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Document 62020CC0704

Conclusioni dell’avvocato generale J. Richard de la Tour, presentate il 21 giugno 2022.


Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2022:489

 CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

JEAN RICHARD DE LA TOUR

presentate il 21 giugno 2022 ( 1 )

Cause riunite C‑704/20 e C‑39/21

Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

contro

C,

B (C‑704/20)

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Consiglio di Stato, Paesi Bassi)]

e

X

contro

Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (C‑39/21)

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal rechtbank Den Haag, zittingsplaats ’s-Hertogenbosch (Tribunale dell’Aia, sede di ’s‑Hertogenbosch, Paesi Bassi)]

«Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Trattenimento di cittadini di paesi terzi – Diritto fondamentale alla libertà – Articolo 6 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Condizioni di legittimità del trattenimento – Direttiva 2008/115/CE – Articolo 15 – Direttiva 2013/33/UE – Articolo 9 – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Articolo 28 – Controllo giurisdizionale delle condizioni del trattenimento e del mantenimento in stato di trattenimento – Esame d’ufficio da parte del giudice delle condizioni di legittimità del trattenimento – Motivazione delle sentenze – Autonomia procedurale degli Stati membri – Principi di equivalenza e di effettività – Diritto fondamentale a un ricorso giurisdizionale effettivo – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali»

I. Introduzione

1.

La problematica relativa all’esame d’ufficio da parte di un giudice nazionale di un motivo vertente sulla violazione del diritto dell’Unione è stata esaminata in più occasioni dalla Corte in diversi settori da quest’ultimo disciplinati. Affrontare tale problematica nel contesto del trattenimento di cittadini di paesi terzi, con la sfida inerente alla protezione del diritto alla libertà ( 2 ), consente, in ampia misura, di rinnovare l’approccio adottato sinora. L’importanza di tale diritto e il ruolo essenziale svolto dal giudice nella sua tutela inducono, infatti, a guardare con un certo sospetto le norme processuali che limitano la funzione del giudice in detto ambito.

2.

Le presenti domande di pronuncia pregiudiziale vertono, essenzialmente, sull’interpretazione dell’articolo 15 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare ( 3 ), dell’articolo 9 della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale ( 4 ), e dell’articolo 28 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide ( 5 ), in combinato disposto con gli articoli 6 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

3.

Tali domande sono state proposte nell’ambito di controversie tra, da un lato, B, C e X, cittadini di paesi terzi, e, dall’altro, lo Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Segretario di Stato alla Giustizia e alla Sicurezza, Paesi Bassi; in prosieguo: il «Segretario di Stato») con riferimento alla legittimità di misure di trattenimento o di mantenimento in tale stato.

4.

La questione principale sollevata dal presente rinvio pregiudiziale consiste nello stabilire se una norma processuale nazionale possa limitare l’esercizio, da parte di un giudice nazionale, del controllo della legittimità del trattenimento o del mantenimento in tale stato ad esso incombente, impedendogli di prendere in considerazione motivi o argomenti non dedotti dal ricorrente. Si tratta quindi di stabilire se, in forza del diritto dell’Unione, detto giudice possa, o addirittura debba, esaminare d’ufficio le condizioni di legittimità di un trattenimento.

5.

A fronte della varietà di modelli attuati dagli Stati membri per garantire il controllo della legittimità del trattenimento di cittadini di paesi terzi, il ruolo della Corte non consiste nello stabilire se un determinato modello sia preferibile a un altro. Essa è invece chiamata a verificare se le norme processuali nazionali integrino strumenti accettabili di attuazione degli obblighi derivanti dal diritto derivato dell’Unione o se, al contrario, tali norme ledano l’effettività del diritto dell’Unione e debbano, di conseguenza, essere disapplicate dai giudici nazionali.

6.

Nelle presenti conclusioni, proporrò alla Corte di dichiarare, in risposta alla questione pregiudiziale vertente sull’esame d’ufficio delle condizioni di legittimità di un trattenimento, che l’articolo 15 della direttiva 2008/115, l’articolo 9 della direttiva 2013/33 e l’articolo 28 del regolamento n. 604/2013, in combinato disposto con gli articoli 6 e 47 della Carta, devono essere interpretati nel senso che il giudice nazionale chiamato a controllare la legittimità del trattenimento o del mantenimento in tale stato di un cittadino di un paese terzo deve verificare, sulla base degli elementi di fatto e di diritto che reputa pertinenti, il rispetto delle regole generali e astratte che ne fissano le condizioni e le modalità, a prescindere dai motivi e dagli argomenti da quest’ultimo invocati a fondamento del suo ricorso. Queste stesse disposizioni ostano a una norma processuale nazionale che ha l’effetto di impedire a tale giudice di compiere d’ufficio detta verifica e di rilasciare un cittadino di un paese terzo benché accerti la contrarietà del trattenimento al diritto dell’Unione.

II. Contesto normativo

A.   Diritto dell’Unione

7.

Nel quadro delle presenti cause assumono rilevanza centrale le disposizioni di cui all’articolo 15 della direttiva 2008/115, agli articoli 8 e 9 della direttiva 2013/33, all’articolo 28 del regolamento n. 604/2013 e agli articoli 6 e 47 della Carta.

B.   Diritto dei Paesi Bassi

1. Legge sugli stranieri

8.

L’articolo 59, paragrafo 1, parte iniziale e lettera a), della Vreemdelingenwet 2000 (legge del 2000 sugli stranieri), del 23 novembre 2000, come modificata con decorrenza dal 31 dicembre 2011 ai fini del recepimento della direttiva 2008/115 nel diritto dei Paesi Bassi ( 6 ), stabilisce che, qualora motivi di ordine pubblico o di sicurezza nazionale lo richiedano, lo straniero il cui soggiorno non sia regolare può essere sottoposto dal Segretario di Stato a una misura di trattenimento ai fini del suo allontanamento.

9.

A norma dell’articolo 59, paragrafo 5, della Vw 2000, il trattenimento previsto al paragrafo 1 di tale articolo non può, in linea di principio, superare i sei mesi. Tuttavia, in forza dell’articolo 59, paragrafo 6, della medesima legge, il termine previsto al paragrafo 5 può essere prorogato di altri dodici mesi, se, benché sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, il procedimento di allontanamento rischi di durare più a lungo a causa della mancata cooperazione da parte dello straniero o dei ritardi nell’ottenimento della necessaria documentazione dai paesi terzi.

10.

L’articolo 59a della Vw 2000 dispone che i cittadini stranieri cui è applicabile il [regolamento n. 604/2013] possono, nel rispetto dell’articolo 28 del regolamento di cui trattasi, essere trattenuti in vista del loro trasferimento verso lo Stato membro competente.

11.

L’articolo 59b della Vw 2000 prevede che determinati cittadini stranieri che hanno richiesto un permesso di soggiorno possono essere trattenuti se tale misura è necessaria per stabilire l’identità o la cittadinanza del richiedente o per definire altri elementi necessari per valutare la domanda, in particolare, se sussiste il rischio che egli si renda irreperibile.

12.

L’articolo 91 della Vw 2000 enuncia, al paragrafo 2, quanto segue:

«Se [l’Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Sezione del contenzioso amministrativo del Consiglio di Stato, Paesi Bassi)] ritiene che una censura invocata non possa giustificare l’annullamento, può limitarsi a tale valutazione nella motivazione della propria decisione».

13.

L’articolo 94 della Vw 2000 è così formulato:

«1.   A seguito dell’adozione di una decisione che comporta una misura privativa della libertà prevista agli articoli (...) 59, 59a e 59b, [il Segretario di Stato] ne informa il [tribunale competente] entro ventotto giorni a decorrere dalla notifica di detta decisione salvo che il cittadino straniero abbia, egli stesso, già presentato ricorso. Con la comunicazione al [tribunale], si presume che il cittadino straniero abbia presentato ricorso avverso la decisione che dispone una misura privativa della libertà. Il ricorso è diretto anche all’ottenimento di un indennizzo.

(...)

4.   Il tribunale fissa immediatamente la data della trattazione in udienza. L’udienza si tiene entro quattordici giorni dal ricevimento del ricorso o della comunicazione. (...)

5.   (...) La sentenza scritta è emanata nei sette giorni successivi alla chiusura del dibattimento. (...)

6.   Qualora reputi che l’applicazione o l’esecuzione della misura è contraria alla presente legge o qualora ritenga, previa valutazione dell’insieme degli interessi coinvolti, che la misura non è giustifica, il tribunale adito accoglie il ricorso. In questo caso, il tribunale ordina la revoca della misura o la modifica delle sue modalità di applicazione.

(...)».

14.

L’articolo 96 della Vw 2000 così recita:

«1.   Se il ricorso di cui all’articolo 94 è dichiarato infondato e il cittadino straniero impugna la proroga della misura privativa della libertà, il tribunale conclude l’istruttoria entro un termine di una settimana a decorrere dal ricevimento del ricorso (...).

(...)

3.   Qualora reputi che l’applicazione o l’esecuzione della misura sia contraria alla presente legge o qualora ritenga, previa valutazione dell’insieme degli interessi coinvolti, che la misura non sia ragionevolmente giustificata, il tribunale adito accoglie il ricorso. In questo caso, il tribunale ordina la revoca della misura o la modifica delle sue modalità di applicazione».

2. Codice di diritto amministrativo

15.

L’articolo 8:69 dell’Algemene wet bestuursrecht (legge generale sul diritto amministrativo) ( 7 ), del 4 giugno 1992, così dispone:

«1.   Il giudice adito si pronuncia sulla base del ricorso, dei documenti presentati, dell’istruttoria e della trattazione della causa in udienza.

2.   Il giudice è tenuto a integrare d’ufficio i motivi di diritto.

3.   Il giudice può integrare d’ufficio i fatti».

16.

Ai sensi dell’articolo 8:77 dell’Awb:

«1.   La decisione scritta indica:

(...)

b.

i motivi della decisione,

(...)».

III. Procedimenti principali e questioni pregiudiziali

A.   Controversie riguardanti B e C (C‑704/20)

17.

B, cittadino algerino, manifestava la sua intenzione di presentare domanda di asilo nei Paesi Bassi. Con decisione del 3 giugno 2019, il Segretario di Stato lo sottoponeva a trattenimento in forza dell’articolo 59b della Vw 2000, al fine, in particolare, di stabilire gli elementi necessari alla valutazione della domanda.

18.

B proponeva ricorso avverso detta decisione dinanzi al rechtbank Den Haag, zittingsplaats ’s‑Hertogenbosch (Tribunale dell’Aia, sede di ’s‑Hertogenbosch, Paesi Bassi).

19.

Con sentenza del 18 giugno 2019, detto giudice, senza pronunciarsi sui motivi invocati a fondamento del ricorso, accoglieva quest’ultimo sulla base del motivo, non dedotto da B, che il Segretario di Stato non aveva agito con tutta la diligenza richiesta. Il suddetto giudice disponeva quindi la revoca della misura di trattenimento e accordava un indennizzo a B.

20.

C è un cittadino della Sierra Leone. Con decisione del 5 giugno 2019, il Segretario di Stato lo sottoponeva a trattenimento sulla base dell’articolo 59a della Vw 2000 al fine di assicurare il suo trasferimento verso l’Italia in applicazione del regolamento n. 604/2013.

21.

C impugnava detta decisione mediante ricorso dinanzi al rechtbank Den Haag, zittingsplaats ’s‑Hertogenbosch (Tribunale dell’Aia, sede di ’s‑Hertogenbosch).

22.

Con sentenza del 19 giugno 2019, detto giudice dichiarava infondati i motivi dedotti da C, accogliendo però il ricorso in ragione del fatto che il Segretario di Stato non avrebbe organizzato il trasferimento verso l’Italia con tutta la diligenza richiesta. Il Tribunale ordinava quindi la revoca della misura di trattenimento e accordava un indennizzo a C.

23.

Il Segretario di Stato proponeva appello avverso le due sentenze succitate dinanzi al Raad van State (Consiglio di Stato, Paesi Bassi). Quest’ultimo desidera che la Corte si pronunci sulla tesi sostenuta da B e C, e anche da taluni organi giurisdizionali dei Paesi Bassi, secondo cui il diritto dell’Unione obbliga i giudici a esaminare d’ufficio tutte le condizioni che una misura di trattenimento deve soddisfare per essere legittima.

24.

Il giudice del rinvio dà atto che B e C si trovavano in situazione di soggiorno regolare nei Paesi Bassi al momento del trattenimento. Pur ritenendo pertanto che le disposizioni pertinenti in materia di trattenimento siano, nel caso di specie, quelle contenute nella direttiva 2013/33 e nel regolamento n. 604/2013, detto giudice desidera che nell’esame della questione sollevata si tenga conto anche della direttiva 2008/115 posto che quest’ultima disciplina un numero importante di aspetti del trattenimento.

25.

Il suddetto giudice osserva che tutti i casi di trattenimento previsti dai succitati strumenti del diritto dell’Unione rientrano, nei Paesi Bassi, nel diritto processuale amministrativo, che non autorizza i giudici di tale Stato membro a esaminare d’ufficio il rispetto delle condizioni di legittimità non invocate dall’interessato. La sola eccezione prevista a detto principio riguarderebbe il controllo del rispetto delle norme di ordine pubblico, come quelle in materia di accesso al giudice, di competenza e di ricevibilità.

26.

A parere del giudice del rinvio, tra le condizioni di legittimità del trattenimento di un cittadino di un paese terzo rientrano quelle concernenti il fermo, la verifica dell’identità, della cittadinanza e del diritto di soggiorno, il trasferimento verso il luogo in cui si terrà l’audizione, l’utilizzo di manette, il diritto all’assistenza consolare e alla presenza di un avvocato e di un interprete nel corso dell’audizione, i diritti della difesa, l’esistenza di un rischio di fuga dello straniero o del rischio che quest’ultimo si renda irreperibile, la prospettiva di un allontanamento o di un trasferimento, la diligenza dimostrata dal Segretario di Stato, taluni aspetti procedurali, come la firma e il momento dell’adozione della misura di trattenimento, e la questione della conformità del trattenimento al principio di proporzionalità.

27.

Detto giudice ritiene che dal diritto dell’Unione non risulti un obbligo di esaminare d’ufficio tutte queste condizioni di legittimità. Esso si richiama, a tal riguardo, alla sentenza del 7 giugno 2007, van der Weerd e a. ( 8 ). Dalla sentenza citata emergerebbe che il diritto dell’Unione non obbliga il giudice a verificare d’ufficio, nel quadro di un procedimento vertente sulla legittimità di un atto amministrativo, il rispetto delle regole del diritto dell’Unione, salvo che queste ultime non occupino, nell’ordinamento giuridico dell’Unione, una posizione comparabile alle norme di ordine pubblico o che sia impossibile per le parti far valere un motivo concernente la violazione del diritto dell’Unione nel quadro del procedimento di cui trattasi. Orbene, le condizioni in materia di trattenimento non hanno, a parere del suddetto giudice, il medesimo rango delle norme nazionali di ordine pubblico e, nei Paesi Bassi, il cittadino straniero può sollevare motivi concernenti la violazione delle condizioni del trattenimento.

28.

Nel suo ricorso in appello, il Segretario di Stato si è fondato sulla giurisprudenza del giudice del rinvio che dà applicazione alla succitata sentenza della Corte in materia di trattenimento. Detto giudice sottolinea, a tal riguardo, che la Corte non si è ancora pronunciata sulla questione di stabilire se l’insegnamento tratto dalla citata sentenza si applichi anche in materia di trattenimento.

29.

Al fine di spiegare le ragioni del quesito da esso formulato a tal proposito, il suddetto giudice illustra alcune caratteristiche del controllo giurisdizionale nella normativa dei Paesi Bassi concernente il procedimento amministrativo. In forza dell’articolo 8:69, paragrafo 1, dell’Awb, è il ricorso introduttivo a determinare il quadro della controversia, mentre il giudice è tenuto a rilevare d’ufficio unicamente la violazione di norme di ordine pubblico. Conformemente all’articolo 8:69, paragrafo 2, dell’Awb, il giudice deve integrare d’ufficio i motivi di diritto, il che significa che il ricorrente deve soltanto illustrare i suoi motivi di ricorso con parole proprie, mentre il giudice è tenuto a tradurli in termini giuridici. Il giudice può inoltre integrare d’ufficio i fatti, in forza dell’articolo 8:69, paragrafo 3, dell’Awb. Le parti sono quindi tenute a produrre un principio di prova, mentre il giudice può poi integrarlo, ad esempio, formulando quesiti o citando testimoni.

30.

Il giudice del rinvio cita inoltre alcune regole e garanzie complementari applicabili nel quadro del controllo giurisdizionale in materia di trattenimento, come la sottoposizione d’ufficio di una misura di trattenimento al controllo dell’autorità giudiziaria, l’obbligo di sentire il cittadino di un paese terzo personalmente, l’obbligo di adottare entro breve termine una decisione giurisdizione sulla legittimità del trattenimento e il diritto di essere assistiti gratuitamente da un avvocato.

31.

A parere del giudice del rinvio, il principio dell’autonomia procedurale degli Stati membri potrebbe deporre a favore della possibilità di vietare ai giudici di sollevare d’ufficio fatti o motivi nel quadro del controllo giurisdizionale delle misure di trattenimento. A tale riguardo, detto giudice osserva di non ravvisare, in questa fase, alcuna ragione per discostarsi dalla propria giurisprudenza attuale secondo cui i principi di equivalenza e di effettività non ostano necessariamente all’applicazione delle regole procedurali dei Paesi Bassi in materia di trattenimento.

32.

Per quanto concerne il principio di equivalenza, il suddetto giudice osserva che le misure di trattenimento sono soggette a un procedimento di diritto amministrativo e che, in base al principio applicabile a tutti i procedimenti di tale natura, il giudice non compie alcun controllo d’ufficio salvo si tratti di una norma di ordine pubblico. Orbene, le condizioni in materia di trattenimento non occuperebbero, in seno all’ordinamento giuridico dell’Unione, una posizione comparabile a quella delle norme nazionali di ordine pubblico.

33.

Per quanto attiene ad altri procedimenti comparabili al trattenimento di cittadini di paesi terzi, il giudice del rinvio osserva che l’articolo 8:69 dell’Awb si applica ad altre misure rientranti nel diritto amministrativo e concernenti la detenzione di detti cittadini, segnatamente, per verificare la loro identità e il loro diritto di soggiorno o nel quadro del mantenimento dell’ordine pubblico.

34.

Per contro, né l’articolo 8:69 dell’Awb, né disposizioni analoghe troverebbero applicazione nel quadro del procedimento penale in materia di custodia cautelare. Il giudice penale non sarebbe pertanto tenuto a limitarsi ai mezzi o agli argomenti sollevati da un indagato o dall’officier van justitie (pubblico ministero, Paesi Bassi) con riferimento alla privazione della libertà. Tuttavia, il giudice del rinvio sottolinea che, nel quadro del procedimento penale, è il giudice penale stesso a imporre la misura privativa della libertà, aspetto questo che costituirebbe una differenza importante rispetto alle misure rientranti nel diritto amministrativo che non avrebbero peraltro alcuna finalità punitiva. Il solo termine di paragone ipotizzabile con il controllo d’ufficio da parte del giudice di una misura di trattenimento potrebbe essere, dal punto di vista del giudice del rinvio, il controllo compiuto dal giudice penale della legittimità di un fermo di polizia per il quale tale giudice non sarebbe tenuto a limitarsi ai motivi sollevati dall’indagato. Tuttavia, anche in questo caso, differenze tra le due tipologie di procedimenti impedirebbero di concludere che le norme procedurali applicabili in materia di trattenimento siano incompatibili con il principio di equivalenza.

35.

A parere del giudice del rinvio, l’articolo 8:69 dell’Awb non lederebbe nemmeno il principio di effettività, poiché i cittadini di paesi terzi sottoposti a trattenimento hanno un accesso rapido e gratuito alla giustizia e possono sollevare tutti i motivi che desiderano. Tale conclusione non sarebbe rimessa in discussione dalla giurisprudenza della Corte. Quest’ultima avrebbe sì dichiarato nella sentenza del 4 ottobre 2012, Byankov ( 9 ), che l’impossibilità di riesaminare un atto amministrativo che limita la libera circolazione di un cittadino dell’Unione è incompatibile con il principio di effettività. Tuttavia, le misure di trattenimento avrebbero una portata differente e la possibilità di riesaminarle sarebbe garantita sia dal diritto dell’Unione che dal diritto dei Paesi Bassi.

36.

Detto giudice osserva altresì che B e C sostengono che un potere d’ufficio per i giudici che controllano le misure di trattenimento deve essere dedotto, da un lato, dalle sentenze del 5 giugno 2014, Mahdi ( 10 ), e del 14 maggio 2020, Országos Idegenrendeszeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság ( 11 ), da cui si evincerebbe che le condizioni di legittimità devono essere esaminate indipendentemente dai motivi sollevati e, dall’altro, segnatamente, dalle sentenze del 17 dicembre 2009, Martín ( 12 ), e del 17 maggio 2018, Karel de Grote – Hogeschool Katholieke Hogeschool Antwerpen ( 13 ), che sarebbero, a loro avviso, pertinenti per analogia nella misura in cui la Corte avrebbe imposto di procedere a un controllo d’ufficio in materia di diritti dei consumatori al fine di riequilibrare la situazione di disuguaglianza esistente tra i consumatori e i professionisti.

37.

A parere del giudice del rinvio, le sentenze del 5 giugno 2014, Mahdi ( 14 ), e del 14 maggio 2020, Országos Idegenrendeszeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság ( 15 ), non precisano se sussista o meno un obbligo di esaminare d’ufficio l’insieme delle condizioni che, in forza del diritto dell’Unione, devono essere soddisfatte ai fini della legittimità del trattenimento.

38.

Per quanto concerne la giurisprudenza della Corte in materia di consumatori, il giudice del rinvio, pur riconoscendo che le persone assoggettate a trattenimento rappresentano in un certo senso, al pari di determinati consumatori, un gruppo vulnerabile rispetto al Segretario di Stato e che sussiste pertanto una situazione di disuguaglianza, sottolinea la differenza tra le cause in materia di consumatori, in cui le due parti contrapposte sono soggetti di diritto privato, e i casi concernenti il trattenimento, nei quali a una persona fisica si contrappone un’autorità amministrativa. Posto che quest’ultima deve agire nell’interesse generale e rispettare i principi generali della buona amministrazione, la situazione di disuguaglianza tra le parti della controversia sarebbe meno pronunciata poiché il procedimento amministrativo è pensato proprio per temperare tale disuguaglianza. Al contrario, il diritto processuale civile muoverebbe, in linea di principio, dall’idea che le parti si trovino in una posizione di uguaglianza, il che imporrebbe, in materia di diritti dei consumatori, di porre rimedio a una situazione di disuguaglianza determinata dal fatto che, in tale settore, il singolo è di norma contrapposto a una grande società.

39.

Per quanto attiene, infine, all’articolo 5 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali ( 16 ), il cui paragrafo 4 sancisce che «[o]gni persona privata della libertà mediante arresto o detenzione ha il diritto di presentare un ricorso a un tribunale, affinché decida entro breve termine sulla legittimità della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione è illegittima», il giudice del rinvio osserva che la Corte europea dei diritti dell’uomo (in prosieguo: la «Corte EDU») non ha mai dichiarato che i giudici devono esaminare d’ufficio le condizioni di legittimità di una privazione della libertà. Essa avrebbe al contrario deciso che la legittimità di una detenzione non deve automaticamente essere valutata dal giudice ( 17 ). Dalla giurisprudenza della Corte EDU non si evincerebbe nemmeno l’esistenza di una presunzione di illegittimità della detenzione, nel senso che quest’ultima sarebbe illegittima fintantoché il giudice non ne abbia espressamente riconosciuto la legittimità. La Corte EDU avrebbe invece sottolineato l’importanza del diritto del detenuto di avviare un procedimento giurisdizionale e di chiedere così a un giudice di pronunciarsi entro breve termine sulla legittimità della detenzione ( 18 ).

40.

Nel contempo, il giudice del rinvio ritiene che dagli elementi che precedono non si possa necessariamente dedurre che l’articolo 6 della Carta, che garantisce il diritto a un ricorso effettivo, non imponga al giudice di controllare d’ufficio la legittimità del trattenimento. Il diritto dell’Unione può, infatti, riconoscere una protezione più ampia dei diritti garantiti dalla CEDU.

41.

Alla luce di queste considerazioni, il Raad van State (Consiglio di Stato) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre la Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se il diritto dell’Unione, e segnatamente l’articolo 15, secondo paragrafo, della [direttiva 2008/115] e l’articolo 9 della [direttiva 2013/33], in combinato disposto con l’articolo 6 della [Carta], obblighi a una verifica d’ufficio nel senso che il giudice è tenuto a valutare di propria iniziativa (ex officio) se siano soddisfatte tutte le condizioni per il trattenimento, comprese quelle di cui lo straniero non ha contestato che fossero soddisfatte, pur avendone la possibilità».

B.   Controversia riguardante X (C‑39/21)

42.

X è un cittadino marocchino nato nel 1973. Con decisione del 1o novembre 2020, il Segretario di Stato l’ha posto in stato di trattenimento in forza dell’articolo 59, paragrafo 1, parte iniziale e lettera a), della Vw 2000, norma questa rientrante nelle disposizioni con cui i Paesi Bassi hanno recepito la direttiva 2008/115. Tale trattenimento sarebbe giustificato dalla protezione dell’ordine pubblico in quanto sussisterebbe il rischio che X si sottragga ai controlli e ostacoli il proprio allontanamento.

43.

Con sentenza del 14 dicembre 2020, il rechtbank Den Haag, zittingsplaats ’s‑Hertogenbosch (Tribunale dell’Aia, sede di ’s‑Hertogenbosch), ha respinto il ricorso proposto da X avverso detta misura di trattenimento. X ha impugnato tale sentenza. Con sentenza del 2 giugno 2021 ( 19 ) il Raad van State (Consiglio di Stato) ha dichiarato infondato l’appello di X.

44.

L’8 gennaio 2021, X ha presentato dinanzi al rechtbank Den Haag, zittingsplaats ’s‑Hertogenbosch (Tribunale dell’Aia, sede di ’s‑Hertogenbosch) un ricorso avverso il mantenimento della misura di trattenimento. È nel quadro di detto ricorso che s’inserisce la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da tale giudice.

45.

Il giudice del rinvio precisa che valuterà unicamente la legittimità del mantenimento di X in stato di trattenimento a decorrere dall’8 dicembre 2020. La legittimità del trattenimento sino al 7 dicembre 2020 è stata infatti esaminata nella sua sentenza del 14 dicembre 2020.

46.

A fondamento del proprio ricorso, X invoca la mancanza di prospettive di allontanamento in un termine ragionevole. Il Segretario di Stato replica osservando che è ancora in corso la procedura di richiesta di un documento di viaggio e che le autorità marocchine non hanno comunicato che non verrà rilasciato un siffatto documento.

47.

Il giudice del rinvio reputa necessario ottenere chiarimenti in merito ai requisiti derivanti dal diritto dell’Unione quanto all’intensità del controllo giurisdizionale nelle pratiche concernenti il trattenimento di cittadini di paesi terzi.

48.

Pur riconoscendo l’importanza del principio di autonomia procedurale degli Stati membri, detto giudice non esclude che sia i requisiti di equivalenza e di effettività che accompagnano detto principio, sia i diritti fondamentali sanciti agli articoli 6, 24 e 47 della Carta ostino alle restrizioni imposte ai giudici dei Paesi Bassi quanto all’esame, da parte loro, della legittimità del trattenimento di cittadini di paesi terzi nei casi oggetto della direttiva 2008/115, della direttiva 2013/33 e del regolamento n. 604/2013.

49.

Dopo aver ricordato la norma processuale dei Paesi Bassi che vieta al giudice, quando esamina nel merito la legittimità di un trattenimento, di sollevare d’ufficio elementi di fatto o di diritto, il giudice del rinvio osserva che un siffatto divieto si applica anche quando l’interessato è una «persona vulnerabile», ai sensi del diritto dell’Unione, come un minorenne.

50.

Detto giudice osserva che, quando il giudice adito mediante ricorso avverso una misura di trattenimento solleva comunque, d’ufficio, elementi di fatto o di diritto, il Segretario di Stato propone sistematicamente appello dinanzi al Raad van State (Consiglio di Stato), ivi ottenendo sempre l’accoglimento della sua impugnazione.

51.

Nel quadro del procedimento principale, il giudice del rinvio dispone, per il periodo decorrente dall’8 dicembre 2020, di un verbale di mezza pagina e di una relazione di controllo, recante la data dell’8 gennaio 2021, intitolata «Modello 120 – Informazioni relative all’allontanamento». Quest’ultima relazione, che si compone di quattro pagine, è semplicemente un modulo nel quale le autorità indicano le misure concrete da esse adottate per procedere all’allontanamento. Dalla relazione di cui trattasi emerge, essenzialmente, da una parte, che le autorità hanno sollecitato per iscritto le autorità marocchine per sapere se la domanda di rilascio del documento di viaggio fosse in corso di trattazione e, dall’altra, che, nel colloquio del 6 gennaio 2021 vertente sulla sua partenza, X ha comunicato di non aver intrapreso alcuna azione dal luogo del suo trattenimento per accelerare il rientro in Marocco.

52.

A parere del suddetto giudice, da un tale fascicolo sommario sarebbe impossibile desumere tutti i fatti rilevanti per valutare la legittimità del mantenimento del trattenimento. Nel caso di specie, esso vorrebbe sapere per quale motivo le autorità dei Paesi Bassi ritengano, da una parte, che esista una prospettiva ragionevole di allontanamento, benché siano già stati inviati 21 solleciti scritti aventi ad oggetto l’ottenimento di un documento di viaggio, e, dall’altra, che non possa essere presa in considerazione l’imposizione di una misura meno restrittiva del trattenimento. Inoltre, quand’anche dette autorità riuscissero a giustificare in modo giuridicamente adeguato che misure diverse non avrebbero consentito di preparare l’accompagnamento alla frontiera senza che X potesse impedirlo sottraendovisi, il giudice del rinvio chiede perché la situazione personale di X non implichi tuttavia una rinuncia al trattenimento da parte di dette autorità. A quest’ultimo proposito, dal fascicolo emergerebbe in particolare che X sta affrontando un problema di dipendenza. Occorrerebbe quindi sapere quali servizi specifici esistono nel centro di trattenimento per aiutare X ad affrontare tale problematica.

53.

Non potendo esaminare d’ufficio tali elementi, il giudice del rinvio ritiene di essere privato della possibilità di valutare la legittimità del mantenimento del trattenimento alla luce dell’insieme degli elementi pertinenti. Una situazione siffatta potrebbe essere considerata incompatibile con il diritto fondamentale a un ricorso effettivo sancito all’articolo 47 della Carta, tanto più che non è possibile proporre appello avverso le sentenze che vertono sul mantenimento di misure di trattenimento.

54.

A parere del giudice del rinvio, nell’ambito di questa tipologia di procedimenti, affinché la protezione giurisdizionale sia effettiva occorre che il giudice possa garantire pienamente il rispetto del diritto fondamentale alla libertà, sancito all’articolo 6 della Carta. Tenuto conto dell’articolo 5 della CEDU, dell’articolo 6 e dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, è necessario che il giudice possa garantire il rispetto della regola secondo cui nessuno può essere privato della libertà, se non in determinati casi tassativamente elencati e nei modi previsti dalla legge. Così, nel caso di un trattenimento ai sensi dell’articolo 15 della direttiva 2008/115, il giudice dovrebbe poter verificare, in maniera completa e approfondita, se i requisiti sanciti da detto articolo siano rispettati. Il diritto dei Paesi Bassi come interpretato dal Raad van State (Consiglio di Stato) non garantirebbe un siffatto esame completo.

55.

A parere del giudice del rinvio, dal diritto dell’Unione emerge che il giudice adito mediante ricorso avverso una misura di trattenimento, ai sensi della direttiva 2008/115, della direttiva 2013/33 o del regolamento n. 604/2013, deve, vista la gravità di detta misura, esaminare e valutare d’ufficio, in modo attivo e approfondito, tutti i fatti e gli elementi pertinenti della legittimità del trattenimento per poter, ogniqualvolta reputi tale trattenimento illegittimo, disporre l’immediato rilascio della persona interessata.

56.

Per quanto concerne la giurisprudenza della Corte, il giudice del rinvio osserva che, al punto 49 della sentenza del 6 novembre 2012, Otis e a. ( 20 ), è stato precisato che, «per poter decidere di una contestazione vertente su diritti e obblighi tratti dall’ordinamento dell’Unione in conformità con l’articolo 47 della Carta, il “giudice” deve essere competente ad esaminare tutte le questioni di fatto e di diritto pertinenti alla controversia di cui è investito». Esso si richiama anche ai punti 36 e 40 della sentenza del 15 marzo 2017, Al Chodor ( 21 ), secondo cui il trattenimento costituisce un’ingerenza grave nell’esercizio del diritto fondamentale alla libertà sancito all’articolo 6 della Carta e ai punti 62 e 63 della sentenza del 5 giugno 2014, Mahdi ( 22 ), in cui la Corte ha dichiarato, in particolare, che al di là degli elementi di fatto e delle prove assunti dall’autorità amministrativa che ha disposto il trattenimento iniziale e alle osservazioni eventualmente formulate dal cittadino di un paese terzo interessato, l’autorità giudiziaria chiamata a pronunciarsi su una domanda di proroga del trattenimento deve essere in grado di ricercare, laddove lo ritenga necessario, tutti gli altri elementi di prova rilevanti ai fini della propria decisione, dal momento che i suoi poteri non possono in nessun caso essere limitati ai soli elementi dedotti dall’autorità amministrativa.

57.

Il giudice del rinvio cita, inoltre, i punti 140 e 142 della sentenza del 14 maggio 2020, Országos Idegenrendeszeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság ( 23 ), in cui la Corte ha sottolineato che l’articolo 47 della Carta non deve essere precisato mediante disposizioni del diritto dell’Unione o del diritto nazionale per conferire ai singoli un diritto invocabile in quanto tale e che, pur spettando all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire le modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti individuali derivanti dal diritto dell’Unione, gli Stati membri sono tuttavia tenuti ad assicurare, in ogni caso, il rispetto del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva di detti diritti.

58.

Il giudice del rinvio osserva ancora che, per quanto concerne l’obbligo di motivazione previsto all’articolo 8:77, paragrafo 1, lettera b), dell’Awb, un’eccezione è prevista all’articolo 91, paragrafo 2, della Vw 2000, nel senso che il Raad van State (Consiglio di Stato), quando delibera nel quadro di un appello proposto avverso le sentenze vertenti sul trattenimento, può pronunciarsi mediante motivazione abbreviata, limitandosi essenzialmente a indicare che l’interessato non ha sollevato censure valide.

59.

A parere del giudice del rinvio, una siffatta eccezione priva gli interessati del loro diritto a un ricorso effettivo. L’articolo 47 della Carta dovrebbe a suo avviso essere interpretato nel senso che l’accesso alla giustizia, in materia di diritto degli stranieri, comprende anche il diritto a una decisione motivata nel merito del giudice che si pronuncia in secondo e ultimo grado, quantomeno quando, come nel caso di specie, tutti gli altri procedimenti giurisdizionali amministrativi, penali e civili dello Stato membro di cui trattasi sono soggetti a un obbligo di motivazione.

60.

Di conseguenza, il rechtbank Den Haag, zittingsplaats ’s‑Hertogenbosch (Tribunale dell’Aia, sede di ’s‑Hertogenbosch) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se, in considerazione dell’articolo 47 della [Carta] in combinato disposto con gli articoli 6 e 53 della Carta e alla luce dell’articolo 15, paragrafo 2, parte iniziale e lettera b), della [direttiva 2008/115], dell’articolo 9, paragrafo 3, della [direttiva 2013/33] e dell’articolo 28, paragrafo 4, del [regolamento n. 604/2013], sia consentito agli Stati membri istituire il procedimento giurisdizionale con cui ci si può opporre alla detenzione per gli stranieri inflitta dalle autorità in modo tale che al giudice è fatto divieto di esaminare e valutare d’ufficio tutti gli aspetti della legittimità della detenzione e, in caso di constatazione d’ufficio dell’illegittimità della detenzione, di porre immediatamente fine a detta detenzione e disporre l’immediato rilascio dello straniero. Qualora la [Corte] dichiari un simile regime nazionale contrario al diritto dell’Unione, se ciò comporti anche che, ove lo straniero chieda al giudice di essere rimesso in libertà, detto giudice sia sempre obbligato a esaminare e valutare d’ufficio, attivamente e in modo approfondito, tutti i fatti e gli elementi rilevanti della legittimità della detenzione.

2)

Se, in considerazione dell’articolo 24, paragrafo 2, della Carta, in combinato disposto con l’articolo 3, punto 9, della [direttiva 2008/115], l’articolo 21 della [direttiva 2013/33] e l’articolo 6 del [regolamento n. 604/2013], la risposta alla prima questione sia differente nel caso in cui lo straniero detenuto dalle autorità sia minorenne.

3)

Se dal diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, sancito all’articolo 47 della [Carta] in combinato disposto con gli articoli 6 e 53 della [medesima] e alla luce dell’articolo 15, paragrafo 2, parte iniziale e lettera b), della [direttiva 2008/115], dell’articolo 9, paragrafo 3, della [direttiva 2013/33] e dell’articolo 28, paragrafo 4, del [regolamento n. 604/2013], discenda che, qualora lo straniero chieda al giudice di ogni istanza di disporre la cessazione del trattenimento e di rimetterlo in libertà, tale giudice debba fornire una solida motivazione nel merito di ogni decisione su detta domanda se per il resto il ricorso giurisdizionale è organizzato secondo le modalità previste in questo Stato membro. Qualora la Corte consideri contraria al diritto dell’Unione una prassi giurisdizionale nazionale in cui il giudice, in seconda e dunque ultima istanza, possa limitarsi ad adottare una decisione senza alcuna motivazione nel merito, dato il modo in cui detto ricorso giurisdizionale per il resto è organizzato nello Stato membro di cui trattasi, se ciò comporti che detta facoltà debba considerarsi contraria al diritto dell’Unione anche per il giudice che decide in seconda e dunque in ultima istanza in materia di asilo e di cause ordinarie relative a stranieri, in considerazione della vulnerabilità dello straniero, dell’interesse considerevole nei procedimenti in materia di immigrazione e della constatazione che tali procedimenti, in deroga a tutti gli altri procedimenti amministrativi, per quanto riguarda la tutela giurisdizionale prevedono per lo straniero le stesse deboli garanzie procedurali previste dalla procedura di trattenimento. Se, in considerazione dell’articolo 24, paragrafo 2, della Carta, la risposta a dette questioni sia diversa qualora lo straniero che presenta ricorso avverso una decisione delle autorità in materia di stranieri sia minorenne».

IV. Procedimento dinanzi alla Corte

61.

In un primo momento, nella causa C‑39/21 PPU, la Corte aveva deciso di avviare il procedimento pregiudiziale d’urgenza poiché, all’atto della presentazione della domanda di pronuncia pregiudiziale, X si trovava in stato di trattenimento e privato, quindi, della libertà, e la risposta della Corte alle questioni pregiudiziali poteva pertanto essere decisiva al fine della cessazione o del mantenimento di detto stato. In considerazione del suo rapporto di connessione con detta causa, la causa C‑704/20 aveva beneficiato del medesimo trattamento.

62.

In un secondo momento, la Corte ha deciso che le suddette due cause dovevano essere trattate secondo il procedimento ordinario. Tale decisione faceva seguito alla comunicazione del rechtbank Den Haag, zittingsplaats ’s‑Hertogenbosch (Tribunale dell’Aia, sede di ’s‑Hertogenbosch) del 31 marzo 2021, in base alla quale, con decisione interlocutoria del 26 marzo 2021, esso aveva posto fine al trattenimento di X.

63.

Con decisione del 26 aprile 2021, il rechtbank Den Haag, zittingsplaats ’s‑Hertogenbosch (Tribunale dell’Aia, sede di ’s‑Hertogenbosch) ha riconosciuto un indennizzo a X in considerazione dell’illegittimità del suo trattenimento e del danno a lui causato da detta misura. Tuttavia, in attesa delle risposte della Corte alle sue questioni pregiudiziali, il giudice di cui trattasi ha sospeso la decisione sull’eventuale diritto di X a un indennizzo superiore.

64.

Hanno presentato osservazioni scritte X, il governo dei Paesi Bassi e la Commissione europea. In precedenza, nel corso del procedimento pregiudiziale d’urgenza, anche C aveva presentato osservazioni. In data 1o marzo 2022 si è tenuta un’udienza.

V. Analisi

A.   Sulla questione pregiudiziale nella causa C‑704/20 e sulla prima questione pregiudiziale nella causa C‑39/21

65.

In via preliminare, preciso che le disposizioni da interpretare sono, nella causa C‑39/21, l’articolo 15 della direttiva 2008/115 e, nella causa C‑704/20, l’articolo 9 della direttiva 2013/33 e l’articolo 28, paragrafo 4, del regolamento n. 604/2013 ( 24 ). Benché la causa C‑704/20 riguardi il controllo giurisdizionale del trattenimento, mentre la causa C‑39/21 verte sul controllo giurisdizionale del mantenimento di detto stato, ho scelto consapevolmente di analizzare l’articolo 15 della direttiva 2008/115 e l’articolo 9 della direttiva 2013/33 nel loro insieme, dal momento che, come illustrerò nelle considerazioni che seguono, a mio avviso vanno tratti insegnamenti da numerose disposizioni di ciascuno di questi articoli, le quali si prestano a una lettura congiunta ( 25 ).

66.

Nel quadro delle norme comuni adottate dal legislatore dell’Unione, la base legale del trattenimento è essenzialmente rappresentata, per quanto attiene ai cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, dagli articoli da 15 a 17 della direttiva 2008/115 e, per quanto attiene ai cittadini di paesi terzi e agli apolidi richiedenti protezione internazionale, dagli articoli da 8 a 11 della direttiva 2013/33 e dall’articolo 28 del regolamento n. 604/2013.

67.

I motivi di trattenimento previsti dal diritto dell’Unione sono sanciti, per i cittadini di paesi terzi in situazione irregolare, all’articolo 15 della direttiva 2008/115 e, per i cittadini di paesi terzi richiedenti protezione internazionale, all’articolo 8 della direttiva 2013/33 e all’articolo 28 del regolamento n. 604/2013. Queste disposizioni, definendo il regime applicabile al trattenimento e al suo mantenimento, consentono di determinare le condizioni di legittimità delle misure di trattenimento. Tali condizioni riguardano, in particolare, la competenza dell’organo che ha adottato l’atto di trattenimento, il rischio di fuga della persona trattenuta, l’adeguatezza di altre misure meno restrittive del trattenimento, la diligenza dell’amministrazione nella preparazione dell’allontanamento e la tutela di cui devono beneficiare le persone vulnerabili.

68.

Formulate queste precisazioni, esaminerò congiuntamente la questione pregiudiziale nella causa C‑704/20 e la prima questione pregiudiziale nella causa C‑39/21. Non mi sembra infatti necessario differenziare in maniera sostanziale il ruolo svolto dal giudice a seconda che sia chiamato a pronunciarsi sulla legittimità del trattenimento o sul mantenimento in detto stato ( 26 ) o a seconda che il trattenimento sia disposto nel quadro della direttiva 2008/115, della direttiva 2013/33 o del regolamento n. 604/2013. Benché i motivi del trattenimento o del mantenimento in tale stato non coincidano, i principi guida che consentono di inquadrare il ruolo del giudice sono comuni a entrambe le fattispecie.

69.

Osservo anzitutto che il legislatore dell’Unione ha emanato una serie di regole comuni concernenti il controllo giurisdizionale del trattenimento dei cittadini di paesi terzi e del mantenimento di detto stato.

70.

Il trattenimento di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare deve essere disposto, in conformità all’articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2008/115 ( 27 ), da un’autorità amministrativa o giudiziaria, mediante decisione scritta e motivata. Laddove il trattenimento sia disposto da un’autorità amministrativa, lo Stato membro in questione è tenuto o [ipotesi di cui all’articolo 15, paragrafo 2, lettera a), della suddetta direttiva] a prevedere «un pronto riesame giudiziario della legittimità del trattenimento», o [ipotesi di cui all’articolo 15, paragrafo 2, lettera b), della direttiva di cui trattasi] ad accordare «al cittadino di un paese terzo interessato il diritto di presentare ricorso per sottoporre ad un pronto riesame giudiziario la legittimità del trattenimento». L’articolo 15, paragrafo 3, della medesima direttiva prevede inoltre che il trattenimento sia «riesaminato ad intervalli ragionevoli su richiesta del cittadino di un paese terzo interessato o d’ufficio» e che «[n]el caso di periodi di trattenimento prolungati il riesame [sia] sottoposto al controllo di un’autorità giudiziaria».

71.

Per quanto attiene ai cittadini di paesi terzi e agli apolidi richiedenti protezione internazionale, la direttiva 2013/33 prevede regole analoghe sia per il controllo giurisdizionale del trattenimento (articolo 9, paragrafo 3, della suddetta direttiva), sia per quello del mantenimento di detto stato (articolo 9, paragrafo 5, della stessa).

72.

In tutte queste disposizioni, il legislatore dell’Unione prevede un controllo giurisdizionale che può essere compiuto su richiesta del cittadino di un paese terzo interessato, o d’ufficio. Le disposizioni di cui trattasi, destinate, tenuto conto dell’importanza del diritto alla libertà e della gravità dell’ingerenza che il trattenimento costituisce rispetto al suddetto diritto ( 28 ), a tutelare i cittadini di paesi terzi da una detenzione arbitraria, mirano così a garantire, in tutti gli Stati membri, un controllo giudiziario delle decisioni di trattenimento e di mantenimento di detto stato al fine di verificare la legittimità di tali decisioni.

73.

Tuttavia, detto legislatore non ha emanato norme comuni per quanto attiene alla portata del controllo che il giudice deve compiere per verificare la legittimità del trattenimento o del mantenimento di tale stato. In particolare, il suddetto legislatore non ha espressamente previsto che, nel controllare la legittimità di un trattenimento, il giudice deve esaminare l’insieme degli elementi di fatto e di diritto che reputa pertinenti, a prescindere dai motivi e dagli argomenti dinanzi ad esso dedotti. Le modalità di tale controllo rientrano pertanto nell’autonomia procedurale degli Stati membri.

74.

Occorre verificare se l’articolo 8:69, paragrafo 1, dell’Awb, nella misura in cui circoscrive la funzione del giudice chiamato a esaminare la legittimità del trattenimento o del mantenimento in tale stato ai soli motivi e argomenti invocati da un cittadino di un paese terzo, sia conforme ai limiti in cui si inserisce l’autonomia procedurale degli Stati membri.

75.

A tal riguardo, ricordo che, conformemente a una giurisprudenza costante, in mancanza di norme dell’Unione in materia, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire le modalità processuali dei ricorsi giurisdizionali destinati a garantire la salvaguardia dei diritti dei soggetti dell’ordinamento, in forza del principio di autonomia processuale, a condizione tuttavia che esse non siano meno favorevoli rispetto a quelle relative a situazioni analoghe assoggettate al diritto interno (principio di equivalenza) e che non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell’Unione (principio di effettività) ( 29 ).

76.

Ne consegue che due condizioni cumulative, vale a dire il rispetto dei principi di equivalenza e di effettività, devono essere rispettate affinché uno Stato membro possa far valere il principio dell’autonomia procedurale in casi disciplinati dal diritto dell’Unione ( 30 ).

77.

Per quanto attiene al principio di effettività, la Corte ha già dichiarato che ciascun caso in cui si pone la questione di stabilire se una norma processuale nazionale renda impossibile o eccessivamente difficile l’applicazione del diritto dell’Unione deve essere esaminato tenendo conto del ruolo di detta norma nell’insieme del procedimento, dello svolgimento e delle peculiarità dello stesso, dinanzi ai vari organi giurisdizionali nazionali. Sotto tale profilo si devono considerare, se necessario, i principi che sono alla base del sistema giurisdizionale nazionale, quali la tutela dei diritti della difesa, il principio della certezza del diritto e il regolare svolgimento del procedimento ( 31 ).

78.

Ciò premesso, va sottolineato che il principio di effettività è soddisfatto soltanto a condizione che la norma processuale di cui trattasi sia conforme al diritto a una tutela giurisdizionale effettiva garantito dall’articolo 47 della Carta ( 32 ). Pertanto, l’obbligo degli Stati membri di garantire l’efficacia dei diritti che i soggetti dell’ordinamento traggono dal diritto dell’Unione implica un’esigenza di tutela giurisdizionale, sancita parimenti dall’articolo 47 della Carta, che il giudice nazionale è tenuto a rispettare. Questa tutela deve valere sia sul piano della designazione dei giudici competenti a conoscere delle azioni fondate sul diritto dell’Unione, sia per quanto riguarda la definizione delle modalità procedurali relative a siffatte azioni ( 33 ).

79.

Pertanto, la questione centrale delle presenti controversie può essere formulata nei seguenti termini: se una norma processuale nazionale che impedisce a un giudice nazionale di esaminare d’ufficio i motivi concernenti la violazione del diritto dell’Unione, avendo per effetto di impedire a detto giudice di esaminare la legittimità del trattenimento o il mantenimento di detto stato alla luce dell’insieme dei motivi idonei a giustificare una tale misura, senza limitarsi se del caso ai mezzi e agli argomenti sollevati dal ricorrente, sia conforme al diritto a una tutela giurisdizionale effettiva garantito dall’articolo 47 della Carta.

80.

In contesti differenti che non mettevano in discussione il diritto alla libertà garantito dall’articolo 6 della Carta, la Corte ha già dichiarato che, in linea di massima, il principio di effettività non impone ai giudici nazionali di sollevare d’ufficio un motivo vertente sulla violazione di disposizioni del diritto dell’Unione, qualora l’esame di tale motivo li obblighi ad esorbitare dai limiti della lite quale circoscritta dalle parti, basandosi su fatti e circostanze diversi da quelli che la parte interessata all’applicazione di dette disposizioni ha posto a fondamento della propria domanda ( 34 ).

81.

A parere della Corte, tale limitazione del potere del giudice nazionale è giustificata dal principio secondo il quale l’iniziativa di un processo spetta alle parti e, pertanto, quando il diritto processuale nazionale offre alla parte interessata una possibilità effettiva di sollevare un motivo fondato sul diritto dell’Unione, il giudice nazionale può agire d’ufficio solo in casi eccezionali in cui il pubblico interesse esige il suo impulso ( 35 ).

82.

A tale riguardo, osservo che l’articolo 8:69, paragrafo 1, dell’Awb non ha per effetto di impedire ai cittadini di paesi terzi di sollevare uno o più motivi vertenti sull’incompatibilità del loro trattenimento o del loro mantenimento in tale stato con le condizioni previste dalle pertinenti disposizioni di diritto derivato dell’Unione ( 36 ). La disposizione nazionale di cui trattasi non impedisce quindi al giudice adito di esaminare i motivi concernenti la violazione del diritto dell’Unione invocati dal ricorrente a fondamento di un ricorso avverso il suo trattenimento o il suo mantenimento in tale stato. Rispetto ai motivi dinanzi ad esso sollevati, detto giudice può quindi esercitare il controllo esteso al merito la cui importanza è riconosciuta dalla Corte nella sua sentenza del 5 giugno 2014, Mahdi ( 37 ).

83.

Ricordo, a tal riguardo, che secondo la Corte, nel quadro del controllo che è chiamato a compiere, il giudice nazionale deve poter statuire su qualsiasi elemento di fatto e di diritto pertinente per determinare se il trattenimento del cittadino di un paese terzo interessato sia giustificato. Detto giudice deve quindi essere in grado di prendere in considerazione sia gli elementi di fatto e le prove invocati dall’autorità amministrativa che chiede il trattenimento, sia qualsiasi osservazione eventuale del cittadino interessato di un paese terzo. Inoltre, esso deve poter ricercare, laddove lo ritenga necessario, tutti gli altri elementi rilevanti ai fini della propria decisione. Ne consegue che i poteri di cui dispone l’autorità giudiziaria non possono in nessun caso essere limitati ai soli elementi dedotti dall’autorità amministrativa interessata ( 38 ). Inoltre, laddove il trattenimento inizialmente disposto non risulti più giustificato, l’autorità giudiziaria competente deve essere in grado di sostituire la propria decisione a quella dell’autorità amministrativa ( 39 ).

84.

Al fine di difendere la compatibilità dell’articolo 8:69, paragrafo 1, dell’Awb con il diritto dell’Unione nel contesto specifico del trattenimento, il governo dei Paesi Bassi sostiene, in linea con quanto ho indicato in precedenza, che i cittadini di paesi terzi non sono limitati nelle loro possibilità di sottoporre al giudice nazionale tutte le censure che reputano pertinenti, avendo quest’ultimo inoltre la capacità di tradurre in termini giuridici gli elementi di fatto dedotti da tali cittadini. Il suddetto governo aggiunge che, a differenza di quanto previsto nel diritto amministrativo generale, in materia di trattenimento sono previste garanzie supplementari, tra cui un esame sistematico da parte di un giudice, anche in assenza di ricorso, un’udienza e l’assistenza di un avvocato specializzato in detto settore. Inoltre, l’autorità amministrativa competente sarebbe tenuta a verificare i criteri di legittimità del trattenimento e del mantenimento in detto stato, il che giustificherebbe il mancato obbligo in capo al giudice di effettuare nuovamente un controllo così esteso, non circoscritto alle censure sollevate dall’interessato.

85.

Tuttavia, ritengo che le garanzie appena elencate non siano tali da assicurare il carattere effettivo della tutela giurisdizionale che deve essere accordata ai cittadini di paesi terzi sottoposti a una misura di trattenimento o di mantenimento di detto stato, posto che l’articolo 8:69, paragrafo 1, dell’Awb può pregiudicare la piena efficacia del ricorso diretto ad ottenere una pronuncia giudiziale sulla legittimità di una siffatta misura.

86.

Per quanto concerne il diritto alla libertà sancito dall’articolo 6 della Carta, il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva non deve presentare alcuna falla e non tollera alcun punto cieco. Benché la portata di quest’ultimo diritto vari in ragione del contesto specifico e delle circostanze attinenti a ciascuna causa, segnatamente, della natura dell’atto in oggetto, del contesto in cui è stato adottato e delle norme giuridiche che disciplinano la materia in esame ( 40 ), ritengo che, quando è in gioco il diritto alla libertà, il diritto a una protezione giurisdizionale effettiva debba essere rigorosamente e rigidamente garantito consentendo un controllo completo, quanto alla sua portata e alla sua intensità, della legittimità delle misure privative della libertà. Questi elementi depongono, a mio avviso, a favore di un approccio alla problematica dell’esame d’ufficio da parte dei giudici nazionali di motivi concernenti una violazione del diritto dell’Unione che dovrebbe essere specifico per la verifica delle potenziali lesioni del diritto alla libertà.

87.

Sottolineo, a tal riguardo, che la Corte ha già dichiarato che, tenuto conto dell’importanza del diritto alla libertà e della gravità dell’ingerenza che una siffatta misura di trattenimento costituisce rispetto al suddetto diritto, le limitazioni all’esercizio dello stesso devono operare entro i limiti dello stretto necessario ( 41 ). Pertanto, ogni trattenimento rientrante nella direttiva 2008/115, nella direttiva 2013/33 o nel regolamento n. 604/2013 è strettamente disciplinato dalle disposizioni di dette direttive e di detto regolamento, così da garantire, da una parte, il rispetto del principio di proporzionalità con riguardo ai mezzi impiegati e agli obiettivi perseguiti e, dall’altra, il rispetto dei diritti fondamentali delle persone interessate ( 42 ). Pertanto, le misure di trattenimento adottate ai sensi delle pertinenti disposizioni del diritto derivato dell’Unione non devono ledere il diritto alla libertà dei cittadini di paesi terzi che siano sottoposti a tali misure, quale garantito dall’articolo 6 della Carta ( 43 ).

88.

Non solo, le caratteristiche dei ricorsi previsti dagli Stati membri al fine di consentire ai cittadini di paesi terzi di far valere i loro diritti devono essere determinate conformemente all’articolo 47 della Carta, a norma del quale ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice nel rispetto delle condizioni previste in detto articolo ( 44 ). Infatti, gli Stati membri, quando attuano il diritto dell’Unione, sono tenuti ad assicurare il rispetto del diritto a un ricorso effettivo sancito dall’articolo 47, primo comma, della Carta, che costituisce una riaffermazione del principio della tutela giurisdizionale effettiva ( 45 ).

89.

Va inoltre osservato che, a parere della Corte, nei limiti in cui è idonea a ledere il diritto alla libertà del cittadino di un paese terzo interessato, sancito dall’articolo 6 della Carta, una decisione che dispone il suo trattenimento o la proroga del suo trattenimento è soggetta al rispetto di rigorose garanzie, ossia, in particolare, la protezione contro l’arbitrio. Orbene, una siffatta protezione implica, tra l’altro, che un trattenimento possa essere disposto o prorogato solo nel rispetto delle norme generali ed astratte che ne fissano le condizioni e le modalità ( 46 ). È l’efficacia del controllo giurisdizionale del trattenimento o del mantenimento in detto stato che consente di garantire ai cittadini di paesi terzi i diritti che essi traggono dalle suddette norme ( 47 ).

90.

Va altresì osservato che la riduzione della portata dell’esame che il giudice deve effettuare quando verifica la legittimità del trattenimento o del mantenimento in tale stato integra una limitazione al diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice ai sensi dell’articolo 47 della Carta la quale, conformemente all’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, può essere giustificata soltanto se prevista dalla legge, se rispettosa del contenuto essenziale di tale diritto e se, in osservanza del principio di proporzionalità, è necessaria e risponde effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui ( 48 ).

91.

Orbene, ritengo che sarebbe contrario sia al contenuto essenziale del diritto a una protezione giurisdizionale effettiva, garantito all’articolo 47 della Carta, di cui deve beneficiare una persona assoggettata a trattenimento, sia alla protezione di quest’ultima contro una detenzione arbitraria, riconosciuta dall’articolo 6 della Carta, ammettere che un giudice possa trovarsi nell’impossibilità di rilasciare una tale persona benché, sulla base degli elementi di cui dispone, accerti l’illegittimità di un siffatto trattenimento. Qualsiasi altra interpretazione creerebbe una breccia nella tutela contro la detenzione arbitraria, il che contrasterebbe con l’importanza rivestita dalla libertà individuale in una società democratica ( 49 ).

92.

Infatti, la possibilità per un giudice di rispondere unicamente ai motivi e agli argomenti dedotti dinanzi a lui, senza poterne rilevare altri d’ufficio, potrebbe far sì che una persona sia assoggettata e mantenuta in stato di trattenimento benché non ne siano soddisfatte le condizioni. Orbene, da numerose disposizioni del diritto derivato dell’Unione che concretizzano il diritto a una protezione giurisdizionale effettiva, garantito dall’articolo 47 della Carta, e la tutela contro una detenzione arbitraria derivante dall’articolo 6 della Carta, emerge che il rilascio immediato ha carattere imperativo quando il trattenimento è illegittimo o non è più giustificato. Così, ai sensi dell’ultima frase dell’articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2008/115, «[i]l cittadino di un paese terzo interessato è liberato immediatamente se il trattenimento non è legittimo». Il rilascio immediato della persona interessata è imposto anche dall’articolo 15, paragrafo 4, della direttiva de qua quando il trattenimento non è giustificato, vale a dire, «[q]uando risulta che non esiste più alcuna prospettiva ragionevole di allontanamento per motivi di ordine giuridico o per altri motivi o che non sussistono più le condizioni di cui al paragrafo 1». Inoltre, l’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2013/33 dispone che, «[s]e in seguito a una verifica in sede giudiziaria il trattenimento è ritenuto illegittimo, il richiedente interessato è rilasciato immediatamente».

93.

Le garanzie processuali indicate dal governo dei Paesi Bassi non consentono, a mio avviso, di evitare ogni rischio che, in ragione dell’impossibilità per il giudice adito di rilevare d’ufficio determinati motivi e argomenti, una persona sia oggetto di una misura di trattenimento o di mantenimento in trattenimento, benché le condizioni di una siffatta misura non siano soddisfatte, il che contrasta direttamente con le disposizioni del diritto derivato dell’Unione appena citate che devono essere interpretate conformemente ai diritti fondamentali tutelati dalla Carta.

94.

In una situazione siffatta, la tutela giurisdizionale di cui detta persona beneficia non può, a mio avviso, essere qualificata come effettiva. Infatti, nel contesto di un ricorso avverso una misura di trattenimento o di mantenimento in trattenimento, l’effettività di detto ricorso deve essere rapportata al carattere imperativo che il rilascio del cittadino di un paese terzo riveste quando le condizioni che consentono l’adozione di una siffatta misura non sono soddisfatte. Ne consegue che una protezione giurisdizionale effettiva di un cittadino di un paese terzo sottoposto a una misura di trattenimento o di mantenimento in detto stato non è garantita se al giudice chiamato a verificarne la legittimità sia impedito, mediante una norma processuale nazionale, di rilasciare tale cittadino benché, sulla base degli elementi a sua disposizione, accerti che non può essere individuato alcun valido motivo di trattenimento. Inoltre, l’applicazione di una siffatta norma processuale nel contesto del trattenimento può precludere la piena efficacia di disposizioni generali e astratte che ne fissano le condizioni e le modalità, privando i cittadini di paesi terzi interessati del beneficio dei diritti loro riconosciuti da dette norme.

95.

Ritengo così che limitare la portata del controllo giudiziario ai soli motivi e argomenti invocati dal ricorrente possa comportare una violazione delle disposizioni di diritto derivato dell’Unione che prevedono in capo alle autorità nazionali l’obbligo di rilasciare la persona soggetta a una misura privativa della libertà illegittima. Pertanto, il carattere automatico e imperativo del rilascio nei casi in cui le condizioni di un trattenimento o del suo mantenimento non sono soddisfatte, limita, a mio avviso, il margine di discrezionalità di cui gli Stati membri dispongono per definire le modalità procedurali dei ricorsi giurisdizionali, prevedendo a loro carico un obbligo di risultato. Tale obbligo consiste nel garantire che i ricorsi di cui trattasi siano strutturati in modo tale da consentire ai cittadini di paesi terzi sottoposti a trattenimento di ottenere che le autorità nazionali competenti non possano mantenere tale misura se le relative condizioni non sono soddisfatte. Tenuto conto dell’importanza, sottolineata più volte dalla Corte, del diritto alla libertà, mi sembrerebbe particolarmente inopportuno accettare che una norma processuale nazionale possa contribuire a lasciar sussistere dubbi quanto alla legittimità di un atto che dispone il trattenimento o il suo mantenimento ( 50 ).

96.

Per quanto concerne l’argomento dedotto dal governo dei Paesi Bassi, da me già citato in precedenza, secondo cui l’autorità amministrativa competente sarebbe tenuta a verificare i criteri di legittimità del trattenimento e del mantenimento in detto stato, il che giustificherebbe il mancato obbligo in capo al giudice di effettuare nuovamente un controllo così esteso, non circoscritto alle censure sollevate dall’interessato, osservo, in linea con la Commissione, che le condizioni di legittimità del trattenimento sono vincolanti sia per l’autorità amministrativa competente sia per il giudice. Non posso quindi condividere la posizione secondo cui detta autorità sarebbe tenuta ad esaminare in ogni caso il soddisfacimento di dette condizioni mentre il giudice vedrebbe la propria funzione limitata al riguardo in applicazione di una norma processuale che gli impedisce di pronunciarsi al di là delle censure sollevate dall’interessato. In altre parole, limitare la competenza del giudice, lasciando invariata quella dell’autorità amministrativa, mi sembra tanto contraddittorio quanto incompatibile con il carattere imperativo delle condizioni di legittimità del trattenimento.

97.

Ricordo inoltre che è il giudice a rivestire il ruolo di custode della libertà individuale ( 51 ). Di conseguenza, un regime in forza del quale l’autorità amministrativa competente è tenuta a compiere d’ufficio un esame esaustivo delle condizioni del trattenimento, mentre il giudice chiamato a controllare la legittimità di una siffatta misura non dispone di una competenza parimente estesa, mi sembra sbilanciato e non idoneo a garantire al cittadino di un paese terzo una tutela giurisdizionale effettiva. Spetta al giudice e non a detta autorità amministrativa avere l’ultima parola sulla questione di stabilire se una misura di trattenimento o di mantenimento di un siffatto stato soddisfi le condizioni imperative previste dalla legge.

98.

Alla luce di quanto precede, il giudice chiamato a verificare la legittimità di un trattenimento o del mantenimento di tale misura deve verificare il rispetto di regole generali e astratte che ne fissano le condizioni e le modalità ( 52 ). Limitando tale verifica ai motivi e agli argomenti dedotti dal ricorrente, l’applicazione dell’articolo 8:69, paragrafo 1, dell’Awb nel contesto del controllo della legittimità di una misura di trattenimento è, a mio avviso, incompatibile con il diritto dell’Unione, in quanto non rispetta il principio di effettività.

99.

A supporto di questo accertamento dell’incompatibilità, osservo altresì che la norma processuale di cui trattasi comporta che una misura privativa della libertà sia sottoposta a un controllo giurisdizionale la cui portata varia a seconda che si tratti di un trattenimento disposto da un’autorità amministrativa o di una detenzione disposta dal giudice penale.

100.

A tal riguardo, ricordo che il Raad van State (Consiglio di Stato) indica, nella sua decisione di rinvio, che l’articolo 8:69 dell’Awb non si applica ai procedimenti penali. Ne consegue che, nell’ambito del suo controllo della misura privativa della libertà sottopostagli, il giudice penale non è tenuto a limitarsi ai motivi o agli argomenti dedotti da un indagato o dal pubblico ministero. Il Raad van State (Consiglio di Stato) sottolinea a questo proposito che in tali casi è il giudice penale stesso a disporre una siffatta misura, aspetto questo che, a suo avviso, integra una differenza importante rispetto all’adozione di una misura di trattenimento da parte dell’autorità amministrativa competente.

101.

Ciò premesso e benché queste due tipologie di misure perseguano finalità tra loro diverse, resta il fatto che si tratta, in entrambi i casi, di una misura privativa della libertà che può essere disposta solo sulla base delle condizioni elencate dalla legge. Il fatto che tali misure rientrino in due ambiti diversi del diritto nazionale, vale a dire nel diritto penale, da un lato, e nel diritto amministrativo, dall’altro, non mi sembra sufficiente a giustificare una differente portata del controllo giurisdizionale. Non solo, sarebbe paradossale che una persona sospettata di aver commesso un’infrazione penale benefici di una protezione più forte rispetto a chi non è sospettato di averla commessa.

102.

Aggiungo che la controversa norma processuale nazionale è, a mio avviso, incompatibile con il fatto che l’onere della prova del carattere necessario e proporzionato di una misura di trattenimento o di mantenimento in tale stato è rimesso all’autorità che decide di emanare una siffatta misura. Infatti, qualora il ricorrente non invochi un motivo o un argomento specifico, tale norma può far sì che il giudice adito sia privato della possibilità di verificare, segnatamente, che l’autorità amministrativa competente abbia dimostrato l’inadeguatezza di una misura meno restrittiva. Orbene, a mio parere, a prescindere dai motivi e dagli argomenti invocati dal ricorrente, detto giudice deve disporre del potere di verificare se detta autorità abbia correttamente soddisfatto l’onere della prova su di essa gravante. Ove detto giudice ritenga che il fascicolo sottopostogli dalla suddetta autorità, integrato se del caso dagli elementi acquisiti nel quadro del dibattito in contraddittorio tenutosi dinanzi a lui, sia insufficiente a giustificare una misura di trattenimento o il mantenimento di detto stato, nessuna norma processuale nazionale deve impedirgli di rilasciare immediatamente la persona sottoposta a tale misura.

103.

Ritengo altresì che una detenzione arbitraria non possa essere ragionevolmente giustificata in ragione del principio della certezza del diritto. Per quanto attiene al regolare svolgimento del procedimento e, in particolare, ai ritardi dovuti alla valutazione di motivi nuovi ( 53 ), sono dell’avviso che la rapidità con cui deve essere compiuto il controllo giurisdizionale non possa giustificare un esame parziale della legittimità di un trattenimento.

104.

Occorre inoltre sottolineare che, in forza del diritto dell’Unione, una misura di trattenimento o di mantenimento in tale stato può essere disposta sia da un’autorità giudiziaria che da un’autorità amministrativa.

105.

Ritengo che il controllo esercitato da un giudice quando è chiamato a pronunciarsi su un ricorso avverso una misura di trattenimento o di mantenimento di detto stato debba avere un’intensità e una portata equivalenti a quelle del controllo che detto stesso giudice è tenuto a compiere in forza del diritto nazionale quando è chiamato ad adottare una decisione siffatta.

106.

Orbene, a mio avviso, l’applicazione di una norma processuale come quella oggetto del procedimento principale può ledere l’esigenza di uniformità del controllo della legittimità del trattenimento tra gli Stati membri. Un controllo a geometria variabile della legittimità di un trattenimento mi sembrerebbe incompatibile con la constatazione secondo cui le condizioni in cui un trattenimento può essere disposto sono oggetto di armonizzazione da parte del diritto derivato dell’Unione. Divergenze nella portata di detto controllo tra gli Stati membri possono così ledere l’efficacia delle norme sostanziali che disciplinano, a livello di Unione, le condizioni di trattenimento o di mantenimento in detto stato di un cittadino di un paese terzo.

107.

Un’interpretazione delle disposizioni pertinenti del diritto derivato dell’Unione nel senso che impongono al giudice adito di controllare il rispetto delle condizioni richieste per il trattenimento di un cittadino di un paese terzo o per il suo mantenimento in detto stato, a prescindere dai motivi e dagli argomenti dedotti da quest’ultimo, consente di ridurre le differenze esistenti quanto alla portata della protezione giurisdizionale di cui un siffatto cittadino beneficia a seconda che lo Stato membro interessato abbia scelto di affidare a un’autorità giudiziaria o a un’autorità amministrativa la competenza per adottare una misura siffatta. Una protezione giurisdizionale uniforme in tutti gli Stati membri contribuisce di certo a garantire il carattere effettivo di detta protezione in conformità all’articolo 47 della Carta.

108.

A mio avviso, la medesima esigenza di uniformità nel controllo giurisdizionale della legittimità del trattenimento vale anche a seconda che uno Stato membro abbia scelto un controllo automatico o su istanza della persona interessata.

109.

In sintesi, ritengo che la scelta lasciata agli Stati membri, da un lato, tra l’adozione della misura di trattenimento o di mantenimento in detto stato da parte di un’autorità amministrativa o di un’autorità giudiziaria e, dall’altro, tra un controllo giurisdizionale d’ufficio o su ricorso di parte di una siffatta misura disposta da un’autorità amministrativa, non debba tradursi nella prassi in differenze tra gli Stati membri quanto alla portata del controllo giurisdizionale della legittimità di detta misura.

110.

Alla luce di tutti gli elementi che precedono, propongo alla Corte di rispondere alla questione pregiudiziale sollevata nella causa C‑704/20 e alla prima questione pregiudiziale posta nella causa C‑39/21 dichiarando che l’articolo 15 della direttiva 2008/115, l’articolo 9 della direttiva 2013/33 e l’articolo 28 del regolamento n. 604/2013, in combinato disposto con gli articoli 6 e 47 della Carta, devono essere interpretati nel senso che il giudice nazionale chiamato a controllare la legittimità del trattenimento o del mantenimento in tale stato di un cittadino di un paese terzo deve verificare, sulla base degli elementi di fatto e di diritto che reputa pertinenti, il rispetto delle regole generali e astratte che ne fissano le condizioni e le modalità, a prescindere dai motivi e dagli argomenti da quest’ultimo invocati a fondamento del suo ricorso. Queste stesse disposizioni ostano a una norma processuale nazionale che ha l’effetto di impedire al suddetto giudice di compiere d’ufficio detta verifica e di rimettere in libertà un cittadino di un paese terzo, quand’anche accerti la contrarietà del trattenimento al diritto dell’Unione.

B.   Sulla terza questione pregiudiziale nella causa C‑39/21

111.

Ricordo che, in forza dell’articolo 8:77, paragrafo 1, lettera b), dell’Awb, il giudice nazionale adito mediante ricorso deve emanare una decisione motivata. Tuttavia, l’articolo 91, paragrafo 2, della Vw 2000 prevede una deroga che si applica quando il Raad van State (Consiglio di Stato) si pronuncia in appello contro le sentenze vertenti sul trattenimento. In questo caso, se detto giudice «ritiene che una censura invocata non possa giustificare l’annullamento, può limitarsi a tale valutazione nella motivazione della propria decisione».

112.

Il giudice del rinvio manifesta dubbi quanto alla compatibilità con il diritto dell’Unione di detta motivazione in forma abbreviata così consentita al Raad van State (Consiglio di Stato) quando si pronuncia in secondo e ultimo grado sulla legittimità di una decisione di trattenimento.

113.

Il governo dei Paesi Bassi ritiene che la terza questione pregiudiziale sollevata nella causa C‑39/21 sia irricevibile.

114.

È sì vero che la norma prevista dall’articolo 91, paragrafo 2, della Vw 2000, che allenta l’obbligo di motivazione nei procedimenti di appello non si applica nel quadro del procedimento pendente dinanzi al rechtbank Den Haag, zittingsplaats ’s‑Hertogenbosch (Tribunale dell’Aia, sede di ’s‑Hertogenbosch) (causa C‑39/21), ma soltanto nel quadro del procedimento d’appello introdotto dinanzi al Raad van State (Consiglio di Stato) (causa C‑704/20). Ciò detto e malgrado tali circostanze, mi è difficile pensare che la terza questione pregiudiziale proposta nella causa C‑39/21 sia del tutto priva di rilevanza nel procedimento pendente dinanzi al rechtbank Den Haag, zittingsplaats ’s‑Hertogenbosch (Tribunale dell’Aia, sede di ’s‑Hertogenbosch) concernente il mantenimento in stato di trattenimento di un cittadino di un paese terzo.

115.

Osservo infatti che, nella sua decisione di rinvio, il rechtbank Den Haag, zittingsplaats ’s‑Hertogenbosch (Tribunale dell’Aia, sede di ’s‑Hertogenbosch) indica le ragioni per cui la motivazione in forma abbreviata delle decisioni pronunciate in appello dal Raad van State (Consiglio di Stato) in materia di trattenimento di un cittadino di un paese terzo può incidere sullo svolgimento di un successivo procedimento dinanzi ad esso, vertente sul mantenimento in stato di trattenimento di quest’ultimo. A tal riguardo, il rechtbank Den Haag, zittingsplaats ’s‑Hertogenbosch (Tribunale dell’Aia, sede di ’s‑Hertogenbosch) sottolinea l’importanza che la decisione di ultimo grado riveste nell’insieme del procedimento, sottolineando che, a seguito di una decisione del Raad van State (Consiglio di Stato) che respinge un ricorso avverso la misura che dispone il trattenimento, tale misura può essere mantenuta senza che il cittadino di un paese terzo venga a conoscenza dei motivi di detta decisione ( 54 ). Orbene, ai sensi del diritto dei Paesi Bassi, nel quadro della contestazione del mantenimento della misura di trattenimento a carico di un tale cittadino, incomberà all’avvocato di quest’ultimo determinare la portata della controversia, presentando i fatti e le circostanze che il giudice deve esaminare per pronunciarsi sulla legittimità del trattenimento. A parere del rechtbank Den Haag, zittingsplaats ’s‑Hertogenbosch (Tribunale dell’Aia, sede di ’s‑Hertogenbosch), tale compito può risultare complicato nella pratica se detto avvocato non conosce le ragioni per le quali il Raad van State (Consiglio di Stato) ha respinto le censure da lui precedentemente dedotte avverso la decisione di trattenimento ( 55 ).

116.

Inoltre, nei limiti in cui il rechtbank Den Haag, zittingsplaats ’s-Hertogenbosch (Tribunale dell’Aia, sede di ’s‑Hertogenbosch) osserva, citando una decisione del Raad van State (Consiglio di Stato), che quest’ultimo non ha inteso sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale su questo punto ( 56 ), non vedo in che modo, se non quello seguito da detto giudice, la problematica relativa alla compatibilità con il diritto dell’Unione della motivazione abbreviata delle decisioni rese in appello dal Raad van State (Consiglio di Stato) possa essere sottoposta alla Corte, quantomeno per quanto riguarda la procedura pregiudiziale ( 57 ).

117.

Alla luce di tutti questi elementi, non appare, a mio avviso, in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione chiesta non ha alcuna relazione con la realtà effettiva o con l’oggetto del procedimento principale o che il problema sollevato è di natura ipotetica ( 58 ), considerato che la risposta alla questione sollevata dal rechtbank Den Haag, zittingsplaats ’s‑Hertogenbosch (Tribunale dell’Aia, sede di ’s‑Hertogenbosch), riguardando la motivazione in forma abbreviata delle sentenze pronunciate in appello dal Raad van State (Consiglio di Stato) in materia di assoggettamento a trattenimento, può ripercuotersi sui procedimenti successivi concernenti detto medesimo trattenimento, quali il procedimento con cui è contestato il mantenimento in stato di trattenimento della persona interessata; e proprio di questo si discute nel procedimento principale nella causa C‑39/21.

118.

Ritengo pertanto che la terza questione pregiudiziale sollevata nell’ambito di detta causa, nella parte in cui verte sulla conformità al diritto dell’Unione di una prassi del Raad van State (Consiglio di Stato) consistente nel motivare in forma abbreviata la sua decisione quando si pronuncia in secondo e ultimo grado sulla legittimità di una misura di trattenimento, debba beneficiare di una presunzione di pertinenza ed essere oggetto di una risposta nel merito da parte della Corte. La riunione delle cause C‑704/20 e C‑39/21 depone peraltro in questo senso poiché consente di cogliere la procedura di controllo del trattenimento e del mantenimento in tale stato come prevista nei Paesi Bassi nel suo insieme, nei diversi gradi di giudizio, alla luce del diritto a una protezione giurisdizionale effettiva garantito dall’articolo 47 della Carta.

119.

Nel merito, osservo che la previsione di un secondo grado di giudizio avverso le decisioni di trattenimento e la norma che consente al Raad van State (Consiglio di Stato) di motivare in forma abbreviata quando respinge il ricorso che gli è stato presentato costituiscono modalità procedurali che attuano il diritto a un ricorso effettivo contro decisioni siffatte, come concretizzato all’articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2008/115, la sola pertinente nel quadro della causa C‑39/21 ( 59 ). Dette modalità procedurali devono rispettare i principi di equivalenza e di effettività ( 60 ). Il rispetto di tali principi dev’essere esaminato tenendo conto del ruolo di dette norme nell’insieme del procedimento, dello svolgimento dello stesso e delle peculiarità di tali norme, dinanzi ai vari organi giurisdizionali nazionali ( 61 ).

120.

Sotto il profilo del principio di equivalenza, il giudice del rinvio nella causa C‑39/21 osserva che una deroga all’obbligo di motivazione e il potere per il Raad van State (Consiglio di Stato), in veste di giudice di secondo e ultimo grado, di pronunciarsi senza fornire motivazioni di merito sono previsti unicamente nei procedimenti amministrativi vertenti sul diritto degli stranieri, avviata da cittadini dei paesi terzi e da cittadini dell’Unione.

121.

A tal riguardo, dalla giurisprudenza della Corte emerge che il rispetto del principio di equivalenza richiede un pari trattamento dei ricorsi basati su una violazione del diritto nazionale e di quelli, analoghi, basati su una violazione del diritto dell’Unione, ma non l’equivalenza delle norme processuali nazionali applicabili a contenziosi aventi diversa natura ( 62 ). Occorre quindi, da un lato, identificare le procedure o i ricorsi comparabili e, dall’altro, determinare se i ricorsi basati sul diritto interno siano trattati in modo più favorevole dei ricorsi aventi ad oggetto la tutela dei diritti conferiti ai singoli dal diritto dell’Unione ( 63 ). Per quanto riguarda la comparabilità dei ricorsi, spetta al giudice nazionale, che dispone di una conoscenza diretta delle modalità processuali applicabili, verificare le somiglianze tra i ricorsi di cui trattasi quanto a oggetto, causa ed elementi essenziali ( 64 ). Con riferimento al trattamento simile dei ricorsi, occorre ricordare che ciascun caso in cui si pone la questione di stabilire se una norma processuale nazionale concernente i ricorsi fondati sul diritto dell’Unione sia meno favorevole di quelle relative ai ricorsi analoghi di natura interna deve essere esaminato dal giudice nazionale tenendo conto del ruolo delle norme interessate nell’insieme del procedimento, dello svolgimento del procedimento medesimo e delle peculiarità di dette norme, dinanzi ai vari organi giurisdizionali nazionali ( 65 ).

122.

Ritengo che gli elementi di cui la Corte dispone non le consentano di accertare che la norma prevista all’articolo 91, paragrafo 2, della Vw 2000 violi il principio di equivalenza; non mi sembra, infatti, che sia stata dimostrata l’esistenza di un trattamento più favorevole riservato a ricorsi simili fondati sul diritto nazionale. Date le circostanze, compete al giudice del rinvio verificare il rispetto di tale principio tenendo conto degli elementi tratti dalla giurisprudenza richiamata.

123.

Quanto al principio di effettività, ho in precedenza osservato che esso non determina obblighi che vadano al di là di quelli derivanti dai diritti fondamentali, in particolare del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, garantiti dalla Carta ( 66 ).

124.

Orbene, il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo avverso una decisione di trattenimento, come concretizzato all’articolo 15, paragrafo 2 ( 67 ), della direttiva 2008/115, richiede o un controllo giurisdizionale d’ufficio, o l’esistenza di un ricorso giurisdizionale su iniziativa della parte interessata, senza imporre la previsione di un doppio grado di giurisdizione. Un siffatto obbligo non è menzionato neppure all’articolo 15, paragrafo 3, di detta direttiva, nella misura in cui riguarda il mantenimento o la proroga del trattenimento.

125.

Inoltre, con riferimento al diritto a una protezione giurisdizionale effettiva, ciò che mi sembra essenziale è che il cittadino di un paese terzo che contesta il proprio trattenimento e poi, come nel caso di specie, il proprio mantenimento in tale stato, sia a conoscenza dei motivi di rigetto del ricorso da lui proposto avverso la decisione di trattenimento, condizione questa soddisfatta poiché, in forza del diritto dei Paesi Bassi, la decisione emanata dal giudice di primo grado su detto ricorso deve essere motivata. Aggiungo che, se la Corte condivide la risposta da me proposta quanto all’esame d’ufficio da parte del giudice delle condizioni di legittimità del trattenimento, tale motivazione della sentenza di primo grado potrà solo esserne rafforzata.

126.

Osservo altresì che le condizioni del ricorso a una motivazione in forma abbreviata da parte del Raad van State (Consiglio di Stato) sono precisate dal diritto dei Paesi Bassi. Dalle spiegazioni fornite dal governo di detto Stato membro risulta infatti che una motivazione siffatta può essere adottata solo in caso di rigetto dell’impugnazione proposta avverso la decisione del giudice di primo grado. Inoltre, nei limiti in cui il procedimento di appello mira a consentire al Raad van State (Consiglio di Stato) di vigilare sull’uniformità e sull’evoluzione del diritto, detto giudice può ricorrere alla motivazione in forma abbreviata unicamente se detti due obblighi non impongono una motivazione nel merito. In base alla mia lettura della norma processuale di cui trattasi, il ricorso a detta forma di motivazione è espressione dell’adesione del Raad van State (Consiglio di Stato) alla motivazione e alla conclusione della sentenza di primo grado.

127.

Alla luce di questi elementi, ritengo che la norma processuale di cui all’articolo 91, paragrafo 2, della Vw 2000, così intesa, rispetti il principio di effettività.

128.

Ne consegue, a mio avviso, che l’articolo 15 della direttiva 2008/115, in combinato disposto con gli articoli 6 e 47 della Carta, deve essere interpretato nel senso che, fatto salvo il rispetto del principio di equivalenza che spetta al giudice del rinvio verificare, non osta a una normativa nazionale in applicazione della quale un giudice nazionale che si pronuncia in secondo e ultimo grado su un’impugnazione avverso una sentenza di primo grado vertente sulla legittimità di un trattenimento può motivare la sua sentenza in forma abbreviata se ciò significa che aderisce alla motivazione e alla conclusione della sentenza di primo grado.

C.   Sulla seconda questione pregiudiziale e sulla terza questione pregiudiziale, in fine, nella causa C‑39/21

129.

Il giudice del rinvio chiede alla Corte se le risposte alle sue questioni pregiudiziali prima e terza sarebbero differenti ove il cittadino di un paese terzo sottoposto a trattenimento fosse minorenne.

130.

Si deve ricordare che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, il procedimento di cui all’articolo 267 TFUE è uno strumento di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali. Ne deriva che spetta pertanto solo ai giudici nazionali cui è stata sottoposta la controversia e a cui incombe la responsabilità dell’emananda decisione giudiziaria valutare, tenendo conto delle specificità di ogni causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale all’emanazione della loro sentenza sia la rilevanza delle questioni che essi sottopongono alla Corte. Di conseguenza, allorché le questioni sollevate dai giudici nazionali riguardano l’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire ( 68 ).

131.

Tuttavia, il rigetto di una questione pregiudiziale presentata da un giudice nazionale è possibile solo quando appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione chiesta non ha alcuna relazione con la realtà effettiva o con l’oggetto del procedimento principale oppure qualora il problema sia di natura ipotetica ( 69 ).

132.

Orbene, la seconda questione e la terza questione, in fine, nella causa C‑39/21 rientrano, precisamente, in quest’ultima ipotesi. Infatti, appare in modo manifesto che dette questioni non hanno alcuna relazione con l’oggetto del procedimento principale, che non riguarda un minorenne. Le suddette questioni presentano, pertanto, carattere ipotetico.

133.

Ne consegue che la seconda questione e la terza questione, in fine, nella causa C‑39/21 sono, a mio avviso, irricevibili.

VI. Conclusione

134.

Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali presentate dal Raad van State (Consiglio di Stato, Paesi Bassi), nella causa C‑704/20, e dal rechtbank Den Haag, zittingsplaats ’s‑Hertogenbosch (Tribunale dell’Aia, sede di ’s‑Hertogenbosch, Paesi Bassi), nella causa C‑39/21, come segue:

1)

L’articolo 15 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, l’articolo 9 della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e l’articolo 28 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, in combinato disposto con gli articoli 6 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che il giudice nazionale chiamato a controllare la legittimità del trattenimento o del mantenimento in tale stato di un cittadino di un paese terzo deve verificare, sulla base degli elementi di fatto e di diritto che reputa pertinenti, il rispetto delle regole generali e astratte che ne fissano le condizioni e le modalità, a prescindere dai motivi e dagli argomenti da quest’ultimo invocati a fondamento del suo ricorso. Tali medesime disposizioni ostano a una norma processuale nazionale che ha l’effetto di impedire al suddetto giudice di compiere d’ufficio la suddetta verifica e di rimettere in libertà un cittadino di un paese terzo, quand’anche accerti la contrarietà del trattenimento al diritto dell’Unione.

2)

L’articolo 15 della direttiva 2008/115, in combinato disposto con gli articoli 6 e 47 della Carta dei diritti fondamentali, deve essere interpretato nel senso che, fatto salvo il rispetto del principio di equivalenza che spetta al giudice del rinvio verificare, non osta a una normativa nazionale in applicazione della quale un giudice nazionale che si pronuncia in secondo e ultimo grado su un’impugnazione avverso una sentenza di primo grado vertente sulla legittimità di un trattenimento può motivare la sua sentenza in forma abbreviata se ciò significa che aderisce alla motivazione e alla conclusione della sentenza di primo grado.

3)

La seconda questione e la terza questione, in fine, nella causa C‑39/21 sono irricevibili.


( 1 ) Lingua originale: il francese.

( 2 ) V., a tal riguardo, Boiteux‑Picheral, C., «L’équation liberté, sécurité, justice au prisme de la rétention des demandeurs d’asile», Sa Justice – L’Espace de Liberté, de Sécurité et de Justice – Liber amicorum en hommage à Yves Bot, Bruylant, Bruxelles, 2022, pag. 605.

( 3 ) GU 2008, L 348, pag. 98.

( 4 ) GU 2013, L 180, pag. 96.

( 5 ) GU 2013, L 180, pag. 31.

( 6 ) Stb. 2000, n. 495; in prosieguo: la «Vw 2000».

( 7 ) Stb. 1992, n. 315; in prosieguo: l’«Awb».

( 8 ) Da C‑222/05 a C‑225/05, EU:C:2007:318.

( 9 ) C‑249/11, EU:C:2012:608.

( 10 ) C‑146/14 PPU, EU:C:2014:1320.

( 11 ) C‑924/19 PPU e C‑925/19 PPU, EU:C:2020:367.

( 12 ) C‑227/08, EU:C:2009:792.

( 13 ) C‑147/16, EU:C:2018:320.

( 14 ) C‑146/14 PPU, EU:C:2014:1320.

( 15 ) C‑924/19 PPU e C‑925/19 PPU, EU:C:2020:367.

( 16 ) Firmata a Roma il 4 novembre 1950; in prosieguo: la «CEDU».

( 17 ) V. Corte EDU, 19 maggio 2016, J.N. c. Regno Unito (CE:ECHR:2016:0519JUD003728912, § 87).

( 18 ) V. Corte EDU, 28 ottobre 2003, Rakevich c. Russia, (CE:ECHR:2003:1028JUD005897300, § 43), e 9 luglio 2009, Morren c. Germania (CE:ECHR:2009:0709JUD001136403, § 106).

( 19 ) V. sentenza del Raad van State (Consiglio di Stato) pubblicata il 9 giugno 2021 (n. 202006815/1/V3, NL:RVS:2021:1155), disponibile al seguente indirizzo Internet: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RVS:2021:1155.

( 20 ) C‑199/11, EU:C:2012:684.

( 21 ) C‑528/15, EU:C:2017:213.

( 22 ) C‑146/14 PPU, EU:C:2014:1320.

( 23 ) C‑924/19 PPU e C‑925/19 PPU, EU:C:2020:367.

( 24 ) La disposizione di cui trattasi rinvia, segnatamente, all’articolo 9 della direttiva 2013/33.

( 25 ) Sottolineo così che se l’articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 2008/115 può sembrare più specificamente pertinente nella causa C‑39/21, poiché il ricorso proposto avverso il mantenimento dello stato di trattenimento è inteso come una modalità di «riesame ad intervalli ragionevoli» di tale misura imposto dalla prima frase della disposizione de qua, l’analisi deve a mio avviso tener conto delle altre disposizioni di detto articolo, in particolare del paragrafo 1, che contempla i motivi di trattenimento, e del paragrafo 2, che sancisce segnatamente il principio e talune modalità di controllo giurisdizionale del trattenimento. Osservo peraltro che, nel diritto dei Paesi Bassi, il controllo giurisdizionale del trattenimento e quello del mantenimento in tale stato sono strettamente legati poiché, come spiega il governo di detto paese nelle sue osservazioni, nel ricorso proposto avverso il mantenimento dello stato di trattenimento possono essere riesaminate, in linea di principio, tutte le condizioni dell’assoggettamento a tale misura.

( 26 ) Come già osservato dalla Corte, il trattenimento e la sua proroga presentano una natura analoga, avendo entrambi l’effetto di privare della libertà il cittadino interessato di un paese terzo: v., con riferimento alla direttiva 2008/115, sentenza del 10 marzo 2022, Landkreis Gifhorn (C‑519/20, EU:C:2022:178, punto 59 e giurisprudenza citata). La stessa constatazione può essere effettuata con riferimento al trattenimento e al mantenimento di detta misura.

( 27 ) A parere della Corte, la disposizione di cui trattasi, al pari dell’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2013/33 costituisce una «concretizzazione», nel settore considerato, del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, garantito all’articolo 47 della Carta (sentenza del 14 maggio 2020, Országos Idegenrendeszeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság,C‑924/19 PPU e C‑925/19 PPU, EU:C:2020:367, punto 289).

( 28 ) V., in particolare, sentenza del 25 giugno 2020, Ministerio Fiscal (Autorità preposta a ricevere una domanda di protezione internazionale) (C‑36/20 PPU, EU:C:2020:495, punto 105 e giurisprudenza citata).

( 29 ) V., in particolare, sentenze del 10 marzo 2021, Konsul Rzeczypospolitej Polskiej w N. (C‑949/19, EU:C:2021:186, punto 43 e giurisprudenza citata); del 15 aprile 2021, État belge (Elementi successivi alla decisione di trasferimento) (C‑194/19, EU:C:2021:270, punto 42 e giurisprudenza citata), e del 22 aprile 2021, Profi Credit Slovakia (C‑485/19, EU:C:2021:313, punto 52 e giurisprudenza citata).

( 30 ) V. sentenza del 17 marzo 2016, Bensada Benallal (C‑161/15, EU:C:2016:175, punto 25).

( 31 ) V., segnatamente, sentenza del 9 settembre 2020, Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (Commissariato generale per i rifugiati e gli apolidi) (Rigetto di una domanda ulteriore – Termine di ricorso) (C‑651/19, EU:C:2020:681, punto 42 e giurisprudenza citata).

( 32 ) V., a tal riguardo, conclusioni dell’avvocato generale Bobek nella causa An tAire Talmhaíochta Bia agus Mara e a. (C‑64/20, EU:C:2021:14), il quale osserva che «il requisito dell’effettività, inteso come condizione per l’applicazione del principio dell’autonomia procedurale (...) si sovrappone in pratica al diritto fondamentale a un ricorso giurisdizionale effettivo ai sensi dell’articolo 47 della Carta» (paragrafo 41).

( 33 ) V., segnatamente, sentenze del 17 luglio 2014, Sánchez Morcillo e Abril García (C‑169/14, EU:C:2014:2099, punto 35 e giurisprudenza citata), e del 22 aprile 2021, Profi Credit Slovakia (C‑485/19, EU:C:2021:313, punto 54 e giurisprudenza citata). La Corte ha altresì precisato che il principio di effettività «non determina (...) obblighi che vadano al di là di quelli derivanti dai diritti fondamentali, in particolare, del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, garantiti dalla Carta»: v. sentenza del 26 settembre 2018, Staatssecretaris van Veiligheid en justitie (Effetto sospensivo dell’appello) (C‑180/17, EU:C:2018:775, punto 43).

( 34 ) V., in particolare, sentenze del 14 dicembre 1995, van Schijndel e van Veen (C‑430/93 e C‑431/93, EU:C:1995:441, punto 22), e del 7 giugno 2007, van der Weerd e a. (da C‑222/05 a C‑225/05, EU:C:2007:318, punto 36). V. altresì, più di recente, sentenza del 25 marzo 2021, Balgarska Narodna Banka (C‑501/18, EU:C:2021:249, punto 135 e giurisprudenza citata).

( 35 ) V., in particolare, sentenza del 26 aprile 2017, Farkas (C‑564/15, EU:C:2017:302, punto 33 e giurisprudenza citata).

( 36 ) V., segnatamente, per analogia, sentenza del 26 aprile 2017, Farkas (C‑564/15, EU:C:2017:302, punto 34 e giurisprudenza citata).

( 37 ) C‑146/14 PPU, EU:C:2014:1320.

( 38 ) V. sentenza del 5 giugno 2014, Mahdi (C‑146/14 PPU, EU:C:2014:1320, punto 62). V., altresì, sentenza del 10 marzo 2022, Landkreis Gifhorn (C‑519/20, EU:C:2022:178, punto 65).

( 39 ) V. sentenze del 5 giugno 2014, Mahdi (C‑146/14 PPU, EU:C:2014:1320, punto 62), e del 14 maggio 2020, Országos Idegenrendeszeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság (C‑924/19 PPU e C‑925/19 PPU, EU:C:2020:367, punto 293).

( 40 ) V., in particolare, sentenze del 18 luglio 2013, Commissione e a./Kadi (C‑584/10 P, C‑593/10 P e C‑595/10 P, EU:C:2013:518, punto 102); del 9 febbraio 2017, M (C‑560/14, EU:C:2017:101, punto 33), e del 26 luglio 2017, Sacko (C‑348/16, EU:C:2017:591, punto 41).

( 41 ) V., segnatamente, sentenze del 14 settembre 2017, K. (C‑18/16, EU:C:2017:680, punto 40), e del 15 febbraio 2016, N. (C‑601/15 PPU, EU:C:2016:84, punto 56 e giurisprudenza citata).

( 42 ) V., in particolare, per quanto concerne la direttiva 2008/115, sentenza del 10 marzo 2022, Landkreis Gifhorn (C‑519/20, EU:C:2022:178, punto 40 e giurisprudenza citata). La Corte ha altresì indicato che la nozione di «trattenimento», ai sensi delle direttive 2008/115 e 2013/33, «riguarda un’unica realtà»: v. sentenza del 14 maggio 2020, Országos Idegenrendeszeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság (C‑924/19 PPU e C‑925/19 PPU, EU:C:2020:367, punto 224). Inoltre, secondo la Corte, tanto dalla formulazione letterale e dal contesto quanto dai lavori preparatori dell’articolo 8 della direttiva 2013/33 risulta che la possibilità di trattenere un richiedente è soggetta al rispetto di un complesso di condizioni che mirano a inquadrare rigorosamente il ricorso a una misura del genere: v., segnatamente, sentenza del 14 settembre 2017, K. (C‑18/16, EU:C:2017:680, punto 41), e sentenza del 15 febbraio 2016, N. (C‑601/15 PPU, EU:C:2016:84, punto 57).

( 43 ) V., in particolare, per quanto attiene la direttiva 2008/115, sentenza del 10 marzo 2022, Landkreis Gifhorn (C‑519/20, EU:C:2022:178, punto 41).

( 44 ) V., segnatamente, sentenze del 10 marzo 2021, Konsul Rzeczypospolitej Polskiej w N. (C‑949/19, EU:C:2021:186, punto 44), e del 24 novembre 2020, Minister van Buitenlandse Zaken (C‑225/19 e C‑226/19, EU:C:2020:951, punto 42).

( 45 ) V., in particolare, sentenza del 15 aprile 2021, État belge (Elementi successivi alla decisione di trasferimento) (C‑194/19, EU:C:2021:270, punto 43 e giurisprudenza citata).

( 46 ) V. sentenza del 10 marzo 2022, Landkreis Gifhorn (C‑519/20, EU:C:2022:178, punto 62). Nella sentenza del 15 febbraio 2016, N. (C‑601/15 PPU, EU:C:2016:84), la Corte ha richiamato la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo relativa all’articolo 5, paragrafo 1, della CEDU, da cui risulta che l’attuazione di una misura privativa della libertà, per essere conforme allo scopo consistente nella tutela dell’individuo contro l’arbitrarietà, implica, segnatamente, che sia priva di ogni elemento di malafede o inganno da parte delle autorità, che sia conforme all’obiettivo delle restrizioni autorizzate dal pertinente comma dell’articolo 5, paragrafo 1, della CEDU, e che vi sia un legame di proporzionalità fra il motivo invocato e la privazione di libertà in questione [punto 81 di detta sentenza, che richiama la sentenza della Corte EDU, 29 gennaio 2008, Saadi c. Regno Unito (CE:ECHR:2008:0129JUD001322903, §§ da 68 a 74)].

( 47 ) V., a tal riguardo, conclusioni dell’avvocato generale Sharpston nella causa D.H. (C‑704/17, EU:C:2019:85), la quale osserva che «è l’efficacia del controllo giurisdizionale delle decisioni di trattenimento a determinare se le condizioni sostanziali di cui all’articolo 8 e le garanzie di cui all’articolo 9 della direttiva 2013/33, interpretate alla luce dell’articolo 47 della Carta, tutelino i ricorrenti come previsto» (paragrafo 70).

( 48 ) V., per analogia, con riferimento a una garanzia di buona condotta quale condizione di ricevibilità di ogni ricorso in materia di appalti pubblici, sentenza del 15 settembre 2016, Star Storage e a. (C‑439/14 e C‑488/14, EU:C:2016:688, punto 49 e giurisprudenza citata). V. altresì, per analogia, per quanto concerne un obbligo di esaurire i rimedi amministrativi disponibili prima di proporre un ricorso giurisdizionale volto ad ottenere l’accertamento di una violazione al diritto alla tutela dei dati personali, sentenza del 27 settembre 2017, Puškár (C‑73/16, EU:C:2017:725, punto 62 e giurisprudenza citata).

( 49 ) V., in tal senso, sentenza del 19 settembre 2019, Rayonna prokuratura Lom (C‑467/18, EU:C:2019:765, punto 44 e giurisprudenza della Corte EDU citata).

( 50 ) Mi ispiro alla terminologia impiegata dalla Corte, in un altro contesto, nella sua sentenza del 17 dicembre 1959, Société des fonderies de Pont-à-Mousson/Alta Autorità (14/59, EU:C:1959:31, pag. 461).

( 51 ) L’articolo 5, paragrafo 4, della CEDU sancisce così il diritto delle persone sottoposte ad arresto o detenzione di ottenere «entro breve termine» una decisione giudiziaria sulla legittimità della loro detenzione e che ne ordini la loro scarcerazione se la detenzione è illegittima: v., segnatamente, Corte EDU, 4 dicembre 2018, Ilnseher c. Germania (CE:ECHR:2018:1204JUD001021112, § 251).

( 52 ) Con riferimento al problema di dipendenza di X nella causa C‑39/21, ritengo che tra le suddette regole rientri quella presente all’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 2008/115, la quale prevede che «[p]articolare attenzione è prestata alla situazione delle persone vulnerabili» e che «[s]ono assicurati le prestazioni sanitarie d’urgenza e il trattamento essenziale delle malattie».

( 53 ) V., segnatamente, sentenze del 7 giugno 2007, van der Weerd e a. (da C‑222/05 a C‑225/05, EU:C:2007:318, punto 38), e del 7 agosto 2018, Hochtief (C‑300/17, EU:C:2018:635, punto 52 e giurisprudenza citata).

( 54 ) Decisione di rinvio nella causa C‑39/21, punto 44.

( 55 ) Decisione di rinvio nella causa C‑39/21, punto 48.

( 56 ) Decisione di rinvio nella causa C‑39/21, punto 47.

( 57 ) Si può certamente ritenere che detta problematica possa essere sottoposta alla Corte nel quadro di un ricorso per inadempimento. Ciò detto, la dimostrazione data dal rechtbank Den Haag, zittingsplaats ’s‑Hertogenbosch (Tribunale dell’Aia, sede di ’s‑Hertogenbosch) mi fa ritenere che la problematica di cui trattasi, tenuto conto delle sue potenziali ripercussioni sul procedimento dinanzi ad esso pendente, debba essere esaminata nel quadro del dialogo da giudice a giudice avviato da tale autorità giurisdizionale.

( 58 ) V., in particolare, sentenza del 29 luglio 2019, Hochtief Solutions Magyarországi Fióktelepe (C‑620/17, EU:C:2019:630, punto 31 e giurisprudenza citata).

( 59 ) V., in particolare, per analogia, sentenze del 26 settembre 2018, Belastingdienst/Toeslagen (Effetto sospensivo dell’appello) (C‑175/17, EU:C:2018:776, punto 38), e del 26 settembre 2018, Staatssecretaris van Veiligheid en justitie (Effetto sospensivo dell’appello) (C‑180/17, EU:C:2018:775, punto 34).

( 60 ) V., segnatamente, sentenze del 26 settembre 2018, Belastingdienst/Toeslagen (Effetto sospensivo dell’appello) (C‑175/17, EU:C:2018:776, punto 39 e giurisprudenza citata), e del 26 settembre 2018, Staatssecretaris van Veiligheid en justitie (Effetto sospensivo dell’appello) (C‑180/17, EU:C:2018:775, punto 35 e giurisprudenza citata).

( 61 ) V., in particolare, sentenze del 26 settembre 2018, Belastingdienst/Toeslagen (Effetto sospensivo dell’appello) (C‑175/17, EU:C:2018:776, punto 40 e giurisprudenza citata), e del 26 settembre 2018, Staatssecretaris van Veiligheid en justitie (Effetto sospensivo dell’appello) (C‑180/17, EU:C:2018:775, punto 36 e giurisprudenza citata).

( 62 ) V., segnatamente, sentenze del 26 settembre 2018, Belastingdienst/Toeslagen (Effetto sospensivo dell’appello) (C‑175/17, EU:C:2018:776, punto 41 e giurisprudenza citata), e del 26 settembre 2018, Staatssecretaris van Veiligheid en justitie (Effetto sospensivo dell’appello) (C‑180/17, EU:C:2018:775, punto 37 e giurisprudenza citata).

( 63 ) V., in particolare, sentenze del 26 settembre 2018, Belastingdienst/Toeslagen (Effetto sospensivo dell’appello) (C‑175/17, EU:C:2018:776, punto 42 e giurisprudenza citata), e del 26 settembre 2018, Staatssecretaris van Veiligheid en justitie (Effetto sospensivo dell’appello) (C‑180/17, EU:C:2018:775, punto 38 e giurisprudenza citata).

( 64 ) V., segnatamente, sentenze del 26 settembre 2018, Belastingdienst/Toeslagen (Effetto sospensivo dell’appello) (C‑175/17, EU:C:2018:776, punto 43 e giurisprudenza citata), e del 26 settembre 2018, Staatssecretaris van Veiligheid en justitie (Effetto sospensivo dell’appello) (C‑180/17, EU:C:2018:775, punto 39 e giurisprudenza citata).

( 65 ) V., in particolare, sentenze del 26 settembre 2018, Belastingdienst/Toeslagen (Effetto sospensivo dell’appello) (C‑175/17, EU:C:2018:776, punto 44 e giurisprudenza citata), e del 26 settembre 2018, Staatssecretaris van Veiligheid en justitie (Effetto sospensivo dell’appello) (C‑180/17, EU:C:2018:775, punto 40 e giurisprudenza citata).

( 66 ) V. sentenze del 26 settembre 2018, Belastingdienst/Toeslagen (Effetto sospensivo dell’appello) (C‑175/17, EU:C:2018:776, punto 47), e del 26 settembre 2018, Staatssecretaris van Veiligheid en justitie (Effetto sospensivo dell’appello) (C‑180/17, EU:C:2018:775, punto 43).

( 67 ) O [materializzato] in detta disposizione, per rifarsi al termine «matérialisation», utilizzato dalla Corte nella sua sentenza del 14 maggio 2020, Országos Idegenrendeszeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság (C‑924/19 PPU e C‑925/19 PPU, EU:C:2020:367, punto 289).

( 68 ) V., segnatamente, sentenza del 29 luglio 2019, Hochtief Solutions Magyarországi Fióktelepe (C‑620/17, EU:C:2019:630, punto 30 e giurisprudenza citata).

( 69 ) V., in particolare, sentenza del 29 luglio 2019, Hochtief Solutions Magyarországi Fióktelepe (C‑620/17, EU:C:2019:630, punto 31 e giurisprudenza citata).

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