato la sua dichiarazione di volontà diretta alla conclusione del contratto di credito concluso con la Volkswagen Bank il 23 maggio 2015.

42

BC ha regolarmente pagato le rate mensili convenute e ha integralmente rimborsato il credito versando l’ultima rata mensile alla data convenuta del 3 agosto 2016. Con lettera del 25 aprile 2019, ella ha receduto dal contratto di credito concluso con la Skoda Bank il 24 luglio 2014.

43

RT ritiene che il recesso sia valido, giacché il termine di recesso non ha iniziato a decorrere a causa di informazioni errate nel contratto di credito concluso con la Volkswagen Bank il 3 gennaio 2015. Di conseguenza, egli chiede alla Volkswagen Bank il rimborso delle rate mensili già versate pari a EUR 11997,04 e dell’acconto di EUR 5000 versato al venditore B, ossia un importo complessivo di EUR 16927,04, ridotto degli interessi maturati fino alla data di recesso, pari a EUR 668,41. RT chiede dunque il rimborso dell’importo residuo di EUR 16258,63 a fronte della restituzione del veicolo acquistato. Inoltre, RT chiede che sia accertato che la Volkswagen Bank rifiuta di riprendere tale veicolo.

44

SV ritiene che, a seguito del suo recesso, dal contratto di credito concluso con la Volkswagen Bank il 23 maggio 2015 sia sorto un obbligo di restituzione. Ella chiede pertanto alla Volkswagen Bank il rimborso delle rate mensili del mutuo ad essa versate, ossia EUR 17641,97, e dell’acconto di EUR 7500 versato al venditore C, vale a dire un importo di EUR 25141,97, previa detrazione del prezzo di vendita ottenuto per il veicolo pari a EUR 8031,46, ossia un importo complessivo di EUR 17770,51.

45

BC è del parere che, a seguito del suo recesso, dal contratto di credito concluso con la Skoda Bank il 24 luglio 2014 sia sorto un obbligo di restituzione. Ella chiede quindi alla Skoda Bank il rimborso delle rate di ammortamento del credito ad essa versate, pari a EUR 7332,34, e dell’acconto di EUR 8900 versato al venditore D dopo la consegna del veicolo acquistato. Inoltre, BC chiede che sia accertato che la Skoda Bank rifiuta di riprendere tale veicolo.

46

Ciò premesso, il Landgericht Ravensburg (Tribunale del Land, Ravensburg) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se l’articolo 10, paragrafo 2, lettera l), della direttiva [2008/48] debba essere interpretato nel senso che nel contratto di credito

a)

debba essere indicato, espresso in valore numerico assoluto, il tasso d’interesse di mora applicabile al momento della conclusione del contratto di credito medesimo o, quantomeno, il tasso di riferimento applicabile (nel caso di specie, il tasso di base ai sensi dell’articolo 247 del [BGB]), in base al quale viene determinato, per effetto di una maggiorazione, il tasso d’interesse di mora applicabile (nel caso di specie, di 5 punti percentuali in forza dell’articolo 288, paragrafo 1, seconda frase, del BGB).

b)

il meccanismo di adeguamento del tasso d’interesse di mora debba essere esposto in termini concreti, quantomeno mediante riferimento alle disposizioni nazionali dalle quali sia desumibile l’adeguamento del tasso d’interesse di mora (articolo 247 e articolo 288, paragrafo 1, seconda frase, del BGB).

2)

Se l’articolo 10, paragrafo 2, lettera r), della direttiva [2008/48] debba essere interpretato nel senso che nel contratto di credito debba essere indicato un metodo di calcolo specifico, comprensibile per il consumatore, ai fini della determinazione dell’indennità da corrispondere in caso di rimborso anticipato del credito, cosicché il consumatore possa calcolare, quantomeno approssimativamente, l’importo dell’indennità da versare in caso di recesso anticipato.

3)

Se l’articolo 10, paragrafo 2, lettera s), della direttiva [2008/48] debba essere interpretato nel senso che:

a)

nel contratto di credito debbano essere parimenti indicati i diritti inerenti al recesso delle parti del contratto di credito previsti dal diritto nazionale, in particolare il diritto di recesso del mutuatario per giusta causa ai sensi dell’articolo 314 del BGB nel caso di contratti di credito a durata determinata;

b)

[in caso di risposta negativa alla presente questione, lettera a)] esso non osti ad una normativa nazionale, per effetto della quale la menzione di un diritto speciale di recesso costituisca un’informazione da inserire obbligatoriamente ai sensi dell’articolo medesimo;

c)

debba esser fatto riferimento, per tutti i diritti delle parti relativi al recesso dal contratto di credito, ai termini e ai requisiti di forma della relativa dichiarazione prescritti ai fini dell’esercizio del diritto di recesso.

4)

Se, in un contratto di credito ai consumatori, sia escluso che il mutuante possa eccepire la decadenza contro l’esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, prima frase, della direttiva [2008/48]:

a)

qualora una delle informazioni obbligatorie prescritte dall’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva [2008/48] non sia debitamente contenuta nel contratto di credito né sia stata debitamente fornita in seguito e, conseguentemente, il periodo di recesso di cui all’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva [2008/48] non abbia iniziato a decorrere;

b)

[in caso di risposta negativa alla presente questione, lettera a)] qualora la decadenza sia essenzialmente fondata sul periodo decorso dalla conclusione del contratto e/o sul pieno adempimento del contratto da entrambe le parti e/o sulla disposizione da parte del mutuante del prestito rimborsato o sulla restituzione delle garanzie del credito e/o (in caso di contratto di compravendita collegato al contratto di credito) sull’uso o sulla cessione del bene finanziato da parte del consumatore, ma quest’ultimo non fosse a conoscenza della persistenza del proprio diritto di recesso, nel periodo rilevante e in presenza delle circostanze pertinenti, e non debba rispondere di tale ignoranza, mentre il mutuante non potesse del pari ritenere che il consumatore ne fosse al corrente.

5)

Se, in un contratto di credito ai consumatori, sia escluso che il mutuante possa eccepire l’abuso di diritto contro l’esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, prima frase, della direttiva [2008/48]:

a)

qualora una delle informazioni obbligatorie prescritte dall’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva [2008/48] non risulti debitamente contenuta nel contratto di credito né sia stata opportunamente fornita successivamente e, conseguentemente, il periodo di recesso non abbia iniziato a decorrere conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva [2008/48];

b)

[in caso di risposta negativa] qualora l’abuso di diritto sia essenzialmente fondato sul periodo decorso dalla conclusione del contratto e/o sul pieno adempimento del contratto da entrambe le parti e/o sulla disposizione da parte del mutuante del prestito rimborsato o sulla restituzione delle garanzie del credito e/o (in caso di contratto di compravendita collegato al contratto di credito) sull’uso o sulla cessione del bene finanziato da parte del consumatore, ma quest’ultimo non fosse a conoscenza della persistenza del proprio diritto di recesso, nel periodo rilevante e in presenza delle circostanze pertinenti, e non debba rispondere di tale ignoranza, mentre il mutuante non potesse del pari ritenere che il consumatore ne fosse al corrente».

Causa C‑187/20

47

Il 4 maggio 2017, JL ha concluso con la BMW Bank un contratto di credito per un importo di EUR 24401,84 e, il 23 marzo 2016, DT ha concluso un contratto dello stesso tipo con la Audi Bank, succursale della Volkswagen Bank (in prosieguo: la «Audi Bank»), per un importo di EUR 37710 (in prosieguo: i «contratti di cui trattasi nella causa C‑187/20»). Tali contratti erano finalizzati a finanziare l’acquisto di un veicolo, destinato ad uso privato, del marchio BMW per quanto riguarda JL e del marchio Audi per quanto riguarda DT. I venditori di tali veicoli erano rispettivamente la Auer Gruppe GmbH (in prosieguo: il «venditore E») e la Autohaus Locher (in prosieguo: il «venditore F»). Poiché il prezzo di vendita del suo veicolo ammontava a EUR 23500, JL ha versato al venditore E un acconto di EUR 1000 e ha finanziato l’importo residuo di EUR 22500, nonché quello corrispondente al premio assicurativo, pari a EUR 1901,84, mentre DT, per il quale il prezzo di acquisto del veicolo era pari a EUR 37710, ha finanziato l’intero importo mediante il credito ottenuto.

48

La BMW Bank e la Audi Bank si sono avvalse dei servizi rispettivamente dei venditori E ed F per la predisposizione e la conclusione dei contratti di cui trattasi nella causa C‑187/20. Tali contratti prevedevano entrambi che, a decorrere rispettivamente dal 5 maggio 2017 e dal 1o maggio 2016, JL e DT dovessero rimborsare l’importo del credito maggiorato degli interessi, il cui importo complessivo era di EUR 1413,14 nel caso di JL e di EUR 1737,40 nel caso di DT. I rispettivi rimborsi dovevano essere effettuati in 47 e 48 rate mensili dello stesso importo, pari a EUR 309,25 e EUR 395,65. JL e DT erano tuttavia tenuti ad effettuare un ultimo versamento rispettivamente di EUR 11280 il 5 aprile 2021 e di EUR 20456,20 il 1o aprile 2020.

49

Con lettere del 13 giugno 2019 e del 12 gennaio 2019, JL e DT hanno receduto dai contratti di cui trattasi nella causa C‑187/20.

50

JL e DT ritengono che il recesso sia valido, giacché il termine di recesso non ha iniziato a decorrere a causa di informazioni errate contenute in tali contratti. Di conseguenza, JL chiede, dinanzi al giudice del rinvio, che sia accertato che gli interessi e il pagamento delle rate di ammortamento del capitale non sono dovuti a decorrere dal 13 giugno 2019. DT chiede alla Audi Bank il rimborso, previa restituzione del veicolo acquistato, delle 43 rate mensili versate, ossia EUR 17012,95 in totale. Inoltre, DT chiede che sia accertato che egli non deve né interessi né rate di ammortamento del capitale e che la Audi Bank rifiuta di riprendere il veicolo in questione.

51

Come risulta dalla decisione di rinvio, i contratti di cui trattasi nella causa C‑187/20 non contenevano alcuna definizione del tipo di credito concesso. Tuttavia, il documento intitolato «Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori», allegato al contratto concluso da JL e divenuto parte integrante dello stesso, recava la seguente menzione: «Mutuo con rate di rimborso mensili costanti e a tasso d’interesse fisso». DT ha ricevuto un documento analogo, recante il medesimo titolo e contenente, segnatamente, le seguenti indicazioni: «Mutuo con rimborso rateizzato con diritto di recesso attestato» e «Rate mensili costanti e versamento finale di importo maggiore».

52

Il giudice del rinvio constata che i contratti di cui trattasi nella causa C‑187/20 non contengono alcuna informazione in base alla quale, una volta versate le somme, l’obbligo di pagare il prezzo di vendita venga meno fino a concorrenza di tale importo nei confronti del venditore e l’acquirente possa esigere dal venditore, previo pagamento integrale del prezzo di vendita, la consegna del veicolo acquistato.

53

Per quanto riguarda l’informazione sul tasso d’interesse di mora, il contratto concluso da JL con la BMW Bank il 4 maggio 2017 precisava quanto segue:

«In caso di ritardo di pagamento da parte del mutuatario/co-mutuatario, saranno dovuti interessi di mora al rispettivo tasso d’interesse di base maggiorato di 5 punti percentuali. Il tasso d’interesse di base viene determinato rispettivamente il 1o gennaio e il 1o luglio di ogni anno e pubblicato dalla Banca federale tedesca nel Bundesanzeiger».

54

Quanto al contratto concluso da DT con la Audi Bank il 23 marzo 2016, esso recava la seguente menzione:

«A seguito dello scioglimento del contratto, Le saranno addebitati interessi di mora al tasso previsto dalla legge. Il tasso annuale degli interessi di mora è pari al tasso d’interesse di base maggiorato di 5 punti percentuali».

55

Inoltre, il documento ricevuto da DT, menzionato al punto 51 della presente sentenza, stabiliva quanto segue:

«Il tasso annuale degli interessi di mora è pari al rispettivo tasso d’interesse di base maggiorato di 5 punti percentuali. Il tasso d’interesse di base viene determinato il 1o gennaio e il 1o luglio di ogni anno dalla Banca federale tedesca».

56

Detto documento non sarebbe tuttavia divenuto parte integrante del contratto concluso da DT con la Audi Bank il 23 marzo 2016 a causa dell’inosservanza del requisito della forma scritta, previsto dall’articolo 492, paragrafo 1, del BGB.

57

Il giudice del rinvio constata che il meccanismo di modifica del tasso d’interesse di mora non è del tutto illustrato nei contratti di cui trattasi nella causa C‑187/20. Infatti, sebbene le condizioni del contratto concluso da JL con la BMW Bank il 4 maggio 2017 facessero riferimento alla fissazione, da parte della Banca federale tedesca, due volte all’anno, del tasso d’interesse di base, tale contratto non preciserebbe che detto tasso corrisponde al tasso d’interesse per l’operazione di rifinanziamento principale più recente effettuata dalla Banca centrale europea, giacché detto contratto non rinvia all’articolo 247, paragrafo 1, del BGB rilevante al riguardo.

58

Del pari, né il contratto concluso da DT con la Audi Bank il 23 marzo 2016 né il documento intitolato «Informazioni europee di base» indicherebbero su quale base sia fissato il tasso d’interesse di base contemplato da tale contratto.

59

I contratti di cui trattasi nella causa C‑187/20 contenevano inoltre una clausola identica a quella riprodotta al punto 26 della presente sentenza.

60

Per quanto riguarda il diritto del mutuatario di sciogliere il contratto per giusta causa, il contratto concluso da JL con la BMW Bank il 4 maggio 2017 non conteneva alcun rinvio all’articolo 314 del BGB e non indicava che lo scioglimento in forza di detta disposizione dovesse aver luogo entro un termine ragionevole. Il contratto concluso da DT con la Audi Bank il 23 marzo 2016 non conteneva alcun riferimento al diritto di scioglimento da parte del mutuatario per giusta causa a norma dell’articolo 314 del BGB. Esso prevedeva, certamente, il diritto di scioglimento da parte del mutuante per giusta causa, senza tuttavia precisare la forma di tale scioglimento né il termine per effettuarlo. In particolare, detto contratto non conteneva alcuna indicazione secondo la quale un siffatto scioglimento doveva essere effettuato su un supporto durevole, a norma dell’articolo 492, paragrafo 5, del BGB.

61

Quanto alle informazioni relative ad un eventuale meccanismo extragiudiziale di reclamo, il contratto concluso da JL con la BMW Bank il 4 maggio 2017 non elencava le condizioni di accesso a tale meccanismo, quali il requisito della descrizione della controversia, la presentazione di una domanda concreta e l’invio di una copia dei documenti necessari. Detto contratto si limitava, a tal riguardo, a indicare che veniva operato un rinvio al «“Regolamento di procedura per la composizione dei reclami dei clienti nel settore bancario tedesco”, disponibile su richiesta o consultabile sul sito Internet del Bundesverband der Deutschen Banken e.V. [(associazione federale degli istituti bancari tedeschi)] www.bdb.de». Il contratto concluso da DT con la Audi Bank il 23 marzo 2016 conteneva le medesime indicazioni, ma precisava, inoltre, che «[i]l reclamo deve essere presentato per iscritto (ad esempio tramite lettera, fax, messaggio di posta elettronica) all’ufficio reclami dei clienti presso il Bundesverband deutscher Banken e.V., Postfach 040307, 10062 Berlino, fax: 030 16633169, indirizzo di posta elettronica: ombudsmann@bdb.de».

62

Ciò premesso, il Landgericht Ravensburg (Tribunale del Land, Ravensburg, Germania) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se l’articolo 10, paragrafo 2, lettera a), della [direttiva 2008/48] debba essere interpretato nel senso che, con riguardo al tipo di credito, occorra eventualmente indicare che si tratti di un contratto di credito collegato e/o a durata determinata.

2)

Se l’articolo 10, paragrafo 2, lettera d), della direttiva [2008/48] debba essere interpretato nel senso che, nelle condizioni relative all’utilizzazione del credito previste dai contratti di credito collegati destinati al finanziamento dell’acquisto di un bene occorra indicare, nel caso di versamento della somma mutuata al venditore, che il mutuatario, a fronte dell’integrale versamento del prezzo di acquisto, sia liberato dal proprio obbligo di pagamento del prezzo a concorrenza della somma versata ed il venditore sia tenuto a consegnargli il bene acquistato.

3)

Se l’articolo 10, paragrafo 2, lettera l), della direttiva [2008/48] debba essere interpretato nel senso che

a)

debba essere indicato, espresso in valore numerico assoluto, il tasso d’interesse di mora applicabile al momento della conclusione del contratto di credito o, quantomeno, il tasso di riferimento applicabile (nel caso di specie, il tasso di base ai sensi dell’articolo 247 del [BGB]), in base al quale viene determinato, per effetto di una maggiorazione, il tasso d’interesse di mora applicabile (nel caso di specie, di 5 punti percentuali in forza dell’articolo 288, paragrafo 1, seconda frase, del BGB),

b)

il meccanismo di adeguamento del tasso d’interesse di mora debba essere illustrato in termini concreti, quantomeno mediante riferimento alle disposizioni nazionali dalle quali sia desumibile l’adeguamento del tasso d’interesse di mora (articolo 247 e articolo 288, paragrafo 1, seconda frase, del BGB).

4)

a)

Se l’articolo 10, paragrafo 2, lettera r), della direttiva [2008/48] debba essere interpretato nel senso che nel contratto di credito debba essere indicato un metodo di calcolo specifico, comprensibile per il consumatore, ai fini della determinazione dell’indennizzo da corrispondere in caso di rimborso anticipato del credito, cosicché il consumatore sia in grado di calcolare, quantomeno approssimativamente, l’importo dell’indennità da versare in caso di recesso anticipato.

b)

[in caso di risposta affermativa al presente questione, lettera a)]:

Se l’articolo 10, paragrafo 2, lettera r), e l’articolo 14, paragrafo 1, seconda frase, della direttiva [2008/48] ostino a una normativa nazionale, per effetto della quale, in caso di informazioni incomplete ai sensi del medesimo articolo 10, paragrafo 2, lettera r), il termine ai fini dell’esercizio del diritto di recesso inizi comunque a decorrere con la conclusione del contratto estinguendosi unicamente il diritto del mutuante all’indennità relativa al rimborso anticipato del credito.

5)

Se l’articolo 10, paragrafo 2, lettera s), della direttiva [2008/48] debba essere interpretato nel senso che

a)

nel contratto di credito debbano essere parimenti indicati i diritti inerenti al recesso delle parti del contratto di credito previsti dalla normativa nazionale, in particolare il diritto di recesso del mutuatario per giusta causa ai sensi dell’articolo 314 del BGB nel caso di contratti di credito a durata determinata, con espressa menzione della disposizione che disciplina il diritto di recesso stesso.

b)

[in caso di risposta negativa alla presente questione, lettera a)]:

esso non osti ad una normativa nazionale, ai sensi della quale la menzione di un diritto speciale di recesso costituisca un’informazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, lettera s), della direttiva [2008/48];

c)

debba esser fatto riferimento, per tutti i diritti delle parti relativi al recesso dal contratto di credito, ai termini e ai requisiti di forma della relativa dichiarazione prescritti ai fini dell’esercizio del diritto medesimo.

6)

Se l’articolo 10, paragrafo 2, lettera t), della direttiva [2008/48] debba essere interpretato nel senso che nel contratto di credito debbano essere indicati i requisiti di forma essenziali di un reclamo e/o ricorso nel meccanismo stragiudiziale di reclamo e di ricorso e se sia insufficiente il pertinente rinvio ad un regolamento di procedura relativo a detto meccanismo consultabile su Internet.

7)

Se, in un contratto di credito ai consumatori, sia escluso che il mutuante possa avvalersi dell’eccezione di decadenza contro l’esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, prima frase, della direttiva [2008/48],

a)

qualora una delle informazioni obbligatorie prescritte dall’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva [2008/48] non sia contenuta nel contratto di credito come richiesto, né sia stata opportunamente fornita successivamente e, conseguentemente, pertanto il termine ai fini dell’esercizio del recesso non abbia iniziato a decorrere ex articolo 14, paragrafo 1, della direttiva [2008/48];

b)

[in caso di risposta negativa alla presente questione, lettera a)]:

qualora la decadenza si fondi, essenzialmente, sul periodo decorso dalla conclusione del contratto e/o sul pieno adempimento del contratto da ciascuna parte contrattuale e/o sulla comunicazione da parte del mutuante relativa all’avvenuto rimborso del prestito o sulla restituzione delle garanzie del credito e/o (in caso di contratto di vendita collegato al contratto di credito) sull’uso o sulla cessione del bene finanziato da parte del consumatore, senza che quest’ultimo fosse peraltro a conoscenza della conservazione del proprio diritto di recesso, nel periodo de quo e nelle circostanze della specie e non dovendo rispondere di tale ignoranza, laddove il mutuante non potesse del pari ritenere che il consumatore ne fosse al corrente.

8)

Se, in un contratto di credito ai consumatori, sia escluso che il mutuante si avvalga dell’eccezione di esercizio abusivo del diritto contro l’esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, prima frase, della direttiva [2008/48]

a)

qualora una delle informazioni obbligatorie prescritte dall’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva [2008/48] non sia debitamente contenuta nel contratto di credito né sia stata opportunamente fornita successivamente e il termine previsto ai fini dell’esercizio del diritto di recesso non abbia iniziato a decorrere ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva [2008/48];

b)

[in caso di risposta negativa alla presente questione, lettera a)]:

qualora l’esercizio abusivo del diritto si fondi, essenzialmente, sul periodo decorso dalla conclusione del contratto e/o sul pieno adempimento del contratto da ciascuna parte contrattuale e/o sulla comunicazione da parte del mutuante relativa all’avvenuto rimborso del prestito o sulla restituzione delle garanzie del credito e/o (in caso di contratto di vendita collegato al contratto di credito) sull’uso o sulla cessione del bene finanziato da parte del consumatore, senza che quest’ultimo fosse peraltro a conoscenza della conservazione del proprio diritto di recesso, nel periodo de quo e nelle circostanze della specie e non dovendo rispondere di tale ignoranza, laddove il mutuante non potesse del pari ritenere che il consumatore ne fosse al corrente».

63

Con decisione del presidente della Corte del 18 dicembre 2020, le cause C‑33/20, C‑155/20 e C‑187/20 sono state riunite ai fini della fase orale e della sentenza.

Sulle questioni pregiudiziali

Osservazioni preliminari

64

Poiché talune questioni nelle cause C‑33/20, C‑155/20 e C‑187/20 sono simili o identiche, è opportuno esaminarle congiuntamente.

Sulla prima questione nella causa C‑187/20

65

Con la prima questione nella causa C‑187/20, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 10, paragrafo 2, lettere a), c) ed e), della direttiva 2008/48 debba essere interpretato nel senso che il contratto di credito deve indicare in modo chiaro e conciso che si tratta, nel caso in cui ricorra tale ipotesi, di un «contratto di credito collegato» ai sensi dell’articolo 3, lettera n), di detta direttiva, e che tale contratto è concluso per una durata determinata.

66

Al riguardo, occorre ricordare che l’articolo 3, lettera n), della direttiva 2008/48 definisce la nozione di «contratto di credito collegato» nel modo seguente: «il credito in questione serve esclusivamente a finanziare un contratto relativo alla fornitura di merci specifiche o alla prestazione di servizi specifici; (...) i due contratti costituiscono oggettivamente un’unica operazione commerciale; si ritiene esistente un’unica operazione commerciale (...) qualora il creditore ricorra ai servizi del fornitore o del prestatore per la conclusione o la preparazione del contratto di credito o qualora le merci specifiche o la prestazione di servizi specifici siano esplicitamente individuati nel contratto di credito».

67

Nella causa C‑187/20, dalla decisione di rinvio risulta che i creditori si sono avvalsi dei servizi dei venditori E ed F per la predisposizione e la conclusione dei contratti di cui trattasi in detta causa e che il credito concesso conformemente a tali contratti era finalizzato esclusivamente a finanziare la fornitura di veicoli destinati ad uso privato. Pertanto, siffatti contratti devono essere considerati «contratti di credito collegati», ai sensi dell’articolo 3, lettera n), della direttiva 2008/48.

68

Inoltre, come risulta dalla decisione di rinvio, i contratti di cui trattasi nella causa C‑187/20 sono stati conclusi per una durata determinata.

69

A tal riguardo, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, lettere a), c) ed e), della direttiva 2008/48, nel contratto di credito devono figurare, in modo chiaro e conciso, il tipo di credito, la durata del contratto di credito e, in caso di credito sotto forma di dilazione di pagamento per un bene o un servizio specifici o di contratti di credito collegati, tale bene o servizio e il relativo prezzo in contanti.

70

Come emerge dall’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/48, letto alla luce del considerando 31 di quest’ultima, il requisito consistente nell’indicare, in un contratto di credito redatto su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, in modo chiaro e conciso, gli elementi previsti dalla disposizione de qua, è necessario affinché il consumatore sia in condizione di conoscere i propri diritti ed obblighi (sentenza del 26 marzo 2020, Kreissparkasse Saarlouis, C‑66/19, EU:C:2020:242, punto 35 e giurisprudenza ivi citata).

71

La conoscenza e una corretta comprensione, da parte del consumatore, degli elementi che il contratto di credito deve obbligatoriamente contenere, conformemente all’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/48, sono necessarie per la corretta esecuzione del contratto stesso (sentenza del 26 marzo 2020, Kreissparkasse Saarlouis, C‑66/19, EU:C:2020:242, punto 45).

72

Tale requisito contribuisce alla realizzazione dell’obiettivo perseguito dalla direttiva 2008/48, che consiste nel prevedere, in materia di credito ai consumatori, un’armonizzazione completa e obbligatoria in una serie di settori fondamentali, la quale viene ritenuta necessaria per garantire a tutti i consumatori dell’Unione europea un livello elevato ed equivalente di tutela dei loro interessi e per facilitare il sorgere di un efficiente mercato interno del credito al consumo (sentenza del 26 marzo 2020, Kreissparkasse Saarlouis, C‑66/19, EU:C:2020:242, punto 36 e giurisprudenza ivi citata).

73

Orbene, l’informazione secondo la quale, da un lato, il contratto di cui trattasi costituisce un «contratto di credito collegato», ai sensi dell’articolo 3, lettera n), della direttiva 2008/48 e, dall’altro, tale contratto è concluso per una durata determinata è di fondamentale importanza per il consumatore, giacché gli consente di conoscere realmente i propri diritti ed obblighi.

74

Pertanto, occorre rispondere alla prima questione nella causa C‑187/20 dichiarando che l’articolo 10, paragrafo 2, lettere a), c) ed e), della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che il contratto di credito deve indicare, in modo chiaro e conciso, che si tratta, nel caso in cui ricorra tale ipotesi, di un «contratto di credito collegato» ai sensi dell’articolo 3, lettera n), di detta direttiva, e che tale contratto è concluso per una durata determinata.

Sulla seconda questione nella causa C‑187/20

75

Con la sua seconda questione nella causa C‑187/20, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/48 debba essere interpretato nel senso che esso impone che un «contratto di credito collegato», ai sensi dell’articolo 3, lettera n), di tale direttiva, che serve esclusivamente a finanziare un contratto relativo alla fornitura di un bene e che prevede che l’importo del credito sia versato al venditore di tale bene, indichi che il consumatore è liberato dal proprio obbligo di pagare il prezzo di vendita fino a concorrenza dell’importo versato e che il venditore, ove il prezzo di vendita sia stato pagato integralmente, deve consegnargli il bene acquistato.

76

A tal riguardo, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/48, nel contratto di credito figurano, in modo chiaro e conciso, l’importo totale del credito e le condizioni di prelievo e, in caso di credito sotto forma di dilazione di pagamento per un bene o un servizio specifici o di contratti di credito collegati, tale bene o servizio e il relativo prezzo in contanti.

77

Per quanto riguarda i requisiti di forma relativi ai «contratti di credito collegati», ai sensi dell’articolo 3, lettera n), della direttiva 2008/48, l’articolo 10, paragrafo 2, di tale direttiva impone unicamente che nel contratto di credito figurino il bene o il servizio interessato e il relativo prezzo in contanti.

78

Sebbene l’articolo 10, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2008/48 preveda che l’importo totale del credito e le condizioni di prelievo debbano obbligatoriamente figurare nel contratto di credito, nessuna disposizione della medesima impone, invece, che in tale contratto figurino le conseguenze di detto prelievo per quanto concerne il rapporto contrattuale tra il consumatore e il venditore del bene o del servizio finanziato mediante il credito.

79

Ciò premesso, l’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/48 non osta a che, di comune accordo, le parti del contratto di credito precisino tali conseguenze nel contratto.

80

Date siffatte circostanze, occorre rispondere alla seconda questione nella causa C‑187/20 dichiarando che l’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che esso non impone che un «contratto di credito collegato», ai sensi dell’articolo 3, lettera n), di tale direttiva, che serve esclusivamente a finanziare un contratto relativo alla fornitura di un bene e che prevede che l’importo del credito sia versato al venditore di tale bene, indichi che il consumatore è liberato dal proprio obbligo di pagare il prezzo di vendita fino a concorrenza dell’importo versato e che il venditore, sempreché il prezzo di vendita sia stato pagato integralmente, deve consegnargli il bene acquistato.

Sulla prima questione nelle cause C‑33/20 e C‑155/20 e sulla terza questione nella causa C‑187/20

81

Con la sua prima questione nelle cause C‑33/20 e C‑155/20 e con la sua terza questione nella causa C‑187/20, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 10, paragrafo 2, lettera l), della direttiva 2008/48 debba essere interpretato nel senso che il contratto di credito deve indicare, sotto forma di percentuale concreta, il tasso d’interesse di mora applicabile al momento della conclusione del contratto di credito e deve descrivere in modo concreto il meccanismo di modifica del tasso d’interesse di mora.

82

Occorre ricordare che, a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, primo comma, di tale direttiva, il contratto di credito deve essere redatto su supporto cartaceo o su altro supporto durevole. L’articolo 10, paragrafo 2, lettera l), di detta direttiva dispone che nel contratto di credito figurano, in modo chiaro e conciso, il tasso degli interessi in caso di ritardi di pagamento applicabile al momento della conclusione del contratto di credito e le modalità di modifica dello stesso nonché, se applicabili, le penali per inadempimento.

83

Dalle decisioni di rinvio risulta che i contratti di cui trattasi in ciascuno dei procedimenti principali precisavano che il tasso annuale degli interessi di mora è pari «al tasso d’interesse di base maggiorato di 5 punti percentuali». Da tali decisioni risulta altresì che il documento intitolato «Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori», consegnato ai consumatori in tali cause, specificava che «il tasso annuale degli interessi di mora è pari al rispettivo tasso d’interesse di base maggiorato di 5 punti percentuali. Il tasso d’interesse di base è determinato dalla Banca federale tedesca e fissato rispettivamente il 1o gennaio e il 1o luglio di ogni anno». Tuttavia, come risulta da dette decisioni, il succitato documento non era parte integrante di tali contratti. Solo il contratto di cui trattasi nella causa C‑187/20, concluso tra JL e la BMW Bank, prevedeva espressamente che «il tasso d’interesse di base viene determinato rispettivamente il 1o gennaio e il 1o luglio di ogni anno e pubblicato dalla Banca federale tedesca nel Bundesanzeiger».

84

A tal riguardo, dalla giurisprudenza della Corte risulta che, sebbene il contratto di credito non debba necessariamente essere redatto in un unico documento, ciò non toglie che tutti gli elementi di cui all’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/48 debbano essere redatti su supporto cartaceo o su altro supporto durevole (v., in tal senso, sentenza del 9 novembre 2016, Home Credit Slovakia, C‑42/15, EU:C:2016:842, punto 45 e dispositivo).

85

Nei limiti in cui gli elementi di cui all’articolo 10, paragrafo 2, di tale direttiva devono essere menzionati in modo chiaro e conciso, è necessario che il contratto di credito contenga un rinvio chiaro e preciso agli altri supporti cartacei o durevoli contenenti siffatti elementi, effettivamente consegnati al consumatore prima della conclusione del contratto in modo da consentirgli di conoscere realmente l’insieme dei propri diritti ed obblighi (sentenza del 9 novembre 2016, Home Credit Slovakia, C‑42/15, EU:C:2016:842, punto 34).

86

Pertanto, spetta al giudice del rinvio valutare se ciò si verifichi nei procedimenti principali.

87

Con riferimento all’interpretazione dell’articolo 10, paragrafo 2, lettera l), della direttiva 2008/48, occorre constatare che la formulazione di tale disposizione impone che nel contratto di credito figuri il tasso degli interessi in caso di ritardi di pagamento applicabile in un momento specifico, ossia quello della conclusione di detto contratto. Inoltre, per quanto riguarda la modifica di tale tasso successivamente alla conclusione di detto contratto, tale disposizione prevede l’obbligo di indicare le modalità di modifica del summenzionato tasso.

88

Come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale ai paragrafi da 57 a 60 delle sue conclusioni, dalla formulazione dell’articolo 10, paragrafo 2, lettera l), della direttiva 2008/48 risulta che nel contratto di credito deve figurare il tasso degli interessi in caso di ritardi di pagamento, applicabile al momento della conclusione del contratto, in modo concreto, sotto forma di percentuale, e non soltanto la definizione di detto tasso o la formula di calcolo utilizzata a tale scopo.

89

Per quanto riguarda l’impianto sistematico di tale direttiva, dalla definizione del tasso annuo effettivo globale, del tasso debitore e del tasso debitore fisso, contenuta nell’articolo 3 di detta direttiva, risulta che tali diversi tipi di tasso devono essere espressi in percentuale.

90

Per quanto concerne gli obiettivi della medesima direttiva e, più concretamente, del suo articolo 10, come ricordato al punto 70 della presente sentenza, il requisito consistente nell’indicare, in un contratto di credito, in modo chiaro e conciso, gli elementi previsti da tale disposizione, è necessario affinché il consumatore sia in condizione di conoscere i propri diritti ed obblighi.

91

Orbene, quando un contratto concluso da un consumatore, per quanto attiene alle informazioni da fornire obbligatoriamente ex articolo 10 della direttiva 2008/48, rinvia a talune disposizioni di diritto nazionale, il consumatore non è in grado, sulla base del contratto, di determinare la portata del proprio impegno contrattuale (v., in tal senso, sentenza del 26 marzo 2020, Kreissparkasse Saarlouis, C‑66/19, EU:C:2020:242, punto 44).

92

Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 64 delle sue conclusioni, l’obbligo di indicare, nel contratto di credito, il tasso d’interesse di mora concreto, espresso in percentuale, consente al consumatore di conoscere le conseguenze del suo eventuale ritardo di pagamento.

93

Poiché il tasso d’interesse di mora applicabile al momento della conclusione del contratto di credito costituisce un’informazione espressa in cifre, contrariamente a quanto accade, in particolare, nel caso di un tasso d’interesse variabile, il primo di tali tassi deve essere indicato in modo concreto, nel contratto di credito, sotto forma di percentuale.

94

Per quanto riguarda l’obbligo, previsto dall’articolo 10, paragrafo 2, lettera l), della direttiva 2008/48, di indicare nel contratto di credito, in modo chiaro e conciso, le modalità di modifica del tasso degli interessi in caso di ritardi di pagamento nell’ipotesi in cui, come nei procedimenti principali, le parti del contratto di credito in questione abbiano convenuto che il tasso d’interesse di mora sia modificato in funzione della variazione del tasso d’interesse di base determinato dalla banca centrale di uno Stato membro e pubblicato nella gazzetta ufficiale di tale Stato membro che sia facilmente consultabile, un rinvio, operato in tale contratto, a detto tasso d’interesse di base è idoneo a consentire a un consumatore medio ragionevolmente attento e avveduto di conoscere e comprendere il meccanismo di modifica di tale tasso d’interesse di mora, a condizione che il metodo di calcolo di quest’ultimo tasso sia illustrato in detto contratto. Al riguardo, devono essere soddisfatte due condizioni. In primo luogo, l’illustrazione di tale metodo di calcolo deve essere facilmente comprensibile per un consumatore medio che non disponga di conoscenze specialistiche nel settore finanziario e detta illustrazione deve consentirgli di calcolare il tasso d’interesse di mora sulla base delle informazioni fornite nel contratto di credito. In secondo luogo, la frequenza della modifica di detto tasso d’interesse di base, che è determinata dalle disposizioni nazionali, deve parimenti essere illustrata in tale contratto (v., per analogia, sentenza del 3 marzo 2020, Gómez del Moral Guasch, C‑125/18, EU:C:2020:138, punto 53).

95

Pertanto, occorre rispondere alla prima questione nelle cause C‑33/20 e C‑155/20 e alla terza questione nella causa C‑187/20 dichiarando che l’articolo 10, paragrafo 2, lettera l), della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che il contratto di credito deve indicare, sotto forma di percentuale concreta, il tasso d’interesse di mora applicabile al momento della conclusione di tale contratto e deve descrivere in modo concreto il meccanismo di modifica del tasso d’interesse di mora. Nel caso in cui le parti del contratto di credito in questione abbiano convenuto che il tasso d’interesse di mora sia modificato in funzione della variazione del tasso d’interesse di base determinato dalla banca centrale di uno Stato membro e pubblicato in una gazzetta ufficiale facilmente consultabile, un rinvio, operato in tale contratto, a detto tasso d’interesse di base è sufficiente, a condizione che il metodo di calcolo del tasso d’interesse di mora in funzione del tasso d’interesse di base sia illustrato in detto contratto. A tal riguardo, devono essere soddisfatte due condizioni. In primo luogo, l’illustrazione di tale metodo di calcolo deve essere facilmente comprensibile per un consumatore medio che non disponga di conoscenze specialistiche nel settore finanziario e deve consentirgli di calcolare il tasso d’interesse di mora sulla base delle informazioni fornite nel medesimo contratto. In secondo luogo, la frequenza della modifica di detto tasso d’interesse di base, che è determinata dalle disposizioni nazionali, deve parimenti essere illustrata nel contratto di credito in questione.

Sulla seconda questione nelle cause C‑33/20 e C‑155/20 e sulla quarta questione nella causa C‑187/20

96

Con la sua seconda questione nelle cause C‑33/20 e C‑155/20 e la sua quarta questione nella causa C‑187/20, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 10, paragrafo 2, lettera r), della direttiva 2008/48 debba essere interpretato nel senso che il contratto di credito, ai fini del calcolo dell’indennizzo dovuto in caso di rimborso anticipato del mutuo, deve indicare una formula aritmetica concreta e comprensibile per il consumatore, in maniera tale che il medesimo possa calcolare l’importo dell’indennizzo dovuto in caso di rimborso anticipato.

97

Allo scopo di rispondere a tali questioni, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, lettera r), della direttiva 2008/48, nel contratto di credito devono figurare, in modo chiaro e conciso, «il diritto al rimborso anticipato, la relativa procedura nonché, se del caso, le informazioni sul diritto del creditore a ottenere un indennizzo e le relative modalità di calcolo».

98

Nel caso di specie, dalle decisioni di rinvio risulta che i contratti di credito di cui trattasi nei procedimenti principali prevedono che «la banca calcola la perdita secondo il quadro aritmetico finanziario stabilito dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia)».

99

A tal riguardo, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, nel caso in cui la direttiva 2008/48 preveda un obbligo, a carico del professionista, d’informare il consumatore in ordine al contenuto dell’impegno contrattuale al medesimo proposto, di cui alcuni elementi siano determinati da disposizioni legislative o regolamentari cogenti di uno Stato membro, il professionista ha l’obbligo di comunicare al consumatore in modo chiaro e conciso il contenuto delle disposizioni medesime affinché egli sia in condizione di conoscere i propri diritti ed obblighi (v., in tal senso, sentenza del 26 marzo 2020, Kreissparkasse Saarlouis, C‑66/19, EU:C:2020:242, punto 46 e giurisprudenza ivi citata).

100

Sebbene non sia necessario, a tal fine, per quanto riguarda l’indennizzo dovuto in caso di rimborso anticipato di cui all’articolo 10, paragrafo 2, lettera r), della direttiva 2008/48, che il contratto di credito precisi la formula aritmetica tramite la quale tale indennizzo sarà calcolato, esso deve tuttavia indicare la modalità di calcolo dello stesso in modo concreto e facilmente comprensibile per un consumatore medio, in maniera tale che quest’ultimo possa determinare l’importo dell’indennizzo dovuto in caso di rimborso anticipato sulla base delle informazioni fornite nel contratto di credito.

101

Orbene, un mero rinvio, ai fini del calcolo dell’indennizzo dovuto in caso di rimborso anticipato del mutuo, al quadro aritmetico finanziario stabilito da un organo giurisdizionale nazionale, nella fattispecie dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia), non soddisfa l’obbligo, ricordato al punto 99 della presente sentenza, di informare il consumatore in ordine al contenuto del proprio impegno contrattuale.

102

Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda questione nelle cause C‑33/20 e C‑155/20 e alla quarta questione nella causa C‑187/20 dichiarando che l’articolo 10, paragrafo 2, lettera r), della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che il contratto di credito, ai fini del calcolo dell’indennizzo dovuto in caso di rimborso anticipato del mutuo, deve indicare le modalità di calcolo di detto indennizzo in modo concreto e facilmente comprensibile per un consumatore medio, in maniera tale che quest’ultimo possa determinare l’importo dell’indennizzo dovuto in caso di rimborso anticipato sulla base delle informazioni fornite in detto contratto.

Sulla terza questione nelle cause C‑33/20 e C‑155/20 e sulla quinta questione nella causa C‑187/20

103

Con la sua terza questione nelle cause C‑33/20 e C‑155/20 e con la sua quinta questione nella causa C‑187/20, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/48 debba essere interpretato nel senso che nel contratto di credito devono figurare tutte le situazioni in cui la normativa nazionale riconosce un diritto di scioglimento alle parti del contratto di credito, come il diritto di scioglimento per giusta causa del mutuatario, e se tale contratto debba indicare il termine e la forma della dichiarazione di recesso in ciascuna di tali situazioni.

104

In via preliminare, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, lettera s), della direttiva 2008/48, nel contratto di credito deve figurare, in modo chiaro e conciso, «la procedura da seguire per l’esercizio del diritto di scioglimento del contratto di credito».

105

Inoltre, l’articolo 13 di tale direttiva stabilisce le condizioni alle quali il consumatore e il creditore possono sciogliere il contratto di credito concluso per una durata indeterminata, fermo restando che detta direttiva non conferisce alcun diritto in tal senso per quanto riguarda i contratti conclusi per una durata determinata. In tali circostanze, il riferimento al «diritto di scioglimento», contenuto nell’articolo 10, paragrafo 2, lettera s), della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che riguarda il diritto di scioglimento di cui all’articolo 13 di detta direttiva.

106

Ne consegue che la direttiva 2008/48 non prevede alcun obbligo di includere nel contratto di credito una qualsiasi informazione relativa al diritto di scioglimento dei contratti di credito conclusi per una durata determinata.

107

Come risulta dalle decisioni di rinvio nei procedimenti principali, i contratti di cui trattasi nei suddetti procedimenti sono stati conclusi per una durata determinata.

108

A tal riguardo, occorre ricordare che, per quanto attiene ai contratti rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2008/48, gli Stati membri non possono introdurre obblighi per le parti del contratto non previsti dalla direttiva di cui trattasi qualora quest’ultima contenga disposizioni armonizzate nella materia oggetto di siffatti obblighi (sentenza del 9 novembre 2016, Home Credit Slovakia, C‑42/15, EU:C:2016:842, punto 55).

109

Orbene, l’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/48 opera una siffatta armonizzazione per quanto riguarda gli elementi che devono essere obbligatoriamente inclusi nel contratto di credito (sentenza del 9 novembre 2016, Home Credit Slovakia, C‑42/15, EU:C:2016:842, punto 56).

110

Certamente, uno Stato membro può prevedere, nella sua normativa nazionale, la possibilità di scioglimento dei contratti di credito conclusi per una durata determinata. Tuttavia, l’articolo 10, paragrafo 2, lettera s), della direttiva 2008/48 e l’articolo 13 della stessa, in combinato disposto con l’articolo 22, paragrafo 1, di tale direttiva, ostano a che la normativa di uno Stato membro preveda l’obbligo di menzionare, in un siffatto contratto di credito, un’informazione relativa a un diritto di scioglimento previsto non dalla direttiva 2008/48, bensì unicamente da tale normativa nazionale.

111

Ciò premesso, la direttiva 2008/48 non osta a che le parti del contratto di credito che abbiano deciso, di comune accordo, di prevedere un diritto di scioglimento di detto contratto al di fuori dei casi contemplati dall’articolo 13 della medesima, menzionino tale diritto nel contratto in parola (v., in tal senso, sentenza del 9 novembre 2016, Home Credit Slovakia, C‑42/15, EU:C:2016:842, punti 5758).

112

Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla terza questione nelle cause C‑33/20 e C‑155/20 e alla quinta questione nella causa C‑187/20 dichiarando che l’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che esso non impone che nel contratto di credito vengano menzionate tutte le situazioni in cui un diritto di scioglimento del contratto di credito viene riconosciuto alle parti non da detta direttiva, bensì unicamente dalla normativa nazionale.

Sulla quarta questione nella causa C‑155/20 e sulla settima questione nella causa C‑187/20

113

Con la sua quarta questione nella causa C‑155/20 e con la sua settima questione nella causa C‑187/20, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la direttiva 2008/48 debba essere interpretata nel senso che essa osta a che il creditore eccepisca la decadenza dal diritto in occasione dell’esercizio, da parte del consumatore, del suo diritto di recesso a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, ove una delle indicazioni obbligatorie di cui all’articolo 10, paragrafo 2, di tale direttiva non figurasse nel contratto di credito né sia stata debitamente comunicata in un momento successivo, e ove tale consumatore ignorasse l’esistenza del proprio diritto di recesso senza essere responsabile di tale ignoranza.

114

Al fine di rispondere a tali questioni, occorre ricordare che, come emerge dall’articolo 14, paragrafo 1, secondo comma, lettera b), della direttiva 2008/48, il termine di recesso di quattordici giorni inizia a decorrere solo nel momento in cui le informazioni di cui all’articolo 10 di detta direttiva siano state comunicate al consumatore, se tale circostanza è successiva alla data della conclusione del contratto di credito. Detto articolo 10 elenca le informazioni che devono figurare nei contratti di credito.

115

Come risulta dal punto 108 della presente sentenza, per quanto attiene ai contratti rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2008/48, gli Stati membri non possono introdurre obblighi per le parti del contratto non previsti dalla direttiva di cui trattasi qualora quest’ultima contenga disposizioni armonizzate nella materia oggetto di siffatti obblighi.

116

Orbene, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 101 delle sue conclusioni, le condizioni temporali relative all’esercizio, da parte del consumatore, del suo diritto di recesso, rientrano nell’armonizzazione operata dall’articolo 14 della direttiva 2008/48.

117

Pertanto, poiché la direttiva 2008/48 non prevede alcuna limitazione temporale all’esercizio, da parte del consumatore, del suo diritto di recesso nel caso in cui dette informazioni non gli siano state comunicate, una limitazione del genere non può essere imposta, in uno Stato membro, dalla normativa nazionale.

118

Occorre dunque rispondere alla quarta questione nella causa C‑155/20 e alla settima questione nella causa C‑187/20 dichiarando che l’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che esso osta a che il creditore eccepisca la decadenza dal diritto in occasione dell’esercizio, da parte del consumatore, del suo diritto di recesso conformemente a detta disposizione, ove una delle indicazioni obbligatorie di cui all’articolo 10, paragrafo 2, di tale direttiva non figurasse nel contratto di credito né sia stata debitamente comunicata in un momento successivo, indipendentemente dalla questione se detto consumatore ignorasse l’esistenza del proprio diritto di recesso senza essere responsabile di tale ignoranza.

Sulla quinta questione nella causa C‑155/20 e sull’ottava questione nella causa C‑187/20

119

Con la sua quinta questione nella causa C‑155/20 e con la sua ottava questione nella causa C‑187/20, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la direttiva 2008/48 debba essere interpretata nel senso che essa osta a che il creditore possa validamente ritenere che il consumatore abbia abusato del suo diritto di recesso, previsto dall’articolo 14, paragrafo 1, di tale direttiva, ove, da un lato, una delle indicazioni obbligatorie di cui all’articolo 10, paragrafo 2, di detta direttiva non figurasse nel contratto di credito né sia stata debitamente comunicata in un momento successivo, e, dall’altro, tale consumatore ignorasse l’esistenza del proprio diritto di recesso senza essere responsabile di tale ignoranza.

120

Al fine di rispondere a dette questioni, occorre constatare che la direttiva 2008/48 non contiene disposizioni che disciplinino la questione dell’abuso, da parte del consumatore, dei diritti che tale direttiva gli conferisce.

121

Ciò premesso, occorre verificare se l’esercizio, da parte del consumatore, del suo diritto di recesso, a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, sia limitato a causa dell’applicazione, nel caso di specie, del principio generale del diritto dell’Unione secondo il quale i singoli non possono avvalersi fraudolentemente o abusivamente delle norme di tale diritto.

122

Come emerge dalla giurisprudenza della Corte, la prova di una pratica abusiva richiede, da una parte, un insieme di circostanze oggettive dalle quali risulti che, nonostante il rispetto formale delle condizioni previste dalla normativa dell’Unione, l’obiettivo perseguito da tale normativa non sia stato conseguito e, dall’altra, un elemento soggettivo consistente nella volontà di ottenere un vantaggio derivante dalla normativa dell’Unione per mezzo della creazione artificiosa delle condizioni necessarie per il suo ottenimento (sentenza del 26 febbraio 2019, T Danmark e Y Denmark, C‑116/16 e C‑117/16, EU:C:2019:135, punto 97 e giurisprudenza ivi citata).

123

Per quanto riguarda l’obiettivo perseguito dall’articolo 14 della direttiva 2008/48, si deve constatare, da un lato, che esso è quello di consentire al consumatore di scegliere il contratto più consono alle sue esigenze e quindi di rinunciare agli effetti di un contratto che, dopo la sua conclusione, si riveli, entro il termine di riflessione previsto per l’esercizio del diritto di recesso, inadeguato alle esigenze di tale consumatore (v., per analogia, sentenza del 19 dicembre 2019, Rust-Hackner e a., da C‑355/18 a C‑357/18 e C‑479/18, EU:C:2019:1123, punto 101).

124

D’altro lato, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale ai paragrafi 117 e 118 delle sue conclusioni, l’obiettivo dell’articolo 14, paragrafo 1, secondo comma, lettera b), della direttiva 2008/48 consiste nel garantire che il consumatore riceva tutte le informazioni necessarie per valutare la portata del proprio impegno contrattuale e di sanzionare il creditore che non gli comunichi le informazioni di cui all’articolo 10 di tale direttiva.

125

Infatti, le sanzioni previste dalle direttive dell’Unione in materia di tutela dei consumatori sono destinate a dissuadere il professionista dal violare gli obblighi che gli incombono, conformemente alle disposizioni di tali direttive, nei confronti del consumatore (v., per analogia, sentenze del 30 aprile 2014, Kásler e Káslerné Rábai, C‑26/13, EU:C:2014:282, punto 84, e del 25 novembre 2020, Banca B., C‑269/19, EU:C:2020:954, punti 3438).

126

Pertanto, ove il professionista non abbia comunicato al consumatore le informazioni di cui all’articolo 10 della direttiva 2008/48 e il consumatore decida di recedere dal contratto di credito oltre il termine di quattordici giorni successivi alla conclusione del medesimo, tale professionista non può addebitare a detto consumatore un abuso del suo diritto di recesso, anche qualora il lasso di tempo trascorso tra la conclusione di tale contratto e il recesso da parte del consumatore sia considerevole.

127

Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla quinta questione nella causa C‑155/20 e all’ottava questione nella causa C‑187/20 dichiarando che la direttiva 2008/48 deve essere interpretata nel senso che essa osta a che il creditore possa validamente ritenere che il consumatore abbia abusato del suo diritto di recesso, previsto dall’articolo 14, paragrafo 1, di tale direttiva, ove una delle indicazioni obbligatorie di cui all’articolo 10, paragrafo 2, di detta direttiva non figurasse nel contratto di credito né sia stata debitamente comunicata in un momento successivo, indipendentemente dalla questione se detto consumatore ignorasse l’esistenza del proprio diritto di recesso.

Sulla sesta questione nella causa C‑187/20

128

Con la sua sesta questione nella causa C‑187/20, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 10, paragrafo 2, lettera t), della direttiva 2008/48 debba essere interpretato nel senso che il contratto di credito deve indicare i requisiti di forma essenziali ai quali è subordinato l’avvio di un meccanismo extragiudiziale di reclamo o di ricorso o se sia sufficiente che detto contratto rinvii al riguardo a un regolamento di procedura consultabile su Internet.

129

A tal proposito, l’articolo 10, paragrafo 2, lettera t), della direttiva 2008/48 dispone che nel contratto di credito deve figurare, in modo chiaro e conciso, «l’eventuale esistenza di un meccanismo extragiudiziale di reclamo e di ricorso a disposizione del consumatore e, se tale meccanismo esiste, le modalità di accesso allo stesso».

130

Secondo costante giurisprudenza, per quanto riguarda l’interpretazione delle disposizioni del diritto dell’Unione si deve tener conto non soltanto del loro tenore letterale, ma anche del loro contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui esse fanno parte (sentenza del 25 giugno 2020, Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände, C‑380/19, EU:C:2020:498, punto 25 e giurisprudenza ivi citata).

131

Per quanto riguarda il contesto in cui si inserisce l’articolo 10, paragrafo 2, lettera t), della direttiva 2008/48, occorre rilevare che l’articolo 10, paragrafo 2, di tale direttiva precisa che l’informazione contemplata da detta disposizione, ivi comprese le modalità di accesso a un meccanismo extragiudiziale di reclamo e di ricorso a disposizione del consumatore, deve essere menzionata in modo chiaro e conciso.

132

Ne consegue che l’informazione che figura nel contratto di credito al riguardo deve essere sufficientemente chiara e completa per consentire ai consumatori di presentare un reclamo o un ricorso del genere, ma non deve riprodurre tutte le norme procedurali relative a un siffatto meccanismo.

133

Per quanto riguarda lo scopo dell’articolo 10, paragrafo 2, lettera t), della direttiva 2008/48, occorre constatare che tale disposizione mira a garantire un livello elevato di protezione dei consumatori provvedendo affinché questi ultimi possano, su base volontaria, presentare reclami o ricorsi nei confronti di creditori dinanzi a organismi che offrono procedure di risoluzione alternativa delle controversie (v., per analogia, sentenza del 25 giugno 2020, Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände, C‑380/19, EU:C:2020:498, punto 26).

134

Per potersi avvalere di tale possibilità, i consumatori devono essere informati dei meccanismi extragiudiziali di ricorso esistenti. A tal riguardo, quando sorge una controversia, i consumatori devono essere in grado di identificare rapidamente quali fra gli organismi di risoluzione alternativa delle controversie siano competenti a trattare il loro reclamo e sapere se il professionista coinvolto intenda partecipare al procedimento trasmesso a un tale organismo (v., per analogia, sentenza del 25 giugno 2020, Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände, C‑380/19, EU:C:2020:498, punto 27).

135

L’articolo 10, paragrafo 2, lettera t), della direttiva 2008/48 mira quindi a garantire, da un lato, che il consumatore possa decidere, con piena cognizione dei fatti, se sia opportuno ricorrere a uno dei meccanismi extragiudiziali di reclamo e di ricorso e, dall’altro, che egli sia effettivamente in grado di presentare un reclamo o un ricorso del genere sulla base delle informazioni che figurano nel contratto di credito.

136

Come indicato dall’avvocato generale al paragrafo 94 delle sue conclusioni, è essenziale, a tal fine, che il consumatore sia informato, in primo luogo, di tutti i meccanismi extragiudiziali di reclamo o di ricorso a sua disposizione e, se del caso, del costo di ciascuno di essi, in secondo luogo, del fatto che il reclamo o il ricorso debba essere presentato per posta o per via elettronica, in terzo luogo, dell’indirizzo fisico o di posta elettronica al quale tale reclamo o tale ricorso deve essere inviato e, in quarto luogo, degli altri requisiti di forma ai quali tale reclamo o tale ricorso è soggetto.

137

Per quanto riguarda le informazioni di cui al punto precedente, un mero rinvio, operato nel contratto di credito, a un regolamento di procedura consultabile su Internet o a un altro atto o documento vertente sulle modalità dei meccanismi extragiudiziali di reclamo e di ricorso non è sufficiente (v., per analogia, sentenza del 26 marzo 2020, Kreissparkasse Saarlouis, C‑66/19, EU:C:2020:242, punto 47 e giurisprudenza ivi citata).

138

Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla sesta questione nella causa C‑187/20 dichiarando che l’articolo 10, paragrafo 2, lettera t), della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che nel contratto di credito devono essere menzionate le informazioni essenziali riguardanti tutti i meccanismi extragiudiziali di reclamo o di ricorso a disposizione del consumatore e, se del caso, il costo di ciascuno di essi, il fatto che il reclamo o il ricorso debba essere presentato per posta o per via elettronica, l’indirizzo fisico o di posta elettronica al quale tale reclamo o tale ricorso deve essere inviato e gli altri requisiti di forma ai quali tale reclamo o tale ricorso è soggetto. Per quanto riguarda dette informazioni, un mero rinvio, operato nel contratto di credito, a un regolamento di procedura consultabile su Internet o a un altro atto o documento vertente sulle modalità dei meccanismi extragiudiziali di reclamo e di ricorso non è sufficiente.

Sulle spese

139

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara:

 

1)

L’articolo 10, paragrafo 2, lettere a), c) ed e) della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il contratto di credito deve indicare in modo chiaro e conciso che si tratta, nel caso in cui ricorra tale ipotesi, di un «contratto di credito collegato» ai sensi dell’articolo 3, lettera n), di detta direttiva, e che tale contratto è concluso per una durata determinata.

 

2)

L’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che esso non impone che un «contratto di credito collegato», ai sensi dell’articolo 3, lettera n), di tale direttiva, che serve esclusivamente a finanziare un contratto relativo alla fornitura di un bene e che prevede che l’importo del credito sia versato al venditore di tale bene, indichi che il consumatore è liberato dal proprio obbligo di pagare il prezzo di vendita fino a concorrenza dell’importo versato e che il venditore, sempreché il prezzo di vendita sia stato pagato integralmente, deve consegnargli il bene acquistato.

 

3)

L’articolo 10, paragrafo 2, lettera l), della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che il contratto di credito deve indicare, sotto forma di percentuale concreta, il tasso d’interesse di mora applicabile al momento della conclusione di tale contratto e deve descrivere in modo concreto il meccanismo di modifica del tasso d’interesse di mora. Nel caso in cui le parti del contratto di credito in questione abbiano convenuto che il tasso d’interesse di mora sia modificato in funzione della variazione del tasso d’interesse di base determinato dalla banca centrale di uno Stato membro e pubblicato in una gazzetta ufficiale facilmente consultabile, un rinvio, operato in tale contratto, a detto tasso d’interesse di base è sufficiente, a condizione che il metodo di calcolo del tasso d’interesse di mora in funzione del tasso d’interesse di base sia illustrato in detto contratto. A tal riguardo, devono essere soddisfatte due condizioni. In primo luogo, l’illustrazione di tale metodo di calcolo deve essere facilmente comprensibile per un consumatore medio che non disponga di conoscenze specialistiche nel settore finanziario e deve consentirgli di calcolare il tasso d’interesse di mora sulla base delle informazioni fornite nel medesimo contratto. In secondo luogo, la frequenza della modifica di detto tasso d’interesse di base, che è determinata dalle disposizioni nazionali, deve parimenti essere illustrata nel contratto di credito in questione.

 

4)

L’articolo 10, paragrafo 2, lettera r), della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che il contratto di credito, ai fini del calcolo dell’indennizzo dovuto in caso di rimborso anticipato del mutuo, deve indicare le modalità di calcolo di detto indennizzo in modo concreto e facilmente comprensibile per un consumatore medio, in maniera tale che quest’ultimo possa determinare l’importo dell’indennizzo dovuto in caso di rimborso anticipato sulla base delle informazioni fornite in detto contratto.

 

5)

L’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che esso non impone che nel contratto di credito vengano menzionate tutte le situazioni in cui un diritto di scioglimento del contratto di credito viene riconosciuto alle parti non da detta direttiva, bensì unicamente dalla normativa nazionale.

 

6)

L’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che esso osta a che il creditore eccepisca la decadenza dal diritto in occasione dell’esercizio, da parte del consumatore, del suo diritto di recesso conformemente a detta disposizione, ove una delle indicazioni obbligatorie di cui all’articolo 10, paragrafo 2, di tale direttiva non figurasse nel contratto di credito né sia stata debitamente comunicata in un momento successivo, indipendentemente dalla questione se detto consumatore ignorasse l’esistenza del proprio diritto di recesso senza essere responsabile di tale ignoranza.

 

7)

La direttiva 2008/48 deve essere interpretata nel senso che essa osta a che il creditore possa validamente ritenere che il consumatore abbia abusato del suo diritto di recesso, previsto dall’articolo 14, paragrafo 1, di tale direttiva, ove una delle indicazioni obbligatorie di cui all’articolo 10, paragrafo 2, di detta direttiva non figurasse nel contratto di credito né sia stata debitamente comunicata in un momento successivo, indipendentemente dalla questione se detto consumatore ignorasse l’esistenza del proprio diritto di recesso.

 

8)

L’articolo 10, paragrafo 2, lettera t), della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che nel contratto di credito devono essere menzionate le informazioni essenziali riguardanti tutti i meccanismi extragiudiziali di reclamo o di ricorso a disposizione del consumatore e, se del caso, il costo di ciascuno di essi, il fatto che il reclamo o il ricorso debba essere presentato per posta o per via elettronica, l’indirizzo fisico o di posta elettronica al quale tale reclamo o tale ricorso deve essere inviato e gli altri requisiti di forma ai quali tale reclamo o tale ricorso è soggetto. Per quanto riguarda dette informazioni, un mero rinvio, operato nel contratto di credito, a un regolamento di procedura consultabile su Internet o a un altro atto o documento vertente sulle modalità dei meccanismi extragiudiziali di reclamo e di ricorso non è sufficiente.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.

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